DTF 128 I 225, 1P.263/2002, 1P.411/2002, 1P.553/2002, 1P.739/2004
Incarto n. 60.2004.199
Lugano 21 novembre 2005
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Mauro Mini, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
segretaria:
Daniela Rüegg, vicecancelliera
sedente per statuire sull’istanza 26/27.5.2004 presentata da
IS 1 patr. da:, PA 1
tendente ad ottenere, in relazione all’esito del procedimento penale sfociato nel giudizio 8.7.2003 del giudice della Pretura penale (inc. __________), un’indennità ai sensi degli art. 317 ss. CPP;
richiamate le osservazioni 1/2.6.2004 del procuratore pubblico Antonio Perugini, che si rimette al giudizio di questa Camera, rilevando nondimeno che l’istante è stata assolta soltanto parzialmente;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
che con decreto 24.2.2003 il procuratore pubblico ha posto in stato di accusa dinanzi alla Pretura penale IS 1 e ha proposto la sua condanna alla pena di quindici giorni di detenzione sospesa condizionalmente per un periodo di prova di tre anni, alla multa di CHF 400.-- ed al pagamento della tassa di giustizia e delle spese, siccome ritenuta colpevole di circolazione in stato di ebrietà “per aver condotto l’autovettura __________ targata __________ essendo in stato di ubriachezza così come risulta dagli indizi concludenti in tal senso (vedi: alcolemia min. 0.73 - max. 0.89 grammi per mille) e dal parere medico attestante uno stato di “debole” influsso alcolico”, di infrazione alle norme della circolazione “per avere, circolando nello stato psico-fisico surriferito, negligentemente omesso di mantenere la necessaria distanza dall’antistante vettura __________ targata __________ condotta da __________ __________ __________ che si era regolarmente arrestata davanti ad un segnale luminoso indicante fermata, urtandola così da tergo”, fatti avvenuti a __________ il 15.11.2002, e inoltre di diffamazione “per avere, conversando con terze persone, reso sospetto di condotta disonorevole __________ __________, affermando in particolare che quest’ultima “... intascava giornalmente almeno fr. 100.-- sottraendoli dagli incassi...” e che a seguito di particolari accordi con una ditta fornitrice ”... era riuscita a truffare la __________ ...””, fatti avvenuti a __________ nel corso del mese di giugno 2001 ();
che con decisione 8.7.2003 il giudice della Pretura penale ha dichiarato IS 1 autrice colpevole di diffamazione “per i fatti compiuti a __________ nel corso del mese di giugno 2001 e meglio come descritto nel decreto di accusa DA n. __________ del 24 febbraio 2003”, condannandola alla multa di CHF 300.-- ed al pagamento della tassa di giustizia e delle spese, mentre l’ha prosciolta dalle accuse di circolazione in stato di ebrietà e infrazione alle norme della circolazione stradale “per i fatti compiuti a __________ il 15 novembre 2002 e meglio come descritto nel decreto di accusa DA n. __________ del 24 febbraio 2003” (sentenza 8.7.2003, inc. __________, p. 4);
che con l'istanza in esame - presentata nel termine di un anno di cui all'art. 320 cpv. 1 CPP - IS 1, che protesta le ripetibili di questa sede, chiede che lo Stato della Repubblica e del Cantone Ticino sia condannato a versarle l'importo di CHF 1'780.50 per spese di patrocinio;
che giusta l'art. 317 CPP l'accusato prosciolto - ossia assolto al processo dalla Corte delle assise correzionali o criminali o dal pretore, oppure liberato da ogni accusa con decreto di abbandono - ha diritto ad un'indennità nella forma della rifusione delle spese di patrocinio, del risarcimento dei danni materiali e della riparazione del torto morale (cfr. REP. 1998 n. 126; R. HAUSER / E. SCHWERI / K. HARTMANN, Schweizerisches Strafprozessrecht, 6. ed., Basilea 2005, § 109 n. 1 ss.; G. PIQUEREZ, Procédure pénale suisse, Zurigo 2000, n. 4017 ss.);
che
che accusato è chiunque nei confronti del quale il procuratore pubblico ha promosso l'accusa (art. 47 cpv. 1 CPP);
