Incarto n. 60.2004.300
Lugano 19 ottobre 2004
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Mauro Mini, presidente, Raffaele Guffi, Matteo Cassina (in sostituzione di Ivano Ranzanici, astenuto)
segretaria:
Daniela Rüegg, vicecancelliera
sedente per statuire sull’istanza di promozione dell’accusa 20/24.8.2004 presentata da
IS 1, , IS 2, , IS 3, , IS 4, , IS 5, , tutti patr. da: PA 1, ,
contro
il decreto di non luogo a procedere 9.8.2004 emanato dal procuratore pubblico Giuseppe Muschietti nei confronti di __________ PI 1, __________ (patr. da: avv. __________ PA 2, __________), __________ PI 2, __________ (patr. da: avv. __________ __________, __________),e __________ PI 3, __________, per titolo di appropriazione indebita, truffa, false indicazioni su attività commerciali, amministrazione infedele e falsità in documenti;
premesso che l’istanza di promozione dell’accusa riguarda soltanto l’ipotesi di reato di truffa nei confronti di __________ PI 1 e __________ PI 2;
preso atto delle osservazioni 3/7.9.2004 del procuratore pubblico che postula la reiezione dell’istanza;
preso atto delle osservazioni 7/8.9.2004 del patrocinatore di __________ PI 2, che chiede di respingere l’istanza e protesta spese e ripetibili;
preso atto delle osservazioni 17/21.9.2004 del patrocinatore di __________ PI 1, che chiede di respingere l’istanza e protesta spese e ripetibili;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
Con atto d’accusa __________ il procuratore pubblico ha posto __________ PI 1 in stato d’accusa avanti alla Corte delle assise correzionali di __________ per i reati di ripetuta truffa, ripetuta falsità in documenti, appropriazione indebita aggravata e ripetuta amministrazione infedele.
Contestualmente il procuratore pubblico emanava un decreto d’abbandono (ABB __________) per __________ PI 1, nonché due decreti di non luogo a procedere: il primo, NLP __________ a favore di __________ PI 2 per delle imputazioni di truffa, appropriazione indebita, falsità in documenti e ricettazione; il secondo, NLP __________, a favore di __________ PI 1, __________ PI 2 e __________ PI 3, per delle ipotesi di reati di appropriazione indebita, truffa, false indicazioni su attività commerciali, amministrazione infedele e falsità in documenti. Contro quest’ultima decisione insorgono i qui istanti.
Per gli istanti, contrariamente a quanto sostenuto dal procuratore pubblico nella decisione impugnata, si è trattato di vera e propria truffa, ai danni di __________ IS 1, proprietaria del libretto al portatore messo a pegno. La truffa sarebbe avvenuta anzitutto sfruttando la situazione personale di __________ IS 1, che il procuratore pubblico avrebbe valutato erroneamente. Non si trattava di una persona che con costanza e regolarità si occupava della gestione del proprio patrimonio e di quello della comunione ereditaria, ma piuttosto di una persona anziana, malata e sprovveduta in materia bancaria. Inoltre la truffa è maturata nel rapporto di piena fiducia che aveva nei confronti del gerente della banca.
In relazione all’atto di pegno sottoscritto, gli istanti evidenziano che anche la lettura dello stesso da parte di __________ IS 1 non avrebbe informato chiaramente quest’ultima della natura dell’operazione che era indotta a fare dal gerente della banca. A fronte di un normale atto di messa a pegno, la vittima della truffa non era stata messa al corrente che si trattava di un’operazione bancaria inusuale, a favore del gerente della banca medesimo, operata in una situazione di chiaro conflitto d’interesse, con l’allettante prospettiva di un tasso d’interesse favorevole, a favore di una situazione societaria (quella della __________ e della __________) che rendeva sin dall’inizio improbabile, per non dire escluso, il rientro dei fondi. Per questo, è irrilevante sapere se abbia o meno letto l’atto di pegno, cosa che gli istanti escludono, o che abbia informato o meno i figli (cosa che pure escludono). Anche facendo prova di diligenza, leggendo attentamente l’atto di pegno, non avrebbe comunque ottenuto le informazioni che l’autore della truffa le sottaceva, ovvero l’impegno dei fondi a suo favore, in modo bancariamente irrito, con alto (se non sicuro) rischio di successivo esercizio del pegno da parte della banca.
La truffa sarebbe quindi stata commessa per omissione, sottacendo alla vittima tutte queste circostanze, che non emergevano certo dall’atto di pegno. Per gli istanti, autore della truffa è certamente __________ PI 1: l’accusa dev’esser promossa anche a carico di __________ PI 2, quale amministratore delle società __________ e della __________.
