Incarto n. 60.2003.49
Lugano 28 ottobre 2004
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Mauro Mini, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
segretaria:
Daniela Rüegg, vicecancelliera
sedente per statuire sull’istanza di promozione dell’accusa 14/17.2.2003 presentata da
IS 1 , patr. da: PA 1 ,
in relazione
al decreto di non luogo a procedere 3.2.2003 emanato dal procuratore pubblico Antonio Perugini nell’ambito del procedimento penale dipendente dalla denuncia 8.7.2002 nei confronti di __________ PI 1, __________, e __________ PI 2, __________ (patr. da: avv. __________ PA 2, __________), per titolo di furto e appropriazione indebita;
richiamate le osservazioni 3/4.3.2003 del procuratore pubblico e 3/4.3.2003 di __________ PI 2, entrambe concludenti per la reiezione del gravame;
rilevato che __________ PI 1 non ha presentato osservazioni;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto
a. Con esposto 8.7.2002 la IS 1 con sede ad
__________, ha sporto denuncia penale nei confronti di __________ PI 1 e __________ PI 2 per titolo di truffa, subordinatamente di appropriazione indebita, in relazione alla scomparsa di alcuni pezzi di una scavatrice __________ ubicata presso l’officina di __________.
b. Esperite le informazioni preliminari, con decisione 3.2.2003 il procuratore pubblico ha decretato il non luogo a procedere in ordine alla denuncia, evidenziando sostanzialmente che “le versioni rese dalle parti sono decisamente contrastanti e nessuna delle due è corroborata da testimonianze neutre ed affidabili” e che “dall’inchiesta non emergono infatti sufficienti, confortanti ed inequivocabili indizi di reato a carico di __________ PI 2 e di __________ PI 1, così come ipotizzato in denuncia” (decreto di non luogo a procedere 3.2.2003, p. 2). Delle altre motivazioni si dirà, laddove necessario, in diritto.
c. Con la presente tempestiva istanza la IS 1 postula, in via principale, di promuovere l’accusa nei confronti di __________ PI 1 e di __________ PI 2 per titolo di furto e subordinatamente appropriazione indebita; in via subordinata, che venga ordinata la completazione delle informazioni preliminari (cfr. istanza di promozione dell’accusa 14/17.2.2003, p. 6).
L’istante dopo aver esposto i fatti, sostiene che “dal decreto impugnato si rileva (…) una carenza nell’assunzione delle informazioni preliminari, nelle quali il Procuratore pubblico avrebbe invece dovuto proseguire, visti gli elementi probatori già apportati con i documenti prodotti dalla denunciante, i seri indizi di colpevolezza emergenti dalle esposizioni contenute nella denuncia penale presentata e vista la contraddittorietà delle affermazioni fatte dal teste __________ nelle varie sedi in cui è stato sentito” (istanza di promozione dell’accusa 14/17.2.2003, p. 3). Ritiene altresì che “sulla scorta delle motivazioni addotte nella presente memoria e stante la non applicabilità del principio in dubio pro reo nel contesto delle informazioni preliminari (contrariamente a quanto assunto dall’impugnato decreto), la denunciante ribadisce la realizzazione degli elementi oggettivi e soggettivi dei reati di furto (art. 139 CP), risp. appropriazione indebita (art. 138 CP) da parte dei denunciati PI 1 e PI 2”, evidenziando inoltre che “il danno patrimoniale cagionato alla denunciante è di per sé illecito; il nesso di casualità adeguata è sin qui sufficientemente assodato, dovendosi ora solo accertare la colpa dei denunciati secondo i modi sopra descritti” (istanza di promozione dell’accusa 14/17.2.2003, p. 5).
Delle altre motivazioni, così come delle osservazioni del procuratore pubblico e di Floriano PI 2, si dirà, se indispensabile, in seguito.
in diritto
In presenza di un non luogo a procedere, l'art. 186 cpv. 1 CPP concede alla parte lesa, che si costituisce parte civile, la facoltà di presentare alla Camera dei ricorsi penali, entro dieci giorni, un'istanza motivata di promozione dell'accusa nei confronti del denunciato o querelato.
