Incarto n. 60.2004.323
Lugano 14 ottobre 2004
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Mauro Mini, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
segretaria:
Daniela Rüegg, vicecancelliera
sedente per statuire sull’istanza di promozione dell’accusa 6/7.9.2004 presentata da
RI 1 , patr. da: PA 1 ,
in relazione
al decreto di non luogo a procedere 24.8.2004 emanato dal procuratore pubblico Giovan Maria Tattarletti nell’ambito del procedimento penale dipendente dalla querela 28/30.6.2004 nei confronti di __________ PI 1, __________, per titolo di violazione del segreto di fabbrica o commerciale e violazione della Legge federale sulla concorrenza sleale;
premesso che questa Camera, su richiesta dell’istante, non ha intimato il gravame in esame al querelato, siccome il Ministero pubblico non ha proceduto all’intimazione del decreto impugnato ed il diritto di essere sentito può essere limitato in presenza di contrarie esigenze dell’inchiesta;
considerato l’esito del gravame questa Camera non ha chiesto al procuratore pubblico di formulare delle osservazioni;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto
a. Nel mese di gennaio 1986 il querelato ha iniziato la sua attività lavorativa presso la RI 1 (in seguito __________), con sede a __________, - il cui scopo è, tra l’altro, __________ (cfr., al proposito, estratto del registro di commercio del distretto di __________) -, in qualità di procuratore e responsabile della vendita sul territorio della Svizzera italiana di tutti i prodotti del reparto __________, compresi i prodotti __________ (cfr. doc. 1 e doc. 2 allegati alla querela penale 28/30.6.2004).
In data 23.1.1986 le parti hanno tra l’altro pattuito che:
“Qualora Lei dovesse cessare di sua iniziativa l’attività in seno alla nostra organizzazione, Lei si impegna a non svolgere attività concorrenziale in Ticino sul settore del commercio di prodotti __________ per almeno due anni” (copia scritto 23.1.1986, doc. 2 allegato alla querela penale 28/30.6.2004). Con scritto 19.9.2003 il denunciato ha presentato le sue dimissioni, comunicando contestualmente che lascerà la società il 31.12.2003 (cfr. doc. 3 allegato alla querela penale 28/30.6.2004).
b. Con esposto 28/30.6.2004, la __________ ha sporto querela penale nei confronti di __________ PI 1 per titolo di violazione del segreto di fabbrica o commerciale e violazione della Legge federale sulla concorrenza sleale, asserendo sostanzialmente che verso la metà del mese di aprile 2004 “(…) cominciò a constatare circostanze in base alle quali nacque il sospetto che PI 1 avesse messo a disposizione di una ditta concorrente, e precisamente della ditta __________ di __________ (__________), indicazioni riguardanti la clientela della __________ nonché i prodotti che questi clienti acquistavano presso la __________”, evidenziando inoltre che “in parte tali informazioni pervennero direttamente da parte dei clienti anche al signor __________ __________ della __________” e che “si constatò che alcuni clienti cessarono l’acquisto di prodotti presso la __________, interrompendo in tal modo bruscamente un rapporto di clientela che perdurava da molti anni” (querela penale 28/30.6.2004, p. 3). Tra le parti coinvolte è poi avvenuto uno scambio epistolare (cfr., al proposito, doc. 5 - doc. 12 allegati alla querela penale 28/30.6.2004) e successivamente la querelante ha potuto “(…) accertare che __________ PI 1 era presente giornalmente, praticamente tutta la giornata, presso gli uffici della ditta __________ di __________” (querela penale 28/30.6.2004, p. 3; doc. 13 e doc. 14 ivi allegati).
c. Con decisione 24.8.2004 il procuratore pubblico ha decretato il non luogo a procedere in ordine alla querela, rilevando dapprima che la stessa è stata presentata in maniera tardiva, ritenendo in ogni modo che essa “(…) è destituita di fondamento anche nel merito (…)” (decreto di non luogo a procedere 24.8.2004, p. 2). Il magistrato inquirente asserisce sostanzialmente che nel caso in esame non sono dati i presupposti delle ipotesi di reato di cui all’art. 6 LCSl e all’art. 162 CP (cfr. decreto di non luogo a procedere 24.8.2004, p. 2 e 3). Circa l’ipotesi di reato di cui all’art. 7 LCSl invocato dal querelante evidenzia che “(…) si tratta di una disposizione che non trova protezione in ambito penale, non essendo contemplata nessuna pena per la violazione di detto articolo al capitolo 4 della LCSl” (decreto di non luogo a procedere 24.8.2004, p. 3).
