Incarti n. 80.2024.97 80.2024.98

Lugano 13 novembre 2024

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello

composta dai giudici

Andrea Pedroli, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

cancelliera

Sabrina Piemontesi - Gianola

parti

RI 1 __________

contro

RS 1

oggetto

ricorso del 21 maggio 2024 contro la decisione del 25 aprile 2024 in materia di IC e IFD 2019.

Fatti

A. a.

__________, è una società, la quale, sino al 30.3.2020 aveva la propria sede legale a __________. Scopo della stessa è “(…) l’effettuazione, la gestione per conto proprio o per conto terzi, della logistica in genere, di spedizioni e/o di trasporti, nazionali e/o internazionali di ogni genere (…)” (www.zefix.ch, sito visualizzato il 10.10.2024). Amministratore unico della stessa è __________, residente a __________.

b.

Per quanto concerne il periodo fiscale 2019, nella dichiarazione d’imposta presentata il 10 maggio 2019, la contribuente faceva valere una perdita aziendale di fr. 41'914.- ed un capitale imponibile nel Cantone di fr. 100'000.-.

B. Con richiesta inviata per posta APlus il 19 maggio 2021, l’RS 1 (UTPG) chiedeva alla contribuente di voler produrre, per il 2019, i seguenti documenti:

· Copia della scheda contabile “Costi pubblicitari” allegando copia delle 5 fatture più importanti allibrati per ogni anno e copia del giustificativo di pagamento bancario se pagate all’estero;

· Copia della scheda contabile “Lavori di terzi/prestazioni di subappaltanti” allegando copia delle 5 fatture più importanti allibrate e copia del giustificativo di pagamento bancario se pagate all’estero;

· Copia della scheda contabile “Veicoli” e “Ammortamenti” (2018 e 2019);

· Dettaglio della ripartizione della cifra d’affari e degli attivi tra __________ e __________ (2018 e 2019);

· Copia delle schede contabili relativi ai 4 prestiti attivi e scheda contabile relativa al finanziamento della partecipata (2019);

· Copia della scheda contabile relative ai costi di consulenza commerciali passiva, allegando copia delle 5 fatture più importanti allibrate per ogni anno e copia del giustificativo di pagamento bancario se pagate all’estero.

C. Con decisione del 24 giugno 2021, l’UTPG notificava alla contribuente la tassazione IC/IFD 2019, nella quale commisurava l’utile imponibile in fr. 207'200.- e il capitale imponibile in fr. 100'000.-. In particolare, rispetto a quanto dichiarato dalla contribuente, l’autorità fiscale aveva aggiunto all’utile netto, di fr. 16'154.-, l’importo di fr. 136'610.- a titolo di “distribuzioni dissimulate di utili e vantaggi concessi a terzi che non sono giustificati dall’uso commerciale”, fr. 52'175.- quali spese non documentate o eccessive, multe per fr. 2'020.-, nonché interessi attivi insufficienti, per un importo di fr. 334.-. Non veniva, diversamente da quanto richiesto dalla contribuente, computata alcuna precedente perdita aziendale.

Nella motivazione, per quanto concerne le prestazioni valutabili in denaro, si indicava che le stesse erano legate ai costi pubblicitari per fr. 115'000.- e ai costi di consulenza per fr. 21'610.-, corrisposti alla __________. La decisione era così motivata:

La società che ha fatturato le prestazioni __________ aveva, fino a inizio 2020, il seguente scopo sociale “L’attività di gestione di saloni da parrucchiere unisex nonché ogni tipo di lavoro avente affinità con l’attività di un salone da parrucchiere e make-up”. Appare quanto mai inusuale che la società in questione possa effettuare pubblicità e consulenza alla contribuente, una casa di spedizione. Anche il costo per la pubblicità appare decisamente eccessivo rispetto alla cifra d’affari della contribuente. Si fa presente che ora la __________ ha cambiato scopo sociale e azionariato. La __________ ha attualmente un nuovo scopo e una nuova ragione sociale, ossia __________. Ci preme osservare che il nuovo socio gerente nonché unico proprietario di __________ è il Sig. __________ che risulta anche essere persona vicina alla __________.

In merito ai costi non documentati veniva precisato:

In sede di richiesta documenti erano state richieste copia delle fatture più importanti allibrate e, se pagate all’estero, copia dei giustificativi di pagamento bancario.

