Incarto n. 60.2002.216

Lugano 28 settembre 2004

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino

La Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello

composta dai giudici:

Mauro Mini, presidente, Ivano Ranzanici, Matteo Cassina (in sostituzione di Raffaele Guffi, astenuto)

segretaria:

Daniela Rüegg, vicecancelliera

sedente per statuire sull’istanza di promozione dell’accusa 17/18.7.2002 presentata da

IS 1 , IS 2 , entrambi patr. da:,

in relazione

al decreto di non luogo a procedere 10.7.2002 emanato dall’allora procuratore pubblico Emanuele Stauffer nell’ambito del procedimento penale dipendente dalla denuncia 9.7.2002 nei confronti di __________ PI 1, __________, e di __________ PI 2, __________ (entrambi patr. da: avv. __________ PA 1, __________), per titolo di appropriazione indebita;

premesso che con scritto 7.8.2002 l’avv. __________ __________ ha informato questa Camera che __________ IS 1 è nuovamente patrocinato dal precedente legale avv. __________ __________, al quale dovranno essere intimati tutti i futuri atti di questa procedura;

richiamate le osservazioni 22/23.7.2002 dell’allora magistrato inquirente e 29/30.7.2002 di __________ PI 1 e __________ PI 2, entrambe concludenti per la reiezione del gravame;

preso atto dello scritto 30.3/1.4.2004 presentato dall’avv. __________ PR 1, di cui si dirà in seguito;

letti ed esaminati gli atti;

considerato

in fatto

a. Con esposto 20/21.12.2001 i coniugi __________ ed __________ PI 2, titolari del conto cifrato __________, ed i coniugi __________ e __________ __________ PI 1, titolari del conto cifrato __________ - entrambi aperti nel mese di aprile 2000 presso la __________, __________ -, per il tramite del loro patrocinatore avv. __________ PA 1, hanno sporto denuncia penale nei confronti di __________ IS 1 per titolo di appropriazione indebita in relazione al conferimento di un mandato di gestione alla IS 2 “(…) società con sede a __________, gestita e controllata in prima persona dal signor __________ IS 1 (…)” , asserendo in particolare di aver subito la perdita totale del capitale in gestione in violazione degli accordi pattuiti tra le parti (cfr. AI 1, inc. MP 2001.8898).

b. Esperite le informazioni preliminari, l’allora procuratore pubblico in data 11.7.2002 ha emesso un decreto di accusa nei confronti di __________ IS 1, siccome ritenuto colpevole di esercizio abusivo della professione di fiduciario, e meglio come ivi descritto (cfr. DAC __________). Con scritto 12/15.7.2002 quest’ultimo ha interposto formale opposizione (cfr. scritto 12/15.7.2002). L’incarto è tuttora pendente presso la Pretura penale di Bellinzona (cfr. inc. __________). Il medesimo giorno il magistrato inquirente ha emanato un decreto di non luogo a procedere in ordine alla denuncia 20/21.12.2001 nei confronti di __________ IS 1 per titolo di amministrazione infedele (cfr., al proposito, NLP __________).