che lo scopo delle informazioni preliminari è quello di stabilire se una notizia di reato é sostenuta da sufficienti indizi, onde decidere se promuovere l’accusa e avviare l’istruzione formale o se decretare un non luogo a procedere (art. 184 cpv. 1 e 2 CPP);
che in questa fase preliminare l’interessato non ha veste di accusato e pertanto non necessita generalmente dell’assistenza di un difensore;
che la qualità di parte processuale nasce infatti, come esposto, con la promozione dell'accusa e da quel momento l'accusato beneficia di determinati diritti e, segnatamente, di essere assistito da un legale, di accedere agli atti e di partecipare agli interrogatori (art. 49 ss. CPP);
che la giurisprudenza cantonale ha nondimeno superato questa concezione formale di “accusato”, basandosi su una nozione sostanziale, riferita alla persona concretamente sospettata di un reato, indipendentemente dalla formale promozione dell'accusa (cfr. sentenza GIAR 15.7.1994 in re P. F.);
che è quindi da considerare “accusata” ogni persona sospettata di aver commesso un reato, oggetto di indagini, con importanti ripercussioni sulla sua situazione o sulla sua sfera personale (perquisizione, sequestro, ecc.);
che la necessità della presenza di un difensore nasce pertanto quando gli interessi dell'indagato sono colpiti in misura importante e la fattispecie presenta difficoltà di fatto e di diritto che superano le sue capacità e che quindi rendono necessario un patrocinatore;
che in ambito penale, ciò è segnatamente il caso laddove ci si debba attendere l’irrogazione di una pena la cui durata escluda la sospensione condizionale della stessa o l’assunzione di misure privative della libertà personale (DTF 126 I 196 e rif.; DTF 120 Ia 43 e rif.; M. RUSCA / E. SALMINA / C. VERDA, Commento del Codice di procedura penale ticinese, Lugano 1997, n. 18 e 19 ad art. 49 CPP; G. PIQUEREZ, op. cit., n. 1253 ss.);
che nei casi in cui la verosimile aspettativa di pena è di pochi mesi si devono considerare le difficoltà giuridiche e fattuali della procedura, alle quali l'interessato non è in grado di far fronte (per es. la complessità delle questioni giuridiche e procedurali, la facoltà di difendersi efficacemente nella procedura);
che nel caso di evidenti reati minori (“Bagatelldelikte”), ove entri in considerazione solo una multa o una pena privativa della libertà di poco conto, il Tribunale federale nega invece il diritto costituzionale al gratuito patrocinio (cfr. art. 2 cpv. 1 Lag; decisioni TF 1P.739/2004 del 24.1.2005, TF 1P.553/2002 del 18.11.2002, 1P.411/2002 del 6.11.2002, e 1P.263/2002 del 28.8.2002; DTF 128 I 225, 126 I 194, 122 I 49 e 275, 120 Ia 43; M. RUSCA / E. SALMINA / C. VERDA, op. cit., n. 2 e 18 ss. ad art. 49 vCPP; R. HAUSER / E. SCHWERI / K. HARTMANN, op. cit., § 40 n. 11 e 16; G. PIQUEREZ, Procédure pénale suisse, Zurigo 2000, n. 1259 ss.; B. CORBOZ, Le droit constitutionnel à l'assistance judiciaire, in SJ 2003 II p. 67 ss.);
che nella fattispecie il suddetto decreto di accusa, in relazione alle ipotesi di reato di diffamazione e calunnia, è stato emesso - giusta l’art. 207a CPP - senza preventiva promozione dell’accusa [cfr. “dichiarazione (art. 207-207a CPP)” di data 5.12.2001, allegata al rapporto di inchiesta di polizia giudiziaria 14.12.2001, AI 3);
che il procedimento penale nei confronti dell’istante in relazione all’incidente della circolazione avvenuto il 15.11.2002 è stato aperto d’ufficio il medesimo giorno (cfr., al proposito, rapporto di constatazione incidente della circolazione con ferimento 20.11.2002, AI 4);
che la predetta fattispecie non presentava difficoltà di fatto o di diritto da imporre, già in sede di informazioni preliminari, la presenza di un legale;
che dal rapporto 20.11.2002 si evince del resto come l’istante fosse in grado di spiegare le proprie ragioni in merito ai fatti accaduti;
che l’istante sarebbe inoltre stata in grado, senza l’ausilio di un patrocinatore, di chiedere la restituzione del deposito cauzionale di CHF 630.-- (cfr. AI 7, scritto 29.8.2002 dell’avv. __________ __________ alla polizia, trasmesso poi per competenza al Ministero pubblico);
