Incarti n. 80.2025.31 80.2025.32
Lugano 7 maggio 2025
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici
Andrea Pedroli, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
segretaria
Mara Regazzoni
parti
RI 1
contro
RS 1
oggetto
ricorso del 13 febbraio 2025 contro la decisione del 6 gennaio 2025 in materia di IC e IFD 2022.
Fatti
A. Nella dichiarazione d’imposta 2022, RI 1 ha indicato fra l’altro di essere proprietario del mapp. n. __________ RFD di __________, che funge da sua abitazione primaria. Nel modulo 7 (Immobili, determinazione della sostanza e del reddito immobiliare) ha attribuito all’immobile un valore di stima ufficiale di fr. 213'474.– ed un valore locativo di fr. 12'253.–. Da quest’ultimo importo ha fatto valere in deduzione spese di manutenzione per complessivi fr. 4'492.–, la maggior parte delle quali (fr. 2'596.–) riconducibili alla manutenzione del giardino sito sul mapp. n. __________ RFD di __________.
B. Con decisione del 23 ottobre 2024, l’RS 1 ha notificato al contribuente la tassazione IC e IFD 2022, commisurando il reddito imponibile in fr. 57'900.– per l’IC (fr. 68'000.– reddito determinante per l’aliquota) e in fr. 60'900.– per l’IFD (fr. 71'500.– per l’aliquota). Rispetto alla dichiarazione del contribuente, l’autorità di tassazione aveva ammesso in deduzione spese di manutenzione del mapp. n. __________ RFD di __________ solo nella misura di fr. 2’451.–, pari al 20% del valore locativo (deduzione forfetaria).
C. Con reclamo del 5 novembre 2024, il contribuente ha chiesto la deduzione delle spese di manutenzione effettive del mapp. n. __________ di __________, argomentando che il giardino che sorgeva sul mapp. n. __________ era “gravato a livello di PR di Lugano__________di un vincolo particolare di interesse pubblico”, in quanto si trattava “di uno Spazio libero di valore ambientale”. Inoltre, sarebbe stato “il giardino di pertinenza dell’edificio della part. __________” e avrebbe formato “un tutt’uno con la casa”.
L’Ufficio di tassazione ha respinto il reclamo, con decisione del 6 gennaio 2025, giustificando il diniego della deduzione con il fatto che quali spese di manutenzione si considerano “le spese per l’acquisizione del reddito e presuppongono pertanto che vi sia un reddito imponibile”. Siccome il mapp. n. __________ non aveva generato alcun reddito, non poteva essere dedotta nessuna spesa di manutenzione.
D. Con ricorso del 13 febbraio 2025, RI 1 postula nuovamente la deduzione delle spese di manutenzione del giardino sito sul mapp. n. __________ RFD di __________. Per quanto attiene alla tempestività del ricorso, sostiene che la decisione impugnata gli sarebbe stata recapitata per posta il 9 gennaio 2025 e che il termine di ricorso sarebbe scaduto sabato 8 febbraio 2025, termine prorogato tuttavia per legge al lunedì 10 febbraio 2025. Essendosi l’insorgente ammalato fino al 12 febbraio 2025, lo avrebbe peraltro inviato solo il 13 febbraio 2025. Nel merito, ribadisce che i costi sostenuti dovrebbero essere dedotti dal reddito imponibile, in virtù della “unità fattuale ed economica” dei due fondi di sua proprietà.
Diritto
Nel caso in esame, il ricorrente sostiene che il termine di ricorso sarebbe scaduto il 10 febbraio 2025, ma che a causa della sua malattia avrebbe potuto inviarlo solo il 13 febbraio 2025. Chiede quindi sostanzialmente una restituzione dei termini.
Per quanto concerne l’imposta cantonale, l’art. 227 cpv. 1 LT stabilisce che il contribuente può impugnare con ricorso scritto la decisione su reclamo dell’autorità di tassazione entro trenta giorni dalla notifica, davanti alla Camera di diritto tributario. Tale termine, stabilito dalla legge, è perentorio (art. 192 cpv. 1 LT).