L’istanza affronta successivamente, ma in modo meno diffuso ed approfondito, altri tre episodi del decreto di non luogo a procedere, in relazione ai quali chiede la completazione delle informazioni preliminari.
Il primo episodio (punto 3 del decreto di non luogo a procedere) è riferito a due bonifici, di CHF 40'000.-- e CHF 60'000.--, risalenti al 29.1.1990. __________ IS 1, nel suo verbale, a sette anni dai fatti, ha messo in relazione i bonifici con un’operazione immobiliare. Gli istanti sostengono che questo non è possibile. Ritenuto che, sia in sede di richieste di complementi, sia successivamente, hanno chiesto l’acquisizione di altri mezzi di prova, a cui il procuratore pubblico non ha dato seguito, ritengono le informazioni carenti a tal punto da giustificare una completazione.
Per il secondo episodio (punto 6 del decreto di non luogo a procedere), relativo ad un prestito di CHF 200'000.-- a __________ PI 2, gli istanti contestano il rinvio alla sede civile fatta dal procuratore pubblico.
Il terzo episodio (punto 4 del decreto di non luogo a procedere) è relativo ad un bonifico bancario di CHF 400'000.-- del 10.1.1992, dal conto della __________ presso il __________, al conto diversi n. __________ della __________ di , ed al successivo impiego di detti fondi senza alcun ordine di bonifico. Per gli istanti, i fondi non sarebbero stati utilizzati per l’acquisto del pacchetto azionario dell’, ma bonificati in modo irregolare al conto della __________. Anche per quest’episodio si chiede la completazione delle informazioni preliminari.
Nelle premesse del proprio allegato di promozione dell’accusa, gli istanti riferiscono anche delle procedure civili intraprese nei confronti della __________ di __________, nelle more e nei ritardi del procedimento penale. In particolare, riferiscono della procedura iniziata e poi stralciata, per acquiescenza della banca, relativa alla riconsegna di una cartella ipotecaria di CHF 600'000.-- (inc. __________ della Pretura di __________), nonché dell’altra procedura tesa alla restituzione di tre libretti al portatore, tra i quali quello oggetto del primo punto del decreto di non luogo a procedere impugnato (libretto n. __________, procedura __________ della Pretura di __________).
Nelle conclusioni principali del loro allegato, gli istanti chiedono la promozione dell’accusa per truffa contro __________ PI 1 e __________ PI 2 per la messa a pegno del libretto __________, e la completazione delle informazioni preliminari per gli altri tre episodi. A titolo subordinato, chiedono la completazione per tutti e quattro gli episodi.
Nelle proprie osservazioni del 3.9.2004, il procuratore pubblico si limita a rinviare alla decisione impugnata, postulando rispettosamente la reiezione dell’istanza.
Nelle proprie osservazioni, il patrocinatore di __________ PI 2 evidenzia anzitutto l’irritualità della produzione avanti alla CRP di mezzi di prova (con riferimento ai rapporti di revisione della banca), già proposti e non acquisiti dal procuratore pubblico, senza che il rifiuto di acquisizione sia stato impugnato avanti al giudice dell’istruzione e dell’arresto. Constata che al proprio patrocinato siano dedicate poche righe, ciò che costituisce una carenza di motivazione. Neppure nei mezzi di prova proposti emerge in che modo gli stessi potrebbero ulteriormente chiarire la fattispecie in relazione alla posizione di __________ PI 2. Il patrocinatore di quest’ultimo conclude chiedendo che l’istanza sia respinta in quanto irricevibile, subordinatamente in quanto infondata.
Nelle proprie osservazioni, il patrocinatore di __________ PI 1 sostiene che __________ IS 1 era persona in grado di capire quello che faceva. Sostiene che la messa a pegno del libretto al portatore (punto 1 del non luogo a procedere) sia stata voluta da __________ IS 1 per “far lavorare meglio i soldi” ad un saggio del 6%: il trasferimento dell’impegno dalla __________ all’__________ è avvenuto successivamente. Sull’episodio della messa a pegno della cartella ipotecaria di CHF 600'000.-- sostiene che la stessa fu voluta e ribadita da __________ IS 1. La non conoscenza nel dettaglio degli investimenti o la non lettura diligente dei documenti non significa inganno astuto ai sensi dell’art. 146 CP. In relazione alla messa a pegno del libretto al portatore sottolinea come in quel momento le due società immobiliari non erano in situazione economica difficile, e le proprietà immobiliari garantivano certamente gli impegni verso al banca. Sui bonifici alla __________ rileva l’assenza di seri e concreti indizi di reato. Nell’operazione immobiliare di __________ non ha subito una perdita la famiglia __________, bensì la __________, e quindi il suo patrocinato. Per il versamento di CHF 400'000.--, non è sparito nulla: si tratta del pagamento in nero del pacchetto azionario della __________. Non si pronuncia infine sul prestito a __________ PI 2.