Per le fatture ricevute da un soggetto estero, il Sig. __________, sono state allegate le fatture ma non copia dei giustificativi di pagamento bancario.

In base a quanto esposto non venivano riconosciute quattro fatture per un totale di fr. 52'175.-.

D. Con reclamo del 30 giugno 2021, la __________ impugnava la decisione di tassazione IC/IFD 2021.

Per quanto concerne i costi non documentati relativi alle prestazioni di __________, la società sosteneva di aver presentato la documentazione richiesta, precisando che una fattura era stata pagata a contanti.

In relazione alle prestazioni valutabili in denaro, per quanto riguardava i costi di consulenza, gli stessi si sarebbero riferiti ad una “trattativa intercorsa tra la nostra società e la __________”. La __________ avrebbe avuto l’intenzione di rilevare il negozio in via __________ a __________ e __________ si sarebbe resa disponibile alla trattativa “istruendo un nostro dipendente per tutto il mese di gennaio 2019 per quanto riguardava la gestione dei fornitori, la questione della logistica dall’Italia”. Tuttavia, all’inizio del mese di febbraio 2019, la contribuente avrebbe deciso, dopo attenta valutazione, di non voler rilevare il negozio. La __________ avrebbe allora addebitato i costi “maturati per quel mese di tempo a loro dire «perso» ma che per noi è stato comunque molto proficuo in termini di esperienza settoriale”.

Per quanto riguardava invece i costi pubblicitari, la __________ avrebbe presentato alla reclamante “clienti dello stesso o simile settore”, con i quali avrebbe iniziato una collaborazione professionale. In base agli accordi, la contribuente avrebbe versato alla __________ una commissione “calcolata sulla cifra d’affari media annua dei clienti presentati”.

In merito alla pretesa vicinanza di __________ alla __________, quest’ultima sosteneva che il primo non avrebbe avuto alcun potere decisionale in seno alla società ed inoltre che “(…) il suo rapporto con la nostra società non ha influito nelle trattative o negli accordi con la __________”.

E. a.

L’UTPG, a seguito del gravame presentato, dava mandato all’Ufficio dell’Ispettorato fiscale di voler compiere un’ispezione fiscale nei confronti della __________. Dal 2 al 4 agosto 2022 avveniva la verifica, presso la fiduciaria __________ a __________.

b.

Con e-mail del 5 agosto 2022 inviata __________della contribuente, l’Ispettore che si era occupato del caso inviava una richiesta di documentazione e di informazioni. Con risposta del 2 dicembre 2022, la contribuente forniva delle spiegazioni in merito ai costi pubblicitari e di consulenza da parte della __________. Presentava inoltre il libro degli azionisti aggiornato, dal quale si evinceva che azionista unico della __________ era __________. Il 12 dicembre 2022 si teneva un’audizione tra l’amministratore unico __________ e l’Ispettorato fiscale.

c.

Il 18 aprile 2024, l’Ispettorato fiscale rassegnava il proprio rapporto in merito alle risultanze della verifica.

F. Con decisione del 24 aprile 2024, l’UTPG accoglieva parzialmente il reclamo, riducendo l’utile imponibile a fr. 127'100.-.

Venivano in particolare confermate le riprese dei costi pubblicitari __________ (per un importo pari a fr. 115'000.-) e dei costi di consulenza __________ (per un ammontare di fr. 21'610.-). Dopo aver ricordato i presupposti per ritenere una distribuzione dissimulata di utile, l’autorità fiscale argomentava che né il contenuto del reclamo né gli scritti della contribuente né le informazioni ricevute durante gli incontri comprovavano “il carattere commerciale del costo sostenuto in favore di __________”. In particolare, se era stato provato il fatto __________ un negozio di abbigliamento, tuttavia non sarebbe stato dimostrato chi, in capo a __________ “(…) abbia fornito le consulenze/ prestazioni oggetto di reclamo”. Sarebbe stato poco plausibile che le stesse fossero state effettuate dall’unica dipendente, una “commessa venditrice, il cui contratto di lavoro è stato ripreso dalla precedente gestione”. Secondo l’autorità fiscale, i presunti contatti con la potenziale nuova clientela italiana sarebbero stati stabiliti tutt’al più da __________ “(…) che ha utilizzato __________ all’epoca, società da lui recentemente acquistata, per la fatturazione”. Ad ogni modo, secondo l’UTPG, le affermazioni in merito alla cifra d’affari apportata non avrebbero trovato riscontro in contabilità, in quanto il cliente __________ non appariva tra i ricavi, mentre per il cliente __________ “a fronte di prospettate fatture di fr. 25'000 mensili per 36 mensilità, è stata rilevata unicamente una fattura di CHF 25'530.- nel 2019 e una fattura di CHF 19'620.- nel 2020”. Secondo l’UTPG, __________ sarebbe stato __________alla reclamante: dall’analisi della contabilità della __________, sarebbero emerse, oltre ad un rapporto di dipendente, prestazioni fatturate da __________ a titolo indipendente, nonché importanti addebiti di spese per viaggi e rappresentanza. In presenza di una palese differenza tra prestazione e controprestazione, la condizione di vicinanza si sarebbe dovuta considerare adempiuta.

