Incarto n. 60.2004.301
Lugano 6 settembre 2004
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Mauro Mini, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
segretaria:
Alessandra Mondada, vicecancelliera
sedente per statuire sull’istanza 25/26.8.2004 presentata dal
presidente della Corte delle assise correzionali di Lugano, giudice IS 1, ,
tendente ad ottenere la proroga del carcere preventivo cui é astretto __________ PI 2, __________ (patr. da: avv. __________ PA 1, __________), in vista del pubblico dibattimento;
visto il preavviso favorevole 30.8.2004 del procuratore pubblico Moreno Capella;
preso atto che l'interessato non ha presentato osservazioni;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
Il pubblico dibattimento é stato aggiornato al 26.10.2004, e la durata prevedibile non dovrebbe superare una giornata.
Con la presente istanza, il presidente della competente Corte delle assise correzionali di Lugano chiede la proroga del termine della carcerazione preventiva cui è astretto l'imputato fino al 26.10.2004, data della presumibile conclusione del pubblico dibattimento.
L'art. 230 CPP dispone che il dibattimento deve di regola aver luogo entro quaranta giorni dalla trasmissione dell'atto o del decreto di accusa al presidente della Corte. Se al dibattimento intervengono gli assessori giurati, il termine è prolungato sino a sessanta giorni.
Entro questo lasso di tempo l’eventuale detenzione preventiva dell’accusato é prorogata ope legis in vista del pubblico dibattimento (art. 102 CPP). Qualora, eccezionalmente, il dibattimento non potesse prendere inizio entro i termini di legge, di per sé d’ordine, la carcerazione preventiva può essere prolungata dalla Camera dei ricorsi penali (CRP) su istanza motivata del presidente della Corte d’assise (art. 103 cpv. 1 lett. b CPP).
Le istanze di proroga del carcere preventivo devono essere motivate (art. 103 cpv. 2 CPP): per autorizzare il superamento del termine, scandito dall’atto d’accusa, il giudice del merito deve infatti giustificare difficoltà oggettive che impediscono di aggiornare celermente il dibattimento in aula. Ulteriore requisito é che la durata della proroga, cumulata alla detenzione preventiva già sofferta, non conduca a superare la durata della pena detentiva che verosimilmente verrà irrogata: ogni proroga della carcerazione preventiva implica infatti una nuova verifica quanto al rispetto del principio di proporzionalità, effettuabile solo in concreto, alla luce della durata della proroga.
Queste due prime condizioni presuppongono naturalmente che siano anche dati i presupposti di legge per la detenzione preventiva (in particolare il pericolo di fuga, di recidiva o di collusione), visto che la carcerazione é già in atto al momento dell’istanza di proroga. Questi presupposti sono generalmente pacifici, poiché quando vi é contestazione su specifici motivi di detenzione essa insorge di regola ben prima dell’atto d’accusa ed é di conseguenza già stata risolta dal giudice dell'istruzione e dell'arresto o dalla CRP. Per prassi, autorizzando una proroga, la CRP si limita dunque ad esaminare la necessità di rinvio e la proporzionalità della sua durata. Per contro, il sussistere di specifici motivi di detenzione viene tutt’al più esaminato rispetto a quanto é eventualmente avvenuto dopo una decisione antecedente: spesso si tratterà semplicemente del nuovo periodo trascorso in detenzione, ciò che ripone la questione nell’ambito della proporzionalità.
Il primo presupposto per la proroga del carcere preventivo - ossia l'esistenza di gravi e concreti indizi di colpevolezza in relazione all'ipotesi accusatoria di cui all'art. 19 cifra 2 LStup - non è contestato nella fattispecie; __________ PI 2 ha peraltro ammesso il suo coinvolgimento nei fatti di cui all'inchiesta penale (cfr. verbale di interrogatorio PP del 21.5.2004, AI 12, anche se successivamente ha ritrattato, verbale del 23.6.2004, all. 7 all’AI 31), considerato altresì che in presenza di un atto di accusa, salvo errori manifesti, gli indizi di reato vanno ritenuti presenti (cfr. decisione 14.10.2003 del giudice dell'istruzione e dell'arresto in re Fondazione S., p. 5, inc. 1997.26802; cfr. anche M. RUSCA / E. SALMINA / C. VERDA, Commento del Codice di procedura penale ticinese, Lugano 1997, n. 13 ad art. 103 CPP).
