Incarto n. 60.2002.358
Lugano 8 novembre 2004
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Mauro Mini, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
segretaria:
Alessandra Mondada, vicecancelliera
sedente per statuire sull’istanza di promozione dell'accusa 26/27.11.2002 presentata da
IS 1, -, patr. da: PA 1, ,
contro
il decreto di non luogo a procedere 13.11.2002 emanato dal procuratore pubblico Claudia Solcà nell'ambito del procedimento penale dipendente da sua denuncia 23.10.2002 nei confronti di ignoti per titolo di truffa e falsità in documenti;
richiamate le osservazioni 9/10.12.2002 del magistrato inquirente, concludenti per la reiezione del gravame;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto
a. Con esposto 23.10.2002 IS 1 - società amministrata da __________, __________ - ha inoltrato denuncia penale nei confronti di ignoti per titolo di truffa e falsità in documenti, sostenendo che il 9.7.2002 ha concluso con __________, __________, un contratto di compravendita inerente 9'900 tonnellate di laminato a caldo di acciaio, che l'80% del prezzo della merce - pari a Euro 260/t - doveva essere corrisposto in anticipo previa emissione di una garanzia bancaria per la copertura dei rischi di inadempienza contrattuale (doc. 2, allegato alla denuncia penale 23.10.2002, AI 1), che il 30.7.2002 - posto come __________ avesse comunicato ad __________ di aver ricevuto da __________, __________, una garanzia bancaria a favore dell'acquirente e di aver proceduto a controllarne la validità (doc. 3, 4 e 5, allegati alla denuncia penale 23.10.2002, AI 1) - ha versato il suddetto acconto a favore della relazione bancaria del venditore presso __________, __________ (doc. 6, allegato alla denuncia penale 23.10.2002, AI 1), che il 7.8.2002 __________ ha confermato l'operatività della garanzia (doc. 7, allegato alla denuncia penale 23.10.2002, AI 1), che il 16.9.2002 - ritenuto che controparte non avesse adempiuto il contratto e che la garanzia bancaria sarebbe scaduta il 20.9.2002 - ha deciso di incassare la garanzia (doc. 9, allegato alla denuncia penale 23.10.2002, AI 1) e che la banca garante ha di seguito comunicato a __________ di non procedere al pagamento della garanzia siccome "(…) sarebbe (…) stata revocata dalla stessa IS 1, che avrebbe altresì confermato l'avvenuto adempimento degli obblighi contrattuali da parte di __________ (…)" (doc. 10 e 11, allegati alla denuncia penale 23.10.2002; denuncia 23.10.2002, p. 2, AI 1), circostanza non vera.
b. Con decisione 13.11.2002 il procuratore pubblico ha decretato il non luogo a procedere in ordine alla denuncia penale, ritenuto che "(…) nel caso in esame non emerge alcun elemento a fondamento della competenza del Ministero pubblico ticinese a perseguire i reati ipotizzati, anzi non vi è neanche il sospetto, (…), che elementi oggettivi o soggettivi dei reati ipotizzati si siano compiuti in Svizzera (né l'esercizio dell'astuzia, né l'atto di disposizione, né il risultato)" (decreto di non luogo a procedere 13.11.2002, p. 2).
c. Con tempestiva istanza IS 1 chiede, in via principale, di promuovere l'accusa nei confronti di ignoti per titolo di truffa e falsità in documenti e, in via subordinata, di ordinare la completazione delle informazioni preliminari per i medesimi titoli, affermando al proposito - esposta la fattispecie di cui alla denuncia penale e rimproverati al magistrato inquirente la violazione dell'art. 178 CPP, rispettivamente il mancato esame dell'ipotesi accusatoria di falsità in documenti - che "(…) i rappresentanti della __________ - costruendo un castello di menzogne e cagionandole un ingente danno - (le) hanno fatto credere (…) che avrebbero consegnato la merce venduta e che comunque il pagamento dell'acconto iniziale sarebbe stato garantito da una banca fino al 20 settembre 2002" (istanza di promozione dell'accusa 26/27.11.2002, p. 6); gli ignoti autori - che avrebbero creato documenti falsi, segnatamente una delle due garanzie bancarie e la lettera inviata a __________
Delle ulteriori motivazioni e delle osservazioni del magistrato inquirente si dirà, se necessario, in diritto.
in diritto
In presenza di un non luogo a procedere, l'art. 186 cpv. 1 CPP concede alla parte lesa, che si costituisce parte civile, la facoltà di presentare alla Camera dei ricorsi penali, entro dieci giorni, un'istanza motivata di promozione dell'accusa nei confronti del denunciato o querelato.
Il primo presupposto per l'accoglimento di un'istanza di promozione dell'accusa, risultante da consolidata giurisprudenza (REP. 1994 n. 115, 1989 p. 598 e 1987 p. 262), è l'esistenza di seri indizi di colpevolezza emergenti dagli atti. Per principio, infatti, l'azione penale è essenzialmente pubblica e, come tale, esercitata dal procuratore pubblico (art. 2 CPP) per cui la sua promozione, attraverso il preventivo esame dell'accusa contro una determinata persona (art. 189 CPP), non può essere lasciata all'arbitrio o al sentimento soggettivo della parte lesa, ma deve fondarsi su oggettivi e concreti elementi indizianti.
In questo senso non è sufficiente una diversa interpretazione delle risultanze da parte dell'istante, ma occorre la dimostrazione della verosimiglianza di alto grado circa altra conclusione che merita approfondimento istruttorio.
Seconda condizione di ammissibilità (una volta data la prima) è la disponibilità di nuove prove da assumere, rispettivamente la possibilità di approfondimento di prove già acquisite, tale da consentire l'eventuale passo dall'indizio alla certezza, come alle competenze del giudice di merito.
1.2.
Giusta l'art. 186 cpv. 4 CPP quando per il chiarimento della decisione sulla promozione dell'accusa occorrono altre prove, questa Camera ordina al procuratore pubblico la completazione delle informazioni preliminari.
La completazione delle informazioni preliminari si rende necessaria quando il decreto di non luogo a procedere è stato erroneamente pronunciato per carenza dei presupposti processuali o di punibilità (ad esempio: intervenuta prescrizione, incompetenza territoriale, tardività della querela, azione ritenuta non punibile), oppure quando il procuratore pubblico ha ritenuto erroneamente che un fatto, quand'anche venisse accertato, non costituirebbe reato o quando ha apprezzato erroneamente una circostanza di fatto che, se accertata correttamente, fonderebbe l'esistenza di seri indizi di colpevolezza, oppure quando le informazioni preliminari sono carenti nell'accertamento dei fatti, così da non permettere di stabilire la fondatezza dell'istanza di promozione dell'accusa o del decreto di non luogo a procedere (REP. 1998 n. 110).
Come detto, l'istante chiede - in via principale - di promuovere l'accusa a carico di ignoti per titolo di truffa e falsità in documenti: il gravame è tuttavia irricevibile al proposito, l'accusa potendo essere promossa solo nei confronti di una persona determinata (art. 188 lit. a CPP). In tale circostanza, questa Camera riconosce nondimeno la possibilità di postulare la completazione delle informazioni preliminari, domanda che presuppone - oltre alla menzione di seri indizi di colpevolezza e di nuove prove da assumere, rispettivamente di prove già assunte da approfondire, in analogia all'istanza a' sensi dell'art. 186 cpv. 1 CPP - l'indicazione degli atti di inchiesta ritenuti necessari per determinare gli autori dei reati ipotizzati: ora, l'istante afferma che "gli interlocutori per la vendita in questione sono da allora irreperibili", aggiungendo che "dall'estratto del "__________" (…) risulta (…) che il direttore della __________ è __________ __________, Via __________, __________ " e che "tale persona è pure il rappresentante legale della citata società" (istanza di promozione dell'accusa 26/27.11.2002, p. 4), per cui - posto come il suo interrogatorio, chiesto nel gravame, sia atto ad individuare i presunti autori - l'istanza appare ricevibile.
3.1.
IS 1 postula - in via subordinata - la completazione delle informazioni preliminari per titolo di truffa e falsità in documenti.
3.2.
Giusta l'art. 3 cifra 1 cpv. 1 CP il Codice penale svizzero si applica a chiunque commette un crimine o un delitto nella Svizzera; un crimine o un delitto si reputa commesso tanto nel luogo in cui l'agente lo compie quanto in quello in cui si verifica l'evento [art. 7 cpv. 1 CP; BSK StGB I - P. POPP, Basilea 2003, n. 1 ss. ad art. 3 CP e n. 1 ss. ad art. 7 CP; J. REHBERG / A. DONATSCH, Strafrecht I, 7. ed., Zurigo 2001, p. 41 ss.; U. CASSANI, Die Anwendbarkeit des schweizerischen Strafrechts auf internationale Wirtschaftsdelikte, in RPS 114 (1996) 237 ss.].
3.3.
L'istante
3.4.
IS 1 - con riferimento al reato giusta l'art. 251 cifra 1 CP [secondo cui è punito per falsità in documenti chiunque, al fine di nuocere al patrimonio o ad altri diritti di una persona o di procacciare a sé o ad altri un indebito profitto, forma un documento falso o altera un documento vero, oppure abusa dell'altrui firma autentica o dell'altrui segno a mano autentico per formare un documento suppositizio, oppure attesta o fa attestare in un documento, contrariamente alla verità, un fatto di importanza giuridica, o fa uso, a scopo di inganno, di un tale documento (decisione TF 6S.114/2004 del 15.7.2004; BSK StGB II - M. BOOG, op. cit., n. 1 ss. ad art. 251 CP)] - sostiene inoltre che "il 22 luglio la __________, __________, informò __________ di aver ricevuto da parte della __________ di __________ una garanzia bancaria a (suo) favore (…). La __________ comunicò altresì di aver controllato la validità della garanzia e di aver informato al riguardo la __________ di __________ (…)" (istanza di promozione dell'accusa 26/27.11.2002, p. 3). Ora, tale fatto - documentato dagli allegati 3, 4 e 5 alla denuncia penale 23.10.2002 (AI 1) - crea, in applicazione degli art. 3 e 346 CP, la giurisdizione svizzera (e la competenza territoriale del Ministero pubblico ticinese) ad esaminare l'esposto della qui istante anche in relazione all'ipotesi accusatoria di falsità in documenti, detta garanzia essendo stata utilizzata - se del caso a scopo di inganno - in Ticino.
A torto, ancora una volta, il procuratore pubblico ha quindi disconosciuto - se peraltro esaminata - la sua competenza al proposito.
3.5.
Alla luce dei considerandi precedenti può restare irrisolta la questione inerente l'applicazione alla fattispecie dell'art. 6 CP [secondo cui il Codice penale si applica, semprechè l'atto sia punibile anche nel luogo in cui è stato compiuto, ad ogni svizzero che commette in territorio estero un crimine o un delitto, per il quale l'estradizione è ammessa dal diritto svizzero, se l'imputato si trova in Svizzera o se, per questo reato, è estradato alla Confederazione; si applica però la legge straniera se è più favorevole all'imputato (cfr. J. REHBERG / A. DONATSCH, op. cit., p. 46 s.)], norma invocata da IS 1.
Come detto, l'istante afferma che __________ l'avrebbe astutamente ingannata al fine di indurla alla conclusione del contratto di compravendita di cui al doc. 2 (allegato alla denuncia penale 23.10.2002, AI 1); in particolare, le avrebbe fatto credere - costruendo un castello di bugie - che avrebbe consegnato la merce, rispettivamente che il pagamento dell'acconto sarebbe stato garantito fino al 20.9.2002.
4.2.
Il 19.9.2002 __________ ha comunicato a __________ di non procedere al pagamento della garanzia siccome "(…) sarebbe (…) stata revocata dalla stessa IS 1, che avrebbe altresì confermato l'avvenuto adempimento degli obblighi contrattuali da parte di __________ (…)" (doc. 10, allegato alla denuncia penale 23.10.2002; denuncia penale 23.10.2002, p. 2). Con swift 30.9.2002 l'istituto bancario ticinese ha di seguito informato la banca garante, tra l'altro, che "with your swift dd 19.9.2002 you informed us that you are in possession of the original guarantee as well as beneficiaries letter of discharge of same. Having in the meantime received your fax enclosing above copies of documents we have approached our customer who confirmed that the letter of discharge has not been issued by them. Furthermore, we are surprised that the original guarantee was attached to the previous mentioned letter being ourselves still in possession of the original of the instrument" (doc. 14, allegato alla denuncia 23.10.2002, AI 1): ora, questa circostanza appare di rilevanza, in particolare con riferimento alla tempistica dello scritto con il quale è stato reso noto a __________ l'adempimento del contratto in questione (doc. 11, allegato alla denuncia penale 23.10.2002, AI 1). A ragione l'istante ha infatti osservato che il 30.7.2002 __________ ha comunicato a IS 1 di aver addebitato il suo conto dell'acconto pattuito a' sensi del contratto di compravendita (doc. 6, allegato alla denuncia penale 23.10.2002, AI 1), che con swift 6.8.2002 __________ ha annunciato a __________ che il suddetto importo era stato accreditato sul conto presso __________ (doc. 7, allegato alla denuncia penale 23.10.2002, AI 1) e che lo scritto incriminato è di data 9.8.2002 (cfr. istanza di promozione dell'accusa 26/27.11.2002, p. 6). La conclusione di cui al decreto impugnato - secondo cui "nemmeno vi è sospetto che la garanzia bancaria inviata dalla __________ di __________ alla __________ (ricevuta in data 22 luglio 2002) sia un falso, dal momento che la __________ stessa ne ha confermato l'esistenza e la validità alla __________ tramite diversi messaggi swift" (decreto di non luogo a procedere 13.11.2002, p. 2) - appare quindi prematura: si impone pertanto di ordinare la completazione delle informazioni preliminari con l'interrogatorio di __________ __________ e con ogni altro atto ritenuto opportuno per determinare se i presunti autori - da identificare -, per procacciare a sé o ad altri un indebito profitto, abbiano ingannato con astuzia la qui istante (e per essa i suoi organi) - segnatamente presentando una garanzia bancaria falsa a' sensi dell'art. 251 CP - affermando cose false o dissimulando cose vere, oppure ne abbiano confermato subdolamente l'errore inducendola in tal modo ad atti pregiudizievoli al patrimonio proprio (cfr., in merito all'uso di particolari maneggi, J. REHBERG / N. SCHMID / A. DONATSCH, Strafrecht III, 8. ed., Zurigo 2003, p. 183 ss.).
La violazione dell'art. 178 CPP - che impone al procuratore pubblico, quando conosce per denuncia, querela o altro modo esserci sospetto che sia stato commesso un reato, di procedere subito alle occorrenti indagini di fatto per decidere se sia il caso di promuovere l'accusa - è peraltro confermata dal rapporto di accertamento tecnico 14.2.2003, allestito su incarico di __________, secondo il quale - tra l'altro - la garanzia di pagamento n. __________, di data 18.7.2002, intestata a __________, è una copia a colori di buona qualità (cfr. allegato allo scritto 27.10.2004 dell'avv. __________ PA 1 a questa Camera).
Per questi motivi,
richiamati gli art. 184 ss. CPP, 146 e 251 CP, 1 ss. e 39 lit. f LTG ed ogni altra norma applicabile,
pronuncia
§ Il decreto di non luogo a procedere 13.11.2002 (NLP __________) è parzialmente annullato ai sensi dei considerandi.
§§ Il procuratore pubblico completerà le informazioni preliminari e si pronuncerà sul seguito dell'azione penale.
Non si prelevano tassa di giustizia e spese; non si assegnano ripetibili.
Intimazione:
terzi implicati
Per la Camera dei ricorsi penali
Il presidente La segretaria