G. Con tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, la RI 1 insorge contro la decisione su reclamo. Premesso di essere una società basata a __________ e di operare nel campo della “logistica internazionale”, sostiene che, con l’intenzione di volersi espandere in __________, avrebbe richiesto di potersi “sponsorizzare presso un negozio nel pieno centro di __________, zona pedonale) denominato __________» tutt’oggi esistente”. Con la Boutique in questione sarebbe stato concluso “un accordo commerciale di reciproca collaborazione in quanto la stessa Boutique ci ha presentato numerosi clienti nel campo della moda con base in Italia e che necessitavano dei nostri servizi di logistica”. Motivo per il quale “non vi era altro che un rapporto commerciale a lungo termine con il negozio di Lugano, rappresentato dalla società __________ (ora __________)”.

Viene anche censurata una doppia imposizione intercantonale con il Canton Zurigo, in quanto il Canton Ticino “pur essendo informato del fatto che abbiamo già pagato le decisioni di tassazione 2019 a Zurigo, insiste nel tassarci a sua volta ignorando l’art. 127 cpv. 3 Cost.”.

H. Nelle sue osservazioni del 26/27 giugno 2024, dopo aver ripercorso l’iter procedurale che ha condotto alla tassazione su reclamo, l’UTPG rileva, in merito alla pretesa doppia imposizione intercantonale con il Canton Zurigo, che la prima presa di contatto con quest’ultimo Cantone riguarda l’anno 2020. Per il 2020, il fisco zurighese avrebbe peraltro indicato che la sede statutaria di Zurigo costituisce uno “Scheindomizil” e che il diritto di assoggettamento illimitato spetta al Canton Ticino. La contribuente non avrebbe inoltre mai fatto cenno ad una decisione di tassazione emessa dall’autorità fiscale del Canton Zurigo per il periodo fiscale 2019 e non ne avrebbe fornito alcuna copia. Nel merito della tassazione, il fisco ribadisce che la contribuente non ha comprovato in maniera esaustiva l’identità delle persone che in seno alla __________ avrebbero effettuato le prestazioni fatturate come pure che quest’ultime siano state effettivamente eseguite.

Diritto

  1. Contestata, nel caso di specie, è la ripresa operata nell’utile, da parte dell’UTPG, dei costi pubblicitari e di consulenza sostenuti dalla ricorrente e fatturati dalla __________ L’autorità fiscale, che ha ritenuto trattarsi di una distribuzione dissimulata di utile, è dell’opinione che i contatti con la “potenziale nuova clientela __________” sarebbero riconducibili tutt’al più a __________, considerato persona vicina alla ____________________, società da lui detenuta, per la fatturazione dei costi di pubblicità e consulenza.

Di diverso avviso la contribuente, la quale, oltre ad indicare che __________ non ha alcun ruolo decisionale in seno alla __________, ritiene che le spese in questione siano state giustificate e documentate, motivo per il quale chiede che non vengano computate nell’utile imponibile. La ricorrente lamenta anche la violazione del divieto di doppia imposizione intercantonale, per essere già stata tassata, per il medesimo periodo fiscale, nel Canton Zurigo.

I. Distribuzione dissimulata di utile

  1. Presupposti

2.1.

Secondo l’art. 57 LIFD l’imposta sull’utile ha per oggetto l’utile netto. Di medesimo tenore l’art. 66 LT.

Gli articoli 58 cpv. 1 lett. b LIFD e 67 cpv. 1 lett. b LT prevedono che costituiscono utile netto imponibile tutti i prelevamenti fatti prima del calcolo del saldo del conto profitti e perdite e non destinati alla copertura di spese riconosciute dall'uso commerciale, in particolare le distribuzioni palesi o dissimulate di utili e le prestazioni a terzi non giustificate dall'uso commerciale.

