60.2002.319

Incarto n. 60.2002.319

Lugano 25 ottobre 2004

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino

La Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello

composta dai giudici:

Mauro Mini, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

segretaria:

Alessandra Mondada, vicecancelliera

sedente per statuire sull’istanza di promozione dell'accusa 28/29.10.2002 presentata da

IS 1, ,

contro

il decreto di non luogo a procedere 11.10.2002 emanato dal procuratore pubblico Giuseppe Muschietti nell'ambito del procedimento penale dipendente da sua denuncia 9/10.10.2002 nei confronti di __________ PI 1, __________ - __________, per titolo di falsità in documenti;

richiamato lo scritto 31.10/4.11.2002 del magistrato inquirente, che - comunicando di non avere osservazioni al proposito - postula la reiezione del gravame;

rilevato che __________ PI 1 non ha presentato osservazioni;

letti ed esaminati gli atti;

considerato

in fatto

a. Con esposto 9/10.10.2002 __________ IS 1 ha inoltrato denuncia penale nei confronti di __________ PI 1 - vedova del pittore __________ __________ e titolare del suo archivio - per titolo di falsità in documenti in relazione alla sua dichiarazione, resa a __________ il 20.9.2002, secondo cui il quadro __________ (olio su tela sabbiata, 50 cm x 40 cm, firmato __________ e datato ), di sua proprietà, sarebbe un falso, asserzione in contraddizione con quella del defunto marito di data 14.1.1981 rilasciata a __________ nell'ambito del procedimento penale per titolo di truffa promosso dal qui istante nei confronti di tale __________ __________ e sfociato nel decreto di abbandono 12.2.1982 dell'allora sostituto procuratore pubblico Agnese Balestra-Bianchi ().

b. Con decisione 11.10.2002 il procuratore pubblico ha decretato il non luogo a procedere in ordine alla denuncia penale, considerato che "(…) l'attestazione incriminata non può, (…), essere considerata quale documento ai sensi dell'art. 110 cifra 5 CPS, in quanto non dispone di alcuna forza probatoria" e che "trattasi infatti di una semplice dichiarazione di parte, la quale, anche nella denegata ipotesi in cui fosse oggettivamente e soggettivamente mendace, (…), non può ragionevolmente assurgere a falso intellettuale (…)" (decreto di non luogo a procedere 11.10.2002, p. 2).

c. Con tempestiva istanza __________ IS 1 chiede di promuovere l'accusa nei confronti di __________ PI 1 per titolo di falsità in documenti, ritenendo la decisione impugnata - emanata senza procedere all'assunzione delle informazioni preliminari - affrettata ed arbitraria.

Delle ulteriori motivazioni si dirà, se necessario, in diritto.

in diritto

  1. In presenza di un non luogo a procedere, l'art. 186 cpv. 1 CPP concede alla parte lesa, che si costituisce parte civile, la facoltà di presentare alla Camera dei ricorsi penali, entro dieci giorni, un'istanza motivata di promozione dell'accusa nei confronti del denunciato o querelato.

Il primo presupposto per l'accoglimento di un'istanza di promozione dell'accusa, risultante da consolidata giurisprudenza (REP. 1994 n. 115, 1989 p. 598 e 1987 p. 262), è l'esistenza di seri indizi di colpevolezza emergenti dagli atti. Per principio, infatti, l'azione penale è essenzialmente pubblica e, come tale, esercitata dal procuratore pubblico (art. 2 CPP) per cui la sua promozione, attraverso il preventivo esame dell'accusa contro una determinata persona (art. 189 CPP), non può essere lasciata all'arbitrio o al sentimento soggettivo della parte lesa, ma deve fondarsi su oggettivi e concreti elementi indizianti.

In questo senso non è sufficiente una diversa interpretazione delle risultanze da parte dell'istante, ma occorre la dimostrazione della verosimiglianza di alto grado circa altra conclusione che merita approfondimento istruttorio.

Seconda condizione di ammissibilità (una volta data la prima) è la disponibilità di nuove prove da assumere, rispettivamente la possibilità di approfondimento di prove già acquisite, tale da consentire l'eventuale passo dall'indizio alla certezza, come alle competenze del giudice di merito.

  1. 2.1.

Il reato di cui all'art. 251 cifra 1 CP - secondo cui è punito con la reclusione fino a cinque anni o con la detenzione chiunque, al fine di nuocere al patrimonio o ad altri diritti di una persona o di procacciare a sé o ad altri un indebito profitto, forma un documento falso o altera un documento vero, oppure abusa dell'altrui firma autentica o dell'altrui segno a mano autentico per formare un documento suppositizio, oppure attesta o fa attestare in un documento, contrariamente alla verità, un fatto di importanza giuridica, o fa uso, a scopo di inganno, di un tale documento - presuppone, tra l'altro, che l'autore abbia agito intenzionalmente o almeno con dolo eventuale (A. DONATSCH / W. WOHLERS, Strafrecht IV, 3. ed., Zurigo 2004, p. 152 ss.; BSK StGB II - M. BOOG, Basilea 2003, n. 86 ss. ad art. 251 CP; B. CORBOZ, Les infractions en droit suisse, volume II, Berna 2002, n. 171 ss. ad art. 251 CP; G. STRATENWERTH, Schweizerisches Strafrecht, BT II, 5. ed., Berna 2000, § 36 n. 20 ss.) e, con riferimento al caso di falso ideologico, che il documento di cui si contesta la veridicità del contenuto goda di particolare credibilità sia per il valore che la legge gli conferisce (si pensi all'art. 958 CO in materia di bilancio) sia per la qualità della persona (funzionario, notaio, medico, architetto, ecc.) che lo ha redatto (decisione TF 6S.114/2004 del 15.7.2004; A. DONATSCH / W. WOHLERS, op. cit., p. 146 ss.; BSK StGB II - M. BOOG, op. cit., n. 36 ss. ad art. 251 CP; B. CORBOZ, op. cit., n. 114 ss. ad art. 251 CP; G. STRATENWERTH, op. cit., § 36 n. 26 ss.).