c. Con esposto 9/10.7.2002 la IS 2 e __________ IS 1, unitamente al loro patrocinatore, hanno a loro volta sporto denuncia nei confronti di __________ PI 1, di __________ PI 2 e d’ignoti per titolo di appropriazione indebita “(…) nonché ogni altro titolo di reato (…) applicabile” alla fattispecie (denuncia penale 9/10.7.2002, p. 2). I denuncianti hanno dapprima sostenuto che “il cliente “” ha versato complessivamente sulla relazione di conto (in tre tranches dal 17 aprile al 14 giugno del 2000) l’importo di __________ ”, mentre “il cliente “” ha versato complessivamente sulla relazione di conto (in tre tranches dal 17 aprile al 14 giugno 2000) l’importo di __________ (…)”, rilevando altresì che “le due posizioni hanno (…) avuto un’evoluzione parallela e, alla data dell’ultima operazione di vendita del 26 luglio 2000, le plusvalenze (utile) conseguito dal gestore erano pari a __________ su ognuno dei due cifrati” (denuncia penale 9/10.7.2002, p. 5). Hanno poi asserito che “come si evince dall’istoriato dei conti (…), i titoli in portafoglio sono stati acquistati al ribasso, con l’aspettativa di un’inversione di tendenza, che in alcuni casi prontamente c’è stata, (…)” e che “su richiesta della Banca, il gestore aveva dovuto operare delle vendite a copertura nel corso del mese di marzo 2001 su entrambe le posizioni, più precisamente tra il 16 e il 21 marzo 2001” (denuncia penale 9/10.7.2002, p. 5). Hanno inoltre esposto che “benché non ne fosse minimamente obbligato, il gestore __________ ha versato a titolo di prestito con valuta 22 maggio 2001 su ognuno dei due conti cifrati “” e “__________” l’importo di __________ __________, per complessivi __________ __________ (…)”, sostenendo che “dall’estratto conto si evince chiaramente, che è stato proprio questo prestito, inteso a dare la possibilità ai clienti di ricuperare le perdite subite con le vendite dei titoli a copertura imposte dalla Banca, che ha permesso l’acquisto dei titoli __________, effettuato il 22 maggio, con valuta 24 maggio 2001” (denuncia penale 9/10.7.2002, p. 5). Hanno pure asserito che “di questo prestito del 22 maggio 2001 per complessivi __________ __________ si è però persa ogni traccia, ovvero vi è il più che fondato dubbio, che i denunciati, appropriandosi indebitamente del capitale, abbiano venduto i titoli __________, trattenendone a proprio profitto il provento” (denuncia penale 9/10.7.2002, p. 5 e 6).

d. Con decisione 10.7.2002 l’allora procuratore pubblico ha decretato il non luogo a procedere in ordine alla denuncia, ritenendo sostanzialmente che “(…) riguardo la causale di questi versamenti e le intese pattuite al riguardo, non esistono prove documentali”, che “secondo IS 1 (stando a quanto da lui dichiarato nell’ambito del procedimento penale avviato nei suoi confronti), era stato pattuito che i fondi da lui messi a disposizione non avrebbero dovuto essere prelevati”, mentre che “secondo i qui denuncianti (recte denunciati), invece, questi versamenti erano intesi a rimborsare la perdita verificatasi” (decreto di non luogo a procedere 10.7.2002, p. 1). Ha poi esposto che “a questo punto, occorre riconoscere che l’unico dato incontrovertibile è dato dall’accredito sui conti dei qui denunciati degli importi menzionati in denuncia”, che “in questo senso questi fondi sono entrati a far parte del patrimonio di PI 2 e PI 1 e non vi sono indizi tali per ritenere che essi fossero stati in qualche modo affidati in vista di uno scopo particolare” e che “le versioni fornite dalle parti sono divergenti e non sembrano esistere altri mezzi di prova atti a suffragare l’una o l’altra tesi” (decreto di non luogo a procedere 10.7.2002, p. 2).

e. Con il presente tempestivo gravame __________ IS 1 e IS 2 chiedono, in via principale, che l’istanza sia accolta, che il decreto di non luogo 10.7.2002 a procedere sia annullato e che l’istruzione formale del processo abbia luogo per opera di altro procuratore pubblico; in via subordinata, che il decreto di non luogo a procedere 10.7.2002 sia annullato e che pertanto sia ordinata la riapertura e la completazione delle informazioni preliminari “(…) nel senso che al Procuratore pubblico avv. Emanuele Stauffer è fatto ordine di procedere alle indagini preliminari come ai considerandi” (istanza di promozione dell’accusa 17/18.7.2002, p. 6 e 7).

