Incarto n. 60.2003.245
Lugano
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Mauro Mini, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
segretaria:
Daniela Rüegg, vicecancelliera
sedente per statuire sull’istanza di promozione dell’accusa 28/29.7.2003 presentata da
IS 1 ,
in relazione
al decreto di non luogo a procedere 15.7.2003 emanato dal procuratore pubblico Marco Villa nell’ambito del procedimento penale dipendente dalla denuncia 19/24.6.2003 nei confronti di __________ PI 1, __________, __________ PI 2, __________ (patr. da: avv. __________ PA 1, __________), __________ PI 3, __________ (patr. da: avv. __________ PA 2, __________) e di ignoti, per titolo di falsa testimonianza, rispettivamente falsa perizia;
premesso che nella prima pagina dell’istanza 28/29.7.2003 è stato indicato quale patrocinatore di __________ IS 1 l’avv. __________ __________, __________, ma che il gravame è stato sottoscritto personalmente ed esclusivamente dall’istante, la presente decisione viene intimata direttamente a quest’ultimo;
richiamate le osservazioni 6.8.2003 del procuratore pubblico, 6/7.8.2003 di __________ PI 2 e 11/12.8.2003 di __________ PI 3, tutte concludenti per la reiezione del gravame;
rilevato che __________ PI 1 non ha presentato osservazioni;
ritenuto che concluso lo scambio degli allegati, senza riserva di produzione e pertanto in modo inammissibile, l’istante ha prodotto due lettere (del 2/3.12.2003 e del 16/18.8.2004, quest’ultima trasmessa a questa Camera per il tramite dell’avv. __________ __________);
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto
a. Con esposto 19/24.6.2003 __________ IS 1 ha sporto denuncia penale nei confronti di __________ PI 1, __________ PI 2, __________ PI 3 e terzi ignoti, per titolo di falsa testimonianza, falsa perizia, falsa traduzione od interpretazione, in relazione a due cause di natura civile promosse il 18.11.1994 (azione creditoria) ed il 28.9.1993, rispettivamente il 26.8. 1995 (iscrizione di un’ipoteca legale in via provvisoria ed in via definitiva) da __________ IS 1 contro la __________ __________, __________, presso la Pretura di __________ [cfr. inc. __________ e inc. __________], nell’ambito delle quali sono stati nominati quali periti giudiziari __________ PI 1 e __________ PI 3, mentre __________ PI 2 è intervenuto in qualità di perito privato della __________ (cfr. ordinanza 22.2.2000, p. 1 e 2, inc. __________).
b. In quella sede __________ PI 1 ha allestito una prima perizia come prova a futura memoria nel corso del mese di luglio 1993 e una seconda perizia, quale suo complemento, nel corso del mese di ottobre 1993 (cfr. doc. B e C allegati alla denuncia penale 28/29.7.2003). __________ PI 3, dal canto suo, ha presentato alla Pretura di __________ il proprio referto giudiziario il 9.12.1997 ed il 30.10.1998 ha trasmesso alla medesima la sua completazione (cfr. doc. D e doc. E allegati alla denuncia penale 28/29.7.2003). __________ PI 2 ha invece allestito una perizia di prova a futura a memoria il 21.5.1993 su incarico della __________ __________, che l’ha prodotta in sede di causa; egli è stato successivamente sentito in qualità di teste dinanzi alla competente Pretura (cfr. doc. A allegata alla denuncia penale 28/29.7.2003; suo verbale di audizione del 13.2.1996, __________).
c. Con sentenza 25.10.2000 il pretore della Giurisdizione di __________ ha respinto le petizioni 18.11.1994 e 26.8.1995 inoltrate da __________ IS 1, accogliendo parzialmente l’azione riconvenzionale presentata dalla controparte, condannando __________ IS 1 al versamento dell’importo di CHF 115'327.--, oltre interessi al 5% dal 22.7.1994 (cfr. sentenza 25.10.2000, inc. __________, p. 8 e 9). Questa sentenza, impugnata successivamente da __________ IS 1, è stata confermata sia dalla II Camera civile del Tribunale d’appello con decisione 9.11.2001, sia dal Tribunale federale con decisione 5.9.2002 (cfr. decisione __________).
