60.2003.73

Incarto n. 60.2003.73

Lugano 18 ottobre 2004

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino

La Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello

composta dai giudici:

Mauro Mini, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

segretaria:

Daniela Rüegg, vicecancelliera

sedente per statuire sull’istanza di promozione dell’accusa 7.3.2003 presentata da

IS 1, patr. da: lic. iur. __________ __________, Studio legale PA 1 ,

in relazione

al decreto di non luogo a procedere 26.2.2003 emanato dal procuratore pubblico Giovan Maria Tattarletti nell’ambito del procedimento penale dipendente dalla querela 19.2.2003 nei confronti di __________ PI 1, ora d’ignota dimora, per titolo di frode dello scotto;

richiamate le osservazioni 11/12.3.2003 del procuratore pubblico, concludenti per la reiezione del gravame;

ritenuto che il querelato è ora d’ignota dimora, questa Camera non ha potuto trasmettergli la presente istanza per formulare eventuali osservazioni in merito (cfr. buste agli atti);

letti ed esaminati gli atti;

considerato

in fatto

a. In data 10.8.2002 il IS 1, __________, per il tramite della sua rappresentante __________ __________, ha sporto denuncia/querela nei confronti di __________ PI 1 per titolo di truffa e frode dello scotto, siccome quest’ultimo, unitamente alla sua famiglia, avrebbe preso in locazione - dal 25.10.2001 al 10.8.2002 - diverse suites presso __________, senza saldare l’importo residuo di

fr. 31'968.-- (cfr. rapporto d’inchiesta di polizia giudiziaria 10.8.2002 e documenti ivi allegati dell’inc. MP __________).

b. Con decisione 22.8.2002 il procuratore pubblico ha decretato il non luogo a procedere in ordine alla denuncia/querela, rilevando sostanzialmente che “da quanto si può evincere dal rapporto d’inchiesta, i presupposti dei reati di truffa e di frode dello scotto non sono adempiuti” (decreto di non luogo a procedere 22.8.2002, p. 2, al quale si rimanda per brevità).

c. Con ulteriore esposto 19.3.2003 il IS 1 ha nuovamente sporto querela penale nei confronti di __________ PI 1 limitatamente all’ipotesi di reato di frode dello scotto, affermando che “purtroppo, e nonostante le previsioni del procuratore pubblico che pure ha creduto al querelato (…), e le promesse di quest’ultimo, il 15 settembre 2002 non era ancora stato pagato il dovuto (…)” (querela penale 19.3.2003, p. 3). Ha pure asserito che “(…), nonostante le ripetute, numerose e credibili promesse il querelato non si è mai presentato a __________ e non ha pagato nulla di quanto promesso, sebbene più volte si sia reso parte attiva, telefonando e dichiarando di voler ossequiare l’accordo verbale”, rilevando inoltre di aver capito “(…) a metà gennaio 2003 (…) che il Signor PI 1 non avrebbe più pagato il suo debito. In effetti, da quella data” egli “(…) si è reso irreperibile, non rispondendo alle telefonate e non dando più sue informazioni” (querela penale 19.3.2003, p. 3). Ha altresì sostenuto che “(…) pure la data prevista per la seconda rata è oramai sorpassata, senza che il querelato abbia pagato qualcosa né abbia firmato la transazione”, asseverando che “si può (…), a questo punto, affermare con certezza, che il querelato non ossequierà ai suoi obblighi di pagamento” e che “la presente querela è pertanto da considerarsi giustificata dal punto di vista della condizione soggettiva” (querela penale 19.3.2003, p. 3 e 4).

d. Con decisione 26.2.2003 il procuratore pubblico ha decretato il non luogo a procedere in ordine alla querela 19.3.2003, evidenziando che la stessa “(…) concerne i medesimi fatti già oggetto della precedente querela di data 10.08.2002, sfociata in decreto di non luogo a procedere il 22.08.2002, nel frattempo cresciuto in giudicato (NLP __________)”, che “in tal senso la querela è tardiva in quanto tale, come anche quale istanza di promozione dell’accusa” e che “d’altronde, il querelante non indica nuovi fatti suscettibili di giustificare la riapertura del procedimento ex art. 187 CPPT, ma si limita bensì a menzionare eventi - quali ad esempio il mancato rispetto di una transazione datata 22.11.2002 - occorsi posteriormente al citato decreto di non luogo a procedere e di chiara natura civile” (decreto di non luogo a procedere 26.2.2003, p. 1).

e. Con il presente tempestivo gravame la IS 1 chiede che l’istanza di promozione dell’accusa venga accolta, che il decreto di non luogo a procedere 26.2.2003 venga annullato e che l’istruzione del processo, a seguito della querela 19.2.2003 sporta nei confronti di __________ PI 1 per titolo di frode dello scotto ai sensi dell’art. 149 CP, abbia luogo per opera di un altro procuratore pubblico (istanza di promozione dell’accusa 7.3.2003, p. 5).

