60.2004.189

Incarto n. 60.2004.189

Lugano 28 settembre 2004

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino

La Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello

composta dai giudici:

Mauro Mini, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

segretaria:

Alessandra Mondada, vicecancelliera

sedente per statuire sul ricorso 19/21.5.2004 presentato da

RI 1, , RI 2, , entrambi patr. da: PA 1, ,

contro

la decisione 10.5.2004 del giudice dell'istruzione e dell'arresto Edy Meli in materia di sequestro;

richiamate le osservazioni 25/26.5.2004 del giudice dell'istruzione e dell'arresto e 3/4.6.2004 di PI 9, entrambe concludenti per la reiezione del gravame, e 2/3.6.2004 di __________ PI 2, concludenti per il suo accoglimento;

richiamati altresì gli scritti 26.5.2004 del procuratore pubblico Giuseppe Muschietti, 27/28.5.2004 di __________ PI 4 e 2/3.6.2004 di __________ PI 3, che comunicano di rimettersi al giudizio di questa Camera, e 25.5.2004 di __________ PI 5, che comunica di disinteressarsi all'esito del gravame;

rilevato che le altre parti non hanno presentato osservazioni;

letti ed esaminati gli atti;

considerato

in fatto ed in diritto

che l'11.7.2000 l'allora procuratore pubblico Emanuele Stauffer ha ordinato - nell'ambito del procedimento penale promosso nei confronti di __________ PI 1 e altri per reati contro il patrimonio in seguito a, tra l'altro, denuncia di PI 8, e per essa di __________ PI 9, trasmessa al Ministero pubblico dall'Ufficio federale di polizia il 31.5/5.6.2000 (AI 3) - la perquisizione e il sequestro della relazione bancaria n. __________ presso __________ (già __________), __________, intestata a __________ RI 1, moglie del citato __________ PI 1 (B 5);

che con pronuncia 26.3.2004 il magistrato inquirente ha disposto il dissequestro di detta relazione bancaria, ritenuto che "(…) il blocco è ognora stato mantenuto in vista del risarcimento delle parti civili", che "(…) dalle comunicazioni 25 marzo 2004 di __________ RI 1 e 26 marzo 2004 della parte civile PI 9 emerge che un accordo transattivo fra queste parti è stato definito" (decisione 26.3.2004, p. 1), che - per quanto concerne le altre parti civili [cfr. denunce 1.12.2000 di PI 11 (AI 127) e 27/30.7.1999 di __________ __________ (AI 1)], - "(…) è evidente che questa specifica ipotesi di reato - quella riferita alla posizione di PI 11 - sfocerà in una decisione di abbandono e che la società in questione non potrà vantare alcun diritto sui fondi sequestrati" e che "la parte PI 10, invece, non chiedendo l'assunzione di mezzi di prova dopo la decisione incidentale 22 ottobre 2003, ha mostrato per atti concludenti il proprio disinteresse per il procedimento in corso" (decisione 26.3.2004, p. 2, AI 529);

che con decisione 10.5.2004 il giudice dell'istruzione e dell'arresto ha accolto - in quanto non privo di oggetto - il reclamo 8.4.2004 di PI 11, annullando il suddetto ordine e ritornando gli atti al procuratore pubblico per i suoi incombenti;

che al proposito ha rilevato che "questo ufficio ha già più volte affermato di non essere competente in merito a reclami contro dissequestri ordinati parallelamente (se si preferisce: in connessione) a decisioni di non luogo a procedere o di abbandono; questo perché il primo dipende dalla seconda, che è decisione di merito, con conseguente rischio di conflitto di competenza con la CRP, eventualmente chiamata a decidere sull'apertura dell'istruttoria formale o sul rinvio a giudizio (…)", che "un dissequestro in fase istruttoria non può, quindi, essere motivato semplicemente con la prospettiva di un "futuro" decreto d'abbandono, peraltro tutt'altro che desumibile (nel caso in esame) dalla decisione del 22.10.2003 già citata, come invece pretende il magistrato inquirente; (…)" e che "(…) qualora si volesse considerare il dissequestro in questione come ordinato in sede istruttoria, indipendentemente da una decisione di merito, per decadenza dei presupposti del sequestro, va ricordato che questo deve formare oggetto di decisione indipendente, adeguatamente motivata, e come tale impugnabile" (decisione 10.5.2004, p. 3);

che con tempestivo ricorso __________ RI 1 e RI 2 chiedono di accogliere il gravame, confermando il dissequestro della relazione bancaria n. __________;

che l'ordine di dissequestro sarebbe stato sufficientemente motivato, segnatamente con riferimento alle ipotesi accusatorie di cui alla denuncia di PI 11 (disinteressatasi peraltro del procedimento), che non fonderebbero la competenza territoriale del Ministero pubblico ticinese;

che inoltre detto ordine sarebbe giustificato con la decadenza dei presupposti di cui all'art. 161 CPP;

che il magistrato inquirente deve ordinare il sequestro di tutti gli oggetti che possono avere importanza per l'istruzione del processo come mezzi di prova o perché soggetti a confisca o a devoluzione allo Stato (art. 161 cpv. 1 CPP);

che il sequestro, per la sua qualità di provvedimento eminentemente cautelare, ha lo scopo di acquisire e conservare gli oggetti per il dispiegamento della procedura e quindi per le necessità dell'istruzione formale, per le decisioni del magistrato requirente e per quelle del giudice del merito nella duplice prospettiva - alternativa o cumulativa - della produzione e valutazione delle prove (sequestro probatorio) e della decisione di confisca, restituzione o devoluzione, come agli art. 58 ss. CP e 165, 270-271 CPP (sequestro confiscatorio; cfr. R. HAUSER / E. SCHWERI, Schweizerisches Strafprozessrecht, 5. ed., Basilea 2002, § 69 n. 1 ss.; G. PIQUEREZ, Procédure pénale suisse, Zurigo 2000, n. 2542 ss.);

che il provvedimento decade ex lege se l'autorità competente non decide sulla restituzione, la confisca o la devoluzione allo Stato degli oggetti e dei valori sequestrati al più tardi quando è pronunciato l'abbandono del procedimento o emanata la sentenza definita (art. 165 cpv. 1 CPP; cfr. nondimeno art. 350 CPP);

che contro un decreto di non luogo a procedere, rispettivamente un decreto di abbandono la parte civile può inoltrare alla Camera dei ricorsi penali istanza di promozione dell'accusa a' sensi dell'art. 186 CPP, rispettivamente proposta di atto di accusa a' sensi degli art. 216 ss. CPP;

che il provvedimento - come ha indicato il giudice dell'istruzione e dell'arresto nel suo giudizio (p. 2) - è pertanto sottoposto alla condizione sospensiva della crescita in giudicato della decisione del procuratore pubblico, rispettivamente di questa Camera (cfr. anche decisioni del giudice dell'istruzione e dell'arresto 3.6.2003 in re C. T., inc. 1997.73502, e 14.7.1998 in re B., inc. 286.1998.2);

che quindi - ritenuto il carattere accessorio della misura in relazione all'azione penale - quando essa è disposta contestualmente all'emanazione di un decreto di non luogo a procedere o di un decreto di abbandono non può essere impugnata con reclamo giusta l'art. 280 CPP;

che le distinte competenze delle due istanze sono peraltro pacifiche, il legislatore avendo espressamente designato la Camera dei ricorsi penali quale autorità di ricorso contro i decreti di non luogo a procedere e di abbandono (art. 284 cpv. 1 lit. b CPP);

che nella fattispecie il procuratore pubblico ha motivato il dissequestro della relazione bancaria intestata a __________ PI 10 sostanzialmente con riferimento alla decisione incidentale 22.10.2003 di "estensione dell'accusa, disgiunzione, deposito atti/visione atti" (AI 427), affermando che "(…) con questo provvedimento veniva implicitamente indicato che la sola ipotesi di reato commesso in danno di __________ PI 9 veniva contemplata. Tant'è che tutti i complementi d'inchiesta acquisiti successivamente non hanno avuto altro oggetto. In questo senso veniva implicitamente riconosciuta come infondata la tesi accusatoria fatta valere dalla PI 11 e da __________ PI 10. Nondimeno lo stadio del procedimento in corso non ha consentito l'emanazione di una decisione di abbandono (o di non luogo a procedere) a dipendenza delle fattispecie denunciate da questi ultimi due soggetti. L'infondatezza delle ipotesi di reato da loro ventilate appaiono tuttavia abbastanza palesi; soprattutto con riguardo a quanto addotto da PI 11 a fronte di quanto emerso dagli interrogatori di __________ PI 1. Se l'ipotesi iniziale meritava in ogni caso approfondimento, è comunque emerso che il reato invocato non può in alcun modo radicare una competenza territoriale del Ministero pubblico ticinese. Nessuno degli elementi costitutivi del reato invocato si è verificato in Ticino. Né gli atti istruttori effettuati hanno consentito di giungere ad una conclusione in questo senso" (decisione 26.3.2004, p. 2);

che il magistrato inquirente - pur asserendo, senza ulteriormente precisarne le ragioni, che "(…) lo stadio del procedimento in corso non ha consentito l'emanazione di una decisione di abbandono (o di non luogo a procedere) a dipendenza delle fattispecie denunciate da questi ultimi due soggetti" (decisione 26.3.2004, p. 2) - ha lasciato intendere di considerare di fatto chiusa l'istruttoria in relazione ai fatti di cui alle denunce 1.12.2000 di PI 11 e 27/30.7.1999 di __________ PI 10;

che avrebbe quindi dovuto procedere alla disgiunzione dei procedimenti penali (cfr., al proposito, decisione 3.7.1997 del giudice dell'istruzione e dell'arresto in re K., pubblicata in REP. 1997 n. 93) e di seguito, se del caso, emanare un decreto di non luogo a procedere o di abbandono, decisioni impugnabili a questa Camera con i già citati rimedi giuridici;

che di conseguenza a ragione il giudice dell'istruzione e dell'arresto non si è confrontato con la questione a sapere se fosse data la competenza territoriale del Ministero pubblico ticinese in merito alla fattispecie segnalata da PI 11 o se fosse dato il disinteresse dei denuncianti in capo ai loro esposti;

che un dissequestro in sede di istruttoria può (e deve) essere disposto per decadenza dei presupposti di sequestro (legittimo unicamente in presenza concorrente di sufficienti indizi di reato e di connessione tra questo e l'oggetto che così occorre salvaguardare per gli incombenti processuali di istruttoria e di giudizio, tenuto conto altresì del principio di proporzionalità; cfr. decisione TF 1P.391/2003 dell'1.12.2003);

che questo presuppone nondimeno - come evidenziato dal giudice dell'istruzione e dell'arresto - una "(…) decisione indipendente, adeguatamente motivata, e come tale impugnabile" (decisione 10.5.2004, p. 3);

che una motivazione è ritenuta sufficiente quando l'autorità menziona, almeno brevemente, i motivi che l'hanno spinta a decidere in un senso piuttosto che in un altro e pone quindi l'interessato nelle condizioni di rendersi conto della portata del provvedimento e delle eventuali possibilità di impugnazione presso un'istanza superiore, che deve poter esercitare il controllo sullo stesso (cfr. decisione TF 1P.29/2004 del 5.8.2004; N. SCHMID, Strafprozessrecht, 4. ed., Zurigo 2004, § 16 n. 260; R. HAUSER / E. SCHWERI, op. cit., § 55 n. 22 ss.; G. PIQUEREZ, op. cit., n. 796 ss.);

che

  • come detto - il magistrato inquirente ha motivato il dissequestro di data 26.3.2004 con il fatto che il procedimento penale di cui alle denunce di PI 11 e di __________ PI 10 sarebbe sfociato in un decreto di abbandono, circostanza che "implicitamente" sarebbe emersa dalla decisione 22.10.2003 di "estensione dell'accusa, disgiunzione, deposito atti/visione atti";

che per le ragioni addotte tale giustificazione contrasta manifestamente con l'ordine giuridico ed è pertanto inammissibile, per cui la decisione 26.3.2004 non può essere ritenuta motivata a' sensi di legge, e ciò a prescindere dal fatto che PI 9 abbia potuto impugnare il citato ordine con diffuso reclamo;

che la violazione del diritto di essere sentito non può peraltro essere sanata in questa sede, il procuratore pubblico - come già in sede di reclamo (cfr. osservazioni 21.4.2004) - essendosi rimesso al giudizio di questa Camera senza motivare l'ordine impugnato (cfr. osservazioni 26.5.2004; decisione TF 2P.113/1993 del 14.5.1993, pubblicata in RDAT n. 53/II-1993);

che il gravame è respinto, senza necessità di approfondire la fattispecie;

che tassa di giustizia, spese e ripetibili sono poste in solido a carico dei ricorrenti, soccombenti.

Per questi motivi,

richiamati gli art. 284 ss. CPP, 1 ss. e 39 lif. f LTG e ogni altra norma applicabile,

pronuncia

  1. Il ricorso è respinto.

  2. La tassa di giustizia di fr. 800.-- e le spese di fr. 50.--, per complessivi fr. 850.-- (ottocentocinquanta), sono poste in solido a carico di __________ RI 1, __________, e RI 2, __________, che rifonderanno in solido a PI 11, __________, fr. 250.-- (duecentocinquanta) a titolo di ripetibili di questa sede.

  3. Intimazione:

terzi implicati

  1. PI 1
  2. PI 2
  3. PI 3 2, 3 patrocinati da: PA 2
  4. PI 4 4 patrocinato da: PA 3
  5. PI 5 5 patrocinato da: PA 4
  6. PI 6 6 patrocinata da: PA 5
  7. PI 7 7 patrocinato da: PA 6
  8. PI 8 8 patrocinato da: PA 7
  9. PI 9 9 patrocinata da: PA 8
  10. PI 10 patrocinata da: PA 9

Per la Camera dei ricorsi penali

Il presidente La segretaria

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