60.2003.240

Incarto n. 60.2003.240

Lugano 21 ottobre 2004

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino

La Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello

composta dai giudici:

Mauro Mini, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

segretaria:

Daniela Rüegg, vicecancelliera

sedente per statuire sull’istanza di promozione dell’accusa 22/23.7.2003 presentata da

IS 1 , IS 2 , entrambi patr. da:),

in relazione

al decreto di non luogo a procedere 10.7.2003 emanato dal sostituto procuratore pubblico Marisa Alfier nell’ambito del procedimento penale dipendente dalla querela 7/10.6.2002 nei confronti di __________ PI 1, __________, per titolo di diffamazione, calunnia, ingiuria e violazione del segreto professionale;

richiamate le osservazioni 31.7/4.8.2003 del sostituto procuratore pubblico e 29.7/4.8.2003 di __________ PI 1, entrambe concludenti per la reiezione del gravame;

letti ed esaminati gli atti;

considerato

in fatto

a. Con esposto 7/10.6.2002 __________ IS 1 ha sporto querela penale nei confronti del dr. med. __________ PI 1, medico-specialista FMH in __________ e __________, per titolo di diffamazione, calunnia ed ingiuria, subordinatamente violazione del segreto professionale, in relazione ad un colloquio tenutosi presso lo studio medico il 7.3.2002 tra la querelante, il di lei allora compagno __________ IS 2 ed il querelato. La querelante ha in particolare asserito che quest’ultimo “(…) con le gravi affermazioni fatte ha procurato un grave danno sia al signor IS 2 che alla signora IS 1 in quanto ha ingenerato una totale sfiducia nei due conviventi tale da provocarne la separazione immediata”, chiedendo contestualmente che venga avviata “(…) l’indagine per stabilire la verità dei fatti e immediatamente ordinato il sequestro del dossier del signor __________ IS 2 presso lo studio del dr. PI 1 per stabilirne la storia medica” e che venga “(…) effettuato ogni ulteriore accertamento utile (presso la clinica psichiatrica cantonale di __________ o altrove) volta a determinare se e per quale motivo __________ IS 2 sia stato internato” (querela penale 7/10.6.2002, p. 2 e 3).

b. Esperite le indagini preliminari, il sostituto procuratore pubblico ha decretato il non luogo a procedere in ordine alla querela.

Circa le ipotesi di reato di ingiuria, calunnia e diffamazione ha in particolare rilevato che “nella fattispecie la stessa IS 1 __________ ammette che le dichiarazioni del medico (sempre che esse configurino la violazione delle ricordate norme legali; questione che può essere lasciata irrisolta nel caso concreto) sono state rivolte a IS 2 __________ e non nei suoi confronti” e che “se ne deve quindi concludere che, facendo difetto l’esistenza di una querela inoltrata da IS 2 __________, deve essere decretato un non luogo a procedere per (…)” questi titoli di reato (decreto di non luogo a procedere 10.7.2003, p. 1).

Per quanto attiene all’ipotesi di reato di violazione del segreto professionale osserva che nel caso in esame __________ IS 2 __________ abbia svincolato dal segreto professionale il suo medico curante così da permettergli di “dire tutta la verità alla IS 1 sul mio stato di salute” (…)", e pertanto durante il colloquio tenutosi il 7.3.2002 il querelato non è incorso in alcuna violazione (decreto di non luogo a procedere 10.7.2003, p. 2).

Delle altre motivazioni si dirà, laddove necessario, in diritto.

c. Con il presente tempestivo gravame __________ IS 1 e __________ IS 2 postulano la promozione dell’accusa nei confronti del dr. med. __________ PI 1 per titolo di diffamazione, calunnia ed ingiuria, nonché di violazione del segreto professionale (cfr. istanza di promozione dell’accusa 22/23.7.2003, p. 5).

Gli istanti asseriscono che “in realtà l’istruttoria ha permesso di dimostrare attraverso le due distinte deposizioni sia di IS 2 che di IS 1 che il dr. PI 1 ha agito con premeditazione intimorendo senza motivo la signora IS 1 in presenza del signor IS 2: con quel suo atteggiamento il dr. PI 1 ha intenzionalmente distrutto la relazione tra la signora IS 1, i suoi figli e il signor IS 2, relazione che sino ad allora, a parte dei problemi di gelosia, procedeva pacificamente” (istanza di promozione dell’accusa 22/23.7.2003, p. 3). Asseverano altresì che il querelato “(…) era stato interpellato dal signor IS 2 per poter risolvere il problema relazionale ed invece con il suo sciagurato intervento ha evidentemente distrutto definitivamente la relazione ingenerando quel seme di sfiducia e di paura che non ha più permesso a IS 2 e IS 1 di convivere”, sostenendo che “il dr. PI 1 era (…) intervenuto in maniera drastica screditando calunniosamente IS 2 dinanzi alla signora IS 1” (istanza di promozione dell’accusa 22/23.7.2003, p. 3). A loro giudizio, “la qualità di leso e quindi di persona legittimata a presentare la querela deve essere riconosciuta alla signora IS 1, la quale, come è risultato dall’istruttoria, aveva una relazione sentimentale con il signor IS 2, relazione che nemmeno il dr. PI 1 ha negato”, ritenendo inoltre che essa sarebbe da considerarsi una persona lesa ai sensi dell’art. 28 CP (istanza di promozione dell’accusa 22/23.7.2003, p. 4).

Circa l’ipotesi di reato di violazione del segreto professionale, sostengono che “le informazioni coperte dal segreto professionale possono essere usate solo dietro svincolo del paziente, ma con parsimonia e giudizio da parte del medico interessato e solo nell’interesse del paziente” e che il querelato “(…) è andato oltre: egli ha stravolto la situazione e nelle informazioni date ha pure inserito, oltre a false e calunniose affermazioni, anche circostanze coperte da segreto e che sicuramente non servivano nell’incontro a tre” (istanza di promozione dell’accusa 22/23.7.2003, p. 4). Delle altre motivazioni, così come delle osservazioni del sostituto procuratore pubblico e del dr. med. Wolfgang PI 1, si dirà, se indispensabile, in seguito.

in diritto

  1. In presenza di un non luogo a procedere, l'art. 186 cpv. 1 CPP concede alla parte lesa, che si costituisce parte civile, la facoltà di presentare alla Camera dei ricorsi penali, entro dieci giorni, un'istanza motivata di promozione dell'accusa nei confronti del denunciato o querelato.

Il primo presupposto per l'accoglimento di un'istanza di promozione dell'accusa, risultante da consolidata giurisprudenza (REP. 1994 n. 115, 1989 p. 598 e 1987 p. 262), è l'esistenza di seri indizi di colpevolezza emergenti dagli atti. Per principio, infatti, l'azione penale è essenzialmente pubblica e, come tale, esercitata dal procuratore pubblico (art. 2 CPP) per cui la sua promozione, attraverso il preventivo esame dell'accusa contro una determinata persona (art. 189 CPP), non può essere lasciata all'arbitrio o al sentimento soggettivo della parte lesa, ma deve fondarsi su oggettivi e concreti elementi indizianti.

In questo senso non è sufficiente una diversa interpretazione delle risultanze da parte dell'istante, ma occorre la dimostrazione della verosimiglianza di alto grado circa altra conclusione che merita approfondimento istruttorio.

Seconda condizione di ammissibilità (una volta data la prima) è la disponibilità di nuove prove da assumere, rispettivamente la possibilità di approfondimento di prove già acquisite, tale da consentire l'eventuale passo dall'indizio alla certezza, come alle competenze del giudice di merito.

  1. Giusta l'art. 186 cpv. 1 CPP la legittimazione a presentare istanza di promozione dell'accusa compete unicamente alla parte civile, vale a dire alla persona danneggiata moralmente o materialmente dal reato (art. 69 cpv. 1 CPP). Secondo dottrina e giurisprudenza può tuttavia costituirsi parte civile solo la persona fisica o giuridica attualmente, direttamente e personalmente lesa nel suo bene giuridico (M. RUSCA / E. SALMINA / C. VERDA, Commento del Codice di procedura penale ticinese, Lugano 1997, n. 1 ad art. 69 CPP e riferimenti ivi citati).

Se il bene giuridico tutelato dalla legge è di natura individuale (vita e integrità personale, patrimonio, onore e libertà personale), il leso legittimato a costituirsi parte civile è colui che subisce l'illecito; in caso di violazione di norme penali che proteggono interessi collettivi, sono da considerare danneggiati e legittimati a costituirsi parte civile coloro che sono stati effettivamente lesi nei loro diritti da tali reati, sempre che il pregiudizio patito sia conseguenza diretta dell'azione delittuosa (DTF 119 Ia 342 e 118 Ia 14; M. RUSCA / E. SALMINA / C. VERDA, op. cit., n. 3 e 5 ad art. 69 CPP). Se la commissione di reati che proteggono beni pubblici lede solo indirettamente interessi privati, il singolo cittadino non viene di principio considerato parte lesa, poiché i suoi interessi sono rappresentati dalla magistratura penale (N. SCHMID, Strafprozessrecht, Zurigo 2004, 4. ed., n. 509).

Per quanto riguarda la costituzione di parte civile, non è necessaria una forma particolare oltre quella scritta, in particolare non occorre che la parte lesa dichiari formalmente di costituirsi parte civile: basta che tale volontà emerga con chiarezza, ad esempio attraverso un'istanza di promozione dell'accusa, una richiesta di risarcimento del danno, una presa di posizione sulla colpevolezza dell'accusato (REP. 1997 n. 96; M. RUSCA / E. SALMINA / C. VERDA, op. cit., n. 3 ad art. 70 CPP).

  1. 3.1.

Giova innanzitutto rilevare che la querela 7/10.6.2002 è stata inoltrata con la carta intestata dello studio legale dell’avv. __________ PA 1, che sull’allegato figura quale patrocinatore di __________ IS 1, ma la stessa è stata esclusivamente sottoscritta da quest’ultima. Di conseguenza, il decreto di non luogo a procedere 10.7.2003 emanato nei confronti di __________ PI 1 a seguito della predetta querela, può essere impugnato soltanto dalla querelante, che - tra l’altro - si è costituita parte civile in quella sede (cfr. querela 7/10.6.2002, p. 3; decreto di non luogo a procedere 10.7.2003, p. 2; art. 186 cpv. 1 CPP). __________ IS 2 non può ora assumere la qualità di parte istante con il presente gravame, ritenuto che nell’esposto 7/10.6.2003 egli non è indicato come querelante e non ha nemmeno manifestato al Ministero pubblico la sua intenzione di ottenere la punizione del querelato. Per il che, __________ IS 2 non possiede alcuna legittimazione a presentare l’istanza di promozione dell’accusa in relazione al decreto impugnato e tantomeno è legittimato a costituirsi parte civile in questa sede (cfr. istanza di promozione dell’accusa 22/23.7.2003, p. 2), essendo comunque i termini di querela abbondantemente scaduti al momento della presentazione dell’istanza qui in esame.

Occorre, a titolo abbondanziale, evidenziare che appare sorprendente la volontà di __________ IS 2 di promuovere l’accusa nei confronti del querelato - dal quale è stato, tra l’altro, in cura per svariati anni (cfr. AI 2, verbale d’interrogatorio 18.6.2002 di __________ IS 2, p. 1; cartella clinica di __________ IS 2) -, siccome egli, dinanzi al magistrato inquirente, ha dichiarato di aver “(…) rinunciato a presentare una denuncia contro di lui, in quanto essendo suo paziente avevo paura di non essere creduto” e che “inoltre il mio pensiero principale in quel momento era la relazione con la signora IS 1 che purtroppo nel frattempo è finita” (AI 5, verbale d’interrogatorio 16.7.2002, p. 4).

3.2.

Le ipotesi di reato di cui alla querela concernono i titoli di diffamazione, calunnia, ingiuria e violazione del segreto professionale. I reati contro l’onore di cui agli art. 173 ss. CP sono disposizioni penali che proteggono interessi privati: di conseguenza, come esposto, legittimato a costituirsi parte civile è soltanto colui che subisce l’illecito. La violazione del segreto professionale è, per contro, considerato un reato contro lo Stato, segnatamente contro i doveri d’ufficio e professionali.

3.2.1.

__________ IS 1 in sede di querela ha in particolare esposto che “(…) si rende indispensabile effettuare un’indagine volta a dimostrare che il dr. PI 1 ha calunniato e diffamato il signor IS 2 davanti alla (…)” sua presenza, affermando cose false e danneggiando la loro bella e stabile relazione” (querela penale 7/10.6.2002, p. 3). Essa, in questa sede, ha, tra l’altro, asserito che il querelato “(…) era (…) intervenuto in maniera drastica screditando calunniosamente IS 2 dinanzi alla signora IS 1” (istanza di promozione dell’accusa 22/23.7.2003, p. 3).

Da queste affermazioni emerge incontrovertibilmente che circa le ipotesi di reato contro l’onore, l’unica persona che può essere stata direttamente e personalmente lesa nel suo bene giuridico è __________ IS 2. Egli, sentendosi nell'evenienza leso nel suo onore, avrebbe potuto personalmente presentare una querela nei confronti del medico e costituirsi parte civile, al più tardi, in questa sede. __________ IS 1, non avendo subito alcun illecito - siccome essa asserisce che il medico, in sua presenza, avrebbe diffamato e calunniato __________ IS 2, avendo, a suo giudizio, esposto fatti falsi in relazione allo stato di salute del suo allora compagno nel corso del colloquio tenutosi il 7.3.2002 (cfr. querela penale 7/10.6.2002, p. 2 e 3) -, non è legittimata a costituirsi parte civile e tantomeno ha il diritto di presentare una querela, rispettivamente un’istanza di promozione dell’accusa in relazione alle suindicate ipotesi di reato.

L’asserzione dell’istante secondo cui il sostituto procuratore pubblico avrebbe erroneamente negato la qualità di persona a __________ IS 1, ritenuto che nella decisione DTF 92 IV 115 ss. “(…) è stata riconosciuta al marito la qualità di leso, giusta l’art. 28 CP da parte di un terzo che aveva trattato da “puttana” la di lui moglie”, che “la qualità di leso e quindi di persona legittimata a presentare la querela deve essere riconosciuta alla signora IS 1, la quale, come è risultato dall’istruttoria, aveva una relazione sentimentale con il signor IS 2, relazione che nemmeno il dr. PI 1 ha negato. Tant’è che egli l’ha descritta, contrariamente alla querelante, quale relazione difficile dovuta ad una conflittualità di caratteri da IS 2 e IS 1” e che “il dr. PI 1, nel proprio verbale, ha pure dichiarato che con le proprie affermazioni aveva cercato di convincere la signora IS 1 a lasciare il signor IS 2 ed in tal senso aveva quindi dato un segnale forte alla signora IS 1 per lasciarlo” (istanza di promozione dell’accusa 22/23.7.2003, p. 3 e 4), appare manifestamente infondata.

A prescindere dal fatto che, come rettamente rilevato dal sostituto procuratore pubblico, “la giurisprudenza federale richiamata dall’istante non trova applicazione nel caso concreto trattandosi di una fattispecie completamente diversa dalla presente poiché non ci si trova confrontati ad una persona che (per un banale litigio) intende ferirne un’altra diffamandone il coniuge che quasi nemmeno conosce” (osservazioni SPP 31.7/4.8.2003, p. 2; cfr., al proposito, DTF 92 IV 115 ss.), occorre osservare che questa Camera ha negato la veste di parte lesa ai sensi della disposizione di cui all’art. 64 vCPP, al convivente di una persona lesa da un reato (decisione CRP 17.3.1989 in re R. B.; M. RUSCA / E. SALMINA / C. VERDA, op. cit., n. 5 ad art. 69 CPP). Per il che, già per questi motivi il decreto impugnato va confermato in relazione alle ipotesi di reato contro l’onore. La questione non merita pertanto ulteriore approfondimento.

3.2.2.

Per quanto attiene all’ipotesi di reato di violazione del segreto professionale giusta l’art. 321 CP - secondo cui sono, tra l’altro, puniti a querela di parte con la detenzione o con la multa i medici che rivelano segreti a loro confidati per ragione della loro professione o di cui hanno avuto notizia nell’esercizio della medesima -, va evidenziato che il detentore del segreto, ossia il mandante, è colui che ha il diritto di sporgere querela (cfr. BSK StGB II - N. OBERHOLZER, Basilea 2003, n. 26 ad art. 321 CP; G. STRATENWERTH, Schweizerisches Strafrecht BT II: Straftaten gegen Gemeininteressen, Berna 2000, § 59 n. 22). Nell’ipotesi in cui colui che è tenuto al mantenimento del segreto lo confida a terzi, questi non hanno un diritto di presentare autonomamente una querela, salvo nella misura in cui ciò li concerne (anche) personalmente ed essi assumono il ruolo di detentore del segreto (cfr. BSK StGB II - N. OBERHOLZER, op. cit., n. 26 ad art. 321 CP; G. STRATENWERTH, op. cit., § 59 n. 27; DTF 87 IV 109 e 110).

__________ IS 2 nel corso del suo interrogatorio tenutosi presso la polizia il 18.6.2002 ha dichiarato di aver riferito al dr. med. __________ PI 1 che era “(…) geloso della mia convivente perché salutava tutti gli uomini e se lui poteva fare qualcosa e se poteva parlare alla signora IS 1. La mia richiesta era quella che il medico doveva trovare una soluzione per me e la mia convivente. Parlandoci doveva capire cosa che non andava e doveva darci dei consigli con una terapia per farci andare d’accordo”, affermando inoltre che il querelato “(…) inizialmente non era disposto a ricevere la sig.ra IS 1 e solo su mie insistenze ha accettato. Mi diceva che non poteva dar seguito alla mia richiesta anche se lo svincolavo dal segreto professionale perché aveva già avuto una spiacevole storia in un’altra occasione” e che “da parte mia insistentemente lo pregavo di accettare la mia richiesta e mi dava un appuntamento per il 07.03.2002” e ancora: “unitamente alla sig.ra IS 1, in data 07.03.2002 verso le ore 1700 ci siamo recati nello studio del dott. PI

  1. Sono entrato nello studio da solo mentre la mia amica attendeva nella sala d’aspetto. Ripetevo al dottore di dire tutta la verità alla IS 1 sul mio stato di salute e che lo svincolavo dal segreto professionale. So che il medico non poteva essere svincolato da detto segreto perché me l’aveva detto lui ma io ho insistito che parlasse con la mia convivente. Ho pure chiesto al medico che non volevo essere presente al colloquio con la citata signora ma lui mi diceva che io dovevo essere presente e non dovevo dire nulla ma dovevo solo ascoltare” (AI 2, verbale d’interrogatorio 18.6.2002, p. 2 e 3). Egli, dinanzi al segretario giudiziario __________ ha confermato integralmente il contenuto delle sue dichiarazioni rese in sede di polizia, ribadendo che “è vero che proposi personalmente a voce al dottor PI 1 questo incontro a tre. Lui mi rispose negativamente sostenendo che lui aveva nei miei confronti il segreto professionale e mi accennava ad una precedente sua esperienza professionale dove l’incontro con una coppia aveva portato del malessere”, dichiarando inoltre che “nell’arco di diversi mesi, durante i colloqui che avevo con il dottor PI 1, chiedevo nuovamente questo incontro a tre. Dopo diverse richieste il medico acconsentì” e che “il dottore dapprima chiamò me e da solo mi recai nel suo studio. Questo incontro a due aveva come scopo lo svincolo dal segreto professionale da parte mia. Cosa che feci verbalmente” (AI 5, verbale d’interrogatorio 16.7.2002, p. 1 e 2).

Ne discende che __________ IS 2 ha chiesto ripetutamente al querelato di effettuare un colloquio a tre, svincolandolo contestualmente dal segreto professionale in relazione al suo stato di salute. Egli, in qualità di detentore del segreto sarebbe, semmai, stato legittimato a sporgere querela penale nei confronti del medico.

__________ IS 1, per contro, non ha alcun diritto di inoltrare una querela autonoma non avendo assunto il ruolo di detentrice del segreto in relazione allo stato di salute del suo allora compagno. Essa, del resto, nemmeno lo sostiene. La legittimazione di __________ IS 1 difetta pure per quest’ipotesi di reato.

3.3.

L’istanza di promozione dell’accusa deve infine essere dichiarata irricevibile poiché, come esposto, secondo prassi di questa Camera, essa presuppone, tra l’altro, l’esistenza di seri indizi della commissione di un reato emergenti dagli atti. Nel caso di specie gli istanti si limitano a contestare le conclusioni cui è giunto il sostituto procuratore pubblico, fornendo una loro versione dei fatti e senza nemmeno confrontarsi con i presupposti oggettivi e soggettivi dei reati ipotizzati. Essi, inoltre, hanno omesso di trattare il secondo requisito posto ad un’istanza di promozione dell’accusa, segnatamente la disponibilità di nuove prove da assumere, rispettivamente la possibilità di approfondire le prove già acquisite.

  1. Alla luce di quanto sopra esposto, l’istanza in esame deve pertanto essere dichiarata irricevibile, senza esame del merito.

Tassa di giustizia e spese sono poste, in solido, a carico di __________ IS 1 e di __________ IS 2, soccombenti.

Per questi motivi,

richiamati gli art. 186 CPP, 173, 174, 177 e 321 CP, 1 ss. e 39 lit. f LTG e ogni altra norma applicabile,

pronuncia

  1. L’istanza è irricevibile.

  2. La tassa di giustizia di fr. 450.-- e le spese di fr. 50.--, per complessivi fr. 500.-- (cinquecento), sono poste, in solido, a carico di __________ IS 1, __________, e di __________ IS 2, __________.

  3. Intimazione:

terzi implicati

PI 1

Per la Camera dei ricorsi penali

Il presidente La segretaria

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