L’istante, dopo aver esposto i fatti, contesta innanzitutto l’argomentazione del magistrato inquirente secondo cui la querela concerne gli stessi fatti che sono già stati oggetto della denuncia/querela 10.8.2002 (istanza di promozione dell’accusa 7.3.2003, p. 3). Sostiene poi che il procuratore pubblico nel decreto di non luogo a procedere 22.8.2002 “(…) contestava gli elementi soggettivi ed oggettivi della frode dello scotto (…) basandosi sul fatto, che il Signor PI 1 avesse promesso di pagare al 15 settembre 2002 e che gli fosse stato concesso di non incassare il dovuto al momento usuale”, contestando - in relazione all’elemento oggettivo - “(…) la motivazione giuridica del Procuratore, riferendosi alla dottrina recente portata da Corboz (…)”, rilevando inoltre che “l’assenza dell’elemento soggettivo non era invece contestabile a quel momento, motivo per il quale l’istante non ha inoltrato istanza di promozione dell’accusa” (istanza di promozione dell’accusa 7.3.2003, p. 4). Ritiene altresì che la situazione nel mese di febbraio 2003 era cambiata, asserendo che “era, infatti, chiaro, a quel momento, che il Signor PI 1 non avesse intenzione di pagare il dovuto,” e pertanto “veniva così ad essere adempiuta anche la condizione soggettiva, (…)” (istanza di promozione dell’accusa 7.3.2003, p. 4). A suo giudizio, infine, la querela 19.2.2003 non sarebbe tardiva, ritenuto che la stessa si basa su fatti nuovi e ossequia inoltre il termine di tre mesi previsto dall’art. 29 CP “(…) dalla firma della transazione da parte __________” (istanza di promozione dell’accusa 7.3.2003, p. 4 e 5). Delle altre motivazioni così come delle osservazioni del procuratore pubblico si dirà, laddove necessario, in seguito.

in diritto

  1. In presenza di un non luogo a procedere, l'art. 186 cpv. 1 CPP concede alla parte lesa, che si costituisce parte civile, la facoltà di presentare alla Camera dei ricorsi penali, entro dieci giorni, un'istanza motivata di promozione dell'accusa nei confronti del denunciato o querelato.

Il primo presupposto per l'accoglimento di un'istanza di promozione dell'accusa, risultante da consolidata giurisprudenza (REP. 1994 n. 115, 1989 p. 598 e 1987 p. 262), è l'esistenza di seri indizi di colpevolezza emergenti dagli atti. Per principio, infatti, l'azione penale è essenzialmente pubblica e, come tale, esercitata dal procuratore pubblico (art. 2 CPP) per cui la sua promozione, attraverso il preventivo esame dell'accusa contro una determinata persona (art. 189 CPP), non può essere lasciata all'arbitrio o al sentimento soggettivo della parte lesa, ma deve fondarsi su oggettivi e concreti elementi indizianti.

In questo senso non è sufficiente una diversa interpretazione delle risultanze da parte dell'istante, ma occorre la dimostrazione della verosimiglianza di alto grado circa altra conclusione che merita approfondimento istruttorio.

Seconda condizione di ammissibilità (una volta data la prima) è la disponibilità di nuove prove da assumere, rispettivamente la possibilità di approfondimento di prove già acquisite, tale da consentire l'eventuale passo dall'indizio alla certezza, come alle competenze del giudice di merito.

  1. Prima di entrare nel merito della vertenza occorre rilevare che l’istante, nel petitum, postula l’accoglimento dell’istanza di promozione dell’accusa, senza chiedere di promuovere l’accusa nei confronti del querelato e senza nemmeno indicare per quale ipotesi di reato come previsto dall’art. 188 CPP.

