Incarto n. 60.2004.213
Lugano 3 settembre 2004
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Mauro Mini, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
segretaria:
Daniela Rüegg, vicecancelliera
sedente per statuire sull’istanza di promozione dell’accusa 14.5.2004 presentata da
IS 1 , IS 2 , entrambe patr. da: avv. __________ __________, __________,
in relazione
al decreto di non luogo a procedere 30.4.2004 emanato dal procuratore pubblico Claudia Solcà nell’ambito del procedimento penale dipendente dalla denuncia 22.3.2004 nei confronti di __________ PI 1, __________, __________ PI 2, __________, __________ PI 3, __________, per titolo di truffa e riciclaggio di denaro;
richiamate le osservazioni 18.6.2004 del procuratore pubblico, nelle quali contesta l’effetto sorpresa e per il resto fa riferimento al decreto di non luogo a procedere;
premesso che, come disposto il 7.6.2004 da questa Camera, non sono state chieste osservazioni ai denunciati, per i motivi esposti in detto scritto;
ritenuto anche che le istanti, in data 24.6.2004, hanno presentato una richiesta di riapertura del procedimento, invero con poco o nulla di nuovo, alla quale non è stato dato seguito alcuno;
rilevato infine che, in data 30.7.2004, la __________ di __________ ha aperto una procedura civile ordinaria contro la IS 2 di Milano presso la Pretura di __________, come da comunicazione del 16.8.2004 del patrocinatore delle denuncianti;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
Con esposto scritto del 22.3.2004, le società qui istanti hanno denunciato __________ PI 1, __________ PI 2 ed __________ PI 3 per titolo di truffa e riciclaggio di denaro per fatti riferiti al periodo che decorre dal febbraio 2002 al gennaio
__________ PI 1 e __________ PI 2 erano entrambi alle dipendenze del gruppo __________, nel quale si inseriscono le società denuncianti. __________ PI 3 è una cittadina ungherese che ha collaborato con __________ PI 2 e __________ PI 1 per lo sviluppo dell’attività del gruppo in alcuni paesi dell’Est: a dire delle denuncianti, ha anche legami economici, affettivi e di domicilio con __________ PI 1.
Il Gruppo __________ aveva incaricato __________ PI 2 e __________ PI 1 dello sviluppo delle sua attività nei paesi dell’Est Europeo. Durante l’estate del 2001 __________ PI 2 e __________ PI 1 proposero e caldeggiarono ai vertici del Gruppo __________ la collaborazione con la ditta __________ __________ __________ __________ di __________ (di seguito __________), a loro dire società con elevata reputazione e con consolidata presenza nella Repubblica __________ e in __________. Accogliendo la loro proposta, il Gruppo __________ concluse un contratto con __________ che prevedeva un pagamento mensile per il servizio d’informazione di carattere medico scientifico presso medici ed uno fisso per i costi dei managers regionali. I contratti per la Repubblica __________ e la __________ furono firmati, per il Gruppo __________, dalla succursale svizzera della __________. Contestualmente, sempre a dire delle denuncianti, __________ PI 2 e __________ PI 1, nei loro contatti con le persone operative all’Est, ed in particolare con __________ __________ e la ditta __________, fecero credere che la __________ fosse una società del gruppo __________. Presentarono a __________ __________ anche la dottoressa PI 3, dermatologa __________, quale “manager __________”. L’operatività nei paesi dell’Est è iniziata nel mese di febbraio 2002, con pagamenti da parte del Gruppo __________ di Euro 220'000.-- mensili per la Repubblica __________ e per la __________. A dire delle denuncianti, solo metà circa di detto importo finiva alle persone e società effettivamente operative all’Est, mentre l’altra consistente parte (100'000.-- Euro mensili) rimaneva alla __________. Questa situazione emerse a seguito di un contatto dell’amministratore delegato del Gruppo __________ con __________ __________. Altre verifiche fecero apparire il carattere puramente cartaceo della __________. Nella denuncia si evidenzia pure che una parte dei pagamenti alla __________ (per i mesi di febbraio/marzo/aprile 2002) sono stati effettuati dalla __________ __________ di __________, mentre il resto venne pagato da una società __________ del Gruppo __________.
Nella denuncia si ipotizza il reato di truffa e di riciclaggio. L’amministrazione infedele è solo menzionata a titolo del tutto subordinato ed eventuale. L’aggancio con il Ticino, per quanto riguarda la competenza territoriale, risulterebbe dall’uso di veicoli societari che fanno capo ad una fiduciaria ticinese e dai pagamenti operati dalla __________ __________ di __________.
Per il riciclaggio, il procuratore pubblico ritiene che la denuncia non sostanzi minimamente l’ipotesi di detto reato. Neppure sono dati gli elementi della truffa. La denuncia sarebbe il classico tentativo di mascherare di penale una fattispecie puramente civile, al fine di recuperare documentazione ed informazioni altrimenti difficilmente recuperabili. Nella denuncia non sarebbe sostanziato il danno subito, ed assente l’elemento costitutivo del reato di truffa dell’inganno astuto. Il decreto di
non luogo a procedere è stato intimato alle sole denuncianti, e non ai denunciati.
Nel proprio allegato, le istanti evidenziano anzitutto che il procuratore pubblico avrebbe dovuto, giusta l’art. 178 CPP, assumere le informazioni preliminari, in particolare quelle atte a determinare la competenza territoriale o meno. Per la fiduciaria ticinese, l’istanza evidenzia il suo ruolo involontario di autore mediato del reato, in relazione con una struttura per sovrafatturazione. Le società create mediante la fiduciaria __________, in particolare la , hanno svolto un ruolo essenziale per il meccanismo truffaldino. Per la competenza territoriale, la stessa sarebbe data in relazione a comportamenti di induzione della vittima ad atti pregiudizievoli al proprio patrimonio. Nel caso concreto, la costituzione e l’utilizzo dello strumento societario () in Ticino, nonché la fatturazione per tre mesi alla società ticinese del gruppo, sono sufficienti per fondare la competenza territoriale. Il Ticino è anche il luogo in cui si è verificato l’evento, ovvero l’atto pregiudizievole al patrimonio della vittima: i pagamenti fatti dalla società ticinese del Gruppo __________ sono partiti da un conto bancario di __________. La competenza territoriale sarebbe data anche perché una delle società del gruppo è svizzera. Nell’istanza si evidenzia che la denuncia 22.3.2004 è stata firmata dagli organi delle società del Gruppo che hanno condotto l’inchiesta interna. Quindi non si tratterebbe di “invenzioni avvocatesche” bensì di descrizione di fatti resa da parte di persone avvertite del fatto che avrebbero dovuto poi confermare, quali testi, le loro affermazioni: ciò che attribuirebbe alla denuncia un “valore probatorio particolarmente elevato”.
Per le istanti, il decreto di non luogo a procedere sarebbe arbitrario in quanto rimprovera alle denuncianti di non aver sostanziato il danno asseritamente patito, ed in particolare le uscite a favore della __________. A loro giudizio, indizi e prove a tal fine sono contenuti nella documentazione allegata alla denuncia, in particolare ai doc. 17-22, che comprovano anche da dove sono partiti i pagamenti. Nell’istanza si contestano ulteriori passaggi del decreto di non luogo a procedere, qui non ripresi.
Le istanti elencano le prove e gli indizi di reato a pagina 23 dell’istanza. L’inganno astuto sarebbe ravvisabile nei seguenti comportamenti: aver fatto credere a __________ __________ che la __________ facesse parte del Gruppo __________; aver dissimulato a __________ __________ la sovrafatturazione; aver dissuaso __________ __________ dal prender contatto con altri dirigenti del Gruppo __________; aver dissimulato e sottaciuto alle due società del Gruppo __________ la sovraffatturazione operata. L’atto pregiudizievole ed il danno patrimoniale risulta dalla differenza tra quanto pagato dalle società del Gruppo __________ e quanto incassato dalla società e dalle persone effettivamente operative nei paesi dell’Est, ovvero la sovrafatturazione.
Considerato come già allo stadio della denuncia ci sarebbero mezzi di prova suffraganti il reato di truffa, questi rappresentano anche gli indizi del reato “a valle” di riciclaggio. Per il reato di amministrazione infedele, le istanti censurano l’assenza di motivazione del decreto di non luogo a procedere che non dedica una parola a tale ipotesi di reato, formulata a titolo subordinato ed eventuale a pagina 14 della denuncia. I denunciati __________ PI 1 e __________ PI 2, quali impiegati del Gruppo, avrebbero goduto del requisito della sufficiente indipendenza.
A sostegno della richiesta subordinata (di completazione) le istanti evidenziano come il decreto di non luogo a procedere sia stato emanato senza assumere informazioni preliminari, e che quindi non sussisterebbero elementi sufficienti per determinarsi sulla promozione o meno dell’accusa. Come già evidenziato in denuncia, e come esposto nel petitum dell’istanza, sono disponibili nuove prove da assumere.
Le osservazioni del procuratore pubblico rinviano alla motivazione del decreto di non luogo a procedere, e si sono soffermate solo su di un aspetto già evaso.
Come deciso dal presidente di questa Camera, in data 7.6.2004, non è stato intimato il testo della promozione dell’accusa ai denunciati, e non sono state chieste loro osservazioni.
Ciò tenuto conto che il decreto di non luogo a procedere non era stato intimato ai denunciati da parte del Ministero pubblico, che l’istanza in esame contesta al procuratore pubblico di erroneamente aver negato la competenza territoriale, che non sono stati presi finora nei confronti dei denunciati provvedimenti, che non sono state espletate informazioni preliminari, che i diritti degli accusati non sono assoluti e possono essere limitati, come previsto dagli art. 58, 60, 61 e 62 CPP, in presenza di contrarie esigenze dell’inchiesta, che tra queste esigenze c’è anche la possibilità di tutelare l’inchiesta da interventi che possano pregiudicarne il merito, in particolare nella fase iniziale, anche se ciò va ammesso in modo del tutto eccezionale.
Il primo presupposto per l'accoglimento di un'istanza di promozione dell'accusa, risultante da consolidata giurisprudenza (cfr. REP. 1994
n. 115, 1989 p. 598 e 1987 p. 262), è l'esistenza di seri indizi di colpevolezza emergenti dagli atti. Per principio, infatti, l'azione penale è essenzialmente pubblica e, come tale, esercitata dal procuratore pubblico (art. 2 CPP) per cui la sua promozione, attraverso il preventivo esame dell'accusa contro una determinata persona (art. 189 CPP), non può essere lasciata all'arbitrio o al sentimento soggettivo della parte lesa, ma deve fondarsi su oggettivi e concreti elementi indizianti.
In questo senso non è sufficiente una diversa interpretazione delle risultanze da parte dell'istante, ma occorre la dimostrazione della verosimiglianza di alto grado circa altra conclusione che merita approfondimento istruttorio.
Seconda condizione di ammissibilità (una volta data la prima) è la disponibilità di nuove prove da assumere, rispettivamente la possibilità di approfondimento di prove già acquisite, tale da consentire l'eventuale passo dall'indizio alla certezza, come alle competenze del giudice di merito.
Simile facoltà permette segnatamente di riaprire la fase delle informazioni preliminari quando il decreto di non luogo a procedere è stato erroneamente pronunciato per carenza di presupposti processuali o di punibilità (p. es. intervenuta prescrizione, incompetenza territoriale, tardività della querela, azione ritenuta non punibile, ecc.). Avendo risolto negativamente simile questione pregiudiziale, il procuratore pubblico avrà logicamente anche rinunciato a svolgere indagini preliminari, nella convinzione della loro inutilità.
Al loro svolgimento occorre dunque procedere qualora il presupposto sul quale si é fondato il procuratore pubblico si riveli errato. Una promozione d’accusa sarebbe invece prematura in assenza di accertamenti di fatto sufficienti (Messaggio aggiuntivo del 20 marzo 1991, pag. 149-150; in tal senso vedi anche un’anticipazione giurisprudenziale in REP. 1986, 160-161).
Analoga situazione si verifica però anche quando la convinzione pregiudiziale del procuratore pubblico non porta su una questione d'ordine, ma di merito: si pensi in particolare al caso in cui ritenga erroneamente che il comportamento oggetto di denuncia, quand’anche venisse accertato, non costituirebbe comunque reato.
Anche in questo caso, l’errata sussunzione dei fatti al diritto deve avere quale logica conseguenza il rinvio dell’incarto al procuratore pubblico per lo svolgimento o la completazione delle informazioni preliminari, nella misura in cui queste non sono state svolte per errata conclusione pregiudiziale.
Inversamente, se il procuratore pubblico ha già raccolto le necessarie informazioni preliminari ma, per un’errata applicazione del diritto, ha decretato il non luogo a procedere, la Camera dei ricorsi penali accoglierà l’istanza di promozione d’accusa senza richiedere all’istante nuove prove, quale condizione cumulativa all’esistenza di seri indizi di colpevolezza.
Ulteriore caso d’applicazione dell’art. 186 cpv. 4 CPP é dato quando la questione pregiudiziale non verte su un punto di diritto, ma sull’erroneo apprezzamento di una circostanza di fatto, che se accertata correttamente fonderebbe l’esistenza di indizi di colpevolezza sufficientemente seri da richiedere l’apertura dell'istruzione formale.
Infine, se le informazioni preliminari sono carenti nell’accertamento dei fatti, così da non permettere il determinarsi sull’alternativa tra promozione d'accusa o non luogo a procedere, l’inchiesta preliminare dovrà essere completata ad opera del procuratore pubblico.
Ciò è segnatamente il caso allorché le misure d'inchiesta mancanti potrebbero facilmente risolvere l’alternativa tra interruzione o continuazione del procedimento e, d’altra parte, a quello stadio processuale non vi sono ancora elementi indizianti sufficientemente concreti per decretare l’apertura di un’istruzione formale.
Il problema della competenza territoriale, invocato dal procuratore pubblico nel decreto di non luogo a procedere e contestato dalle qui istanti, può rimanere indeciso, considerato l’esito dell’istanza nell’esame del merito.
Preliminarmente, in relazione al “valore probatorio particolarmente elevato” (istanza punto 13 pagina 13/14) che deriverebbe alla denuncia dal fatto di essere firmata dai denuncianti, ossia dalle persone fisiche che hanno diritto di firma per conto delle due società commerciali denuncianti, e dal fatto che non si tratterebbe di “invenzioni avvocatesche”, l’argomentazione è proceduralmente infondata, oltre che lesiva della categoria forense.
Al contrario, il fatto che la denuncia sia firmata da due persone fisiche con firma individuale per conto delle due società denuncianti, ma non sulle rispettive carte intestate, ma su carta intestata dello studio legale, senza allegare gli estratti del registro di commercio delle denuncianti, potrebbe normalmente porre dei problemi dal punto della validità giuridica dell’atto, sia rispetto al potere di rappresentanza degli organi della denunciante, sia perché la firma sulla denuncia è di persone non menzionate nella carta intestata e manifestamente non rappresentanti dello studio legale. Solo la particolare natura della denuncia per reati d’azione pubblica, aperta a chiunque e senza condizioni di forma, ha permesso di esaminare l’esposto del 22.3.2004: altra sorte sarebbe spettata in caso di reato a querela di parte (cfr. decisione della CRP del 19.9.2002 - inc. CRP 60.2000.268 -, decisione della Corte di cassazione e revisione penale del 18.2.2001, inc. CCRP 17.1999.61/619).
Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale è dato inganno astuto non soltanto quando l'agente ordisce un tessuto di menzogne o mette in atto particolari manovre fraudolente o artifici, ma anche quando rilascia false indicazioni la cui verifica è impossibile, difficile o non ragionevolmente esigibile dalla controparte, così anche quando l'agente impedisce alla controparte di verificare o prevede che la controparte rinuncerà a verificare in virtù di un rapporto di fiducia particolare (DTF 122 IV 246).
Il Tribunale federale ha precisato che il tessuto di menzogne, e quindi l'inganno astuto, non risulta senz'altro dal cumulo di più menzogne. Esso è dato soltanto se le menzogne sono l'espressione di una scaltrezza particolare e concordano tra di loro in modo così sottile che anche una vittima dotata di spirito critico si lascerebbe ingannare. Se ciò non è il caso, l'astuzia è esclusa quanto meno laddove sia la situazione illustrata dall'agente nel suo insieme, sia le singole affermazioni fallaci avrebbero dovuto ragionevolmente essere verificate e la scoperta di una sola menzogna avrebbe svelato tutto l'inganno (DTF 119 IV 28).
Non è tuttavia necessario che la vittima usi la massima diligenza e assuma tutte le misure di prudenza: determinante non è infatti se la vittima ha fatto tutto il possibile per evitare l'errore. L'astuzia è esclusa unicamente quando la vittima non ha osservato le misure fondamentali di prudenza. Pertanto decisivo non è ogni negligenza della vittima, ma unicamente l'eventuale sua leggerezza (decisione TF 6S.467/2002 del 26.9.2003; DTF 126 IV 165).
Oltre al presupposto oggettivo dell'inganno astuto, il reato di truffa presuppone un errore da parte del truffato (BSK StGB II - G. ARZT, Basilea 2003, n. 72 ss. ad art. 146 CP; S. TRECHSEL, Schweizerisches Strafgesetzbuch, Kurzkommentar, 2. ed., Zurigo 1997, n. 14 ad art. 146 CP; J. REHBERG / N. SCHMID / A. DONATSCH, Strafrecht III, 8. ed., Zurigo 2003, p. 191 e 192), una disposizione patrimoniale conseguente all'errore (BSK StGB II - G. ARZT, op. cit., n. 77 ss. ad art. 146 CP; S. TRECHSEL, op. cit., n. 15 ad art. 146 CP; J. REHBERG / N. SCHMID / A. DONATSCH, op. cit., p. 192 ss.), un danno patrimoniale (BSK StGB II
Quanto agli elementi soggettivi, l'autore deve consapevolmente e volontariamente ingannare la vittima allo scopo di conseguire un illecito profitto; l'intenzione si estende pertanto alla realizzazione del nesso di causalità (BSK StGB II - G. ARZT, op. cit., n. 118 ss. e 129 ad art. 146 CP; J. REHBERG / N. SCHMID / A. DONATSCH, op. cit., p. 200 e 201; B. CORBOZ, Les infractions en droit suisse, volume I, Berna 2002, n. 39 ss. ad art. 146 CP; S. TRECHSEL, op. cit., n. 29 ad art. 146 CP).
Determinante, per il reato di truffa, sono i rapporti tra autore e vittima per una parte, e tra l’inganno astuto e l’atto di disposizione pregiudizievole per l’altra parte.
Come emerge chiaramente sia dal testo dell’istanza di promozione dell’accusa (punto 28.1 pag. 23/24), sia dal testo dell’istanza di riapertura del procedimento penale (punto 5.1. pag. 3), l’inganno astuto è ipotizzato in relazione all’attività che i presunti autori avrebbero messo in atto prevalentemente nei confronti di __________ __________: facendole credere che la __________ fosse del Gruppo __________; dissimulandole che i costi erano maggiorati; dissuadendola dal prendere contatto con altri dirigenti del Gruppo __________. Tutti questi comportamenti, riconducibili agli ipotetici autori della truffa, non riguardano l’ipotetica vittima della medesima. Non si tratta quindi d’inganno astuto a danno della vittima dell’ipotetica truffa, ma caso mai di inganno astuto di terze persone.
Questa conclusione non cambia, neppure facendo ricorso alla figura dell’autore mediato, in relazione al ruolo di __________ __________. Dal testo della denuncia (pag. 9/10 della denuncia del 22.3.2004) emerge che i primi contatti tra dirigenti del Gruppo __________ e __________ __________ risalgono al febbraio 2004, periodo a partire dal quale non ci sono più pagamenti a favore della __________. Sono perciò contatti successivi agli atti di disposizione. Prima del febbraio 2004 non c’erano mai stati contatti tra __________ e organi delle istanti: per questo, __________ Strèdova non può essere stata lo strumento inconsapevole dell’inganno astuto nei confronti della vittima del reato.
L’unico comportamento asseritamente truffaldino rimproverato nell’istanza a carico dei presunti autori consisterebbe nell’aver dissimulato, nei confronti degli organi delle istanti, che le fatture inviate dalla __________ contenevano importi sostanzialmente maggiorati rispetto ai costi effettivi.
Non è contestato, né nel testo della denuncia, né nel testo dell’istanza, né nella richiesta di riapertura del procedimento, che un servizio d’informazione di carattere medico scientifico presso medici in __________ ed in __________ sia stato espletato. Detto altrimenti, l’inganno sarebbe costituito dall’aver esposto dei costi superiori a quelli effettivi, ma corrispondenti ad un’attività svolta in base a quanto pattuito nel contratto e fatturata in base all’attività ed al contratto.
Una sovrafatturazione per delle prestazioni contrattualmente pattuite ed eseguite non è costitutivo di inganno astuto.
La truffa, come chiaramente precisato dalla giurisprudenza, è un reato istantaneo. Il momento determinate per la commissione del reato di truffa in questo caso sarebbe quello della conclusione del contratto. A quel momento, le istanti avevano accettato il corrispettivo fissato nel contratto per l’attività di servizio sui mercati di paesi dell’Est. Non emerge che nella determinazione del corrispettivo ci sia stato un inganno. Per determinare il costo di una prestazione contrattuale, adempiuta direttamente o per tramite di terzi, una parte contrattuale non deve certo informare la controparte degli effettivi costi che assumerà presso terzi per adempiere agli obblighi contrattuali. Non esiste un criterio oggettivo per determinare il valore patrimoniale di una prestazione contrattuale, se non nei limiti della lesione. Al momento della conclusione del contratto, le istanti hanno accettato un costo per delle prestazioni di servizio. Queste sono state adempiute, e la fatturazione successiva corrisponde all’attività svolta ed alle pattuizioni contrattuali. Non c’è quindi inganno astuto.
Nel presente caso di ipotetica truffa attuata con la conclusione del contratto, vittime sarebbero società del Gruppo __________, ovvero uno dei più importanti gruppi farmaceutici con sede in __________, dove opera da più di 40 anni, e che vende i propri prodotti in circa 60 paesi, sia direttamente, sia attraverso accordi di licenza o di distribuzione (per riprendere il testo della denuncia, pag. 2).
Non è quindi possibile sostenere l’esistenza di un inganno astuto in relazione ad un contratto commerciale concluso da un importante gruppo farmaceutico multinazionale in relazione a delle prestazioni pattuite e per le quali sarebbe stata sottaciuta l’esistenza di una sovrafatturazione con una società sul conto della quale non sono state effettuate peraltro verifiche alcune (al momento, determinante, della conclusione del contratto).
Chiaro che, nel concreto caso, stride il fatto che, nell’ipotesi della denuncia, la sovrafatturazione sarebbe stata l’opera di impiegati infedeli delle denuncianti: ma la violazione da parte di quest’ultimi di obblighi nei confronti del proprio datore di lavoro non può assurgere ad inganno astuto ed al reato di truffa.
Mancando l’elemento caratteristico dell’inganno astuto, è inutile verificare l’esistenza degli altri elementi costitutivi della truffa.
L'autore è punibile anche se l'atto principale è stato commesso all'estero, purché costituisca reato anche nel luogo in cui è stato compiuto (art. 305bis cfr. 3 CP).
Si tratta di un reato di messa in pericolo astratta dell'amministrazione della giustizia (DTF 127 IV 20 e rif.; B. CORBOZ, Les principales infractions, volume II, Berna 1999, n. 3 ad art. 305bis CP).