In presenza di un non luogo a procedere, l’art. 186 cpv. 1 CPP concede alla parte lesa, che si costituisce parte civile, la facoltà di presentare alla Camera dei ricorsi penali entro dieci giorni, un’istanza motivata di promozione dell’accusa nei confronti del denunciato o querelato.
Il primo presupposto per l'accoglimento di un'istanza di promozione dell'accusa, risultante da consolidata giurisprudenza (REP. 1994 n. 115, 1989 p. 598 e 1987 p. 262), è l'esistenza di seri indizi di colpevolezza emergenti dagli atti. Per principio, infatti, l'azione penale è essenzialmente pubblica e, come tale, esercitata dal procuratore pubblico (art. 2 CPP) per cui la sua promozione, attraverso il preventivo esame dell'accusa contro una determinata persona (art. 189 CPP), non può essere lasciata all'arbitrio o al sentimento soggettivo della parte lesa, ma deve fondarsi su oggettivi e concreti elementi indizianti.
In questo senso non è sufficiente una diversa interpretazione delle risultanze da parte dell'istante, ma occorre la dimostrazione della verosimiglianza di alto grado circa altra conclusione che merita approfondimento istruttorio.
Seconda condizione di ammissibilità (una volta data la prima) è la disponibilità di nuove prove da assumere, rispettivamente la possibilità di approfondimento di prove già acquisite, tale da consentire l'eventuale passo dall'indizio alla certezza, come alle competenze del giudice di merito.
Anzitutto si può riaprire la fase delle informazioni preliminari quando il decreto di non luogo a procedere è stato erroneamente pronunciato per carenza di presupposti processuali o di punibilità (p. es. intervenuta prescrizione, incompetenza territoriale, tardività della querela, azione ritenuta non punibile, ecc.). Avendo risolto negativamente simile questione pregiudiziale, il procuratore pubblico avrà logicamente anche rinunciato a svolgere indagini preliminari, nella convinzione della loro inutilità.
Al loro svolgimento occorre dunque procedere qualora il presupposto sul quale si é fondato il procuratore pubblico si riveli errato. Una promozione d’accusa sarebbe invece prematura in assenza di accertamenti di fatto sufficienti (Messaggio aggiuntivo del 20 marzo 1991, p. 149-150; in tal senso vedi anche un’anticipazione giurisprudenziale in REP. 1986, p. 160-161).
Analoga situazione si verifica anche quando la convinzione pregiudiziale del procuratore pubblico non porta su una questione d'ordine, ma di merito: si pensi in particolare al caso in cui ritenga erroneamente che il comportamento oggetto di denuncia, quand’anche venisse accertato, non costituirebbe comunque reato.
Anche in questo caso, l’errata sussunzione dei fatti al diritto deve avere quale logica conseguenza il rinvio dell’incarto al procuratore pubblico per lo svolgimento o la completazione delle informazioni preliminari, nella misura in cui queste non sono state svolte per errata conclusione pregiudiziale.
Inversamente, se il procuratore pubblico ha già raccolto le necessarie informazioni preliminari ma, per un’errata applicazione del diritto, ha decretato il non luogo a procedere, la Camera dei ricorsi penali accoglierà l’istanza di promozione d’accusa senza richiedere all’istante nuove prove, quale condizione cumulativa all’esistenza di seri indizi di colpevolezza.
Ulteriore caso d’applicazione dell’art. 186 cpv. 4 CPP è dato quando il procuratore pubblico ha apprezzato erroneamente una circostanza di fatto, che se accertata correttamente, potrebbe fondare l’esistenza di indizi di colpevolezza sufficientemente seri da richiedere l’apertura dell'istruzione formale. Le informazioni preliminari sono carenti nell’accertamento, se il procuratore pubblico è chiamato a completare le informazioni preliminari, accertando ed apprezzando correttamente le circostanze di fatto.
Infine, si applica l’art. 186 cpv. 4 quando le informazioni preliminari sono carenti nell’accertamento dei fatti, ciò che non permette alla Camera dei ricorsi penali di determinarsi sull’alternativa tra promozione d'accusa o conferma del non luogo a procedere.
Va premesso che l’istanza di completazione può essere presentata come richiesta principale unicamente in caso di reato commesso da ignoti: negli altri casi può essere proposta unicamente quale subordinata ad una principale di promozione dell’accusa. Ciò non avviene nel presente caso.
