Incarto n. 60.2003.75
Lugano 8 ottobre 2004
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Mauro Mini, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
segretaria:
Daniela Rüegg, vicecancelliera
sedente per statuire sull’istanza di promozione dell’accusa 7/10.3.2003 presentata da
IS 1 , IS 2 , patr. da: PA 1 __________, e IS 3 __________,
in relazione
al decreto di non luogo a procedere 24.2.2003 emanato dal procuratore pubblico Claudia Solcà nell’ambito del procedimento penale dipendente dalla denuncia/querela 24/25.7.2002 nei confronti di __________ PI 1, __________, per titolo di diffamazione, calunnia, denuncia mendace, sviamento della giustizia e violazione del segreto d’ufficio;
premesso che l’istanza non concerne più l’ipotesi di reato di sviamento della giustizia;
richiamate le osservazioni 21/24.3.2003 del procuratore pubblico e 31.3/1.4.2003 di __________ PI 1, entrambe concludenti per la reiezione del gravame;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto
a. Con esposto 24/25.7.2002 __________ IS 1, __________ IS 2, per il tramite del loro patrocinatore avv. __________ __________ IS 3 e unitamente a quest’ultimo, hanno sporto denuncia/querela penale nei confronti di __________ PI 1 per i titoli di reato in epigrafe, asserendo dapprima che “nel corso di una riunione straordinaria del Consiglio di fondazione del Fondo di previdenza per il personale della __________ tenutasi a __________ il 23.03.2001, presenti tra l’altro i querelanti / denuncianti, (…) __________ PI 1 (membro del già citato Consiglio) pronunciò una frase all’indirizzo” di Sandro IS 1 “(…) (che nel frattempo aveva però lasciato la riunione) il cui senso era il seguente: "che cosa ha da lamentarsi dopo aver preso più di fr. 42'000.00 di eccedenze"”, rilevando che a seguito di questa riunione __________ IS 1 “(…) venne posto a conoscenza della frase proferita nei suoi confronti dal signor PI 1 (…)” (denuncia/querela penale 24/25.7.2002, p. 2). Hanno poi esposto che “a seguito di questo colloquio, in data 25.03.2001 il signor IS 1 scrisse una lettera di rimostranze al signor PI 1”, sostenendo inoltre che “quest’ultimo, negando di aver mai proferito l’affermazione di cui sopra, si sentì offeso a tal punto da (…)” sporgere querela penale nei loro confronti per titolo di diffamazione e calunnia, sfociata il 25.4.2002 in due decreti di non luogo a procedere emanati dal procuratore pubblico Rosa Item (denuncia/querela penale 24/25.7.2002, p. 2; querela penale 7/8.6.2001 e lettera manoscritta del 25.3.2001 ivi allegata dell’inc. MP __________; decreti di non luogo a procedere 25.4.2002, NLP __________ e NLP __________).
I denuncianti/querelanti hanno sostanzialmente ritenuto che __________ PI 1, mediante la querela 7/8.6.2001, “(…) si è reso protagonista di fatti penalmente rilevanti (…)” (denuncia/querela penale 24/25.7.2002, p. 3).
b. Con decisione 24.2.2003 il procuratore pubblico Claudia Solcà ha decretato il non luogo a procedere in ordine alla denuncia/querela, esponendo in particolare che “(…) il fatto di presentare la querela 7 giugno 2001 non configura una diffamazione ai sensi dell’art. 173 CPS, poiché la stessa è stata formulata nell’ambito della procedura giudiziaria e al cospetto di una cerchia ristretta di persone peraltro legate al segreto d’ufficio”, rilevando contestualmente che “un simile comportamento, in assenza di inconfutabili prove del contrario, mal si concilia con intenzionali finalità denigratorie” (decreto di non luogo a procedere 24.2.2003, p. 3). In relazione all’ipotesi di reato di calunnia ha indicato che vale lo “stesso discorso (…)”, osservando a titolo abbondanziale che “(…) il semplice fatto che sia stato stabilito, tramite testimoni, che la frase incriminata era stata effettivamente pronunciata dal qui querelato il 23 marzo a __________ non comporta automaticamente la certezza che PI 1 abbia mentito in sede di querela” (decreto di non luogo a procedere 24.2.2003, p. 3). Circa l’ipotesi di reato di denuncia mendace ha affermato che “nel caso di specie è incontestabile che il denunciato ha agito allo scopo di provocare un procedimento a carico dei qui denuncianti/querelanti ma ciò non comprova ancora l’invocata mendacità di quanto da lui segnalato”, evidenziando che “(…) il reato (…) presuppone il dolo diretto e non vi sono elementi per affermare che il PI 1 abbia informato le Autorità sapendo di dire cosa non vera” (decreto di non luogo a procedere 24.2.2003, p. 4). Per quanto attiene infine all’ipotesi di reato di violazione del segreto d’ufficio ha sostenuto che “già solo per la laconicità dell’esternazione di PI 1, che della cerchia ristretta di persone all’interno del quale è stata fatta, appare chiaro che la stessa non può essere considerata lesiva della sfera privata del denunciante (…)” (decreto di non luogo a procedere 24.2.2003, p. 4). Delle altre motivazioni si dirà, se indispensabile, in diritto.
