Incarto n. 60.2003.239
Lugano 6 giugno 2005
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Mauro Mini, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
segretaria:
Alessandra Mondada, vicecancelliera
sedente per statuire sull’istanza di promozione dell’accusa 18/21.7.2003 presentata da
IS 1, , patr. da: PR 1, ,
contro
il decreto di non luogo a procedere 8.7.2003 emanato dall’allora procuratore pubblico Claudia Solcà nell’ambito del procedimento penale promosso nei confronti di PI 1, __________ (patr. da: avv. PA 1, __________), per titolo di infrazione alle norme della circolazione;
richiamate le osservazioni 31.7.2003 del magistrato inquirente e 22/25.8.2003 di PI 1, entrambe concludenti per la reiezione del gravame;
richiamato l’ulteriore scritto 17/20.9.2004 di IS 1, intimato per osservazioni alle parti, che si sono confermate nei precedenti allegati;
rilevato che con scritto 24/25.11.2004 l’avv. PR 1 ha comunicato di aver assunto il patrocinio di IS 1, già rappresentata dall’avv. __________ __________, __________;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto
a. Il __________, alle ore __________, è avvenuto a __________ – in via __________ davanti al numero civico __________, in direzione di __________ – un incidente della circolazione che ha visto coinvolti PI 1, alla guida dell’autofurgone __________ targato __________ di proprietà della madre, ed il pedone IS 1, investito dal veicolo – che stava affrontando una curva piegante a destra su un tratto di strada pianeggiante – mentre attraversava la strada da destra verso sinistra; in seguito all’evento, IS 1 ha riportato la frattura del femore, la contusione della spalla sinistra e diverse escoriazioni agli arti inferiori.
b. Con decisione 8.7.2003 il procuratore pubblico ha decretato il non luogo a procedere in ordine al suddetto procedimento, ritenuto che – con riferimento al titolo di infrazione alle norme della circolazione a’ sensi dell’art. 90 cifra 1 LCStr – “(…) gli accertamenti effettuati non hanno permesso di stabilire con assoluta certezza i particolari della dinamica dell’incidente della circolazione (…)”, per cui “(…) non risultano motivi sufficienti per promuovere un procedimento penale nei confronti del conducente del veicolo (…), il quale, sorpreso dall’improvvisa presenza sul campo stradale di IS 1, oltre a frenare nulla poteva più mettere in atto per evitare la collisione che avveniva tra la parte anteriore del suo veicolo e il pedone investito” (decreto di non luogo a procedere 8.7.2003, p. 3 s.).
c. Con tempestiva istanza IS 1 chiede, in via principale, di promuovere l’accusa nei confronti di PI 1 per titolo di lesioni colpose gravi, sub. semplici e, in via subordinata, di ordinare la completazione delle informazioni preliminari, affermando al proposito – esposti i fatti emersi nel corso delle informazioni preliminari – che l’indagato avrebbe violato gli art. 26, 31 e 32 LCStr e gli art. 3 e 4 ONC: egli – anche nella contestata ipotesi in cui avesse proceduto a 50 km/h, come dichiarato – non avrebbe infatti adeguato la velocità alle condizioni della strada, non avrebbe padroneggiato il veicolo ed inoltre avrebbe trasgredito il principio generale di prudenza. Il nesso di causalità naturale ed adeguato tra il comportamento dell’indagato e le lesioni sarebbe palese, per cui – posto come non sussisterebbero circostanze tali da interrompere detto nesso – sarebbero adempiuti i presupposti del reato ipotizzato. La ricostruzione in loco della dinamica dell’incidente [per stabilire “(…) l’esatta posizione di IS 1 al momento dell’impatto con l’autofurgone guidato da PI 1, la posizione di quest’ultimo allorquando IS 1 ha scorto l’autofurgone, nonché lo spazio visibile di PI 1” (istanza di promozione dell’accusa 18/21.7.2003, p. 10)], la ricostruzione peritale [“(…) una perizia sulla velocità del veicolo di PI 1 poco prima della collisione, nonché sulla velocità con la quale il medesimo avrebbe dovuto circolare tenendo conto delle condizioni meteorologiche, del genere e della conformazione della strada” (istanza di promozione dell’accusa 18/21.7.2003, p. 10)], alcuni interrogatori (tra i quali quello dell’indagato) e l’assunzione agli atti della sua cartella clinica e di ogni altro documento inerente le sue condizioni fisiche e psichiche permetterebbero infine un esaustivo accertamento dei fatti.