Dalla lettura del gravame emerge in ogni modo che essa chiede di promuovere l’accusa nei confronti di __________ PI 1 per l’ipotesi di reato di frode dello scotto (cfr. istanza di promozione dell’accusa 7.3.2003, p. 5). L’istante, inoltre, non si confronta esplicitamente con il secondo presupposto posto ad un’istanza di promozione dell’accusa (cfr. considerando 1), ossia la disponibilità di nuove prove da assumere, rispettivamente la possibilità di approfondire quelle già acquisite. La questione della ricevibilità dell’istanza può restare comunque indecisa, ritenuto che il decreto impugnato andrebbe confermato nel merito.

  1. 3.1.

Giusta l’art. 149 CP si rende colpevole di frode dello scotto chiunque si fa ospitare o servire cibi o bibite in un esercizio pubblico alberghiero o di ristorazione o ottiene altre prestazioni e froda l’esercente della somma dovuta.

Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, che peraltro non è recente, l’elemento oggettivo del reato di frode dello scotto è adempiuto nella misura in cui l’albergatore / il ristoratore viene ingannato nella sua aspettativa di essere remunerato per le prestazioni di vitto o/e di alloggio fornite all’ospite (cfr. decisione del 7.9.1983 in Sem. jud. 1984, p. 285; DTF 75 IV 16). Questa situazione è data nel caso in cui l’ospite non paga alcunché, ma anche allorquando questi non adempie tempestivamente la sua controprestazione, di regola quindi al più tardi nel momento in cui lascia l’albergo (DTF 75 IV 16). Il Tribunale federale ha altresì ritenuto che già un semplice ritardo di pagamento costituisce un pregiudizio per l’albergatore / il ristoratore (cfr. decisione del 7.9.1983 in Sem. jud. 1984, p. 286; DTF 75 IV 16 e 17), siccome quest’ultimo oltre a non avere più la certezza di incassare l’importo di sua spettanza, non può, nel frattempo, nemmeno usufruire di questa somma di denaro (DTF 75 IV 17). Può accadere che l’albergatore / il ristoratore che concede credito ad un ospite, il quale usufruisce per molto tempo delle prestazioni di vitto e/o di alloggio, non venga deluso nella sua aspettativa di essere remunerato (cfr. decisione del 7.9.1983 in Sem. jud. 1984, p. 286; DTF 75 IV 18). Ciò presuppone però che l’albergatore / il ristoratore abbia dedotto dall’atteggiamento assunto dall’ospite, la sua insolvenza oppure il suo rifiuto di pagare le prestazioni oppure la possibilità di non essere remunerato, e che egli abbia inoltre tenuto conto di questa circostanza (cfr. decisione del 7.9.1983 in Sem. jud. 1984, p. 286 e 287; DTF 75 IV 18).

Giova comunque osservare che nella misura in cui la dottrina è concordante, dal profilo oggettivo la fattispecie della frode dello scotto non è in ogni caso adempiuta, qualora il presunto autore, che ha usufruito delle prestazioni fornitegli dall’albergatore / dal ristoratore, prima di lasciare l’albergo senza pagare, ha pattuito un pagamento posteriore con il creditore (cfr. “Urteil vom 1.4.1998 SB 98 13 (GR)” in PKG 1998 n. 30, p. 118). Si pensi ad esempio nel caso in cui l’ospite dopo aver usufruito delle prestazioni si rende conto di non avere con sé alcun denaro: egli lo comunica al personale, promettendo contestualmente di saldare il debito successivamente, lasciando su richiesta i suoi dati personali (cfr. “Urteil vom 1.4.1998 SB 98 13 (GR)” in PKG 1998 n. 30, p. 118; J. REHBERG / N. SCHMID / A. DONATSCH, Strafrecht III: Delikte gegen den Einzelnen, Zurigo 2003, p. 216; J. REHBERG / A . ECKERT / S. FLACHSMANN, Tafeln zum Strafrecht BT, Zurigo 1997, p. 92). Altri autori vanno ancora oltre e sostengono che il ritardo nel pagamento non può portare semplicemente alla frode dello scotto: se al momento della partenza o dell’abbandono del locale l’ospite è in grado ed é disposto a pagare successivamente, non gli si può infliggere una pena; l’ospite dovrebbe essere perseguito penalmente, soltanto nel caso in cui egli non è proprio intenzionato di pagare alcunché (cfr. BSK StGB II - G. ARZT, Basilea 2003, n. 4 ad art. 149 CP; G. STRATENWERTH / G. JENNY, Schweizerisches Strafrecht BT I: Straftaten gegen individualinteressen, Berna 2003, § 16 n. 46; S. TRECHSEL, Schweizerisches Strafgesetzbuch, Kurzkommentar, Zurigo 1997, n. 3 ad art.149 CP e riferimenti; “Urteil vom 1.4.1998 SB 98 13 (GR)” in PKG 1998 n. 30, p. 118 e riferimenti). Occorre pure rilevare che Arzt - in relazione alla decisione del Tribunale federale DTF 75 IV 15, che, come testé esposto, ha ritenuto il pagamento tardivo di per sé un danno -, ha evidenziato che sia l’art. 149 CP, sia l’art. 146 CP, non possono essere utilizzati allo scopo di punire penalmente la semplice renitenza del debitore e allo scopo di risparmiare al creditore di adire le vie giudiziarie fino a giungere all’esecuzione forzata (BSK StGB II - G. ARZT, op. cit., n. 4 ad art. 149 CP).

