Incarto n. 80.2025.42

Lugano 23 aprile 2025

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello

composta dai giudici

Andrea Pedroli, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

segretaria

Mara Regazzoni

parti

RI 1

contro

RS 1

oggetto

ricorso del 27 marzo 2025 contro la decisione del 23 gennaio 2025 in materia di IC 2022.

Fatti

A. Con scritto del 27 febbraio 2025, la RI 1 si è rivolta alla Camera di diritto tributario, affermando di inoltrare “ricorso contro la decisione di tassazione su reclamo 2022 emessa in data 23 gennaio 2025 e ricevuta il giorno 28 gennaio 2025”. La ricorrente ha sostenuto di avere “iniziato un’attività imprenditoriale.. nel Canton Grigioni” e di aver “spostato la sede a Celerina… ad inizio di quest’anno”. Ha chiesto infine “se il ricorso a questo punto è da inoltrare alla Camera di diritto tributario di Lugano o a quella dei Grigioni”, impegnandosi a provvedere “immediatamente… non appena… in possesso di questa informazione”.

B. Con lettera del 4 marzo 2025, la Camera di diritto tributario ha attribuito alla ricorrente un termine di dieci giorni per presentare un ricorso motivato secondo l’art. 227 LT, avvertendolo che altrimenti lo avrebbe dichiarato irricevibile.

L’invio è ritornato al mittente con l’indicazione “il destinatario è irreperibile all’indirizzo indicato”.

Diritto

  1. La Camera di diritto tributario, autorità di ricorso in materia fiscale contro le decisioni degli uffici di tassazione, è competente a pronunciarsi nel merito dei ricorsi a condizione che il gravame sia ricevibile in ordine. Essa deve pertanto esaminare preliminarmente se il ricorso è ricevibile, ovvero tempestivo, sufficientemente motivato, spedito nei termini di legge e presentato da una persona legittimata.

  2. Secondo l’art. 227 cpv. 1 prima frase LT, il contribuente può impugnare con ricorso scritto la decisione su reclamo dell’autorità di tassazione, entro trenta giorni dalla notifica, davanti alla Camera di diritto tributario.

Per l’art. 227 cpv. 2 LT il ricorrente deve indicare, nell’atto di ricorso, le conclusioni, i fatti sui quali esse sono fondate e i mezzi di prova; i documenti probatori devono essere allegati o designati esattamente. Se il ricorso non soddisfa questi requisiti, al ricorrente è assegnato un congruo termine per rimediarvi, con la comminatoria dell’irricevibilità.

Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, la formulazione delle conclusioni e dei motivi non sottostà ad esigenze troppo restrittive, ma è sufficiente che dal ricorso si possa dedurre su quali punti la decisione impugnata è contestata, che cosa domanda il ricorrente e su quali fatti vuole fondarsi (sentenza 2A.418/2006 del 21.11.2006 consid. 4.2).

Il Tribunale federale ha anche deciso che non ha diritto all’attribuzione di un termine di grazia il contribuente che si limita a presentare un atto incompleto, nell’intento di provocare una proroga del termine di ricorso, confidando in un termine supplementare (sentenza 9C_589/2023 del 4 gennaio 2024 consid. 5.1 e giurisprudenza citata).

  1. 3.1.

Nel caso in esame, il ricorso presentato dalla contribuente non contiene alcuna domanda precisa e non espone i fatti rilevanti per la decisione. Dalle poche frasi esposte si evince che la contestazione concerne verosimilmente l’assoggettamento alle imposte cantonali ticinesi, laddove l’insorgente afferma di non avere più “da alcuni anni… né attività né interessi in Canton Ticino”. In seguito sostiene tuttavia di aver spostato la sede nel Canton Grigioni solo all’inizio del 2025. Non si comprende dunque su quali basi contesti l’assoggettamento per il periodo fiscale 2022. In ogni caso, manca ogni riferimento alla motivazione della decisione impugnata, che peraltro non è stata neppure allegata.

Nella lettera del 4 marzo 2025 alla contribuente, la Camera di diritto tributario invitava quest’ultima anche a pronunciarsi sulla tempestività del ricorso, in quanto affermava che la decisione contestata era stata “emessa in data 23 gennaio 2025 e ricevuta il giorno 28 gennaio 2025”.

3.2.

D’altra parte, la ricorrente pare consapevole del fatto che il suo ricorso, presentato alla scadenza del termine, non era motivato conformemente ai requisiti di legge. Dopo aver chiesto se il ricorso fosse “da inoltrare alla Camera di diritto tributario di Lugano o a quella dei Grigioni”, ha affermato che avrebbe provveduto “immediatamente a inoltre (sic) le [sue] considerazioni non appena… in possesso di questa informazione”. In queste circostanze, la Camera di diritto tributario avrebbe anche potuto dichiarare irricevibile il gravame, senza neppure attribuire all’insorgente un termine di grazia. Dando prova di benevolenza, con scritto del 4 marzo 2025, ha tuttavia attribuito alla contribuente un termine di dieci giorni per presentare un ricorso motivato.

3.3.

Come anticipato, la lettera della Camera di diritto tributario non ha potuto essere recapitata al destinatario. Entrambi gli invii, il primo per posta A Plus e il secondo per posta semplice, sono ritornati al mittente con l’indicazione “il destinatario è irreperibile all’indirizzo indicato”.

L’indirizzo impiegato dalla Camera di diritto tributario è peraltro quello indicato dalla contribuente sulla lettera del 27 febbraio 2025 e corrisponde al recapito che risulta dal Registro di commercio del Canton Grigioni, dopo il trasferimento di sede del 12 febbraio 2025.

3.4.

In queste circostanze, il ricorso non può che essere dichiarato irricevibile per carenza di motivazione.

  1. Visto l’esito del ricorso, la tassa di giustizia e le spese processuali sono a carico della ricorrente.

Per questi motivi,

visto per le spese l’art. 231 LT

dichiara e pronuncia

  1. Il ricorso è irricevibile.

  2. Le spese processuali consistenti:

a. nella tassa di giustizia di fr. 300.–

b. nelle spese di cancelleria di complessivi fr. 80.–

per un totale di fr. 380.–

sono a carico della ricorrente.

  1. Contro il presente giudizio è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Lucerna, entro 30 giorni (art. 73 LAI

per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello

Il presidente: La segretaria:

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