d. Con la presente tempestiva istanza la RI 1 chiede in via provvisionale - come esposto in entrata -, che il gravame venga notificato soltanto al Ministero pubblico; in via principale, che il decreto impugnato venga annullato “(…) per violazione del diritto federale e del diritto cantonale nonché per arbitrio nella valutazione e nell’apprezzamento delle prove e per violazione di diritti fondamentali”; in via subordinata, di promuovere l’accusa nei confronti del querelato per titolo di violazione del segreto di fabbrica e commerciale e per violazione della Legge federale sulla concorrenza sleale; in via più subordinata, che venga ordinata l’esecuzione delle informazioni preliminari ed in via ancora più subordinata che venga ordinata la completazione delle informazioni preliminari, protestando inoltre tasse, spese e ripetibili (istanza di promozione dell’accusa 6/7.9.2004, p. 15 e 16).
L’istante ritiene innanzitutto che il procuratore pubblico abbia violato l’art. 178 cpv. 1 CPP, sostenendo inoltre che il Ministero pubblico attuerebbe una prassi errata applicando “(…) alla promozione dell’accusa gli stessi criteri che si applicano per il decreto di abbandono” (istanza di promozione dell’accusa 6/7.9.2004, p. 3 e 4). Contesta inoltre il fatto che la querela sia stata inoltrata in maniera tardiva (cfr. istanza di promozione dell’accusa 6/7.9.2004, p. 6). Circa l’ipotesi di reato di violazione della Legge federale sulla concorrenza sleale assevera che il magistrato inquirente non si sarebbe pronunciato sulla circostanza che il querelato abbia “(…) messo a disposizione di una ditta concorrente, e precisamente la ditta __________, indicazioni riguardanti la clientela della __________ nonché prodotti che questi acquistavano presso la __________ (…)” e abbia quindi erroneamente applicato l’art. 6 LCSl in relazione all’art. 23 LCSl (istanza di promozione dell’accusa 6/7.9.2004, p. 6 e ss.). Per quanto attiene poi all’ipotesi di reato di cui all’art. 162 CP asserisce sostanzialmente che il decreto impugnato “(…) si fonda sull’apprezzamento arbitrario delle prove disponibili e delle relative circostanze di fatto nonché, d’altra parte, sull’applicazione erronea del diritto federale” (istanza di promozione dell’accusa 6/7.9.2004, p. 8). In relazione all’istanza di completazione delle informazioni preliminari rileva che “(…) il Ministero pubblico ha omesso qualsiasi atto istruttorio”, sostenendo che “qualora fossero stati eseguiti gli atti istruttori che vengono elencati di seguito, sarebbe emersa la completa infondatezza delle basi di fatto e di diritto sulle quali poggia la motivazione e la conclusione del decreto impugnato” (istanza di promozione dell’accusa 6/7.9.2004, p. 13 e 14). Delle altre motivazioni si dirà, laddove necessario, in seguito.
in diritto
Ciò tenuto conto che il decreto di non luogo a procedere non era stato intimato al querelato da parte del Ministero pubblico, che non sono stati presi finora nei confronti del querelato provvedimenti, che non sono state espletate informazioni preliminari, che i diritti degli accusati non sono assoluti e possono essere limitati, come previsto dagli art. 58, 60, 61 e 62 CPP, in presenza di contrarie esigenze dell’inchiesta, che tra queste esigenze c’è anche la possibilità di tutelare l’inchiesta da interventi che possano pregiudicarne il merito, in particolare nella fase iniziale, anche se ciò va ammesso in modo del tutto eccezionale.
In presenza di un non luogo a procedere, l'art. 186 cpv. 1 CPP concede alla parte lesa, che si costituisce parte civile, la facoltà di presentare alla Camera dei ricorsi penali, entro dieci giorni, un'istanza motivata di promozione dell'accusa nei confronti del denunciato o querelato.
Il primo presupposto per l'accoglimento di un’istanza di promozione dell'accusa, risultante da consolidata giurisprudenza (REP. 1994
n. 115, 1989 p. 598 e 1987 p. 262), è l'esistenza di seri indizi di colpevolezza emergenti dagli atti. Per principio, infatti, l'azione penale è essenzialmente pubblica e, come tale, esercitata dal procuratore pubblico (art. 2 CPP) per cui la sua promozione, attraverso il preventivo esame dell'accusa contro una determinata persona (art. 189 CPP), non può essere lasciata all'arbitrio o al sentimento soggettivo della parte lesa, ma deve fondarsi su oggettivi e concreti elementi indizianti.
In questo senso non è sufficiente una diversa interpretazione delle risultanze da parte dell'istante, ma occorre la dimostrazione della verosimiglianza di alto grado circa altra conclusione che merita approfondimento istruttorio.