Secondo la giurisprudenza, vi è distribuzione dissimulata di utili quando sono adempiute cumulativamente le quattro condizioni seguenti:

  1. la società fa una prestazione senza ottenere una controprestazione corrispondente;

tale prestazione è concessa ad un azionista o ad una persona vicina;

tale prestazione non sarebbe stata concessa ad un terzo alle stesse condizioni;

la sproporzione tra la prestazione e la controprestazione è tanto palese che gli organi della società avrebbero potuto rendersi conto del vantaggio che concedevano

(sentenza TF 2C_11/2018 del 10.12.2018, consid. 7.2.; DTF 131 II 593 consid. 5; 119 Ib 116 consid. 2; 115 Ib 238).

2.2.

Una distribuzione dissimulata di utile può anche sussistere nel caso di un costo contabilizzato, ma che non è giustificato dall’uso commerciale (sentenza TF 9C_678/2022 del 5 giugno 2023, consid. 7.2.2.).

La questione se una spesa sia riconosciuta dall’uso commerciale si decide generalmente a dipendenza del fatto che sia ragionevole dal profilo commerciale. I costi sono commercialmente ragionevoli e quindi riconosciuti dal punto di vista commerciale se appaiono giustificabili dal punto dell’economia aziendale (sentenza del TF 2C_988/2021 del 27 settembre 2022 consid. 2.1.1 e giurisprudenza citata).

Secondo la giurisprudenza, le spese sono giustificate dal punto di vista economico se hanno un collegamento diretto e immediato (organico) con l’utile conseguito (cfr. sentenza 2C_104/2010 del 23 giugno 2010 consid. 2.2.1.).

È irrilevante sapere se un'azienda avrebbe potuto fare a meno della spesa in questione e se questa spesa fosse opportuna nel senso di una gestione aziendale razionale ed orientata al profitto (sentenza 2P.153/2002 del 29 novembre 2002 consid. 3.2.).

2.3.

Nel caso in cui sulla base di un rapporto di partecipazione una società compie delle distribuzioni dissimulate di utile non nei confronti di un detentore delle partecipazioni, ma di un terzo vicino a quest’ultimo, tali vantaggi devono essere registrati fiscalmente in un primo momento come redditi della sostanza mobiliare (distribuzione dissimulata di utile) a livello del detentore delle quote sociali. E ciò in base alla teoria cosiddetta del “triangolo” (“Dreieckstheorie”). Da lì passano poi alla terza persona vicina. In caso di distribuzioni dissimulate di utile fra società sorelle, il vantaggio passa direttamente da una società sorella all’altra. Gli azionisti implicati nelle società sono indirettamente toccati, nella misura in cui il valore della partecipazione nella società che fornisce la prestazione diminuisce, mentre che il valore della società che la riceve aumenta nella stessa proporzione. Una prestazione tra società sorelle si basa, regolarmente, su di un rapporto di partecipazione comune, ragione per la quale tali prestazioni alle società sorelle sono delle distribuzioni dissimulate di utile agli azionisti da una parte e degli apporti (dissimulati) di capitali degli azionisti alla società beneficiaria dall’altra parte (sentenza TF 2C_824/2021 del 12 ottobre 2022 consid. 4.3, in StR 78/2023 p. 75).

In una sentenza 23 marzo 2018 (CDT n. 80.2017.35/36, in RtiD II-2018 n. 9t), la Camera di diritto tributario ha riconosciuto che costituisce una prestazione valutabile in denaro fra società sorelle la fatturazione, da parte di una società, delle pretese prestazioni fornite dai propri dipendenti a favore di un’altra società, controllata dallo stesso azionista. Si giustifica pertanto la ripresa di una parte del compenso, pagato dalla società che avrebbe fornito la prestazione, all’altra società, i cui conti presentano una perdita di rilievo. Nella fattispecie, non era stata infatti fornita alcuna prova di un prestito di personale alla società sorella, che aveva in tal modo beneficiato di un risanamento.

2.4.

Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, i fatti che determinano o aumentano il carico fiscale vanno addotti e provati dal fisco, quelli che lo riducono o lo sopprimono vanno invece addotti e provati dal contribuente.

