Incarto n. 60.2003.307
Lugano 18 maggio 2005
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Mauro Mini, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
segretaria:
Alessandra Mondada, vicecancelliera
sedente per statuire sull’istanza di promozione dell’accusa 22/24.9.2003 presentata da
IS 1, –, patr. da: PA 1, ,
contro
il decreto di non luogo a procedere 9.9.2003 emanato dal procuratore pubblico Marco Villa nell’ambito del procedimento penale dipendente, tra l’altro, da sua denuncia/querela __________ nei confronti di PI 1, __________ (patr. da: avv. PA 2, __________), per titolo di diffamazione, sub. calunnia ed ingiuria;
richiamate le osservazioni 30.9/1.10.2003 del magistrato inquirente e 9/10.10.2003 di PI 1, entrambe concludenti per la reiezione del gravame;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto
a. Il __________, in sede di interrogatorio di polizia, PI 1 ha sporto denuncia/querela penale nei confronti di ignoti e di IS 1 – collaboratrice domestica della cognata __________ __________ (nata , sorella gemella del marito), deceduta l’ – per titolo di furto, sub. furto di poca entità, affermando che il __________ quest’ultima, rispettivamente terzi in sua compagnia avrebbero sottratto dall’appartamento di __________ della defunta (almeno) una moneta d’oro, una bomboniera in porcellana, scarpine per bambini ed un bavaglino per bambini, per un valore complessivo di CHF 111.-- (verbale di interrogatorio __________, p. 3, allegato al rapporto di inchiesta di polizia giudiziaria __________, AI 7, inc. MP __________); con scritto __________ IS 1 – che, interrogata il __________, ha contestato gli addebiti, dicendo che si sarebbe trovata in loco unitamente a suoi parenti e conoscenti per procedere a lavori di pulizia (verbale di interrogatorio __________, allegato al rapporto di inchiesta di polizia giudiziaria __________, AI 7, inc. MP __________) – ha a sua volta querelato PI 1 per reati contro l’onore (AI 1, inc. MP __________).
PI 1 ha di seguito ritirato la denuncia/querela, “(…) poiché abbiamo la convinzione che questa moneta sia stata rubata, ma che purtroppo, essendo un pezzo di piccole dimensioni, molto probabilmente non ci verrà mai più restituito” (verbale di interrogatorio __________ di PI 1, p. 1, allegato al rapporto di inchiesta di polizia giudiziaria __________, AI 7, inc. MP __________).
b. Con decisione 9.9.2003 il procuratore pubblico ha decretato il non luogo a procedere in ordine ad entrambi gli esposti, ritenuto che – con riferimento alle ipotesi accusatorie di furto, rispettivamente furto di poca entità – “(…) l’asserito valore della merce dichiarata per rubata (…)” e “(…) l’intervenuto recesso di querela per il presupposto reato di cui all’art. 139 cifra 1 CPS in combinazione con l’art. 172ter cifra 1 CPS (…)” imponevano di non doversi procedere [posto inoltre come “(…) anche nell’eventualità in cui non vi fosse stata desistenza ai sensi dell’art. 31 cpv. 1 CPS la conclusione sarebbe stata la stessa visto le differenti versioni sui fatti, l’assenza di valide prove neutre e quindi l’insufficienza di prove a carico della querelata” (decreto di non luogo a procedere 9.9.2003, p. 3)] e che – con riferimento alla querela della qui istante e premesso che alla fattispecie sarebbe stato applicabile solo l’art. 303 cifra 2 CP (e non gli art. 173 ss. CP) – “non è contestabile che da un punto di vista oggettivo la querela presentata (da PI 1) in Polizia il __________ adempia le condizioni di legge di cui a predetta norma”, che “ciò non può invece essere detto in merito ai presupposti soggettivi dell’art. 303 cifra 2 CPS”, che “visto la fattispecie (in particolare la presenza della qui denunciante presso il domicilio della defunta assieme ad altre tre persone, il loro agire e comportamento nonché la constatata assenza di alcuni oggetti) non può infatti essere minimamente sostenuto come PI 1, inoltrando tale sua querela, avesse voluto intenzionalmente denunciare IS 1 di un fatto di cui la sapeva con certezza innocente” e che “la querela, come tale, e i successivi accertamenti di Polizia, visto i fatti così come raccontati, si giustificavano di per sé” (decreto di non luogo a procedere 9.9.2003, p. 4).
