Incarto n. 60.2003.383

Lugano 7 aprile 2006

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

La Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello

composta dai giudici:

Mauro Mini, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

segretario:

Rocco Filippini, vicecancelliere

sedente per statuire sull’istanza 17/18.11.2003 presentata da

IS 1 IS 2 PA 1

tendente ad ottenere, in relazione all’esito del procedimento penale sfociato nel giudizio 10.12.2002 della Corte delle assise correzionali di __________ (inc. __________), un’indennità a’ sensi degli art. 317 ss. CPP;

richiamate le osservazioni 24/26.11.2003 del procuratore pubblico Marco Villa, che si rimette al prudente giudizio di questa Camera, osservando nondimeno che la nota professionale dell’avv. PA 1 appare eccessiva, che il danno materiale non è provato e che il torto morale deve essere sensibilmente ridotto;

letti ed esaminati gli atti;

considerato

in fatto ed in diritto

che con decreti 26.4.1999 il magistrato inquirente ha posto in stato di accusa davanti all’allora competente Corte delle assise correzionali di __________ IS 1 e IS 2 e ha proposto la loro condanna alla pena di trenta giorni di detenzione sospesa condizionalmente per un periodo di prova di due anni, al versamento alla parte civile Dipartimento del territorio, Sezione forestale, dell’importo di CHF 274'010.-- ed al pagamento delle relative tasse di giustizia e spese, siccome ritenuti colpevoli di incendio colposo “per avere, per negligenza, malgrado da diverso tempo fosse in atto il divieto assoluto di accendere fuochi all’aperto nonché la sospensione di esercizi militari, quali il lancio di granate, agendo congiuntamente (…), fatto brillare con due separate esplosioni quattro inesplosi (lanciamine riduttore Niko), tanto da cagionare un principio di incendio che poi sviluppatosi, date le condizioni atmosferiche oltremodo favorevoli, ha assunto enormi proporzioni, causando dei danni preventivamente stimati in almeno fr. 2'840'256.--”, fatti avvenuti a __________, __________ __________ __________, il __________ (DAC __________, __________);

che con scritto 11.5.1999 IS 1 e IS 2 hanno interposto formale opposizione ai predetti decreti di accusa;

che con decisione 10.12.2002 la Corte delle assise correzionali di __________ ha assolto entrambi i coaccusati dall’imputazione (inc. __________);

che con l’istanza in esame – presentata nel termine di un anno di cui all’art. 320 cpv. 1 CPP – IS 1 e IS 2, che protestano le ripetibili, chiedono che lo Stato della Repubblica e del Cantone Ticino sia condannato a versare loro, quale risarcimento del danno sofferto in seguito al procedimento penale, l’importo complessivo di CHF 90'236.-- (CHF 45'118.-- ciascuno) oltre interessi, di cui CHF 30'236.-- per spese di patrocinio, CHF 40'000.-- per danni materiali e CHF 20'000.-- per torto morale;

che giusta l'art. 317 CPP l'accusato prosciolto – ossia assolto al processo dalla Corte delle assise correzionali o criminali o dal pretore, oppure liberato da ogni accusa con decreto di abbandono – ha diritto ad un'indennità nella forma della rifusione delle spese di patrocinio, del risarcimento dei danni materiali e della riparazione del torto morale (REP. 1998 n. 126; R. HAUSER / E. SCHWERI / K. HARTMANN, Schweizerisches Strafprozessrecht, 6. ed., Basilea 2005, § 109 n. 1 ss.; G. PIQUEREZ, Procédure pénale suisse, Zurigo 2000, n. 4017 ss.);

che – nello stabilire l'importo delle spese di patrocinio da risarcire – questa Camera verifica la conformità della nota di onorario ai criteri della Tariffa dell'Ordine degli avvocati (TOA), applicando i parametri giurisprudenziali seguiti dal Consiglio di moderazione;