Confrontato a fattispecie relative a prestazioni valutabili in denaro, il fisco deve in particolare apportare la prova che la società ha accordato a un azionista o a una persona vicina una prestazione senza ottenere una controprestazione adeguata; se le prove addotte dall’autorità costituiscono degli indizi sufficienti in merito all’esistenza di una simile sproporzione, spetta al contribuente dimostrare il contrario (sentenza 2C_984/2019 del 3 marzo 2021 consid. 6.2 e giurisprudenza citata).

  1. Prestazione senza controprestazione corrispondente

3.1.

La questione se sussista o meno una sproporzione tra la prestazione fornita da parte della società e la controprestazione che ne ricava si determina facendo un confronto con quello che sarebbe stato pattuito tra persone indipendenti (“Drittvergleich”). Si tratta di esaminare se la prestazione sarebbe stata accordata, nella stessa misura, anche ad un terzo estraneo alla società, ossia si deve verificare se il principio della piena concorrenza ("Dealing at arm's length") è stato rispettato. Questo modo di procedere permette d’identificare il valore venale del bene trasferito oppure del servizio reso, con il quale la controprestazione effettivamente pretesa deve essere comparata (sentenza TF 2C_11/2018 del 10 dicembre 2018 consid. 7.3 e giurisprudenza citata).

3.2.

3.2.1.

Come detto in precedenza, oggetto di ripresa nell’utile sono costi pubblicitari per fr. 115'000.- nonché costi di consulenza per fr. 21'610.- da parte di __________.

3.2.2.

Per quanto attiene ai costi di consulenza, la contribuente aveva prodotto una fattura (203B/2019) per un importo di fr. 21'160.-, spiegando di aver avuto l’intenzione di rilevare il negozio di via , e che la __________ si era resa disponibile alla trattativa “istruendo un nostro dipendente per tutto il mese di gennaio 2019 per quanto riguardava la gestione dei fornitori, (…) della logistica dall’”. La trattativa non sarebbe tuttavia andata a buon fine, motivo per il quale la __________ avrebbe comunque addebitato i costi per il “tempo perso” (cfr. Rapporto dell’Ispettorato fiscale, p. 14).

In merito ai costi pubblicitari, la contribuente ha trasmesso la fattura del 30 giugno 2019 della __________, riportante il descrittivo “Servizi pubblicitari anno 2019 CHF 115'000 a corpo”.

3.2.3.

Il 17 aprile 2018 la __________ [mandante] e __________ [mandatario] sottoscrivevano un accordo denominato “Contratto per procacciamento e/o presentazione cliente”. Secondo tale pattuizione, il mandatario aveva la possibilità di presentare nuovi clienti al mandante nell’ambito della logistica. Due incontri, a tale scopo, erano già previsti. Per quanto concerne il pagamento, lo stesso è stato fissato tenendo in considerazione la durata totale del contratto e del fatturato prodotto dallo stesso. Inoltre, la percentuale dovuta come commissione corrispondeva al 6.5% dell’intero importo della fattura prodotta da ogni contratto nel tempo totale.

3.2.4.

L’UTPG ha conferito mandato all’Ispettorato fiscale, per procedere alla verifica dei conti della società e meglio per valutare la congruità dei citati costi.

Nel rapporto del 18 aprile 2024, l’Ispettorato ha rilevato che la ricorrente aveva giustificato, in un primo momento [reclamo del 30.6.2021], l’adeguatezza dei costi sostenendo che la __________ le avesse presentato “clienti dello stesso o simile settore”. Con tali società, la ricorrente avrebbe iniziato ad operare in maniera attiva – per quanto concerne il settore della logistica – e alla __________ sarebbe stata riconosciuta “una commissione calcolata sulla cifra d’affari media annua dei clienti presentati” (Rapporto IF __________, p. 14 s.).

Con lettera del 1° gennaio 2022, __________ ha sostenuto invece che, tramite il negozio della __________, nel quale erano presenti diversi brand di moda, aveva avuto la possibilità di conoscere , proprietario e socio unico d __________, nonché possessore di un importante outlet di abbigliamento, tramite il quale __________ avrebbe potuto entrare in contatto con “diversi clienti nel mondo della moda”. Secondo la contribuente, tali conoscenze sarebbero state fondamentali per ottenere “dagli stessi clienti __________ della società __________ la distribuzione ed il trasporto di merce sul territorio elvetico”. Nel corso del 2020, la __________ sarebbe poi stata acquistata dalla __________ ed avrebbe contribuito “ad un importante sviluppo commerciale”. Per tale __________ avrebbe chiesto di riconoscerle una “fee sui lavori effettuati con i clienti passati tramite il canale __________”.

Grazie a questi contatti, sarebbero stati firmati due contratti: uno con la __________ (attività iniziata nel mese di febbraio 2019 e che avrebbe dovuto generare una cifra d’affari di circa fr. 36'000.- per 36 mesi) ed un altro con la __________ (che avrebbe dovuto generare una cifra d’affari di fr. 25'000.- mensili per 36 mesi).

3.2.5.

La contribuente, per comprovare l’attività di __________, ha prodotto all’Ispettorato fiscale la seguente documentazione:

· contratto di affitto, sottoscritto il 1° gennaio 2015, relativo al “negozio vendita al dettaglio/negozio coiffeur” ubicato in via __________ a Lugano;

· il contratto di lavoro dell’unica dipendente della __________, __________ assunta a titolo di “venditrice qualificata” (contratto del 9 ottobre 2019);

· distinta della manodopera per l’anno 2021, inoltrata alla Commissione paritetica cantonale per il commercio al dettaglio del Canton Ticino, dalla __________, dal quale si evincerebbe che l’unica impiegata era __________ [coniuge di __________].

L’Ispettorato fiscale (Rapporto, p. 15 s.) ha sostenuto che le informazioni trasmesse dalla contribuente non gli avevano permesso di chiarire chi, in seno alla __________, avesse fornito tali prestazioni. Durante l’incontro del 26 aprile 2023, __________ aveva comunicato che il negozio ubicato in via Carducci a __________ era gestito dalla figlia di __________, “noto parrucchiere attivo sia in __________ che a __________”.

__________ avrebbe “ritirato il negozio”, senza la merce, che sarebbe stata rilevata da __________ per i propri negozi in Italia.

L’Ispettorato fiscale ha attirato l’attenzione sulle “differenti spiegazioni ricevute nel corso degli accertamenti” e ha concluso che “la scelta di fatturare tramite __________ una prestazione per apporto clientela (contatti con i fornitori) è stata libera scelta del __________”. Tale scelta avrebbe consentito alla ricorrente “dal profilo fiscale… [di] beneficiare delle perdite 2019 di __________”, la quale, “a livello di UL1 (al netto dei ricavi pubblicitari contabilizzati)… conseguiva perdite”.

Oltre a ciò, le affermazioni circa l’indotto economico apportato tramite l’intermediazione della __________ non avrebbero trovato conferma nei bilanci prodotti dalla contribuente. Il cliente __________ non appariva infatti tra i ricavi, mentre per quanto concerne la __________ a fronte di un ricavo prospettato di fr. 25'000.- mensili per 36 mensilità, era stata rilevata “unicamente una fattura di CHF 25'530.- nel 2019 e una fattura di CHF 19'620.- nel 2020”.

3.3.

Ora, nella documentazione allegata alla dichiarazione d’imposta 2017, e in particolar modo nell’allegato al bilancio, alla voce “Impegni condizionali” si può leggere “Garanzia __________ per acquisizione nel 2018 di una società __________ come partecipata”. Appare pertanto evidente che la conoscenza con __________ risale al 2017 ed è dunque precedente alla sottoscrizione con la __________ del contratto finalizzato alla presentazione di nuovi clienti

Motivo per il quale non possono essere prese in considerazione, per giustificare i costi sostenuti, le affermazioni contenute nello scritto del 2 dicembre 2022 della __________ all’Ispettorato fiscale, secondo cui: “Nel corso dell’anno 2020 __________ è stata acquistata da __________ ed ha contribuito ad un importante sviluppo commerciale e relazionale per quanto concerne il tessuto italiano e della Svizzera italiana, per tutto questo servizio la __________ chiese un contratto tra le parti e chiese inoltre di riconoscerle una fee sui lavori effettuati con i clienti passati tramite il canale __________”.

Come sostenuto dall’Ispettorato fiscale, non vi è evidenza agli atti di un’opera di procacciamento di clienti prestata dalla __________ alla __________

Dalla verifica condotta dall’Ispettorato fiscale non è neppure stato possibile riscontrare la registrazione di ricavi provenienti dalla società __________, mentre, per quanto riguarda la __________, risulta unicamente un’esigua entrata rispetto a quelle asseritamente prospettate. In altri termini, non è stato possibile documentare i contratti e le relazioni d’affari sulle quali sono state stabilite le pretese “fees” da retrocedere alla __________.