Il reato presuppone l'esistenza di valori patrimoniali provenienti da un crimine ai sensi dell'art. 9 CP (S. TRECHSEL, op. cit., n. 8 ad art. 305bis CP; B. CORBOZ, op. cit., n. 8 ad art. 305bis CP). Non è necessario sapere chi ha commesso il crimine o conoscerne le circostanze nel dettaglio. E' sufficiente che l'autore sappia che i valori patrimoniali provengono da un reato severamente punito (DTF 120 IV 323; B. CORBOZ, op. cit., n. 42 ad art. 305bis CP).
L'art. 305bis CP non indica le modalità esecutive del reato; il riciclaggio può essere commesso attraverso qualsiasi atto adatto a causare uno degli effetti previsti dalla legge. La violazione consiste quindi nel fatto di adottare volontariamente un comportamento tale da impedire la determinazione del legame tra il crimine e i valori patrimoniali che ne sono derivati (DTF 122 IV 211; S. TRECHSEL, op. cit., n. 17 ad art. 305bis CP). A questo proposito, è sufficiente che l'atto sia suscettibile di vanificare l'accertamento dell'origine dei valori patrimoniali e non che l'atto l'abbia effettivamente vanificato (DTF 124 IV 274).
In particolare, ogni trasferimento di soldi all'estero rappresenta un atto di riciclaggio di denaro poiché così facendo la confisca è resa più difficoltosa (S. TRECHSEL, op. cit., n. 18 ad art. 305bis CP).
Si tratta di un reato intenzionale; il dolo eventuale è sufficiente
(S. TRECHSEL, op. cit., n. 20 ad art. 305bis CP; G. STRATENWERTH, Schweizerisches Strafrecht, Besonderer Teil II,
ad art. 305bis CP).
In particolare, nell’istanza in nessun modo si sostanzia quali sarebbero i seri indizi o i concreti elementi per questo reato. L’istanza su questo punto è irricevibile, in quanto non ottempera alle condizioni poste dall’art. 186 CPP e dalla giurisprudenza di questa Camera.
Questo vale a maggior ragione se si considera che, come visto precedentemente, non sono dati gli elementi per il reato “a monte” di truffa.
L’art. 158 CP punisce l’uso infedele di un potere di amministrazione o di sorveglianza: si parla di “Treubruch” da parte di chi ricopre una “Garantenstellung”, ovvero una funzione di gerente. Punita è la violazione intenzionale dei doveri di amministrare e di sorvegliare derivati dalla legge, da un mandato ufficiale o da un negozio giuridico (M. MINI, La legge sull’esercizio delle professioni di fiduciario, 2002, p. 225 e 226 e rif.).
L’incarto presso il Ministero pubblico (inc. 2004/2093) è stato aperto unicamente per truffa (art. 146 cpv. 1 CP) e per riciclaggio di denaro (art. 305 bis cfr. 1 CP), e non per amministrazione infedele. Conseguentemente, la decisione di non luogo a procedere non fa alcuna menzione di questa imputazione.
L’istanza di promozione dell’accusa tratta dell’ipotesi di amministrazione infedele solo brevemente (punto 30 pag. 26/27), e certamente non adempie, su questo punto, a quelle che sono le esigenze di ricevibilità poste dal CPP e dalla giurisprudenza di questa Camera in tema di promozione dell’accusa.
In tal modo il procuratore pubblico non disponeva degli elementi minimi indispensabili per esaminare gli eventuali concreti indizi di colpevolezza e per determinarsi sulla competenza territoriale. Tanto che non è entrato nel merito. Per il che, questa Camera non può esprimersi in merito, essendo autorità di ricorso (cfr. art. 284 CPP), e ciò a prescindere da un eventuale obbligo del magistrato di indagare d'ufficio in merito alla fattispecie.
Per questi motivi,
richiamati gli art. 186 CPP, 146, 305 bis e 158 CP, 1 e ss e 39 lit. f LTG e ogni altra norma applicabile,
pronuncia
L’istanza, per quanto ricevibile, è respinta.
La tassa di giustizia di fr. 1'300.-- e le spese di fr. 200.-- per complessivi fr. 1'500.-- (millecinquecento) sono poste, in solido, a carico di IS 1, __________, e di IS 2, __________.
Intimazione:
terzi implicati
Per la Camera dei ricorsi penali
Il presidente La segretaria