d. Delle osservazioni del procuratore pubblico e di PI 1, così come degli ulteriori scritti, si dirà – se necessario – in diritto.
in diritto
In presenza di un non luogo a procedere, l'art. 186 cpv. 1 CPP concede alla parte lesa, che si costituisce parte civile, la facoltà di presentare alla Camera dei ricorsi penali, entro dieci giorni, un'istanza motivata di promozione dell'accusa nei confronti del denunciato o querelato.
Il primo presupposto per l'accoglimento di un'istanza di promozione dell'accusa, risultante da consolidata giurisprudenza (REP. 1994 n. 115, 1989 p. 598 e 1987 p. 262), è l'esistenza di seri indizi di colpevolezza emergenti dagli atti. Per principio, infatti, l'azione penale è essenzialmente pubblica e, come tale, esercitata dal procuratore pubblico (art. 2 CPP) per cui la sua promozione, attraverso il preventivo esame dell'accusa contro una determinata persona (art. 189 CPP), non può essere lasciata all'arbitrio o al sentimento soggettivo della parte lesa, ma deve fondarsi su oggettivi e concreti elementi indizianti.
In questo senso non è sufficiente una diversa interpretazione delle risultanze da parte dell'istante, ma occorre la dimostrazione della verosimiglianza di alto grado circa altra conclusione che merita approfondimento istruttorio.
Seconda condizione di ammissibilità (una volta data la prima) è la disponibilità di nuove prove da assumere, rispettivamente la possibilità di approfondimento di prove già acquisite, tale da consentire l'eventuale passo dall'indizio alla certezza, come alle competenze del giudice di merito.
1.2.
Giusta l'art. 186 cpv. 4 CPP quando per il chiarimento della decisione sulla promozione dell'accusa occorrono altre prove, questa Camera ordina al procuratore pubblico la completazione delle informazioni preliminari.
La completazione delle informazioni preliminari si rende necessaria quando il decreto di non luogo a procedere è stato erroneamente pronunciato per carenza dei presupposti processuali o di punibilità (ad esempio: intervenuta prescrizione, incompetenza territoriale, tardività della querela, azione ritenuta non punibile), oppure quando il procuratore pubblico ha ritenuto erroneamente che un fatto, quand'anche venisse accertato, non costituirebbe reato o quando ha apprezzato erroneamente una circostanza di fatto che, se accertata correttamente, fonderebbe l'esistenza di seri indizi di colpevolezza, oppure quando le informazioni preliminari sono carenti nell'accertamento dei fatti, così da non permettere di stabilire la fondatezza dell'istanza di promozione dell'accusa o del decreto di non luogo a procedere (REP. 1998 n. 110).
Come detto, l’istante postula a carico dell’indagato la promozione dell’accusa per titolo di lesioni colpose gravi, sub. semplici a’ sensi dell’art. 125 CP [secondo cui è punito chiunque, per negligenza, cagiona un (grave) danno al corpo o alla salute di una persona (BSK StGB II – A. ROTH, Basilea 2003, n. 1 ss. ad art. 125 CP)], sostenendo al proposito che nella fattispecie l’art. 90 cifra 1 LCStr [secondo cui è punito chiunque contravviene alle norme della circolazione contenute nella presente legge o nelle prescrizioni di esecuzione del Consiglio federale (A. BUSSY / B. RUSCONI, Code suisse de la circulation routière, Commentaire, Losanna 1996, n. 3.1 ss. ad art. 90 LCStr)] – sola ipotesi accusatoria con la quale il decreto impugnato si è confrontato – non sarebbe applicabile siccome assorbito dalla citata disposizione (istanza di promozione dell’accusa 18/21.7.2003, p. 9); il magistrato inquirente avrebbe quindi omesso a torto di esaminare i fatti sotto il profilo dell’art. 125 CP.
2.2.
Nel caso in cui le lesioni colpose sono conseguenti alla violazione di norme della circolazione stradale è in effetti applicabile – di regola – unicamente l’art. 125 CP [decisione TF 6S.628/2001 del 29.11.2001; DTF 91 IV 30 e 211; decisione 24.9.1980 della Corte di cassazione del TF, pubblicata in REP. 1982 p. 41 s. ed in DTF 106 IV 391; decisione 4.4.1984 dell’Obergericht del Canton Zurigo, pubblicata in ZR 84 (1985) n. 20; G. STRATENWERTH, Schweizerisches Strafrecht, AT I, 3. ed., Berna 2005, § 18 n. 6; S. TRECHSEL, Schweizerisches Strafgesetzbuch, Kurzkommentar, 2. ed., Zurigo 1997, n. 8 ad art. 117 CP; A. BUSSY / B. RUSCONI, op. cit., n. 6.3 lit. c ad art. 90 LCStr]; se la persona ferita non ha inoltrato querela penale e se le lesioni non sono gravi a’ sensi dell’art. 125 cpv. 2 CP, resta invero applicabile l’art. 90 LCStr ed in particolare la sua cifra 2 [secondo cui è punito chiunque, violando gravemente le norme della circolazione, cagiona un serio pericolo per la sicurezza altrui o assume il rischio di detto pericolo (DTF 121 IV 230; A. BUSSY / B. RUSCONI, op. cit., n. 4.1 ss. ad art. 90 LCStr); decisione TF 6S.628/2001 del 29.11.2001; DTF 96 IV 39; A. BUSSY / B. RUSCONI, op. cit., n. 6.3 lit. c ad art. 90 LCStr].
Il magistrato inquirente – nel rispetto di detta dottrina e giurisprudenza – avrebbe quindi dovuto determinare le disposizioni applicabili in concreto, spiegando esplicitamente – in ossequio al diritto di essere sentito, che impone di menzionare, almeno brevemente, i motivi che l'hanno spinto a decidere in un senso piuttosto che nell’altro e di porre quindi l'interessato nelle condizioni di rendersi conto della portata del provvedimento e delle eventuali possibilità di impugnazione presso
un'istanza superiore, che deve poter esercitare il controllo sullo stesso (cfr., in merito all’obbligo di motivazione, decisione TF 1P.737/2004 del 31.3.2005; decisione TF 2P.113/1993 del 14.5.1993, pubblicata in RDAT n. 53/II – 1993; R. HAUSER / E. SCHWERI / K. HARTMANN, Schweizerisches Strafprozessrecht, 6. ed., Basilea 2005, § 55 n. 22 ss.; N. SCHMID, Strafprozessrecht, 4. ed., Zurigo/Basilea/Ginevra 2004, n. 260; G. PIQUEREZ, Procédure pénale suisse, Zurigo 2000, n. 796 ss.) – perché non ha ritenuto applicabile alla fattispecie l’art. 125 CP (norma con la quale si confronta sommariamente solo in sede di osservazioni a questa Camera), rispettivamente l’art. 90 cifra 2 LCStr.
2.3.
In effetti, sembrerebbe che il procuratore pubblico non abbia verificato se l’indagato avesse violato norme della circolazione stradale causando lesioni colpose [in merito all’entità delle lesioni, si limita del resto a dire che “dall’attestato dell’__________ di __________ del __________ risulta che è stata rilasciata in buone condizioni, non vengono menzionate né menomazioni permanenti, né un’inabilità al lavoro di lunga durata: (…)” (osservazioni 31.7.2003, p. 2) e che “non si riscontrano nemmeno tra l’altro gli elementi oggettivi delle lesioni gravi così come ipotizzato dalla qui istante” (osservazioni 31.7.2003, p. 5), senza pronunciarsi sull’esistenza o meno di una querela penale a’ sensi dell’art. 125 cpv. 1 CP] siccome “(…) gli accertamenti effettuati non hanno permesso di stabilire con assoluta certezza i particolari della dinamica dell’incidente della circolazione (…)” e segnatamente la velocità del veicolo (decreto di non luogo a procedere 8.7.2003, p. 3).
A torto. Giusta l’art. 32 cpv. 1 LCStr – applicabile qualora il conducente rispetti la velocità segnalata, ma non l’adatti alle circostanze (A. BUSSY / B. RUSCONI, op. cit., n. 1.1 ad art. 32 LCStr) – la velocità deve infatti sempre essere adattata alle circostanze, in particolare alle peculiarità del veicolo e del carico, come anche alle condizioni della strada, della circolazione e della visibilità; nei punti il cui il veicolo potrebbe intralciare la circolazione, il conducente deve circolare lentamente e, se necessario, fermarsi, in particolare dove la visibilità non è buona, alle intersezioni con scarsa visuale ed ai passaggi a livello; l’art. 4 cpv. 1 prima frase ONC – che concretizza il predetto disposto – specifica inoltre che il conducente deve circolare ad una velocità che gli permetta di fermarsi nello spazio visibile (DTF 121 IV 286; A. BUSSY / B. RUSCONI, op. cit., n. 1.1 ss. ad art. 32 LCStr).
Ora, l’indagato ha sostenuto di aver circolato a circa 50 km/h (verbale di interrogatorio 24.6.2002, p. 2, allegato al rapporto di constatazione inerente l’incidente della circolazione con ferimento 9.7.2002, AI 1), ossia nei limiti di velocità massimi vigenti nella località in questione (rapporto di constatazione inerente l’incidente della circolazione con ferimento 9.7.2002, p. 1, AI 1), per cui il procuratore pubblico avrebbe dovuto e potuto esaminare (almeno) se la velocità dichiarata era conforme alle condizioni ambientali presenti in occasione del sinistro. Questi – pur affermando che “non si sono potute stabilire le condizioni meteorologiche esistenti al momento dell’incidente, (…)”, che “non si è potuto stabilire l’influsso delle precipitazioni sulla visibilità dei protagonisti (…)” e che “non si sono potute stabilire le condizioni del manto stradale esistenti al momento dell’incidente, (…)” (decreto di non luogo a procedere 8.7.2003, p. 3) – ha peraltro concluso, alla luce del rapporto di constatazione inerente l’incidente della circolazione con ferimento di data 9.7.2002 e delle deposizioni ivi contenute (AI 1), che “(…) si è in grado di affermare che pioveva, pur non essendo in grado di quantificare l’intensità di tali precipitazioni”, che “(…) si è potuto comunque stabilire che, sia PI 1, sia IS 1, erano impediti nella rispettiva visuale dalla presenza del muro della pensilina adiacente al garage dello stabile in cui abita la famiglia __________; (…)” e che “(…) in base alle diverse dichiarazioni lo stesso (manto stradale) era bagnato, pur non potendo quantificare la presenza di acqua sul manto stradale” (decreto di non luogo a procedere 8.7.2003, p. 3), fattori che dovevano imporgli di confrontarsi con gli art. 32 cpv. 1 LCStr e 4 ONC per determinare se l’indagato avesse adeguato la velocità dell’automobile – che stava transitando su una strada secondaria comunale all’interno di una località – alle circostanze concrete nelle quali era venuto a trovarsi (cfr. anche art. 31 cpv. 1 LCStr, secondo cui il conducente deve costantemente padroneggiare il veicolo, in modo da potersi conformare ai suoi doveri di prudenza).