Il termine decorre dal giorno successivo a quello della notifica. Se l’ultimo giorno cade in sabato, in domenica o in giorno ufficialmente riconosciuto come festivo, la scadenza del termine è protratta al prossimo giorno feriale (art. 192 cpv. 2 LT).
Quando l’invio di un atto avviene per posta, il termine è reputato osservato se la consegna alla posta svizzera è fatta prima della mezzanotte del giorno della scadenza (art. 192 cpv. 3 LT).
L’art. 192 cpv. 5 LT precisa che la restituzione in intero del termine è data quando è provato che l’inosservanza del termine è da attribuire a servizio militare, malattia, assenza dal cantone o altri gravi motivi riguardanti il contribuente o il suo rappresentante.
2.2.
Per quanto concerne l’imposta federale diretta, secondo l’art. 140 cpv. 1 prima frase LIFD il contribuente può impugnare con ricorso scritto la decisione su reclamo dell’autorità di tassazione, entro 30 giorni dalla notificazione, davanti a una commissione di ricorso indipendente dall’autorità fiscale.
L’art. 133 cpv. 1 LIFD (applicabile per analogia nella procedura di ricorso in base all’art. 140 cpv. 4 LIFD) prevede che il termine decorra dal giorno successivo alla notificazione. È reputato osservato se l’opposizione perviene all’autorità di tassazione o è consegnata a un ufficio postale svizzero ovvero a una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera all’estero il giorno della scadenza. Se questo giorno è un sabato, una domenica o un giorno riconosciuto festivo dallo Stato, il termine scade il primo giorno feriale seguente.
Per l’art. 133 cpv. 3 LIFD, l’autorità entra nel merito di opposizioni tardive soltanto se il contribuente prova che, per servizio militare o servizio civile, malattia, assenza dal Paese o altri motivi rilevanti, è stato impedito di presentarle in tempo o di averle inoltrate entro 30 giorni dal momento in cui gli impedimenti sono cessati.
2.3.
Una decisione si considera notificata non nel momento in cui il contribuente ne prende conoscenza, bensì il giorno in cui viene debitamente comunicata, cioè nel momento in cui entra nella sfera di competenza del suo destinatario, in modo tale che quest’ultimo possa prenderne conoscenza (cfr. la sentenza del Tribunale federale 2A.494/2005 del 7 febbraio 2006 consid. 2.1; inoltre RF 67/2012 p. 301 consid. 4.2).
Siccome la legge (né quella federale né quella cantonale) non prescrive una determinata forma, l’autorità fiscale non è obbligata a notificare i suoi atti mediante invio postale raccomandato, ma può procedervi anche con lettera semplice (cfr. la sentenza del Tribunale federale 2C_430/2009 del 14 gennaio 2010, in RF 65/2010 p. 396 consid. 2.4).
2.4.
Nella fattispecie, è lo stesso ricorrente ad affermare che la decisione impugnata gli è stata notificata il 9 gennaio 2025. Di conseguenza, il termine di ricorso è giunto a scadenza lunedì 10 febbraio 2025, primo giorno feriale. Si tratta tuttavia di confrontarsi con la domanda di restituzione dei termini.
Come già ricordato, l’insorgente ha sostenuto di essere stato consapevole del fatto che il termine di ricorso scadeva lunedì 10 febbraio 2025. Avrebbe “voluto terminare e spedire quel giorno il ricorso ma [si sarebbe] ammalato sino al 12 febbraio”. Il certificato medico inviato l’indomani, sottoscritto dal dr. med. __________ (spec. FMH medicina interna), attesta che “il paziente sopra menzionato è inabile al lavoro nella misura del 100% dal 09.02.25 al 12.02.2025 compreso causa malattia”.
Con scritto del 21 febbraio 2025, la Camera di diritto tributario ha attribuito al contribuente un termine di dieci giorni per comunicare se intendesse mantenere il ricorso, alla luce del fatto che né il ricorso né il certificato medico facevano cenno ad “eventi improvvisi ed imprevedibili”, che avrebbero impedito di presentare tempestivamente il ricorso.
Il 3 marzo 2025 l’insorgente ha spiegato che intendeva terminare il ricorso domenica 9 febbraio 2025 per inoltrarlo lunedì 10 febbraio 2025, ma che “il pomeriggio del 9 al [suo] domicilio [avrebbe] cominciato a stare male con improvvisi dolori addominali, sudore e febbre”, sintomi a suo avviso riconducibili a cibi avariati o a un raffreddamento. Solo martedì 11 febbraio 2025 avrebbe “cominciato a stare un po’ meglio” ed avrebbe contattato il suo medico, che gli avrebbe “prescritto unicamente una dieta di riso bianco e riposo per alcuni giorni”. Il malessere in questione gli avrebbe anche impedito di partecipare ad una lezione alla SUPSI, il 10 febbraio 2025, e a una degustazione di vini, l’11 febbraio 2025.
3.2.
Se una malattia viene invocata come impedimento, secondo la giurisprudenza deve essere tanto grave da impedire al contribuente sia di agire egli stesso nel termine sia di conferire mandato ad una terza persona per intraprenderlo. Secondo il principio della libera valutazione delle prove, la dimostrazione del fatto che la malattia sia sufficientemente grave non sottostà a precisi requisiti. Tuttavia, se una malattia viene invocata come motivo del mancato rispetto del termine, secondo la prassi viene attribuita importanza decisiva alla produzione di un certificato medico, rilasciato tempestivamente e significativo, che attesti che l’inosservanza del termine non è dipesa da alcuna o tutt’al più da una leggera colpa. L’onere della prova è a carico della persona che è tenuta a compiere l’atto processuale, in quanto è essa che si prevale dell’impedimento incolpevole (sentenza del Tribunale federale 2C_566/2020 del 10 luglio 2020 consid. 4.3.2 e giurisprudenza citata).
3.3.
Ora, la malattia che avrebbe impedito al ricorrente di rispettare il termine di ricorso sarebbe subentrata proprio il penultimo giorno utile, quando tuttavia il contribuente doveva ancora “terminare il ricorso”, per poi “inoltrarlo lunedì 10 febbraio”.
È vero che, secondo la giurisprudenza della Suprema Corte, se una parte si ammala gravemente verso la fine del termine di ricorso, generalmente non è in grado di agire da sola o di incaricare un terzo, motivo per cui in questi casi si giustifica la restituzione del termine (sentenza TF 2C_401/2007 del 21 gennaio 2008 consid. 3.3). La stessa Alta Corte ha tuttavia anche stabilito che, generalmente, una forte influenza, anche se si manifesta in prossimità della scadenza del termine, non è sufficiente per comportare la restituzione di un termine non rispettato (sentenza TF 2C_1031/2013 del 26 maggio 2014 consid. 5.3, in RF 70/2015 p. 73).
Nel caso in esame, il contribuente sarebbe stato colpito da un malessere dell’apparato digerente, dovuto a suo dire al consumo di cibo avariato o a un raffreddamento. Non si tratterebbe in tal caso di una malattia tanto grave da impedirgli di inviare il ricorso o perlomeno di incaricare un terzo di procedervi.
In ogni caso, dal certificato medico presentato con il ricorso non si ricava alcuna indicazione in merito alla natura della patologia e ai suoi sintomi. A tale riguardo, sempre secondo la giurisprudenza della Suprema Corte, un certificato medico che attesta la totale inabilità lavorativa per un determinato periodo di tempo senza indicarne i motivi non è ritenuto sufficiente per giustificare la restituzione dei termini (sentenza 2C_823/2011 e 2C_824/2011 del 28 giugno 2012 consid. 4.2 e giurisprudenza citata).