L’argomentazione di Corboz - secondo cui, dal profilo oggettivo, è data la violazione della disposizione di cui all’art. 149 CP dal momento in cui viene a cadere l’accordo sul posticipo di pagamento, per esempio nell’ipotesi in cui l’ospite dovesse soggiornare per lungo tempo presso una pensione e l’esercente, dal canto suo, dovesse, volente o nolente, accettare di aspettare un suo ritorno a miglior fortuna - appare un’opinione isolata, tant’è che egli non fa alcun riferimento a dottrina o a giurisprudenza (cfr. B. CORBOZ, Les infractions en droit suisse, volume I, Berna 2002, n. 8 ad art. 149 CP).

Il Kantonsgericht grigionese ha lasciato aperta la questione a sapere se la mora nel pagamento in caso di solvibilità e di volontà di pagamento dell’ospite sia sufficiente per una condanna penale (cfr. “Urteil vom 1.4.1998 SB 98 13 (GR)” in PKG 1998 n. 30).

Dal profilo soggettivo il dolo eventuale è sufficiente (DTF 75 IV 18 e riferimenti; G. STRATENWERTH / G. JENNY, op. cit., § 16 n. 47; S. TRECHSEL, op. cit., n. 4 ad art. 149 CP; B. CORBOZ, op. cit., n. 9 ad art. 149 CP).

3.2.

Dagli atti risulta che il 10.10.2001 le parti hanno concluso un contratto di locazione a tempo determinato - della durata dal 25.10.2001 al 10.12.2001 - avente quale oggetto gli appartamenti 142 e 142 (cfr. copia contratto di locazione 10.10.2001 allegato al rapporto d’inchiesta di polizia giudiziaria 10.8.2002 dell’inc. MP __________). Le parti hanno, tra l’altro, concordato un corrispettivo giornaliero di fr. 224.-- per l’appartamento 142, rispettivamente di fr. 152.-- per l’appartamento 143 (cfr. copia contratto di locazione 10.10.2001 allegato al rapporto d’inchiesta di polizia giudiziaria 10.8.2002 dell’inc. MP __________). In data 6.12.2001, rispettivamente in data 2.1.2002 le parti hanno prolungato il contratto di locazione, avente tuttavia quale oggetto gli appartamenti 134, 135 e 136 e fissando, tra l’altro, un corrispettivo giornaliero di fr. 152.-- per ciascun appartamento (copia contratti di locazione 6.12.2001 e 2.1.2002 allegati al rapporto d’inchiesta di polizia giudiziaria 10.8.2002 dell’inc. MP __________). Appare inoltre che il querelato, unitamente alla sua famiglia, ha effettivamente “(…) soggiornato ininterrottamente presso l’albergo denunciante fino al 10 agosto 2002” (decreto di non luogo a procedere 22.8.2002, NLP __________, p. 1; copia scritto 8.8.2002 dell’avv. __________ __________ allegato al rapporto d’inchiesta di polizia giudiziaria 10.8.2002 dell’inc. MP __________).

Circa il pagamento del corrispettivo il querelato avrebbe versato, a titolo di deposito cauzionale, fr. 4'000.-- e successivamente, con una certa regolarità, importi di fr. 4'000.-- / 5'000.-- (cfr. verbale d’interrogatorio 10.8.2002 di __________ __________, p. 1 e 2; decreto di non luogo a procedere 22.8.2002, NLP __________, p. 1; querela penale 19.2.2003, p. 2; istanza di promozione dell’accusa 7.3.2003, p. 2), accumulando un debito residuo per un totale di fr. 31'968.-- (cfr. istanza di promozione dell’accusa 7.3.2003, p. 2; copia fattura del 9.8.2002 allegata al rapporto d’inchiesta di polizia giudiziaria 10.8.2002 dell’inc. MP __________).