Seconda condizione di ammissibilità (una volta data la prima) è la disponibilità di nuove prove da assumere, rispettivamente la possibilità di approfondimento di prove già acquisite, tale da consentire l'eventuale passo dall'indizio alla certezza, come alle competenze del giudice di merito.
2.2.
L’art. 186 CPP ha inoltre introdotto al suo cpv. 4 la facoltà per la Camera dei ricorsi penali di ordinare la completazione delle informazioni preliminari, quando per il chiarimento della decisione sulla promozione dell’accusa occorrono altre prove. La giurisprudenza di questa Camera prevede tale facoltà in quattro casi.
Anzitutto si può riaprire la fase delle informazioni preliminari quando il decreto di non luogo a procedere è stato erroneamente pronunciato per carenza di presupposti processuali o di punibilità (p. es. intervenuta prescrizione, incompetenza territoriale, tardività della querela, azione ritenuta non punibile, ecc.). Avendo risolto negativamente simile questione pregiudiziale, il procuratore pubblico avrà logicamente anche rinunciato a svolgere indagini preliminari, nella convinzione della loro inutilità.
Al loro svolgimento occorre dunque procedere qualora il presupposto sul quale si é fondato il procuratore pubblico si riveli errato. Una promozione d’accusa sarebbe invece prematura in assenza di accertamenti di fatto sufficienti (Messaggio aggiuntivo del 20 marzo 1991, p. 149-150; in tal senso vedi anche un’anticipazione giurisprudenziale in REP. 1986, p. 160-161).
Analoga situazione si verifica anche quando la convinzione pregiudiziale del procuratore pubblico non porta su una questione d'ordine, ma di merito: si pensi in particolare al caso in cui ritenga erroneamente che il comportamento oggetto di denuncia, quand’anche venisse accertato, non costituirebbe comunque reato.
Anche in questo caso, l’errata sussunzione dei fatti al diritto deve avere quale logica conseguenza il rinvio dell’incarto al procuratore pubblico per lo svolgimento o la completazione delle informazioni preliminari, nella misura in cui queste non sono state svolte per errata conclusione pregiudiziale.
Inversamente, se il procuratore pubblico ha già raccolto le necessarie informazioni preliminari ma, per un’errata applicazione del diritto, ha decretato il non luogo a procedere, la Camera dei ricorsi penali accoglierà l’istanza di promozione d’accusa senza richiedere all’istante nuove prove, quale condizione cumulativa all’esistenza di seri indizi di colpevolezza.
Ulteriore caso d’applicazione dell’art. 186 cpv. 4 CPP è dato quando il procuratore pubblico ha apprezzato erroneamente una circostanza di fatto, che se accertata correttamente, potrebbe fondare l’esistenza di indizi di colpevolezza sufficientemente seri da richiedere l’apertura dell'istruzione formale. Le informazioni preliminari sono carenti nell’accertamento, se il procuratore pubblico è chiamato a completare le informazioni preliminari, accertando ed apprezzando correttamente le circostanze di fatto.
Infine, si applica l’art. 186 cpv. 4 quando le informazioni preliminari sono carenti nell’accertamento dei fatti, ciò che non permette alla Camera dei ricorsi penali di determinarsi sull’alternativa tra promozione d'accusa o conferma del non luogo a procedere.
3.1.
Il diritto di querela si estingue decorsi tre mesi dal giorno in cui l'avente diritto ha conosciuto in modo sufficientemente circostanziato il reato e identificato in modo sufficientemente certo il suo autore (art. 29 CP; DTF 121 IV 272 e 118 IV 325; BSK StGB I - C. RIEDO, Basilea 2003, n. 5 e ss. ad art. 29 CP; M. RUSCA / E. SALMINA / C. VERDA, Commento del Codice di procedura penale ticinese, Lugano 1997, n. 2 ad art. 68 CPP; S. TRECHSEL, Schweizerisches Strafgesetzbuch, Kurzkommentar, 2. ed., Zurigo 1997, n. 3 ad art. 29 CP). Il sospetto non è sufficiente, ma nemmeno è necessaria l'assoluta certezza (S. TRECHSEL, op. cit., n. 5 ad art. 29 CP; ).
Si tratta di un termine di perenzione, che non può essere interrotto né prorogato (BSK StGB I - C. RIEDO, op. cit., n. 3 ad art. 29 CP e rif.; .S. TRECHSEL, op. cit., n. 1 ad art. 29 CP).
3.2.