c. Con la presente tempestiva istanza __________ IS 1, __________ IS 2 e l’avv. __________ __________ PA 1 chiedono di promuovere l’accusa nei confronti di __________ PI 1 per titolo di denuncia mendace, in subordine calunnia, ev. diffamazione e violazione del segreto d’ufficio (cfr. istanza di promozione dell’accusa 7/10.3.2003, p. 8).
Dopo aver esposto i fatti, gli istanti contestano le conclusioni cui è giunto il magistrato inquirente. Per quanto concerne l’ipotesi di reato di calunnia, eventualmente diffamazione, asseriscono che il denunciato/querelato nel corso del suo interrogatorio 17.9.2001 ha confermato “(…), per ben tre volte, di mai aver proferito la nota frase sui fr. 42'000.00 di eccedenze (…)”, “sostenendo quindi che qualcuno gli aveva falsamente messo in bocca una frase mai detta, __________ PI 1 querelava gli istanti per offesa al suo onore”, rilevando però che “l’istruttoria ha (…) dimostrato che” egli “(…) aveva effettivamente detto la frase incriminata (…)” (istanza di promozione dell’accusa 7/10.3.2003, p. 4). Evidenziano pure che il denunciato/querelato nella sua querela 7.6.2001 “(…) ammette (!) di aver proferito la frase in discussione. Sostiene però di averla asserita, volendo correggere un’affermazione fatta dal signor IS 2”, il quale “(…) avrebbe detto che il signor IS 1 aveva ricevuto solamente fr. 4'000.00 / fr. 6'000.00 di eccedenze. Frase tuttavia, che l’istante IS 2 contesta di aver mai detto all’indirizzo del signor IS 1 poiché, e semmai, questa somma di denaro sarebbe stata incassata proprio da esso medesimo” (istanza di promozione dell’accusa 7/10.3.2003, p. 5). Ritengono che egli “(…) con la sua querela, ha incolpato gli istanti di aver commesso un reato (contro il suo onore), sapendo di mentire” (istanza di promozione dell’accusa 7/10.3.2003, p. 5). Circa l’ipotesi di reato di denuncia mendace asseverano che siano adempiuti i presupposti oggettivi e soggettivi: a loro giudizio il denunciato /querelato avrebbe sostanzialmente “(…) provocato un procedimento penale in modo del tutto gratuito e infondato contro persone innocenti” (istanza di promozione dell’accusa 7/10.3.2003, p. 7). Infine, in relazione all’ipotesi di reato di violazione del segreto d’ufficio sostengono che “(…) è pacifico che PI 1 ha violato il segreto d’ufficio con la sua esternazione. Infatti, sia il sottoscritto legale che il signor __________ dell’Ufficio di sorveglianza erano terze persone che di per sé non erano autorizzate a sentire i segreti del signor IS 1”, ritenendo inoltre che “il fatto che queste persone, per un verso o per un altro, siano vincolate al dovere di discrezione, nulla muta” e che “(…) il signor IS 1 abbia manifestato chiara e determinata volontà a che le sue faccende personali non venissero divulgate, lo dimostra chiaramente la sua reazione nei confronti di __________ PI 1” (istanza di promozione dell’accusa 7/10.3.2003, p. 8). Delle altre motivazioni, così come delle osservazioni del procuratore pubblico e di __________ PI 1 si dirà, laddove necessario, in seguito.
in diritto
Il primo presupposto per l’accoglimento di un’istanza di promozione dell’accusa, risultante da consolidata giurisprudenza (cfr. REP. 1994
n. 115, 1989 p. 598 e 1987 p. 262), è l’esistenza di seri indizi di colpevolezza emergenti dagli atti. Per principio, infatti, l’azione penale è essenzialmente pubblica e, come tale, esercitata dal procuratore pubblico (art. 2 CPP) per cui la sua promozione, attraverso il preventivo esame dell’accusa contro una determinata persona (art. 189 CPP), non può essere lasciata all’arbitrio o al sentimento soggettivo della parte lesa, ma deve fondarsi su oggettivi e concreti elementi indizianti.
In questo senso non è sufficiente una diversa interpretazione delle risultanze da parte dell’istante, ma occorre la dimostrazione della verosimiglianza di alto grado circa altra conclusione che merita approfondimento istruttorio.
Seconda condizione di ammissibilità (una volta data la prima) è la disponibilità di nuove prove da assumere, rispettivamente la possibilità di approfondimento di prove già acquisite, tale da consentire l’eventuale passo dall’indizio alla certezza, come alle competenze del giudice di merito.
Giusta l'art. 173 cifra 1 CP è punito, a querela di parte, per diffamazione chi, comunicando con un terzo, incolpa o rende sospetta una persona di condotta disonorevole o di altri fatti che possano nuocere alla reputazione di lei, o divulga una tale incolpazione o un tale sospetto.
Perché vi sia diffamazione, occorre un’allegazione di fatto, e non semplicemente un giudizio di valore (DTF 117 IV 27). La norma presuppone che l'autore si rivolga, direttamente o indirettamente, ad un "terzo", che è di principio qualsiasi persona che non coincide con l'autore o con la vittima, ad esempio quindi anche i familiari o un’autorità giudiziaria (cfr. BSK StGB II
L'intenzionalità si deve riferire all'affermazione diffamante ed alla presa di conoscenza da parte del terzo; il dolo eventuale è sufficiente. Non è invece necessario un particolare "animus iniurandi", bastando che l'autore sia consapevole del fatto che le sue affermazioni possano nuocere alla reputazione della persona offesa e che ciò nonostante le abbia proferite (cfr. BSK StGB II
2.2.
Giusta l’art. 174 cifra 1 CP è punito, a querela di parte, per calunnia chi, comunicando con un terzo e sapendo di dire cosa non vera, incolpa o rende sospetta una persona di condotta disonorevole o di altri fatti che possano nuocere alla reputazione di lei o, sapendo di dire cosa non vera, divulga una tale incolpazione o un tale sospetto.
Il reato di calunnia giusta l’art. 174 CP si configura come una diffamazione qualificata da un ulteriore elemento soggettivo, consistente nel fatto che l'autore sa di dire cosa non vera (cfr. BSK StGB II - F. RIKLIN, op. cit., n. 4 ad art. 173 CP; J. REHBERG / N. SCHMID / A. DONATSCH, Strafrecht III, 8. ed., Zurigo 2003, p. 324 e 325; B. CORBOZ, op. cit., Volume I, n. 1 ad art. 174 CP; S. TRECHSEL, op. cit., n. 3 ad art. 174 CP).
2.3.
Giova innanzitutto rilevare che per determinare il carattere lesivo di un’allegazione non si può prescindere dal contesto nel quale è stata proferita. Nel caso in esame, l’esposto incriminato, sul quale gli istanti si basano per corroborare la loro tesi accusatoria, è stato inoltrato dal qui denunciato/querelato al Ministero pubblico il 7/8.6.2001 (cfr. querela penale 7/8.6.2001 dell’inc. MP __________). __________ PI 1 - il quale ha comunque sporto querela penale nei confronti di ignoti e non direttamente nei confronti degli istanti, siccome non era apparentemente al corrente chi avesse informato __________ IS 1 che egli avrebbe proferito nel corso della riunione straordinaria del Consiglio di fondazione del fondo di previdenza per il personale della __________ __________ del 23.3.2001 la frase “che cosa ha (ndr: __________ IS 1) da lamentarsi dopo aver preso più di 42'000.-- fr. di eccedenze” -, ha esposto la sua opinione in merito al contenuto dello scritto 31.3.2001 inviatogli da quest’ultimo e alla suindicata riunione, essendosi sentito leso nel suo onore. Le sue argomentazioni non devono pertanto essere valutate separatamente, ma devono essere messe in relazione a questo particolare contesto, questo è anche il senso che un lettore non prevenuto poteva attribuire all’allegato in questione.
Si rileva altresì che dalla lettura dell’allegato incriminato non appare che il suo contenuto sia atto a pregiudicare la reputazione degli istanti e non suscita l’impressione tantomeno il sospetto che essi manchino di quelle qualità di carattere che li fanno apparire degni di rispetto.
Occorre infine ricordare che il qui denunciato/querelato non si è rivolto ad un “terzo” qualsiasi, bensì ad un’autorità giudiziaria, coinvolgendo in tal modo i collaboratori della giustizia, della polizia ed alcuni testi. La controversia ha interessato quindi un limitato gruppo di persone, peraltro tenute al segreto d’ufficio/professionale e perfettamente coscienti del particolare contesto in cui eventuali affermazioni dispregievoli dell’onore sarebbero state proferite e del fatto che le stesse sarebbero state soggette a vaglio critico (cfr. in tal senso DTF 118 IV 251). Non appare nemmeno che il denunciato/querelato mediante questa querela abbia travalicato i limiti di quanto necessario e pertinente per l’accertamento dei fatti. Per il che, già per questi motivi le ipotesi di reato di calunnia e diffamazione non sembrano applicabili al caso in esame.
Dalla lettura della querela 7/8.6.2001 non appare che __________ PI 1 abbia voluto accusare gli istanti per titolo di calunnia e diffamazione, sapendoli innocenti (cfr. querela penale 7/8.6.2001 dell’inc. MP 2001.3832). L’argomentazione apportata dagli istanti secondo cui il denunciato/querelato avrebbe “(…) provocato un procedimento penale in modo del tutto gratuito e infondato contro persone innocenti” , che “conseguentemente, anche l’elemento soggettivo dell’intenzionalità è perfettamente dato” e che “sostenere il contrario, è decisamente poco serio”, è un’affermazione di parte che non trova alcun riscontro oggettivo negli atti. Giova a questo riguardo rilevare che il qui denunciato/querelato ha asseverato di non aver mai dichiarato nel corso della riunione del 25.3.2001 la frase “che cosa ha da lamentarsi dopo aver preso più di 42'000 fr. di eccedenze” e di non aver nemmeno voluto far apparire __________ IS 1 come un personaggio avido, gretto e meschino (cfr. querela penale 7/8.6.2001, p. 1; AI 2, verbale d’interrogatorio di __________ PI 1, p. 1 dell’inc. MP __________; osservazioni 31.3/1.4.2003, p. 1, 2 e 3). Dagli atti, e del resto nemmeno dal contenuto della querela 7/8.6.2001, contrariamente a quanto asseriscono gli istanti, non emerge che il denunciato/querelato avrebbe dapprima “(…) recisamente contestato i fatti e poi li ha addirittura ammessi” (istanza di promozione dell’accusa 7/10.3.2003, p. 7). L’art. 303 CP non appare pertanto applicabile alla presente fattispecie ed il decreto impugnato merita tutela pure in relazione a quest’ipotesi di reato.
Trattandosi di un cosiddetto “echtes Sonderdelikt”, il reato può essere commesso unicamente da un membro di un'autorità, cioè da una persona fisica che esercita uno dei poteri dello Stato (B. CORBOZ, op. cit., Volume II, n. 6 e 7 ad art. 320 CP), o da un funzionario ai sensi dell’art. 110 cifra 4 CP (BSK StGB II - N. OBERHOLZER, op. cit., n. 5 ad art. 320 CP; S. TRECHSEL, op. cit., n. 2 ad art. 320 CP). Queste persone devono aver appreso il segreto in virtù della loro funzione ufficiale (BSK StGB II - N. OBERHOLZER, op. cit., n. 8 ad art. 320 CP; S. TRECHSEL, op. cit., n. 7 ad art. 320 CP; B. CORBOZ, op. cit., Volume II, n. 17 e 18 ad art. 320 CP).
Per segreto si intende un fatto noto solo ad una cerchia ristretta di persone, che si vuole mantenere confidenziale in virtù di un interesse legittimo (segreto in senso materiale; DTF 127 IV 122, 116 IV 56 e 114 IV 44; BSK II - N. OBERHOLZER, op. cit., n. 7 ad art. 320 CP; A. DONATSCH / W. WOHLERS, Strafrecht IV, 3. ed., Zurigo 2004, p. 468 e 469; S. TRECHSEL, op. cit., n. 3 ad art. 320 CP; G. STRATENWERTH, Schweizerisches Strafrecht, Besonderer Teil II, Berna 2000, § 59 n. 5; B. CORBOZ, op. cit., Volume II, n. 11, 13 e 14 ad art. 320 CP).
È inoltre necessario che colui che ha un interesse al mantenimento del segreto manifesti, espressamente o tacitamente, la volontà di farlo rispettare; il più delle volte questa volontà risulta dalle circostanze (B. CORBOZ, op. cit., Volume II, n. 15 ad art. 320 CP).
Il comportamento punito giusta l'art. 320 CP consiste nel violare intenzionalmente il dovere di mantenere il segreto, comunicandolo o rendendolo accessibile ad una persona che non ne ha accesso (DTF 116 IV 56; BSK StGB II - N. OBERHOLZER, op. cit., n. 9 ad art. 320 CP; S. TRECHSEL, op. cit., n. 8 ad art. 320 CP; A. DONATSCH / W. WOHLERS, op. cit., p. 422; G. STRATENWERTH, op. cit., § 59 n. 7; B. CORBOZ, op. cit., Volume II, n. 31 e 32 ad art. 320 CP).
Si tratta di un reato intenzionale; il dolo eventuale è sufficiente
(DTF 127 IV 122 consid. 1; DTF 116 IV 56; BSK StGB II - N. OBERHOLZER, op. cit., n. 10 ad art. 320 CP; S. TRECHSEL, op. cit., n. 10 ad art. 320 CP; B. CORBOZ, op. cit., Volume II, n. 35 ad art. 320 CP).
Dagli atti emerge che __________ PI 1 ha partecipato alla riunione straordinaria del 23.3.2001 come membro del Consiglio di fondazione del fondo di previdenza per il personale della __________ __________ (cfr. AI 1, protocollo del 23.3.2001 dell’inc. MP __________). Appare perlomeno dubbio il fatto che egli, in tal modo, abbia assunto la qualità di membro di un’autorità ai sensi dell’art. 320 CP.
A prescindere da ciò, non sembra che il denunciato/querelato abbia voluto o abbia preso in considerazione di violare l’obbligo al mantenimento del segreto - a condizione che si tratti effettivamente di un segreto ai sensi dell’art. 320 CP - in relazione alla frase da lui proferita [“che cosa ha da lamentarsi dopo aver preso più di 42'000.-- fr. di eccedenze” (cfr., al proposito, 25.4.2002, p. 2, NLP __________ e decreto di non luogo a procedere 24.2.2003, p. 3)] nel corso di questa riunione comunicandola o rendendola accessibile ad una persona che non ne ha accesso, ritenuto che egli nega recisamente di averla espressa, come esposto al considerando 3. Gli istanti del resto nemmeno si esprimono sulla sua intenzionalità. Si rileva inoltre che le persone presenti alla riunione, in particolare il signor __________ dell’autorità di vigilanza e l’avv. IS 3 in qualità di patrocinatore, erano in ogni caso tenuti all’obbligo di mantenere il segreto su dati ed informazioni pertinenti il tema della riunione.
Di conseguenza, in casu nemmeno l’ipotesi di reato di violazione del segreto d’ufficio appare applicabile.
A questo riguardo si osserva che gli istanti non si confrontano con questo secondo requisito posto ad un’istanza di promozione dell’accusa (cfr. considerando 1), non indicando nuove prove da assumere o prove già acquisite da approfondire. La questione della ricevibilità del gravame può restare irrisolta, ritenuto che alla luce delle precedenti considerazioni il decreto impugnato non può che essere confermato.
Per questi motivi,
richiamati gli art. 184 ss. CPP, 173, 174, 303 e 320 CP, 1 ss. e 39 lit. f LTG e ogni altra norma applicabile,
pronuncia
L'istanza, per quanto ricevibile, è respinta.
La tassa di giustizia di fr. 450.-- e le spese di fr. 50.--, per complessivi fr. 500.-- (cinquecento), sono poste, in solido, a carico di __________ IS 1, __________, __________ IS 2, __________, e dell’avv. __________ __________ IS 3, __________.
Rimedio di diritto:
Il presente giudizio può essere impugnato mediante ricorso per cassazione al Tribunale federale. Il ricorso deve essere depositato presso il Tribunale federale entro trenta giorni dalla notificazione della presente decisione (art. 272 PPF). La legittimazione e le modalità di ricorso sono rette dagli art. 268 ss. PPF.
terzi implicati
PI 1
Per la Camera dei ricorsi penali
Il presidente La segretaria