Incarto n. 60.2004.286

Lugano 7 ottobre 2004

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino

La Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello

composta dai giudici:

Mauro Mini, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

segretaria:

Daniela Rüegg, vicecancelliera

sedente per statuire sul ricorso 10/11.8.2004 presentato da

RI 1 , ora patr. da: PA 2 ,

contro

l'atto d'accusa 30.7.2004 (ACC __________) emanato dal procuratore pubblico Giovan Maria Tattarletti per titolo di appropriazione indebita ripetuta e conseguimento fraudolento di una falsa attestazione;

richiamate le osservazioni 13.8.2004 del procuratore pubblico e 1/4.10.2004 di __________ __________ (patr. da: avv. __________ __________, __________), entrambe concludenti per la reiezione del gravame;

letti ed esaminati gli atti;

considerato

in fatto ed in diritto

a. Con atto di accusa 30.7.2004 (ACC __________) il procuratore pubblico ha posto in stato di accusa davanti alla Corte delle assise correzionali di Bellinzona __________ RI 1, siccome accusato di appropriazione indebita ripetuta e conseguimento fraudolento di una falsa attestazione.

b. Con tempestivo ricorso __________ RI 1 chiede di dichiarare nullo l'atto di accusa e di ritornarlo al procuratore pubblico.

Il ricorrente sostiene che l'atto di accusa impugnato non permette di dedurre quali imputazioni gli vengono mosse con riferimento ai singoli atti penalmente rilevanti. L’atto d’accusa parla genericamente di impegno indebito di valori patrimoniali, in un lungo periodo di tempo (tra il 1990 ed il 1997) senza precisare i singoli atti appropriativi.

Il ricorrente censura inoltre l’atto d’accusa in quanto indica, quali norme penali applicabili, sia l’art. 140 cfr.1 vCP, sia l’art. 138 CP. Posto che per il ricorrente le due norme si escludono a vicenda, una simile indicazione non permette di determinare quali atti appropriativi sono sottoposti all’art. 140 vCP e quali all’art. 138 CP. Ciò anche in violazione del divieto di retroattività delle norme penali e in dispregio della “lex mitior”.

Queste carenze sarebbero tali che l’atto d’accusa non adempie ai requisiti minimi imposti dal CPP, dalla Costituzione federale e dalla CEDU.

c. Nelle proprie osservazioni il procuratore pubblico prende atto che la contestazione si riferisce unicamente alla prima imputazione. Le contestazioni sollevate nel gravame sarebbero defatigatorie: l’atto d’accusa adempie a tutti i requisiti posti dall’art. 200 CPP. L’indica-zione delle due norme (art. 140 vCP e art. 138 CP) si giustifica in quanto i fatti oggetto dell’atto d’accusa si sono svolti a cavallo della revisione del CP. Per la modalità con cui sono indicati gli atti appropriativi, il procuratore pubblico specifica che si è dovuto procedere “per differenza” determinando un importo globale impiegato illecitamente, siccome sul conto oggetto delle malversazioni ci sono stati tantissimi movimenti, molti per contanti, ciò che non impedisce certo all’accusato di difendersi compiutamente nel merito.

d. La parte civile, dal canto suo, ritiene che il presente gravame sia finalizzato a far prescrivere i reati esposti nell’atto di accusa. In relazione al reato di appropriazione indebita afferma che non occorre specificare se sia applicabile il diritto previgente oppure quello attualmente in vigore, ritenuta l’identità degli elementi costitutivi del reato. A suo giudizio, l’indicazione nell’atto di accusa della somma sottratta indebitamente e della ripetuta appropriazione indebita sarebbe adeguata. Delle altre motivazioni si dirà, laddove necessario, in seguito.

in diritto

  1. 1.1.

L'art. 201 cpv. 1 CPP riserva all'accusato e alla parte civile la facoltà di impugnare dinanzi a questa Camera, nel termine di dieci giorni dalla sua intimazione, l'atto di accusa per opporre la sua nullità per vizio di forma (lit. a) oppure l'incompetenza delle assise indicatevi (lit. b) oppure ancora le eccezioni che sospendono o escludono la persecuzione del reato (lit. c).

1.2.

Quando la Camera dei ricorsi penali non ritiene fondato il ricorso - perché non ravvisa vizi di forma tali da concludere per la nullità dell'atto di accusa o perché ritiene competente la Corte delle assise indicata o perché non reputa esservi eccezioni che sospendono od escludono la persecuzione o il carattere del reato incriminato - pronuncia con decreto non motivato. Questa norma trova fondamento, specie per quanto concerne un ricorso che oppone eccezioni tali da sospendere o escludere la persecuzione del reato, nella necessità di non pregiudicare - anche in via indiretta - le competenze delle Corti delle assise e meglio i diritti della difesa al pubblico dibattimento. E' tuttavia doveroso ed opportuno esporre le considerazioni che sorreggono il giudizio di questa Camera ove queste non attengano a questioni di merito, le sole che possono soggiacere alla limitazione imposta dall'art. 205 CPP (cfr. sentenza 3.2.1993 in re E. F. ed altri, inc. 249-261-262-263/1992).

Il giudizio che decide la reiezione del ricorso non è definitivo e può pertanto essere rivisto al dibattimento dinanzi al giudice di merito.

  1. 2.1.

A' sensi dell'art. 200 cpv. 1 lit. b CPP l'atto di accusa deve indicare l'azione od omissione punibile, con cenno alle circostanze di tempo e di luogo in cui venne commessa e di quelle che influiscono sulla sua qualifica legale: esso - in applicazione del principio accusatorio (cfr. art. 32 cpv. 2 Cost. e 6 cifra 3 lit. a CEDU), che garantisce i diritti di difesa dell'accusato e concretizza in tal modo il diritto di essere sentito (cfr. art. 29 cpv. 2 Cost.) - deve quindi riportare fatti che, seppur sommariamente, specifichino e diano le necessarie indicazioni sull'azione, rispettivamente sull'omissione punibile, così che l'accusato possa conoscere in modo univoco l'imputazione che gli viene mossa già dall'atto di deferimento alla Corte giudicante, e ciò nel suo interesse in ordine ad una preparazione corretta e compiuta della propria difesa [cfr. decisioni TF 6P.118/2003 del 20.2.2004, 6P.136/2003 del 24.11.2003 e 1P.494/2002 dell’11.11.2002 (pubblicata in PRA 2003 n. 81); DTF 126 I 19 e 120 IV 348; decisioni 11.3.1985 in re A. F., inc. 70/1985, e 8.6.1984 in re X. ed altri, inc. 46-50-51/1984, di questa Camera, pubblicate in REP. 1986, p. 164 e 1986 p. 164 ss.; decisione 17.1.1996 del Kantonsgericht del Canton Grigioni in re B., pubblicata in PKG 1996 n. 34; N. SCHMID, Strafprozessrecht, 4. ed., Zurigo 2004, n. 145 ss. e 813 ss.; R. HAUSER / E. SCHWERI, Schweizerisches Strafprozessrecht, 5. ed., Basilea 2002, § 50 n. 1 ss. e § 79 n. 1 ss.; G. PIQUEREZ, Procédure pénale suisse, Zurigo 2000, n. 732 ss. e 2965 ss.; A. DONATSCH / N. SCHMID, Kommentar zur Strafprozessordnung des Kantons Zürich, Zurigo 2000, n. 2 ss. ad art. 162 StPO; N. OBERHOLZER, Grundzüge des Strafprozessrechts, Berna 1994, n. 14.3; J. A. FROWEIN / W. PEUKERT, Europäische Menschenrechtskonvention, EMRK - Kommentar, 2. ed., Kehl 1996, n. 175 ad art. 6 CEDU]. Al fine di circoscrivere l'oggetto del processo e del giudizio e di assicurare i diritti della difesa, in modo che l'imputato possa adeguatamente far valere le sue ragioni (cfr. decisioni 21.10.1999 in re B. e 24.3.1998 in re C. della Corte di cassazione e di revisione penale, pubblicate in REP. 1999 n. 132 e 1998 n. 124), il reato rimproverato all'accusato deve pertanto essere descritto in modo preciso e deve essere individualizzato in particolare con l'indicazione delle sue componenti di tempo, di luogo, di modalità di commissione e di forma di partecipazione (correità, complicità, istigazione: cfr. A. DONATSCH / N. SCHMID, op. cit., n. 7 ad art. 162 StPO; cfr. anche decisione TF 6P.113/2003 del 22.10.2003 e DTF 120 IV 348 considerando 3c).

2.2.

Come esposto, il ricorrente sostiene che la mancata identificazione dei singoli atti appropriativi e la non specificazione di quale delle due norme penali indicate nell’atto d’accusa (art. 140 vCP e art. 138 CP) vi si applica, non mette l'accusato nella condizione di sufficientemente comprendere gli estremi delle accuse mossegli.

A torto.

Nella fattispecie, il procuratore pubblico ha invece precisato - giusta l'art. 200 cpv. 1 lit. b CPP - le azioni/omissioni punibili che __________ RI 1 avrebbe commesso; in particolare, ha posto il ricorrente in stato di accusa davanti alla competente Corte, tra l'altro, per appropriazione indebita ripetuta per aver "(…) ripetutamente impiegato in modo indebito fondi affidatigli per complessivi CHF 598'120.--, pari ai 2/3 (due terzi) dell’utile residuo di CHF 897'180.-- (non considerato l’utile già distribuito di CHF 606'000.--) dell’intera operazione immobiliare” e ciò “agendo, tramite la ditta , per sé nonché per conto dei soci __________ __________ e __________ __________ ….tutti interessati nell’operazione di edificazione dello stabile de “” sul mappale __________ RFD di __________, nonché avvalendosi del diritto di firma individuale sulla relazione n. __________ intestata a __________ presso __________ __________ (…)”.

Per il che, le accuse mosse nei confronti del ricorrente sono esposte in modo sufficientemente chiaro e preciso, e ciò a prescindere dal fatto che il magistrato inquirente abbia quantificato l’appropriazione non con l’indicazione di singoli prelievi ma con il metodo “per differenza”. Tale modo di indicazione e di quantificazione non appare infatti di alcun pregiudizio per l'accusato, che conosce le imputazioni e che di conseguenza può esercitare in modo concreto ed effettivo i diritti di difesa. Ciò a maggior ragione che il “quantum” indicato nell’atto d’accusa si fonda sulle ricostruzioni __________ del 20.1.2004, AI 97. A ciò si aggiunga che le contestazioni nel corso dell’inchiesta non hanno mai riguardato eventuali singoli atti appropriativi o meno, ma l’esistenza o meno di un rapporto societario in ragione del quale l’eventuale utile o perdita dell’operazione doveva essere ripartita.

La formulazione dell'atto di accusa riferita all'ipotesi di appropriazione indebita ripetuta non pregiudica quindi i diritti del ricorrente, reso sufficientemente edotto delle azioni ed omissioni ritenute a suo carico.

2.3

Medesimo discorso vale per l’indicazione delle due diverse disposizioni penali applicabili alla prima imputazione (art. 140 cfr. 1 vCP e art. 138 cfr. 1 CP), in ragione dell’intervenuta entrata in vigore della revisione parziale del CP. Posto che nella determinazione degli elementi costitutivi del reato le differenze tra le due norme sono irrilevanti, almeno nella presente fattispecie, spetta alla Corte del merito, nella commisurazione della pena, se sarà ritenuta la colpevolezza del ricorrente, di valutare l’eventuale diversa sanzione prevista in ragione dell’intervenuta modifica legislativa. Si tratta di una censura che non può portare certamente all’annullamento dell’atto d’accusa.

Infatti, in merito al contenuto di un atto di accusa, la giurisprudenza di questa Camera ha peraltro precisato che la sua natura e le fattispecie che lo stesso può riguardare escludono che possa essere dettata una regola generale (cfr. decisione 8.6.1984 in re X., pubblicata in REP. 1986, p. 164 ss.): determinanti sono sempre le circostanze del caso concreto, posto altresì che le nullità formali devono essere limitate a quelle deficienze che esigono la rigorosa sanzione della nullità [per esempio nel caso in cui l'atto di accusa si presenti come un esposto discorsivo inteso quale una memoria o un allegato in cui sono menzionate e riassunte le prove a sostegno dell'accusa (cfr. decisione 15.9.1983 in re M. T. e H. L. S., inc. 159-160/1983) o contenga ricorrenti citazioni letterali di testimonianze e di risultanze peritali dell'istruzione formale che devono ancora essere verificate e valutate al pubblico dibattimento, nonché esposti discorsivi diffusi su particolari non direttamente riconducibili agli elementi costitutivi del reato, ma che servono solo a meglio illustrarli (cfr. decisione 8.6.1984 in re X. ed altri, inc. 46-50-51/1984, pubblicata in REP. 1986 p. 164 ss.)] sorpassando quelle che non influiscono sulla formazione dell'atto di accusa (cfr. decisione 3.2.1993 in re E. F. ed altri, inc. 249-261-262-263/1992).

Nondimeno, le lacune dell'atto di accusa sollevate dal ricorrente non appaiono nella fattispecie di pregiudizio al ricorrente: se un esuberante esposto di accusa può sottostare a censura per eccesso di motivazione, eventuali carenze nell'esposizione delle circostanze di fatto possono infatti essere proposte solo al giudice del merito, al quale questa Camera non può sostituirsi nell'accertamento di tutti gli elementi costitutivi del reato, atteso che un'eventuale carenza sostanziale dell'atto di accusa non pregiudica i diritti della difesa, le imputazioni dell'atto di accusa rimanendo vincolanti al dibattimento (cfr. art. 260 cpv. 2 CPP; cfr. decisione 3.2.1993 in re E. F. ed altri, inc. 249-261-262-263/1992).

  1. Ciò posto, la censura appare infondata, l'atto di accusa garantendo all'accusato "(…) la possibilità di predisporre, adeguato, il proprio impianto difensivo" (ricorso 10/11.8.2004, p. 3).

  2. Il gravame è respinto. Tassa di giustizia, spese e congrue ripetibili seguono la soccombenza.

Per questi motivi,

richiamati gli art. 201 ss. e 284 ss. CPP, 1 ss. e 39 lit. f LTG e ogni altra norma applicabile,

pronuncia

  1. Il ricorso è respinto.

  2. La tassa di giustizia di fr. 1'200.-- e le spese di fr. 300.--, per complessivi fr. 1'500.-- (millecinquecento), sono a carico di __________ RI 1, __________ (__________), che rifonderà a __________ __________, __________, fr. 250.-- (duecentocinquanta) a titolo di ripetibili di questa sede.

  3. Intimazione:

terzi implicati

Per la Camera dei ricorsi penali

Il presidente La segretaria

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