60.2003.22

Incarto n. 60.2003.22

Lugano 8 novembre 2004

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino

La Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello

composta dai giudici:

Mauro Mini, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

segretaria:

Alessandra Mondada, vicecancelliera

sedente per statuire sull’istanza di promozione dell'accusa 21/23.1.2003 presentata da

IS 1, ,

contro

il decreto di non luogo a procedere 9.1.2003 emanato dal procuratore pubblico Marco Villa nell'ambito del procedimento penale dipendente da sua querela 1/2.10.2002 nei confronti di __________ PI 1, __________, per titolo di violazione di domicilio;

richiamato lo scritto 29/30.1.2003 del magistrato inquirente, che conclude per la reiezione del gravame;

letti ed esaminati gli atti;

considerato

in fatto ed in diritto

che con decisione 9.1.2003 il procuratore pubblico - considerato che "(…) non può essere concluso che il querelato si sia introdotto nel garage indebitamente e contro la volontà dell'avente diritto visto che ad aprirgli è stato lo stesso custode" (decreto di non luogo a procedere 9.1.2003, p. 2) - ha decretato il non luogo a procedere in ordine alla querela penale presentata l'1/2.10.2002 da __________ IS 1 nei confronti di __________ PI 1 per titolo di violazione di domicilio;

che con scritto 21/23.1.2003 l'istante chiede che "nei confronti di PI 1 __________ viene intimata la promozione dell'accusa giusta i presupposti del CP e quant'altro applicabile alla fattispecie, ivi incluso il reato di falso in deposizione" e che "si promuove l'accusa anche ai mandanti e (o) correi e (o) complici del PI 1 che la nuova istruttoria saprà individuare" (istanza di promozione dell'accusa 21/23.1.2003, p. 6);

che giusta l'art. 186 cpv. 1 CPP la parte civile può, entro dieci giorni dalla ricevuta del decreto di non luogo a procedere, presentare alla Camera dei ricorsi penali istanza motivata di promozione dell'accusa;

che il decreto di non luogo a procedere è stato intimato a mezzo raccomandata il 9.1.2003 ed è stato recapitato al suo patrocinatore, avv. __________ __________, il 10.1.2003 (cfr. domanda di ricerche di invii della posta-lettere e pacchi del servizio interno 8.10.2004);

che il termine di dieci giorni giusta l'art. 186 cpv. 1 CPP ha cominciato a decorrere sabato 11.1.2003, l'intimazione al patrocinatore - sufficiente secondo il Codice di procedura penale - essendo determinante per la decorrenza del termine (M. RUSCA / E. SALMINA / C. VERDA, Commento del Codice di procedura penale ticinese, Lugano 1997, n. 5 ad art. 71 CPP);

che detto termine è venuto a scadere lunedì 20.1.2003;

che l'istanza è stata spedita il 21.1.2003 (cfr. timbro sulla busta agli atti) ed è pervenuta a questa Camera il 23.1.2003;

che quindi - considerato che, quando la comunicazione di un atto si fa per posta, il termine si reputa osservato se la consegna alla posta è fatta prima della mezzanotte del giorno di scadenza (art. 20 cpv. 4 CPP) - essa è tardiva (R. HAUSER / E. SCHWERI, Schweizerisches Strafprozessrecht, 5. ed., Basilea 2002, § 43 n. 23 s.; G. PIQUEREZ, Procédure pénale suisse, Zurigo 2000, n. 1442);

che con scritto 18.10.2004 questa Camera ha invitato l'istante - in ossequio alla giurisprudenza del Tribunale federale secondo cui l'autorità, che intende dichiarare irricevibile un gravame fondandosi sulla presunzione derivante dal timbro postale apposto sulla busta di spedizione, deve permettere al mittente di produrre mezzi di prova, segnatamente di prova testimoniale, atti a confutare detta presunzione (decisione TF 1P.446/2004 del 28.9.2004, e rif.) - ad esprimersi in merito alla tempestività della sua impugnativa;

che nel termine assegnato, pari a dieci giorni, __________ IS 1 non si è pronunciata al proposito;

che il gravame è irricevibile, con tassa di giustizia e spese a carico dell'istante, soccombente.

Per questi motivi,

richiamati gli art. 184 ss. CPP, 1 ss. e 39 lit. f LTG e ogni altra norma applicabile,

pronuncia

  1. L'istanza è irricevibile.

  2. La tassa di giustizia di CHF 100.-- e le spese di CHF 50.--, per complessivi CHF 150.-- (centocinquanta), sono poste a carico di __________ IS 1, __________.

  3. Intimazione:

terzi implicati

PI 1

Per la Camera dei ricorsi penali

Il presidente La segretaria

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