c. Con tempestiva istanza IS 1 chiede di promuovere l’accusa nei confronti di PI 1 per titolo di diffamazione, calunnia, ingiuria e denuncia mendace, sostenendo che – riassunta la fattispecie – il magistrato inquirente non avrebbe accertato la qualità di parte civile della querelata (segnatamente verificando se essa fosse erede di __________ __________), la cui costituzione a’ sensi degli art. 69 ss. CPP nel procedimento per titolo di furto, sub. furto di poca entità sarebbe stata prematura ed infondata; contesta di seguito la mancata apposizione dei sigilli presso l’abitazione della defunta, fatto che le sarebbe di grave pregiudizio. Le asserzioni offensive e mendaci della querelata nei suoi confronti sarebbero prive di fondamento: pertanto, “non essendo stata data la possibilità (a lei) di potersi pronunciare durante un interrogatorio in presenza del procuratore pubblico, e di poter notificare testi che avrebbero contribuito a chiarire la realtà di quanto accaduto – e quindi l’assoluta estraneità (…) alle accuse mossele (…)”, l’istanza si imporrebbe “(…) per riabilitare definitivamente la (sua) onorabilità (…)” (istanza di promozione dell’accusa 22/24.9.2003, p. 6).
d. Delle osservazioni del procuratore pubblico e di PI 1 si dirà, se necessario, in diritto.
in diritto
In presenza di un non luogo a procedere, l'art. 186 cpv. 1 CPP concede alla parte lesa, che si costituisce parte civile, la facoltà di presentare alla Camera dei ricorsi penali, entro dieci giorni, un'istanza motivata di promozione dell'accusa nei confronti del denunciato o querelato.
Il primo presupposto per l'accoglimento di un'istanza di promozione dell'accusa, risultante da consolidata giurisprudenza (REP. 1994 n. 115, 1989 p. 598 e 1987 p. 262), è l'esistenza di seri indizi di colpevolezza emergenti dagli atti. Per principio, infatti, l'azione penale è essenzialmente pubblica e, come tale, esercitata dal procuratore pubblico (art. 2 CPP) per cui la sua promozione, attraverso il preventivo esame dell'accusa contro una determinata persona (art. 189 CPP), non può essere lasciata all'arbitrio o al sentimento soggettivo della parte lesa, ma deve fondarsi su oggettivi e concreti elementi indizianti.
In questo senso non è sufficiente una diversa interpretazione delle risultanze da parte dell'istante, ma occorre la dimostrazione della verosimiglianza di alto grado circa altra conclusione che merita approfondimento istruttorio.
Seconda condizione di ammissibilità (una volta data la prima) è la disponibilità di nuove prove da assumere, rispettivamente la possibilità di approfondimento di prove già acquisite, tale da consentire l'eventuale passo dall'indizio alla certezza, come alle competenze del giudice di merito.
1.2.
Giusta l'art. 186 cpv. 4 CPP quando per il chiarimento della decisione sulla promozione dell'accusa occorrono altre prove, questa Camera ordina al procuratore pubblico la completazione delle informazioni preliminari.
La completazione delle informazioni preliminari si rende necessaria quando il decreto di non luogo a procedere è stato erroneamente pronunciato per carenza dei presupposti processuali o di punibilità (ad esempio: intervenuta prescrizione, incompetenza territoriale, tardività della querela, azione ritenuta non punibile), oppure quando il procuratore pubblico ha ritenuto erroneamente che un fatto, quand'anche venisse accertato, non costituirebbe reato o quando ha apprezzato erroneamente una circostanza di fatto che, se accertata correttamente, fonderebbe l'esistenza di seri indizi di colpevolezza, oppure quando le informazioni preliminari sono carenti nell'accertamento dei fatti, così da non permettere di stabilire la fondatezza dell'istanza di promozione dell'accusa o del decreto di non luogo a procedere (REP. 1998 n. 110).
L’istante postula la promozione dell’accusa, tra l’altro, per titolo di denuncia mendace. Il gravame in esame non rispetta tuttavia i requisiti imposti ad un’istanza a’ sensi dell’art. 186 CPP: IS 1 si limita infatti a contestare la conclusione a cui è giunto il magistrato inquirente ed a trattare questioni non direttamente attinenti al reato (per esempio dilungandosi sull’omessa apposizione dei sigilli presso l’abitazione della defunta), senza confrontarsi con i presupposti oggettivi e soggettivi del reato di cui all’art. 303 CP, ciò che – di tutta evidenza – non adempie le suddette condizioni.
2.2.