Il primo presupposto per l'accoglimento di un’istanza di promozione dell'accusa, risultante da consolidata giurisprudenza (REP. 1994
n. 115, 1989 p. 598 e 1987 p. 262), è l'esistenza di seri indizi di colpevolezza emergenti dagli atti. Per principio, infatti, l'azione penale è essenzialmente pubblica e, come tale, esercitata dal procuratore pubblico (art. 2 CPP) per cui la sua promozione, attraverso il preventivo esame dell'accusa contro una determinata persona (art. 189 CPP), non può essere lasciata all'arbitrio o al sentimento soggettivo della parte lesa, ma deve fondarsi su oggettivi e concreti elementi indizianti.
In questo senso non è sufficiente una diversa interpretazione delle risultanze da parte dell'istante, ma occorre la dimostrazione della verosimiglianza di alto grado circa altra conclusione che merita approfondimento istruttorio.
Seconda condizione di ammissibilità (una volta data la prima) è la disponibilità di nuove prove da assumere, rispettivamente la possibilità di approfondimento di prove già acquisite, tale da consentire l'eventuale passo dall'indizio alla certezza, come alle competenze del giudice di merito.
1.2.
Giusta l’art. 186 cpv. 4 CPP quando per il chiarimento della decisione sulla promozione dell’accusa occorrono altre prove, questa Camera ordina al procuratore pubblico la completazione delle informazioni preliminari.
La completazione delle informazioni preliminari si rende necessaria quando il decreto di non luogo a procedere è stato erroneamente pronunciato per carenza dei presupposti processuali o di punibilità (ad esempio: intervenuta prescrizione, incompetenza territoriale, tardività della querela, azione ritenuta non punibile), oppure quando il procuratore pubblico ha ritenuto erroneamente che un fatto, quand'anche venisse accertato, non costituirebbe reato o quando ha apprezzato erroneamente una circostanza di fatto che, se accertata correttamente, fonderebbe l'esistenza di seri indizi di colpevolezza, oppure quando le informazioni preliminari sono carenti nell'accertamento dei fatti, così da non permettere di stabilire la fondatezza dell'istanza di promozione dell'accusa o del decreto di non luogo a procedere (cfr. REP. 1998 n. 110).
Dagli atti, oltre a quanto esposto, risulta che __________ __________, sentito in qualità di teste in sede di polizia, ha dapprima affermato di ricoprire il ruolo di collaboratore e consigliere in seno alla IS 1, per il settore dei macchinari (cfr. AI 8, verbale d’interrogatorio 30.7.2002, p. 1). Ha poi asserito che “(…) dopo una riunione fatta con l’amministratrice unica, nel corso del mese di marzo 2002, il sottoscritto fu incaricato di fare un’inchiesta interna per appurare la scomparsa di un importante quantità di materiale”, evidenziando di aver “(…) scoperto che da una scavatrice __________, ferma in officina, mancavano diversi pezzi e in particolare la completa trazione destra” e di aver “(…) chiesto immediatamente spiegazioni al __________ e questi mi confermò d’avere smontato personalmente il pezzo con l’operaio __________ su ordine di PI 1. In seguito il pezzo fu caricato su un furgone di PI 2 e sparì” (AI 8, verbale d’interrogatorio 30.7.2002, p. 3). Ha altresì dichiarato di aver “(…) successivamente (…) scoperto che PI 1 si era appropriato illegalmente di altri diversi pezzi di ricambio giacenti in magazzino e più precisamente: un pistone di sollevamento e una pompa a trazione di un __________”, asseverando contestualmente che “l’interessato ha poi ammesso d’essersi impossessato di quei pezzi e si era impegnato a restituire il mal tolto” e che “tre o quattro giorni dopo in magazzino a __________ sono comparsi dei pezzi simili a quelli sottratti, che erano nuovi, ma con la differenza che quelli riportati erano inutilizzabili” (AI 8, verbale d’interrogatorio 30.7.2002, p. 3). Ha pure sostenuto che “verso la fine di giugno 2002 un’altra macchina del tipo __________ ha avuto la rottura della trazione”, di essere stato “(…) convinto di ovviare all’inconveniente utilizzando un pezzo che sapevo essere disponibile dalla macchina in deposito a __________”, ma che “giunto sul posto ho fatto levare il carter, da __________, e la sorpresa per entrambi è stata che anche in questo caso tutto l’interno era scomparso”, segnalando immediatamente “(…) l’accaduto all’amministratrice” (AI 8, verbale d’interrogatorio 30.7.2002, p. 3). Ha infine esposto che la IS 1 avrebbe subito un danno quantificabile in complessivi fr. 90'000.--, rilevando che farà “(…) pervenire all’agente interrogante una procura scritta dall’amministratrice che mi autorizzerà a rappresentare la ditta per la denuncia penale in questione” e che “in tal caso confermo la denuncia contro i signori PI 1 __________ e PI 2 __________ per i titoli di furto e sub. ricettazione (recte: appropriazione indebita) nelle modalità appena descritte” (AI 8, verbale d’interrogatorio 30.7.2002, p. 4; AI 4, scritto 5.8.2002 della IS 1 con la procura ivi allegata).
__________, pure sentito in qualità di teste in sede di polizia, ha dichiarato di essere stato convocato in primavera del 2002 “(…) a __________ dove avevamo la vecchia officina meccanica prima di trasferirla ad __________ alla presenza di __________ __________ e pure del Giudice di pace di __________”, che “in quella circostanza __________ ha scattato alcune foto polaroid che sono state vidimate dal Giudice e contrassegnate con le lettere A, B, C, D” e che “in pratica __________ voleva dimostrare che mancavano dei pezzi da una macchina __________ e che l’autore era il suo ex dipendente PI 1 __________”, dichiarando senza indugio che quest’ultimo “(…) non ha rubato nessun pezzo” (AI 8, verbale d’interrogatorio 17.12.2002, p. 2). Ha altresì affermato di ricordarsi che “(…) nel 2001, prima del (mese di) settembre quando è stato licenziato __________, su ordine di __________, io e PI 1 abbiamo provveduto a smontare parzialmente una macchina __________ depositata a __________. Lavoro che eseguivamo a tempo perso con l’intenzione di recuperare dei pezzi di ricambio per altre macchine analoghe”, rilevando parimenti che “durante queste fasi di lavoro ci siamo resi conto che non era possibile riutilizzare nessun pezzo poiché erano fuori uso” e di rammentarsi “(…), perché presente, di una telefonata fra PI 1 e __________ nella quale lo s’informava dello stato dei pezzi. In tutta risposta lui disse di buttarli. Perciò quando in aprile siamo andati a fare le costatazioni con il Giudice di pace ovviamente dei pezzi mancavano o perché già trasportati nella nuova sede di __________ o perché erano già stati portati da un rottamaio di __________” (AI 8, verbale d’interrogatorio 17.12.2002, p. 2 e 3). Ha inoltre affermato che a volte capitava che __________ PI 1 fornisse dei pezzi di ricambio a __________ PI 2 “(…) quando qualcuno di noi necessitava di un pezzo di ricambio (…)”, evidenziando tuttavia che “(…) era lo stesso __________ che spingeva __________ a rivolgersi al __________. In pratica erano dei piaceri reciproci nell’attesa di comandare e ricevere i pezzi originali” e di ricordarsi che “(…) PI 1 ha fornito a PI 2 (…) uno stelo e (…) un motorino di rotazione. Pezzi che ho smontato io personalmente ma che non ho consegnato al __________” (AI 8, verbale d’interrogatorio 17.12.2002, p. 3). Ha pure esposto che “in seguito ci sono stati i problemi di licenziamento e __________ è andato personalmente, con un altro operaio, a riprendere lo stelo e il motorino restituendoli a __________ senza che fossero stati utilizzati”, rilevando inoltre di essere stato convocato da quest’ultimo la sera del 30.7.2002 nell’ufficio di __________, di essere “(…) stato invitato, senza mezzi termini, a dichiarare il falso in Polizia quando mi avrebbero citato per la denuncia in questione”, ritenuto che avrebbe “(…) dovuto dire d’aver visto PI 1 __________ caricare i pezzi “incriminati” sul furgone del signor PI 2” (AI 8, verbale d’interrogatorio 17.12.2002, p. 3). Egli al proposito ha asseverato di non aver “(…) assolutamente (…) assistito a questa scena e perciò da subito mi ero rifiutato nel dichiarare il falso”, evidenziando contestualmente che “(…) questa discussione è avvenuta fra me e lui senza la presenza di testimoni” (AI 8, verbale d’interrogatorio 17.12.2002, p. 3). Ha infine dichiarato di aver iniziato a lavorare presso __________ PI 2, dal mese di ottobre 2002, sempre come meccanico (cfr. AI 8, verbale d’interrogatorio 17.12.2002, p. 4).
Il denunciato __________ PI 1, nel corso del suo interrogatorio 11.9.2002 dinanzi alla polizia, ha dichiarato in particolare che la scavatrice __________ “(…) era stata comperata alcuni mesi prima del mio licenziamento”, la quale “era un’occasione e serviva per fare pezzi di ricambio”, che “era stata pagata Fr. 12'000.-- alla ditta __________ di __________, (…)”, confermando contestualmente di aver ordinato a __________ __________ “(…) e all’operaio __________ di smontare il pezzo in questione. Mia intenzione era di far separare i pezzi di ricambio utilizzabili con quelli inutilizzabili” (AI 8, verbale d’interrogatorio 11.9.2002, p. 2). Ha inoltre asserito di aver “(…) ordinato di consegnare un motorino di rotazione a __________ PI 2 e uno stelo per un valore di 2-3'000.-- franchi”, ammettendo “(…) di non avere informato nessuno della ditta su questo mio agire” (AI 8, verbale d’interrogatorio 11.9.2002, p. 2). Ha pure affermato di aver smontato “(…) unicamente i pezzi appena descritti e consegnati al __________. Questo è stato l’unico episodio” e che “dopo essere stato tacciato di ladro dal __________ __________ io ho provveduto personalmente, con l’operaio “saldatore” ad andare a __________ a recuperare i pezzi e a riportarli a __________” (AI 8, verbale d’interrogatorio 11.9.2002, p. 3). Contrariamente a quanto asserito da __________ __________, egli ha asseverato che “(…) i pezzi erano esattamente quelli fatti smontare e consegnati al PI 2, e ovviamente erano utilizzabili. __________ non ha nemmeno avuto il tempo di montarli sulla sua macchina”, rilevando parimenti che ci sarebbero comunque delle incongruenze tra il danno quantificato in complessivi fr. 90'000.-- da __________ __________ per alcuni pezzi ed il valore della macchina __________ acquistata per fr. 12’000.-- (AI 8, verbale d’interrogatorio 11.9.2002, p. 3). In conclusione ha precisato che “(…) a parte i pezzi prelevati e riportati, dei quali ammetto la mia “colpa” di non avere informato nessuno, non ritengo di avere altre responsabilità sull’eventuale sparizione di pezzi. Nemmeno sono stato testimone di sparizione di pezzi da parte di terze persone” e di avere “(…) la coscienza a posto e ritengo di non dovere nessun risarcimento alla ditta IS 1 (…)” (AI 8, verbale d’interrogatorio 11.9.2002, p. 3).
Il denunciato __________ PI 2, dal canto suo, ha dichiarato di conoscere __________ __________ “(…) da svariati anni” e di aver “(…) lavorato alle sue dipendenze per una quindicina di anni”, affermando inoltre che “a partire dagli inizi del 2000 __________ PI 1, occasionalmente, veniva nella mia officina di __________ a chiedermi del materiale in prestito per il funzionamento dei loro macchinari” (AI 8, verbale d’interrogatorio 12.9.2002, p. 1). Ha al proposito asserito di avere “(…) sempre acconsentito e devo pure aggiungere che i pezzi prestati, in attesa che arrivassero quelli comandati, sono stati restituiti regolarmente. Naturalmente poteva succedere il contrario. Io non avevo ovviamente nessun accordo scritto ma era un accordo tacito con PI 1” (AI 8, verbale d’interrogatorio 12.9.2002, p. 2). Ha poi affermato di aver avuto problemi nel corso del 2001 con un macchinario e di aver chiesto a __________ PI 1 “(…) se disponeva di: uno stelo di pistone e di un motorino idraulico, (da notare che questi due pezzi nuovi hanno un valore di circa 5'000.-- franchi)”, il quale glieli “(…) ha fatti pervenire direttamente a ” (AI 8, verbale d’interrogatorio 12.9.2002, p. 2). Ha inoltre dichiarato di ricordarsi che “(…) era accompagnato da una seconda persona verosimilmente il signor __________ (…)” e che “i pezzi, che erano usati, sono stati depositati nella mia officina”, rilevando di non avere “(…) nemmeno fatto in tempo ad utilizzarli perché nel frattempo il __________ mi aveva informato che l’ lo aveva tacciato di ladro e voleva sapere dove erano andati a finire i pezzi” (AI 8, verbale d’interrogatorio 12.9.2002, p. 2). A questo riguardo ha asseverato che “ritornato alla sera in officina ho costatato che effettivamente qualcuno era venuto a riprenderli”, di aver contattato telefonicamente __________ PI 1 “(…) per sincerarmi che era stato lui a riprenderli” e che “fatto ciò per conto mio la questione era risolta e terminata”, ribadendo infine di non aver “(…) mai rubato nulla alla IS 1 di __________ e nemmeno ho in deposito materiale di sua proprietà” e di non avere “(…) mai istigato nessuno a commettere i reati di cui sopra” (AI 8, verbale d’interrogatorio 12.9.2002, p. 2 e 3).
2.2.
Giova innanzitutto rilevare che le deposizioni rese dalle parti divergono e si contraddicono a tal punto che non è possibile stabilire con puntualità l’esatta dinamica dei fatti.
Entrambi i denunciati - contrariamente a quanto ha asserito __________ __________ - hanno sostanzialmente contestato di aver sottratto alcuni pezzi della scavatrice __________ e di essersene appropriati indebitamente, negando quindi ogni addebito mosso nei loro confronti. Nemmeno la testimonianza di __________ __________ conclude nel senso desiderato dall’istante, ritenuto che egli ha, tra l’altro, dichiarato che __________ PI 1 non ha rubato alcun pezzo della macchina __________. Il teste ha inoltre sostenuto di aver smontato parzialmente una macchina __________, unitamente a __________ PI 1 e su ordine di __________ __________, i cui pezzi erano però inutilizzabili, asserendo parimenti che quest’ultimo avrebbe detto telefonicamente di gettarli via. Ha pure affermato che a volte vi era uno scambio reciproco di pezzi tra i denunciati, rilevando comunque che __________ PI 1 veniva sollecitato da __________ __________. Si ricorda, infine, che __________ __________ ha asserito che sarebbe stato invitato da __________ __________ a dichiarare il falso dinanzi alla polizia - tuttavia senza la presenza di alcun testimone -, ma di aver comunque rifiutato non avendo visto alcunché (cfr. AI 8, verbale d’interrogatorio 17.12.2002, p. 3).
Di conseguenza ci si trova, in effetti, confrontati a versioni dei fatti insanabilmente divergenti, senza elementi oggettivi e neutri che potrebbero confortare una delle contrapposte tesi.
Occorre in ogni caso evidenziare che __________ __________ asserisce che i pezzi sottratti erano nuovi (cfr. AI 8, verbale d’interrogatorio 30.7.2002, p. 3), circostanza che viene smentita dalle deposizioni rese dal teste e dai denunciati. Il teste __________ __________ ha in particolare dichiarato che i pezzi smontati dalla macchina __________ erano fuori uso. __________ PI 1 ha rilevato che la macchina __________ era stata acquistata ad un prezzo molto inferiore rispetto al presunto danno subito dalla IS 1 che __________ __________ ha quantificato in fr. 90'000.--. __________ PI 2, dal canto suo, ha asseverato che lo stelo di pistone e il motorino idraulico, che gli sono stati consegnati a __________, erano pezzi usati e di non averli nemmeno utilizzati, come del resto confermato da __________ PI 1.
Giova inoltre rilevare che, contrariamente a quanto sostiene l’istante, dagli atti prodotti sia in sede di denuncia, sia in questa sede, non emergono seri e concreti indizi di colpevolezza di commissione di reato a carico dei denunciati. L’asserzione dell’istante secondo cui vi sarebbe una “(…) contraddittorietà delle affermazioni fatte dal teste __________ nelle varie sedi in cui è stato sentito” (istanza di promozione dell’accusa 14/17.2.2003), è un’argomentazione di parte che non trova alcun riscontro oggettivo negli atti. L’istante del resto non indica nemmeno quali sarebbero queste presunte contraddizioni.
Alla luce di quanto sopra esposto, dagli atti non emerge alcun comportamento penalmente rilevante a carico dei denunciati.
Occorre a questo riguardo fornire alcune precisazioni.
Nel caso in esame il magistrato inquirente ha ritenuto sufficienti gli elementi risultanti dalla denuncia stessa, dai documenti ivi allegati e dalle deposizioni rese dai denunciati e dai testi presso la polizia, emettendo il decreto impugnato senza procedere all’assunzione di ulteriori prove.
A giudizio dell’istante “in occasione della constatazione eseguita dal Giudice di pace del Circolo di __________ in data 17 aprile 2002 (si veda il doc. C corredato da 4 fotografie che dimostrano l’assenza dei pezzi dalla scavatrice) __________ __________ ha confermato di fronte al Giudice __________ __________ lo svolgersi dei fatti in officina come descritti dalla denunciante a sostegno della denuncia espressa contro PI 1 e PI 2, quest’ultimo in quanto destinatario dei pezzi sottratti”, rilevando contestualmente che “risulta dunque incomprensibile la differente versione esposta dal __________ in sede di informazioni preliminari” (istanza di promozione dell’accusa 14/17.2.2003, p. 2 e 3).
Dalla deposizione resa da __________ __________ in sede di polizia in relazione al sopralluogo esperito a __________, emerge che egli ha dichiarato che __________ PI 1 “(…) non ha rubato nessun pezzo” (AI 8, verbale d’interrogatorio 17.12.2002, p. 2).
Ora, se è vero che il procuratore pubblico non ha sentito il giudice di pace in qualità di teste, è altrettanto vero che dal verbale di constatazione 18.4.2002 emerge soltanto che le parti hanno verificato lo stato dei macchinari e hanno scattato quattro fotografie (cfr. doc. C allegato alla denuncia penale 8.7.2002). Dal suo contenuto non emerge che le parti avevano discusso di una possibile sottrazione di alcuni pezzi da parte dei denunciati. In caso contrario un eventuale testimonianza da parte di __________ __________ sarebbe stata verosimilmente messa a verbale dal giudice di pace. A prescindere da ciò, occorre rilevare che l’istante in sede di denuncia in relazione al sopralluogo 17.4.2002 ha soltanto esposto che “____________________potrà riferire in via testimoniale su tali fatti ascritti ai denunciati”, senza indicare quale teste il giudice di pace (denuncia penale 8.7.2002, p. 3). Del resto __________ __________, il quale era effettivamente presente al sopralluogo del 17.4.2002, ha dichiarato di avere “(…) chiamato il Giudice di pace del circolo di __________, (…), per fargli constatare l’ammanco di diversi pezzi. (…). Presenti quel giorno, io, __________, e il Giudice di pace. In quell’occasione il Giudice ha provveduto personalmente a scattare delle fotografie polaroid che sono state annesse alla denuncia”, senza tuttavia menzionare che __________ __________ avrebbe confermato dinanzi al giudice di pace i fatti esposti in sede di denuncia (AI 8, verbale d’interrogatorio 30.7.2002, p. 3).
Per il che, un’audizione del giudice di pace, a distanza di oltre due anni e mezzo dall’avvenuto sopralluogo, appare superflua.
L’istante lamenta infine il fatto che il procuratore pubblico non ha sentito __________ __________ “(…) per sapere come egli si pone nei rapporti con __________ __________, prima e dopo l’avvenuto licenziamento del PI 1” (istanza di promozione dell’accusa 14/17.2.2003, p. 3). Si rileva al proposito che __________ __________, in sede di polizia, ha già esposto la sua opinione in merito (cfr. AI 8, verbale d’interrogatorio 30.7.2002, p. 1 ss.). Occorre altresì evidenziare che una sua ulteriore audizione in tal senso non è evidentemente idonea a comprovare che i denunciati avrebbero assunto un comportamento penalmente rilevante, segnatamente che essi si sarebbero appropriati di alcuni pezzi di una scavatrice __________.
Visto quanto precede, il decreto impugnato deve essere confermato e non sono evidentemente date le condizioni di applicazione dell’art. 186 cpv. 4 CPP.
Tassa di giustizia, spese e adeguate ripetibili sono poste a carico dell’istante, soccombente.
Per questi motivi,
richiamati gli art. 184 ss. CPP, 138 e 139 CP, 1 ss. e 39 lit. f LTG e ogni altra norma applicabile,
pronuncia
L'istanza, per quanto ricevibile, è respinta.
La tassa di giustizia di fr. 450.-- e le spese di fr. 50.--, per complessivi fr. 500.-- (cinquecento), sono poste a carico della IS 1, __________, che rifonderà a __________ PI 2, __________,
fr. 250.-- (duecentocinquanta) a titolo di ripetibili di questa sede.
Il presente giudizio può essere impugnato mediante ricorso per cassazione al Tribunale federale. Il ricorso deve essere depositato presso il Tribunale federale entro trenta giorni dalla notificazione della presente decisione (art. 272 PPF). La legittimazione e le modalità di ricorso sono rette dagli art. 268 ss. PPF.
terzi implicati
Per la Camera dei ricorsi penali
Il presidente La segretaria