che peraltro la pena proposta nel decreto di accusa - una pena di quindici giorni di detenzione sospesa condizionalmente per un periodo di prova di tre anni ed una multa di CHF 400.-- - suggerisce che si tratta di una fattispecie di poco conto;
che pertanto l’onere delle spese di patrocinio precedenti l’emanazione del decreto di accusa rimane interamente a carico dell’istante, avendo liberamente scelto di farsi assistere da un legale;
che nello stabilire l'importo delle spese di patrocinio da risarcire, questa Camera verifica la conformità della nota di onorario ai criteri della Tariffa dell'Ordine degli avvocati (TOA), applicando i parametri giurisprudenziali seguiti dal Consiglio di moderazione;
che giusta l'art. 37 TOA per tutti i procedimenti penali l'avvocato ha diritto di esporre, per l'assistenza al patrocinato durante le informazioni preliminari, l'istruttoria e la preparazione al dibattimento, un supplemento che non deve in ogni caso eccedere quello massimo previsto dagli art. 31 ss. TOA, ossia CHF 5'000.-- per i procedimenti di contravvenzioni a leggi cantonali e federali, CHF 3'000.-- per i processi davanti al pretore, CHF 15'000.-- per i processi davanti alla Corte delle assise correzionali e CHF 50'000.-- per i processi davanti alla Corte delle assise criminali;
che, entro tali limiti, l'onorario deve essere stabilito in base ai principi generali dell'art. 8 TOA, cioè secondo la complessità e l'importanza, il valore e l'estensione della pratica, la competenza professionale e la responsabilità dell'avvocato, il tempo e la diligenza impiegati, la situazione sociale e patrimoniale delle parti, l'esito conseguito e la sua prevedibilità;
che
che nel riconoscimento dell'onorario risarcibile questa Camera ammette onorari corrispondenti ad una regolare, ordinata e ragionevole conduzione del mandato, applicando criteri corrispondenti a quanto mediamente praticato, lasciando a carico del patrocinato la parte riconducibile ad una specifica scelta del patrocinatore;
che in questo senso si tiene conto della complessità e dell'importanza della pratica, delle difficoltà fattuali e giuridiche, della responsabilità, dell'impegno, della diligenza e del tempo impiegati, nonché della prevedibilità dell'esito del procedimento;
che in altre parole l'onorario a tempo va stabilito prendendo quale parametro un avvocato sperimentato nel diritto penale, tenuto conto di un ragionevole margine di oscillazione connesso con le particolarità del caso;
che come esposto, l’istante è stata riconosciuta autrice colpevole di diffamazione, mentre è stata assolta dalle accuse di circolazione in stato di ebrietà e di infrazione alle norme della circolazione;
che occorre quindi determinare con precisione, interpretando, cosa il CPP intende con il termine “prosciolto”; i lavori preparatori non aiutano a chiarire ulteriormente il termine “prosciolto”, segnatamente a sapere se il diritto di cui all'art. 317 CPP valga solo in caso di totale proscioglimento o anche in caso di parziale proscioglimento, come nella fattispecie in esame;
che se di principio questa Camera ritiene che un'indennità sia possibile solo in presenza di un proscioglimento totale dell'accusato (cfr. decisione 12.5.2004 in re I. F., inc. __________), si giustifica nondimeno considerare “prosciolto” l'accusato assolto da imputazioni indipendenti da quelle di cui alla condanna, ossia riconducibili a reati e/o a fatti del tutto diversi;
che in concreto, malgrado le imputazioni figurino nel medesimo decreto di accusa, appare pacifico che le relative procedure non possono essere considerate strettamente connesse (cfr. decisione TF __________ del 25.2.2005), ritenuto che le imputazioni per le quali è stata prosciolta l’istante riguardano una fattispecie ben diversa rispetto a quella per la quale è stata condannata;
che pertanto le prestazioni dell’avv. __________ __________ possono essere riconosciute limitatamente ai fatti avvenuti a __________ il 15.11.2002 (circolazione in stato di ebrietà e infrazione alle norme della circolazione), ossia in relazione ai reati per i quali è stata assolta dalla Pretura penale;
che l'istante postula la rifusione della nota professionale del suo patrocinatore di fiducia, avv. __________ __________, di complessivi CHF 1'780.50 [di cui CHF 1'380.40 a titolo di onorario (9 ore a 220.--/ora, dedotto il 30%), CHF 240.-- di spese di ufficio, CHF 58.-- di spese di trasferta e CHF 102.10 di IVA al 7.6% (cfr. istanza 26/27.5.2004, p. 3 e doc. C, nota professionale dettagliata allegata)];
che la tariffa oraria applicata - di circa CHF 153.38/ora (540 minuti a CHF 220.--/ora dedotto il 30%) - appare conforme ai predetti principi, rientrando nei parametri indicati;
che il dispendio orario viene ridotto a 4 ore 15 minuti a CHF 153.40/ora, come postulato, per un importo complessivo di CHF 651.95, stralciate - come detto - le prestazioni precedenti l’emanazione dell’accusa, stralciata altresì la prestazione del 2.6.2003 “lettera a avv. __________, __________”, inerente all’altra procedura penale per la quale è stata condannata e ridotta a 60 minuti la prestazione dell’8.7.2003 “analisi incarto”, non apparendo che la fattispecie alla base del decreto d’accusa in relazione ai fatti accaduti il 15.11.2002 abbia presentato problemi di fatto e non sembra nemmeno che abbia imposto approfondimenti specifici dal profilo giuridico (cfr. AI 13, verbale del dibattimento 8.7.2003 e AI 14, sentenza 8.7.2003, inc. __________);
che vanno inoltre risarcite le spese, pari a CHF 130.--, stralciate - come in precedenza - quelle a carico dell’istante e la prestazione del 2.6.2003;
che non viene invece rimborsata l’IVA, l’istante avendo domicilio all’estero (cfr. decisione 29.4.2003 di questa Camera in re N. P., inc. 60.2001.189);
che l’istante protesta inoltre la rifusione delle ripetibili di questa sede;
che l’istanza 26/27.5.2004 è stata redatta e sottoscritta dal lic. iur. __________ __________;
che fino all’anno 2001 il Consiglio di moderazione riconosceva in difese affidate ai praticanti compensi non superiori a CHF 100.--/ora, rilevando parimenti che nulla ostava tuttavia ad un lieve adeguamento, anche per tenere conto del costo della vita negli ultimi anni e per conformarsi al lieve aumento delle retribuzioni orarie concesse ad avvocati che patrocinavano clienti in regime di assistenza giudiziaria (cfr. sentenza 22.10.2002 del Consiglio di moderazione in re P. R. Z., inc. 19.2002.21 e riferimenti);
che questa Camera ammette - per difese assunte a partire dal 2002 - una tariffa di CHF 110.--/ora (cfr. decisione 23.3.2004 in re S. A., inc. 60.2003.219);
che nella commisurazione dell’onorario relativo alla formulazione dell’istanza di indennità questa Camera, oltre i parametri elaborati dal Consiglio di moderazione per la determinazione dell’adeguatezza delle spese di patrocinio legale, tiene in particolare in considerazione il grado di accoglimento del gravame;
che la stesura dell’istanza in esame non presentava dal profilo giuridico e fattuale difficoltà particolari;
che va quindi riconosciuto - tenuto conto del parziale accoglimento dell’istanza - un importo di CHF 100.--, comprendente onorario e spese, senza rimborso dell’IVA, come in precedenza;
che l’indennità complessiva ammonta a CHF 881.95, di cui CHF 781.95 per spese di patrocinio e CHF 100.-- per ripetibili di questa sede;
che interessi di mora non sono pretesi;
che la procedura di indennità è gratuita (art. 320 cpv. 5 CPP).
Per questi motivi,
richiamati gli art. 317 ss. CPP e ogni altra norma applicabile,
pronuncia
Di conseguenza, lo Stato della Repubblica e del Cantone Ticino, in relazione alla sentenza 8.7.2003 del giudice della Pretura penale (inc. __________), rifonderà a IS 1, __________, __________, a titolo di indennità giusta l'art. 317 ss. CPP, l'importo di CHF 881.95.
Non si prelevano tassa di giustizia e spese.
Intimazione:
per conoscenza:
terzi implicati
Per la Camera dei ricorsi penali
Il presidente La segretaria