Incarto n. 60.2003.421

Lugano 14 marzo 2006

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

La Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello

composta dai giudici:

Raffaele Guffi, vicepresidente, Matteo Cassina, Andrea Pedroli (in sostituzione di Mauro Mini e Ivano Ranzanici, esclusisi)

segretario:

Rocco Filippini, vicecancelliere

sedente per statuire sull’istanza 30/31.12.2003 presentata da

IS 1 patr. da:

tendente ad ottenere, in relazione all’esito del procedimento penale sfociato nel giudizio 28.4.2003 del presidente della Pretura penale Marco Kraushaar (inc. __________), un’indennità a’ sensi degli art. 317 ss. CPP;

richiamate le osservazioni 29.1.2004 del procuratore pubblico Fiorenza Bergomi, che si rimette al giudizio di questa Camera;

letti ed esaminati gli atti;

considerato

in fatto ed in diritto

che in data 14.10.1996 __________ __________ (nata ), allora direttrice della __________ SA di __________ – società, ora fallita (cfr. estratto registro di commercio del Cantone Ticino), che gestiva e amministrava i negozi __________ - di __________, __________ e __________ nonché il negozio __________ __________ di __________ – ha sporto denuncia penale contro ignoti in relazione a ripetuti furti (senza scasso) di denaro e merce a danno dei citati negozi (cfr. AI 1, verbale di interrogatorio 14.10.1996);

che in data 14.11.1996, alle ore 22.45, IS 1 – all’epoca amministratore unico della __________ SA – è stato fermato all’interno del negozio __________ -__________ di __________ mentre stava sottraendo della merce ed è quindi stato arrestato (cfr. rapporto di arresto 15.11.1996, AI 1);

che in data 15.11.1996 l’allora procuratore pubblico Jacques Ducry ha promosso l’accusa nei suoi confronti per titolo di ripetuto furto (AI 2);

che l’arresto è stato confermato dall’allora giudice dell’istruzione e dell’arresto Ivano Ranzanici, considerata l’esistenza di gravi e concreti indizi di colpevolezza e di preminenti motivi di interesse pubblico, segnatamente i bisogni dell’istruzione (cfr. verbale di notifica di arresto e di decisione 15.11.1996, AI 4);

che l’istante, nel corso dei vari interrogatori di polizia, ha ammesso di avere ripetutamente sottratto dai negozi di __________, __________ e __________ – a partire dalla fine del __________ e sino al momento del suo arresto – generi alimentari di vario genere, sigarette e alcolici per un ammontare complessivo imprecisato (cfr. AI 22, rapporto d’inchiesta di polizia giudiziaria 26.8.1997);

che in data 25.11.1996, interrogato in sede di Ministero pubblico, ha in particolare dichiarato che era sua abitudine prelevare la merce in assenza dei dipendenti “(…) per non farmi vedere; non farmi vedere che non la pagavo”, ribadendo inoltre di avere “(…) iniziato a sottrarre regolarmente merce a partire dalla fine del __________ ma di non sapere quanto ho in effetti sottratto” (AI 13, verbale di interrogatorio 25.11.1996, p. 2 e 4);

che il medesimo giorno è quindi stato scarcerato (AI 14);

che, interrogato nuovamente in data 16.12.2002 su sua espressa richiesta, ha tra l’altro confermato che la merce sottratta “(…) copriva il fabbisogno mensile mio e della mia famiglia (con tre figli), tranne per la carne, la verdura e il vino; alimenti per i quali mi rifornivo altrove” (AI 35, verbale di interrogatorio 16.12.2002, p. 3);

che con decreto 6.2.2003 il procuratore pubblico Fiorenza Bergomi – a cui l’incarto era nel frattempo stato trasmesso – ha posto l’istante in stato di accusa davanti alla Pretura penale e ha proposto la sua condanna alla pena di quaranta giorni di detenzione sospesa condizionalmente, da dedursi il carcere preventivo sofferto, per un periodo di prova di tre anni ed al pagamento della tassa di giustizia e delle spese, siccome ritenuto colpevole di ripetuto furto “per avere, ripetutamente, durante il periodo fine /, a __________, __________ e __________, a scopo di indebito profitto e in danno alla __________ SA (attualmente in liquidazione), società gerente i negozi __________ __________ di __________, __________ nonché __________ __________, __________, di cui IS 1 era azionista unitamente a __________ __________, sottratto, presso i medesimi negozi, a cui aveva accesso tramite chiavi in suo possesso, per suo consumo personale e per quello della sua famiglia, generi alimentari (e meglio l’intero fabbisogno familiare, tranne carne e verdura), sigarette (almeno 7/8 stecche al mese) e alcolici, per un ammontare globale imprecisato” (DA __________);

che con scritto 10/11.2.2003 IS 1 ha interposto tempestiva opposizione al predetto decreto d’accusa;

che al pubblico dibattimento presso la Pretura penale, in sede di arringa l’allora patrocinatore di IS 1 ha rilevato come “(…) pur trattandosi di un reato patrimoniale non esista più una vittima e mette in evidenza il fatto che il decreto di accusa omette di identificare e quantificare l’oggetto del reato; osserva infine che l’accusato era amministratore unico e comproprietario e che quindi la merce da lui sottratta gli era stata affidata, motivo per il quale egli non può essere autore di furto ma al massimo di appropriazione indebita. Questa imputazione non è prevista dal decreto di accusa; chiede di conseguenza il proscioglimento dell’accusato” (verbale del dibattimento 28.4.2003, p. 2);

che in effetti il presidente della Pretura penale non ha prospettato all’accusato – prima della discussione ed in applicazione dei combinati art. 273 e 250 cpv. 1 CPP – una differente imputazione;

che con decisione 28.4.2003 IS 1 è quindi stato prosciolto dall’imputazione di ripetuto furto di cui al decreto di accusa (sentenza 28.4.2003, inc. __________);

che con l'istanza in esame – presentata nel termine di un anno di cui all'art. 320 cpv. 1 CPP – l’istante, che protesta le ripetibili, chiede che lo Stato della Repubblica e del Cantone Ticino sia condannato a versargli, quale risarcimento del danno sofferto in seguito al procedimento penale, l'importo di CHF 507'707.90, di cui CHF 4'115.90 per spese di patrocinio, CHF 490'392.-- per danni materiali e CHF 13'200.-- per torto morale;

che giusta l'art. 317 CPP l'accusato prosciolto – ossia assolto al processo dalla Corte delle assise correzionali o criminali o dal pretore, oppure liberato da ogni accusa con decreto di abbandono – ha diritto ad un'indennità nella forma della rifusione delle spese di patrocinio, del risarcimento dei danni materiali e della riparazione del torto morale (cfr. REP. 1998 n. 126; R. HAUSER / E. SCHWERI / K. HARTMANN, Schweizerisches Strafprozessrecht, 6. ed., Basilea 2005, § 109 n. 1 ss.; G. PIQUEREZ, Procédure pénale suisse, Zurigo 2000, n. 4017 ss.);

che ogni accusato prosciolto ha il diritto di pretendere dallo Stato il risarcimento dei danni derivanti dal procedimento penale, indipendentemente dai motivi che hanno indotto il giudice o il procuratore pubblico ad emanare una dichiarazione di non colpevolezza (R. WALLIMAN BAUR, Diss. ZH 1998, Entschädigung und Genugtuung durch den Staat an unschuldig Verfolgte im ordentlichen zürcherischen Untersuchungsverfahren, p. 12);

che l'indennità prevista dall'art. 317 CPP consiste nel risarcimento pieno (“rifusione”) delle spese di patrocinio legale oggettivamente necessarie e dei danni materiali, nonché nella “riparazione” del torto morale, la cui determinazione é lasciata al potere d'apprezzamento del giudice;

che per la definizione dell'ammontare, delle modalità e dell'estensione dell'indennità si applicano le norme cantonali e, a titolo di diritto cantonale suppletivo, le regole generali degli art. 42 ss. CO (cfr. R. HAUSER / E. SCHWERI / K. HARTMANN, op. cit., § 109 n. 7);

che l'art. 44 cpv. 1 CO prevede la possibilità per il giudice di escludere o ridurre il risarcimento se il danneggiato ha consentito nell'atto dannoso o se le circostanze, per le quali egli è responsabile, hanno contribuito a cagionare od aggravare il danno od a peggiorare altrimenti la posizione dell'obbligato – segnatamente se l'accusato ha determinato per sua colpa l'apertura dell'inchiesta o la sua incarcerazione oppure ancora ha intralciato lo svolgimento della procedura (cfr. R. HAUSER / E. SCHWERI / K. HARTMANN, op. cit., § 109 n. 10; G. PIQUEREZ, op. cit., n. 4027; cfr. sentenza CRP 19.5.2003, inc. __________);

che lo scopo è quello di evitare che lo Stato, e di riflesso i contribuenti, debbano sopportare i costi di una procedura penale aperta in seguito al comportamento riprovevole di un accusato;

che in questo senso il Tribunale federale giudica conforme all’art. 32 Cost. fed. (art. 4 vCost. fed.) ed all’art. 6 n. 2 CEDU porre le spese del procedimento a carico dell’accusato prosciolto – così come respingere un’istanza di indennità –, ove egli abbia chiaramente violato una norma di comportamento, scritta o non scritta, risultante dall’ordinamento giuridico svizzero considerato globalmente, in modo riprovevole sotto il profilo del diritto civile ed abbia così dato luogo al procedimento penale (decisione TF 1P.126/2005 del 27.4.2005; DTF 116 Ia 162; 109 Ia 160);

che il principio della presunzione di innocenza è violato unicamente se dal testo della relativa decisione risulta, sotto il profilo del diritto penale, un apprezzamento negativo del suo comportamento (decisione TF 1P.388/2004 del 20.8.2004; DTF 115 Ia 309);

che nel presente caso la sentenza 28.4.2003 del presidente della Pretura penale scagiona pienamente IS 1 dall’imputazione di ripetuto furto di cui al decreto di accusa 6.2.2003 (DA __________);

che nondimeno questi ha espressamente e ripetutamente ammesso di avere sottratto dai negozi di __________, __________ e __________ – a partire dalla fine del __________ e sino al suo arresto – i generi alimentari necessari a coprire l’intero fabbisogno mensile della sua famiglia (tranne carne e verdura), sigarette (almeno 7/8 stecche al mese) e alcuni alcolici per un ammontare globale imprecisato, dichiarandosi inoltre “(…) disposto a risarcire i danni che ho causato nella misura in cui mi sarà possibile” (verbale di interrogatorio 25.11.1996, AI 13);

che è pertanto indubbio che IS 1 – all’epoca amministratore unico della __________ SA (cfr. estratto del registro di commercio del Cantone Ticino) – ha gravemente violato i suoi obblighi scaturenti dal diritto civile, perlomeno nei confronti di __________ __________ – allora direttrice ed azionista della __________ SA – e nei confronti dei creditori della medesima società;

che del resto è proprio in seguito a questo comportamento colpevole sotto il profilo del diritto civile – inteso, in modo generale, come violazione di qualsiasi obbligo sgorgante dalla legge (DTF 114 Ia 299) – che __________ __________ ha sporto denuncia penale per titolo di ripetuto furto nei confronti di ignoti, ciò che ha poi condotto all’arresto del qui istante (cfr., al proposito, decisione TF 1P.435/2004 del 21.12.2004, in cui viene rifiutata ogni indennità ad un accusato prosciolto che ha riconosciuto di dovere risarcire ai denuncianti una determinata somma in seguito a sue inadempienze contrattuali);

che alla luce di questi fatti ed in considerazione dell’art. 44 CO e della giurisprudenza sopra citata, a giudizio di questa Camera l’istanza 30/31.12.2003 deve pertanto essere integralmente respinta;

che in ogni caso va rilevato che l’importo rivendicato a titolo di indennità non appare, nel suo insieme, neppure sufficientemente provato;