Il procuratore pubblico ha ritenuto che la querela presentata dall’istante appare tardiva, rilevando che “(…) la circostanza che il querelato fosse attivo in un ambito concorrenziale rispetto alla querelante era già nota dal dicembre 2003, come risulta dallo scambio di corrispondenza prodotto con il memoriale di querela” e che “i reati contestati al querelato sono tutti punibili a querela di parte, presentabile nel termine di 3 mesi previsto dall’art. 29 CP, pena la perenzione del diritto di sporgere la querela” (decreto di non luogo a procedere 24.8.2004, p. 2).
A giudizio dell’istante, per contro, “(…) non risulta che fosse già noto, prima dei tre mesi dell'inoltro della querela, l'autore dei fatti oggetto della querela” (istanza di promozione dell’accusa 6/7.9.2004, p. 6).
3.3.
In casu, alla luce degli atti contenuti nell’incarto, non si può concludere ad una tardività della querela. Lo scambio di corrispondenza del mese di dicembre 2003 riferisce di una discussione tra le parti concernente la rinuncia o meno alla clausola di divieto di concorrenza. Si tratta di una discussione in astratto e quindi generale, senza alcun riferimento ad un’attività concreta presso un’azienda specifica e concorrente. La documentazione prodotta, mediante e dopo la presentazione della querela, sostanzia, al contrario, la tempestività della stessa.
Sia la querela, sia il decreto di non luogo a procedere, fanno riferimento all’art. 162 CP e all’art. 23 LCSl in relazione all’art. 6 LCSl. Per una logica d’esposizione e di sistematicità nei motivi di questa decisione occorre determinare il rapporto tra queste disposizioni penali, nonché soffermarsi sulla nozione di “segreti commerciali” (art. 162 CP) e di “segreti d’affari” (art. 6 LCSl), in particolare per stabilire se le stesse coincidano oppure divergano.
4.2.
Come indicato nel gravame (cfr. istanza di promozione dell’accusa
6/7.9.2004) e come del resto risulta dalla dottrina, l’art. 23 LCSl costituisce
di principio una “lex specialis” rispetto all’art. 162 CP (B. BAUDENBACHER,
Lauterkeitsrecht: Kommentar zum Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb (UWG),
Basilea 2001, n. 85 ad art. 6 LCSl; S. TRECHSEL, op. cit., n. 11 ad art. 162
CP; J. REHBERG / N. SCHMID / A. DONATSCH, Strafrecht III, 8. ed., Zurigo 2003,
Schweizerisches Strafrecht BT I: Straftaten gegen Individualinteressen, 6. ed.,
Berna 2003, § 22 n. 12). Per questo motivo è necessario esaminare dapprima
l’applicabilità delle norme sulla concorrenza sleale e solo successivamente
l’art. 162 CP.
La definizione di segreto nella LCSl corrisponde a quella della disposizione di cui all’art. 162 CP (R. VON BÜREN / E. MARBACH, Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht, 2. ed., Berna 2002, n. 1103; C. BAUDENBACHER, op. cit., n. 30 e n. 86 ad art. 6 LCSl; R. VON BÜREN / L. DAVID, Schweizerisches Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht, Band V/I, Lauterkeitsrecht, Basilea 1998, p. 223 e 224 e riferimenti).
5.2.
Giova innanzitutto ricordare che un
fatto è segreto se non è né pubblicamente conosciuto né pubblicamente
accessibile e per il quale esiste un interesse legittimo di un commerciante o
un fabbricante a conservarne l'esclusività (DTF 103 IV 283; BSK StGB II - M.
AMSTUTZ / M. REINERT, op. cit., n. 11 ad art. 162 CP e riferimenti; G.
STRATENWERTH / G. JENNY, op. cit., § 22 n. 3; S. TRECHSEL, op. cit., n. 2 e 3
ad art. 162 CP; J. REHBERG / N. SCHMID / A. DONATSCH, op. cit., p. 287). I
segreti di fabbrica e quelli commerciali sono segreti che possono incidere sul
risultato commerciale (DTF 103 IV 284; BSK StGB II - M. AMSTUTZ / M. REINERT,
op. cit., n. 15 ad art. 162 CP; J. REHBERG / N. SCHMID / A. DONATSCH, op. cit.,
Il segreto di fabbrica ingloba informazioni tecniche e comprende piani, ricette, procedure, ecc. (DTF 103 IV 283; BSK StGB II - M. AMSTUTZ / M. REINERT, op. cit., n. 15 ad art. 162 CP; G. STRATENWERTH / G. JENNY, op. cit., § 22 n. 3; S. TRECHSEL, op. cit., n. 4 ad art. 162 CP; B. CORBOZ, Les infractions en droit suisse, Volume I, Berna 2002, n. 7 ad art. 162 CP e rif.). Il segreto commerciale si riferisce invece all'organizzazione dell’impresa, alla pubblicità, al modo di calcolo dei prezzi, ecc. (BSK StGB II - M. AMSTUTZ / M. REINERT, op. cit., n. 15 ad art. 162 CP; G. STRATENWERTH / G. JENNY, op. cit., § 22 n. 3; S. TRECHSEL, op. cit., n. 5 ad art. 162 CP; B. CORBOZ, op. cit., n. 8 ad art. 162 CP e rif.).