Ne consegue che non sono adempiuti i presupposti per la restituzione del termine di ricorso. Quest’ultimo è pertanto irricevibile.
Indipendentemente dalla questione della ricevibilità del ricorso, lo stesso dovrebbe essere respinto anche nel merito.
4.2.
Secondo gli articoli 32 cpv. 2 LIFD, 9 cpv. 3 LAID e 31 cpv. 2 LT, il contribuente che possiede immobili privati può dedurre le spese di manutenzione, le spese di riattazione di immobili di nuova acquisizione, i premi d’assicurazione e le spese d’amministrazione da parte di terzi.
La deducibilità dei costi fatti valere dipende essenzialmente dal carattere imponibile del reddito, per il cui conseguimento il contribuente li sostiene. Dal punto di vista sistematico, la deduzione delle spese per l’acquisizione del reddito deve essere fatta rientrare nella determinazione della base di calcolo del reddito, in applicazione del principio del reddito netto. Ne consegue che dai redditi lordi imponibili possono venir dedotti, nella misura in cui ciò è previsto da una legge formale, i costi di acquisizione a tal fine sostenuti; il reddito netto così determinato (riservate ulteriori deduzioni) costituisce la base di calcolo dell’imposta. I redditi non imponibili sono per contro irrilevanti per principio ai fini della determinazione della base di calcolo, ragione per cui le spese che hanno comportato non danno diritto ad alcuna deduzione (cfr. la sentenza del Tribunale federale del 10 agosto 2015 n. 2C_929/2014, in RDAF 2016 II 78 consid. 3.2).
La giurisprudenza ammette un’eccezione per il caso in cui un immobile non possa essere abitato né ceduto in locazione, a causa dello svolgimento di lavori di manutenzione. Sebbene non vi sia un reddito imponibile, è comunque ammessa la deduzione delle spese di manutenzione (DTF 133 II 287 consid. 3; inoltre Locher, Kommentar zum DBG, vol. I, 2a ediz., Basilea 2019, n. 2 ad art. 32 LIFD, p. 944).
La deducibilità dei costi sostenuti per gli immobili dipende pertanto direttamente dall’imposizione del reddito che generano, ovvero sono deducibili unicamente quelle spese che dal punto di vista economico e temporale hanno un nesso diretto ed immediato con l’acquisizione di detto reddito (cfr. Lissi/Dini, in: Zweifel/Beusch [a cura di], Kommentar zum schweizerischen Steuerrecht, DBG, 4a ed., Basilea 2022, n. 16 ad art. 32 LIFD, p. 735).
La Camera di diritto tributario ha, per esempio, escluso la deducibilità dal reddito imponibile, quali spese di manutenzione, dei costi per la pulizia e la cura di un terreno non edificato, che come tale non produceva alcun reddito (sentenza CDT n. 80.2016.127/ 128 del 31 agosto 2016, in RtiD I-2017 n. 8t).
4.3.
Venendo al caso in discussione, il ricorrente è proprietario dei mapp. n. __________ e __________ RFD di __________. Sul primo sorge la sua casa d’abitazione primaria, il secondo è un terreno non edificato e non edificabile, in quanto vincolato quale spazio libero di valore ambientale, che funge da giardino. L’unico immobile che ha un reddito è il mapp. n. __________, cui il fisco ha attribuito un valore locativo.
Le spese per la manutenzione del giardino che sorge sul mapp. n. __________ non sono pertanto deducibili. Il fatto che, secondo l’insorgente, i due fondi di sua proprietà costituiscano una “unità fattuale ed economica”, non consente una diversa conclusione. Decisiva è la circostanza che il mapp. n. __________ non produca alcun reddito imponibile.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e pronuncia
Il ricorso è irricevibile.
Le spese processuali consistenti:
a. nella tassa di giustizia di fr. 400.–
b. nelle spese di cancelleria di complessivi fr. 80.–
per un totale di fr. 480.–
sono a carico del ricorrente.
municipio di .
per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello
Il presidente: La segretaria: