Incarto n. 60.2003.44
Lugano 18 ottobre 2004
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Mauro Mini, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
segretaria:
Daniela Rüegg, vicecancelliera
sedente per statuire sull’istanza di promozione dell’accusa 10/11.2.2003 presentata da
IS 1 , patr. da: PA 1 ,
in relazione
al decreto di non luogo a procedere 29.1.2003 emanato dal procuratore pubblico Claudia Solcà nell’ambito del procedimento penale dipendente dalla denuncia 21/22.1.2003 nei confronti di __________ PI 1, __________, per titolo di truffa, subordinatamente appropriazione indebita;
premesso che con scritto 28.3.2003 questa Camera ha respinto la terza richiesta di __________ PI 1 per la proroga del termine per presentare le proprie osservazioni, non avendo apportato alcuna valida ragione;
richiamate le osservazioni 17/19.2.2003 del procuratore pubblico, concludenti per la reiezione del gravame;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto
a. Con esposto 21/22.1.2003 __________ IS 1, per il tramite del suo patrocinatore avv. __________ PA 1, ha sporto denuncia penale nei confronti dell’avv. __________ PI 1, per titolo di truffa, subordinatamente appropriazione indebita, in relazione al mandato di gestione patrimoniale no. __________ stipulato il 3.11.1995 con la __________ __________ __________ (in seguito __________), società con sede a __________, radiata d’ufficio dal registro di commercio del Canton __________ il 30.5.1997 (cfr. doc. B allegato alla denuncia penale 21/22.1.2003, copia mandato di gestione; estratto del registro di commercio del Canton __________). Occorre a questo riguardo rilevare che dagli atti risulta che con scritto 6.11.1995 la __________ ha confermato di avere ricevuto il mandato di gestione ed ha in particolare informato il denunciante che quando sarebbe avvenuta la notifica del suo versamento intestato alla società fiduciaria __________ __________ __________ __________ __________ __________ (in seguito __________) - società radiata d’ufficio dal registro di commercio del Canton __________ in data 7.7.1997 (cfr. estratto del registro di commercio del Canton __________) -, essa gli avrebbe trasmesso l’avviso di accredito e comunicato il numero di conto e deposito titoli (cfr. doc. D allegato alla denuncia penale 21/22.1.2003, copia scritto 8.11.1995).
Con scritto 24.11.1995 la __________ __________ , __________ -, una società che non sembra mai essere stata iscritta a registro di commercio (cfr., al proposito, denuncia penale 21/22.3.2003, p. 2 e decreto di non luogo a procedere 29.3.2003, p. 1), ha trasmesso al denunciante i dati relativi alla relazione bancaria intestata alla __________, dove versare il denaro da investire, garantendo contestualmente la sorveglianza sull’investimento (cfr. doc. E allegato alla denuncia penale 21/22.1.2003, copia scritto 24.11.1995).
Il denunciante ha asserito di aver consegnato all’avv. __________ PI 1 tre assegni che quest’ultimo avrebbe a sua volta trasmesso “(…) __________ di __________ per l’incasso” (denuncia penale 21/22.1.2003, p. 2). Con scritti 22.3.1996 e 17.4.1996 l’avv. __________ PI 1 ha informato il denunciante che le obbligazioni di cassa in questione sarebbero nel frattempo state incassate, chiedendogli contestualmente di confermare se effettivamente il capitale doveva essere trasferito alla __________ e, in caso affermativo, di trasmettergli il numero del mandato di gestione per poter intraprendere i passi necessari (cfr. doc. F allegato alla denuncia penale 21/22.1.2003, copia scritti 22.3.1996 e 17.4.1996). Il 19.4.1996 il denunciante ha trasmesso al denunciato i dati richiesti, invitandolo parimenti a far trasferire il denaro alla __________ (cfr. doc. G allegato alla denuncia penale 21/22.1.2003, copia scritto 19.4.1996). Il denunciante ha sostenuto che da questo momento non si era “(…) più interessato attivamente del suo denaro, ritenendo di essere in mani di esperti del settore” e di aver tentato a più riprese, per il tramite del suo consulente italiano, di prendere contatto con il denunciato nel corso dell’anno 2002 e di aver ottenuto soltanto delle risposte generiche in relazione ai suoi investimenti (cfr. denuncia penale 21/22.1.2003, p. 2). Ha altresì asserito di aver “(…) avuto a che fare esclusivamente con l’avv. PI 1, e unicamente a __________, presumibilmente presso la sede della __________ __________ __________” e che “in ogni caso la consegna degli assegni al legale, come pure i contatti sono avvenuti esclusivamente a __________, ciò che rende competente la magistratura ticinese” (cfr. denuncia penale 21/22.1.2003, p. 3). Ha infine asserito di aver “(…) perso le tracce dei propri averi nel momento in cui ha indicato all’avv. PI 1 il conto su cui eseguire il versamento” e di non aver mai ricevuto alcuna conferma del versamento in questione né da parte del denunciato, né da parte della società finanziaria (cfr. denuncia penale 21/22.1.2003, p. 3).
b. Con decisione 29.1.2003 il procuratore pubblico ha decretato il non luogo a procedere in ordine alla denuncia, ritenendo sostanzialmente che “dagli atti non emergono indizi riconducibili ad una appropriazione indebita messa in atto del denunciato, quantomeno non di competenza di questo Ministero pubblico dal momento che nientepocodimeno in due occasioni il denunciato ha chiesto al denunciante dove versare gli importi incassati con gli assegni consegnatili in precedenza” (decreto di non luogo a procedere 29.1.2003, p. 2).
Circa l’ipotesi di reato di truffa ha esposto che “(…) fa difetto l’elemento dell’astuzia, dal momento che non sembra essere stato il denunciato a convincere in modo ingannevole il denunciante a consegnargli gli assegni poi incassati, denunciante che neppure si è preoccupato in tutti questi anni di accertarsi dell’avvenuto versamento del denaro come da sue istruzioni, avviso di accredito che gli sarebbe dovuto essere comunicato dalla __________ stessa, come comunicato il 6 novembre 1995 dalla __________ al denunciante” (decreto di non luogo a procedere 29.1.2003, p. 2). Ha pure indicato che “a fronte delle lacunose e non sostanziate affermazioni del denunciante, sembra almeno più probabile che i beni di quest’ultimo siano svaniti nell’ambito di un esito fallimentare delle società alle quali avrebbe affidato in gestione la somma di cui sopra” (decreto di non luogo a procedere 29.1.2003, p. 2). Delle altre motivazioni si dirà, se indispensabile, in diritto.
c. Con il presente tempestivo gravame __________ IS 1 postula l’accoglimento dell’istanza di promozione dell’accusa, l’annullamento del decreto impugnato e la completazione delle informazioni preliminari (cfr. istanza di promozione dell’accusa 10/11.2.2003, p. 4).
L’istante, dopo aver ripreso letteralmente i fatti esposti in sede di denuncia ed indicato succintamente i principi giurisprudenziali posti ad un’istanza di promozione dell’accusa, assevera che “(…) esistono seri indizi riconducibili ad una truffa, subordinatamente ad un’appropriazione indebita eseguita dall’avv. PI 1, e/o dai suoi complici, ovvero gli amministratori delle società poi liquidate” (istanza di promozione dell’accusa 10/11.2.2003, p. 3). Evidenzia altresì di aver esclusivamente avuto dei contatti con il denunciato, il quale si sarebbe presentato “(…) come il promotore dell’operazione finanziaria, che però (come spesso accade) veniva perfezionata tramite alcune società finanziarie (in cui lo stesso legale aveva interessi)” (istanza di promozione dell’accusa 10/11.2.2003, p. 3). Sostiene poi che “non è pertanto assolutamente strano che” egli “(…) abbia consegnato degli assegni al signor PI 1 per l’incasso, in quanto per il denunciante il presunto legale era la persona di riferimento di questo gruppo finanziario svizzero” (istanza di promozione dell’accusa 10/11.2.2003, p. 3). Rileva inoltre di non avere alcuna prova attestante il fatto che il suo denaro sia stato effettivamente versato dal denunciato sulla relazione bancaria indicata dalla società, ma che la documentazione in suo possesso comproverebbe che il denunciato non ha effettuato questo versamento (istanza di promozione dell’accusa 10/11.2.2003, p. 3). A suo giudizio, “il fatto che le società siano state poste in liquidazione e radiate senza restituire gli averi depositati dai clienti a titolo fiduciario (quindi esclusi dalla massa fallimentare) e senza neppure che ricevessero comunicazione della liquidazione, il fatto che si è utilizzato carta intestata di una società di __________ inesistente, il fatto che, da informazioni assunte (…)” egli “non è stato l’unico cliente ad essere stato vittima di queste operazioni, lascia supporre e pone evidentemente dei seri indizi dell’esistenza di un reato di natura penale” (istanza di promozione dell’accusa 10/11.2.2003, p. 4). Ritiene infine che il magistrato inquirente “(…) prima di decidere il non luogo a procedere, avrebbe perlomeno dovuto interrogare il presunto avv. PI 1 e gli amministratori della società”, ribadendo parimenti che “(…) tutte le trattative e le operazioni sono state eseguite a __________” (istanza di promozione dell’accusa 10/11.2.2003, p. 4). Delle altre motivazioni, così come delle osservazioni del procuratore pubblico, si dirà, laddove necessario, in seguito.
in diritto
In presenza di un non luogo a procedere, l'art. 186 cpv. 1 CPP concede alla parte lesa, che si costituisce parte civile, la facoltà di presentare alla Camera dei ricorsi penali, entro dieci giorni, un'istanza motivata di promozione dell'accusa nei confronti del denunciato o querelato.
Il primo presupposto per l'accoglimento di un'istanza di promozione dell'accusa, risultante da consolidata giurisprudenza (REP. 1994 n. 115, 1989 p. 598 e 1987 p. 262), è l'esistenza di seri indizi di colpevolezza emergenti dagli atti. Per principio, infatti, l'azione penale è essenzialmente pubblica e, come tale, esercitata dal procuratore pubblico (art. 2 CPP) per cui la sua promozione, attraverso il preventivo esame dell'accusa contro una determinata persona (art. 189 CPP), non può essere lasciata all'arbitrio o al sentimento soggettivo della parte lesa, ma deve fondarsi su oggettivi e concreti elementi indizianti.
In questo senso non è sufficiente una diversa interpretazione delle risultanze da parte dell'istante, ma occorre la dimostrazione della verosimiglianza di alto grado circa altra conclusione che merita approfondimento istruttorio.
Seconda condizione di ammissibilità (una volta data la prima) è la disponibilità di nuove prove da assumere, rispettivamente la possibilità di approfondimento di prove già acquisite, tale da consentire l'eventuale passo dall'indizio alla certezza, come alle competenze del giudice di merito.
1.2.
Giusta l’art. 186 cpv. 4 CPP quando per il chiarimento della decisione sulla promozione dell’accusa occorrono altre prove, questa Camera ordina al procuratore pubblico la completazione delle informazioni preliminari.
La completazione delle informazioni preliminari si rende necessaria quando il decreto di non luogo a procedere è stato erroneamente pronunciato per carenza dei presupposti processuali o di punibilità (ad esempio: intervenuta prescrizione, incompetenza territoriale, tardività della querela, azione ritenuta non punibile), oppure quando il procuratore pubblico ha ritenuto erroneamente che un fatto, quand'anche venisse accertato, non costituirebbe reato o quando ha apprezzato erroneamente una circostanza di fatto che, se accertata correttamente, fonderebbe l'esistenza di seri indizi di colpevolezza, oppure quando le informazioni preliminari sono carenti nell'accertamento dei fatti, così da non permettere di stabilire la fondatezza dell'istanza di promozione dell'accusa o del decreto di non luogo a procedere (cfr. REP. 1998 n. 110).
Ciononostante il gravame in esame non rispetta i requisiti posti ad un’istanza di promozione dell'accusa (cfr. considerando 1), ritenuto che l’istante si limita a criticare le conclusioni cui è giunto il magistrato inquirente, senza fornire alcun elemento concreto atto a corroborare la sua tesi accusatoria. Giova inoltre rilevare che, come già esposto, secondo prassi di questa Camera l’istanza di promozione dell’accusa presuppone, tra l’altro, l’esistenza di seri indizi di commissione di reato emergenti dagli atti. L'istante oltre a non evidenziare seri e concreti indizi di colpevolezza a carico del denunciato in relazione ai presupposti oggettivi e soggettivi dei reati ipotizzati, fornisce una versione dei fatti imprecisa e generica. Ciò non è sufficiente per promuovere l'accusa.
3.1.
L’ipotesi di reato di cui all'art. 146 CP - secondo cui è punito con la reclusione fino a cinque anni o con la detenzione chiunque, per procacciare a sé o ad altri un indebito profitto, inganna con astuzia una persona affermando cose false o dissimulando cose vere, oppure ne conferma subdolamente l'errore inducendola in tal modo ad atti pregiudizievoli al patrimonio proprio o altrui - presuppone, tra l’altro, un inganno astuto: questo è il caso se l’autore ordisce un tessuto di menzogne o mette in atto particolari manovre fraudolente o artifici o rilascia false indicazioni la cui verifica è impossibile, difficile o non ragionevolmente esigibile dalla controparte o impedisce alla controparte di verificare o prevede che questa rinuncerà a verificare in virtù di un rapporto di fiducia particolare, considerato nondimeno che l’astuzia è esclusa quando la vittima non ha osservato le misure fondamentali di prudenza (decisione TF 6P.60/2004 - 6S.144/2004 del 20.9.2004; BSK StGB II - G. ARZT, Basilea 2003, n. 50 ss. ad art. 146 CP; G. STRATENWERTH / G. JENNY, Schweizerisches Strafrecht, BT I, 6. ed., Berna 2003, § 15 n. 16 ss.; J. REHBERG / N. SCHMID / A. DONATSCH, Strafrecht III, 8. ed., Zurigo 2003, p. 183 ss.; B. CORBOZ, Les infractions en droit suisse, volume I, Berna 2002, n. 16 ss. ad art. 146 CP).
L’istante al proposito ritiene che “(…), l’astuzia non risiede nel fatto di aver convinto il denunciante a consegnare tre assegni, ma nell’organizzazione che è stata posta in essere per riuscire ad appropriarsi del denaro dei clienti” (istanza di promozione dell’accusa 10/11.2.2003, p. 4).
Il mandato di gestione patrimoniale concluso il 5.11.1995 è stato sottoscritto da __________ IS 1 e da un consulente della __________, la cui firma non coincide con quella del denunciato, mediante il quale l’istante ha, tra l’altro, incaricato questa società di gestire, a titolo fiduciario, il suo patrimonio (segnatamente mediante un deposito unico di __________. 200'000'000.00), sotto il controllo della __________ (cfr. doc. B, copia mandato di gestione p. 3 e 4 allegata alla denuncia penale 21/22.1.2003). Come esposto, il denunciato con scritto 22.3.1996 - dal quale emerge inoltre che questi avrebbe avuto un colloquio con il consulente d’investimento dell’istante, __________
Si evidenzia infine che, come da lui stesso ammesso, egli dal 19.4.1996 fino al 2002 “non si è più interessato attivamente del suo denaro, ritenendo di essere in mani di esperti del settore” (istanza di promozione dell’accusa 10/11.2.2003, p.2). Per il che, l’istante non ha evidentemente ottemperato alle misure fondamentali di prudenza, e anche per questo motivo nel caso in esame è da escludere un inganno astuto da parte del denunciato.
3.2.
Nemmeno per l’ipotesi di reato di appropriazione indebita, secondo cui è punito con la reclusione fino a cinque anni o con la detenzione chiunque, per procacciare a sé o ad altri un indebito profitto, si appropria di una cosa mobile altrui che gli è stata affidata o indebitamente impiega a profitto proprio o di un terzo valori patrimoniali affidatigli (cfr. art. 138 cifra 1 cpv. 1 e 2 CP), emergono seri e concreti indizi di colpevolezza a carico del denunciato.
Il fatto che l’istante non sia in possesso di una prova concreta attestante la sua asserzione secondo cui il denunciato non avrebbe versato alcunché alla __________, come da sue istruzioni del 19.4.1996 (cfr. doc. G allegato alla denuncia penale 21/22.1.2003) e che egli, per il tramite del suo legale, non sia riuscito a mettersi in contatto con lui, non sono evidentemente indizi sufficienti per corroborare la sua tesi accusatoria. Dalla documentazione prodotta in sede di denuncia, inoltre, non emerge che il denunciato si sia effettivamente appropriato del suo patrimonio violando in tal modo il rapporto di fiducia, rispettivamente che egli abbia utilizzato il valore patrimoniale contrariamente alle istruzioni ricevute (cfr. decisione TF 6S.151/2003 del 30.6.2003; DTF 121 IV 23 e 119 IV 128; S. TRECHSEL, Schweizerisches Strafgesetzbuch, Kurzkommentar, Zurigo 1997, n. 9 e 15 ad art. 138 CP; B. CORBOZ, op. cit., n. 7 e 22 ad art. 138 CP), e l’istante nemmeno lo comprova. Giova al proposito ricordare che con gli scritti 22.3.1996 e 17.4.1996 è stato proprio il denunciato a chiedere all’istante se doveva trasferire il denaro alla __________ (doc. F allegati alla denuncia penale 21/22.1.2003). Di conseguenza, dalla documentazione agli atti, nemmeno la disposizione di cui all’art. 138 CP appare in casu applicabile.
3.3.
Circa la competenza del Ministero pubblico, l’istante ribadisce in questa sede, che sia le trattative, sia le operazioni sarebbero avvenute a __________, avendo avuto esclusivamente contatti con il denunciato a __________, probabilmente presso la __________ ed avendo consegnato gli assegni a quest’ultimo, sempre a __________ (cfr. istanza di promozione dell’accusa 10/11.2.2003, p. 3 e 4), senza tuttavia avvalorare la sua asserzione mediante una prova concreta.
Già dal fatto che il patrocinatore dell’istante sostenga che il suo assistito avrebbe incontrato il denunciato “(…) unicamente a __________, presumibilmente presso la sede della __________” (istanza di promozione dell’accusa 10/11.2.2003, p. 3), dimostra che nemmeno il legale è sicuro che le parti si siano incontrate a __________, tra l’altro, presso una società che non sembra mai essere stata iscritta a registro di commercio (cfr. decreto di non luogo a procedere 29.1.2003, p. 1). Dagli atti, contrariamente a quanto sostiene l’istante, non emerge alcun elemento a fondamento della competenza del Ministero pubblico ticinese a perseguire il reato ipotizzato.
Dalla documentazione prodotta dall’istante in sede di denuncia risulta che il mandato di gestione è stato firmato dall’istante a __________, che in data 28.12.1995 __________ di __________ ha confermato al denunciato di aver ricevuto “(…) la vostra rimessa e ve ne daremo conteggio ad incasso avvenuto” dell’importo complessivo di __________ 200'000'000.00, indicando quali osservazioni il nominativo di __________ IS 1 e quali traenti __________: Banca __________ di __________ per la somma di __________. 7'020'000.00, __________: __________ per la somma di __________. 76'000'000.00 e infine __________: Banca __________ __________ per la somma di __________. 116'980'000.00 (cfr. doc. B e doc. C allegati alla denuncia penale 21/22.1.2003). In data 19.4.1996 l’istante ha inoltre comunicato al denunciato che “in riferimento al mandato da me conferitole per l’incasso degli assegni da Lei già effettuato e al contratto di gestione patrimoniale __________, voglia trasferire alla __________ ogni somma a me spettante” (doc. G allegati alla denuncia penale 21/22.1.2003). Non appare pertanto che l’istante abbia avuto contatti con il denunciato, rispettivamente che gli abbia consegnato gli assegni a __________. Appare invero, come del resto emerge dalla corrispondenza intercorsa tra l’istante ed il denunciato, rispettivamente tra l’avv. PA 1 e quest’ultimo (cfr., al proposito doc. F - doc. O allegati alla denuncia penale 21/22.1.2003), che sia le trattative, sia le operazioni finanziarie sono avvenute in __________ e in __________ __________. L’unico legame con __________ sembra essere la __________, la quale ha soltanto inviato lo scritto 24.11.1995 al denunciante, invitandolo a versare il denaro da investire presso un conto della Banca __________ di __________ intestato alla __________ (cfr. doc. E, copia scritto 24.11.1995, allegato alla denuncia penale 21/22.1.2003), quindi fuori dal nostro Cantone.
Occorre in ogni caso rilevare che un’autorità penale non competente di principio non può non esprimersi sulla competenza: il caso deve essere trasmesso d’ufficio all’autorità competente (N. SCHMID, Strafprozessrecht, Zurigo 2004, n. 372). Tuttavia sono di principio ammesse decisioni in cui non si entra nel merito della competenza nella misura in cui fanno difetto altri presupposti processuali (per es. prescrizione) oppure se la denuncia/querela penale è da ritenersi “aussichtslos”, come nel caso concreto (N. SCHMID, op. cit., n. 372). Ciò posto e ritenuto che in casu dagli atti non emergono seri e concreti indizi di colpevolezza nei confronti del denunciato e che non si ravvisa alcun comportamento penalmente rilevante da parte sua, non avendo l’istante sostanziato in alcun modo la sua tesi accusatoria e avendo apportato delle argomentazioni vaghe e incomplete, per permettere al magistrato inquirente di interpellare le autorità competenti di un altro Cantone e/o di altri Cantoni, la questione della competenza del Ministero pubblico può restare irrisolta.
Visto quanto precede, il decreto impugnato deve essere confermato e non sono evidentemente date le condizioni di applicazione dell’art. 186 cpv. 4 CPP.
Per questi motivi,
richiamati gli art. 184 ss. CPP, 138 e 146 CP, 1 ss. e 39 lit. f LTG ed ogni altra norma applicabile,
pronuncia
L’istanza è irricevibile.
La tassa di giustizia di fr. 450.-- e le spese di fr. 50.--, per complessivi fr. 500.-- (cinquecento), sono poste a carico di __________ IS 1, __________.
Intimazione:
terzi implicati
PI 1
Per la Camera dei ricorsi penali
Il presidente La segretaria