Incarto n. 60.2003.3

Lugano

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino

La Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello

composta dai giudici:

Mauro Mini, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

segretaria:

Alessandra Mondada, vicecancelliera

sedente per statuire sull’istanza di promozione dell’accusa 23/30.12.2002 presentata da

IS 1, ,

contro

il decreto di non luogo a procedere 9.12.2002 emanato dal procuratore pubblico Antonio Perugini nell’ambito del procedimento penale dipendente da sua denuncia 28.6/1.7.2002 nei confronti di PI 1, __________, per titolo di coazione;

richiamate le osservazioni 7/8.1.2003 del magistrato inquirente e 14/16.1.2003 di PI 1, entrambe concludenti per la reiezione del gravame;

letti ed esaminati gli atti;

considerato

in fatto

a. Con esposto 28.6/1.7.2002 __________ IS 1 ha inoltrato denuncia penale nei confronti dei responsabili di PI 1 per titolo di coazione in relazione allo scritto 20.4.2002, che lo invitava a pagare la fattura di CHF 275.90 (oltre interessi e spese) di __________ – inerente un abbonamento di dodici mesi concluso al momento dell’acquisto di un telefono mobile – o a ritirare l’opposizione al precetto esecutivo spiccato nei suoi confronti il 9.4.2002; detto scritto lo informava inoltre che “(…) in assenza di una Sua reazione entro tale scadenza (15.5.2002), comunicheremo i dati relativi alla Sua persona (per esempio: misure relative al procedimento legale) alla ditta __________, che registra i dati per potere dare ai suoi partner contrattuali (per esempio imprese di vendita al dettaglio, vendita per corrispondenza o di altro tipo) informazioni utili a giudicare quanto Lei sia degno di credito e anche in merito alla Sua solvibilità” (scritto 20.4.2002, allegato alla denuncia penale 28.6/1.7.2002, AI 3).

b. Con decisione 9.12.2002 il procuratore pubblico ha decretato il non luogo a procedere in ordine alla denuncia penale, ritenuto che “(…) non è assolutamente documentato che la denunciata abbia usato minaccia o violenza nei confronti del denunciante, né tantomeno che lo abbia indotto a tollerare un atto contro la sua volontà, limitandosi a precisare quali erano le loro eventuali intenzioni su quanto poteva succedere nel caso in cui avesse voluto mantenere la procedura esecutiva” e che “inoltre nella sua deposizione, il denunciante non ha contestato il credito verso la __________, dichiarando di essere peraltro intenzionato ad onorarlo” (decreto di non luogo a procedere 9.12.2002, p. 2).

c. Con tempestiva istanza __________ IS 1 chiede di annullare il decreto impugnato e, in via principale, di “ordinare l’apertura di un’istruttoria formale per il reato di coazione nei confronti dei responsabili (come risultano da RC) della ditta PI 1, rispettivamente dei firmatari dello scritto 20 aprile 2002” e, in via subordinata, di “ordinare al procuratore pubblico di proseguire le informazioni preliminari allo scopo di identificare i responsabili dello scritto, interrogarli e decidere poi il seguito da dare al procedimento, con eventuale nuova decisione” (istanza di promozione dell’accusa 23/30.12.2002, p. 4), affermando al proposito – riassunta la denuncia penale – che lo scritto in questione sarebbe “(…) una minaccia volta ad ottenere da me un comportamento positivo, contrario alla mia volontà”, che “non si tratta semplicemente di una comunicazione sulle intenzioni qualora avessi mantenuto l’opposizione”, che “la trasmissione dei dati cui si fa riferimento non ha alcun rapporto con l’eventuale procedura d’incasso, è un vero e proprio mezzo (indebito e scorretto) di pressione per ottenere il pagamento della fattura contestata” (istanza di promozione dell’accusa 23/30.12.2002, p. 2), che “(…) la volontà espressa di indirizzarsi a tutti i miei possibili partners contrattuali (imprese di vendita al dettaglio, vendita per corrispondenza o di altro tipo – cfr. scritto 20.04.2002) (…)” (istanza di promozione dell’accusa 23/30.12.2002, p. 3) renderebbe serio il danno e che il mezzo utilizzato da detta società in rapporto al fine conseguito non sarebbe lecito.

d. Delle osservazioni del procuratore pubblico e di PI 1 si dirà, se necessario, in diritto.

in diritto

  1. 1.1.

In presenza di un non luogo a procedere, l'art. 186 cpv. 1 CPP concede alla parte lesa, che si costituisce parte civile, la facoltà di presentare alla Camera dei ricorsi penali, entro dieci giorni, un'istanza motivata di promozione dell'accusa nei confronti del denunciato o querelato.

Il primo presupposto per l'accoglimento di un'istanza di promozione dell'accusa, risultante da consolidata giurisprudenza (REP. 1994 n. 115, 1989 p. 598 e 1987 p. 262), è l'esistenza di seri indizi di colpevolezza emergenti dagli atti. Per principio, infatti, l'azione penale è essenzialmente pubblica e, come tale, esercitata dal procuratore pubblico (art. 2 CPP) per cui la sua promozione, attraverso il preventivo esame dell'accusa contro una determinata persona (art. 189 CPP), non può essere lasciata all'arbitrio o al sentimento soggettivo della parte lesa, ma deve fondarsi su oggettivi e concreti elementi indizianti.

In questo senso non è sufficiente una diversa interpretazione delle risultanze da parte dell'istante, ma occorre la dimostrazione della verosimiglianza di alto grado circa altra conclusione che merita approfondimento istruttorio.

Seconda condizione di ammissibilità (una volta data la prima) è la disponibilità di nuove prove da assumere, rispettivamente la possibilità di approfondimento di prove già acquisite, tale da consentire l'eventuale passo dall'indizio alla certezza, come alle competenze del giudice di merito.

1.2.

Giusta l'art. 186 cpv. 4 CPP quando per il chiarimento della decisione sulla promozione dell'accusa occorrono altre prove, questa Camera ordina al procuratore pubblico la completazione delle informazioni preliminari.

La completazione delle informazioni preliminari si rende necessaria quando il decreto di non luogo a procedere è stato erroneamente pronunciato per carenza dei presupposti processuali o di punibilità (ad esempio: intervenuta prescrizione, incompetenza territoriale, tardività della querela, azione ritenuta non punibile), oppure quando il procuratore pubblico ha ritenuto erroneamente che un fatto, quand'anche venisse accertato, non costituirebbe reato o quando ha apprezzato erroneamente una circostanza di fatto che, se accertata correttamente, fonderebbe l'esistenza di seri indizi di colpevolezza, oppure quando le informazioni preliminari sono carenti nell'accertamento dei fatti, così da non permettere di stabilire la fondatezza dell'istanza di promozione dell'accusa o del decreto di non luogo a procedere (REP. 1998 n. 110).

  1. 2.1.

Il reato di cui all'art. 181 CP - secondo cui è punito per coazione chiunque, usando violenza o minaccia di grave danno contro una persona, o intralciando in altro modo la libertà di agire di lei, la costringe a fare, omettere o tollerare un atto - presuppone, tra l'altro, che il danno sia grave, ossia atto ad imporre alla vittima decisioni che normalmente non avrebbe adottato (decisione TF 6S.343/2003 del 16.1.2004; BSK StGB II - V. DELNON / B. RÜDY, Basilea 2003, n. 25 ss. ad art. 181 CP; J. REHBERG / N. SCHMID / A. DONATSCH, Strafrecht III, 8. ed., Zurigo 2003, p. 366 s.; G. STRATENWERTH / G. JENNY, Schweizerisches Strafrecht, BT I, 6. ed., Berna 2003, § 5 n. 9; B. CORBOZ, Les infractions en droit suisse, volume I, Berna 2002, n. 10 ss. ad art. 181 CP).

2.2.

Come esposto, l’istante sostiene che “(…) la volontà espressa di indirizzarsi a tutti i miei possibili partners contrattuali (imprese di vendita al dettaglio, vendita per corrispondenza o di altro tipo – cfr. scritto 20.04.2002) (…)” (istanza di promozione dell’accusa 23/30.12.2002, p. 3) fonderebbe la serietà del danno.

A torto. PI 1 ha infatti comunicato che – nel caso in cui __________ IS 1 non avesse proceduto al pagamento della fattura di __________, rispettivamente al ritiro dell’opposizione al precetto esecutivo entro il termine assegnato – avrebbe trasmesso i suoi dati ad __________, __________, società che “(…) registra i dati per potere dare ai suoi partner contrattuali (per esempio imprese di vendita al dettaglio, vendita per corrispondenza o di altro tipo) informazioni utili a giudicare quanto Lei sia degno di credito e anche in merito alla Sua solvibilità” (scritto 20.4.2002, allegato alla denuncia penale 28.6/1.7.2002, AI 3): ora, per “suoi partner contrattuali” si devono intendere le controparti di __________, come risulta dall’uso della lettera minuscola “s” (“suoi”) in contrapposizione all’utilizzo della lettera maiuscola “S” riferita all’istante (“Suo pagamento”; “Sua reazione”; “Sua persona”; “Sua solvibilità”). Il carattere della gravità della minaccia deve peraltro essere valutato secondo criteri oggettivi e non secondo le reazioni del destinatario nel caso specifico (BSK StGB II - V. DELNON / B. RÜDY, op. cit., n. 31 ad art. 181 CP; J. REHBERG / N. SCHMID / A. DONATSCH, op. cit., p. 366; G. STRATENWERTH / G. JENNY, op. cit., § 5 n. 9; B. CORBOZ, op. cit., n. 11 ad art. 181 CP; S. TRECHSEL, Schweizerisches Strafgesetzbuch, Kurzkommentar, 2. ed., Zurigo 1997, n. 5 ad art. 181 CP), che – di tutta evidenza – non ha compreso il senso dello scritto. Mal si vede inoltre come __________ potrebbe conoscere e quindi contattare “(…) tutti i miei (dell’istante) possibili partners contrattuali (…)” (istanza di promozione dell’accusa 23/30.12.2002, p. 3);

Per il che – posto come il fatto di comunicare ai partners di __________ dette informazioni non appaia un pregiudizio tale da seriamente compromettere il suo credito futuro – non si impone, in assenza di seri indizi in merito all’esistenza di un grave danno a’ sensi dell’art. 181 CP [a prescindere quindi da eventuali conclusioni in applicazione della legge federale sulla protezione dei dati (cfr. scritto 25/30.11.2004, ed allegati, dell’__________ a questa Camera)], di promuovere l’accusa nei confronti dei responsabili di PI 1, rispettivamente di ordinare la completazione delle informazioni preliminari al fine di identificare gli autori dello scritto in questione.

  1. Non essendo data la prima condizione di ammissibilità dell'istanza, è superfluo esaminare – oltre gli ulteriori presupposti della suddetta norma – la disponibilità di nuove prove da assumere, rispettivamente la possibilità di approfondimento di prove già acquisite, tale da consentire l'eventuale passo dall'indizio alla certezza, come alle competenze del giudice di merito. Il procuratore pubblico non è del resto obbligato ad assumere tutte le prove, essendo ammesso un apprezzamento anticipato (decisione TF 6P.139/2004 del 28.10.2004; R. HAUSER / E. SCHWERI, Schweizerisches Strafprozessrecht; 5. ed., Basilea 2002, § 54 n. 1 e § 55 n. 8 ss.), segnatamente quando la prova è manifestamente irrilevante, inutile o inidonea a dimostrare fatti pertinenti o a modificare la convinzione del giudice (M. RUSCA / E. SALMINA / C. VERDA, Commento del Codice di procedura penale ticinese, Lugano 1997, n. 25 ad art. 58 CPP e n. 4 ad art. 79 CPP), come nella fattispecie.

  2. Il gravame è respinto. Tassa di giustizia e spese sono poste a carico dell’istante, soccombente.

Per questi motivi,

richiamati gli art. 184 ss. CPP, 181 CP, 1 ss. e 39 lit. f LTG ed ogni altra norma applicabile,

pronuncia

  1. L’istanza è respinta.

  2. La tassa di giustizia di CHF 450.-- e le spese di CHF 50.--, per complessivi CHF 500.-- (cinquecento), sono poste a carico di __________ IS 1, __________.

  3. Rimedio di diritto:

Il presente giudizio può essere impugnato mediante ricorso per cassazione al Tribunale federale. Il ricorso deve essere depositato presso il Tribunale federale entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 272 PPF). La legittimazione e le modalità di ricorso sono rette dagli art. 268 ss. PPF.

  1. Intimazione:

terzi implicati

PI 1

Per la Camera dei ricorsi penali

Il presidente La segretaria

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