Incarto n. 60.2003.267
Lugano 7 dicembre 2005
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Mauro Mini, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
segretario:
Rocco Filippini, vicecancelliere
sedente per statuire sull’istanza 11/12.8.2003 presentata da
IS 1 patr. da: PA 1
tendente ad ottenere, in relazione all’esito del procedimento penale sfociato nel decreto di non luogo a procedere 12.8.2002 emanato dall’allora procuratore pubblico Franco Lardelli (NLP __________), un’indennità a’ sensi degli art. 317 ss. CPP;
richiamate le osservazioni 27/28.8.2003 del procuratore pubblico Arturo Garzoni, che postula in via principale l’integrale reiezione dell’istanza ed in via subordinata una congrua riduzione dell’indennità richiesta;
rilevato che con scritto 7/8.11.2005 IS 1 ha prodotto, su espressa richiesta di questa Camera, il dettaglio della nota professionale 28.7.2003 dello Studio legale PA 1;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
che in data 17.2.1999 la banca __________ di __________ ha segnalato al competente Ufficio federale in materia di riciclaggio di denaro il comportamento sospetto di IS 1, che avrebbe richiesto la liquidazione immediata dei valori patrimoniali esistenti sulla relazione __________ __________ di cui era l’avente diritto economico, con prelievo in contanti, spiegando che la propria decisione scaturiva da “(…) una lettera del __________ __________ di __________ che lo avvisava che la Procura Ticinese indagava su suoi passati rapporti bancari in relazione ad una rogatoria internazionale relativa ad un processo in __________ per reati di bancarotta fraudolenta” (AI 1 e 1a, comunicazione 17.2.1999 del __________);
che il menzionato Ufficio federale ha ordinato provvisoriamente il blocco dei beni ed ha trasmesso il caso al Ministero pubblico del Cantone Ticino (cfr. AI 1 e 1a), che in data 23.2.1999 ha ordinato il sequestro degli averi depositati sul citato conto __________ __________ (cfr. AI 2);
che nel frattempo l’allora procuratore pubblico Franco Lardelli ha emanato la decisione di chiusura 7.5.1999, con la quale ha – tra l'altro – ordinato la trasmissione alle autorità __________ della documentazione bancaria concernente alcuni conti presso il __________ __________;
che contro la suddetta decisione IS 1 è tempestivamente insorto davanti a questa Camera, che con decisione 17.6.2002 ha stralciato dai ruoli la procedura ritenuto che l’allora magistrato inquirente, constatato “che il __________ della __________ della __________ __________, con scritto 2.1.2002, pervenutomi oggi ha evidenziato di ritenere che sia venuto meno l'interesse dell'Autorità rogante all'esecuzione della rogatoria”, ha revocato l'ordine di trasmissione 7.5.1999 (inc. __________);
che con decisione 11.7.2002 l’allora procuratore pubblico ha conseguentemente revocato l’ordine di sequestro 23.2.1999, mentre con decisione 12.8.2002 ha infine decretato il non luogo a procedere nei confronti di IS 1 in relazione all’ipotizzato reato di riciclaggio di denaro per i fatti di cui alla segnalazione 23.2.1999 del competente Ufficio federale;
che con l’istanza in esame – presentata nel termine di un anno di cui all’art. 320 CPP – IS 1, che protesta le ripetibili, chiede che lo Stato della Repubblica e del Cantone Ticino sia condannato a versargli la somma di CHF 19'577.--, di cui CHF 12'077.-- per spese legali, CHF 2'500.-- per danni materiali e CHF 5'000.-- a titolo di torto morale, oltre interessi al 5% dal 12.8.2002;
che giusta l'art. 317 CPP l'accusato prosciolto – ossia assolto al processo dalla Corte delle assise correzionali o criminali o dal pretore, oppure liberato da ogni accusa con decreto di abbandono – ha diritto ad un'indennità nella forma della rifusione delle spese di patrocinio, del risarcimento dei danni materiali e della riparazione del torto morale (cfr. REP. 1998 n. 126; R. HAUSER / E. SCHWERI / K. HARTMANN, Schweizerisches Strafprozessrecht, 6. ed., Basilea 2005, § 109 n. 1 ss.; G. PIQUEREZ, Procédure pénale suisse, Zurigo 2000, n. 4017 ss.);
che, come detto, il diritto di cui agli art. 317 ss. CPP compete all’“accusato prosciolto”;
che accusato è chiunque nei confronti del quale il magistrato inquirente ha promosso l’accusa (art. 47 cpv. 1 CPP);
che l’inchiesta è rimasta allo stadio delle informazioni preliminari, concludendosi con il decreto di non luogo a procedere 12.8.2002 (NLP 4185/2002/RI);
che lo scopo delle informazioni preliminari é quello di verificare se una notizia di reato é sostenuta da sufficienti indizi, onde decidere se promuovere l’accusa e avviare l’istruzione formale, o se decretare un non luogo a procedere (art. 184 cpv. 1 e 2 CPP);
che in questa fase preliminare, l’interessato non ha veste di accusato e pertanto non necessita generalmente dell’assistenza di un difensore;
che la qualità di parte processuale nasce infatti, come esposto, con la promozione dell'accusa (art. 47 cpv. 1 CPP) e da quel momento l’accusato beneficia di determinati diritti e, segnatamente, di essere assistito da un legale, di accedere agli atti e di partecipare agli interrogatori (art. 49 ss. CPP);
che la giurisprudenza cantonale ha nondimeno superato questa concezione formale di “accusato”, basandosi su una nozione sostanziale, riferita alla persona concretamente sospettata di un reato, indipendentemente dalla formale promozione dell'accusa (cfr. sentenza GIAR 15.7.1994 in re P. F.);
che è quindi da considerare “accusata” ogni persona sospettata di aver commesso un reato, oggetto di indagini, con importanti ripercussioni sulla sua situazione o sulla sua sfera personale (perquisizione, sequestro, ecc.);
che la necessità della presenza di un difensore nasce pertanto quando il caso non è senza importanza e presenta difficoltà di fatto e diritto che superano le capacità dell'accusato;
che in ambito penale, ciò è segnatamente il caso laddove ci si debba attendere l’irrogazione di una pena la cui durata escluda la sospensione condizionale della stessa o l’assunzione di misure privative della libertà personale (DTF 120 Ia 43 e rif.; M. RUSCA / E. SALMINA / C. VERDA, Commento del Codice di procedura penale ticinese, Lugano 1997, n. 18 e 19 ad art. 49 CPP; G. PIQUEREZ, op. cit., n. 1253 ss.);
che nei casi in cui la verosimile aspettativa di pena è di pochi mesi si devono considerare le difficoltà giuridiche e fattuali della procedura, alle quali l'interessato non è in grado di far fronte (per es. la complessità delle questioni giuridiche e procedurali, la facoltà di difendersi efficacemente nella procedura);
che nel caso di evidenti reati minori (“Bagatelldelikte”), ove entri in considerazione solo una multa o una pena privativa della libertà di poco conto, il Tribunale federale nega invece il diritto costituzionale al gratuito patrocinio (cfr. art. 2 cpv. 1 Lag; decisioni TF 1P.739/2004 del 24.1.2005, TF 1P.553/2002 del 18.11.2002, 1P.411/2002 del 6.11.2002, e 1P.263/2002 del 28.8.2002; DTF 128 I 225, 126 I 194, 122 I 49 e 275, 120 Ia 43; M. RUSCA / E. SALMINA / C. VERDA, op. cit., n. 2 e 18 ss. ad art. 49 vCPP; R. HAUSER / E. SCHWERI / K. HARTMANN, op. cit., § 40 n. 11 e 16; G. PIQUEREZ, Procédure pénale suisse, Zurigo 2000, n. 1259 ss.; B. CORBOZ, Le droit constitutionnel à l'assistance judiciaire, in SJ 2003 II p. 67 ss.);
che il procedimento penale a carico di IS 1 è stato aperto d’ufficio dal Ministero pubblico a seguito della segnalazione 23.2.1999 del competente Ufficio federale in materia di riciclaggio di denaro;
che le informazioni preliminari hanno sostanzialmente comportato il sequestro del conto __________ __________ presso il __________ di cui l’istante era l’avente diritto economico (AI 2);
che in ogni caso le difficoltà giuridiche – per un profano – legate all’ipotizzato reato di riciclaggio di denaro imponevano, già in sede di informazioni preliminari, la presenza di un legale;
che l’istante va pertanto ritenuto “accusato” a’ sensi dell’art. 317 CPP;
che, nello stabilire l'importo delle spese di patrocinio legale da risarcire, questa Camera verifica la conformità della nota di onorario ai criteri della Tariffa dell'Ordine degli avvocati (TOA), applicando i parametri giurisprudenziali seguiti dal Consiglio di moderazione;
che giusta l'art. 37 TOA per tutti i procedimenti penali l'avvocato ha diritto di esporre, per l'assistenza al patrocinato durante le informazioni preliminari, l'istruttoria e la preparazione al dibattimento, un supplemento che non deve in ogni caso eccedere quello massimo previsto dagli art. 31 ss. TOA, ossia CHF 5'000.-- per i procedimenti di contravvenzioni a leggi cantonali e federali, CHF 3'000.-- per i processi davanti al pretore, CHF 15'000.-- per i processi davanti alla Corte delle assise correzionali e CHF 50'000.-- per i processi davanti alla Corte delle assise criminali;
che, entro tali limiti, l'onorario deve essere stabilito in base ai principi generali dell'art. 8 TOA, cioè secondo la complessità e l'importanza, il valore e l'estensione della pratica, la competenza professionale e la responsabilità dell'avvocato, il tempo e la diligenza impiegati, la situazione sociale e patrimoniale delle parti, l'esito conseguito e la sua prevedibilità;
che – per i patrocini di fiducia – il Consiglio di moderazione fissa dal 2001 la remunerazione, a dipendenza della complessità della fattispecie, a CHF 250.-- orari per i casi più semplici (CHF 200.-- dal 1992 e CHF 220.-- dal 1996), senza stabilire un limite massimo;
che nel riconoscimento dell'onorario risarcibile questa Camera ammette onorari corrispondenti ad una regolare, ordinata e ragionevole conduzione del mandato, applicando criteri corrispondenti a quanto mediamente praticato, lasciando a carico del patrocinato la parte riconducibile ad una specifica scelta del patrocinatore;
che in questo senso si tiene conto della complessità e dell'importanza della pratica, delle difficoltà fattuali e giuridiche, della responsabilità, dell'impegno, della diligenza e del tempo impiegati, nonché della prevedibilità dell'esito del procedimento;
che in altre parole l'onorario a tempo va stabilito prendendo quale parametro un avvocato sperimentato nel diritto penale, tenuto conto di un ragionevole margine di oscillazione connesso con le particolarità del caso;
che l’istante postula anzitutto la rifusione della nota professionale 28.7.2003 dello Studio legale PA 1 di complessivi CHF 8'077.20 [di cui CHF 6'693.50 a titolo di onorario, CHF 508.70 di spese e CHF 875.-- di esborsi (doc. B e C)];
che la tariffa oraria applicata, pari a CHF 350.--/ora rispettivamente a CHF 450.--/ora (cfr. dettaglio della nota professionale 28.7.2003), non è conforme ai predetti principi e va pertanto ridotta a CHF 220.--/ora, come da prassi all’epoca del mandato;
che il dispendio orario esposto (21 ore e 4 minuti circa) appare inoltre – per un avvocato con le dovute conoscenze in ambito penale – oggettivamente sproporzionato, segnatamente con riferimento ai vari colloqui con l’istante (complessivamente 9 ore) ed alla redazione del reclamo 8/9.3.1999 al giudice dell’istruzione e dell’arresto (4 ore e 50 minuti);
che del resto la fattispecie non ha comportato alcuna difficoltà giuridica di rilievo ed ha richiesto ai patrocinatori dello Studio legale PA 1 un impegno relativamente ridotto, che si è sostanzialmente limitato – come emerge dagli atti – alla stesura del citato reclamo (AI 2 e 6);
che conseguentemente andrebbe ammesso un onorario pari a 5 ore e 35 minuti a CHF 220.--/ora, per complessivi CHF 1'228.50, di cui 120 minuti inerenti i colloqui con l’istante, 25 minuti inerenti le telefonate (in media 5 minuti/telefonata) 20 minuti inerenti gli scritti (in media 10 minuti/scritto), 60 minuti inerenti l’esame degli atti, 60 minuti inerenti la stesura del reclamo 8/9.3.1999 (le argomentazioni riguardanti la carenza di connessione con i fatti oggetto della rogatoria __________ appaiono eccessive, ritenuto che al giudice dell’istruzione e dell’arresto compete unicamente un giudizio di verosimiglianza) e 50 minuti inerenti il colloquio di data 29.4.1999 con il giudice dell’istruzione e dell’arresto, stralciate in particolare le prestazioni di data 18.2.1999 “colloquio con dott. IS 1 e sig. __________”, di data 20.5.1999 “colloquio con dott. IS 1 e legale __________” e di data 28.5.1999 “ispezione doc. presso Ministero Pubblico con dott. IS 1 e legale __________” in quanto non meglio specificate in relazione alla procedura penale qui in esame;
che a detta somma andrebbero aggiunte le spese, riconosciute in CHF 344.70, ridotte a CHF 50.-- quelle inerenti la formazione dell’incarto (art. 3 lit. a TOA) ed a CHF 100.-- quelle inerenti le fotocopie (l’importo esposto appare eccessivo con riguardo alla fattispecie, esaminato in particolare l’inc. NLP __________);
che gli esborsi ammonterebbero a CHF 750.-- (tassa di giustizia e spese di cui alla decisione 22.7.1999 del giudice dell’istruzione e dell’arresto, inc. __________), stralciati quelli di data 31.5.1999 “trasferta al Ministero pubblico di __________” e di data 2.6.1999 “versamento a Ministero pubblico __________”, in quanto non motivati (cfr. N. SALVIONI, Codice di procedura penale annotato, Locarno 1999, ad art. 317 CPP, p. 506: “(…) per le spese di patrocinio ed i danni materiali si deve invece parlare di rifusione, ossia di risarcimento pieno, stabilito in base alla documentazione prodotta dall'accusato prosciolto”);
che l’istante postula inoltre il rimborso delle spese dipendenti dalle prestazioni dell’avv. __________ di __________, che “(…) possono essere quantificate almeno in Fr. 4'000.--, con riserva di adeguamento” (istanza 11/12.8.2003, p. 4);
che va innanzitutto ricordato che nel caso in cui un accusato conferisce il proprio mandato a più patrocinatori – sia congiuntamente sia in caso di avvicendamento – vengono risarcite soltanto quelle spese che sarebbero sorte per un unico patrocinio (R. WALLIMAN BAUR, Diss. ZH 1998, Entschädigung und Genugtuung durch den Staat an unschuldig Verfolgte im ordentlichen zürcherischen Untersuchungsverfahren, p. 106);
che va inoltre rammentato che l’art. 317 CPP concede all’accusato prosciolto la rifusione delle spese di patrocinio legate al procedimento penale rivelatosi ingiustificato e non ad ogni altra controversia giudiziaria in qualche modo connessa (decisione TF 4C.355/1997 dell’8.3.2005);
che in concreto la necessità del patrocinio del legale __________ in relazione al procedimento penale che qui ci occupa – aperto d’ufficio dal Ministero pubblico a seguito della segnalazione 23.2.1999 del competente Ufficio federale in materia di riciclaggio di denaro – non risulta né dagli atti né dall’istanza in esame;
che d’altronde l’istante – cui spetta sostanziare le proprie pretese di indennità e che al proposito ha a disposizione un anno dalla sentenza di assoluzione o dall’abbandono del procedimento per raccogliere la documentazione e gli elementi necessari – non ha provveduto a presentare la nota professionale dell’avv. __________, limitandosi ad affermare “non appena ne saremo in possesso inoltreremo il dettaglio delle corrispondenti fatture” (istanza 11/12.8.2003, p. 4);
che la pretesa non può pertanto essere accolta;
che a IS 1 andrebbe quindi rifuso, a titolo di spese legali, l’importo complessivo di CHF 2'323.20;
che per gli interessi moratori sono applicabili le disposizioni generali del CO e pertanto essi andrebbero riconosciuti al tasso del 5% (art. 104 cpv. 1 CO) dalla prima interpellazione agli atti (art. 102 CO), ossia, nel caso concreto, dall’introduzione in data 11.8.2003 della presente istanza;
che – con riferimento al risarcimento dei danni materiali – secondo la giurisprudenza sviluppata da questa Camera nell'interpretazione delle norme precedentemente in vigore, in merito al concetto dei danni pecuniari da risarcire, era stato inizialmente affermato che “tali sono e non possono essere altri che quelli della perdita di guadagno e di occupazione” (cfr. REP. 1925 p. 312), per poi successivamente confermare l'estensione interpretativa del danno pecuniario al “danno patrimoniale, materiale” e cioè del lucrum cessans e del damnum emergens in nesso di causa ed effetto (cfr. REP. 1985 p. 406 e 1988 p. 422);
che l'accusato deve dimostrare che il danno subito é la conseguenza diretta dell'accusa o della detenzione;
che per la valutazione e l'estensione del danno sono applicabili, quale diritto suppletivo, gli art. 42 ss. CO (cfr. R. HAUSER / E. SCHWERI / K. HARTMANN, op. cit., § 109 n. 7);
che al proposito l'istante chiede la somma di CHF 2'500.-- “(…) derivante dal tempo impiegato per la composizione, la raccolta ed il riordino di tutti gli atti e per le trasferte a __________ da __________ che furono necessarie per ottenere la consulenza legale e per fornire informazioni riguardo ad un’accusa grave” corrispondente “(…) ad un dispendio di tempo di circa 50 ore valutate a CHF 50.-- cadauna”, e ciò benché “in realtà, vista la professione di commercialista e operatore economico esercitata dall’istante, il danno dovuto al tempo sottratto alla sua attività professionale è ben superiore”, rilevando infine che “le 50 ore di lavoro sono comprovate dal fatto che l’incarto è voluminoso e complicato” (istanza 11/12.8.2003, p. 3 e 4);
che in concreto l’istante si è limitato a produrre alcuni documenti, tutti allegati al reclamo 8/9.3.1999 (AI 6), ed in ogni caso da un commercialista e operatore economico professionale si deve poter esigere un’ordinata tenuta dei documenti;
che – con riguardo alle trasferte da __________ a __________ – occorre anzitutto ricordare che i colloqui intercorsi con i patrocinatori dello Studio legale PA 1 (cfr. dettaglio della nota professionale 28.7.2003) appaiono eccessivi in relazione alla fattispecie, che non ha comportato difficoltà particolari;
che è inoltre verosimile ritenere che l’asserita attività professionale di commercialista ed operatore economico gli avrebbe permesso una certa flessibilità nell’organizzazione del lavoro e quindi una certa coordinazione con gli impegni dipendenti dal procedimento penale, in applicazione dell’art. 44 CO;
che pertanto non può pretendere nulla al proposito;
che l'indennità prevista dall'art. 317 ss. CPP si estende anche al danno morale patito dall'accusato prosciolto;
che la determinazione dell'ammontare dell'indennità é lasciata al potere d'apprezzamento del giudice ed é stabilita in funzione della gravità della lesione alla personalità, conformemente agli art. 42 ss. CO (cfr. DTF 113 Ia 177 e rif.; R. HAUSER / E. SCHWERI / K. HARTMANN, op. cit., § 109 n. 7);
che l’art. 49 CO prevede che un'indennità è concessa nel caso in cui la gravità dell'offesa alla personalità lo giustifichi e questa non sia stata riparata in altro modo;
che è necessario tenere conto delle circostanze del caso concreto, in particolare del pregiudizio recato all'integrità fisica, psichica o alla reputazione dell'accusato, della gravità dell'accusa, del numero di persone venute a conoscenza dei fatti, come pure della situazione familiare e professionale dell'accusato (cfr. decisione TF 1P.602/2003 del 23.2.2004; DTF 125 III 70, 269 e 412, 113 IV 93 e 112 Ib 446);
che l’accusato che durante l’istruzione formale non è stato oggetto di un provvedimento restrittivo della libertà personale può ottenere un’indennità per torto morale unicamente se prova che a seguito dell’esecuzione di “altri atti istruttori” (per es. perquisizioni, sequestri, richieste di informazioni, ecc.) o per il semplice fatto di essere stato oggetto di un procedimento penale ha subito una grave violazione della sua personalità;
che domanda al proposito la somma di CHF 5'000.--, sottolineando in particolare che la grave accusa – specialmente per un professionista del suo settore – “(…) protrattasi per ben 3 anni e mezzo (…), è stata fonte di gravi preoccupazioni”, rilevando infine di avere “(…) pure subito il sequestro dei suoi averi” (istanza 11/12.8.2003, p. 4);
che l’istante non ha tuttavia prodotto alcun certificato attestante una specifica sofferenza fisica e psichica e del resto lo Stato non è tenuto al versamento di un'indennità a tutti coloro che hanno subito un pregiudizio in ragione di un procedimento penale (REP. 1998 n. 126 nota 5.3);
che questa conclusione tiene conto della soddisfazione personale già derivabile dal riconoscimento che il procedimento penale nei suoi confronti era ingiustificato, come emerge dal decreto di non luogo a procedere 12.8.2002 emanato dall’allora procuratore pubblico Franco Lardelli e dalla presente decisione;
che la pretesa non può quindi essere ammessa;
che l'art. 44 cpv. 1 CO prevede la possibilità per il giudice di escludere o ridurre il risarcimento se il danneggiato ha consentito nell'atto dannoso o se le circostanze, per le quali egli è responsabile, hanno contribuito a cagionare od aggravare il danno od a peggiorare altrimenti la posizione dell'obbligato, segnatamente se l'accusato ha determinato per sua colpa l'apertura dell'inchiesta o la sua incarcerazione oppure ancora ha intralciato lo svolgimento della procedura (cfr. G. PIQUEREZ, op. cit., n. 4027; cfr. decisione 14.4.2004 di questa Camera in re I. G., inc. 60.2002.289);
che in concreto l’istante non contesta di avere richiesto la liquidazione immediata dei valori patrimoniali esistenti sulla relazione __________ __________, di cui era l’avente diritto economico, con prelievo in contanti;
che tale comportamento era proprio a far nascere il sospetto della commissione di un reato ed è stato causale per l’apertura del procedimento penale, circostanza questa evidenziata anche dall’allora giudice dell’istruzione e dell’arresto Luca Marazzi, che ha in particolare rammentato che “(…) quanto egli avesse intenzione di porre in atto rappresenti comportamento più che sospetto, è pacifico:… anzi, quanto da lui prospettato è, notoriamente, il paradigma dell’attività del riciclatore” (decisione 22.7.1999 del giudice dell’istruzione e dell’arresto, AI 8);
che a giudizio di questa Camera appare quindi corretto far sopportare all'istante il pregiudizio da lui subito;
che l’istanza deve conseguentemente essere integralmente respinta;
che la procedura di indennità è gratuita (art. 320 cpv. 5 CPP).
Per questi motivi,
richiamati gli art. 317 ss. CPP e ogni altra norma applicabile,
pronuncia
L'istanza è respinta.
Non si prelevano tassa di giustizia e spese.
Intimazione:
per conoscenza:
terzi implicati
PI 1
Per la Camera dei ricorsi penali
Il presidente Il segretario