Oltre a ciò, come correttamente rilevato dall’autorità fiscale, anche volendo partire dall’ipotesi dell’esistenza dei contratti stipulati tramite l’intervento della __________, la contribuente non ha mai indicato chi, all’interno della __________, avrebbe fornito la consulenza. Difficilmente ipotizzabile che si sia trattato di , la quale, da quanto si apprende dagli atti, lavorava alle dipendenze della __________ quale “responsabile vendite dell’”, che è un negozio di abbigliamento, ma che era già impiegata sotto la precedente gestione, quella di __________, quando scopo sociale dell’azienda era la gestione di saloni da parrucchiere (cfr. doc. 8 alle Osservazioni UTPG).

Di fatto, la società non ha comprovato l’esistenza della prestazione e della relativa controprestazione, non ottemperando, in tale maniera, all’onere della prova che le pertoccava. D’altra parte, come ha sottolineato l’Ispettorato fiscale, la fatturazione dei costi litigiosi ha consentito alla ricorrente di ridurre l’utile, aumentando i ricavi della __________, che era in perdita.

  1. Prestazione concessa ad un azionista o a una persona vicina

4.1.

Il Tribunale federale ha affermato che non è necessaria la prova diretta del fatto che il beneficiario della prestazione sia un azionista o una persona vicina. Ciò può essere presunto, nel caso in cui non sia possibile trovare alcuna altra spiegazione dello svolgimento dell’operazione insolita e questa conclusione si imponga (cfr. p. es. la sentenza 2C_1082/2013 e 2C_1083/2013 del 14 gennaio 2015 consid. 6.4 e riferimenti).

4.2.

Vista la fattispecie appare innegabile la stretta vicinanza delle società __________. Egli è subentrato dal 10 ottobre 2018 nella __________ Sagl al precedente proprietario __________, il quale si occupava di gestire saloni da parrucchiere unisex (cfr. scopo sociale della __________ sino al 23.12.2020 [poi divenuta, da tale data __________]), divenendo socio e gerente con diritto di firma individuale. Per quanto concerne la RI 1, dagli atti emerge che __________ ed il figlio erano dipendenti della stessa. Già nel contesto della procedura fiscale 2016, invero erano state riprese nell’utile aziendale della __________, delle prestazioni valutabili in denaro (per fr. 34'300.-). Le stesse erano legate ai costi, molto importanti, di due veicoli, che non erano contabilizzati fra gli attivi societari ma che erano di proprietà di __________ e di __________ __________. Dalle fatture assunte dalla società si evinceva sia il pessimo stato dei veicoli sia la natura privata degli stessi (importazioni a nome della persona fisica). Pure nel 2017 è avvenuta una ripresa nell’utile, ancora a titolo di distribuzione dissimulata, quando __________ e __________ __________ hanno venduto le loro vetuste automobili alla __________ ad un prezzo troppo elevato per rapporto al loro valore commerciale.

A comprova della stretta vicinanza di __________ alla __________ vi è pure lo scritto del 12 maggio 2023 (doc. 15, Osservazioni UTPG), con il quale, a seguito dell’incontro del 26 aprile 2023 con l’Ispettorato fiscale, è stato lo stesso __________ a fare il punto della situazione circa le varie richieste di informazioni.

Appare pertanto più che condivisibile la conclusione alla quale è giunta l’autorità fiscale la quale in sostanza ha rilevato che l’operazione di fatturare una prestazione non documentata né giustificata, ed accreditare l’importo all’altra società (in perdita) è stata possibile unicamente per il fatto che entrambe le società sono dominate da __________. Del resto, nonostante __________ risulti iscritto nel registro delle azioni di __________, tuttavia dalle dichiarazioni fiscali dal 2018 al 2022 “non risultano né le azioni in oggetto né mezzi sufficienti al loro acquisto”, sicché, con ogni probabilità, l’amministratore unico, detiene le azioni di __________ unicamente a titolo fiduciario (osservazioni UTPG, p. 7).

  1. Commisurazione della prestazione valutabile in denaro

5.1.

