DTF 128 I 225, 1P.263/2002, 1P.411/2002, 1P.553/2002, 1P.739/2004
Incarto n. 60.2004.205
Lugano 7 dicembre 2005
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Mauro Mini, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
segretaria:
Daniela Rüegg, vicecancelliera
sedente per statuire sull’istanza 28.5./1.6.2004 presentata da
IS 1 patr. da: PA 1 ,
tendente ad ottenere, in relazione all’esito del procedimento penale sfociato nel giudizio 19.5.2004 del giudice della Pretura penale (inc. __________), un’indennità ai sensi degli art. 317 ss. CPP;
richiamate le osservazioni 18.6.2004 del procuratore pubblico Luca Maghetti, che rileva come l’istante “(...) sia stato prosciolto poiché ha portato la prova liberatoria della buona fede e non quella della verità”, chiedendo di tenere conto di questa circostanza quale fattore di riduzione;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
che con decreto 26.1.2004 il procuratore pubblico ha posto in stato di accusa dinanzi alla Pretura penale IS 1 ed ha proposto la sua condanna alla multa di CHF 100.-- ed al pagamento della tassa di giustizia e delle spese, siccome ritenuto colpevole di ingiuria “per avere offeso l’onore di __________ __________ __________ accusandolo, con lettera di licenziamento del 31.3.2003 inviata da __________, di essere sospettato di furto perpetrato ai danni della ditta di __________ __________ __________ __________ di __________” (DA __________);
che con decisione 19.5.2004 il giudice della Pretura penale ha assolto l’istante dall’imputazione;
che con l'istanza in esame - presentata nel termine di un anno di cui all'art. 320 cpv. 1 CPP - IS 1 chiede che lo Stato della Repubblica e del Cantone Ticino sia condannato a versargli l'importo di CHF 2'888.65 per spese di patrocinio;
che giusta l'art. 317 CPP l'accusato prosciolto - ossia assolto al processo dalla Corte delle assise correzionali o criminali o dal pretore, oppure liberato da ogni accusa con decreto di abbandono - ha diritto ad un'indennità nella forma della rifusione delle spese di patrocinio, del risarcimento dei danni materiali e della riparazione del torto morale (cfr. REP. 1998 n. 126; R. HAUSER / E. SCHWERI / K. HARTMANN, Schweizerisches Strafprozessrecht, 6. ed., Basilea 2005, § 109 n. 1 ss.; G. PIQUEREZ, Procédure pénale suisse, Zurigo 2000, n. 4017 ss.);
che
che accusato è chiunque nei confronti del quale il procuratore pubblico ha promosso l'accusa (art. 47 cpv. 1 CPP);
che lo scopo delle informazioni preliminari è quello di stabilire se una notizia di reato é sostenuta da sufficienti indizi, onde decidere se promuovere l’accusa e avviare l’istruzione formale o se decretare un non luogo a procedere (art. 184 cpv. 1 e 2 CPP);
che in questa fase preliminare l’interessato non ha veste di accusato e pertanto non necessita generalmente dell’assistenza di un difensore;
che la qualità di parte processuale nasce infatti, come esposto, con la promozione dell'accusa e da quel momento l'accusato beneficia di determinati diritti e, segnatamente, di essere assistito da un legale, di accedere agli atti e di partecipare agli interrogatori (art. 49 ss. CPP);
che la giurisprudenza cantonale ha nondimeno superato questa concezione formale di “accusato”, basandosi su una nozione sostanziale, riferita alla persona concretamente sospettata di un reato, indipendentemente dalla formale promozione dell'accusa (cfr. sentenza GIAR 15.7.1994 in re P. F.);
che è quindi da considerare “accusata” ogni persona sospettata di aver commesso un reato, oggetto di indagini, con importanti ripercussioni sulla sua situazione o sulla sua sfera personale (perquisizione, sequestro, ecc.);
che la necessità della presenza di un difensore nasce pertanto quando gli interessi dell'indagato sono colpiti in misura importante e la fattispecie presenta difficoltà di fatto e di diritto che superano le sue capacità e che quindi rendono necessario un patrocinatore;
che in ambito penale, ciò è segnatamente il caso laddove ci si debba attendere l’irrogazione di una pena la cui durata escluda la sospensione condizionale della stessa o l’assunzione di misure privative della libertà personale (DTF 126 I 196 e rif.; DTF 120 Ia 43 e rif.; M. RUSCA / E. SALMINA / C. VERDA, Commento del Codice di procedura penale ticinese, Lugano 1997, n. 18 e 19 ad art. 49 CPP; G. PIQUEREZ, op. cit., n. 1253 ss.);
che nei casi in cui la verosimile aspettativa di pena è di pochi mesi si devono considerare le difficoltà giuridiche e fattuali della procedura, alle quali l'interessato non è in grado di far fronte (per es. la complessità delle questioni giuridiche e procedurali, la facoltà di difendersi efficacemente nella procedura);
che nel caso di evidenti reati minori (“Bagatelldelikte”), ove entri in considerazione solo una multa o una pena privativa della libertà di poco conto, il Tribunale federale nega invece il diritto costituzionale al gratuito patrocinio (cfr. art. 2 cpv. 1 Lag; decisioni TF 1P.739/2004 del 24.1.2005, TF 1P.553/2002 del 18.11.2002, 1P.411/2002 del 6.11.2002, e 1P.263/2002 del 28.8.2002; DTF 128 I 225, 126 I 194, 122 I 49 e 275, 120 Ia 43; M. RUSCA / E. SALMINA / C. VERDA, op. cit., n. 2 e 18 ss. ad art. 49 vCPP; R. HAUSER / E. SCHWERI / K. HARTMANN, op. cit., § 40 n. 11 e 16; G. PIQUEREZ, Procédure pénale suisse, Zurigo 2000, n. 1259 ss.; B. CORBOZ, Le droit constitutionnel à l'assistance judiciaire, in SJ 2003 II p. 67 ss.);
che nel caso in esame il decreto di accusa è stato emesso - giusta l’art. 207a CPP - senza preventiva promozione dell’accusa [cfr. “dichiarazione (art. 207-207a CPP)” di data 16.5.2003, allegata al rapporto di inchiesta di polizia giudiziaria 27.5.2003, AI 4];
che la fattispecie non presentava difficoltà di fatto o di diritto da imporre, già in sede di informazioni preliminari, la presenza di un legale;
che dal rapporto di inchiesta di polizia giudiziaria 27.5.2003 si evince del resto come l’istante fosse in grado di spiegare le proprie ragioni in merito ai fatti accaduti;
che peraltro la pena proposta nel decreto di accusa - una multa di CHF 100.-- - suggerisce che si tratta di una fattispecie di poco conto;
che pertanto l’onere delle spese di patrocinio precedenti l’emanazione del decreto di accusa rimane interamente a carico dell’istante, avendo liberamente scelto di farsi assistere da un legale;
che nello stabilire l'importo delle spese di patrocinio da risarcire, questa Camera verifica la conformità della nota di onorario ai criteri della Tariffa dell'Ordine degli avvocati (TOA), applicando i parametri giurisprudenziali seguiti dal Consiglio di moderazione;
che giusta l'art. 37 TOA per tutti i procedimenti penali l'avvocato ha diritto di esporre, per l'assistenza al patrocinato durante le informazioni preliminari, l'istruttoria e la preparazione al dibattimento, un supplemento che non deve in ogni caso eccedere quello massimo previsto dagli art. 31 ss. TOA, ossia CHF 5'000.-- per i procedimenti di contravvenzioni a leggi cantonali e federali, CHF 3'000.-- per i processi davanti al pretore, CHF 15'000.-- per i processi davanti alla Corte delle assise correzionali e CHF 50'000.-- per i processi davanti alla Corte delle assise criminali;
che, entro tali limiti, l'onorario deve essere stabilito in base ai principi generali dell'art. 8 TOA, cioè secondo la complessità e l'importanza, il valore e l'estensione della pratica, la competenza professionale e la responsabilità dell'avvocato, il tempo e la diligenza impiegati, la situazione sociale e patrimoniale delle parti, l'esito conseguito e la sua prevedibilità;
che
che nel riconoscimento dell'onorario risarcibile questa Camera ammette onorari corrispondenti ad una regolare, ordinata e ragionevole conduzione del mandato, applicando criteri corrispondenti a quanto mediamente praticato, lasciando a carico del patrocinato la parte riconducibile ad una specifica scelta del patrocinatore;
che in questo senso si tiene conto della complessità e dell'importanza della pratica, delle difficoltà fattuali e giuridiche, della responsabilità, dell'impegno, della diligenza e del tempo impiegati, nonché della prevedibilità dell'esito del procedimento;
che in altre parole l'onorario a tempo va stabilito prendendo quale parametro un avvocato sperimentato nel diritto penale, tenuto conto di un ragionevole margine di oscillazione connesso con le particolarità del caso;
che l'istante postula la rifusione della nota professionale del suo patrocinatore di fiducia, avv. PA 1, di complessivi CHF 2'888.65 [di cui CHF 2'437.50 a titolo di onorario (9 ore e 45 minuti a CHF 250.--/ora), CHF 247.10 di spese e CHF 204.05 di IVA (cfr. “nota e spese onorari nr. 353 penale” del 27.5.2004 e dettaglio della fattura dal 6.5.2003 al 19.5.2004 allegati all’istanza 28.5./1.6.2004)];
che la tariffa applicata appare conforme ai principi suesposti;
che il dispendio orario viene ridotto a 380 minuti a CHF 250.--/ora, come postulato, per un importo di CHF 1’583.35, stralciato - come detto - quello riferito alle prestazioni precedenti all’emanazione del decreto di accusa;
che di conseguenza la richiesta dell’istante di considerare anche la denuncia penale da lui formulata il 5.5.2003 contro ignoti, che “(...) era ed è volta a determinare (nella persona del querelante) l’autore del furto da cui ha avuto l’origine lo scritto ritenuto ingiurioso e quindi” permettergli “(...) di apportare la prova liberatoria della verità, ovvero, subordinatamente, accertare le circostanze concrete nelle quali lo scritto ritenuto ingiurioso è stato vergato e comprovarne così la buona fede” (istanza 28.5./1.6.2004, p. 2), è da respingere;
che del resto detta denuncia non risulta essere agli atti e non sembra nemmeno essere stata rilevante ai fini del giudizio 19.5.2004 della Pretura penale (cfr., al proposito, inc. __________);
che vanno risarcite le spese, pari a CHF 128.50, stralciate - come in precedenza - quelle a carico dell’istante, ridotte inoltre a CHF 4.50 quelle inerenti ai colloqui telefonici (CHF 0.15/minuto, cfr. decisione 10.12.2004 del Consiglio di moderazione in re avv. B. P., inc. 19.2004.6), a CHF 40.-- quelle inerenti alle prestazioni del 6.2.2004 “lett. racc. a MP”, del 15.3.2004 “lett. racc. alla Pretura penale”, del 7.4.2004 “lett. al cliente” e dell’8.4.2004 “lett. racc. alla Pretura penale” (CHF 10.-- per lettera, di cui CHF 5.-- per pagina, compresa la copia per l’incarto, art. 3 lit. b TOA + CHF 5.-- invio per posta raccomandata), a CHF 8.-- la prestazione del 20.2.2004 “lett./fax alla Pretura penale” (lettera semplice di una pagina, CHF 6.--/invio posta A, compresa la copia per l’incarto, art. 3 lit. b TOA, + CHF 2.-- per pagina invio fax);
che l’IVA ammonta a CHF 130.10 (calcolata su CHF 1'711.85);
che all’istante spetta quindi la somma di CHF 1'841.95, di cui CHF 1'583.35 a titolo di onorario, CHF 128.50 di spese e 130.10 di IVA;
che, come esposto in entrata, a giudizio del procuratore pubblico vi sarebbe dato un motivo di riduzione dell’indennità, essendo l’istante stato prosciolto per aver portato la prova liberatoria della buona fede e non quella della verità;
che questo fattore non sembra tuttavia essere un motivo di riduzione dell’indennità a favore dell’istante;
che interessi di mora e ripetibili di questa sede non sono pretesi;
che la procedura di indennità é gratuita.
Per questi motivi,
richiamati gli art. 317 ss. CPP e ogni altra norma applicabile,
pronuncia
Di conseguenza, lo Stato della Repubblica e del Cantone Ticino, in relazione alla sentenza 19.5.2004 della Pretura penale (inc. __________), rifonderà a IS 1, __________, __________, a titolo di indennità giusta gli art. 317 ss. CPP, l'importo di CHF 1'841.95.
3.Intimazione:
per conoscenza:
terzi implicati
PI 1
Per la Camera dei ricorsi penali
Il presidente La segretaria