Il fatto che sul campo stradale non siano state rilevate tracce di frenata non appare comunque – contrariamente all’assunto del procuratore pubblico (decreto di non luogo a procedere 8.7.2003, p. 3) – d’impedimento al fine di determinare la velocità del veicolo: l’istante ha infatti riferito che “(…) prima di immettermi sulla strada, sono uscita tra la vettura ed il muro di sostegno, guardando in direzione di __________” (verbale di interrogatorio 3.7.2002, p. 1; cfr. anche verbale di interrogatorio 25.6.2002, p. 1, entrambi allegati al rapporto di constatazione inerente l’incidente della circolazione con ferimento 9.7.2002, AI 1); dagli atti risulta inoltre che, in seguito al sinistro, IS 1 – urtata due volte dall’auto ([“(…) dopo l’urto iniziale, sono stata colpita nuovamente dalla vettura, che sicuramente non si è fermata al primo impatto” (verbale di interrogatorio 25.6.2002, p. 2, allegato al rapporto di constatazione inerente l’incidente della circolazione con ferimento 9.7.2002, AI 1)] – è stata sbalzata sulla corsia opposta a circa sedici metri di distanza dall’angolo del muro che impediva la visuale (rapporto di constatazione inerente l’incidente della circolazione con ferimento 9.7.2002, p. 5; cfr. anche croquis, AI 1), per cui – sulla base di queste circostanze – si poteva individuare con sufficiente verosimiglianza il punto di impatto tra il veicolo ed il pedone e quindi risalire alla velocità oggettiva dell’automobile condotta dall’indagato.
2.4.
La conclusione di cui al decreto impugnato [secondo la quale “(…) PI 1, (…), sorpreso dall’improvvisa presenza sul campo stradale di IS 1, oltre a frenare nulla poteva più mettere in atto per evitare la collisione che avveniva tra la parte anteriore del suo veicolo e il pedone investito” (decreto di non luogo a procedere 8.7.2003, p. 4)] appare di conseguenza – non avendo il procuratore pubblico esaminato la fattispecie alla luce dei doveri di prudenza imposti dalle circostanze [cfr. anche art. 18 cpv. 3 CP (secondo cui commette un crimine o un delitto per negligenza colui che, per un’imprevidenza colpevole, non ha scorto le conseguenze della sua azione e non ne ha tenuto conto. L’imprevidenza è colpevole se l’agente non ha usato le precauzioni alle quali era tenuto secondo le circostanze e le sue condizioni personali; cfr., al proposito, decisione TF 6S.457/2004 del 21.3.2005; DTF 129 IV 119; BSK StGB I – G. JENNY, Basilea 2003, n. 63 ss. ad art. 18 CP)] – prematura, tanto più che il carattere imprevedibile del comportamento della vittima non è di per sé sufficiente per interrompere il nesso di causalità, la causa concomitante dovendo imperativamente avere un peso tale da risultare la più probabile ed immediata dell'evento considerato e relegare così in secondo piano tutti gli altri fattori, in particolare, il comportamento dell'agente (cfr., in merito al nesso di causalità adeguato, BSK StGB I – G. JENNY, op. cit., n. 71 ss. ad art. 18 CP; B. CORBOZ, Les infractions en droit suisse, volume I, Berna 2002, n. 7 ad art. 125 CP).
Non si prelevano tassa di giustizia e spese; lo Stato della Repubblica e del Cantone Ticino rifonderà all’istante, che le ha protestate, adeguate ripetibili.
Per questi motivi,
richiamati gli art. 184 ss. CPP, 125 CP, 32 e 90 LCStr ed ogni altra norma applicabile,
pronuncia
§ Il decreto di non luogo a procedere 8.7.2003 emanato dall’allora procuratore pubblico Claudia Solcà (NLP __________) è annullato ai sensi dei considerandi.
§§ Il procuratore pubblico completerà le informazioni preliminari e si pronuncerà sul seguito dell’azione penale.
Non si prelevano tassa di giustizia e spese; lo Stato della Repubblica e del Cantone Ticino rifonderà a IS 1, __________, CHF 400.-- (quattrocento) a titolo di ripetibili.
Intimazione:
).
terzi implicati
PI 1 patrocinato da: PA 1
Per la Camera dei ricorsi penali
Il presidente La segretaria