che giusta l'art. 37 TOA per tutti i procedimenti penali l'avvocato ha diritto di esporre, per l'assistenza al patrocinato durante le informazioni preliminari, l'istruttoria e la preparazione al dibattimento, un supplemento che non deve in ogni caso eccedere quello massimo previsto dagli art. 31 ss. TOA, ossia CHF 5'000.-- per i procedimenti di contravvenzioni a leggi cantonali e federali, CHF 3'000.-- per i processi davanti al pretore, CHF 15'000.-- per i processi davanti alla Corte delle assise correzionali e CHF 50'000.-- per i processi davanti alla Corte delle assise criminali;

che, entro tali limiti, l'onorario deve essere stabilito in base ai principi generali dell'art. 8 TOA, cioè secondo la complessità e l'importanza, il valore e l'estensione della pratica, la competenza professionale e la responsabilità dell'avvocato, il tempo e la diligenza impiegati, la situazione sociale e patrimoniale delle parti, l'esito conseguito e la sua prevedibilità;

che il Consiglio di moderazione fissa dal 2001 la remunerazione, a dipendenza della complessità della fattispecie, a CHF 250.-- orari per i casi più semplici (CHF 200.-- dal 1992 e CHF 220.-- dal 1996), senza stabilire un limite massimo;

che nel riconoscimento dell'onorario risarcibile questa Camera ammette onorari corrispondenti ad una regolare, ordinata e ragionevole conduzione del mandato, applicando criteri corrispondenti a quanto mediamente praticato, lasciando a carico del patrocinato la parte riconducibile ad una specifica scelta del patrocinatore;

che in questo senso si tiene conto della complessità e dell'importanza della pratica, delle difficoltà fattuali e giuridiche, della responsabilità, dell'impegno, della diligenza e del tempo impiegati, nonché della prevedibilità dell'esito del procedimento;

che in altre parole l'onorario a tempo va stabilito prendendo quale parametro un avvocato sperimentato nel diritto penale, tenuto conto di un ragionevole margine di oscillazione connesso con le particolarità del caso;

che gli istanti postulano anzitutto la rifusione degli acconti versati al loro primo patrocinatore di fiducia, avv. __________ __________, di complessivi CHF 4'300.-- (CHF 2'150.-- ciascuno);

che nella procedura retta dagli art. 317 ss. CPP, il principio inquisitorio – che peraltro non dispensa la parte dal suo obbligo di collaborare all’accertamento dei fatti, segnatamente dall’onere di provare quanto in sua facoltà (DTF 120 V 357) – trova un’applicazione limitata (decisione TF 1P.602/2003 del 23.2.2004, p. 6);

che l’onere della prova incombe infatti agli istanti, che devono sostanziare le domande di risarcimento (REP. 1998 n. 126 p. 380 consid. 3);

che in concreto essi si sono limitati a produrre le richieste di acconto 12.5.1999 dell’avv. __________ __________ e le successive ricevute di pagamento (doc. A e B), omettendo perfino di fornire concrete indicazioni sulle operazioni svolte dal patrocinatore;

che nondimeno, come da prassi di questa Camera, anche in assenza del dettaglio della nota professionale, le spese di patrocinio possono essere rifuse per quanto ricostruibili dall’incarto (decisione CRP __________ del 24.2.2006);

che, esaminati gli atti, il patrocinio dell’avv. __________ __________ si è sostanzialmente limitato alla stesura dell’istanza di complemento di inchiesta di data 14.9.1998 (AI 40) e dell’opposizione 15.5.1999 ai decreti di accusa, a cui vanno aggiunti gli inevitabili colloqui con gli istanti e l’inevitabile studio degli atti;

che viene pertanto ammesso un onorario pari a 2 ore e 40 minuti a CHF 220.--/ora (come da prassi all’epoca del mandato), per complessivi CHF 587.--, di cui 60 minuti inerenti i colloqui con gli istanti, 60 minuti inerenti l’esame degli atti, 30 minuti inerenti l’istanza di complemento di inchiesta di data 14.9.1998 e 10 minuti inerenti la stesura dell’opposizione 15.5.1999 ai decreti di accusa;

che le spese vengono invece riconosciute in CHF 30.-- (CHF 5.--/raccomandata e CHF 5.-- per ogni pagina originale, compresa la copia per l’incarto), mentre l’IVA ammonta a CHF 41.60 (calcolata per ¾ al tasso del 6.5%, per ¼ al tasso del 7.5%);

che gli istanti postulano in seguito la rifusione degli onorari (ridotti) e delle spese di cui alla nota professionale 23.9.2003 del loro successivo patrocinatore di fiducia, avv. PA 1, per complessivi CHF 25'936.-- [di cui CHF 25'000.-- a titolo di onorari e CHF 936.-- per spese (cfr. istanza 17/18.11.2003, p. 5)];

che l’avvicendamento di legale in corso di procedura era giustificato dal fatto che l’avv. __________ __________ ha nel frattempo cessato la sua attività (cfr. istanza 17/18.11.2003, p. 4), per cui nel caso concreto vanno risarcite anche quelle spese che sono inevitabilmente sorte da tale avvicendamento (R. WALLIMAN BAUR, Diss. ZH 1998, Entschädigung und Genugtuung durch den Staat an unschuldig Verfolgte im ordentlichen zürcherischen Untersuchungsverfahren, p. 106);

che la tariffa applicata dall’avv. PA 1, pari a CHF 250.--/ora (cfr. istanza 17/18.11.2003, p. 5), appare conforme ai principi suesposti;

che il dispendio orario che ne deriva (pari a 100 ore a CHF 250.--/ora) – pur riconoscendo le difficoltà di fatto dipendenti dalla necessità di smontare la perizia giudiziaria sulle cause dell’incendio allestita dall’ing. __________ __________, problematiche che imponevano approfondimenti con esperti del ramo (cfr. istanza 17/18.11.2003, p. 4) – appare invece, per un avvocato con le dovute conoscenze in ambito penale, oggettivamente sproporzionato alla vicenda;

che determinante è infatti non tanto l'impiego temporale effettivo nel caso concreto, quanto semmai quello medio che un avvocato diligente avrebbe profuso, secondo la normale esperienza, nell'esecuzione di un mandato di complessità analoga (REP. 1998 n. 126);

che inoltre il fatto che la TOA preveda dei massimi non implica necessariamente che essi vadano applicati al patrocinio in questione;

che viene conseguentemente ammesso un onorario pari a 52 ore a CHF 250.--/ora, per complessivi CHF 13'000.--, di cui 2 ore inerenti gli scritti (in media 10 minuti/scritto, stralciati quelli di data 17.8.2001 e 4.9.2001, che non figurano agli atti), 2 ore e 30 minuti inerenti le conferenze telefoniche (in media 5 minuti/telefonata), 3 ore inerenti la trasferta e l’esame degli atti presso il Tribunale penale cantonale di data 11.4.2002 (stralciata invece la seconda trasferta del 22.11.2002, non essendo sufficientemente motivata in relazione alla fattispecie), 8 ore inerenti i vari colloqui con gli istanti, 45 minuti inerenti la conferenza con “addetto Polizia fuoco” di data 22.5.2002, 45 minuti inerenti l’accesso agli “Uffici Divisione Ambiente e Foresta” di data 27.6.2002, 45 minuti inerenti la conferenza “con addetti Patriziato di __________” di data 3.7.2002, 4 ore inerenti la trasferta al __________ __________, il sopralluogo alla __________ __________ __________ e la prova brillamento di data 2.12.2002 (stralciata invece la prima trasferta di data 11.11.2002, che alla luce di questo nuovo sopralluogo, non appare sufficientemente motivata), 1 ora inerente la conferenza con l’ex comandante dei Civici pompieri di __________ __________ (che in tale veste aveva partecipato allo spegnimento dell’incendio divampato il __________) e la stesura della sua dichiarazione autenticata di data 6.12.2002, 12 ore inerenti i vari esami dell’incarto e la preparazione del dibattimento (anche unitamente agli istanti), 16 ore e 30 minuti inerenti le trasferte ed il dibattimento presso la Corte delle assise correzionali di __________ durante i giorni di lunedì 9.12.2002 (dalle ore 9.30 alle ore 17.45) e di martedì 10.12.2002 (dalle ore 9.30 alle ore 16.05), ed infine 45 minuti inerenti la stesura del progetto di lettera (e della relativa traduzione) per il Consigliere federale on. __________ __________;

che a detto importo vanno aggiunte le spese, riconosciute in CHF 633.30, ridotte in particolare a CHF 10.50 quelle inerenti le telefonate (CHF 0.15/minuti, cfr. decisione 10.12.2004 del Consiglio di moderazione in re avv. B. C., inc. 19.2004.6), a CHF 232.-- quelle inerenti le trasferte [CHF 1.--/km (art. 3 cpv. 2 lit. c TOA): 64 km ogni trasferta Bellinzona/Lugano/Bellinzona (cfr. “indicatore delle distanze chilometriche da Bellinzona, Lugano, Locarno” emanato dal Dipartimento delle finanze e dell’economia), stralciate invece – come sopra indicato – le trasferte di data 11.11.2002 e 22.11.2002] ed a CHF 74.80 quelle inerenti gli scritti (CHF 5.--/raccomandata e CHF 5.-- per ogni pagina originale, compresa la copia per l’incarto), stralciate infine quelle di data 2/3.1.2001 (“steso progetto di lettera”, “steso traduzione lettera”), in quanto non meglio specificate;

che l’IVA non è infine pretesa, gli istanti postulando unicamente il risarcimento degli oneri e delle spese di cui alla nota professionale 23.9.2003;

che agli istanti va pertanto rifuso – a titolo di spese legali – l’importo complessivo di CHF 14'291.90 (CHF 7'145.95 ciascuno), di cui CHF 658.60 per le prestazioni dell’avv. __________ __________ e CHF 13'633.30 per le prestazioni dell’avv. PA 1;

che per gli interessi moratori sono applicabili le disposizioni generali del CO e pertanto essi vanno riconosciuti al tasso del 5% (art. 104 cpv. 1 CO) dalla prima interpellazione agli atti (art. 102 CO), ossia, nel caso concreto, dall’introduzione in data 17.11.2003 della presente istanza;

che – con riferimento al risarcimento dei danni materiali – secondo la giurisprudenza sviluppata da questa Camera nell'interpretazione delle norme precedentemente in vigore, in merito al concetto dei danni pecuniari da risarcire, era stato inizialmente affermato che "tali sono e non possono essere altri che quelli della perdita di guadagno e di occupazione" (REP. 1925 p. 312), per poi successivamente confermare l'estensione interpretativa del danno pecuniario al "danno patrimoniale, materiale" e cioè del lucrum cessans e del damnum emergens in nesso di causa ed effetto (REP. 1985 p. 406 e 1988 p. 422);

che l'accusato deve dimostrare che il danno subito é la conseguenza diretta dell'accusa o della detenzione;

che per la valutazione e l'estensione del danno sono applicabili, quale diritto suppletivo, gli art. 42 ss. CO (R. HAUSER / E. SCHWERI / K. HARTMANN, op. cit., § 109 n. 7);

che al proposito IS 2 afferma di avere contratto una depressione che lo ha costretto al pensionamento anticipato, mentre IS 1 sostiene di non essere stato nominato malgrado i suoi meriti, circostanze queste che hanno provocato un danno materiale che “(…) dovrà essere calcolato da una perizia e che viene provvisoriamente calcolato in CHF 20'000.-- ciascuno con la riserva di aumentarlo e diminuirlo a seconda delle risultanze di detta perizia” (istanza 17/18.11.2003, p. 5);

che in merito al pensionamento anticipato ed alla mancata nomina, gli istanti chiedono invece l’audizione come testimoni del Col __________ __________, del Col __________ __________, del Col __________ __________ e dell’Aiutante SM __________ __________;

che a dimostrazione dell’asserito pregiudizio richiamano inoltre, in modo del tutto generico, dalla Piazza d’armi del __________ __________ gli incarti completi relativi alla loro attività presso l’arsenale e dall’Istituto delle assicurazioni sociali (IAS) l’incarto relativo alla rendita AI concessa ad IS 2;

che l’assunzione di queste prove non può tuttavia essere accolta, in quanto gli istanti – ai quali spetta l’onere della prova – non possono limitarsi a richiedere l’allestimento di una perizia, l’audizione di testimoni ed il richiamo di incarti come avviene in una causa civile ordinaria senza apportare ulteriori precisazioni, ma devono fondare le loro richieste su fatti precisi e documentare le loro pretese [decisione TF 1P.373/2004 del 15.6.2005; DTF 113 IV 93, 107 IV 155; G. PIQUEREZ, op. cit., n. 4026; N. OBERHOLZER, Grundzüge des Strafprozessrechts, Berna 1994, p. 593; rapporto n. 3163, p. 96 ad art. 317 e note riassuntive della seduta del 20.7.1988 della Commissione speciale per la revisione del CPP, p. 9 ss.; N. SALVIONI, Codice di procedura penale annotato, Locarno 1999, ad art. 320 CPP, p. 506: “(…) per le spese di patrocinio ed i danni materiali si deve invece parlare di rifusione, ossia di risarcimento pieno, stabilito in base alla documentazione prodotta dall'accusato prosciolto”];

che del resto, appositamente per permettere di raccogliere la documentazione e gli elementi necessari alla corretta quantificazione della pretesa, la revisione del CPP ha allungato il termine per la presentazione dell’istanza fino ad un anno (N. SALVIONI, op. cit., ad art. 320 CPP, p. 508)

che essi avrebbero invero potuto e dovuto provare il preteso pregiudizio e l’esistenza di un nesso di causalità con il procedimento penale promosso nei loro confronti (cfr., al proposito, decisione TF 1P.602/2003 del 23.2.2004), producendo perlomeno le relative dichiarazioni fiscali e/o i relativi contratti di lavoro, la documentazione inerente il pensionamento anticipato di IS 2 (cfr. documenti relativi alla rendita AI, di cui lo stesso istante è certamente in possesso), la documentazione inerente la mancata nomina di IS 1 ed eventualmente delle dichiarazioni scritte dei citati testimoni e/o documenti analoghi;

che, stante quanto sopra, gli istanti non possono quindi esigere la rifusione di un pregiudizio materiale solo dichiarato ma non provato (cfr., in relazione agli elementi necessari per procedere eventualmente alle stime previste dall’art. 42 cpv. 2 CO, decisione TF 4C.355/1997 dell’8.3.2005), per cui nulla è loro dovuto a questo titolo;

che l'indennità prevista dall'art. 317 ss. CPP si estende, come detto, anche al danno morale patito dall'accusato prosciolto;

che la determinazione dell'ammontare dell'indennità é lasciata al potere d'apprezzamento del giudice ed é stabilita in funzione della gravità della lesione alla personalità, conformemente agli art. 42 ss. CO (DTF 113 Ia 177 e rif.; R. HAUSER / E. SCHWERI / K. HARTMANN, op. cit., § 109 n. 7);

che l’art. 49 CO prevede che un'indennità è concessa nel caso in cui la gravità dell'offesa alla personalità lo giustifichi e questa non sia stata riparata in altro modo;

che è necessario tenere conto delle circostanze del caso concreto, in particolare del pregiudizio recato all'integrità fisica, psichica o alla reputazione dell'accusato, della gravità dell'accusa, del numero di persone venute a conoscenza dei fatti, come pure della situazione familiare e professionale dell'accusato (decisione TF 1P.602/2003 del 23.2.2004; DTF 125 III 70, 269 e 412, 113 IV 93 e 112 Ib 446);

che l’accusato che durante l’istruzione formale non è stato oggetto di un provvedimento restrittivo della libertà personale può ottenere un’indennità per torto morale unicamente se prova che a seguito dell’esecuzione di “altri atti istruttori” (per es. perquisizioni, sequestri, richieste di informazioni, ecc.) o per il semplice fatto di essere stato oggetto di un procedimento penale ha subito una grave violazione della sua personalità;

che al proposito gli istanti postulano la rifusione di CHF 10'000.-- ciascuno, sottolineando in particolare che durante il procedimento penale, durato cinque anni, “(…) hanno subito gravi conseguenze morali, professionali ed economiche: la sfiducia dei loro superiori, i sarcasmi dei loro colleghi di lavoro e dei loro conoscenti, (…) il pensionamento anticipato e (…) la mancata promozione” (istanza 17/18.11.2003, p. 3);

che non dimostrano tuttavia, come incombeva loro, che gli asseriti pregiudizi in ambito professionale sono la conseguenza diretta del procedimento penale;

che, già lo si è detto, il semplice rinvio all’interrogatorio di testimoni ed il generico richiamo di incarti non è ammesso;

che le lettere di ringraziamenti inviate loro dal Consigliere federale on. __________ __________, provano semmai che le accuse non hanno recato pregiudizio alla loro reputazione, tanto è vero che vengono entrambi definiti come “(…) un collaboratore del DDPS competente e coscienzioso che ha sempre assolto i propri compiti con professionalità” (doc. D e E);

che non hanno inoltre prodotto alcun certificato o documento attestante una specifica sofferenza fisica o psichica, limitandosi, una volta ancora, a richiedere l’audizione come testimoni dei rispettivi medici dott. __________ __________ e dott. __________ __________;

che, come sopra esposto, tale richiesta – in assenza di ulteriori precisazioni – non può tuttavia essere accolta (DTF 113 IV 93);

che il procedimento penale – benché si sia protratto per cinque anni – ha mantenuto, almeno verso l’esterno, un profilo riservato e del resto lo Stato non è tenuto al versamento di un'indennità a tutti coloro che hanno subito un pregiudizio in ragione di un procedimento penale (REP. 1998 n. 126 nota 5.3);

che in definitiva non hanno provato di avere subito una grave lesione della loro personalità;

che questa conclusione tiene conto del resto della soddisfazione personale già derivabile dal riconoscimento che il procedimento penale nei loro confronti era ingiustificato, come emerge dal giudizio 10.12.2002 della Corte delle assise correzionali di __________ e dalla presente decisione;

che la pretesa non può quindi essere ammessa;

che gli istanti protestano infine la rifusione delle ripetibili di questa sede;

che nella commisurazione dell’onorario relativo alla formulazione dell’istanza di indennità questa Camera, oltre i parametri elaborati dal Consiglio di moderazione per la determinazione dell’adeguatezza delle spese di patrocinio legale, tiene in particolare in considerazione il grado di accoglimento del gravame;

che la stesura dell’istanza in esame non presentava dal profilo giuridico e fattuale difficoltà particolari;

che l’onere lavorativo può del resto essere considerato limitato dal momento che il patrocinatore conosceva la fattispecie;

che va pertanto riconosciuto – tenuto conto del parziale accoglimento dell’istanza – un importo di CHF 1'000.--, comprendente onorario, spese e IVA, oltre interessi del 5% dal 17.11.2003;

che, alla luce delle suddette considerazioni, a IS 1 e IS 2 va rifuso l’importo complessivo di CHF 15'291.90 (CHF 7'645.95 ciascuno) oltre interessi, di cui CHF 14'291.90 per spese di patrocinio e CHF 1'000.-- per spese di patrocinio inerenti l’istanza di indennità;

che la procedura di indennità è gratuita (art. 320 cpv. 5 CPP).

Per questi motivi,

richiamati gli art. 317 ss. CPP ed ogni altra norma applicabile,

pronuncia

  1. L’istanza è parzialmente accolta.

Di conseguenza lo Stato della Repubblica e del Cantone Ticino, in relazione al giudizio 10.12.2002 della Corte delle assise correzionali di Lugano (inc. __________), rifonderà a IS 1, __________, __________, a titolo di indennità giusta gli art. 317 ss. CPP, l’importo di CHF 7'645.95, oltre interessi del 5% dal 17.11.2003.

Di conseguenza lo Stato della Repubblica e del Cantone Ticino, in relazione al giudizio 10.12.2002 della Corte delle assise correzionali di Lugano (inc. __________), rifonderà a IS 2, __________, __________, a titolo di indennità giusta gli art. 317 ss. CPP, l’importo di CHF 7'645.95, oltre interessi del 5% dal 17.11.2003.

  1. Non si prelevano tassa di giustizia e spese.

  2. Intimazione:

per conoscenza:

terzi implicati

PI 1

Per la Camera dei ricorsi penali

Il presidente Il segretario

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