Incarto n. 80.2025.97
Lugano 6 maggio 2025
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici
Andrea Pedroli, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
segretaria
Mara Regazzoni
parti
RI 1 rappr. da RA 1
contro
RS 1
oggetto
ricorso del 22 aprile 2025 contro la decisione del 20 marzo 2025 in materia di condono di imposte di successione e donazione.
Fatti
__________ è deceduta il 3 gennaio 2020, lasciando erede universale la sorella RI 1;
la sostanza ereditaria netta era di fr. 1'428'996.- ed era costituita da immobili per fr. 173'915.-, capitali di risparmio per fr. 280'859.- e titoli per fr. 995'741.-, al netto dei passivi di fr. 21'518.-;
con decisione del 21 maggio 2020, l’Ufficio imposte di successione e donazione (UISD) ha notificato all’erede la tassazione dell’imposta di successione, commisurata in fr. 221'479.50, in applicazione dell'aliquota del 15,5%;
con decisione del 18 aprile 2023, l’UISD ha respinto un reclamo della contribuente;
con sentenza n. 80.2023.104 del 28 maggio 2024, la Camera di diritto tributario ha respinto un ricorso della contribuente;
il 5 settembre 2024 l’RS 1 (UEC) ha notificato alla contribuente una diffida di pagamento dell’imposta di successione, con un termine fino al 16 settembre 2024;
con sentenza n. 9C_388/2024 del 18 settembre 2024, il Tribunale federale ha dichiarato inammissibile un ricorso sussidiario in materia costituzionale, e ha respinto, nella misura in cui ammissibile, il ricorso in materia di diritto pubblico, presentati dalla contribuente;
il 9 novembre 2024 l’Ufficio di esecuzione di Bellinzona ha notificato a RI 1 un precetto esecutivo, ingiungendole di pagare entro 20 giorni l’imposta di successione, oltre agli interessi di ritardo (fr. 23'221.55), alla tassa di diffida (fr. 50.–) e alle spese di esecuzione (fr. 204.–);
con scritto del 18 dicembre 2024 all’UEC, RI 1, rappresentata dall’avv. RA 1, ha “confermato” l’intenzione di “presentare domanda di condono dell’imposta di successione… e degli interessi”;
con decisione del 24 gennaio 2025, l’UEC ha dichiarato irricevibile la domanda di condono, richiamando l’art. 167 cpv. 4 LIFD, secondo cui il condono non può essere chiesto per imposte oggetto di procedura esecutiva, ed escludendo l’esistenza di una situazione di bisogno, trattandosi di un’imposta scaturita da una sostanza ereditata;
l’UEC ha anche precisato che la procedura di condono non deve sostituire i rimedi giuridici né deve avere per scopo la revisione di decisioni cresciute in giudicato;
con reclamo del 24 febbraio 2025, la contribuente ha chiesto l’annullamento della decisione del 24 gennaio 2024 dell’UEC e del precetto esecutivo e il condono dell’imposta di successione e dei relativi interessi;
con decisione del 20 marzo 2025, l’UEC ha respinto il reclamo, rilevando che solo il 18 dicembre 2024 la reclamante aveva richiesto il formulario per la domanda di condono, pur avendo ricevuto il precetto esecutivo il 9 novembre 2024;
con tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, RI 1, rappresentata dall’avv. RA 1, postula, in via principale, l’annullamento delle decisioni del 24 gennaio 2024 e del 20 marzo 2025 dell’UEC e il condono dell’imposta di successione e dei relativi interessi, e, in via subordinata, il condono degli interessi;
la ricorrente sostiene che l’UEC sarebbe sempre stato consapevole del fatto che, nei suoi reclami e ricorsi contro la tassazione, aveva presentato “domanda di condono dell’onere impositivo e dei relativi interessi di mora”, e rimprovera allo stesso UEC di avere avviato la procedura esecutiva “a sorpresa, ovvero a tradimento”;
per quanto concerne il suo “stato di bisogno”, l’insorgente ritiene che debba essere “valutato e livello generale” e “non solo dal profilo prettamente economico” e argomenta che il pagamento dell’imposta di successione “avrebbe un impatto negativo” sulla sua esistenza, “in ottica presente e futura”, essendo “notorio e nell’ordine delle cose, che in età le esigenze, in particolare, quelle legate allo stato di salute, aumentino e vadano ad erodere, secondo la comune esperienza di vita, gran parte dei risparmi”.
Diritto
secondo l’art. 246 cpv. 1 LT al contribuente caduto nel bisogno, per il quale il pagamento dell’imposta, dell’interesse o della multa per contravvenzione tornerebbe oltremodo gravoso, gli importi dovuti possono essere interamente o parzialmente condonati;
l’art. 246 cpv. 2 prima frase LT precisa che la domanda di condono, motivata per scritto e corredata dei mezzi di prova necessari, va presentata all’autorità competente, che decide sentito l’avviso del Municipio del Comune di domicilio o sede del contribuente;
l’art. 22 cpv. 1 del Regolamento della legge tributaria del 18 ottobre 1994 (RLT; RL 640.110) stabilisce che l’Ufficio esazione e condoni è l’autorità competente per le decisioni di condono;
l’art. 22 cpv. 2 RLT prevede che per le decisioni di condono si applichino per analogia i criteri stabiliti dalla legge federale concernente la nuova disciplina del condono dell’imposta del 20 giugno 2014 e dalla relativa ordinanza federale concernente l’esame delle domande di condono dell’imposta federale diretta;
l’art. 167 cpv. 4 LIFD dispone che l’autorità di condono entri nel merito soltanto delle domande di condono presentate prima della notificazione del precetto esecutivo (art. 38 cpv. 2 LEF);
quest’ultima disposizione è stata introdotta dalla Legge federale del 20 giugno 2014 sul condono dell’imposta e mira ad impedire “che la domanda di condono dell’imposta sia abusivamente utilizzata a fini dilatori”;
il Consiglio federale, nel Messaggio 13.087 del 23 ottobre 2013 concernente la legge sul condono dell’imposta (FF 2013 7239, p. 7252), ha infatti sostenuto che, “se dopo avere inviato la fattura e il richiamo l’autorità di incasso ha deciso di aprire la procedura esecutiva, non si può più pretendere da detta autorità che abbia a disbrigare una procedura di condono”;
il limite temporale stabilito dall’art. 167 cpv. 4 LIFD è ritenuto necessario anche per considerazioni legate alla certezza del diritto: non sarebbe compatibile con gli articoli 8 e 127 cpv. 2 Cost. privilegiare i contribuenti inadempienti rispetto a quelli puntuali e il condono non ha lo scopo di cancellare successivamente debiti fiscali che avrebbero potuto essere pagati al momento della scadenza (Beusch/Raas, in: Zweifel/Beusch [a cura di], Kommentar zum DBG, 4a ed., Basilea 2022, n. 23 ad art. 167 LIFD, p. 2654);
ne consegue che la ricorrente non poteva pretendere che l’UCE entrasse nel merito della sua istanza di condono, inoltrata oltre un mese dopo la notificazione del precetto esecutivo;
una diversa conclusione non è giustificata neppure dalla pretesa dell’insorgente, secondo cui l’UEC sarebbe sempre stato consapevole del fatto che, nei suoi reclami e ricorsi contro la tassazione, aveva presentato “domanda di condono dell’onere impositivo e dei relativi interessi di mora”: il fatto che, contestando l’imposta di successione, abbia manifestato l’intenzione di chiedere il condono non equivale a inoltrare effettivamente la relativa domanda all’autorità competente, che è l’UEC;
la ricorrente è peraltro sempre stata patrocinata da un legale, che non poteva ignorare il fatto che l’Ufficio esazione e condoni è l’autorità competente per le decisioni di condono;
fra il momento in cui la decisione sull’imposta di successione è passata in giudicato, per effetto della pronuncia del Tribunale federale (18 settembre 2024), e la notificazione del precetto esecutivo (9 novembre 2024), in particolar modo, la contribuente non ha intrapreso alcun passo concreto finalizzato all’ottenimento di un condono;
indipendentemente dalla questione della tempestività dell’istanza di condono, la stessa dovrebbe comunque essere respinta nel merito, non essendo stato provato lo stato di bisogno della contribuente;
secondo gli art. 246 LT e 167 LIFD, il condono è subordinato all’adempimento di due presupposti cumulativi:
· l’esistenza di una situazione di bisogno
· e conseguenze oltremodo gravose dovute al pagamento del debito fiscale;
l’art. 167c LIFD richiede che la domanda di condono sia scritta, motivata e corredata dei mezzi di prova necessari e che vi sia esposta la situazione di bisogno a causa della quale il pagamento dell’imposta, dell’interesse o della multa costituirebbe un grave rigore;
rispetto ai presupposti per il condono delle imposte cantonali e comunali, per il condono dell’imposta sulle successioni e sulle donazioni si applicano parametri più severi, in quanto viene imposto solo l’incremento patrimoniale realizzato, cioè quello effettivo (Frey, in: Zweifel/Beusch/Hunziker [a cura di], Kommentar zum Schweizerischen Steuerrecht, Erbschafts- und Schenkungssteuerrecht, Basilea 2019, § 45, n. 9, p. 693);
ora, a tale riguardo, è la stessa contribuente a riconoscere, perlomeno implicitamente, di non adempiere i presupposti per il condono, laddove chiede che il suo stato di bisogno sia “valutato e livello generale” e “non solo dal profilo prettamente economico” e argomenta che il pagamento dell’imposta di successione “avrebbe un impatto negativo” sulla sua esistenza, “in ottica presente e futura”, essendo “notorio e nell’ordine delle cose, che in età le esigenze, in particolare, quelle legate allo stato di salute, aumentino e vadano ad erodere, secondo la comune esperienza di vita, gran parte dei risparmi”;
non si vede come la ricorrente possa pretendere il condono, se neppure fa lo sforzo di esporre la situazione di bisogno a causa della quale il pagamento dell’imposta, dell’interesse o della multa costituirebbe per lei un grave rigore;
l’unica conclusione che si può trarre, alla luce dell’atteggiamento della contribuente, è che la domanda di condono abbia puri fini dilatori;
il ricorso è conseguentemente respinto;
la presente decisione rende priva d’oggetto la domanda di effetto sospensivo;
tassa di giustizia e spese processuali sono a carico della ricorrente, soccombente.
Per questi motivi,
visto per le spese l’art. 231 LT
dichiara e pronuncia
Il ricorso è respinto.
Le spese processuali consistenti:
a. nella tassa di giustizia di fr. 1’000.–
b. nelle spese di cancelleria di complessivi fr. 100.–
per un totale di fr. 1’100.–
sono a carico della ricorrente.
per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello
Il presidente: La segretaria: