Incarto n. 60.2002.395

Lugano 27 settembre 2004

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino

La Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello

composta dai giudici:

Mauro Mini, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

segretaria:

Alessandra Mondada, vicecancelliera

sedente per statuire sull’istanza di promozione dell'accusa 20/23.12.2002 presentata da

IS 1, , patr. da: PA 1, ,

contro

il decreto di non luogo a procedere 9.12.2002 emanato dal procuratore pubblico Giuseppe Muschietti nell'ambito del procedimento penale dipendente da sua denuncia 5/6.12.2002 nei confronti di ignoti per titolo di falsità in documenti e truffa;

richiamate le osservazioni 30.12.2002/2.1.2003 del magistrato inquirente, concludenti per la reiezione del gravame;

letti ed esaminati gli atti;

considerato

in fatto

a. Con esposto 5/6.12.2002 IS 1 ha inoltrato denuncia penale nei confronti di ignoti per titolo di falsità in documenti e truffa in relazione alla sottoscrizione di un vaglia cambiario da parte del suo responsabile __________ __________ all'ordine della ora fallita __________, già in __________ - nell'ambito di un contratto di appalto che avrebbe concluso con quest'ultima società "(…) per la costruzione e la fornitura del mobilio all'esercizio pubblico __________ in __________ di cui la segnalante è società gestrice" (denuncia penale 5/6.12.2002, p. 2, AI 1) - ed al fatto che il documento - che al momento della firma non avrebbe indicato valuta, data di emissione e luogo - sarebbe stato presentato, completo dei suddetti dati, a __________, __________, che il 2.12.2002 avrebbe preteso il pagamento.

b. Con decisione 9.12.2002 il procuratore pubblico ha decretato il non luogo a procedere in ordine alla denuncia penale, ritenuto che "dalla fotocopia del vaglia cambiario incriminato allegata alla denuncia risulta che il titolo indica chiaramente che si tratta di un vaglia cambiario", che "in siffatte condizioni, non si può quindi ragionevolmente ritenere che egli (____________________) abbia sottoscritto il titolo senza sapere che fosse un vaglia cambiario, rispettivamente, ignorando che la sottoscrizione dello stesso equivaleva ad un riconoscimento di debito da parte della IS 1 nei confronti della __________, esigibile a vista" e che "(…), ammesso ma non concesso, che le iscrizioni incriminate non siano state apposte dal signor __________ ma da terzi, così come ipotizzato dalla segnalante, ciò non è comunque sufficiente per poter ritenere che le stesse siano inveritiere, e tantomeno per poter considerare che l'autore abbia agito a scopo di inganno e al fine di procacciarsi un indebito profitto, così come invece previsto dall'art. 251 CPS" (decreto di non luogo a procedere 9.12.2002, p. 2).

c. Con tempestiva istanza IS 1 chiede di annullare la decisione impugnata e di fare "(…) ordine al Ministero pubblico di entrare nel merito del petitum della richiesta del 5 dicembre ed avviare le necessarie indagini ai sensi degli art. 178 e 183 CPP per il sospetto dell'esistenza di reato" (istanza di promozione dell'accusa 20/23.12.2002, p. 10).

Al proposito, afferma - dopo aver esposto i fatti di cui alla denuncia penale - che lo scritto in questione non avrebbe adempiuto i requisiti di cambiale a' sensi degli art. 991 ss. CO e che quindi l'istante non avrebbe firmato una cambiale, ma un semplice riconoscimento di debito divenuto, con le illecite aggiunte, un titolo di credito; il magistrato inquirente non avrebbe inoltre esaminato l'ipotesi di cui all'art. 146 CP e non avrebbe approfondito la fattispecie, segnatamente con il sequestro dello scritto incriminato e con l'interrogatorio del teste proposto.

d. Delle osservazioni del magistrato inquirente si dirà, se necessario, in diritto.

in diritto

  1. 1.1.

In presenza di un non luogo a procedere, l'art. 186 cpv. 1 CPP concede alla parte lesa, che si costituisce parte civile, la facoltà di presentare alla Camera dei ricorsi penali, entro dieci giorni, un'istanza motivata di promozione dell'accusa nei confronti del denunciato o querelato.

Il primo presupposto per l'accoglimento di un'istanza di promozione dell'accusa, risultante da consolidata giurisprudenza (REP. 1994 n. 115, 1989 p. 598 e 1987 p. 262), è l'esistenza di seri indizi di colpevolezza emergenti dagli atti. Per principio, infatti, l'azione penale è essenzialmente pubblica e, come tale, esercitata dal procuratore pubblico (art. 2 CPP) per cui la sua promozione, attraverso il preventivo esame dell'accusa contro una determinata persona (art. 189 CPP), non può essere lasciata all'arbitrio o al sentimento soggettivo della parte lesa, ma deve fondarsi su oggettivi e concreti elementi indizianti.

In questo senso non è sufficiente una diversa interpretazione delle risultanze da parte dell'istante, ma occorre la dimostrazione della verosimiglianza di alto grado circa altra conclusione che merita approfondimento istruttorio.

Seconda condizione di ammissibilità (una volta data la prima) è la disponibilità di nuove prove da assumere, rispettivamente la possibilità di approfondimento di prove già acquisite, tale da consentire l'eventuale passo dall'indizio alla certezza, come alle competenze del giudice di merito.

1.2.

Giusta l'art. 186 cpv. 4 CPP quando per il chiarimento della decisione sulla promozione dell'accusa occorrono altre prove, questa Camera ordina al procuratore pubblico la completazione delle informazioni preliminari.

La completazione delle informazioni preliminari si rende necessaria quando il decreto di non luogo a procedere è stato erroneamente pronunciato per carenza dei presupposti processuali o di punibilità (ad esempio: intervenuta prescrizione, incompetenza territoriale, tardività della querela, azione ritenuta non punibile), oppure quando il procuratore pubblico ha ritenuto erroneamente che un fatto, quand'anche venisse accertato, non costituirebbe reato o quando ha apprezzato erroneamente una circostanza di fatto che, se accertata correttamente, fonderebbe l'esistenza di seri indizi di colpevolezza, oppure quando le informazioni preliminari sono carenti nell'accertamento dei fatti, così da non permettere di stabilire la fondatezza dell'istanza di promozione dell'accusa o del decreto di non luogo a procedere (REP. 1998 n. 110).

  1. 2.1.

Come detto, l'istante chiede di annullare la decisione 9.12.2002 e di fare ordine al procuratore pubblico di procedere all'assunzione delle informazioni preliminari per titolo di falsità in documenti e truffa. IS 1 postula quindi di fatto la completazione delle informazioni preliminari giusta l'art. 186 cpv. 4 CPP, facoltà riconosciuta da questa Camera qualora l'autore sia ignoto: in questo caso, infatti, la parte civile non può proporre istanza a' sensi dell'art. 186 cpv. 1 CPP, l'accusa potendo essere promossa solo nei confronti di una persona determinata (art. 188 lit. a CPP).

2.2.

Un'istanza di completazione delle informazioni preliminari presuppone nondimeno - oltre alla menzione di seri indizi di colpevolezza e di nuove prove da assumere, rispettivamente prove già assunte da approfondire, in analogia al gravame a' sensi dell'art. 186 cpv. 1 CPP - l'indicazione degli atti di inchiesta ritenuti necessari per determinare gli autori dei reati in questione: ora, IS 1 non si confronta con tale condizione, limitandosi a dire che "(…) ignoti, ma certamente e giocoforza legati alla __________, avevano operato palesemente delle modifiche al documento per elevarlo - (…) - a cambiale" (istanza di promozione dell'accusa 20/23.12.2002, p. 3), ciò che - di tutta evidenza - non adempie i requisiti posti da questa Camera al proposito.

2.3.

Il gravame - a prescindere dalla sua irricevibilità - appare peraltro infondato nel merito.

