Incarto n. 80.2025.26

Lugano 25 giugno 2025

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello

composta dai giudici

Andrea Pedroli, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

cancelliere

Francesco Sciuchetti

parti

RI 1 rappr. da: RA 1

contro

RS 1

oggetto

ricorso del 31 gennaio 2025 contro la decisione del 28 gennaio 2025 in materia di assoggettamento alle imposte cantonali dal 2022.

Fatti

A. LaRI 1 è una società, iscritta a registro di commercio dal 23 gennaio 1998, il cui scopo è la fornitura di servizi di pianificazione e architettura di ogni tipo; può inoltre svolgere tutte le attività commerciali, finanziarie e di altro genere connesse allo scopo della società, istituire succursali e agenzie in Svizzera e all’estero, nonché acquistare e vendere beni immobili (cfr. www.zefix.ch, visitato il 4 giugno 2025). Il 10 ottobre 2013 la sede statutaria della società è stata trasferita dal Canton __________ al Canton __________ (date pubblicate nel FUSC).

B. Con decisione pregiudiziale di assoggettamento del 19 agosto 2024, l’RS 1 (in seguito: UTPG), dopo aver ricordato come il domicilio fiscale primario di una persona giuridica si trovi di regola nel luogo di sede statutaria, ha evidenziato che, nel caso in cui nel luogo di sede non vi sia né direzione né amministrazione, è determinante il luogo in cui si svolge l’amministrazione effettiva. L’autorità fiscale ha affermato che la sede statutaria di __________ fosse puramente formale. L’amministrazione e la direzione effettiva venivano svolte da __________, domiciliato a __________, dipendente e presidente del CdA della società con firma collettiva a due fino al 1° marzo 2023. La RI 1 emetteva poi fatture a società ticinesi per prestazioni di architettura e direzione lavori, da una succursale in via __________ a __________. L’amministrazione effettiva e la gestione degli affari della società venivano pertanto effettuate dal Ticino. L’UTPG ha quindi rivendicato l’imposizione illimitata della contribuente a far tempo dal 2022.

C. Con reclamo del 30 settembre 2024 la RI 1, rappresentata dalla RA 1, avversava la decisione di assoggettamento.

Veniva spiegato che, a seguito del decesso di __________, già amministratore del gruppo di società cui apparteneva anche la contribuente, __________ era stato iscritto – unitamente a un certo __________ – al fine di adempiere all’obbligo legale di disporre di un consiglio di amministrazione. __________ ricopriva il ruolo di responsabile amministrativo e finanziario sia della società sia del gruppo nel suo complesso, svolgendo la propria attività esclusivamente dalla sede di Zugo. Al 30 aprile 2021, __________ non era più alle dipendenze della RI 1.

L’incarico di __________ nel consiglio di amministrazione era meramente formale e transitorio, limitato al tempo necessario per regolare la questione successoria legata alla titolarità delle azioni della contribuente. L’amministrazione e la gestione effettiva venivano sempre esercitate da __________. A partire da marzo 2023, gli unici amministratori erano __________ e __________, entrambi operativi a __________. In ogni caso, a seguito della scomparsa di __________, l’attività dell’intero gruppo, e in particolare quella della contribuente, avrebbe assunto un carattere meramente marginale.

D. Con decisione del 28 gennaio 2025, l’UTPG respingeva il reclamo. Veniva evidenziato come la decisione pregiudiziale, inviata alla sede legale di __________, fosse stata restituita al mittente con la menzione "non ritirata". Contattato telefonicamente, il presidente del CdA, __________, spiegava che la raccomandata non era stata ritirata in quanto le persone abilitate erano presenti a __________ solo il sabato; attualmente, sia la __________ sia la contribuente risulterebbero inattive e prive di dipendenti; a Lugano, inoltre, non vi sarebbe più alcuna attività.

L’UTPG spiegava di aver inviato, il 5 settembre 2024, una e-mail allo stesso __________, allegando copia della decisione di assoggettamento e concedendogli un nuovo termine di 30 giorni per presentare un eventuale reclamo, che veniva poi depositato il 30 settembre 2024. Il 4 ottobre 2024, l’autorità fiscale trasmetteva un’e-mail alla rappresentante della reclamante, allegando: i certificati di lavoro di __________, una fattura emessa il 5 agosto 2021 dalla RI 1 tramite la succursale luganese per un incarico di architettura in Ticino, e informazioni tratte da LinkedIn relative all’attività svolta da __________ per la società. In tale occasione, veniva chiesto di prendere posizione sull’argomentazione secondo cui la società avrebbe svolto un’attività economica in Ticino, e di produrre i bilanci per gli anni 2020 e 2021. Seguivano una serie di richieste di proroga da parte del rappresentante della ricorrente, che tuttavia non prendeva mai posizione né forniva alcuna documentazione.

E. Con tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario RI 1, sempre rappresentata da RA 1, impugna la decisione su reclamo, limitandosi ad affermare di aver allegato “le informazioni richieste dalle autorità fiscali ticinesi, che ci consentiranno di difenderci contro questa imposizione fiscale”. Acclude al gravame la decisione impugnata, un suo scritto del 31 dicembre 2024 con cui rispondeva, in francese, ad una richiesta di informazioni dell’UTPG ed il bilancio ed il conto economico della contribuente per il 2020 ed il 2021.

F. Il 3 febbraio 2025, questa Corte si è rivolta allaRA 1, rendendola attenta al fatto che il ricorso risultava privo di una motivazione conforme alle esigenze di forma poste dall’art. 227 LT. Di conseguenza, invitava la rappresentante della ricorrente a depositare, entro la scadenza del termine di ricorso, un nuovo atto conforme ai requisiti legali, corredato della relativa procura. La Corte avvertiva inoltre che, in caso di inadempienza, il ricorso sarebbe stato dichiarato irricevibile.

G. Il 21 febbraio 2025 RA 1 spiega che __________ era impiegato fino al 30 aprile 2021 e che, nel biennio 2020–2021, svolgeva effettivamente attività in Ticino su progetti situati nel Cantone. Precisa tuttavia che non era l’unico architetto alle dipendenze della società pur ammettendo che “tutti gli utili per il 2020 e il 2021 sono attribuibili al Canton Ticino”. Malgrado ciò, sostiene che l’utile realizzato nel 2021, pari a fr. 904'462.–, compensi integralmente la perdita registrata nel 2020, pari a fr. 853'554.–, e che solo una minima parte dell’utile “risulta effettivamente attribuibile al Canton Ticino”.

Chiede pertanto alle autorità ticinesi di riconsiderare la loro posizione, osservando che un’eventuale ripartizione intercantonale tra __________ e il Ticino non comporterebbe effetti rilevanti sotto il profilo economico. Allo scritto allega nuovamente i bilanci e i conti economici relativi agli esercizi 2020 e 2021.

H. Con le proprie osservazioni, l’UTPG conferma le proprie argomentazioni ribadendo come la gestione operativa e la direzione corrente della contribuente venga svolta nel Canton Ticino. Come spiegato nella decisione impugnata, il ricorrente dal canto suo non avrebbe ottemperato al proprio obbligo di collaborazione non fornendo la documentazione e nemmeno con il ricorso avrebbe portato nuove argomentazioni decisive.

Diritto

  1. 1.1.

La Camera di diritto tributario, autorità di ricorso in materia fiscale contro le decisioni degli Uffici di tassazione, è competente a pronunciarsi nel merito dei ricorsi a condizione che il gravame sia ricevibile in ordine. Essa deve pertanto esaminare preliminarmente se il ricorso è ricevibile, ovvero tempestivo, sufficientemente motivato, spedito nei termini di legge e presentato da una persona legittimata, ma anche se una eventuale decisione dell’Ufficio di tassazione, che abbia dichiarato irricevibile il reclamo del contribuente, sia fondata. Se l’irricevibilità del reclamo è stata pronunciata a torto, gli atti verranno retrocessi all’autorità di tassazione per la decisione di merito, mentre, in caso contrario, la Camera confermerà la decisione di irricevibilità.

  1. 2.1.

Nel caso in esame, questa Corte ha rilevato che il ricorso presentato il 31 gennaio 2025 daRA 1, in rappresentanza della contribuente, contro la decisione del 28 gennaio 2025, era privo di motivazione conforme ai requisiti di legge ed era sprovvisto della necessaria procura. Con comunicazione del 3 febbraio 2025, è stato quindi assegnato un termine, corrispondente alla scadenza del termine di ricorso, per sanare le irregolarità mediante il deposito di un ricorso motivato e della procura mancante. La rappresentante della contribuente veniva avvisata che in caso di mancato adempimento, il ricorso sarebbe stato dichiarato irricevibile

2.2.