2.2.

Come esposto, l'istante rimprovera alla denunciata di aver attestato la falsità del dipinto sconfessando il defunto marito e quindi adempiendo la predetta disposizione. A torto. Il reato in questione presuppone infatti che l'autore abbia agito intenzionalmente o almeno con dolo eventuale: ora, in merito a tale condizione soggettiva __________ IS 1 si limita ad asserire che __________ PI 1 avrebbe agito "per lo meno nella forma del dolo eventuale" (istanza di promozione dell'accusa 28/29.10.2002, p. 1), rispettivamente "magari soltanto nella forma del dolo eventuale" (istanza di promozione dell'accusa 28/29.10.2002, p. 2), affermazione che tuttavia non sostanzia e che pertanto - quale mera ipotesi - non appare sufficiente, in applicazione dei requisiti notigli (cfr. istanza di promozione dell'accusa 28/29.10.2002, p. 1), ai fini del giudizio. Il fatto che "(…), in quanto titolare, proprietaria e responsabile dell'archivio del marito, (…), aveva ed ha un ben preciso interesse a dichiarare che un'opera è autentica oppure falsa" e che "(…) tale dichiarazione è atta a danneggiare il (suo) patrimonio o gli altri (suoi) diritti (…)" (istanza di promozione dell'accusa 28/29.10.2002, p. 2) non implica peraltro che la denunciata abbia voluto nuocere al patrimonio o ad altri diritti dell'istante o procacciare a sé o ad altri un indebito profitto a' sensi dell'art. 251 CP. Lo stesso istante afferma inoltre che "(…) __________ __________, che in un primo tempo non lo (il dipinto) aveva riconosciuto come suo, poi interrogato formalmente dalle autorità di polizia italiane su mandato delle autorità giudiziarie italiane ed a richiesta della Procura pubblica sottocenerina, lo aveva riconosciuto come autentico" (istanza di promozione dell'accusa 28/29.10.2002, p. 1), per cui la divergenza tra le attestazioni della denunciata e del marito in merito all'autenticità del quadro non è - alla luce dell'incertezza palesata già allora dal pittore medesimo in relazione al riconoscimento del dipinto - concludente circa l'ipotesi accusatoria di cui alla denuncia penale dell'istante.

Per il che, può restare irrisolta la questione a sapere se il suo scritto - apposto sul retro di una foto del quadro - costituisca una menzogna scritta che realizza i presupposti di falso ideologico, ossia se goda di una credibilità particolare conferitagli segnatamente da chi lo ha redatto e quindi se abbia un valore probatorio accresciuto, come esatto dalla giurisprudenza (cfr., in merito alla qualità di "quasi garante" dell'estensore, decisione TF 6S.114/2004 del 15.7.2004).

  1. Non essendo data la prima condizione di ammissibilità dell'istanza, è superfluo esaminare la disponibilità di nuove prove da assumere, rispettivamente la possibilità di approfondimento di prove già acquisite, tale da consentire l'eventuale passo dall'indizio alla certezza, come alle competenze del giudice di merito. Il procuratore pubblico non è del resto obbligato ad assumere tutte le prove, essendo ammesso un apprezzamento anticipato (decisione TF 6P.60/2004 del 20.9.2004; R. HAUSER / E. SCHWERI, Schweizerisches Strafprozessrecht, 5. ed., Basilea 2002, § 54 n. 1 e § 55 n. 8 ss.), segnatamente quando la prova è manifestamente irrilevante, inutile o inidonea a dimostrare fatti pertinenti o a modificare la convinzione del giudice (M. RUSCA / E. SALMINA / C. VERDA, Commento del Codice di procedura penale ticinese, Lugano 1997, n. 25 ad art. 58 CPP e n. 4 ad art. 79 CPP), come nella fattispecie. L'interrogatorio della denunciata non sostanzierebbe infatti la tesi dell'istante, come peraltro indicato - in analogo procedimento penale - dal procuratore pubblico Maria Galliani ["un eventuale interrogatorio della signora PI 1 non porterebbe in ogni caso ad una definizione certa della situazione. Infatti la signora in questione ha espresso un suo parere nel 2002 su un'opera attribuita al suo defunto marito e da lui riconosciuta come autentica un decennio (recte: ventennio) prima. Qualsiasi tipo di valutazione abbia fatto la signora PI 1 per esprimersi in tal senso sarebbe difficilmente opinabile, anche senza l'assistenza di documentazione attendibile a sostegno delle sue dichiarazioni", scritto 7.10.2002, inc. 2002.7373/GA/GA].

  2. Il gravame è respinto; tassa di giustizia e spese sono poste a carico dell'istante, soccombente.

Per questi motivi,

richiamati gli art. 184 ss. CPP, 251 CP, 1 ss. e 39 lit. f LTG ed ogni altra norma applicabile,

pronuncia

  1. L'istanza è respinta.

  2. La tassa di giustizia di fr. 450.-- e le spese di fr. 50.--, per complessivi fr. 500.-- (cinquecento), sono poste a carico di __________ IS 1, __________.

  3. Rimedio di diritto:

Il presente giudizio può essere impugnato mediante ricorso per cassazione al Tribunale federale. Il ricorso deve essere depositato presso il Tribunale federale entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 272 PPF). La legittimazione e le modalità di ricorso sono rette dagli art. 268 ss. PPF.

  1. Intimazione:

terzi implicati

PI 1

Per la Camera dei ricorsi penali

Il presidente La segretaria

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