Incarto n. 60.2003.87 NLP 889/2003

Lugano 21 settembre 2004

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino

La Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello

composta dai giudici:

Mauro Mini, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

segretaria:

Daniela Rüegg, vicecancelliera

sedente per statuire sull’istanza di promozione dell’accusa 20/21.3.2003 presentata da

IS 1 , patr. da: PA 1 ,

in relazione

al decreto di non luogo a procedere 10.3.2003 emanato dal procuratore pubblico Arturo Garzoni nell’ambito del procedimento penale dipendente dalla querela 11.4.2002 nei confronti di __________ PI 1, __________ __________ __________ (patr. da: avv. __________ __________, __________), per titolo di calunnia e ingiuria;

premesso che con il presente gravame l’istante ha impugnato due decreti di non luogo a procedere entrambi datati 10.3.2003, ma emanati nei confronti di due persone distinte, questa Camera, per maggiore comprensibilità e in ogni caso per tutelare gli interessi dei querelati, ha deciso di disgiungere le due procedure, come del resto aveva già attuato il Ministero pubblico aprendo un incarto per ciascun querelato (cfr. NLP __________ e NLP __________);

richiamate le osservazioni 26/27.3.2003 del procuratore pubblico e 2/3.4.2003 di __________ PI 1, entrambe concludenti per la reiezione del gravame;

preso atto dello scritto 11/14.4.2003 del patrocinatore dell’istante, in cui precisa in particolare che “se è vero che per la parte civile l’articolo 186 CPP parla di istanza di promozione dell’accusa alla CRP, è anche vero che ai rimedi di diritto è fatto espressa menzione della dizione di ricorso contro i decreti di non luogo a procedere (articolo 284 cpv. 1 CPP)” e che la sua assistita “(…) ha fornito il chiaro intento di adire alla CRP per contestare la decisione del procuratore pubblico”;

letti ed esaminati gli atti;

considerato

in fatto

a. Con esposto 11.4.2002 __________ IS 1 ha, tra l’altro, sporto querela penale nei confronti di __________ PI 1 per titolo di calunnia e ingiuria, asserendo sostanzialmente che nel corso di un’udienza di discussione, tenutasi il 18.1.2002 dinanzi all’allora pretore __________ __________, avrebbe mosso alla querelante “(…) la grave accusa, peraltro non comprovata, di essere l’autrice di presunti ammanchi di cassa, facendo verbalizzare che si riservava “comunque di agire nei confronti dell’istante per eventuali mancanze nell’ambito dello svolgimento del suo lavoro, a dipendenza delle risultanze dei controlli che intende fare” (…)” (querela penale 11.4.2002, p. 3; verbale di discussione 18.1.2002 ivi allegato). La querelante ha in particolare sostenuto che la querelata durante questa udienza avrebbe proferito che “la signora IS 1 faceva dei giochi strani con la cassa, possiamo pure andare alla __________ a chiedere” (AI 5, verbale d’interrogatorio __________ __________ 4.5.2002, p. 1). La querelante ha pure affermato che la querelata, unitamente a __________ PI 2, avrebbe “(…) ripetutamente proferito delle pesanti accuse nei” suoi “confronti (…) senza tuttavia disporre di prove concrete ed inconfutabili della di lei colpevolezza” (querela penale 11.4.2002, p. 3 e 4). Essa si è infine costituita parte civile chiedendo parimenti “(…) che venga fatto obbligo di ritrattare per iscritto quanto (…) affermato circa la di lei responsabilità degli indebiti prelevamenti effettuati dalla cassa nel mese di agosto 2001” (querela penale 11.4.2002, p. 4).

b. Esperite le informazioni preliminari, con decisione 10.3.2003 il procuratore pubblico ha decretato il non luogo a procedere in ordine alla querela, affermando che nel caso in esame “(…) appare evidente che le allegazioni incriminate non configurano una calunnia ai sensi dell’art. 174 CPS, né un’ingiuria ai sensi dell’art. 177 CPS”, sostenendo che “(…) i denunciati (recte: querelati) hanno contestato i fatti, limitandosi a dire che gli ammanchi alla cassa si verificavano quando era in servizio la querelante” e che “la teste __________ __________, interrogata al proposito, non ha potuto confermare di aver sentito la querelata accusare la querelante di aver rubato denaro dalla cassa del bar” (decreto di non luogo a procedere 10.3.2003, p. 2). Ha pure rilevato che “non va neppure disatteso che tali dichiarazioni sono state formulate dinanzi al Pretore e al cospetto di una cerchia ristretta di persone, peraltro legate al segreto d’ufficio, peraltro legate al segreto d’ufficio” (decreto di non luogo a procedere 10.3.2003, p. 2). Delle altre motivazioni si dirà, se indispensabile, in diritto.