Gli istanti, dopo aver ribadito i fatti esposti in sede di denuncia, contestano le conclusioni cui è giunto l’allora magistrato inquirente, asserendo che “(…) la fattispecie evidenzia la sussistenza di concreti indizi a conferma che i denunciati si sono resi colpevoli del reato di appropriazione indebita. Tanto da pretendere che il Magistrato esperisca gli atti istruttori necessari perlomeno per chiarire a che titolo è stato versato, sui conti dei denunciati, l’importo di complessivi __________ __________” (istanza di promozione dell’accusa 17/18.7.2002, p. 3). Circa l’argomentazione del magistrato inquirente secondo cui le versioni fornite dalle parti sono divergenti, precisano che “(…) quanto asserito dal denunciante è suffragato dal versamento del noto importo con l’intento di acquistare titoli e recuperare in tal modo la perdita conseguita, mentre le affermazioni dei denunciati risultano manifestamente inveritiere”, evidenziando altresì che “(…) come confermato dalla decisione di non luogo a procedere NLP __________ dell’11 luglio 2002 e dalla documentazione bancaria inerente le modalità con cui è stato disdetto il rapporto di mandato di gestione esterno tra il signor __________ IS 1 e la __________ (…), il denunciante ha gestito in modo del tutto lecito, sia penalmente che civilmente, gli averi dei denunciati e non aveva quindi alcun obbligo di sorta a restituire o risarcire alcunché. Da ciò l’inconsistenza della versione resa dai denunciati e la fedefacenza di quella esposta in denuncia” (istanza di promozione dell’accusa 17/18.7.2002, p. 4). Asseverano inoltre che il procuratore pubblico invece “(…) di limitarsi ad asserire che manca una prova della causale del versamento (…) ben avrebbe dovuto procedere all’interrogatorio dei denunciati chiedendo loro a che titolo hanno prelevato l’importo versato dal denunciato (recte denunciante) ritenuto che questi non aveva alcun obbligo di risarcimento nei loro confronti” (istanza di promozione dell’accusa 17/18.7.2002, p. 4). Ritengono infine che “(…) il decreto impugnato sembra rifarsi a principi di diritto civile ponendo l’onere della prova a carico dell’istante omettendo di considerare che l’apertura di un procedimento penale si giustifica già allorquando dagli atti oppure, nel caso di specie, dalle allegazioni dei denunciati, emergono seri e concreti indizi di colpevolezza a carico del denunciato (Rep. 1987, pag. 262)” (istanza di promozione dell’accusa 17/18.7.2002, p. 5). Delle altre motivazioni, così come delle osservazioni dell’allora magistrato inquirente e di __________ PI 1 e __________ PI 2, si dirà, laddove necessario, in seguito.

in diritto

  1. 1.1.

In presenza di un non luogo a procedere, l’art. 186 cpv. 1 CPP concede alla parte lesa, che si costituisce parte civile, la facoltà di presentare alla Camera dei ricorsi penali, entro dieci giorni, un’istanza motivata di promozione dell'accusa nei confronti del denunciato o querelato.

Il primo presupposto per l'accoglimento di un'istanza di promozione dell'accusa, risultante da consolidata giurisprudenza (cfr. REP. 1994

n. 115, 1989 p. 598 e 1987 p. 262), è l'esistenza di seri indizi di colpevolezza emergenti dagli atti. Per principio, infatti, l'azione penale è essenzialmente pubblica e, come tale, esercitata dal procuratore pubblico (art. 2 CPP) per cui la sua promozione, attraverso il preventivo esame dell'accusa contro una determinata persona (art. 189 CPP), non può essere lasciata all'arbitrio o al sentimento soggettivo della parte lesa, ma deve fondarsi su oggettivi e concreti elementi indizianti.

In questo senso non è sufficiente una diversa interpretazione delle risultanze da parte dell'istante, ma occorre la dimostrazione della verosimiglianza di alto grado circa altra conclusione che merita approfondimento istruttorio.

Seconda condizione di ammissibilità (una volta data la prima) è la disponibilità di nuove prove da assumere, rispettivamente la possibilità di approfondimento di prove già acquisite, tale da consentire l'eventuale passo dall'indizio alla certezza, come alle competenze del giudice di merito.

1.2.

Giusta l’art. 186 cpv. 4 CPP quando per il chiarimento della decisione sulla promozione dell’accusa occorrono altre prove, questa Camera ordina al procuratore pubblico la completazione delle informazioni preliminari.

La completazione delle informazioni preliminari si rende necessaria quando il decreto di non luogo a procedere è stato erroneamente pronunciato per carenza dei presupposti processuali o di punibilità (ad esempio: intervenuta prescrizione, incompetenza territoriale, tardività della querela, azione ritenuta non punibile), oppure quando il procuratore pubblico ha ritenuto erroneamente che un fatto, quand'anche venisse accertato, non costituirebbe reato o quando ha apprezzato erroneamente una circostanza di fatto che, se accertata correttamente, fonderebbe l'esistenza di seri indizi di colpevolezza, oppure quando le informazioni preliminari sono carenti nell'accertamento dei fatti, così da non permettere di stabilire la fondatezza dell'istanza di promozione dell'accusa o del decreto di non luogo a procedere (cfr. REP. 1998 n. 110).