5.3.
L’istante afferma che la lista dei clienti è considerata un segreto d’affari ai sensi dell’art. 6 LCSl, citando contestualmente Baudenbacher (istanza di promozione dell’accusa 6/7.9.2004, p. 8; C. BAUDENBACHER, op. cit, n. 35 ad art. 6 LCSl), ritenendo contestualmente che i dati relativi alla cerchia dei clienti rientrino pure nella nozione di segreto ai sensi dell’art. 162 CP.
Ora, se è vero che, di principio, diversi autori ed alcune istanze cantonali hanno riconosciuto che la lista e la cerchia dei clienti siano da considerarsi un segreto (cfr. C. BAUDENBACHER, op. cit., n. 68 e nota a piè di pagina 143 ad art. 4 LCSl, n. 34 e nota a piè di pagina 86 ad art. 6 LCSl), è doveroso approfondire questo punto.
Anzitutto il Tribunale federale non ha ancora dovuto confrontarsi con una fattispecie concernente la questione relativa alla segretezza della lista di clienti, rispettivamente della cerchia dei clienti ai sensi dell’art. 162 CP e all’art. 6 LCSl. Nelle sentenze prolate in tema di segreti d’affari o commerciali, il Tribunale federale non ha mai inglobato questi elementi nell’elenco esplicativo di quelli che possono essere considerati segreti commerciali o d’affari (cfr., al proposito, DTF 80 IV 22; 103 IV 283 ss.; 109 Ib 47 ss.).
Nella dottrina, la lista dei clienti o la cerchia dei clienti è inserita da alcuni autori, mentre è esclusa da altri, dalla nozione di segreto d’affari o commerciali, senza che su questo punto vengano forniti degli argomenti specifici. Si trovano alcuni riferimenti a decisioni cantonali.
Il Tribunale cantonale del Canton Zugo, nella decisione 19.4.1990, ha ritenuto che la cerchia dei clienti (“aufgebauter Kundenkreis”) è inglobata dai segreti commerciali degni di protezione ed il suo uso illecito adempie la fattispecie dell’art. 6 LCSl (cfr. KGer ZG vom 19.4.1990, in: SMI 1991, p. 253). In quello specifico caso, il Tribunale cantonale aveva sostanzialmente stabilito che la parte convenuta si era impossessata illecitamente di una lista di clienti dell’istante, come evidenziato da una serie d’errori ortografici coincidenti (cfr. KGer ZG vom 19.4.1990 in: SMI 1991, p. 255).
Nel presente caso non si parla di una lista scritta di clienti, che sarebbe stata sottratta dal querelato.
Con decisione 16.9.1988 il “Kassationsgericht” di Zurigo ha stabilito che la conoscenza della clientela di un’impresa, acquisita da parte di un impiegato, fa parte dei segreti commerciali protetti (cfr. KassGer ZH vom 16.9.1988, in: SMI 1989, p. 139). Il Tribunale cantonale in questa decisione ha in particolare esposto che “zunächst ist darauf hinzuweisen, dass dem vorliegenden Verfahren zugrundeliegende Konkurrenzverbot ausdrücklich davon spricht, dass S. durch seine Tätigkeit wesentliche Einblicke in fachtechnische Spezialgebiete, "Kundenkreis und andere Geschäftsgeheimnisse der Firma" erhalte und durch die Verwendung dieser Kenntnisse den Arbeitgeber erheblich schädigen könnte. Der Einblick in den Kundenkreis wurde also als ein Anwendungsfall der Kenntnisnahme von Geschäftsgeheimnissen aufgefasst” (KassGer ZH vom 16.9.1988, in: SMI 1989, p. 141).
Questa fattispecie è certamente diversa da quella qui esaminata. Nel caso zurighese la clausola di divieto di concorrenza tra il datore di lavoro e l’impiegato faceva espressamente riferimento alla cerchia dei clienti quale dato segreto: nel presente caso, la cerchia dei clienti non è menzionata espressamente nella clausola pattuita tra le parti il 23.1.1986 (cfr. doc. 2 allegato alla querela penale 28/30.69.2004).
5.4.