Giova rilevare che il medesimo giorno il magistrato inquirente ha emanato un ulteriore decreto di non luogo a procedere nei confronti di __________ PI 2, pure indicato quale querelato nell’esposto 11.4.2002 (cfr., al proposito, decreto di non luogo a procedere 10.3.2003, NLP __________).

c. Con la presente tempestiva istanza __________ IS 1 chiede che il “ricorso” venga accolto e che pertanto venga, tra l’altro, annullato e ritornato al Ministero pubblico il decreto di non luogo a procedere __________ (istanza di promozione dell’accusa 20/21.3.2003, p. 10).

Dopo aver esposto i fatti, rileva innanzitutto che “nella querela si chiamava in causa la signora __________ quo a quanto le è stato riferito dal PI 2 e non dalla PI 1 (…). Per contro il decreto chiama in causa la signora __________ in correlazione con la signora PI 1 (…)”, sostenendo che “in questo contesto non sembra esservi stata un’idea chiara dei fatti all’interno del decreto” (istanza di promozione dell’accusa 20/21.3.2003, p. 3). Ritiene poi che non sarebbe “(…) corretto affermare (…) che quanto” proferito dalla querelata dinanzi al pretore “(…) non può essere considerato poiché reso davanti a persone legate al segreto d’ufficio”, rilevando che la stessa “(…) non solo sapeva scientemente di mentire ma ha pure preteso che venisse verbalizzata una frase” (istanza di promozione dell’accusa 20/21.3.2003, p. 3 e 4). Sostiene altresì che il magistrato inquirente “(…) non indica quali presunti ulteriori elementi avrebbe dovuto presentare la querelante per potere vedersi considerata nel proprio diritto alla querela”, asserendo che “si tratta ad onore di dubbio di un’argomentazione che viola il diritto di essere sentito (dovere di ricevere una motivazione) ma pure l’eccessivo formalismo: infatti per arrivare a simile conclusione l’autorità ha impiegato quasi 11 mesi per arrivare a questa convinzione!” (istanza di promozione dell’accusa 20/21.3.2003, p. 4 e 5). Rileva pure che non si tratta di affermazioni generiche, siccome “(…) erano concrete ed era persino allegato un documento (che non è un semplice indizio ma un vero e proprio mezzo di prova!) che lascia oggettivamente intendere a chicchessia che la querelante (recte: querelata) abbia commesso degli illeciti” (istanza di promozione dell’accusa 20/21.3.2003, p. 5). A suo giudizio inoltre “(…) appare contraddittorio chiedere conferma del ritiro della querela per le scuse rilasciate ed infine ciononostante non promuovere (…) il procedimento” (istanza di promozione dell’accusa 20/21.3.2003, p. 5; AI 6, scritto 4.10.2002 e AI 5, scritto 30.8.2002). Assevera infine che “la decisione pecca non da ultimo per la totale mancanza di qualsiasi allusione quo alla costituzione di parte civile (art. 69 ss. CPP)”, evidenziando che “per ottenere una scusa ufficiale la signora IS 1 ha dovuto inoltrare una causa giudiziaria affidandosi ad un legale” e che “(…) in questo senso il decreto manca di sufficiente motivazione e tange il diniego di giustizia” (istanza di promozione dell’accusa 20/21.3.2003, p. 6). Delle altre motivazioni, così come delle osservazioni del procuratore pubblico e di Karin PI 1 si dirà, laddove necessario, in seguito.

in diritto

  1. In presenza di un non luogo a procedere, l'art. 186 cpv. 1 CPP concede alla parte lesa, che si costituisce parte civile, la facoltà di presentare alla Camera dei ricorsi penali, entro dieci giorni, un'istanza motivata di promozione dell'accusa nei confronti del denunciato o querelato.