Sempre in ordine, occorre considerare come l’istanza, per quanto attiene ai tre episodi per cui è chiesta unicamente la completazione, non adempia le condizioni poste dalla giurisprudenza di questa Camera. In particolare, l’istanza si limita a sostenere l’esistenza di carenze nell’accertamento dei fatti, che non permetterebbero di determinarsi sulla fondatezza o meno del decreto di non luogo a procedere.
Per i due pagamenti del gennaio del 1990, gli istanti contestano le giustificazioni date da __________ IS 1 (istante lei medesima!), sostenendo non potersi trattare di pagamenti legati con un’operazione immobiliare. In assenza di spiegazioni convincenti da parte di __________ PI 1 e __________ PI 2, concludono sostenendo che non si può che trattare di una truffa o di un’appropriazione indebita, proponendo dei mezzi di prova che possono semmai contraddire le spiegazioni date da __________ IS 1, ma che non possono certo portare prove o elementi indizianti a sostegno dell’ipotesi di truffa o di appropriazione indebita, ritenuto inoltre che la documentazione relativa ai due bonifici riporta un riferimento ad un operazione.
Non si può ammettere l’esistenza di concreti e seri indizi della commissione di un reato solo perché non è stato possibile trovare una spiegazione al bonifico.
Per il bonifico bancario di CHF 400'000.--, l’istanza contesta la versione fornita da __________ PI 1 e __________ PI 2 (pagamento di una parte del prezzo dell’acquisto delll’__________), e deduce l’esistenza del reato di appropriazione indebita per l’assenza dell’ordine di bonifico che trasferisce i soldi dal conto transitorio presso la __________ di __________ al conto della __________. Premesso che l’eventuale assenza dell’ordine di bonifico sia forse più facilmente spiegabile con un pagamento in nero, in nessun modo si evidenziano seri e concreti indizi della commissione di un reato.
Per il prestito di CHF 200'000.-- a __________ PI 2, se il procuratore pubblico è stato parco di spiegazioni nel decreto di non luogo a procedere, le argomentazioni esposte nell’istanza non adempiono le esigenze poste dalla giurisprudenza di questa Camera, anche perché le eventuali informazioni sulla solvibilità o meno, raccolte tardivamente rispetto al momento della concessione del prestito, non permettono certo di concludere a favore dell'esistenza di seri e concreti indizi circa la commissione del reato di truffa.
Sempre in ordine, anche la proposta d’accusa di truffa nei confronti di __________ PI 2 per la messa a pegno del libretto al portatore non adempie minimamente i requisiti posti da questa Camera in relazione ad una simile istanza. Le sei righe dedicate a __________ PI 2 nell’istanza (pto. 56 a p. 23) non contengono certi indizi o prove a suo carico, ma si limitano alla formulazione di un ragionamento, a partire dalla sua posizione di amministratore unico a suo tempo rivestita nelle due società. Il “gap” rispetto a seri e concreti indizi di colpevolezza appare palese.
Rimane da esaminare la promozione dell’accusa contro __________ PI 1 in relazione all’episodio della messa a pegno del libretto al portatore. A questo proposito, e sempre in ordine, tre punti vanno chiariti.
Primo: il testo dell’istanza di promozione dell’accusa indica in Alba IS 1 la proprietaria del libretto al portatore (pto. 25 p. 9) e la vittima del reato di truffa (pto. 55 p. 23). Di conseguenza solo __________ IS 1 è parte lesa e parte civile, ad esclusione degli altri istanti. Rispetto a loro, l’istanza va respinta in ordine.
Secondo: non è dato a sapere se gli istanti agiscono singolarmente o quale comunione ereditaria. L’istanza nulla specifica al proposito. Considerato quanto chiarito al punto precedente, il problema della legittimazione potrebbe apparire dubbio, ma la questione può rimanere indecisa.
Terzo: come ricordato nell’istanza, è pendente presso la Pretura di __________ (inc. __________) una procedura civile promossa da Alba IS 1 contro la __________ di __________ per la restituzione di tre libretti al portatore, tra i quali c’è anche quello oggetto della messa a pegno del 12.5.1995 (libretto n. __________). Non essendo stato convenuto in causa __________ PI 1, non si pone a questo proposito un problema di litispendenza.
Il reato di cui all'art. 146 CP - secondo cui è punito con la reclusione fino a cinque anni o con la detenzione chiunque, per procacciare a sé o ad altri un indebito profitto, inganna con astuzia una persona affermando cose false o dissimulando cose vere, oppure ne conferma subdolamente l'errore inducendola in tal modo ad atti pregiudizievoli al patrimonio proprio o altrui - presuppone, tra l'altro, un inganno astuto: questo è il caso se l'autore ordisce un tessuto di menzogne o mette in atto particolari manovre fraudolente o artifici o rilascia false indicazioni la cui verifica è impossibile, difficile o non ragionevolmente esigibile dalla controparte o impedisce alla controparte di verificare o prevede che questa rinuncerà a verificare in virtù di un rapporto di fiducia particolare, considerato nondimeno che l'astuzia è esclusa quando la vittima non ha osservato le misure fondamentali di prudenza (decisione TF 6S.209/2004 del 28.7.2004; BSK StGB II - G. ARZT, Basilea 2003, n. 50 ss. ad art. 146 CP; G. STRATENWERTH / G. JENNY, Schweizerisches Strafrecht, BT I, 6. ed., Berna 2003, § 15 n. 16 ss.; J. REHBERG / N. SCHMID / A. DONATSCH, Strafrecht III, 8. ed., Zurigo 2003, p. 183 ss.; B. CORBOZ, Les infractions en droit suisse, volume I, Berna 2002, n. 16 ss. ad art. 146 CP).
Il reato di truffa è un reato istantaneo. Determinante è poter ricostruire quanto accaduto all’epoca dei fatti, ovvero al momento in cui è stata operata la messa a pegno del libretto al portatore.
La truffa è anche un reato nel quale è determinante il rapporto tra l’autore e la vittima, nonché il comportamento di entrambi questi protagonisti.
Le difficoltà oggettive riguardano anzitutto il tempo trascorso dai fatti.
Ulteriore difficoltà è certamente l’assenza di una versione precisa e dettagliata da parte di __________ IS 1, per operare una ricostruzione della dinamica dei fatti e per poter contestare efficacemente detta versione alle altre persone coinvolte.
In mancanza di documenti falsi, anzi in presenza di documenti di messa a pegno originali e firmati dalla vittima, è possibile solo fare supposizioni e nutrire dei dubbi, come la diligente patrocinatrice della parte civile fa, ma non sono dati in nessun modo seri indizi di colpevolezza, che permettano di contraddire efficacemente la versione fornita dalle altre persone.
L’istanza di promozione dell’accusa fonda l’ipotesi della truffa e del conseguente inganno astuto principalmente su quanto non sarebbe stato detto al momento della messa a pegno, da parte di un funzionario di banca in posizione di conflitto d’interesse. Posto che quest'ultimo aspetto è più pertinente al reato di amministrazione infedele, determinate, come rilevato dal procuratore pubblico è la diligenza o meno di cui ha dato prova la presunta vittima al momento della sottoscrizione della messa a pegno. In questo senso le conclusioni a cui è giunto il procuratore pubblico sono ragionevoli e sostenibili, alla luce degli atti istruttori.
L’assenza di richieste da parte dell’investitrice sul destino dei fondi, l’accettazione di un tasso d’interesse superiore, nonché la sottoscrizione senza battere ciglio di un documento di messa a pegno, permettono di escludere la commissione di un reato di truffa per omissione. L’addotta incapacità di gestirsi della presunta vittima non è stata documentata, in particolare con riferimento al momento dell’eventuale commissione della truffa.
Al contrario risulta che la presunta vittima ha intrapreso operazioni finanziarie perlomeno discutibili, come aumentare i pegni immobiliari sull’immobile da lei occupato al fine di ridurre il carico fiscale. Tutto ciò non permette certo di concludere a favore dell'esistenza di seri e concreti indizi di colpevolezza a carico di __________ PI 1.
Per questi motivi,
richiamati gli art. 184 ss. CPP, 146 CP, 1 ss. e 39 lit. f LTG ed ogni altra norma applicabile,
pronuncia
L’istanza, per quanto ricevibile, è respinta.
La tassa di giustizia di fr. 500.-- e le spese di fr. 200.--, per complessivi fr. 700.-- (settecento), sono a carico in solido di __________ IS 1, __________, __________ IS 2, __________, __________ IS 3, __________, __________ IS 4, __________ e IS 5, __________, che rifonderanno in solido fr. 350.-- (trecentocinquanta) ad __________ PI 1, __________, e fr. 250.-- (duecentocinquanta) a __________ PI 2, __________.
Rimedio di diritto:
Il presente giudizio può essere impugnato mediante ricorso per cassazione al Tribunale federale. Il ricorso deve essere depositato presso il Tribunale federale entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 272 PPF). La legittimazione e le modalità di ricorso sono rette dagli art. 268 ss. PPF.
terzi implicati
Per la Camera dei ricorsi penali
Il presidente La segretaria