d. Con decisione 15.7.2003 il procuratore pubblico ha decretato il non luogo a procedere in ordine alla denuncia 19/24.6.2003, rilevando in particolare che non è “(…) questa la via per ripresentare (se non nuovamente contestare) asserite censure o ritenute manchevolezze (sia procedurali che probatorie) di cui il denunciante sarebbe stato a suo dire vittima nel contesto della procedura civile” (decreto di non luogo a procedere 15.7.2003, p. 5). Ha inoltre evidenziato che “(…), agli atti non vi è alcuna prova chiara, manifesta e non di parte che testimoni come anche solo da un punto di vista oggettivo (e quindi nel merito) i tre denunciati, al momento della stesura delle loro perizie e complementi giudiziari (quindi non per PI 2 __________) rispettivamente in sede di loro audizione in Pretura, avessero detto il falso o allestito delle false perizie” e che dal profilo soggettivo “dagli atti richiamati non vi è alcuna prova o anche solo iniziale indizio atta a comprovare come con le loro perizie e/o audizioni in Pretura i tre denunciati abbiano (ipoteticamente e per denegata ipotesi) intenzionalmente scritto o detto il falso sapendo o volendo espressamente mentire” (decreto di non luogo a procedere 15.7.2003, p. 5). Delle altre motivazioni si dirà, nella misura del necessario, nei considerandi di diritto.
e. Con il presente tempestivo gravame __________ IS 1 ne postula il suo accoglimento, chiedendo che venga promossa l’accusa nei confronti di __________ PI 1, __________ PI 2, __________ PI 3 e di terzi ignoti, per l’ipotesi di reato di cui all’art. 307 CP (cfr. istanza di promozione dell’accusa 28/29.7.2003, p. 4).
L’istante contesta in sostanza le conclusioni cui è giunto il magistrato inquirente in relazione al reato ipotizzato, essendo stato comprovato in sede di denuncia che “(…) i risultati peritali raggiunti sono errati e volutamente falsi (…)”, asserendo di non essere “(…) mai stato convinto che le perizie allestite” dai denunciati “(…) in realtà potevano essere tenute in considerazione, per cui” ha fatto “(…) allestire a sua volta una nuova perizia, di parte, dall’Ufficio di __________ (…)”, esponendo quindi le sue contestazioni (istanza di promozione dell’accusa 28/29.7.2003, p. 2 ss.). Delle altre motivazioni, così come delle osservazioni di __________ PI 2 e di __________ PI 3 si dirà, se indispensabile, in seguito.
in diritto
Il primo presupposto per l'accoglimento di un'istanza di promozione dell'accusa, risultante da consolidata giurisprudenza (REP. 1994 n. 115, 1989 p. 598 e 1987 p. 262), è l'esistenza di seri indizi di colpevolezza emergenti dagli atti. Per principio, infatti, l'azione penale è essenzialmente pubblica e, come tale, esercitata dal procuratore pubblico (art. 2 CPP) per cui la sua promozione, attraverso il preventivo esame dell'accusa contro una determinata persona (art. 189 CPP), non può essere lasciata all'arbitrio o al sentimento soggettivo della parte lesa, ma deve fondarsi su oggettivi e concreti elementi indizianti.
In questo senso non è sufficiente una diversa interpretazione delle risultanze da parte dell'istante, ma occorre la dimostrazione della verosimiglianza di alto grado circa altra conclusione che merita approfondimento istruttorio.
Seconda condizione di ammissibilità (una volta data la prima) è la disponibilità di nuove prove da assumere, rispettivamente la possibilità di approfondimento di prove già acquisite, tale da consentire l'eventuale passo dall'indizio alla certezza, come alle competenze del giudice di merito.
A prescindere dall’irricevibilità dell’istanza, il decreto impugnato andrebbe in ogni modo confermato nel merito.
Il reato di cui all’art. 307 cpv. 1 CP - secondo cui è punito con la reclusione sino a cinque anni o con la detenzione chiunque come testimonio, perito, traduttore od interprete in un procedimento giudiziario, fa sui fatti della causa una falsa deposizione, una falsa constatazione o fornisce una falsa perizia o traduce falsamente; se il dichiarante ha prestato giuramento o ha promesso solennemente di dire la verità, la pena è della reclusione sino a cinque anni o della detenzione non inferiore a sei mesi (art. 307 cpv. 2 CP); la pena è della detenzione sino a sei mesi se la falsità concerne fatti non influenti sulla decisione del giudice (art. 307 cpv. 3 CP) - presuppone, dal profilo soggettivo, intenzionalità da parte dell’autore; il dolo eventuale è comunque sufficiente (cfr. A. DONATSCH / W. WOHLERS, Strafrecht IV, Delikte gegen die Allgemeinheit, 3. ed., Zurigo 2004, p. 430 e 431; BSK StGB II - V. DELNON / B. RÜDY, Basilea 2003, n. 29 ad art. 307 CP; S. TRECHSEL, Schweizerisches Strafgesetzbuch, Kurzkommentar, 2. ed., Zurigo 1997, n. 15 ad art. 307 CP; G. STRATENWERTH, Schweizerisches Strafrecht, BT II, 5. ed., Berna 2000, § 54 n. 36; B. CORBOZ, Les principales infractions en droit suisse, volume II, Berna 2002, n. 46 ad art. 307 CP). L’ignoranza e l’errore escludono il dolo (cfr. decisioni CRP 17.11.1997 in re C. A. e F. A. e 5.12.1997 in re E. L., pubblicate in REP. 1997 n. 91).
3.2.
L’istante, per corroborare la sua tesi accusatoria, si avvale delle perizie di parte da lui commissionate ed allestite il 6.1.1998, rispettivamente il 20.7.1999, da __________ (cfr. doc. F e G allegati alla denuncia penale 19/24.6.2003).
3.2.1.
L’istante, in relazione all’operato di __________ PI 2 ribadisce che "(…) fu lui a riprogettare l’impianto ancor oggi esistente con uno schema identico a quello realizzato da IS 1, ma aggiungendo il registro di accumulazione dell’energia solare nel terreno, quando invece IS 1 lo aveva concepito con partenze già predisposte a questo scopo e inoltre con accumulazione in appositi serbatoi”, asseverando che egli avrebbe “(…) dunque agito con l’intenzione di poter acquisire l’incarico __________ __________ e quindi finalmente accaparrarsi il cliente a scapito di IS 1 (cfr. i due schemi prodotti nell’incarto della Pretura di ____________________)" (istanza di promozione dell’accusa 28/29.7.2003, p. 3; denuncia penale 19/24.6.2003, p. 4). Ribadisce altresì che egli, unitamente agli altri due periti, sarebbe giunto a conclusioni "(…) assolutamente insostenibili" e di aver pure reso una falsa testimonianza dinanzi al Pretore (istanza di promozione dell’accusa 28/29.7.2003, p. 4; denuncia penale 19/24.6.2003, p. 5).
Giova innanzitutto ricordare che, come del resto rettamente rilevato da __________ PI 2 nelle sue osservazioni 6/7.8.2003 (cfr. osservazioni 6/7.8.2003, p. 3), la perizia da lui allestita il 21.5.1993 gli è stata commissionata dalla __________, la quale l’ha prodotta nella fase d’introduzione della causa civile. Trattandosi di una perizia di parte e non essendo __________ PI 2 stato nominato quale perito giudiziario nel corso della procedura civile, l’ipotesi di reato di falsa perizia non è applicabile al caso di specie (cfr. BSK StGB II
Occorre pertanto stabilire se il contenuto della sua deposizione resa sotto giuramento ed in qualità di teste il 13.2.1996 adempia la fattispecie di cui all’art. 307 CP. Dalla lettura del verbale non si ravvisa alcun agire intenzionale da parte sua e non appare nemmeno che egli abbia voluto oppure abbia preso in considerazione di dichiarare il falso (cfr. verbale di udienza 13.2.1996, inc. __________). Egli, in quella sede, ha semplicemente confermato di aver allestito il rapporto peritale 21.5.1993, fornendo alcune delucidazioni in merito ed esponendo la sua opinione in relazione ai difetti riscontrati all’impianto di riscaldamento installato dalla ditta __________ __________. La tesi dell’istante secondo cui il denunciato avrebbe agito con l’intenzione di ottenere l’incarico da parte __________ e procacciarsi in tal modo questo cliente è un’affermazione di parte che non trova alcun riscontro oggettivo negli atti e del resto non comprova assolutamente che egli avrebbe dichiarato il falso dinanzi al Pretore. Si rileva infine che __________ PI 2 "(…) conferma ancora oggi la sua deposizione, in particolare la veridicità della medesima" (osservazioni 6/7.8.2003, p. 3).
Nemmeno l’asserzione dell’istante secondo cui __________ PI 2 e __________ PI 1 "(…) allorquando invitati dall’istante ad un rilevamento dati di un tetto elioform, (…) hanno declinato l’invito trincerandosi dietro scuse varie e non dimostrando alcuna disponibilità a stabilire la verità (…)", allegando contestualmente copia di due scritti del 18.2.1994 (cfr. istanza di promozione dell’accusa 28/29.7.2003, p. 2; doc. L e M ivi allegati), è atta dimostrare che il denunciato avrebbe dichiarato il falso mediante la sua deposizione in sede civile. Occorre a questo riguardo evidenziare che con scritto 18.2.1994 __________ PI 2 ha informato l’istante, trasmettendo una copia per conoscenza alla competente Pretura, di essere "(…) spiacente di dover declinare l’invito all’incontro del 18.2.94 per impegni precedentemente assunti, e visti i brevi termini, impossibili da spostare. Considerato come le misurazioni da lei volute saranno effettuate in presenza di un ingegnere specializzato, saranno sicuramente da ritenere valide e sarà allestito un protocollo al riguardo; la pregherei pertanto volermene trasmettere copia con indicato pure il recapito dello specialista che l’assisterà nell’operazione" (doc. M allegato all’istanza di promozione dell’accusa 28/29.7.2003). Ora, a prescindere dal fatto che, contrariamente a quanto asserisce l’istante, non appare che il denunciato non abbia voluto collaborare e non abbia voluto stabilire la verità, questa lettera non è comunque atta a comprovare che egli avrebbe assunto un atteggiamento penalmente rilevante.
3.2.2.
Circa l’operato di __________ PI 3 l’istante ritiene che egli "(…) avrebbe dovuto (…) consultare le perizie di PI 1 e PI 2 e rilevare le ev. inesattezze e assurdità, dando poi il suo giudizio. In questo modo egli avrebbe potuto giustificare se e per quale motivo riteneva valide la perizia", asseverando che egli “(…) si è invece lanciato alla cieca teorizzando e concludendo senza argomentazione di base scientifica pertinente" e che "avallando quanto detto da PI 1 e da PI 2 e senza entrare volutamente nella consultazione critica dei referti egli ha intenzionalmente appoggiato e sostenuto l’inesattezza e la falsità di quanto scritto dagli altri due periti" (istanza di promozione dell’accusa 28/29.7.2003, p. 3 e 4; denuncia penale 19/24.6.2003, p. 5). L’istante, per suffragare la sua tesi accusatoria, si basa sulle conclusioni della perizia di parte di __________ __________, in cui quest’ultimo contesta l’operato di __________ PI 3 (cfr., al proposito doc. G, p. 23 e 24). Questa perizia tuttavia non comprova in alcun modo che __________ PI 3 con l’allestimento dei referti peritali del 9.12.1997 e 30.10.1998 (cfr. al proposito doc. D e doc. E allegati alla denuncia penale 19/24.6.2003) abbia intenzionalmente fornito delle informazioni inveritiere, ritenuto inoltre che, come esposto in precedenza, l’ignoranza e l’errore escludono il dolo (cfr. decisioni CRP 17.11.1997 in re C. A. e F. A. e 5.12.1997 in re E. L., pubblicate in REP. 1997 n. 91).
3.2.3.
Infine, dalla documentazione agli atti risulta che nemmeno __________ PI 1 abbia assunto un atteggiamento penalmente rilevante.
Dalla perizia di parte 6.1.1998 allestita da __________ __________ (cfr. doc. F, in particolare p. 12, allegata denuncia penale 19/24.6.2003; istanza di promozione dell’accusa 28/29.7.2003, p. 2; denuncia penale 19/24.6.2003, p. 4) non emerge che il denunciato avrebbe intenzionalmente redatto dei reperti peritali falsi.
L’asserzione dell’istante secondo cui __________ PI 1 avrebbe affermato il falso essendosi "(…) cimentato nel determinare in maniera del tutto arbitraria e contraria alle regole dell’arte scientifica, la resa energetica del tetto Elioform (…)" e non avendo nemmeno "(…) considerato volutamente il valore di isolazione “K” su tutte le pareti esterne degli edifici composte da 3 strati di 3 cm ciascuno (tot 9 cm) di cappotto (intonaco) isolante", che "(…). Dal doc. N si evince come la ditta __________ __________, che ha fornito poi l’intonaco isolante, sin dalla fase progettuale, abbia indicato il coefficiente di trasmissione termico (valore K) a seconda dello spessore dell’intonaco con valori aggirantisi tra lo 0.76 (4 cm di intonaco e lo 0.59 (6 cm di intonaco)" e che egli "(…) invece indica del tutto arbitrariamente tale valore in 1.50 (cfr. doc. C, ad es. pag. 26)" (istanza di promozione dell’accusa 28/29.7.2003, p. 2 e 3), non dimostra che egli abbia intenzionalmente scritto il falso, essendo pure questa un’argomentazione di parte che non trova alcun riscontro oggettivo negli atti. Si ricorda nuovamente che l’ignoranza o l’errore escludono l’applicazione di cui all’art. 307 CP. Nemmeno il contenuto dello scritto 17.2.1994 trasmesso dal denunciato all’istante è penalmente rilevante (cfr., al proposito, istanza di promozione dell’accusa 28/29.7.2003, p. 2; doc. L ivi allegato).
3.3.
Ciò posto e ritenuto che dagli atti - già dal profilo soggettivo - non emergono seri e concreti indizi di colpevolezza a carico dei denunciati in relazione all’ipotesi di reato ipotizzato, si può prescindere dall’esame degli altri presupposti di cui all’art. 307 CP.
Occorre al proposito evidenziare che le problematiche sollevate dall’istante sembrano invero rivestire una connotazione di natura civilistica, che andavano, se del caso, risolte in quella specifica sede. La questione non merita pertanto ulteriore approfondimento ed il decreto impugnato non può che essere confermato.
Non essendo data la prima condizione di ammissibilità dell'istanza, è superfluo esaminare la disponibilità di nuove prove da assumere, rispettivamente la possibilità di approfondimento di prove già acquisite, tale da consentire l'eventuale passo dall'indizio alla certezza, come alle competenze del giudice di merito. Il procuratore pubblico non è del resto obbligato ad assumere tutte le prove, essendo ammesso un apprezzamento anticipato (decisione TF 6P.73/2004 dell'11.10.2004; R. HAUSER / E. SCHWERI, Schweizerisches Strafprozessrecht, 5. ed., Basilea 2002, § 54 n. 1 e § 55 n. 8 ss.), segnatamente quando la prova è manifestamente irrilevante, inutile o inidonea a dimostrare fatti pertinenti o a modificare la convinzione del giudice (M. RUSCA / E. SALMINA / C. VERDA, Commento del Codice di procedura penale ticinese, Lugano 1997, n. 25 ad art. 58 CPP e n. 4 ad art. 79 CPP).
Si rileva infine che con il presente gravame l’istante chiede di promuovere l’accusa nei confronti di terzi ignoti, omettendo di precisare il nominativo del/dei presunto/i autore/i. Anche sotto questo aspetto il gravame è da dichiararsi irricevibile, siccome la promozione dell’accusa può essere ordinata solo nei confronti di una determinata persona (cfr., al proposito, art. 188 lit. a CPP).
Visto quanto precede, l’istanza va dichiarata irricevibile. Tassa di giustizia, spese e ripetibili seguono la soccombenza.
Per questi motivi,
richiamati gli art. 184 ss. CPP, 307 CP, 1 ss. e 39 lit. f LTG e ogni altra disposizione applicabile,
pronuncia
L’istanza è irricevibile.
La tassa di giustizia di CHF 550.-- e le spese di CHF 50.--, per complessivi fr. 600.-- (seicento), sono poste a carico di __________ IS 1,
__________, che rifonderà a __________ PI 2, __________, e a __________ PI 3, __________, ciascuno CHF 400.-- (quattrocento) a titolo di ripetibili di questa sede.
, 3. Intimazione:
terzi implicati
Per la Camera dei ricorsi penali
Il presidente La segretaria