Il primo presupposto per l'accoglimento di un’istanza di promozione dell'accusa, risultante da consolidata giurisprudenza (REP. 1994

n. 115, 1989 p. 598 e 1987 p. 262), è l'esistenza di seri indizi di colpevolezza emergenti dagli atti. Per principio, infatti, l'azione penale è essenzialmente pubblica e, come tale, esercitata dal procuratore pubblico (art. 2 CPP) per cui la sua promozione, attraverso il preventivo esame dell'accusa contro una determinata persona (art. 189 CPP), non può essere lasciata all'arbitrio o al sentimento soggettivo della parte lesa, ma deve fondarsi su oggettivi e concreti elementi indizianti.

In questo senso non è sufficiente una diversa interpretazione delle risultanze da parte dell'istante, ma occorre la dimostrazione della verosimiglianza di alto grado circa altra conclusione che merita approfondimento istruttorio.

Seconda condizione di ammissibilità (una volta data la prima) è la disponibilità di nuove prove da assumere, rispettivamente la possibilità di approfondimento di prove già acquisite, tale da consentire l'eventuale passo dall'indizio alla certezza, come alle competenze del giudice di merito.

  1. 2.1.

L’onore protetto giusta gli art. 173 ss. CP é il diritto di ognuno di non essere considerato una persona da disprezzare (cfr. DTF 128 IV 53, 119 IV 44 e 117 IV 27; BSK StGB II - F. RIKLIN, Basilea 2003, n. 5 ss. ad art. 173 ss. CP; S. TRECHSEL, Schweizerisches Strafgesetzbuch, Zurigo 1997, n. 1 ad art. 173 ss. CP). Gli art. 173 ss. CP proteggono solo l’onore personale, la reputazione ed il sentimento di essere uomo d’onore, di comportarsi secondo le regole e gli usi riconosciuti; sfuggono alla protezione penale quelle espressioni che, senza far apparire spregevole la persona attaccata, offuscano la reputazione di cui quest'ultima gode nell'ambito professionale o politico o l'opinione che essa ha di sé stessa (cfr. DTF 119 IV 44; REP. 1995, 9; J. REHBERG / N. SCHMID / A. DONATSCH, Strafrecht III, 8. ed., Zurigo 2003 , p. 318; S. TRECHSEL, op. cit., n. 3 ad art. 173 ss. CP).

Se l'allegazione sia tale da nuocere alla reputazione di una persona è una questione da decidere non secondo il senso che possono averle dato quelli che l'hanno sentita, ma secondo il senso che essa ha in base ad un'interpretazione oggettiva, ovvero secondo il senso che, nelle circostanze concrete, le attribuisce l'uditore o il lettore non prevenuto (cfr. DTF 128 IV 53, 119 IV 44; REP. 1995, 9; BSK StGB II - F. RIKLIN, op. cit., n. 23 ss. ad art. 173 ss. CP; B. CORBOZ, Les infractions en droit suisse, Berna 2002, Volume I, n. 42 ad art. 173 CP; S. TRECHSEL, op. cit., n. 11 ad art. 173 ss. CP); va tenuto in particolare in considerazione se le dichiarazioni sono state rese nell'ambito di una procedura, di fronte ad una cerchia ristretta di persone, perfettamente coscienti del particolare contesto in cui sono state formulate e del fatto che le stesse fossero soggette a vaglio critico, purché non si siano travalicati i limiti di quanto necessario e pertinente per l'accertamento dei fatti.

La vittima di un reato contro l'onore può essere una persona fisica o una persona giuridica o un'altra entità giuridica avente capacità di stare in giudizio, non invece un'autorità o una collettività pubblica

(cfr. BSK StGB II - F. RIKLIN, op. cit., n. 29 ss. ad art. 173 ss. CP; J. REHBERG / N. SCHMID / A. DONATSCH, op. cit., p. 320 e 321; B. CORBOZ, op. cit., n. 20 ss. e 26 ss. ad art. 173 CP; S. TRECHSEL, op. cit., n. 13, 15 e 16 ad art. 173 ss. CP). Per poter ammettere una lesione dell'onore occorre che l'offesa sia diretta contro una persona determinata o determinabile, in ogni caso chiaramente riconoscibile (DTF 100 IV 43); non è necessario che la persona presa di mira venga designata con esattezza, nominalmente, è sufficiente che sia possibile identificarla (cfr. S. TRECHSEL, op. cit., n. 13 ad art. 173 ss. CP).

2.2.

2.2.1.