che in merito alla rifusione dei danni materiali, l’istante postula il risarcimento di CHF 490'392.--, ovvero la differenza tra il reddito mensile percepito prima dell’arresto (CHF 5'800.--) e la rendita AI e II° pilastro percepita attualmente (CHF 2'881.--) calcolata “(…) dal 1.11.1997 ad oggi e fino alla data del pensionamento, ovvero fino al mese di ottobre del 2011” (istanza 30/31.12.2003, p. 4);

che nondimeno IS 1 non tenta neppure di dimostrare – documentando, come gli incombeva (cfr. N. SALVIONI, Codice di procedura penale annotato, Locarno 1999, ad art. 317 CPP, p. 506) – l’esistenza dell’asserito danno e di un nesso di causalità con il procedimento penale promosso nei suoi confronti;

che invero avrebbe dovuto e potuto comprovare il preteso pregiudizio producendo perlomeno la dichiarazione fiscale e/o il contratto di lavoro (in merito all’asserita remunerazione percepita prima dell’apertura del procedimento penale);

che non dimostra nemmeno di essere stato “di fatto e di diritto estromesso” dalla __________ SA (istanza 30/31.12.2003, p. 2), che è d’altronde stata sciolta in seguito a fallimento pronunciato dalla Pretura del distretto di __________ con decreto 3.5.1999 (cfr. estratto del registro di commercio del Cantone Ticino);

che non potrebbe quindi esigere la rifusione di un pregiudizio materiale solo dichiarato ma non provato (cfr., in relazione agli elementi necessari per procedere eventualmente alle stime previste dall’art. 42 cpv. 2 CO, decisione TF 4C.355/1997 dell’8.3.2005), per cui nulla gli sarebbe dovuto a questo titolo;

che anche con riguardo all’ulteriore indennità di CHF 12'000.-- rivendicata a titolo di riparazione del torto morale l’istante non dimostra, in maniera sufficiente, che l’asserita “(…) grave lesione della personalità” (istanza 30/31.12.2003, p. 5) dipende – in nesso di causalità adeguato – dal procedimento penale;

che in effetti – benché dai certificati medici prodotti agli atti l’inizio dell’affezione depressiva sembrerebbe coincidere con la detenzione preventiva (cfr. certificato medico 30.1.2003 dott. med. __________. __________, doc. L) – questi ha espressamente ammesso che “già prima dell’arresto non stavo bene e pochi giorni prima ero andato dal mio medico personale, dr. __________ __________, __________, al quale avevo raccontato che non ce la facevo più dal punto di vista emotivo. È lui che poi mi ha messo in contatto con il dr. __________, __________ __________, __________. Da allora dopo la malattia sono entrato in invalidità” (verbale di interrogatorio 16.12.2002, AI 35);

che va infine rilevato che l’istante, a fronte dell’elevata indennità complessivamente rivendicata, ha ammesso di avere da tempo grossi problemi finanziari, iniziati già verso la fine del 1995 (cfr. rapporto d’inchiesta di polizia giudiziaria 26.8.1997, AI 22), per cui ci si potrebbe chiedere se il fine dell’istanza non fosse quello di un arricchimento, ciò che sarebbe contrario allo scopo dell’art. 317 CPP (cfr., al proposito, R. WALLIMANN BAUR, op. cit., p. 3) e che potrebbe costituire abuso di diritto;

che in effetti vi è abuso di diritto quando un determinato istituto giuridico viene invocato per realizzare degli interessi che l'istituto stesso non si propone di tutelare (cfr. decisione TF 2A.557/2002 del 3.6.2004; R. HAUSER / E. SCHWERI / K. HARTMANN, op. cit., § 57 n. 1 ss.);

che, visto l’esito del gravame, la questione può nondimeno restare irrisolta;

che la procedura di indennità è gratuita (art. 320 cpv. 5 CPP).

Per questi motivi,

richiamati gli art. 317 ss. CPP e ogni altra norma applicabile,

pronuncia

  1. L’istanza è respinta.

  2. Non si prelevano tassa di giustizia e spese.

  3. Intimazione:

per conoscenza:

terzi implicati

PI 1

Per la Camera dei ricorsi penali

Il vicepresidente Il segretario

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