60.2004.343

Incarto n. 60.2004.343

Lugano 15 novembre 2004

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino

La Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello

composta dai giudici:

Raffaele Guffi, vicepresidente, Ivano Ranzanici, Alessandro Soldini (in sostituzione di Mauro Mini, esclusosi)

segretaria:

Alessandra Mondada, vicecancelliera

sedente per statuire sull’istanza 27/30.9.2004 presentata dal

IS 1, , ,

tendente ad ottenere l'autorizzazione a compulsare gli atti relativi al procedimento penale promosso nei confronti di __________ PI 1, __________;

richiamati i preavvisi favorevoli 8/11.10.2004 del procuratore pubblico Claudia Solcà e 18/19.10.2004 di __________ PI 1;

letti ed esaminati gli atti;

considerato

in fatto ed in diritto

che con decisione 8.2.2002 la __________, quale autorità di vigilanza, ha inflitto ad __________ PI 1, all'epoca __________ di __________, la misura disciplinare della sospensione dall'ufficio per la durata di due mesi per violazione dei doveri di servizio e di norme del diritto esecutivo (inc. __________, AI 1);

che detta autorità - in applicazione degli art. 4 e 181 CPP - ha parimenti trasmesso gli atti al Ministero pubblico per le proprie incombenze;

che il 14.5.2002 il Consiglio di Stato ha aperto un'inchiesta amministrativa nei suoi confronti, sospendendolo dalla funzione e privandolo dello stipendio nella misura del 50% (AI 13);

che con decisione 17.7.2002 questa Camera ha autorizzato la __________, incaricata dell'inchiesta amministrativa/disciplinare, ad ispezionare gli atti del suddetto procedimento penale (inc. __________, AI 19), promosso per titolo di truffa, falsità in documenti (AI 7) e, di seguito, appropriazione indebita aggravata e falsità in atti formati da pubblici ufficiali o funzionari (AI 36);

che il rapporto di lavoro è stato disdetto in via ordinaria per il 31.12.2003;

che __________ PI 1 - dall'1.1.2001 - è __________ della commissione tutoria regionale con sede ad __________ (CTR __________);

che l'istante chiede - "al fine di valutare la condotta dei membri delle Commissioni tutorie e il conseguente adempimento delle condizioni di nomina (…)" e "ritenuto che il mandato di presidente dell'autorità tutoria giunge a scadenza alla fine del corrente mese (…)" (scritto 20/21.9.2004 della __________ al Ministero pubblico, AI 41) - la facoltà di esaminare gli atti del procedimento penale promosso a suo carico;

che giusta l’art. 27 CPP - in vigore dall’1.1.1996, che ha precisato e completato il previgente art. 8 vCPP, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (DTF 110 Ia 83 e 95 I 108) - "oltre ai casi previsti dal presente codice, la Camera dei ricorsi penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità dell’ispezione";

che ogni autorità giudiziaria o amministrativa, gli organi di polizia, i funzionari ed i pubblici dipendenti, sono tenuti a comunicare alla commissione tutoria o all'autorità di vigilanza i casi che richiedono un loro intervento ed a trasmettere le informazioni rilevanti per l'adozione di eventuali misure di protezione (art. 5 cpv. 1 della legge sull'organizzazione e la procedura in materia di tutele e curatele, Ltec);

che l'autorità di vigilanza sulle tutele è la Sezione degli enti locali del Dipartimento delle istituzioni (art. 10 Rtec);

che i membri della commissione tutoria devono soddisfare i requisiti di eleggibilità validi per i tutori (art. 9 cpv. 2 Ltec);

che l'autorità tutoria deve nominare a tutore una persona maggiorenne idonea all'ufficio (art. 379 cpv. 1 CC);

che sono ineleggibili le persone che tengono una condotta disonorevole (art. 384 cifra 2 CC);

che l'autorità di vigilanza sulle tutele può punire con l'ammonimento, la multa fino a fr. 500.-- o, nei casi più gravi, con la rimozione i membri della commissione tutoria che trascurassero i propri doveri d'ufficio (art. 27 Rtec);

che

  • in applicazione delle suddette disposizioni, in particolare con riferimento ai compiti quale autorità di vigilanza - si giustifica riconoscere alla __________ un interesse giuridico legittimo alla compulsazione degli atti;

che questa Camera autorizza quindi l'istante ad esaminare l'incarto - se del caso con estrazione di copia degli atti - presso il Ministero pubblico;

che __________ PI 1 chiede di essere sentito in relazione all'istanza;

che tale diritto è stato garantito in sede di osservazioni (art. 286 cpv. 1 CPP; cfr. anche decisione TF 2A.500/2003 del 17.5.2004);

che la domanda della Sezione degli enti locali è accolta;

che

  • vista la qualità dell'istante - non si prelevano tassa di giustizia e spese.

Per questi motivi,

richiamati gli art. 27 CPP ed ogni altra norma applicabile,

pronuncia

  1. L'istanza è accolta ai sensi dei considerandi.

  2. Non si prelevano tassa di giustizia e spese.

  3. Intimazione:

terzi implicati

  1. PI 1
  2. PI 2

Per la Camera dei ricorsi penali

Il vicepresidente La segretaria

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