60.2004.208

Incarto n. 60.2004.208

Lugano 21 settembre 2004

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino

La Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello

composta dai giudici:

Mauro Mini, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

segretaria:

Alessandra Mondada, vicecancelliera

sedente per statuire sul ricorso 1/2.6.2004 presentato da

RI 1, -, patr. da: PA 1, ,

contro

la decisione 18.5.2004 dell'allora giudice dell'istruzione e dell'arresto Franco Lardelli in materia di sequestro;

richiamati gli scritti 4/7.6.2004 e 21/22.6.2004 del procuratore pubblico Arturo Garzoni e 7/8.6.2004 e 18/21.6.2004 del giudice dell'istruzione e dell'arresto - che comunicano di rimettersi al giudizio di questa Camera - e 7/11.6.2004 di __________ PI 2, che conclude per l'accoglimento del gravame;

richiamata inoltre la replica 16/17.6.2004 della ricorrente;

letti ed esaminati gli atti;

considerato

in fatto

a. Nell'ambito del procedimento penale promosso nei confronti di __________ PI 2 - in detenzione preventiva dal 9.9.2003 al 26.9.2003 (rapporto di arresto 9.9.2003, AI 9; verbale di notifica di arresto e di decisione 10.9.2003, AI 11; verbale di interrogatorio PP 26.9.2003, AI 35) - per infrazione aggravata, sub. semplice alla legge federale sugli stupefacenti, con ordine 18.9.2003 il magistrato inquirente ha disposto, tra l'altro, la perquisizione ed il sequestro della cassetta di sicurezza n. __________ presso __________, __________, intestata all'accusata, contenente un diamante naturale di 3.58 carati (con certificato)

  • asseritamente di proprietà di __________ RI 1, rispettivamente della sua famiglia - ed altri oggetti di oreficeria (cfr. verbale di perquisizione e sequestro 30.10.2003, allegato al rapporto di esecuzione 18.11.2003, AI 65; cfr. anche AI 21 e 52).

L'istruttoria formale è sfociata nell'atto di accusa 4.6.2004, con il quale l'accusata - tuttora in attesa di giudizio - è stata deferita davanti alla Corte delle assise correzionali di Lugano (ACC __________).

b. Con decisione 5.2.2004 il giudice dell'istruzione e dell'arresto - respingendo, in quanto non divenuto privo di oggetto, il reclamo 22/29.12.2003 di __________ PI 2 presentato contro la decisione 17.12.2003 del procuratore pubblico, che non aveva accolto le ripetute domande intese al dissequestro (oltre che di una relazione bancaria presso __________ sequestrata nel medesimo contesto) dei suddetti preziosi "(…) siccome mezzi di prova, rispettivamente oggetti destinati a confisca e/o devoluzione allo Stato" (AI 67) - ha ritenuto che "la documentazione prodotta (in fotocopia o via fax) appare, per ora, insufficiente a legittimare e comprovare il diritto di proprietà di terze persone sul diamante in questione" e che "resta evidentemente riservata la facoltà degli eventuali terzi di legittimare il loro diritto di proprietà mediante la produzione di documenti autentici (e non di semplici fotocopie o fax), presentandosi, se del caso, personalmente e spontaneamente al procuratore pubblico o agli inquirenti di polizia" (decisione 5.2.2004, p. 5, AI 76).

c. Con ulteriore istanza 23/27.2.2004 __________ PI 2 - producendo aggiuntiva documentazione asseritamente atta a dimostrare il diritto di proprietà sul diamante - ha riproposto il dissequestro della gemma (AI 78), domanda respinta dal procuratore pubblico l'8.4.2004 "(…) in considerazione del fatto che il mantenimento del sequestro viene pure fatto valere ai fini di garanzia del risarcimento compensatorio, nonché tenuto anche conto del considerevole ammontare dell'illecito percepito (…) in rapporto al valore nettamente inferiore dei beni posti sotto sequestro, (…)" (decisione 8.4.2004, p. 2, AI 83).

Il giudice dell'istruzione e dell'arresto - rinviando alle considerazioni di cui alla sua precedente decisione e rilevando che "la documentazione prodotta per il diamante di 3.58 carati (AI 78) non è poi certo atta a comprovare che la signora __________ RI 1 o la sua famiglia siano attualmente proprietari del diamante in questione, ritenuto che il possesso dello stesso da parte di __________ PI 2 crea per quest'ultima presunzione di proprietà" (decisione 18.5.2004, p. 6, AI 91) - ha di seguito respinto i reclami 16/20.4.2004 di __________ PI 2 e __________ RI 1 (AI 85), rispettivamente 19/20.4.2004 di __________ PI 2 (presentato a titolo personale, AI 84) contro il predetto giudizio.

d. Con tempestivo ricorso __________ RI 1 chiede di annullare la decisione impugnata e di ordinare il dissequestro del diamante.

Il giudice dell'istruzione e dell'arresto - che il 5.2.2004 aveva segnalato la facoltà degli eventuali terzi proprietari di legittimare il loro diritto producendo documenti in originale - avrebbe infatti fondato la sua sentenza sulla presunzione di proprietà derivante dal possesso, conclusione che sarebbe inammissibile e quindi arbitraria. La decisione violerebbe poi gli art. 5 cpv. 3 e 9 Cost. "(…) poiché prima subordina il dissequestro del diamante alla presentazione dei titoli di proprietà in originale e poi quando questi sono a disposizione, "scopre" un motivo diverso nuovo e sorprendente per giustificare il mantenimento del sequestro" (ricorso 1/2.6.2004, p. 4), considerato inoltre che l'accoglimento del gravame sarebbe giustificato da "(…) economia di procedura", essendo "(…) inevitabile che il diamante della ricorrente venga dissequestrato" nel corso del procedimento penale contro l'accusata (ricorso 1/2.6.2004, p. 4).

e. Delle osservazioni del procuratore pubblico e di __________ PI 2, così come delle osservazioni di replica della ricorrente, si dirà - se necessario - in diritto.

in diritto

  1. L'art. 161 CPP impone al procuratore pubblico di ordinare il sequestro di tutti gli oggetti che possono avere qualche importanza per l'istruzione del processo, sia come mezzi di prova, sia perché soggetti a confisca o a devoluzione allo Stato.

Il sequestro, per la sua qualità di provvedimento eminentemente cautelare, ha lo scopo di acquisire e conservare gli oggetti per il dispiegamento della procedura e quindi per le necessità dell'istruzione formale, per le decisioni del magistrato requirente e per quelle del giudice del merito nella duplice prospettiva - alternativa o cumulativa - della produzione e valutazione delle prove (sequestro probatorio) e della decisione di confisca, restituzione o devoluzione, come agli art. 58 ss. CP e 165, 270-271 CPP (sequestro confiscatorio; R. HAUSER / E. SCHWERI, Schweizerisches Strafprozessrecht, 5. ed., Basilea 2002, § 69 n. 1 ss.; G. PIQUEREZ, Procédure pénale suisse, Zurigo 2000, n. 2542 ss.).

Come in tutti gli istituti procedurali che intaccano eccezionalmente i diritti individuali per prevalenza di interesse pubblico, perquisizione e sequestro sono legittimi unicamente in presenza concorrente di sufficienti indizi di reato e di connessione tra questo e l'oggetto che così occorre salvaguardare per gli incombenti processuali di istruttoria e di giudizio, tenuto conto altresì del principio di proporzionalità; il venir meno di questi presupposti toglie legittimità al sequestro, che deve essere revocato [cfr. decisione TF 1.12.2003 in re A. A. e altri, inc. 1P.391/2003; decisioni del giudice dell'istruzione e dell'arresto 22.1.1999 in re M., inc. 1047.98.2 (pubblicata in REP. 1999 n. 131), 8.5.1998 in re T., inc. 516.97.3 (pubblicata in REP. 1998 n. 117) e 15.3.1996 in re V. I., inc. 71.96.2-147.96.1 (pubblicata in REP. 1996 n. 107)].

  1. 2.1.

Il primo presupposto per il mantenimento del sequestro - ossia l'esistenza di seri indizi di colpevolezza a' sensi dell'art. 19 cifre 1 e 2 lit. c LStup - non è contestato nella fattispecie; __________ PI 2 ha del resto ammesso il suo coinvolgimento nei fatti di cui all'inchiesta penale, segnatamente con riferimento alla cifra d'affari di almeno fr. 1'000'000.-- inerenti la vendita

  • nel periodo aprile 2001/settembre 2003 presso i negozi __________ - di almeno 100 kg di canapa (verbali di interrogatorio PP 26.9.2003 e 9.10.2003, AI 35 e 47). In presenza di un atto di accusa, salvo errori manifesti, gli indizi di reato vanno peraltro ritenuti presenti (cfr. decisione 14.10.2003 del giudice dell'istruzione e dell'arresto in re Fondazione S., p. 5, inc. __________; cfr. anche M. RUSCA / E. SALMINA / C. VERDA, Commento del Codice di procedura penale ticinese, Lugano 1997, n. 13 ad art. 103 CPP).

2.2.

Come esposto, la ricorrente sostiene che il diamante in questione sarebbe di sua proprietà, rispettivamente di proprietà della sua famiglia, fatto che emergerebbe dai documenti presentati al procuratore pubblico ed al giudice dell'istruzione e dell'arresto. A torto.

Detti documenti - in particolare "certificate of ownership" 16.1.2004, "affidavit of ownership" 20.1.2004, "history of ownership yellow natural diamond" 20.1.2004 e "déclaration solennele" 22.1.2003 (recte: 2004), allegati allo scritto 23/27.2.2004 dell'allora patrocinatore di __________ PI 2, avv. __________ __________, __________ (AI 78) - non appaiono infatti sufficienti a dimostrare l'asserita proprietà della gemma: __________ RI 1 asserisce invero che il diamante sarebbe giunto alla sua famiglia venti anni fa in seguito al decesso del suocero - attivo nel "jewelry business" - ed alla successiva divisione ereditaria tra i suoi otto figli (cfr., in particolare, "history of ownership yellow natural diamond" di data 20.1.2004, allegato ad AI 78); nondimeno, non sostanzia ulteriormente le sue allegazioni (per esempio presentando documenti attestanti la dichiarata attività del suocero o relativi alla divisione ereditaria) e non spiega - neppure in sede di replica 16/17.6.2004 - perché il prezioso sia stato rinvenuto nella cassetta di sicurezza n. 427 presso __________ intestata all'accusata. Ora, queste omesse precisazioni appaiono di rilevanza in relazione all'ammissione di __________ PI 2 di aver conseguito con il commercio di canapa una cifra d'affari di almeno fr. 1'000'000.-- [cfr. anche gli ulteriori atti di accusa 13.3.2001 (ACC __________) e 28.10.2002 (ACC __________), tuttora pendenti, inerenti precedenti infrazioni alla LStup], importo che le avrebbe permesso di acquisire la gemma. Per il che e a prescindere da eventuali conclusioni di diritto civile in applicazione degli art. 930 ss. CC, il mantenimento del sequestro si giustifica in particolare con riferimento all'art. 59 cifra 2 cpv. 1 CP (secondo cui se i valori patrimoniali soggiacenti alla confisca non sono più reperibili, il giudice ordina in favore dello Stato un risarcimento equivalente; BSK StGB I - F. BAUMANN, Basilea 2003, n. 53 ss. ad art. 59 CP), le affermazioni di __________ RI 1 - anche se esposte in documenti i cui "originali sono a disposizione" (ricorso 1/2.6.2004, p. 3) - non bastando a comprovare il diritto di proprietà di terzi. Al giudice dell'istruzione e dell'arresto non può peraltro essere rimproverata una violazione del principio della buona fede in merito alla motivazione della decisione impugnata (cfr., al proposito, R. HAUSER / E. SCHWERI, op. cit., § 57 n. 1 ss.), posto come l'indicazione - nel giudizio 5.2.2004 - della facoltà di terzi di produrre "documenti autentici" a sostegno dell'asserito diritto di proprietà non concernesse evidentemente solo i documenti già pervenuti, ma eventuali ulteriori e più significativi atti.

Ritenuto che l'accusata è stata deferita davanti alla Corte delle assise correzionali di Lugano, la fattispecie sarà ulteriormente approfondita in quella sede: la Corte di merito sarà infatti chiamata a decidere il destino degli oggetti sequestrati ed a pronunciarsi sulla loro eventuale confisca; in quel contesto, gli eventuali terzi proprietari del diamante potranno quindi sostanziare l'asserita titolarità sul prezioso.

  1. Il gravame - ritenuto che la misura appare legittima anche in relazione al principio di proporzionalità [__________PI 2 avendo affermato che "(…) nel periodo di attività dei negozi __________ io ho realizzato mediante la vendita di questa sostanza una cifra d'affari di almeno fr. 1'000'000.--" (verbale di interrogatorio PP 26.9.2003, AI 35)] - è respinto; non si impone quindi di approfondire la questione inerente la legittimazione della ricorrente [cfr. il parallelo ricorso concernente la medesima fattispecie inoltrato congiuntamente da __________ RI 1, __________ __________ e __________ __________ (inc. 60.2004.207)].

Tassa di giustizia e spese sono poste a carico di __________ RI 1, soccombente.

Per questi motivi,

richiamati gli art. 157 ss. CPP, 59 CP, 1 ss. e 39 lit. f LTG e ogni altra norma applicabile,

pronuncia

  1. Il ricorso, per quanto ricevibile, è respinto.

  2. La tassa di giustizia di fr. 600.-- e le spese di fr. 50.--, per complessivi fr. 650.-- (seicentocinquanta), sono poste a carico di __________ RI 1, __________

  • __________.
  1. Intimazione:

terzi implicati

  1. PI 1
  2. PI 2 patrocinata da: PA 2

Per la Camera dei ricorsi penali

Il presidente La segretaria

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