In caso di distribuzione dissimulata di utili, occorre poi quantificare la ripresa da effettuare ai fini del calcolo dell’utile imponibile. La constatazione di una sproporzione tra la prestazione della società e la contropartita dell’azionista implica la determinazione del valore economico reale della prestazione fornita, che va posto a confronto con le condizioni pattuite. Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, il valore economico reale è di principio costituito dal prezzo che sarebbe disposto a pagare un terzo qualunque per lo stesso servizio su di un mercato libero ed aperto (sentenze 2C_11/2018 del 10.12.2018 consid. 7.3; 2C_876/2012 del 3.4.2014, consid. 5.4; 2C_788/2010 del 18.5.2011 consid. 4.1; 2C_275/2010 del 24.8.2010 consid. 3.1; DTF 107 Ib 325 consid. 3c; sentenza del Tribunale federale del 26 novembre 2003 n. 2A.39/2003, in: RDAF 2004 II 60, consid. 2.2 e 3.3).

5.2.

Appare evidente, che la prestazione per “costi pubblicitari e consulenza” da parte della __________ non è avvenuta – poiché non è stata documentata -, motivo per il quale, a giusta ragione, l’UTPG ha ripreso nell’utile sia le cosiddette spese “pubblicitarie” sia i costi di consulenza.

  1. Carattere riconoscibile della distribuzione dissimulata di utile

Secondo la giurisprudenza il carattere riconoscibile della distribuzione dissimulata di utile è presunto se la sproporzione tra le prestazioni è manifesta (sentenza TF 2C_11/2018 del 10 dicembre 2018, consid. 7.8.).

II. Doppia imposizione intercantonale

  1. 7.1.

Da ultimo la ricorrente lamenta una doppia imposizione intercantonale, lasciando intendere di essere già stata imposta, per il medesimo periodo fiscale anche nel Canton Zurigo.

Nelle osservazioni al ricorso (p. 8), l’UTPG rileva che la “prima presa di contatto” da parte dell’autorità fiscale del Canton Zurigo e la prima decisione emessa da quest’ultima (con la quale peraltro stabilisce che la sede statutaria nel Canton Zurigo costituisce uno “Scheindomizil” e che il diritto di assoggettamento illimitato compete al Canton Ticino) risale al 2020. Non vi sarebbe pertanto, per il 2019, alcun caso di doppia imposizione intercantonale.

7.2.

Giusta l'art. 127 cpv. 3 Cost. la doppia imposizione intercantonale è vietata. Una doppia imposizione contraria all'art. 127 cpv. 3 Cost. si realizza se un contribuente è tassato da due o più Cantoni sullo stesso oggetto per il medesimo lasso di tempo (doppia imposizione attuale), oppure se un Cantone, violando le norme che regolano i casi di conflitto, eccede i limiti della propria sovranità fiscale (doppia imposizione virtuale; DTF 148 I 65 consid. 3.1).

7.3.

Come facilmente evincibile, dalla sola disamina del Registro di commercio, il trasferimento di sede formale dal Canton Ticino al Canton Zurigo è avvenuto unicamente il 30 marzo 2020. Ad ogni modo, come giustamente rilevato dal fisco ticinese, le stesse autorità fiscali zurighesi, con decisione del 26 gennaio 2023, hanno stabilito che, per il 2020, la RI 1 non è imponibile, siccome alla sede statutaria di Zurigo esiste unicamente un domicilio “fittizio” (Scheindomizil), in quanto il luogo dell’amministrazione effettiva è ubicato in Ticino.

A ciò si aggiunge che, il 12 dicembre 2022 si è tenuta un’audizione proprio in merito alla questione dell’assoggettamento, nell’ambito del quale è stata accettata l’imposizione illimitata nel Canton Ticino per l’intero periodo fiscale 2020, come anche per il 2021 ed il 2022.

Sicché non esiste né un caso di doppia imposizione effettiva né tantomeno virtuale.

Anche su questo punto il ricorso dev’essere respinto.

  1. Il ricorso è respinto. La tassa di giustizia e le spese sono poste a carico della contribuente, soccombente.

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT

dichiara e pronuncia

  1. Il ricorso è respinto.

  2. Le spese processuali consistenti:

a. nella tassa di giustizia di fr. 3’000.–

b. nelle spese di cancelleria di complessivi fr. 500.–

per un totale di fr. 3’500.–

sono a carico della ricorrente.

  1. Contro il presente Copia per conoscenza:

municipio di __________.

per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello

Il presidente: La cancelliera:

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