Giusta l'art. 177 cpv. 1 CP è punito per ingiuria chi offende in altro modo con parole, scritti, immagini, gesti o vie di fatto l'onore di una persona. Se l'ingiuria è stata provocata direttamente dall'ingiuriato con un contegno sconveniente, il giudice può mandar esente da pena il colpevole (art. 177 cpv. 2 CP). Se all'ingiuria si è immediatamente risposto con ingiuria o con vie di fatto, il giudice può mandar esenti da pena le parti o una di esse (art. 177 cpv. 3 CP).

La norma trova applicazione quando l'espressione lesiva dell'onore non costituisce diffamazione giusta l'art. 173 CP o calunnia giusta l'art. 174 CP, perché l'autore che si rivolge a terzi non incolpa la vittima di condotta disonorevole o di altri fatti che possono nuocere alla reputazione di lei (cioè non fa riferimento a fatti specifici), ma si limita ad esprimere un giudizio di valore puro e semplice ("Werturteil"), o perché l'autore si rivolge (direttamente) soltanto nei confronti della vittima, nel qual caso è indifferente se egli fa riferimento a fatti lesivi dell'onore ("Tatsachenbehauptungen") o si limita ad esprimere un mero giudizio di valore (S. TRECHSEL, op. cit., n. 1 e 2 ad art. 177 CP).

2.2.2.

Giusta l’art. 174 cifra 1 CP è punito, a querela di parte, per calunnia chi, comunicando con un terzo e sapendo di dire cosa non vera, incolpa o rende sospetta una persona di condotta disonorevole o di altri fatti che possano nuocere alla reputazione di lei o, sapendo di dire cosa non vera, divulga una tale incolpazione o un tale sospetto.

Il reato di calunnia giusta l’art. 174 CP si configura come una diffamazione qualificata da un ulteriore elemento soggettivo, consistente nel fatto che l'autore sa di dire cosa non vera (cfr. BSK StGB II - F. RIKLIN, op. cit., n. 4 ad art. 173 CP; J. REHBERG / N. SCHMID / A. DONATSCH, op. cit., p. 324 e 325; B. CORBOZ, op. cit., n. 1 ad art. 174 CP; S. TRECHSEL, op. cit., n. 3 ad art. 174 CP).

  1. 3.1.

Giova innanzitutto rilevare che con il presente gravame erroneamente intitolato “ricorso”, l’istante postula l'annullamento del decreto di non luogo a procedere 10.3.2003. Il gravame in esame non rispetta i requisiti posti ad un’istanza di promozione dell’accusa (cfr. considerando 1), siccome l’istante, nel petitum, non chiede di promuovere l’accusa nei confronti della querelata e nemmeno indica per quale ipotesi di reato come previsto dalla disposizione di cui all’art. 188 lit. a e lit. b CPP. L’istante inoltre non evidenzia seri e concreti indizi di colpevolezza a carico della querelata in relazione ai presupposti oggettivi e soggettivi dei reati ipotizzati, limitandosi a contestare le conclusioni cui è giunto il magistrato inquirente, senza fornire alcun elemento concreto atto a corroborare la sua tesi accusatoria, senza neppure confrontarsi con il secondo requisito posto da un’istanza di promozione dell’accusa, e meglio non indica nuove prove da assumere o prove già acquisite da approfondire.

Ciò non è sufficiente per promuovere l’accusa, ritenuto del resto che non compete a questa Camera procedere ad un riesame del fondamento della querela.

3.2.

A prescindere dall’irricevibilità del gravame, il decreto impugnato andrebbe confermato anche nel merito.

La querelata nel corso del suo interrogatorio 6.7.2002 tenutosi dinanzi alla polizia ha dichiarato che durante l’udienza di discussione del 18.1.2002 presso la Pretura di __________ non ha “(…) accusato la IS 1 di aver sottratto soldi dalla cassa”, di aver “(…) detto unicamente che quando lei lavorava, a fine serata, si verificavano degli ammanchi”, rilevando inoltre che “gli stessi possono essere causati da molteplici fattori, non solo da una sottrazione da parte di qualcuno”, ribadendo in ogni caso “(…) di non aver mai accusato la IS 1 di essere autrice di furti in cassa” (AI 5, verbale d’interrogatorio 6.7.2002, p. 1). Ha inoltre affermato di non avere mai accusato pubblicamente la querelante di essersi appropriata del denaro della cassa, evidenziando infine di essere “(…) d’accordo di scusarmi pubblicamente e per iscritto, questo al fine di chiudere definitivamente la vicenda con la signora IS 1” (AI 5, verbale d’interrogatorio 6.7.2002, p. 2).

Con scritto 30.8.2002 la querelata, unitamente a __________ PI 2, si è in effetti scusata ufficialmente nei confronti della querelante “(…) per le incomprensioni e le divergenze avute durante il suo periodo di lavoro, quale gerente, presso il Bar __________” (AI 5, copia scritto 30.8.2002). Tuttavia dalla lettura di questa lettera, contrariamente a quanto sostiene l’istante, non emerge in alcun modo che la querelata abbia ammesso i fatti a lei contestati.

Dagli atti risulta pure che la teste __________ __________, dal canto suo, ha sostenuto che “in quel periodo ero un’assidua frequentatrice del bar __________ di __________ e in varie occasioni ho avuto modo di sentire i signori PI 1 e PI 2 lamentarsi sul modo di lavorare della IS 1, ho pure sentito uno dei due, ma non ricordo chi, dire che quando lavorava la querelata l’incasso non quadrava”, rilevando comunque di non ricordarsi “(…) le parole esatte e neppure chi le ha pronunciate, quindi non posso dichiarare che uno dei due abbia detto che la IS 1 rubava” (AI 9, verbale d’interrogatorio 22.1.2003, p. 1). Di conseguenza nemmeno questa testimonianza permette di giungere a conclusioni certe.

Dal verbale di discussione 18.1.2002 della Pretura di __________ emerge soltanto che la parte convenuta si è riservata la facoltà “(…) di agire nei confronti dell’istante per eventuali mancanze nell’ambito dello svolgimento del suo lavoro, a dipendenza delle risultanze dei controlli che intende fare” (AI 1, verbale di discussione 18.1.2002 allegato alla querela 11.4.2002). A prescindere dal fatto che la controversia venuta in essere si inserisce in un contesto prettamente giuridico che ha interessato un limitato gruppo di persone, tutte perfettamente coscienti del contesto nel quale eventuali affermazioni dispregievoli dell'onore, protetto dagli art. 173 ss. CP, sarebbero state proferite e, in particolare, del fatto che le stesse sarebbero state soggette a vaglio critico (v. in tal senso DTF 118 IV 251), dal contenuto di questo verbale, come del resto dalla documentazione agli atti, non si ravvisa in ogni modo alcun comportamento penalmente rilevante da parte della querelata. Le argomentazioni sollevate dall’istante sono affermazioni di parte che non trovano alcun riscontro oggettivo agli atti. Per il che, il decreto impugnato non può che essere confermato.

  1. Nemmeno la circostanza sollevata dall’istante secondo cui il decreto impugnato non sarebbe sufficientemente motivato, ritenuto che essa si è costituita parte civile in sede di querela e che il procuratore pubblico “(…) avrebbe comunque dovuto esprimersi sulle spese a favore della parte che ha dovuto sobbarcarsi il rischio di una causa e le relative spese connesse” (istanza di promozione dell’accusa 20/21.3.2003, p. 6 e doc. D ivi allegato), non permette di concludere nel senso da lei desiderato. Se è vero che il magistrato inquirente nel decreto di non luogo a procedere non ha menzionato il fatto che la querelante si fosse costituita parte civile in sede di querela, è altrettanto vero che va da sé che, in considerazione dell’esito della procedura, la stessa non ha evidentemente alcun diritto alla rifusione delle spese di patrocinio. La questione non merita pertanto ulteriore approfondimento.

  2. L’istanza è pertanto da dichiararsi irricevibile. Tassa di giustizia, spese e congrue ripetibili sono poste a carico dell’istante, soccombente.

Per questi motivi,

richiamati gli art. 186 CPP, 174, 177 CP, 1 ss. e 39 lit. f LTG e ogni altra norma applicabile,

pronuncia

  1. L'istanza è irricevibile.

  2. La tassa di giustizia di fr. 350.-- e le spese di fr. 50.--, per complessivi fr. 400.-- (quattrocento), sono poste a carico di __________ IS 1, __________, che rifonderà a __________ PI 1, __________ __________ __________, fr. 150.--(centocinquanta) a titolo di ripetibili di questa sede.

  3. Intimazione:

terzi implicati

  1. PI 1
  2. PI 2 1, 2 patrocinati da: PA 2

Per la Camera dei ricorsi penali

Il presidente La segretaria

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