Incarto n. 60.2004.305

Lugano 7 dicembre 2005

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

La Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello

composta dai giudici:

Mauro Mini, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

segretaria:

Daniela Rüegg, vicecancelliera

sedente per statuire sull’istanza 30/31.8.2004 presentata da

IS 1 patr. da: PA 1

tendente ad ottenere, in relazione all’esito del procedimento penale sfociato nel giudizio 2.7.2004 del giudice della Pretura penale (inc. __________), un’indennità ai sensi degli art. 317 ss. CPP;

richiamate le osservazioni 2/3.9.2004 del procuratore pubblico Antonio Perugini, che si rimette al giudizio di questa Camera, rilevando in ogni modo che l’istante è stato condannato per un capo d’imputazione e che “pretendere il risarcimento per l’esorbitante ammontare proposto”, sarebbe “(...) una pretesa eccessiva e sproporzionata”;

letti ed esaminati gli atti;

considerato

in fatto ed in diritto

che con decreto 3.11.2003 il procuratore pubblico ha posto in stato di accusa dinanzi alla Pretura penale IS 1 e ha proposto la sua condanna alla pena di dieci giorni di detenzione sospesa condizionalmente per un periodo di prova di tre anni, alla multa di CHF 1'000.-- ed al pagamento della tassa di giustizia e delle spese, siccome ritenuto colpevole di circolazione in stato di ebrietà “(...) per aver condotto l’autovettura __________ targata __________ essendo in stato di ubriachezza così come risulta dagli indizi concludenti in tal senso (vedi: quantità di bevande alcoliche sorbite durante la serata; dinamica dell’incidente; alcolemia min. 0.65 - max. 0.98 grammi per mille; ecc...)” e di infrazione alle norme della circolazione “(...) per avere, circolando nello stato psico-fisico surriferito, negligentemente perso la padronanza di guida salendo conseguentemente sull’isola spartitraffico posta sulla sua sinistra, cozzando contro un cartello della segnaletica ivi esistente”, fatti avvenuti a __________ il __________ (DA __________);

che con sentenza 2.7.2004 il giudice della Pretura penale - il quale prima della discussione ed in applicazione dell’art. 250 cpv. 1 CPP ha constatato dal dibattimento una nuova descrizione dei fatti ed ha prospettato alle parti una nuova imputazione, segnatamente quella di infrazione alle norme della circolazione “per avere, a __________, il __________ negligentemente perso la padronanza di guida salendo conseguentemente sull’isola spartitraffico posta sulla sinistra, cozzando contro un cartello della segnaletica ivi esistente”

  • ha dichiarato IS 1 autore colpevole di infrazione alle norme della circolazione per detta imputazione, condannandolo alla multa di CHF 500.-- ed al pagamento della tassa di giustizia e delle spese e lo ha prosciolto dall’accusa di circolazione in stato di ebrietà (sentenza 2.7.2004, p. 2 e 4, inc. __________);

che con l’istanza in esame - presentata nel termine di un anno di cui all’art. 320 cpv. 1 CPP - IS 1 chiede, protestando le ripetibili, che lo Stato della Repubblica e del Cantone Ticino sia condannato a versargli l’importo complessivo di CHF 4'552.65, di cui CHF 700.-- per tassa di giustizia e spese, CHF 2'682.65 per spese di patrocinio e CHF 1'170.-- a titolo di indennità per perdita di guadagno, oltre interessi al 5% dal 2.7.2004 (cfr. istanza 30/31.8.2004, p. 1 ss. e doc. A, B e C allegati);

che giusta l'art. 317 CPP l'accusato prosciolto - ossia assolto al processo dalla Corte delle assise correzionali o criminali o dal pretore, oppure liberato da ogni accusa con decreto di abbandono - ha diritto ad un'indennità nella forma della rifusione delle spese di patrocinio, del risarcimento dei danni materiali e della riparazione del torto morale (cfr. REP. 1998 n. 126; R. HAUSER / E. SCHWERI / K. HARTMANN, Schweizerisches Strafprozessrecht, 6. ed., Basilea 2005, § 109 n. 1 ss.; G. PIQUEREZ, Procédure pénale suisse, Zurigo 2000, n. 4017 ss.);

che occorre quindi determinare con precisione, interpretando, cosa il CPP intenda con il termine "prosciolto";

che i lavori preparatori non aiutano a chiarire ulteriormente il termine “prosciolto”, segnatamente a sapere se il diritto di cui all’art. 317 CPP valga solo in caso di totale proscioglimento o anche in caso di parziale proscioglimento, come nella fattispecie in esame;

che se di principio questa Camera ritiene che un'indennità sia possibile solo in presenza di un proscioglimento totale dell'accusato (cfr. decisione 12.5.2004 in re I. F., inc. __________), si giustifica nondimeno considerare “prosciolto” l'accusato assolto da imputazioni indipendenti da quelle di cui alla condanna, ossia riconducibili a reati e/o a fatti del tutto diversi;

che

  • come esposto - nel presente caso con decreto 3.11.2003 il magistrato inquirente ha posto in stato di accusa IS 1 siccome ritenuto colpevole di circolazione in stato di ebrietà ed infrazione alle norme della circolazione;

che le due imputazioni previste nel decreto d’accusa e quella nuova prospettata dal giudice della Pretura penale alle parti prima della discussione, erano tutte relative al medesimo fatto o complesso di fatti, avvenuto a __________ il __________;

che con decisione 2.7.2004 il giudice della Pretura penale ha assolto l'istante dall'accusa di circolazione in stato di ebrietà;

che prima della discussione, in base all’art. 250 CPP, ha prospettato alle parti una nuova imputazione per infrazione alle norme della circolazione, condannando IS 1 alla multa di CHF 500.-- ed al pagamento della tassa di giustizia e delle spese in relazione alla stessa;

che le accuse riguardavano i reati in materia di circolazione stradale che sarebbero stati commessi dall’istante nella stessa circostanza di tempo e di luogo - segnatamente a __________ il __________ - e che le fattispecie perseguite erano quindi strettamente connesse nella fase dell’inchiesta, in cui gli atti d’indagine erano comunque giustificati perlomeno per quanto concerne l’imputazione di infrazione alle norme della circolazione stradale, circostanza del resto anche ammessa dall’istante [cfr. istanza 30/31.8.2004, p. 2: “Fin dall’inizio IS 1 non ha mai contestato di essere incorso in un’infrazione alle norme della circolazione. (...)”];

che una connessione era data anche nell’ambito del dibattimento tenutosi il 2.7.2004 dinanzi al giudice della Pretura penale;

che l’istante asserisce che “(...) l’intera questione si sarebbe potuta (e dovuta!) risolvere con una multa dell’Ufficio di circolazione per infrazione semplice alle norme della circolazione, ciò che non avrebbe comportato né spese giudiziarie né oneri di patrocinio, né mancato guadagno” (istanza 30/31.8.2004, p. 2);

che dall’esame del sangue dell’istante è stato riscontrato un valore minimo di alcolemia di 0.65 g/kg ed uno massimo di 0.98 g/kg (cfr. AI 1, verbale d’interrogatorio 27.7.2003 di IS 1; analisi no. __________ del Laboratorio bioanalitico SA di data 28.7.2003);

che giusta gli art. 55 cpv. 2 vLCStr e art. 138 cpv. 1 OAC il giudice deve rispettare i valori minimi e massimi di alcolemia fissati dalla legge; dette disposizioni non impongono di ritenere il valore di alcolemia minimo, ma in casi particolari si può prendere in considerazione anche altri mezzi di prova qualora questi siano in grado di precisare - nel quadro definito dell’analisi del sangue - il tasso di alcolemia al momento determinante (DTF 129 IV 290 ss.);

che dal decreto di accusa 3.11.2003 risulta che il magistrato inquirente non si è basato unicamente sull’esito dell’esame di alcolemia, ma ha preso in considerazione anche altri mezzi di prova (cfr. decreto di accusa 3.11.2003, p. 1);

che dagli atti emerge inoltre che la Sezione della circolazione ha, di sua iniziativa, deciso di sospendere l’esame amministrativo della fattispecie, in attesa della conclusione della procedura penale (cfr. AI 3, scritto 15.9.2003 dell’Ufficio giuridico della Sezione della circolazione);

che di conseguenza l’emanazione del decreto di accusa da parte del procuratore pubblico a carico del qui istante anche in relazione all’ipotesi di reato di circolazione in stato di ebrietà non appare del tutto ingiustificata;

che pertanto l'art. 317 CPP non si applica ai casi quali il presente, quando le imputazioni erano comunque riferite al medesimo fatto o complesso di fatti ed almeno una delle accuse è stata accertata ed ha portato alla condanna;

che, diversamente, ammettere un'indennità in caso di parziale proscioglimento equivarrebbe ad introdurre una sorta di ripetibili nel campo di applicazione dell'art. 317 CPP, in proporzione alla parte di proscioglimento, ciò che il legislatore non ha previsto;

che del resto le ripetibili sono contemplate dal CPP, in particolare all'art. 9 cpv. 6: l'autorità giudicante può infatti decidere, unitamente alle spese, se ed in che misura attribuire delle ripetibili, ovviamente se richieste tempestivamente;

che giova altresì rilevare che la tassa di giustizia e le spese possono essere poste a carico dell’accusato, rispettivamente dell’imputato prosciolto, nell’ipotesi in cui - in base agli atti - questi ha provocato l’apertura di un procedimento mediante un comportamento riprovevole o avventato oppure se ha ostacolato il suo svolgimento; oltre a ciò occorre un comportamento riprovevole dal profilo civilistico (in analogia alla disposizione di cui all’art. 41 CO), ossia un comportamento che contravviene chiaramente alle norme di comportamento scritte e non scritte risultanti dall’ordinamento giuridico svizzero (R. HAUSER / E. SCHWERI / K. HARTMANN, op. cit., § 108 n. 17, 19 e 20; N. SCHMID, Strafprozessrecht, 4. ed., Zurigo 2004, § 66 n. 1206 e riferimenti; decisione TF 1P.534/2005 del 15.11.2005; Praxis des Bundesgerichts 2001 Nr. 59, p. 351; DTF 116 Ia 162 ss.);

che nel caso di specie l’istante, come esposto, è stato ritenuto colpevole di infrazione alle norme della circolazione “per avere,a __________, il __________ negligentemente perso la padronanza di guida salendo conseguentemente sull’isola spartitraffico posta sulla sinistra, cozzando contro un cartello della segnaletica ivi esistente” (sentenza 2.7.2004, p. 4);

che dal rapporto di polizia 13.8.2003 risulta in particolare che l’istante si era distratto momentaneamente per regolare l’autoradio e che a causa di questa distrazione è accaduto quanto sopra descritto (cfr. AI 1, rapporto di polizia 13.8.2003, p. 3);

che mediante questo comportamento ha provocato l’apertura di un procedimento penale a suo carico per il quale è stato condannato al pagamento di una multa di CHF 500.-- ed al pagamento della tassa di giustizia e delle spese;

che anche se è stato prosciolto per il reato di circolazione in stato di ebrietà la tassa di giustizia e le spese possono essere poste a suo carico, avendo l’istante assunto mediante il suddetto comportamento un atteggiamento contrario alle norme della circolazione e avendo destato in ogni modo il sospetto di aver guidato in stato di ubriachezza (R. HAUSER / E. SCHWERI / K. HARTMANN, op. cit., § 108 n. 22 e riferimenti);

che secondo il § 43 cpv. 1 del Codice di procedura penale di Zurigo (argumentum e contrario) l’accusato non ha di principio diritto ad alcun risarcimento tantomeno ad un’indennità per torto morale, se la tassa di giustizia e le spese sono state poste a suo carico (R. HAUSER / E. SCHWERI / K. HARTMANN, op. cit., § 109 n. 6a);

che

  • alla luce di quanto sopra esposto - l’istanza va di conseguenza integralmente respinta;

che la procedura di indennità è gratuita (art. 320 cpv. 5 CPP).

Per questi motivi,

richiamati gli art. 317 ss. CPP e ogni altra norma applicabile,

pronuncia

  1. L'istanza è respinta.

  2. Non si prelevano tassa di giustizia e spese.

  3. Intimazione:

per conoscenza:

terzi implicati

PI 1

Per la Camera dei ricorsi penali

Il presidente La segretaria

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