Con scritto del 21 febbraio 2025, la rappresentante della ricorrente confermava quanto rilevato dall’autorità fiscale, ossia che nel 2020 e nel 2021 __________ aveva effettivamente svolto dal Ticino un’attività professionale su progetti situati nel Cantone e che, per tali anni fiscali, l’intero fatturato della società derivava da incarichi di architettura in Ticino. Ciononostante, chiedeva al fisco ticinese di rivedere la propria posizione, sostenendo in sostanza che l’utile realizzato nel 2021 sarebbe stato quasi interamente assorbito da una perdita riportata dall’esercizio precedente, con la conseguenza che l’assoggettamento fiscale in Ticino per tali anni avrebbe avuto una rilevanza economica trascurabile.

Nemmeno in tale occasione produceva la procura richiesta, ma si limitava ad allegare i bilanci ed il conto economico della società.

2.3.

In applicazione delle regole generali, la prova dell’esistenza di un rapporto di rappresentanza e della sua comunicazione corretta alle autorità fiscali spetta al contribuente (sentenza TF 2C_577/2013 del 4 febbraio 2014 consid. 6). L’autorità può esigere dal rappresentante che giustifichi i suoi poteri di rappresentanza tramite la presentazione di una procura scritta (art. 190 cpv. 2 LT).

Qualora, nell’ambito della procedura di ricorso, la procura non venga depositata entro il termine assegnato, il ricorso è dichiarato irricevibile, senza che ciò comporti un formalismo eccessivo (sentenza TF 2C_55/2014 consid. 5.3. del 6 giugno 2014)

2.4.

Pertanto, in considerazione della mancata produzione della procura nonostante il sollecito di questa autorità, con la comminatoria dell’irricevibilità del ricorso, lo stesso deve essere dichiarato irricevibile.

  1. 3.1.

A ciò si aggiunga che, neppure dagli atti dell’incarto fiscale prodotti dall’UTPG, risulta che la rappresentante disponga dei poteri necessari per rappresentare RI 1 nella presente procedura. Nel fascicolo sono infatti presenti due identiche procure, entrambe sottoscritte il 27 giugno 2023 rispettivamente da __________ e __________, dal seguente contenuto:

Le soussignè, __________, né le __________, de nationalité __________, domicilié a __________,

Donne procuration a :

RA 1 SA, société anonyme de droit suisse __________ sise à __________, reprèsentée par __________, __________, __________ et __________.

A qui elle donne tous pouvoirs, pour lui et en son nom, de la la représenter auprès de toute autorité fiscale et sociale en Suisse

Le soussigné autorise RA 1, a prendre toutes les décisions pour lui et en son nom relatives à ses affaires fiscales el sociales.

Dalle procure non emerge pertanto alcun potere di rappresentare RI 1, ma soltanto, a titolo personale, i due membri del consiglio di amministrazione. Inoltre, l’ambito di tale autorizzazione si limita alla rappresentanza presso le autorità fiscali e sociali, senza estendersi alla presente procedura di ricorso davanti a questa autorità giudiziaria.

3.2.

Ne consegue che, anche volendo ipoteticamente prescindere dall’inadempimento della rappresentante della contribuente all’ingiunzione di questa Corte di produrre una valida procura, non vi sono comunque elementi agli atti che consentano di ritenere che RA 1 disponga dei poteri necessari per rappresentare la contribuente nella presente procedura.

  1. Visto quanto precede il ricorso è dichiarato irricevibile. Le spese processuali e la tassa di giustizia sono poste a carico di RI 1 che agendo senza produrre una valida procura ha causato inutilmente il presente procedimento (Zweifel/Hunziker, in: Zweifel/Beusch [a cura di], ad art. 117 LIFD n. 15 con riferimento a sentenza del TF 2C_766/2012).

Per questi motivi,

visti per le spese l’art. 231 LT

dichiara e pronuncia

  1. Il ricorso è irricevibile.

  2. Le spese processuali consistenti:

a. nella tassa di giustizia di fr. 900.–

b. nelle spese di cancelleria di complessivi fr. 100.–

per un totale di fr. 1’000.–

sono a carico di RA 1.

  1. Contro il presente giudizio è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Lucerna, entro 30 giorni (art. 73 LA Copia per conoscenza:

municipio di __________.

per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello

Il presidente: Il cancelliere:

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