L’istanza – a prescindere dalla sua irricevibilità – appare comunque infondata nel merito.
Il reato in questione – secondo cui è punito per denuncia mendace chiunque denuncia all’autorità come colpevole di un crimine o di un delitto una persona che egli sa innocente, per provocare contro di lei un procedimento penale, oppure chiunque in altro modo ordisce mene subdole per provocare un procedimento penale contro una persona che egli sa innocente – esige infatti, da parte dell’autore, consapevolezza e volontà di far perseguire penalmente chi sa innocente, intenzionalità che non ammette il dolo eventuale (A. DONATSCH / W. WOHLERS, Strafrecht IV, 3. ed., Zurigo/Basilea/Ginevra 2004, p. 370 s.; BSK StGB II – V. DELNON / B. RÜDY, Basilea 2003, n. 26 ss. ad art. 303 CP; B. CORBOZ, Les infractions en droit suisse, volume II, Berna 2002, n. 17 ad art. 303 CP; G. STRATENWERTH, Schweizerisches Strafrecht, BT II, 5. ed., Berna 2000, § 53 n. 18 ss.; S. TRECHSEL, Schweizerisches Strafgesetzbuch, Kurzkommentar, 2. ed., Zurigo 1997, n. 7 ss. ad art. 303 CP).
Ora, nella fattispecie detto presupposto non è adempiuto, come emerge dai verbali di interrogatorio di PI 1 [“Il venerdì __________ verso le ore 1400 siamo saliti a __________ per andare a ritirare la posta della defunta all’ufficio postale. Passando davanti all’abitazione della defunta abbiamo visto che c’era la signora __________. Mi sono fermata e sono andata da __________ a domandarle cosa stesse facendo, poi altre tre persone sono arrivate da diversi locali della casa, erano tutti molto agitati e nervosi. Erano la zia di __________, la madre di __________ e penso il marito della figlia di __________. C’era posteggiata un’autovettura di media cilindrata di colore scuro con targhe __________, che credo sia del ragazzo, questa persona ha circa 25/30 anni. C’era pure la vettura di __________, auto di piccola cilindrata di colore bianco, pure con targhe __________. Queste persone erano tutte bagnate di sudore. Avevo detto ad __________ che la merce che c’era nel frigo poteva prenderla per lei, ma invece ho visto che lei aveva preparato diverse scatole nelle quali non ho visto se c’era dentro qualcosa. Penso che erano vuote ma pronte per infilare dentro della merce. Mio marito nel frattempo era rimasto seduto in auto ed __________ ed i suoi parenti non l’hanno visto. Mio marito ha però notato che c’erano almeno quattro grandi sacchi dei rifiuti leggermente nascosti tra le piante del giardino. __________ mi spiegava in modo agitato che stava buttando via la roba vecchia che c’era anche negli altri locali, io allora l’ho sgridata dicendole che non doveva toccare null’altro che il frigorifero. Arrabbiata le ho detto di andarsene via lei e gli altri tre. In cinque minuti i quattro sono partiti con le due macchine” (verbale di interrogatorio __________, p. 2 s., allegato al rapporto di inchiesta di polizia giudiziaria __________, AI 7, inc. MP __________)] e della qui istante [“(…) abbiamo discusso di pulire il frigo grande (congelatore) e PI 1 mi ha detto che potevo prendere per me l’eventuale contenuto, ma di non toccare assolutamente nulla in casa” (verbale di interrogatorio __________, p. 1, allegato al rapporto di inchiesta di polizia giudiziaria __________, AI 7, inc. MP __________)]: la querelata poteva quindi legittimamente ritenere – a fronte della presenza dell’istante e di terzi presso la casa di __________ ed il loro comportamento contrario alle istruzioni impartite – che IS 1, rispettivamente le altre persone in loco avessero sottratto gli oggetti in questione.
Non sussistono di conseguenza seri indizi in merito alla consapevolezza e volontà di PI 1 di far perseguire penalmente chi sapeva innocente, come esatto dal disposto di cui all’art. 303 CP.
2.3.