L'istante ipotizza l'accusa di falsità in documenti giusta l'art. 251 CP (secondo cui è punito con la reclusione fino a cinque anni o con la detenzione chiunque, al fine di nuocere al patrimonio o ad altri diritti di una persona o di procacciare a sé o ad altri un indebito profitto, forma un documento falso o altera un documento vero, oppure abusa dell'altrui firma autentica o dell'altrui segno a mano autentico per formare un documento suppositizio, oppure attesta o fa attestare in un documento, contrariamente alla verità, un fatto di importanza giuridica, o fa uso, a scopo di inganno, di un tale documento; decisione TF 6S.114/2004 del 15.7.2004; DTF 128 IV 265; J. REHBERG / W. WOHLERS, Strafrecht IV, 3. ed., Zurigo 2004, p. 142 ss.; BSK StGB II - M. BOOG, Basilea 2003, n. 1 ss. ad art. 251 CP; B. CORBOZ, Les infractions en droit suisse, volume II, Berna 2002, n. 1 ss. ad art. 251 CP; G. STRATENWERTH, Schweizerisches Strafrecht, BT II, 5. ed., Berna 2000, § 36 n. 1 ss.; S. TRECHSEL, Schweizerisches Strafgesetzbuch, Kurzkommentar, 2. ed., Zurigo 1997, n. 1 ss. ad art. 251 CP), ritenendo segnatamente che ignoti abbiano completato lo scritto di cui al doc. 2 (allegato alla denuncia penale 5/6.12.2002, AI 1) in maniera contraria alla volontà di colui che lo ha firmato e che quindi abbiano abusato dell'altrui firma autentica (J. REHBERG / W. WOHLERS, op. cit., p. 144 ss.; BSK StGB II - M. BOOG, op. cit., n. 25 ss. ad art. 251 CP; B. CORBOZ, op. cit., n. 67 ss. ad art. 251 CP; G. STRATENWERTH, op. cit., § 36 n. 13 ss.; S. TRECHSEL, op. cit., n. 4 s. ad art. 251 CP).

A torto.

Il citato scritto è infatti un vaglia cambiario a' sensi degli art. 1096 ss. CO, circostanza che l'istante doveva sapere perché menzionata sullo scritto stesso, come peraltro prevede l'art. 1096 cifra 1 CO. Il fatto che al momento della sua sottoscrizione non sarebbero stati indicati scadenza e luogo di emissione giusta l'art. 1096 cifre 3 e 6 CO non appare pertanto di rilevanza: un vaglia cambiario senza indicazione di scadenza si considera infatti pagabile a vista (art. 1097 cpv. 2 CO) ed un vaglia cambiario in cui non è indicato il luogo di emissione si considera sottoscritto nel luogo indicato accanto al nome dell'emittente (art. 1097 cpv. 4), per cui la sua asserita completazione con le (di per sé superflue) indicazioni "a vista" e "__________"

  • designazioni che corrispondono a quanto prevede il predetto art. 1097 cpv. 2 e 4 CO - non ha modificato la portata giuridica del titolo. La medesima conclusione si impone con riferimento alla data: l'art. 1097 CO non regola invero l'ipotesi in cui non venga indicata sul vaglia cambiario; nondimeno, esso può essere emesso in bianco, per cui l'inserimento successivo della data non invalida il titolo (BSK OR II - M. FREY, 2. ed., Basilea 2002, n. 12 ad art. 1096 CO; cfr. i combinati art. 1098 cpv. 2 e 1000 CO). Per il che e ritenuto che l'istante non sostiene di essersi accordato con __________ nel senso di non procedere ad aggiunte, __________ poteva - in mancanza di un'intesa contraria - reputare di legittimamente completare il vaglia cambiario con le suddette indicazioni. Il fatto che la data di cui al doc. 2 (allegato alla denuncia penale 5/6.12.2002, AI 1) non coinciderebbe con quella della firma del documento ["(…) attraverso la testimonianza eventualmente proposta si sarebbe potuto evidenziare che il documento primordiale era stato firmato non il 22 novembre 2002, bensì il 20 novembre 2002" (istanza di promozione dell'accusa 20/23.12.2002, p. 7)] e che IS 1, e per essa __________ __________, non avrebbe inteso sottoscrivere un vaglia cambiario non implica del resto - alla luce delle precedenti considerazioni - che ignoti abbiano proceduto alle citate aggiunte con l'intenzione di nuocere al patrimonio o ad altri diritti dell'istante o di procacciare a sé o ad altri un indebito profitto (J. REHBERG / W. WOHLERS, op. cit., p. 152 ss.; BSK StGB II - M. BOOG, op. cit., n. 86 ss. ad art. 251 CP; B. CORBOZ, op. cit., n. 171 ss. ad art. 251 CP; G. STRATENWERTH, op. cit., § 36 n. 20 ss.; S. TRECHSEL, op. cit., n. 12 ss. ad art. 251 CP).

Non si impone di conseguenza un approfondimento della fattispecie.

2.4.

IS 1 chiede inoltre la completazione delle informazioni preliminari con riferimento al reato di cui all'art. 146 CP (secondo cui è punito per truffa con la reclusione fino a cinque anni o con la detenzione chiunque, per procacciare a sé o ad altri un indebito profitto, inganna con astuzia una persona affermando cose false o dissimulando cose vere, oppure ne conferma subdolamente l'errore inducendola in tal modo ad atti pregiudizievoli al patrimonio proprio o altrui; decisione TF 6S.209/2004 del 28.7.2004; BSK StGB II - G. ARZT, op. cit., n. 10 ss. ad art. 146 CP). L'istante omette tuttavia di definire con chiarezza la fattispecie inerente il reato in questione: non appare infatti sufficiente - a motivazione del gravame - affermare che "(…) ritiene pure dati gli estremi per un sospetto di violazione all'art. 146 CPS, o quantomeno una mancata violazione a detta norma. Se del caso verso la banca, o comunque verso la ricorrente poiché messa in posizione di doversi difendere ad una cambiale che mai aveva sottoscritto. Tale agire è stato fatto volutamente ed astutamente in quanto era chiaro che la banca non avrebbe altrimenti accettato la cambiale" (istanza di promozione dell'accusa 20/23.12.2002, p. 6), tanto più che non compete alla Camera dei ricorsi penali ricostruire i fatti ritenuti di rilevanza penale.

Il procuratore pubblico non ha del resto proceduto all'esame dell'ipotesi accusatoria a' sensi della predetta disposizione, per cui questa Camera, quale autorità di ricorso (art. 284 ss. CPP), non potrebbe neppure esprimersi in merito.

  1. Non essendo data la prima condizione di ammissibilità dell'istanza, è superfluo esaminare la disponibilità di nuove prove da assumere, rispettivamente la possibilità di approfondimento di prove già acquisite, tale da consentire l'eventuale passo dall'indizio alla certezza, come alle competenze del giudice di merito. Il procuratore pubblico non è peraltro obbligato ad assumere tutte le prove, essendo ammesso un apprezzamento anticipato (decisione TF 1P.278/2004 del 18.8.2004; R. HAUSER / E. SCHWERI, Schweizerisches Strafprozessrecht, 5. ed., Basilea 2002, § 54 n. 1 e § 55 n. 8 ss.), segnatamente quando la prova è manifestamente irrilevante, inutile o inidonea a dimostrare fatti pertinenti o a modificare la convinzione del giudice (M. RUSCA / E. SALMINA / C. VERDA, Commento del Codice di procedura penale ticinese, Lugano 1997, n. 25 ad art. 58 CPP e n. 4 ad art. 79 CPP), come nella fattispecie (per cui appaiono infondati i rimproveri mossi al magistrato inquirente al proposito).

  2. Il gravame è irricevibile; tassa di giustizia e spese sono poste a carico dell'istante, soccombente.

Per questi motivi,

richiamati gli art. 184 ss. CPP, 146 e 251 CP, 1 ss. e 39 lit. f LTG ed ogni altra norma applicabile,

pronuncia

  1. L'istanza è irricevibile.

  2. La tassa di giustizia di fr. 450.-- e le spese di fr. 50.--, per complessivi fr. 500.-- (cinquecento), sono poste a carico di IS 1, __________.

  3. Intimazione:

terzi implicati

Per la Camera dei ricorsi penali

Il presidente La segretaria

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