In assenza di una sottrazione e di un uso illecito di una lista scritta dei clienti o di documenti scritti del datore di lavoro relativi ai clienti, ma in presenza unicamente di un utilizzo da parte di un ex impiegato di informazioni di cui è venuto a conoscenza nell’adempimento del proprio lavoro presso il suo precedente datore di lavoro, non si è in presenza di segreti d’affari o di segreti commerciali.
Il nome di clienti e la loro conoscenza sono certamente dati economici importanti, ma che sono tutelati o tutelabili non con il concetto di segreto ma con apposite ed adeguate pattuizioni contrattuali di carattere civile, come ad esempio le clausole di divieto di concorrenza.
La decisione del procuratore pubblico merita tutela anzitutto in quanto, sulla base degli atti, non si è in presenza di segreto commerciale penalmente tutelato.
Giusta l'art. 23 LCSl è punito, a querela di parte, con la detenzione o con la multa fino a fr. 100'000.-- chiunque, intenzionalmente, si rende colpevole di concorrenza sleale ai sensi degli articoli 3, 4, 5 o 6.
In particolare, agisce in modo sleale giusta l'art. 6 LCSl chiunque sfrutta o comunica ad altri segreti di fabbrica o di affari che ha spiato o di cui è venuto a conoscenza in altro modo illecito.
Con riferimento all’art. 6 LCSl, la slealtà dipende dal modo in cui si è venuti a conoscenza del segreto. Illegittimo e quindi sleale è intraprendere un'indagine ("Auskundschaftung") come ricerca consapevole sapendo di fare qualche cosa di illegittimo, per esempio tramite una violazione di domicilio (C. BAUDENBACHER, op. cit., n. 57 ad art. 6 LCSl).
In generale le conoscenze acquisite nell’ambito di un rapporto contrattuale vengono assunte in maniera lecita e pertanto non soggiacciono alla disposizione di cui all’art. 6 LCSl (C. BAUDENBACHER, op. cit., n. 3 e 59 ad art. 6 LCSl). Questa norma è tuttavia applicabile nella misura in cui la parte contraente divulga, in maniera illecita, segreti che non sono stati svelati o sono stati svelati soltanto parzialmente durante il rapporto contrattuale (C. BAUDENBACHER, op. cit., n. 59 ad art. 6 LCSl). È pure data illiceità nella misura in cui il concorrente non ha intrapreso alcuna indagine, ma è venuto a conoscenza del segreto in determinate circostanze dalle quali si può riconoscere che non è autorizzato a farne uso e a trasmetterlo a terzi (C. BAUDENBACHER, op. cit., n. 60 ad art. 6 LCSl e rif.).
Il reato di cui all'art. 23 LCSl presuppone l'intenzione. Il dolo eventuale è sufficiente.
6.2.
Nemmeno in relazione a quest’ipotesi di reato dagli atti emergono seri indizi di colpevolezza a carico del querelato.
L’istante critica la conclusione cui è giunto il magistrato inquirente, rilevando dapprima che “(…), il comportamento punibile non è rappresentato dal mantenimento dei contatti con la clientela precedente, bensì da un comportamento completamente diverso, ossia “avere messo a disposizione di una ditta concorrente (…) indicazioni riguardanti la clientela della __________ nonché prodotti che questi clienti acquistavano presso” la medesima, asserendo che il procuratore pubblico non si sarebbe pronunciato su questo comportamento (istanza di promozione dell’accusa 6/7.9.2004, p. 6 e 7). Sostiene poi che “collide contro il comune senso di giustizia l’assenza di qualsiasi protezione a favore di centinaia di migliaia di imprese nei confronti dei loro dipendenti riguardo alla lista dei loro clienti, al loro prezzario e alla calcolazione dei prezzi: se dovesse essere accolta questa tesi espressa nel decreto impugnato, qualsiasi dipendente potrebbe impunemente diffondere a terzi concorrenti informazioni che appartengono a quelle più riservate di ogni azienda” (istanza di promozione dell’accusa 6/7.9.2004, p. 7). Assevera inoltre che “nel caso concreto il querelato ha comunicato alla ditta __________ informazioni concernenti la lista dei clienti della società __________ e delle preferenze di questi ultimi riguardo ai prodotti utilizzati”, che “la lista dei clienti è considerata un segreto d’affari ai sensi dell’art. 6 LCSl (…)”, che “(…) le informazioni riguardanti la clientela raccolte e divulgate dal querelato non gli erano state “affidate”, osservando pure che “egli era a conoscenza di una parte di tali informazioni ma le stesse non gli erano state affidate come conoscenze da acquisire per uso personale o per farne uso al di fuori della società __________” (istanza di promozione dell’accusa 6/7.9.2004, p. 8). Evidenzia infine che “evidentemente da parte della società querelante non vi era la volontà di affidare tali informazioni al proprio dipendente, il quale contrariamente a questa volontà si è impossessato delle stesse in modo illecito” (istanza di promozione dell’accusa 6/7.9.2004, p. 8).