  1. Giusta l'art. 138 cifra 1 cpv. 1 e 2 CP è punito per appropriazione indebita con la reclusione fino a cinque anni o con la detenzione chiunque, per procacciare a sé o ad altri un indebito profitto, si appropria di una cosa mobile altrui che gli è stata affidata o indebitamente impiega a profitto proprio o di un terzo valori patrimoniali affidatigli.

Il reato presuppone l'esistenza di una cosa mobile altrui (cfr. S. TRECHSEL, Schweizerisches Strafgesetzbuch, Kurzkommentar, 2. ed., Zurigo 1997, n. 2 e 3 ad art. 138 CP; B. CORBOZ, Les infractions en droit suisse, volume I, Berna 2002, n. 2 ad art. 138 CP), rispettivamente di un valore patrimoniale che è diventato di proprietà dell'autore, ma che appartiene economicamente ad altri (cfr. S. TRECHSEL, op. cit., n. 10 ad art. 138 CP; J. REHBERG / N. SCHMID / A. DONATSCH, Strafrecht III, 8. ed., Zurigo 2003, p. 105 ss.; B. CORBOZ, op. cit., n. 20 e 21 ad art. 138 CP; BSK StGB II - M. A. NIGGLI / C. RIEDO, Basilea 2003, n. 24 ss. ad art. 138 CP). La cosa mobile altrui o il valore patrimoniale devono essere affidati all'autore: questi deve cioè aver ricevuto la cosa per farne un determinato uso nell'interesse altrui o per conservarla a disposizione di chi l'ha affidata (cfr. S. TRECHSEL, op. cit., n. 4 ad art. 138 CP; B. CORBOZ, op. cit., n. 4 ss. 20 ss. ad art. 138 CP; BSK StGB II - M. A. NIGGLI / C. RIEDO, op. cit., n. 36 ss. ad art. 138 CP); i valori patrimoniali possono essere stati affidati all'autore dalla vittima o da un terzo (cfr. S. TRECHSEL, op. cit., n. 12 ad art. 138 CP).

Il comportamento delittuoso consiste nell'appropriarsi della cosa violando il rapporto di fiducia, rispettivamente nell'utilizzare il valore patrimoniale contrariamente alle istruzioni ricevute (cfr. decisione TF 6S.151/2003 del 30.6.2003; DTF 121 IV 23 e 119 IV 128; S. TRECHSEL, op. cit., n. 9 e 15 ad art. 138 CP; B. CORBOZ, op. cit., n. 7 e 22 ad art. 138 CP).

Dal profilo soggettivo, l'autore deve agire intenzionalmente e in un progetto di indebito arricchimento (cfr. DTF 118 IV 34 e rif.; BSK StGB II - M. A. NIGGLI / C. RIEDO, op. cit., n. 105 ss. ad art. 138 CP; G. STRATENWERTH / G. JENNY, Schweizerisches Strafrecht BT I: Straftaten gegen Individualinteressen, 6. ed., Berna 2003, § 13 n. 48 e 59; J. REHBERG / N. SCHMID / A. DONATSCH, op. cit., p. 103 s.; B. CORBOZ, op. cit., n. 9 ss. e n. 24 ss. ad art. 138 CP; S. TRECHSEL, op. cit., n. 16 ad art. 138 CP).

  1. Giova preliminarmente rilevare che, come esposto in precedenza, gli istanti, nel petitum, chiedono, in via principale, che l’istanza di promozione dell’accusa venga accolta, che il decreto di non luogo 10.7.2002 a procedere venga annullato e che l’istruzione formale del processo abbia luogo per opera di altro procuratore pubblico, senza tuttavia chiedere di promuovere l’accusa nei confronti dei denunciati e senza precisare per quale ipotesi di reato, come previsto dalla disposizione di cui all’art. 188 lit. a e lit. b. Dalla lettura del gravame emerge in ogni caso che essi chiedono di promuovere l’accusa nei confronti di __________ PI 1 e di __________ PI 2 per titolo di appropriazione indebita (art. 138 CP). Occorre altresì evidenziare che secondo prassi di questa Camera l’istanza di promozione dell’accusa presuppone, tra l’altro, l’esistenza di seri indizi di commissione di reato emergenti dagli atti. L’istante, con il presente gravame, non evidenzia seri e concreti indizi di colpevolezza a carico dei denunciati in relazione ai presupposti oggettivi e soggettivi del reato ipotizzato in sede di denuncia. La questione della ricevibilità dell’istanza può restare comunque irrisolta, ritenuto che il decreto impugnato va tutelato nel merito.

  2. 4.1.

Dagli atti risulta in particolare che nel corso dell’interrogatorio 23.4.2002 tenutosi presso il Ministero pubblico __________ IS 1 ha dichiarato che “effettivamente per ciascuno di questi due clienti ho fatto un versamento. Nel mese di aprile 2001 io li ho informati delle perdite riportate. Visto che la mia esperienza insegna che quando i prezzi sono bassi occorre comperare, ho suggerito loro di fare nuovi versamenti per nuovi investimenti. Loro mi hanno detto che non potevano. A questo punto ho suggerito che avrei versato io qualche cosa in conto, con l’accordo che da parte loro non vi sarebbe stato nessun prelevamento. E così ho fatto comperando poi dei titoli. Purtroppo loro disattendendo gli accordi verbali, hanno venduto i titoli e hanno ritirato il patrimonio. (…) Loro hanno venduto i titoli senza che io lo sapessi” (AI 8 dell’inc. MP __________, verbale d’interrogatorio 23.4.2002, p. 3 e 4).

__________ PI 2 e __________ PI 1, dal canto loro, sempre dinanzi al magistrato inquirente, hanno sostenuto che nel corso del mese di marzo 2001 “giunti in banca abbiamo constatato che i nostri conti erano praticamente stati azzerati. (…). Ci siamo quindi subito recati a casa di IS 1, sperando di trovarlo. E così è stato. Lui era spaventatissimo. Ci disse che la situazione gli era sfuggita di mano e che era la prima volta che una cosa del genere gli capitava. Ci promise di rimborsare la perdita. Meglio ci fece capire che in qualche modo ci avrebbe dato una mano. Effettivamente versò poi su ognuno dei nostri conti __________ __________, che reinvestì, perdendo tuttavia la metà di questa cifra” (AI 2 dell’inc. MP , verbale di interrogatorio 4.2.2002, p. 3). Essi in questa sede ribadiscono la loro versione dei fatti, rilevando in particolare che “IS 1 non ha mai prima d’ora avanzato né tantomeno sostenuto la teoria dell’affidamento dei fondi, nel senso che gli importi da lui disposti in favore dei conti “” e “” per __________ __________, sarebbero rimasti di sua assoluta ed esclusiva pertinenza, per cui __________ PI 1 e __________ PI 2 non ne potevano disporre per alcuna ragione” (osservazioni 29/30.7.2002, p. 3). Asseriscono pure che il fatto che __________ IS 1 abbia versato a ciascuno di loro l’importo di __________ era dovuto “(…) allo scopo di risarcirli parzialmente del danno loro arrecato, fermo restando tuttavia che i titolari dei conti avevano la piena facoltà di disporre ognora di” questi “(…) averi, siccome entrati a far parte del loro patrimonio” (osservazioni 29/30.7.2002, p. 3).

Il teste __________ __________, che esercita la sua attività professionale dal 2.8.2000 come responsabile del settore che si occupa dei gestori esterni presso la __________, ha dichiarato che “IS 1 era chiaramente dispiaciuto. Tant’è che egli ha riaccreditato sui due conti suddetti __________ __________ per ciascuno. L’intenzione sua era quella di riattivare una gestione patrimoniale che potesse recuperare le perdite. Questo gesto è stato fatto da IS 1 soltanto per questi due clienti. (…). Penso che IS 1 si sentisse un po’ sotto pressione e temesse che i clienti si rivolgessero ad un legale. Questi versamenti risalgono al 22 maggio 2001” (AI 6 dell’inc. MP __________, verbale di interrogatorio 23.4.2002, p. 3). Il teste __________ __________, direttore dell’agenzia di __________ della suindicata banca, nel corso del suo interrogatorio 23.4.2002 presso il Ministero pubblico ha asserito che “è vero che IS 1 ha girato a debito di un suo conto, probabilmente, due volte __________ __________ per questi due conti”, rilevando di non sapere “(…) esattamente per quale motivo l’abbia fatto. Presumo perché erano questi gli unici conti che erano stati azzerati o quasi. (…). Con questo versamento sperava di poter recuperare successivamente questa perdita” (AI 7 dell’inc. MP __________, verbale di interrogatorio 23.4.2002, p. 2).

Per il che, sia le deposizioni rese dalle parti in sede di interrogatorio presso il Ministero pubblico sia le argomentazioni da loro addotte in questa sede divergono e si contraddicono a tal punto che non è possibile stabilire con puntualità a quale titolo __________ IS 1 abbia versato sul conto dei d__________. Nemmeno le testimonianze rese dai testi permettono di concludere nel senso desiderato dagli istanti. Di conseguenza ci si trova in effetti confrontati a versioni dei fatti insanabilmente divergenti, senza elementi di giudizio oggettivi e neutri che potrebbero confortare una delle contrapposte tesi.

4.2.

L’asserzione poi di __________ IS 1 secondo cui la sua tesi sarebbe suffragata dal versamento complessivo di __________ __________ con l’intento di acquistare titoli e recuperare in tal modo la perdita conseguita, mentre la versione dei fatti fornita dai denunciati sarebbe manifestamente inveritiera, è un’argomentazione di parte che non trova alcun riscontro oggettivo agli atti. La circostanza che nei suoi confronti sia stato emanato un decreto di non luogo a procedere per titolo di amministrazione infedele (NLP __________), le modalità di adempimento del rapporto di mandato di gestione esterno tra la banca e __________ __________, rispettivamente quelle di gestione del patrimonio dei denunciati da parte di quest’ultimo, non comprovano in alcun modo - contrariamente a quanto sostengono gli istanti - che egli “(…) non aveva quindi alcun obbligo di sorta a restituire o risarcire alcunché” (istanza di promozione dell’accusa 17/18.7.2002, p. 4) e tantomeno l’infondatezza della tesi dei denunciati.

4.3.

Come esposto in entrata, con scritto 30.3/1.4.2004 il patrocinatore degli istanti ha trasmesso a questa Camera copia dei documenti attestanti il versamento effettuato il 22.5.2001 dalla IS 2 dell’importo di __________ __________ sul conto __________, rispettivamente dell’importo di __________ __________ sul conto __________, nonché le richieste di chiusura di detti conti, apparentemente formulate alla fine del mese di novembre 2001 (cfr. documentazione allegata allo scritto 30.3/1.4.2004). A questo riguardo il patrocinatore degli istanti ritiene che “da questi documenti si evince il ben fondato delle ipotesi di reato di cui all’istanza di promozione dell’accusa (indebiti prelevamenti), con esplicito riferimento ai richiami (…) degli incarti no. __________ e no. __________” (cfr. scritto 30.3/1.4.2004, p. 1). Contrariamente a quanto asseriscono gli istanti, questa documentazione non è evidentemente idonea a comprovare che i denunciati abbiano assunto un atteggiamento penalmente rilevante , rispettivamente che essi non avrebbero dovuto prelevare i fondi messi a loro disposizione.

4.4.

Si rileva infine che gli istanti, oltre a non indicare seri e concreti indizi di commissione di reato emergenti dagli atti, non si confrontano con i presupposti oggettivi e soggettivi della disposizione di cui all’art. 138 CP. Essi, in particolare, non comprovano che i denunciati abbiano violato il rapporto di fiducia appropriandosi dell’importo complessivo di __________ __________, che abbiano utilizzato questo denaro contrariamente alle istruzioni ricevute e tantomeno hanno dimostrato che essi abbiano agito intenzionalmente ed in un progetto di indebito arricchimento. Per il che, la questione non merita ulteriore approfondimento.

  1. Non essendo data la prima condizione di ammissibilità dell'istanza, è superfluo esaminare la disponibilità di nuove prove da assumere, rispettivamente la possibilità di approfondimento di prove già acquisite, tale da consentire l'eventuale passo dall'indizio alla certezza, come alle competenze del giudice di merito. Il procuratore pubblico non è del resto obbligato ad assumere tutte le prove, essendo ammesso un apprezzamento anticipato (cfr. decisione TF 6P.109/2003 del 16.1.2004; R. HAUSER / E. SCHWERI, Schweizerisches Strafprozessrecht,
  2. ed., Basilea 2002, § 54 n. 1 e § 55 n. 8 ss.), segnatamente quando la prova è manifestamente irrilevante, inutile o inidonea a dimostrare fatti pertinenti o a modificare la convinzione del giudice (cfr. M. RUSCA / E. SALMINA / C. VERDA, Commento del Codice di procedura penale ticinese, Lugano 1997, n. 25 ad art. 58 CPP e n. 4 ad art. 79 CPP).

La questione merita tuttavia una precisazione.

Gli istanti rimproverano al procuratore pubblico di non aver assunto determinate prove. Asseriscono che questi avrebbe potuto interrogare i denunciati domandando loro in base a quale titolo essi hanno prelevato l’importo in questione. La loro audizione non porterebbe in ogni caso ad una diversa conclusione, ritenuto che essi non farebbero altro che ribadire la loro versione dei fatti.

A giudizio degli istanti, inoltre, il magistrato inquirente “(…) non ha - a torto - dato seguito alla richiesta di misure urgenti chieste dai denuncianti di sequestrate tutta la documentazione bancaria, ivi compresa la corrispondenza tra banca e clienti e viceversa; richiesta volta proprio a comprovare la causale del versamento” (istanza di promozione dell’accusa 17/18.7.2002, p. 3). Occorre al proposito rilevare che il magistrato inquirente nel corso della procedura di cui all’inc. __________, segnatamente in data 23.4.2002 ed in data 24.4.2002 ha dato, tra l’altro, ordine alla __________ di __________ e di __________ di identificare le relazioni bancarie __________ e __________ e di trasmettere diversa documentazione in relazione a detti conti (cfr., al proposito, AI 9, scritto 23.4.2002 e AI 10, 24.4.2002). Il 23.4.2002 la Polizia ha inoltre eseguito gli ordini di perquisizione e di sequestro presso la __________, __________, e presso l’abitazione di __________ IS 1 (cfr. AI 11, rapporto d’esecuzione 24.4.2002). Appare quindi che tutta la documentazione inerente i suindicati conti è agli atti (cfr. inc. MP 2001.8889). A prescindere da ciò, il sequestro di ulteriore documentazione bancaria, segnatamente l’eventuale corrispondenza intercorsa tra i denunciati e la banca verosimilmente non potrebbe che confermare la tesi dei denunciati in relazione alla causale del versamento.

Visto quanto precede il decreto impugnato deve essere confermato e non sono evidentemente date le condizioni di applicazione dell’art. 186 cpv. 4 CPP.

  1. Il gravame, per quanto ricevibile, è respinto. Tassa di giustizia, spese e congrue ripetibili sono poste, in solido, a carico degli istanti, soccombenti.

Per questi motivi,

richiamati gli art. 184 ss. CPP, 138 CP, 1 ss. e 39 lit. f LTG ed ogni altra norma applicabile,

pronuncia

  1. L’istanza, per quanto ricevibile, è respinta.

  2. La tassa di giustizia di fr. 450.-- e le spese di fr. 50.--, per complessivi fr. 500.-- (cinquecento), sono poste, in solido, a carico di __________ IS 1, __________, e della IS 2, __________, che rifonderanno, in solido, a __________ PI 1, __________, e a __________ PI 2, __________,

fr. 250.-- (duecentocinquanta) a titolo di ripetibili di questa sede.

  1. Rimedio di diritto:

Il presente giudizio può essere impugnato mediante ricorso per cassazione al Tribunale federale. Il ricorso deve essere depositato presso il Tribunale federale entro trenta giorni dalla notificazione della presente decisione (art. 272 PPF). La legittimazione e le modalità di ricorso sono rette dagli art. 268 ss. PPF.

  1. Intimazione:

terzi implicati

  1. PI 1
  2. PI 2 1, 2 patrocinati da: PA 1

Per la Camera dei ricorsi penali

Il presidente La segretaria

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