Incarto n. 60.2003.263
Lugano 21 dicembre 2004
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Mauro Mini, presidente, Raffaele Guffi, Matteo Cassina (in sostituzione di Ivano Ranzanici, astenuto)
segretaria:
Daniela Rüegg, vicecancelliera
sedente per statuire sull’istanza di promozione dell’accusa 7/8.8.2003 presentata da
IS 1 , patr. da: PR 1 ,
in relazione
al decreto di non luogo a procedere 24.7.2003 emanato dal sostituto procuratore pubblico Andrea Pagani nell’ambito del procedimento penale dipendente dalla denuncia 30.4/2.5.2003 nei confronti di __________ PI 1, __________, __________ PI 2, __________, e __________ PI 3, __________, per titolo di aggressione;
richiamate le osservazioni 18.8.2003 del sostituto procuratore pubblico e 21/22.8.2003 di __________ PI 3, entrambe concludenti per la reiezione del gravame;
rilevato che __________ PI 1 e __________ PI 2 non hanno presentato osservazioni;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto
a.Con esposto 30.4/2.5.2003 __________ IS 1, unitamente a __________ __________ e all’HC __________, per il tramite del loro patrocinatore avv. __________ PR 1, hanno sporto denuncia penale nei confronti di __________ PI 1, __________ PI 2 e __________ PI 3, tutti giocatori dell’HC __________, per titolo di aggressione e per ogni altro titolo applicabile al caso di specie, in relazione ad una presunta mischia / rissa creatasi nel corso della partita disputata tra queste due squadre presso la pista di ghiaccio della __________ a __________ il 21.12.2002 (cfr. denuncia penale 30.4/2.5.2003, p. 2 e 5). __________ IS 1, qui istante, ha asserito di essere stato colpito al braccio destro e di essersi procurato in tal modo “(…) una frattura aperta di primo grado all’ulna destra e una ferita lacerocontusa alla fronte (…)”, producendo parimenti dei certificati medici (denuncia penale 30.4/2.5.2003, p. 3; doc. 8, 9 e 10 ivi allegati).
b. Esperite le informazioni preliminari mediante l’interrogatorio delle parti e di diversi testi da parte della polizia cantonale (cfr., al proposito, AI 5, rapporto d’inchiesta di polizia giudiziaria 1/2.7.2003) e mediante un ordine di perquisizione ex art. 157 ss. CPP di data 9.7.2003 formulato dal magistrato inquirente alla __________ (cfr., al proposito, AI 8 e AI 9), con decisione 24.7.2003 il sostituto procuratore pubblico ha decretato il non luogo a procedere in ordine alla denuncia, ritenendo in sostanza che la disposizione di cui all’art. 134 CP non è applicabile al caso di specie, avendo una sola persona aggredito le vittime (cfr. decreto di non luogo a procedere 24.7.2003, p. 6). Il magistrato inquirente ha inoltre esposto che nemmeno l’art. 133 cpv. 1 CP è sussumibile alla presente fattispecie, essendo “(…) la rissa avvenuta - prima dell’episodio che ha coinvolto PI 1, IS 1 e __________ - solo fra alcuni giocatori delle due squadre” e “(…) dagli atti non emergendo alcun elemento indicante delle lesioni subite dagli atleti, (…)” (decreto di non luogo a procedere 24.7.2003, p. 7). Delle altre motivazioni si dirà, laddove necessario, in diritto.
c.Con il presente tempestivo gravame __________ IS 1 chiede che l’istanza venga accolta e che venga immediatamente ordinata l’apertura di un procedimento penale a carico di __________ PI 1, __________ PI 2 e __________ PI 3 per titolo di reato di cui all’art. 134 CP, “(…) nonché per ogni altro titolo di reato applicabile alla fattispecie” (istanza di promozione dell’accusa 7/8.8.2003, p. 5).
L’istante contesta la conclusione cui è giunto il sostituto procuratore pubblico in relazione all’ipotesi di reato di cui all’art. 134 CP, osservando, tra l’altro, “(…) come gli stralci dei verbali di polizia riportati” nel decreto impugnato “(…) si riferiscano essenzialmente al comportamento del solo signor PI 1 (…) omettendo di fare veramente chiarezza sull’insieme dei gravi fatti segnalati con la denuncia in esame”, sostenendo inoltre che sarebbe “(…) venuta a mancare la puntuale verifica della presenza o meno degli elementi costitutivi del reato di aggressione” (istanza di promozione dell’accusa 7/8.8.2003, p. 2). Lamenta inoltre il fatto che non sono stati interrogati alcuni testi indicati nella denuncia penale, ritenendo “(…), stante le difficoltà oggettive di chiarire l’accaduto”, che “(…) il Sostituto Procuratore Pubblico avrebbe dovuto perlomeno procedere personalmente ad esperire qualche interrogatorio” e che “soltanto allora, messi in luce tutti gli aspetti giuridici della fattispecie di ipotesi di reato di cui all’art. 134 CP e degli altri eventualmente applicabili in concreto, egli avrebbe dovuto - se del caso - abbandonare il procedimento” (istanza di promozione dell’accusa 7/8.8.2003, p. 4). Delle ulteriori motivazioni e delle osservazioni del magistrato inquirente e di __________ PI 3 si dirà, se indispensabile, in seguito.
in diritto
In presenza di un non luogo a procedere, l'art. 186 cpv. 1 CPP concede alla parte lesa, che si costituisce parte civile, la facoltà di presentare alla Camera dei ricorsi penali, entro dieci giorni, un'istanza motivata di promozione dell'accusa nei confronti del denunciato o querelato.
Il primo presupposto per l'accoglimento di un'istanza di promozione dell'accusa, risultante da consolidata giurisprudenza (REP. 1994 n. 115, 1989 p. 598 e 1987 p. 262), è l'esistenza di seri indizi di colpevolezza emergenti dagli atti. Per principio, infatti, l'azione penale è essenzialmente pubblica e, come tale, esercitata dal procuratore pubblico (art. 2 CPP) per cui la sua promozione, attraverso il preventivo esame dell'accusa contro una determinata persona (art. 189 CPP), non può essere lasciata all'arbitrio o al sentimento soggettivo della parte lesa, ma deve fondarsi su oggettivi e concreti elementi indizianti.
In questo senso non è sufficiente una diversa interpretazione delle risultanze da parte dell'istante, ma occorre la dimostrazione della verosimiglianza di alto grado circa altra conclusione che merita approfondimento istruttorio.
Seconda condizione di ammissibilità (una volta data la prima) è la disponibilità di nuove prove da assumere, rispettivamente la possibilità di approfondimento di prove già acquisite, tale da consentire l'eventuale passo dall'indizio alla certezza, come alle competenze del giudice di merito.
1.2.
Giusta l'art. 186 cpv. 4 CPP quando per il chiarimento della decisione sulla promozione dell'accusa occorrono altre prove, questa Camera ordina al procuratore pubblico la completazione delle informazioni preliminari.
La completazione delle informazioni preliminari si rende necessaria quando il decreto di non luogo a procedere è stato erroneamente pronunciato per carenza dei presupposti processuali o di punibilità (ad esempio: intervenuta prescrizione, incompetenza territoriale, tardività della querela, azione ritenuta non punibile), oppure quando il procuratore pubblico ha ritenuto erroneamente che un fatto, quand'anche venisse accertato, non costituirebbe reato o quando ha apprezzato erroneamente una circostanza di fatto che, se accertata correttamente, fonderebbe l'esistenza di seri indizi di colpevolezza, oppure quando le informazioni preliminari sono carenti nell'accertamento dei fatti, così da non permettere di stabilire la fondatezza dell'istanza di promozione dell'accusa o del decreto di non luogo a procedere (REP. 1998 n. 110).
Il reato di cui all’art. 134 CP - secondo cui è punito chiunque prende parte ad un’aggressione, a danno di una o più persone, che ha per conseguenza la morte o la lesione di un aggredito o di un terzo - presuppone, tra l’altro, l’esistenza di almeno due aggressori (A. ECKERT / S. FLACHSMANN / B. ISENRING, Tafeln zum Strafrecht BT I, 4. ed., Zurigo 2004, nota a piè di pagina 2, p. 33; BSK StGB II - P. AEBERSOLD, Basilea 2003, n. 5 e 7 ad art. 134 CP; J. REHBERG / N. SCHMID / A. DONATSCH, Strafrecht III, Delikte gegen den Einzelnen, 8. ed., Zurigo 2003, p. 62; G. STRATENWERTH / G. JENNY, Schweizerisches Strafrecht BT I, 6. ed., Berna 2003, § 4 n. 40; B. CORBOZ, Les infractions en droit suisse, volume I, Berna 2002, n. 3 ad art. 134 CP; S. TRECHSEL, Schweizerisches Strafgesetzbuch, Kurzkommentar, 2. ed., Zurigo 1997, n. 2 ad art. 134 CP).
2.2.
Ora, dalla lettura del rapporto d’inchiesta della polizia giudiziaria e dai numerosi interrogatori esperiti in quella sede, appare più attendibile la tesi secondo cui soltanto un giocatore dell’HC __________, ossia __________ PI 1, avrebbe colpito il pubblico a colpi di bastone.
Ciò è in particolare emerso dalle deposizioni - oggettive e neutrali
Giova inoltre rilevare che __________ __________, giocatore dell’HC __________ __________ e quindi della squadra avversaria, in relazione alla rissa avvenuta tra i giocatori ha dichiarato che “(…) al termine del secondo periodo di gioco, un giocatore del __________ e meglio il numero 8 PI 3 __________ ha scagliato il disco contro la panchina ospite ossia la nostra”, che “dopo questo fatto lo stesso giocatore si è avvicinato alla nostra panchina e dopo aver proferito alcune parole e meglio: qualcuno ha qualcosa da dire! mi ha colpito all’altezza del torace, dandomi una spinta all’indietro” e che “a questo punto vi è stata la reazione dei miei compagni di gioco ed il verificarsi di una rissa tra i vari giocatori” (AI 5, verbale d’interrogatorio 9.6.2003, p. 1). Ha inoltre affermato che “dopo l’avvenuta rissa, confermo che i colpi sono stati inflitti da ambedue le parti”, di aver “(…) potuto vedere il numero 10 del __________ (PI 1 __________) che con il suo bastone stava dando dei colpi verso gli spettatori presenti sopra all’uscita degli spogliatoi”, di non aver visto altri giocatori colpire gli spettatori, di non aver notato altri giocatori vicino a __________ PI 1 e di aver “(…) visto solamente il numero 10 agitare il suo bastone verso la tribuna” (AI 5, verbale d’interrogatorio 9.6.2003, p. 2).
2.3.
Ne discende che, l’ipotesi di reato di aggressione non è applicabile al caso di specie, ritenuto che da queste deposizioni risulta che l’istante sarebbe stato colpito da una sola persona, ossia da __________ PI 1, e non da più persone. L’istante del resto non contesta il fatto che “(…) il responsabile diretto delle lesioni subite dall’istante e dalla signora __________ sia il signor PI 1 (…)” (cfr. istanza di promozione dell’accusa 7/8.8.2003, p. 4). In assenza dell’esistenza di due aggressori come previsto dall’art. 134 CP, si può prescindere dall’esame degli altri presupposti del reato ipotizzato. Di conseguenza la questione non merita ulteriori approfondimenti.
3.Occorre altresì rilevare che l’istante non ha indicato seri e concreti indizi di colpevolezza a carico dei denunciati e non si è confrontato sufficientemente con i presupposti oggettivi e soggettivi del reato ipotizzato. Egli non ha inoltre sostenuto e del resto nemmeno comprovato di essere stato aggredito anche da __________ PI 2 e da __________ PI 3. Infine, la sua richiesta di procedere all’apertura di un procedimento penale a carico dei denunciati “(…) per ogni altro titolo di reato applicabile alla fattispecie” (istanza di promozione dell’accusa 7/8.8.2003, p. 5), non può essere accolta, ritenuto che la stessa non è stata oggetto d’inchiesta e quindi di decisione da parte del procuratore pubblico e che questa Camera, quale autorità di ricorso (art. 284 CPP), non può esprimersi in merito e ritenuto inoltre che l’istante ha omesso di qualificare giuridicamente questi reati. Considerato l’esito della presente decisione, la questione della ricevibilità del gravame può comunque restare indecisa.
La questione merita tuttavia alcune precisazioni.
L’istante ritiene che le informazioni preliminari assunte dalla polizia giudiziaria sarebbero lacunose, imprecise e non chiare, “(…) pressoché esclusivamente volte ad accertare il responsabile delle lesioni inflitte al signor IS 1 e, in misura minore, alla signora __________”, che gli interrogatori sarebbero stati focalizzati sull’atteggiamento assunto da __________ PI 1, non avendo la polizia “(…) indagato oltre”, ritenendo che in tal modo sarebbe “(…) venuta a mancare la puntuale verifica della presenza o meno degli elementi costitutivi del reato di aggressione” (istanza di promozione dell’accusa 7/8.8.2003, p. 2). Asserisce inoltre che “(…), essendo pacifiche le lesioni, stabilire che il loro responsabile diretto fosse il signor PI 1 o il Signor X era per i denuncianti di secondaria importanza: la denuncia mirava invece a reprimere e punire il gratuito, aggressivo, violento ed unilaterale atteggiamento messo in atto da alcuni giocatori dell’HC __________ (tra i quali, secondo i denuncianti, bisogna annoverare i signori PI 1, PI 2 e PI 3), pericolosamente incapaci di controllare le loro emozioni e reazioni” (istanza di promozione dell’accusa 7/8.8.2003, p. 3).
Dagli atti risulta che, contrariamente a quanto asserisce l’istante, le informazioni preliminari assunte dalla polizia competente appaiono esaustive, avendo sentito i denuncianti __________ __________ e __________ IS 1, diversi giocatori dell’una e dell’altra squadra e numerosi altri testi, le cui deposizioni hanno permesso di giungere alla conclusione che il qui istante - come pure __________ __________, che però non ha presentato un’istanza di promozione dell’accusa nei confronti dei denunciati - sarebbe stato colpito con il bastone esclusivamente da __________ PI 1. Per il che, l’audizione di ulteriori testi appare superflua e verosimilmente non porterebbe ad una diversa conclusione. Il sostituto procuratore pubblico ha evidentemente tenuto conto anche del comportamento assunto dagli altri giocatori dell’HC __________, così come dell’atteggiamento assunto dai giocatori della squadra avversaria ed, in assenza di altre prove concrete, ha rettamente concluso che il reato ipotizzato dall’istante non trova applicazione alla presente fattispecie, rilevando inoltre che i denuncianti avrebbero dovuto presentare, se del caso, una querela invocando l’ipotesi di reato di lesioni semplici (ndr: rispettivamente di vie di fatto).
Visto quanto precede il decreto impugnato deve essere confermato e non sono date le condizioni di applicazione dell’art. 186 cpv. 4 CPP.
La tassa di giustizia e le spese sono poste a carico dell'istante, secondo la soccombenza. Non vengono riconosciute ripetibili a __________ PI 3 (cfr. osservazioni 21/22.8.2003, p. 2), non avendo fatto capo ad un patrocinatore.
Per questi motivi,
richiamati gli art. 186 CPP, 134 CP, 1 ss. e 39 lit. f LTG e ogni altra norma applicabile,
pronuncia
L'istanza, per quanto ricevibile, è respinta.
La tassa di giustizia di CHF 450.-- e le spese di CHF 50.--, per complessivi CHF 500.-- (cinquecento), sono poste a carico di __________ IS 1, __________.
Rimedi di diritto:
Il presente giudizio può essere impugnato mediante ricorso per cassazione al Tribunale federale. Il ricorso deve essere depositato presso il Tribunale federale entro trenta giorni dalla notificazione del presente giudizio (art. 272 PPF). La legittimazione e le modalità del ricorso sono rette dagli art. 268 ss. PPF.
terzi implicati
Per la Camera dei ricorsi penali
Il presidente La segretaria