Il mantenimento della carcerazione preventiva presuppone inoltre il sussistere di preminenti motivi di interesse pubblico, e segnatamente di un pericolo di fuga (cfr., al proposito, decisione TF 1P.389/2004 del 3.8.2004; cfr. anche M. RUSCA / E. SALMINA / C. VERDA, op. cit., n. 11 ss. ad art. 95 CPP; R. HAUSER / E. SCHWERI, Schweizerisches Strafprozessrecht, 5. ed., Basilea 2002, § 68 n. 12; G. PIQUEREZ, Procédure pénale suisse, Zurigo 2000, n. 2334 ss.; M. LUVINI, I presupposti materiali del carcere preventivo nel processo penale ticinese, in REP. 1989, p. 287 ss.), ritenuto che uno dei suoi scopi principali è quello di assicurare la presenza dell'imputato per impedirgli di sottrarsi al procedimento o all'esecuzione della pena che potrà essergli inflitta.
Ora, __________ PI 2 - richiedente l'asilo - è cittadino del __________, senza particolari legami con la Svizzera, se non per delinquervi. Per il che e considerati la gravità del reato (e quindi la prospettiva - in caso di condanna - di una pesante sanzione penale, cfr. art. 19 cifra 2 LStup), l'imminenza del giudizio di merito (cfr. M. RUSCA / E. SALMINA / C. VERDA, op. cit., n. 13 ad art. 95 CPP) e la sua situazione finanziaria (ammesso al beneficio del gratuito patrocinio, AI 7), egli non ha evidentemente alcun interesse a rimanere a disposizione delle autorità. La tentazione di darsi alla latitanza per sottrarsi al procedimento penale o all'esecuzione della sentenza è quindi sorretta da sufficiente verosimiglianza ed il rischio di fuga - che non esiste solo astrattamente, bensì appare probabile in modo del tutto concreto - non può neppure essere evitato - alla luce delle precedenti considerazioni - con misure meno incisive giusta l'art. 107 cpv. 2 CPP, che __________ PI 2 peraltro non propone.
La proroga della carcerazione preventiva si giustifica anche con riferimento alle difficoltà oggettive che hanno imposto di aggiornare il dibattimento solo per il 26.10.2004: il presidente istante e gli altri giudici del Tribunale penale cantonale sono e saranno infatti occupati in altri dibattimenti davanti a Corti delle assise criminali (con conseguente imperativo onere di motivazione del giudizio) e correzionali.
Ciò posto, la postulata proroga - che, alla luce delle ipotesi accusatorie e della conseguente pena in caso di condanna, rispetta il principio di proporzionalità (cfr., al proposito, decisione TF 1P.280/2004 dell'1.6.2004) - va accolta, sussistendo gravi e concreti indizi di colpevolezza, un pericolo di fuga (che quindi rende superfluo confrontarsi con l'esistenza di un pericolo di collusione e di recidiva, cfr. M. RUSCA / E. SALMINA / C. VERDA, op. cit., n. 22 in fine e 28 ss. ad art. 95 CPP) e necessità oggettive inerenti l'aggiornamento del processo.
L'istanza è accolta; non si prelevano tassa di giustizia e spese.
Per questi motivi,
richiamati i citati articoli di legge,
pronuncia
§ Di conseguenza il carcere preventivo cui è astretto __________ PI 2 è prorogato fino al 26.10.2004, rispettivamente fino alla conclusione del processo.
Non si prelevano tassa di giustizia e spese.
Intimazione:
terzi implicati
Per la Camera dei ricorsi penali
Il presidente La segretaria