È pacifico che il querelato, unitamente alla sua famiglia, ha usufruito, per quasi dieci mesi consecutivi, di alcuni appartamenti messi a disposizione dall’istante e che egli ha versato il corrispettivo con una certa regolarità, ma soltanto a titolo parziale. Ora, per il fatto che l’istante non abbia preteso il pagamento regolare dell’intero corrispettivo mensile e che inoltre non abbia nemmeno reclamato l’adempimento delle clausole contrattuali di cui al punto f) e g) pattuite tra le parti [“f) La pigione mensile e le prestazioni supplementari devono essere pagate entro 10 giorni dalla ricezione della fattura sul nostro conto bancario o in contanti direttamente alla cassa della ricezione” e ancora: “g) Qualora il termine di pagamento non dovesse essere rispettato la locazione terminerà immediatamente con la consumazione del deposito” (copie contratti di locazione 10.10.2001 e 6.12.2001 allegati al rapporto d’inchiesta di polizia giudiziaria 10.8.2002 dell’inc. MP __________)], non si può ipotizzare il reato di frode dello scotto, ritenuto che la IS 1 in tal modo non sembra essere stata delusa nelle sue aspettative di essere remunerata. Dal comportamento assunto dal querelato, segnatamente dal fatto che egli era costantemente in mora per il versamento di una parte del corrispettivo, è evidente che l’istante avrebbe potuto dedurre una sua eventuale insolvenza oppure un suo possibile rifiuto di far fronte alla remunerazione del montante scoperto. A ciò si aggiunge la circostanza che ciononostante l’istante ha accettato questa modalità di pagamento e che soltanto con scritto 8.8.2002 essa, per il tramite del suo patrocinatore, ha invitato il querelato a liberare gli appartamenti entro il 10.8.2002.

È inoltre doveroso ricordare che la IS 1 ha inizialmente preteso e incassato dal querelato, a titolo di anticipo, un deposito cauzionale di fr. 4'000.--, - come d’uso negli alberghi per tutelarsi da un possibile pregiudizio -, e che sapeva che l’importo scoperto incrementava di giorno in giorno (cfr. verbale d’interrogatorio 10.8.2002 di __________ __________, p. 2, allegato al rapporto d’inchiesta di polizia giudiziaria 10.8.2002 dell’inc. MP __________: “Preciso che il sig. PI 1 ha sempre versato qualche cosa. Di tanto in tanto portava fr. 4'000.--/5’000.-- per scalare il suo debito nei nostri confronti. Solo che le fatture non venivano mai interamente saldate, anzi aumentavano sempre di più”). Di conseguenza essa avrebbe potuto e dovuto invitare il querelato e la sua famiglia a lasciare gli appartamenti in questione dal momento in cui era scoperta la somma di fr. 4'000.-- corrispondente al deposito cauzionale, e non soltanto l’8.10.2002 quando il credito aveva ormai ampiamente superato quest’importo.

Per il che, il caso in esame non appare sussumibile all’ipotesi di reato di frode dello scotto. La fattispecie sembra invero rivestire una connotazione di natura prettamente civilistica, avendo l’istante con il suo comportamento accordato una concessione di credito verso il querelato, con tutti i rischi ivi connessi. L’asserzione della IS 1, che si basa sull’opinione isolata di Corboz che non viene apparentemente condivisa dalla dottrina dominante (cfr., al proposito, considerando 3.1.), - secondo cui sarebbe adempiuto il presupposto oggettivo del reato ipotizzato, dal momento in cui il querelato avrebbe disatteso l’accordo pattuito tra le parti, avendo promesso di saldare l’importo residuo entro il 15.9.2002 e non avendo questi fino ad oggi versato alcunché, rendendosi pure irreperibile -, è per questi motivi, nel caso qui posto a giudizio, insostenibile.

  1. L’istante ha infine contestato la tardività della querela, asserendo contestualmente che la medesima si fonderebbe su fatti nuovi e che sarebbe stata inoltrata tempestivamente, dalla sottoscrizione della transazione del 21.11.2002 (cfr. istanza di promozione dell’accusa 7.3.2003, p. 4 e 5; copia transazione 21.11.2002 allegata alla querela 19.2.2003).

La querela trasmessa brevi manu dall’istante al Ministero pubblico il 19.2.2003, concerne - come rettamente rilevato dal magistrato inquirente - i medesimi fatti che sono già stati oggetto della denuncia/querela 10.8.2002, sfociata nel decreto di non luogo a procedere 22.8.2002, nel frattempo cresciuto in giudicato. L’unica novità che emerge dagli atti è che il querelato, nonostante le sue promesse verbali e scritte, non avrebbe versato alcunché all’istante, rendendosi pure irreperibile (cfr. querela penale 19.2.2003, p. 3). Il fatto che il 15.9.2002 sia venuto a scadere il termine di pagamento (cfr., al proposito, copia scritto 9.8.2002 allegata alla querela 19.2.2003) e che il querelato non abbia sottoscritto la transazione 21.11.2002 (cfr. istanza di promozione dell’accusa 7.3.2003, p. 4), non è da considerarsi come una nuova prova e non giustifica quindi una riapertura del procedimento ai sensi dell’art. 187 CPP, trattandosi, come esposto, di problematiche da risolvere in sede civile.

A prescindere da ciò, occorre ricordare che il termine di tre mesi per presentare la querela previsto dall’art. 29 CP decorre dal giorno in cui l’autore è noto al querelante e dal momento in cui questi viene a conoscenza del reato, ossia dal momento in cui sa che l’ospite lo froda della somma dovuta (cfr. DTF 75 IV 20).

Nel caso in esame, la querela è da considerarsi tardiva, ritenuto che il termine decorre, al più presto, dal momento in cui il querelato ha dovuto abbandonare gli appartamenti in questione - il 10.8.2002 -, e al più tardi, dal momento in cui egli si è reso irreperibile, - il 4.10.2002 -, siccome da quella data egli risulta d’ignota dimora (cfr. copia FU __________, Pretura del Distretto di __________, __________, notifica di sentenza nella forma degli assenti, allegata alla querela penale 19.2.2003). L’istante non ha apportato alcuna prova attestante il fatto che il suo patrocinatore ha avuto contatti con lui nel corso del mese di novembre 2002, come del resto comprovato dalla circostanza che egli non ha sottoscritto la transazione del 21.11.2002 (cfr. copia transazione 21.11.2002 allegata alla querela penale 19.2.2003).

  1. Non essendo data la prima condizione di ammissibilità dell'istanza, è superfluo esaminare la disponibilità di nuove prove da assumere, rispettivamente la possibilità di approfondimento di prove già acquisite, tale da consentire l’eventuale passo dall'indizio alla certezza, come alle competenze del giudice di merito. Il procuratore pubblico non è del resto obbligato ad assumere tutte le prove, essendo ammesso un apprezzamento anticipato (cfr. decisione TF 1P.147/2004 del 27.9.2004; R. HAUSER / E. SCHWERI, Schweizerisches Strafprozessrecht, 5. ed., Basilea 2002, § 54 n. 1 e § 55 n. 8 ss.), segnatamente quando la prova è manifestamente irrilevante, inutile o inidonea a dimostrare fatti pertinenti o a modificare la convinzione del giudice (cfr. M. RUSCA / E. SALMINA / C. VERDA, Commento del Codice di procedura penale ticinese, Lugano 1997, n. 25 ad art. 58 CPP e n. 4 ad art. 79 CPP).

  2. Il gravame, per quanto ricevibile, è respinto. Tassa di giustizia e spese sono poste a carico dell’istante, soccombente.

Per questi motivi,

richiamati gli art. 184 ss. CPP, 149 CP, 1 ss. e 39 lit. f LTG ed ogni altra norma applicabile,

pronuncia

  1. L’istanza, per quanto ricevibile, è respinta.

  2. La tassa di giustizia di fr. 450.-- e le spese di fr. 50.--, per complessivi fr. 500.-- (cinquecento), sono poste a carico della IS 1, __________.

  3. Rimedio di diritto:

Il presente giudizio può essere impugnato mediante ricorso per cassazione al Tribunale federale. Il ricorso deve essere depositato presso il Tribunale federale entro trenta giorni dalla notificazione della presente decisione (art. 272 PPF). La legittimazione e le modalità di ricorso sono rette dagli art. 268 ss. PPF.

  1. Intimazione:

terzi implicati

PI 1

Per la Camera dei ricorsi penali

Il presidente La segretaria

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