Incarto n. 60.2003.67
Lugano 8 novembre 2004
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Mauro Mini, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
segretaria:
Daniela Rüegg, vicecancelliera
sedente per statuire sull’istanza di promozione dell’accusa 27/28.2.2003 presentata da
IS 1 ,
in relazione
al decreto di non luogo a procedere 19.2.2003 emanato dal procuratore pubblico Nicola Respini nell’ambito del procedimento penale dipendente dalla querela 17/18.2.2003 nei confronti dell'avv. __________ PI 1, __________, e di __________ __________ PI 2, __________ (patr. da: avv. __________ PA 1, __________), per titolo di diffamazione, calunnia e ingiuria;
richiamate le osservazioni 4/5.3.2003 del procuratore pubblico e 13/14.3.2003 dell’avv. __________ PI 1 e __________ __________ PI 2, entrambe concludenti per la reiezione del gravame;
richiamate altresì le osservazioni di replica 21/24.3.2003 di __________ __________ IS 1 e di duplica 4/7.4.2003 dell’avv. __________ PI 1 e __________ __________ PI 2;
rilevato che con scritto 25/26.3.2003 il procuratore pubblico ha comunicato a questa Camera di non avere particolari osservazioni da formulare in relazione alla replica 21/24.3.2003 dell’istante;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto
a. Con esposto 17/18.2.2003 __________ IS 1 ha sporto querela penale nei confronti dell’avv. __________ PI 1 e di __________ __________ PI 2 per titolo di diffamazione, calunnia e ingiuria, in relazione ad una frase contenuta nell’allegato di risposta prodotto dai querelati il 4.2.2003 nel corso dell’udienza di discussione presso la Pretura di __________ (cfr. doc. A allegato alla querela penale 17/18.2.2003).
b. Con decisione 19.2.2003 il procuratore pubblico ha decretato il non luogo a procedere in ordine alla querela, evidenziando che “nella fattispecie, la frase contestata è stata formulata esclusivamente ai fini della vertenza civile che oppone le parti ed è stata presentata unicamente al Giudice che dovrà statuire su quest’ultima vertenza” (decreto di non luogo a procedere 19.2.2003, p. 3). Ha altresì esposto che “la frase non è stata (…) formulata per fare della maldicenza ma per informare il Giudice di quanto già avvenuto tra le parti” e che “questa affermazione non costituisce quindi lesione dell’onore e non configura né il reato di diffamazione, né tantomeno quello di calunnia o di ingiuria” (decreto di non luogo a procedere 19.2.2003, p. 3). Delle altre motivazioni si dirà, laddove necessario, in diritto.
c. Con la presente tempestiva istanza __________ IS 1 postula l’accoglimento dell’istanza e della richiesta di assumere le prove indicate ai sensi dell’art. 186 cpv. 4 CPP. Espone inoltre che “di conseguenza è promossa l’accusa nei confronti (…)” dei querelati per le ipotesi di reato di cui agli art. 173, 174 e 177 CP, chiedendo che venga ordinata l’assunzione dell’incarto MP __________ e la congiunzione di questo procedimento con l’incarto MP __________ per quanto concerne __________ __________ PI 2, protestando tasse, spese e ripetibili (istanza di promozione dell’accusa 27/28.2.2003, p. 7).
L’istante, dopo aver esposto i fatti, evidenzia in particolare che “(…) le motivazioni del MP si rifanno ad un tratto di frase (…) che nemmeno è o è stato oggetto della (…) querela penale”, ritenendo che il magistrato inquirente non si sarebbe “(…) pronunciato sull’oggetto della querela (…) e di conseguenza il riesame della fattispecie, rispettivamente la richiesta di promuovere l’accusa, è più che mai giustificata” (istanza di promozione dell’accusa 27/28.2.2003, p. 3). Sostiene inoltre che “la frase oggetto della querela (…) è stata espressa come un dato di fatto ben preciso, espresso in modo imprescindibile e cristallino, che non lascia alcun margine di interpretazione; il qui istante è un “diffamatore”, “un ingiuriatore” e “uno che passa per le vie di fatto” e quindi non come semplice supposizione” e che “(…), non esistendo precedenti penali a carico del qui istante, l’affermazione fatta dall’avv. PI 1 è sicuramente stata fatta in modo gratuito ed in piena malafede (…)” (istanza di promozione dell’accusa 27/28.2.2003, p. 4). Ritiene poi che “(…) eventuali questioni penali sono ben lungi dall’essere “pertinenti all’azione civile” e quanto meno necessarie per l’accertamento dei fatti”, rilevando altresì che “trattandosi di una questione di immissioni foniche, quello che è da accertare è se ci sono o meno state e di conseguenza simili false affermazioni, non sono né pertinenti, né necessarie e conseguentemente (…) queste esternazioni sono dei reati” (istanza di promozione dell’accusa 27/28.2.2003, p. 4 e 5). Assevera infine che “(…) non si può asserire che le parti, Giudice compreso, siano perfettamente coscienti del particolare contesto in cui l’incriminata frase è stata formulata, in quanto egli, non è a conoscenza del contenuto delle querele penali e le motivazioni alla base di esse e quanto ad oggi emerso”, siccome “(…) questi procedimenti non gli competono” (istanza di promozione dell’accusa 27/28.2.2003, p. 6). Delle altre motivazioni così come delle osservazioni delle parti, della replica dell’istante e della duplica dei querelati, si dirà, se indispensabile, in seguito.
in diritto
In presenza di un non luogo a procedere, l'art. 186 cpv. 1 CPP concede alla parte lesa, che si costituisce parte civile, la facoltà di presentare alla Camera dei ricorsi penali, entro dieci giorni, un'istanza motivata di promozione dell'accusa nei confronti del denunciato o querelato.
Il primo presupposto per l'accoglimento di un'istanza di promozione dell'accusa, risultante da consolidata giurisprudenza (REP. 1994 n. 115, 1989 p. 598 e 1987 p. 262), è l'esistenza di seri indizi di colpevolezza emergenti dagli atti. Per principio, infatti, l'azione penale è essenzialmente pubblica e, come tale, esercitata dal procuratore pubblico (art. 2 CPP) per cui la sua promozione, attraverso il preventivo esame dell'accusa contro una determinata persona (art. 189 CPP), non può essere lasciata all'arbitrio o al sentimento soggettivo della parte lesa, ma deve fondarsi su oggettivi e concreti elementi indizianti.
In questo senso non è sufficiente una diversa interpretazione delle risultanze da parte dell'istante, ma occorre la dimostrazione della verosimiglianza di alto grado circa altra conclusione che merita approfondimento istruttorio.
Seconda condizione di ammissibilità (una volta data la prima) è la disponibilità di nuove prove da assumere, rispettivamente la possibilità di approfondimento di prove già acquisite, tale da consentire l'eventuale passo dall'indizio alla certezza, come alle competenze del giudice di merito.
1.2.
Giusta l’art. 186 cpv. 4 CPP quando per il chiarimento della decisione sulla promozione dell’accusa occorrono altre prove, questa Camera ordina al procuratore pubblico la completazione delle informazioni preliminari.
La completazione delle informazioni preliminari si rende necessaria quando il decreto di non luogo a procedere è stato erroneamente pronunciato per carenza dei presupposti processuali o di punibilità (ad esempio: intervenuta prescrizione, incompetenza territoriale, tardività della querela, azione ritenuta non punibile), oppure quando il procuratore pubblico ha ritenuto erroneamente che un fatto, quand'anche venisse accertato, non costituirebbe reato o quando ha apprezzato erroneamente una circostanza di fatto che, se accertata correttamente, fonderebbe l'esistenza di seri indizi di colpevolezza, oppure quando le informazioni preliminari sono carenti nell'accertamento dei fatti, così da non permettere di stabilire la fondatezza dell'istanza di promozione dell'accusa o del decreto di non luogo a procedere (cfr. REP. 1998 n. 110).
Se l'allegazione sia tale da nuocere alla reputazione di una persona è una questione da decidere non secondo il senso che possono averle dato quelli che l'hanno sentita, ma secondo il senso che essa ha in base ad un'interpretazione oggettiva, ovvero secondo il senso che, nelle circostanze concrete, le attribuisce l'uditore o il lettore non prevenuto (cfr. DTF 128 IV 53, 119 IV 44; REP. 1995, 9; BSK StGB II - F. RIKLIN, op. cit., n. 23 ss. ad art. 173 ss. CP; B. CORBOZ, Les infractions en droit suisse, Berna 2002, Volume I, n. 42 ad art. 173 CP; S. TRECHSEL, op. cit., n. 11 ad art. 173 ss. CP); va tenuto in particolare in considerazione se le dichiarazioni sono state rese nell'ambito di una procedura, di fronte ad una cerchia ristretta di persone, perfettamente coscienti del particolare contesto in cui sono state formulate e del fatto che le stesse fossero soggette a vaglio critico, purché non si siano travalicati i limiti di quanto necessario e pertinente per l'accertamento dei fatti.
La vittima di un reato contro l'onore può essere una persona fisica o una persona giuridica o un'altra entità giuridica avente capacità di stare in giudizio, non invece un'autorità o una collettività pubblica
(cfr. BSK StGB II - F. RIKLIN, op. cit., n. 29 ss. ad art. 173 ss. CP; J. REHBERG / N. SCHMID / A. DONATSCH, op. cit., p. 320 e 321; B. CORBOZ, op. cit., n. 20 ss. e 26 ss. ad art. 173 CP; S. TRECHSEL, op. cit., n. 13, 15 e 16 ad art. 173 ss. CP). Per poter ammettere una lesione dell'onore occorre che l'offesa sia diretta contro una persona determinata o determinabile, in ogni caso chiaramente riconoscibile (DTF 100 IV 43); non è necessario che la persona presa di mira venga designata con esattezza, nominalmente, è sufficiente che sia possibile identificarla (cfr. S. TRECHSEL, op. cit., n. 13 ad art. 173 ss. CP).
Dagli atti, oltre a quanto esposto, risulta che nel corso dell’udienza di discussione tenutasi il 4.2.2003 dinanzi al pretore di __________, __________ __________ PI 2, assistita dall’avv. __________ PI 1, ha prodotto un riassunto scritto quale allegato di risposta, che recita in particolare:
“Tutto quanto riportato da parte istante (__________IS 1) è falso e menzognero. La convenuta (____________________PI 2) da quando abita nello stabile in oggetto con il signor __________, suo convivente e conduttore dell’appartamento, è stata oggetto di continue aggressioni verbali di carattere diffamante ed ingiurioso, nonché minacce. Comportamento che fino ad oggi non trova una spiegazione plausibile. Affinché codesto lodevole Giudice possa comprendere la portata ed il comportamento ingiustificato di parte istante in relazione alla fattispecie, va da subito rilevato che il signor IS 1, è una persona il cui comportamento aggressivo ed irruente, provoca facilmente tensioni con gli altri. Questa tesi è suffragata dagli innumerevoli procedimenti a suo carico, nonché precedenti penali di vario genere, soprattutto per i reati d’ingiuria, vie di fatto e diffamazione (agli atti c/o il Ministero pubblico) (…)” (doc. A, riassunto scritto 4.2.2003, p. 2, allegato alla querela penale 17/18.2.2003).
Ora, l’istante in sede di querela ha asserito che la seconda parte di quest’ultima affermazione [“(…), nonché precedenti penali di vario genere, soprattutto per i reati d’ingiuria, vie di fatto e diffamazione (agli atti c/o il Ministero pubblico)”] sarebbe “(…) altamente lesiva dell’onore e della dignità del querelante, nonché una gratuita denigrazione della persona di quest’ultimo” (querela penale 17/18.2.2003, p. 2).
Giova a questo riguardo rilevare che per determinare il carattere lesivo di un’allegazione non si può prescindere dal contesto nel quale è stata proferita. Nel caso in esame, l’allegato di risposta nel quale è contenuta la frase incriminata e sulla quale l’istante si basa per corroborare la sua tesi accusatoria, è stato presentato al pretore nel corso dell’udienza di discussione tenutasi il 4.2.2003. La querelata, per il tramite del suo patrocinatore, con il suindicato allegato ha esposto la sua opinione in relazione all’azione possessoria in procedura di camera di consiglio promossa il 17.1.2003 dal qui istante (cfr. doc. A, verbale di udienza 4.2.2003, allegato alla querela penale 17/18.2.2003). Le sue argomentazioni non devono pertanto essere valutate separatamente, ma devono essere messe in relazione a questo particolare contesto; questo è anche il senso che un lettore non prevenuto poteva attribuire all’allegato in questione.
Dalla lettura di questo allegato non appare che il suo contenuto sia atto a pregiudicare la reputazione dell’istante e non suscita l’impressione tantomeno il sospetto che egli manchi di quelle qualità di carattere che lo fanno apparire degni di rispetto.
Occorre in ogni caso ricordare che i qui querelati non si sono rivolti ad un “terzo” qualsiasi, bensì ad un’autorità giudiziaria, coinvolgendo in tal modo il pretore e, se del caso, i suoi collaboratori. La controversia ha interessato quindi un limitato gruppo di persone, peraltro tenute al segreto d’ufficio e perfettamente coscienti del particolare contesto in cui eventuali affermazioni dispregievoli dell’onore sarebbero state proferite e del fatto che le stesse sarebbero state soggette a vaglio critico (cfr. in tal senso DTF 118 IV 251). Non appare nemmeno che i querelati abbiano travalicato i limiti di quanto necessario e pertinente per l’accertamento dei fatti. __________ __________ PI 2, per il tramite del suo patrocinatore, ha formulato la sua presa di posizione in relazione all’azione possessoria promossa dall’istante, evidenziando l’atteggiamento assunto da quest’ultimo nei suoi confronti per comprendere meglio, come del resto evidenziato nell’allegato, la fattispecie in esame. La qui querelata ha - tra l’altro - asserito di aver subito “(…) continue aggressioni verbali di carattere diffamante ed ingiurioso, nonché minacce”, da parte del qui istante, il quale sarebbe inoltre una persona “(…) il cui comportamento aggressivo ed irruente, provoca facilmente tensioni con gli altri” (doc. A, riassunto scritto 4.2.2003, p. 2, allegato alla querela penale 17/18.2.2003). Si evidenzia al proposito che l’istante, non avendo contestato queste asserzioni né in sede querela penale 17/18.2.2003 né in questa sede, ha in ogni caso implicitamente ammesso di aver assunto un siffatto atteggiamento.
Dalla circostanza poi che i querelati abbiano sostenuto che il suo comportamento sarebbe suffragato dai suoi “(…) precedenti penali di vario genere, soprattutto per i reati d’ingiuria, vie di fatto e diffamazione (agli atti c/o il Ministero pubblico)”, non appare che egli abbia effettivamente diffamato, ingiuriato qualcuno o sia passato alle vie di fatto. I qui querelati hanno del resto lasciato la facoltà al pretore di consultare gli atti presso il Ministero pubblico.
A prescindere da quanto sopra esposto, dagli atti non emergono seri e concreti indizi di colpevolezza a carico dei querelati in relazione ai presupposti soggettivi dei reati ipotizzati dall’istante.
3.2.
Il reato di cui all'art. 173 cifra 1 CP - secondo cui è punito, a querela di parte, per diffamazione chi, comunicando con un terzo, incolpa o rende sospetta una persona di condotta disonorevole o di altri fatti che possano nuocere alla reputazione di lei, o divulga una tale incolpazione o un tale sospetto – presuppone, dal profilo soggettivo, l’agire intenzionale da parte dell’autore. L’intenzionalità si deve riferire all'affermazione diffamante ed alla presa di conoscenza da parte del terzo; il dolo eventuale è sufficiente. Non è invece necessario un particolare "animus iniurandi", bastando che l'autore sia consapevole del fatto che le sue affermazioni possano nuocere alla reputazione della persona offesa e che ciò nonostante le abbia proferite (cfr. BSK StGB II - F. RIKLIN, op. cit., n. 7 e 8 ad art. 173 CP; B. CORBOZ, op. cit., n. 48 ss. ad art. 173 CP; S. TRECHSEL, op. cit., n. 7 ad art. 173 CP).
Dalla lettura del riassunto scritto e segnatamente della frase incriminata non appare che i querelati fossero coscienti del fatto che la loro affermazione potesse nuocere alla reputazione di __________ IS 1.
L’asserzione dell’istante secondo cui “(…), essendo un fatto certo che a carico del qui istante mai vi sono stati precedenti penali (vedi doc. B allegato alla querela), le allegazioni dei due querelati, non solo pura maldicenza, ma esse prevaricano di molto il limite del necessario e del pertinente (…), facendone discendere che, con ciò si vuole informare il Giudice, ma gli si vuole istigare delle false velleità” (istanza di promozione dell’accusa 27/28.2.2003, p. 5), non è atta a comprovare l’intenzionalità da parte dei querelati. Gli stessi, del resto, nelle loro osservazioni hanno, tra l’altro, affermato che “(…) la frase querelata non è altro che un invito per il Giudice civile di voler provvedere ad informarsi sulla persona del IS 1, (…)“, evidenziando in ogni caso “(…) la mancanza totale dell’intenzione da parte” loro “(…) di voler offendere il querelante” (osservazioni 13/14.3.2003, p. 4). Ritenuto che l’istante non ha apportato alcuna prova concreta attestante un possibile agire intenzionale da parte dei querelati, l’art. 173 CP non appare applicabile al caso in esame.
Per gli stessi motivi nemmeno l’ipotesi di reato di cui all all’art. 174 cifra 1 CP - secondo cui è punito, a querela di parte, per calunnia chi, comunicando con un terzo e sapendo di dire cosa non vera, incolpa o rende sospetta una persona di condotta disonorevole o di altri fatti che possano nuocere alla reputazione di lei o, sapendo di dire cosa non vera, divulga una tale incolpazione o un tale sospetto e che si configura come una diffamazione qualificata da un ulteriore elemento soggettivo, consistente nel fatto che l'autore sa di dire cosa non vera (cfr. BSK StGB II - F. RIKLIN, op. cit., n. 4 ad art. 173 CP; J. REHBERG / N. SCHMID / A. DONATSCH, op. cit., p. 324 e 325; B. CORBOZ, op. cit., n. 1 ad art. 174 CP; S. TRECHSEL, op. cit., n. 3 ad art. 174 CP) - sembra applicabile al caso di specie. Occorre altresì rilevare che l’istante non ha del resto comprovato che i querelati sapevano di dire cosa non vera.
3.3.
Giusta l'art. 177 cpv. 1 CP è punito per ingiuria chi offende in altro modo con parole, scritti, immagini, gesti o vie di fatto l'onore di una persona. Se l'ingiuria è stata provocata direttamente dall'ingiuriato con un contegno sconveniente, il giudice può mandar esente da pena il colpevole (art. 177 cpv. 2 CP). Se all'ingiuria si è immediatamente risposto con ingiuria o con vie di fatto, il giudice può mandar esenti da pena le parti o una di esse (art. 177 cpv. 3 CP). Il reato di ingiuria presuppone intenzionalità da parte dell’autore: egli deve - tra l’altro - volere oppure prendere in considerazione che la sua affermazione sia lesiva dell’onore (cfr. BSK StGB II - F. RIKLIN, op. cit., n. 9 ad art. 177 CP e riferimenti; J. REHBERG / N. SCHMID / A. DONATSCH, op. cit., p. 337; B. CORBOZ, op. cit., n. 24 ad art. 177 CP e riferimenti; S. TRECHSEL, op. cit., n. 6 ad art. 177 CP).
Nemmeno per quest’ultima ipotesi di reato dagli atti emergono seri e concreti indizi di colpevolezza a carico dei querelati in relazione al suo presupposto soggettivo, non avendo l’istante sufficientemente dimostrato che i querelati avrebbero perlomeno preso in considerazione il fatto che la frase incriminata fosse lesiva del suo onore. Come esposto, dalle osservazioni 13/14.3.2003 e dall’allegato di duplica 4/7.4.2003 dei querelati appare che essi non hanno voluto offenderlo in alcun modo. La questione non merita pertanto ulteriore approfondimento ed il decreto impugnato non può che essere confermato.
3.4.
È infine doveroso porre l’accento sul fatto che il magistrato inquirente, contrariamente a quanto asserisce l’istante (cfr. istanza di promozione dell’accusa 27/28.2.2003, p.3), con l’emanazione del decreto di non luogo a procedere 19.2.2003 non solo si è pronunciato sul contenuto della frase oggetto della querela, ma ha debitamente considerato, come previsto dalla dottrina e dalla giurisprudenza, il contesto in cui questa frase è stata formulata. Ne discende che l’asserzione dell’istante secondo cui il procuratore pubblico avrebbe motivato la sua decisione considerando soltanto una parte di frase che non sarebbe stata oggetto della querela penale è manifestamente infondata.
Non essendo data la prima condizione di ammissibilità dell'istanza, è superfluo esaminare la disponibilità di nuove prove da assumere, rispettivamente la possibilità di approfondimento di prove già acquisite, tale da consentire l’eventuale passo dall'indizio alla certezza, come alle competenze del giudice di merito. Il procuratore pubblico non è del resto obbligato ad assumere tutte le prove, essendo ammesso un apprezzamento anticipato (cfr. decisione TF 1P.147/2004 del 27.9.2004; R. HAUSER / E. SCHWERI, Schweizerisches Strafprozessrecht, 5. ed., Basilea 2002, § 54 n. 1 e § 55 n. 8 ss.), segnatamente quando la prova è manifestamente irrilevante, inutile o inidonea a dimostrare fatti pertinenti o a modificare la convinzione del giudice (cfr. M. RUSCA / E. SALMINA / C. VERDA, Commento del Codice di procedura penale ticinese, Lugano 1997, n. 25 ad art. 58 CPP e n. 4 ad art. 79 CPP).
4.2.
Visto quanto precede, il decreto impugnato deve essere confermato e non sono evidentemente date le condizioni di applicazione dell’art. 186 cpv. 4 CPP.
Giova a titolo abbondanziale evidenziare che l’istante chiede di assumere come ulteriore prova l’incarto MP __________, postulando contestualmente il suo congiungimento a questa procedura, senza fornire alcuna motivazione in merito. Di conseguenza la sua richiesta va respinta, senza ulteriore approfondimento.
Per questi motivi,
richiamati gli art. 184 ss. CPP, 173, 174 e 177 CP, 1 ss. e 39 lit. f LTG e ogni altra norma applicabile,
pronuncia
L'istanza è respinta.
La tassa di giustizia di CHF 450.-- e le spese di CHF 50.--, per complessivi CHF 500.-- (cinquecento), sono poste a carico di __________ IS 1, Massagno, che rifonderà a __________ __________ PI 2, __________, CHF 300.-- (trecento) a titolo di ripetibili di questa sede.
Rimedio di diritto:
Il presente giudizio può essere impugnato mediante ricorso per cassazione al Tribunale federale. Il ricorso deve essere depositato presso il Tribunale federale entro trenta giorni dalla notificazione della presente decisione (art. 272 PPF). La legittimazione e le modalità di ricorso sono rette dagli art. 268 ss. PPF.
terzi implicati
Per la Camera dei ricorsi penali
Il presidente La segretaria