6.3.
Dagli atti non risulta, contrariamente a quanto sostiene l’istante, che il querelato sarebbe venuto a conoscenza in modo illecito dei dati concernenti i clienti dell’istante e della loro preferenza in relazione ai prodotti utilizzati. Dallo scritto 10.1.1986 emerge, infatti, che le mansioni del querelato in seno alla __________ sono state in particolare quelle di “(…) seguire personalmente i clienti più importanti nel loro sviluppo e nelle loro esigenze”, di “(…) adeguare e sviluppare le prestazioni e l’assortimento della __________ alle richieste del mercato” e di attuare una “(…) politica dei prezzi e del riapprovigionamento secondo le direttive della direzione commerciale” (copia scritto 10.1.1986, doc. 1 allegato alla querela penale 28/30.6.2004).
Dallo scritto 17.12.2003 della __________ __________, che aveva assunto la tutela degli interessi della querelante, emerge inoltre che “(…) il signor PI 1 era un membro dei quadri dirigenziali e in quanto tale aveva e ha importanti conoscenze della clientela. In particolare nel settore di cui era responsabile, egli gestiva e curava il contatto con i clienti della società in maniera autonoma” (copia scritto 17.12.2003, doc. 7 allegato alla querela penale 28/30.6.2004).
In mancanza della sottrazione o dell’uso di liste o documenti relativi ai clienti, appare pertanto che le informazioni ottenute dal querelato nel corso della sua attività lavorativa presso la __________ sono state acquisite in maniera lecita.
Non si tratta nemmeno di informazioni svelate in maniera parziale, ritenuto che il querelato si occupava autonomamente della gestione della clientela della __________.
In base agli atti, si rileva altresì che il querelato è venuto a conoscenza di questi dati, senza verosimilmente intraprendere alcuna indagine, nell’ambito delle sue mansioni in seno alla società. Ritenuto che - come si vedrà in seguito (cfr., al proposito, considerando 7.3.) - queste informazioni non sono specificate nella clausola generale pattuita tra le parti il 23.1.1986 e che le stesse sono inoltre facilmente acquisibili mediante altri metodi concorrenziali e leciti, manca l’illecita acquisizione.
6.4.
Alla luce di quanto sopra esposto non appare che il querelato si sia reso colpevole di concorrenza sleale ai sensi dell’art. 6 LCSl in relazione all’art. 23 LCSl e non sembra nemmeno che egli abbia assunto un comportamento penalmente rilevante. Manca la condizione del segreto d’affari e quella dello spiare o dell’essere venuto a conoscenza in altro modo illecito dei dati.
È punito giusta l'art. 162 CP prima frase chi illegittimamente amplia la cerchia dei detentori del segreto o rende comunemente conosciuto il fatto (BSK StGB II
È punito invece giusta l'art. 162 CP seconda frase chi trae profitto per sé o per altri da questa rivelazione. Questa seconda fattispecie presuppone che l'autore sia venuto a conoscenza del segreto tramite comunicazione di una persona che non poteva rivelarlo (BSK StGB II - M. AMSTUTZ / M. REINERT, op. cit., n. 25 ad art. 162 CP; G. STRATENWERTH / G. JENNY, op. cit., § 22 n. 3; J. REHBERG / N. SCHMID / A. DONATSCH, op. cit., p. 288). Non è punibile chi usa a proprio vantaggio un segreto che gli è confidato (S. TRECHSEL, op. cit., n. 9 ad art. 162 CP; J. REHBERG / N. SCHMID / A. DONATSCH, op. cit., p. 288; DTF 113 Ib 71 e 109 Ib 57).
7.2.
L’istante, in relazione all’ipotesi di reato di cui all’art. 162 CP
7.3.
Come esposto al considerando 5.4., la cerchia dei clienti, di cui una persona è venuta a conoscenza nella sua attività e non sottraendo liste o documenti relativi ai clienti, non è in genere penalmente tutelato come segreto commerciale.
Ora, come esposto, gli obblighi al mantenimento del segreto possono risultare anche da contratto (BSK StGB II - M. AMSTUTZ / M. REINERT, op. cit., n. 19 ad art. 162 CP). Affinché questi obblighi possano assumere una rilevanza penale è necessario che gli stessi vengano pattuiti esplicitamente (BSK StGB II - M. AMSTUTZ / M. REINERT, op. cit., n. 19 ad art. 162 CP). Secondo una non recente decisione del Tribunale federale è sufficiente che l’obbligo di mantenere il segreto si possa evincere "auch ohne ausdrückliche Vereinbarung" dall’interpretazione analogica (“sinngemässe Auslegung”) del contratto (DTF 80 IV 30). Questa prassi è tuttavia contestata da una parte della dottrina a causa dell’assenza di una sufficiente concretezza (BSK StGB II - M. AMSTUTZ / M. REINERT, op. cit., n. 19 ad art. 162 CP e riferimenti).
Si ricorda che nel caso in esame il querelato, in caso di cessazione del rapporto di lavoro, si è impegnato nei confronti dell’istante “(…) a non svolgere attività concorrenziale in Ticino sul settore del commercio di prodotti __________ per almeno due anni” (copia scritto 23.1.1986, doc. 2 allegato alla querela penale 28/30.6.2004).
Si rileva innanzitutto che trattasi di una clausola generale, in cui le parti non hanno esplicitamente pattuito che il querelato debba considerare come confidenziali o segreti i dati relativi ai clienti della __________, rispettivamente ai prodotti che la clientela acquistava presso questa società e quindi ai prezzi da lei praticati, di cui egli è venuto a conoscenza nell’ambito della sua attività lavorativa presso questa società. Nemmeno mediante una cosiddetta “sinngemässe Auslegung” di questa clausola appare che le parti abbiano inglobato nella loro pattuizione la segretezza di queste informazioni.
Non c’è quindi una tutela di carattere penale, mentre appare più che probabile una violazione contrattuale.
Giova al proposito rilevare che a giudizio dell’istante il procuratore pubblico avrebbe violato la disposizione di cui all’art. 178 cpv. 1 CPP, essendo il decreto di non luogo a procedere "(…) stato emanato senza procedere “alle occorrenti indagini di fatto”, (…)" (istanza di promozione dell’accusa 6/7.9.2004, p. 3).
Giusta l'art. 178 cpv. 1 CPP quando il procuratore pubblico conosce per denuncia, querela o altro modo esserci sospetto che sia stato commesso un reato, deve procedere subito alle occorrenti indagini di fatto per decidere se sia il caso di promuovere l'accusa.
Il procuratore pubblico può nondimeno emettere un decreto di non luogo a procedere senza altri approfondimenti se la denuncia è infondata, ripetitiva o simili (M. RUSCA / E. SALMINA / C. VERDA, Commento del Codice di procedura penale ticinese, Lugano 1997, n. 8 ad art. 67 CPP).
Egli non è del resto obbligato ad assumere tutte le prove, essendo ammesso un apprezzamento anticipato (cfr. decisione TF 6P.60/2004 - 6S.144/2004 del 20.9.2004; R. HAUSER / E. SCHWERI, Schweizerisches Strafprozessrecht, 5. ed., Basilea 2002, § 54 n. 1 e § 55 n. 8 ss.), segnatamente quando la prova è manifestamente irrilevante, inutile o inidonea a dimostrare fatti pertinenti o a modificare la convinzione del giudice (cfr. M. RUSCA / E. SALMINA / C. VERDA, op. cit., n. 25 ad art. 58 CPP e n. 4 ad art. 79 CPP).
Nella fattispecie il magistrato inquirente ha ritenuto sufficienti gli elementi risultanti dalla querela stessa e dagli allegati e ha quindi emesso il decreto impugnato senza procedere all'assunzione di ulteriori prove. Ritenuto che egli dispone di un certo apprezzamento, questa Camera non ritiene che il suo agire abbia violato la legge. Nulla può quindi essergli rimproverato.
Visto quanto precede il decreto impugnato deve essere confermato e non sono evidentemente date le condizioni di applicazione dell’art. 186 cpv. 4 CPP.
Il gravame è respinto. Tassa di giustizia e spese sono poste a carico dell’istante, soccombente.
Per questi motivi,
richiamati gli art. 184 ss. CPP, 162 CP, 6 e 23 LCSl, 1 ss. e 39 lit. f LTG ed ogni altra norma applicabile,
pronuncia
L’istanza è respinta.
La tassa di giustizia di fr. 550.-- e le spese di fr. 50.--, per complessivi fr. 600.-- (seicento), sono poste a carico della RI 1, __________.
Rimedio di diritto:
Il presente giudizio può essere impugnato mediante ricorso per cassazione al Tribunale federale. Il ricorso deve essere depositato presso il Tribunale federale entro trenta giorni dalla notificazione della presente decisione (art. 272 PPF). La legittimazione e le modalità di ricorso sono rette dagli art. 268 ss. PPF.
terzi implicati
PI 1
Per la Camera dei ricorsi penali
Il presidente La segretaria