L’art. 67 CPP prevede del resto che chiunque possa presentare al procuratore pubblico denuncia per reato di azione pubblica: PI 1, a prescindere dalla sua qualità di parte civile a’ sensi dell’art. 69 CPP (cfr., al proposito, M. MINI, L’istanza di promozione dell’accusa: art. 186 CPP. Istruzioni per l’uso, in RtiD I – 2004, p. 257 ss.; L. MARAZZI, Il Giar, L'arbitro nel processo penale, Lugano 2001, p. 37 ss.; M. RUSCA / E. SALMINA / C. VERDA, Commento del Codice di procedura penale ticinese, Lugano 1997, n. 1 ss. ad art. 69 CPP), poteva quindi – posto come l’entità della refurtiva non fosse nota fin dall’inizio [“Nelle stanze ho comunque visto che i cassetti e le porte degli armadi erano aperti; quindi sono convinta che quei quattro hanno portato via altre cose” (verbale di interrogatorio 16.6.2003 di PI 1, p. 3, allegato al rapporto di inchiesta di polizia giudiziaria __________, AI 7, inc. MP __________)] e pertanto come l’applicabilità in concreto del disposto di cui all’art. 172ter CP (secondo cui se il reato concerne soltanto un elemento patrimoniale di poco valore o un danno di lieve entità, il colpevole è punito solo a querela di parte) non fosse certa – inoltrare un esposto penale, ciò che ha imposto al magistrato inquirente di procedere subito alle occorrenti indagini giusta l’art. 178 CPP, tra le quali l’interrogatorio dell’istante. Audizione che – contrariamente al suo assunto [cfr. scritto __________ di IS 1 (allegato alla querela __________, AI 1, inc. MP __________) che, tramite il proprio legale, ha censurato presso il Comando della Polizia cantonale di __________ le modalità del suo interrogatorio di data __________] – si è peraltro svolta in modo corretto [“La di lei prospettata ipotesi di reato di abuso di autorità (art. 312 CPS) nei confronti degli agenti di Polizia che verbalizzarono la sua protetta non ha trovato alcun riscontro, sia oggettivo che soggettivo, negli atti dell’incarto” (scritto 9.9.2003 del procuratore pubblico Marco Villa all’avv. PA 1, AI 9, inc. MP __________)]. Il fatto che il procuratore pubblico – apparentemente – non abbia verificato la qualità di parte civile di PI 1 non è quindi rilevante ai fini del giudizio [cfr. del resto i verbali di interrogatorio 16.6.2003 e 12.7.2003 di PI 1 (allegati al rapporto di inchiesta di polizia giudiziaria __________, AI 7, inc. MP __________), nel corso dei quali ha sporto denuncia/querela, rispettivamente ritirato la querela, entrambi sottoscritti anche dal marito, fratello gemello di __________ __________].
Come detto, l’istante ha inoltrato querela penale per titolo di diffamazione [art. 173 CP, secondo cui è punito, a querela di parte, chiunque, comunicando con un terzo, incolpa o rende sospetta una persona di condotta disonorevole o di altri fatti che possano nuocere alla reputazione di lei o divulga una tale incolpazione o un tale sospetto (BSK StGB II – F. RIKLIN, op. cit., n. 1 ss. ad art. 173 CP)], calunnia [art. 174 CP, secondo cui è punito, a querela di parte, chiunque, comunicando con un terzo e sapendo di dire cosa non vera, incolpa o rende sospetta una persona di condotta disonorevole o di altri fatti che possano nuocere alla reputazione di lei o, sapendo di dire cosa non vera, divulga una tale incolpazione o un tale sospetto (BSK StGB II – F. RIKLIN, op. cit., n. 1 ss. ad art. 174 CP)] ed ingiuria [art. 177 CP, secondo cui è punito, a querela di parte, chiunque offende in altro modo con parole, scritti, immagini, gesti o vie di fatto l’onore di una persona (BSK StGB II – F. RIKLIN, op. cit., n. 1 ss. ad art. 177 CP)].
3.2.
Al proposito, il magistrato inquirente ha ritenuto che “in diritto alla fattispecie risulta unicamente applicabile l’art. 303 cifra 2 CPS e non i reati di cui agli art. 173 segg. CPS” (decreto di non luogo a procedere 9.9.2003, p. 4).
A torto. Qualora non siano dati gli elementi del reato di denuncia mendace, occorre nondimeno esaminare gli art. 173/177 CP, che presuppongono – diversamente dagli art. 303 e 174 CP (BSK StGB II – V. DELNON / B. RÜDY, op. cit., n. 26 ss. ad art. 303 CP; BSK StGB II - F. RIKLIN, op. cit., n. 4 ad art. 174 CP) – unicamente dolo o dolo eventuale (A. DONATSCH / W. WOHLERS, op. cit., p. 374 s.; BSK StGB II – V. DELNON / B. RÜDY, op. cit., n. 36 ad art. 303 CP; B. CORBOZ, Les infractions en droit suisse, volume I, n. 124 ad art. 173 CP; B. CORBOZ, op. cit., volume II, n. 22 ad art. 303 CP): accusare qualcuno di aver commesso un reato può infatti, secondo le circostanze, costituire una lesione dell'onore (BSK StGB II - F. RIKLIN, op. cit., n. 18 ad art. 173 ss. CP; B. CORBOZ, op. cit., volume I, n. 6 ad art. 173 CP).
Il procuratore pubblico – che ha negato seri indizi in relazione al reato di denuncia mendace – avrebbe quindi dovuto considerare la fattispecie dal profilo degli art. 173/177 CP, spiegando – nel rispetto del diritto di essere sentito, che impone di menzionare, almeno brevemente, i motivi che l'hanno spinto a decidere in un senso piuttosto che nell’altro e di porre quindi l'interessato nelle condizioni di rendersi conto della portata del provvedimento e delle eventuali possibilità di impugnazione presso un'istanza superiore, che deve poter esercitare il controllo sullo stesso (cfr., in merito all’obbligo di motivazione, decisione TF 1P.737/2004 del 31.3.2005; decisione TF 2P.113/1993 del 14.5.1993, pubblicata in RDAT n. 53/II – 1993; R. HAUSER / E. SCHWERI / K. HARTMANN, Schweizerisches Strafprozessrecht, 6. ed., Basilea 2005, § 55 n. 22 ss.; N. SCHMID, Strafprozessrecht, 4. ed., Zurigo/Basilea/Ginevra 2004, n. 260; G. PIQUEREZ, Procédure pénale suisse, Zurigo 2000, n. 796 ss.) – perché nel caso concreto dette disposizioni non sarebbero state applicabili, rispettivamente perché il fatto che PI 1 avesse accusato la qui istante di furto, sub. furto di poca entità non avrebbe costituito una lesione dell’onore.
Si impone quindi – posto come i reati in questione non siano stati oggetto di inchiesta e di decisione da parte del procuratore pubblico e come di conseguenza questa Camera non possa esprimersi in merito, essendo autorità di ricorso (cfr. art. 284 CPP) – di rinviare gli atti al magistrato inquirente affinché si pronunci al proposito, ciò che permetterà all’istante di confrontarsi con le motivazioni della decisione e di valutare l’eventuale gravame, rispettivamente a questa Camera di esprimersi al proposito.
IS 1 contesta infine la mancata apposizione dei sigilli sulla proprietà della defunta __________ __________ (istanza di promozione dell’accusa 22/24.9.2003, p. 5 s.): tale omissione (che fonda, se del caso, una questione di natura civile) non può tuttavia essere rimproverata a PI 1, come emerge dallo scritto __________ del delegato inventari e successioni del Comune di __________, __________ __________ [“In data __________, a seguito del decesso della sig.ra __________ __________, mi sono recato presso l’abitazione della defunta in via __________, mappale no. __________ di __________. Alla presenza dei signori __________ __________ (fratello gemello della defunta) e della moglie __________ __________, i quali erano in possesso della chiave dell’abitazione, ho effettuato il sopralluogo e le verifiche del caso. Non ho ritenuto di dover apporre i sigilli” (allegato al rapporto di inchiesta di polizia giudiziaria 7.8.2003, AI 7, inc. MP __________)]. Il procuratore pubblico – in assenza di querela – non poteva del resto confrontarsi con il reato di violazione di domicilio a’ sensi dell’art. 186 CP, per cui – anche sotto questo profilo – il decreto di non luogo a procedere appare corretto.
Il gravame, per quanto ricevibile, è parzialmente accolto. Non si prelevano tassa di giustizia e spese; non si assegnano ripetibili.
Per questi motivi,
richiamati gli art. 184 ss. CPP, 173 ss. e 303 CP, 1 ss. e 39 lit. f LTG ed ogni altra norma applicabile,
pronuncia
§ Il decreto di non luogo a procedere 9.9.2003 emanato dal procuratore pubblico Marco Villa (NLP __________) è parzialmente annullato ai sensi dei considerandi.
§§ Il procuratore pubblico completerà le informazioni preliminari e si pronuncerà sul seguito dell’azione penale.
2.Non si prelevano tassa di giustizia e spese; non si assegnano ripetibili.
terzi implicati
PI 1 patrocinata da: PA 2
Per la Camera dei ricorsi penali
Il presidente La segretaria