Incarti n. 80.2024.86 80.2024.87

Lugano 23 aprile 2025

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello

composta dai giudici

Andrea Pedroli, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

cancelliera

Cristiana Balestra Gamboni

parti

RI 1

contro

RS 1

oggetto

ricorso del 18 aprile 2024 contro · la decisione del 20 marzo 2024 in materia di IC e IFD 2011; · le decisioni del 27 marzo 2024 in materia di IC e IFD 2012, 2013, 2014 e 2015.

Fatti

A. RI 1, economista SUPSI, è dipendente della __________, società di cui è pure azionista e amministratore unico, e negli anni 2011 e 2012 esercitava anche un’attività lucrativa indipendente.

Nelle dichiarazioni d’imposta per i periodi fiscali dal 2011 al 2015 ha dichiarato i seguenti elementi imponibili:

2011

2012

2013

2014

2015

Reddito attività dipendente

42’579

13’316

12’262

24’042

37’422

Reddito attività indipendente

  • 1’506

500

0

0

0

Reddito sostanza mobiliare

38

8

3

3

1

Sostanza imponibile

153’562

136’661

158’630

121’930

749’743

B. Il 7 luglio 2016 la Pretura del Distretto di __________ ha pronunciato il fallimento diRI 1. L’Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro (MROS), avvertito da __________, informava il Ministero pubblico ticinese del fatto che “poco prima del suo fallimento, dai conti bancari a lui intestati, sono stati trasferiti fondi e titoli per circa CHF 1 milione sul conto intestato al padre, __________”. Il trasferimento in questione sarebbe stato giustificato da RI 1 come una donazione a favore del padre (cfr. Rapporto dell’Ispettorato fiscale del 18 settembre 2017, p. 1).

C. a.

Con decisione del 21 dicembre 2016 l’Ufficio di tassazione di __________ (di seguito UT) ha notificato al contribuente la tassazione IC/IFD 2011, commisurando il reddito imponibile in fr. 45'900.-, per l’IC, e in fr. 49'900.-, per l’IFD, e la sostanza imponibile in fr. 208'000.-.

b.

Il 23 dicembre 2016 il Procuratore pubblico __________ inviava una segnalazione all’Ispettorato fiscale, indicando che, nei confronti di RI 1, dichiarato in fallimento dal mese di luglio del 2016, era stato aperto un procedimento penale per “le ipotesi di crimini e delitti nel fallimento, nonché per riciclaggio di denaro, a seguito di una comunicazione MROS”. Nell’ambito dell’indagine in questione sarebbe emerso che il contribuente avrebbe occultato l’esistenza di ingenti capitali, non solamente all’Ufficio fallimenti, ma altresì all’autorità fiscale, facendoli per l’appunto confluire nella (formale) disponibilità del padre __________ (cfr. Rapporto dell’Ispettorato fiscale del 18 settembre 2017, p. 1).

c.

Con reclamo del 6 febbraio 2017, RI 1 ha impugnato la tassazione IC/IFD 2011, chiedendo di poter essere convocato per comprendere il contenuto della decisione.

d.

Il 18 settembre 2017, l’Ispettorato fiscale rassegnava il proprio rapporto inerente il contribuente. In particolare, dopo aver analizzato gli estratti dei conti bancari ottenuti grazie alla compulsazione degli atti presso l’autorità giudiziaria penale, aveva potuto verificare l’esistenza di diverse relazioni bancarie, che non figuravano nelle dichiarazioni fiscali personali di RI 1. Il fisco aveva potuto pure accertare che gli accrediti, che confluivano sulle stesse, non erano stati dichiarati nei redditi. Limitatamente al periodo fiscale 2011, l’Ispettorato fiscale riteneva pertanto che al 31.12.2011 il contribuente non avesse indicato l’esistenza di ulteriore sostanza per fr. 466'621.- e ulteriori redditi per fr. 196'155.-.

e.

Dopo che il contribuente non aveva dato seguito a delle richieste di documentazione, l’UT lo ha avvertito che la tassazione avrebbe dovuto essere rivista a suo sfavore (reformatio in pejus) con l’aggiunta di redditi da attività indipendente per fr. 195'017.-, di dividendi per fr. 1'136.85 e di sostanza non dichiarata per fr. 466'620.-.

Ad un’ulteriore richiesta di documentazione, con la comminatoria di una multa per violazione degli obblighi procedurali e di una tassazione d’ufficio, il 12 giugno 2019 il reclamante si è detto del tutto in disaccordo con l’operato dell’UT e con le richieste presentate e ha definito la procedura giudiziaria aperta nei suoi confronti del tutto errata.

f.

Con decisione di tassazione dopo reclamo del 18 settembre 2019 l’UT ha commisurato il reddito imponibile in fr. 221'000.- per l’IC 2011 e in fr. 225'000.- per l’IFD e la sostanza imponibile in fr. 675'000.-, con la seguente motivazione:

Con tempestivo reclamo del 7 febbraio 2017 il contribuente contestava genericamente la decisione di tassazione chiedendo al contempo di essere convocato. A seguito di un procedimento pendente a carico del contribuente presso il Ministero pubblico, (…), sono emersi elementi potenzialmente rilevanti dal profilo fiscale. Con lettera del 9 maggio 2019 il contribuente è stato convocato chiedendo al contempo la produzione di documentazione. In particolare è stata inviata una lista di prelievi in contanti dal conto __________ intestato a __________, società di cui il contribuente deteneva 49 azioni su 100 ed era amministratore unico. Prelievi che, come gli stessi conti, non risultano dalla contabilità della società. Nella stessa lettera il contribuente veniva avvisato che la decisione di tassazione avrebbe dovuto essere rivista a suo sfavore aggiungendo al reddito aziendale i prelievi effettuati per fr. 195'017.-, oltre a reddito da dividendi per fr. 1'136.85 e sostanza per fr. 466'620.-. All’audizione del 25 giugno 2019 il contribuente non ha presentato la documentazione richiesta, è quindi stato allestito un verbale con scadenze precise per presentare i giustificativi che comprovassero la destinazione data ai fondi prelevati a contanti dai conti sopra citati. I documenti relativi al reclamo IC/IFD 2011 avrebbero dovuto essere presentati entro il 2 agosto 2019. Con lettera del 16.7.2019 il contribuente ha inviato documenti relativi ad anni successivi. Con lettera del 25 agosto il contribuente comunica di non riuscire a produrre la documentazione necessaria per tempo. In assenza di documentazione chiara i prelievi effettuati, come comunicato, vengono considerati reddito imponibile. A titolo prudenziale vengono considerati soltanto i prelievi superiori a fr. 3'000.-.

Il reclamo veniva pertanto respinto e la decisione veniva modificata aggiungendo l’importo di fr. 174'000.- al reddito aziendale portandolo a fr. 185'000.- oltre a fr. 1'136.- quale reddito da titoli e fr. 466'620.- quale sostanza liquida.

g.

Con sentenza n. 80.2019.337/338 del 9 gennaio 2020, la Camera di diritto tributario ha annullato la suddetta decisione e ha rinviato gli atti all’autorità di tassazione, per stabilire se i prelievi effettuati da RI 1 dai conti della __________ SA fossero qualificabili quali redditi da attività indipendente oppure redditi della sostanza mobiliare (prelevamento anticipato di utile).

D. Nel frattempo, con decisioni del 18 settembre 2019, l’UT ha notificato al contribuente le tassazioni IC/IFD 2012, 2013, 2014 e 2015, accertando i seguenti fattori imponibili:

2012

2013

2014

2015

Reddito attività dipendente

13’316

12’262

24’042

37’422

Reddito attività indipendente

511’200

800’942

87’513

43’845

Reddito sostanza mobiliare

3’840

6’600

4’800

4’800

Reddito imponibile IC

529’900

827’900

90’400

60’100

Reddito imponibile IFD

533’900

831’900

94’400

64’100

Sostanza imponibile

973’000

973’000

1'146’000

989’000

Il 17 ottobre 2019 il contribuente ha interposto reclamo contro le decisioni in questione, lamentando la “enorme disparità di trattamento subita […] rispetto agli altri utenti da parte della stessa Amministrazione cantonale delle contribuzioni” e contestando l’ottenimento dei dati riguardanti i redditi che, a suo dire, erano “stati ottenuti […] illegalmente”. L’autorità di tassazione avrebbe di conseguenza “inegualmente fatto passare per dei miei redditi, pagamenti fatti ad altri”.

E. Con decisione del 20 marzo 2024, l’UT ha notificato la nuova decisione su reclamo IC e IFD 2011. Con tre decisioni del 27 marzo 2024, ha parzialmente accolto il reclamo in materia di IC e IFD 2012, 2013, 2014 e 2015.

Questi gli elementi imponibili stabiliti con le decisioni citate:

2011

2012

2013

2014

2015

Reddito attività dipendente

46’137

13’316

12’262

24’042

37’422

Reddito attività indipendente

0

14’961

1’200

0

0

Reddito sostanza mobiliare

114’840

272’288

461’030

47’660

31’107

Reddito imponibile IC

147’000

301’900

480’400

43’600

37’000

Reddito imponibile IFD

151’000

305’900

484’400

47’600

41’000

Sostanza imponibile

675’000

823’000

872’000

851’000

625’000

L’autorità di tassazione motivava le cinque decisioni allo stesso modo, ovvero:

il reclamo viene evaso in base ai documenti a disposizione […], si richiama i[n] particolare il verbale del 25 giugno 2019 nel quale sono stati chiesti i dettagli dei prelievi dai conti della Spettabile __________, prelievi che non sono mai stati giustificati dal contribu[en]te, inoltre si riprende quanto espresso nella sentenza CDT 80.2019.337-338 del 9 gennaio 2020.

Dai documenti a disposizione dell’autorità di tassazione risulta chiaro che dai conti della Spettabile __________ sono stati prelevati fondi entrati nella sfera di competenza del contribu[en]te, considerato che il contribuente non ha mai fornito una spiegazione relativa a tali prelievi si ritengono prestazioni valutabili in denaro imponibili in forma attenuata in ragione del 60%, relativamente all’analisi della qualifica si rimanda alla citata sentenza.

Il contribuente, o il suo rappresenta[n]te, sono stati sentiti innumerevoli volte in via telefonica e in sede di audizione l’ultima volta il 16 gennaio 2024.

Considerato che non sono mai stat[i] forniti i documenti richiesti la decisione viene evasa con quanto a disposizione della scrivente autorità e i valori sono considerati in maniera identica a quanto fatto con la decisione dopo reclamo 2011 (ignorando i prelievi uguali o inferiori a CHF 3000) e alle considerazioni contenute nella citata sentenza CDT.

La decisione di tassazione è quindi rivista a favo[r]e del contribuen[t]e, il citato prelievo è considerato prestazione valutabile in denaro pari a […] che va aggiunto ai vantaggi già esposti […].

F. Con tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, RI 1 impugna le decisioni dopo reclamo IC/IFD 2011-2015.

Il ricorrente lamenta “l’assenza di buon senso” dell’UT, che crea “una sorta di denegata giustizia in merito al diritto di essere tassati – magari dopo, essere anche personalmente sentiti (da UCT) – con equità e uguaglianza (parità) di trattamento”.

L’insorgente afferma che le sue “tassazioni […] NON sono eque (adeguate) in proporzione alle reali risorse” di cui dispone e che “non è stata fatta una valutazione precisa e corretta”.

Contesta all’UT di non aver proceduto ad “una vera indagine in cui (dove) si coinvolga personalmente” il contribuente, essendosi limitato “a sentire unicamente il Ministero pubblico e la Pretura 4 di Lugano”. L’insorgente si chiede “sulla base di cosa (come) l’UTC abbia fatto i suoi calcoli, oltremodo senza mai (neppure) interpellare una sola volta il sottoscritto”.

A mente del ricorrente, inoltre, “dall’incarto penale non emergono aspetti di rilevanza fiscale e quindi di informazioni necessarie per l’applicazione della relativa legislazione, ai sensi dell’art. 112 LIFD e 185 LT”. A suo avviso, il fisco, “senza fornire alcun indizio, si limita a rivendicare il diritto indiscriminato di accesso agli atti dell’incarto penale”.

L’insorgente postula dunque l’annullamento delle cinque decisioni e il rinvio degli atti all’UT, “1) per capire sulla base di cosa UCT sta decidendo e 2) sul mio diritto di essere ascoltato e caso mai correggere quelle informazioni totalmente sbagliate, poi risolte da parte di UCT con le sue decisioni per gli anni in corso delle tassazioni in questione”.

G. Il 10 giugno 2024, l’RS 1 (di seguito: UG) presenta le sue osservazioni al ricorso, proponendone la reiezione.

Dopo aver ripercorso i fatti che hanno portato alla presente vertenza, l’UG evidenzia che “per gli anni 2011 e seguenti il ricorrente non ha mai apportato alcun documento giustificativo pertinente e non ha fornito alcuna spiegazione. L’insorgente in nessun modo ha collaborato a chiarire i fatti pertinenti della fattispecie [nonostante] la vertenza [sia] stata – per il tramite del rappresentante legale del contribuente ‑ più volte discussa con l’Ufficio delle procedure speciali, sia telefonicamente che in presenza”.

L’autorità fiscale afferma quindi che “la medesima conclusione a cui era giunto Codesto Lodevole Tribunale nella summenzionata sentenza si impone anche in questa sede”, avendo “stabilito che i redditi non dichiarati da parte di RI 1 erano costituiti da prelievi operati su conti, anch’essi non dichiarati, di pertinenza di __________”. Pertanto, “i redditi incamerati dal contribuente sono qualificabili come redditi della sostanza mobiliare, quindi trattasi di prelievi anticipati dell’utile soggetti ad imposizione attenuata.

Diritto

  1. 1.1.

Secondo gli articoli 20 cpv. 1 lett. c LIFD e 19 cpv. 1 lett. c LT, sono imponibili quali redditi da sostanza mobiliare i dividendi, le quote di utili, le eccedenze di liquidazione e le prestazioni valutabili in denaro provenienti da partecipazioni di qualsiasi genere. Tra le prestazioni valutabili in denaro imponibili possono rientrare le distribuzioni dissimulate di utili menzionate agli articoli 58 cpv. 1 lett. b LIFD e 67 cpv. 1 lett. b LT. Una distribuzione dissimulata di utili è data quando: (a) una società esegue una prestazione senza ottenere una controprestazione o una controprestazione corrispondente; (b) questa prestazione è accordata ad un azionista o a una persona comunque vicina, mentre non sarebbe stata concessa alle medesime condizioni a un qualunque terzo; (c) il carattere particolarmente vantaggioso della prestazione è riconoscibile per gli organi societari (sentenza del TF 9C_499/2024 del 20 gennaio 2025 consid. 3.1 e giurisprudenza citata).

Quella che è considerata come una distribuzione dissimulata di utili a livello societario rappresenta di principio anche una prestazione valutabile in denaro imponibile per l'azionista, e ciò vale in particolare quando la società procede a dei pagamenti che non sono né contabilizzati né giustificati (sentenza del TF 9C_499/2024 del 20 gennaio 2025 consid. 3.1 e giurisprudenza citata).

1.2.

Confrontata a casi relativi a prestazioni valutabili in denaro, l'autorità fiscale deve portare la prova che la società ha accordato a un azionista o a una persona vicina una prestazione senza ottenere una controprestazione adeguata. Se adduce indizi sufficienti in merito all’esistenza di una simile sproporzione, spetta al contribuente dimostrare il contrario.

Va tuttavia rilevato che, in presenza di una distribuzione dissimulata di utili accertata a livello societario, l’azionista che è anche organo della società e/o socio maggioritario non si può limitare a contestare la percezione di prestazioni valutabili in denaro con obiezioni generiche, ma deve criticare nel dettaglio natura e importo di dette prestazioni. Se non lo fa, una ripresa è giustificata anche a livello dell’azionista (sentenza del TF 9C_499/2024 del 20 gennaio 2025 consid. 3.2 e giurisprudenza citata).

  1. 2.1.

Come ricordato, il 16 dicembre 2016 il Ministero pubblico aveva aperto un procedimento penale a carico di RI 1 per “bancarotta fraudolenta e frode nel pignoramento, diminuzione dell’attivo in danno dei creditori, riciclaggio di denaro e esercizio abusivo della professione di fiduciario” a seguito di una informazione dell’Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro (MROS).

In seguito ad una segnalazione del Ministero pubblico, la Divisione delle contribuzioni ha chiesto alla magistratura penale l’accesso agli atti del relativo procedimento. Ne è scaturito il rapporto del 18 settembre 2017 dell’Ispettorato fiscale, dal quale risulta che il ricorrente ha ammesso di aver conseguito redditi professionali non dichiarati.

In particolare, dalla verifica dei conti bancari è emerso che diverse relazioni non erano registrate nei conti delle società __________ SA e __________ SA “ed è molto probabile che gli accrediti che confluiscono nei conti succitati non siano nemmeno dichiarati nei ricavi”. L’Ispettorato ha allora ricostruito i possibili ricavi delle suddette società, che non erano stati contabilizzati e i possibili redditi conseguiti dal contribuente, che era l’unica persona con diritto di firma sulle relazioni bancarie in questione. Dal rapporto si apprende anche che “i conti bancari, che sovente alla fine dell’anno fiscale presentano saldi non importanti, sono caratterizzati da importanti movimenti di denaro provenienti da varie società estere, alcune società ticinesi, nonché da versamenti in contanti, i quali molto spesso vengono prelevati in contanti o girati sui conti privati del signor RI 1” (v. rapporto Ispettorato, p. 11).

Inoltre, diverse relazioni bancarie non erano indicate nelle dichiarazioni fiscali personali dell’insorgente e il fisco ha ritenuto “molto probabile che gli accrediti che confluiscono nei conti succitati non siano nemmeno stati dichiarati come redditi”. L’autorità fiscale ha considerato redditi del ricorrente “i prelievi e gli addebiti dai conti delle società, dato che sono stati movimentati direttamente da RI 1 e la loro destinazione non è comprovata”.

Questa la ricostruzione effettuata dall’Ispettorato fiscale:

2011

2012

2013

2014

2015

Versamento in contanti

2’650

Accredito __________

40’000

24’000

Accrediti RI 1

4’000

Accrediti __________

3’300

2’000

Accrediti __________

25’000

2’000

Accrediti da altre società

10’000

Interessi

1’091

5’442

10’525

Dividendi

1’137

1’165

1’208

Addebiti/prelievi da __________

195’018

107’861

222’660

11’521

33’000

Addebiti/prelievi da __________

381’543

506’213

28’850

320

TOTALE DEI REDDITI NON DICHIARATI

196’155

493’219

799’472

87’8133

43’845

L’Ispettorato fiscale ha concluso il suo rapporto affermando che “sulla base delle analisi effettuate sugli estratti bancari e sugli atti istruttori compulsati presso il Ministero Pubblico”, alle Dichiarazione d’imposta IC/IFD 2011, 2012, 2013, 2014 e 2015 di RI 1 dovevano essere aggiunti i seguenti fattori:

2011

2012

2013

2014

2015

Redditi non dichiarati

196’155

493’219

799’472

87’813

43’845

Sostanza non dichiarata

466’621

561’816

745’224

786’358

27’191

2.2.

Nel corso della procedura di reclamo 2012-2015, l’UT ha invitato il reclamante a presentare documentazione che confutasse quanto accertato dall’autorità fiscale (lettere del 5 e del 24 maggio 2019) e lo ha convocato per il 25 giugno 2019, indicandogli che dalla procedura penale erano emersi dei prelievi a contanti dal conto intestato a __________ e che tali movimentazioni sarebbero state considerate quale reddito imponibile nella sua partita fiscale.

Non riuscendo ad ottenere quanto richiesto, l’autorità di tassazione, diversamente da quanto asserito dal ricorrente, ha proceduto ad accertare nuovamente la fattispecie ed ha deciso di diminuire a titolo prudenziale gli importi determinati con la decisione di tassazione, considerando unicamente i prelevamenti al di sopra dei fr. 3'000.‑.

Inoltre, dando seguito agli accertamenti esperiti successivamente alla sentenza della Camera di diritto tributario n. 80.2019.337/338 del 9 gennaio 2020 relativa al periodo fiscale 2011, l’UT ha imposto i redditi litigiosi nella misura del 60%, avendoli qualificati quali redditi della sostanza mobiliare (distribuzione anticipata di utile).

Come evidenziato dall’UG nelle sue osservazioni, “il ricorrente non può sostenere […] di non sapere «sulla base di cosa (come) l’UTC abbia fatto i suoi calcoli» e che non sia stata fatta «una valutazione precisa e corretta» e “men che meno può affermare che «da parte RS 1 v’è stata l’assenza della ricerca di ogni e qualsiasi indagine»”

2.3.

Poiché nemmeno in sede di ricorso è stata prodotta la documentazione richiesta, l’autorità giudicante non può fare altro che basarsi su quanto versato agli atti. Ora, è chiaro che le società del ricorrente e lui stesso detenevano conti bancari non dichiarati e che l’operatività su questi conti era intensa. In particolare, l’insorgente ha prelevato somme importanti dai conti delle società __________ e __________, da lui personalmente amministrate con diritto di firma individuale, che venivano in tal modo sistematicamente impoverite. Non fossero arrivati a lui o a persone a lui vicine (in casu: il padre __________), i prelevamenti e/o i pagamenti a contanti non sarebbero mai stati autorizzati ad un terzo alle stesse condizioni. RI 1 ha potuto agire così perché, come stabilito dall’autorità fiscale, controllava entrambe le società.

Come ricordato dalla giurisprudenza del Tribunale federale, tra le distribuzioni dissimulate di utili vanno annoverate anche le rinunce a determinati proventi in favore dell’azionista o della persona vicina, con una corrispondente riduzione presso la società dell'utile esposto nel conto economico. Questa forma di prestazione valutabile in denaro, definita con la nozione di prelevamento anticipato dell'utile (“Gewinnvorwegnahme”), sussiste quando la società non rivendica alcun diritto su introiti di sua competenza, che vengono così incassati direttamente dall'azionista, rispettivamente quando quest'ultimo non fornisce la controprestazione che la società esigerebbe da un terzo (sentenza del TF 2C_222/2009 del 24 luglio 2009, consid. 2.1 e giurisprudenza citata).

Nel caso in esame, quale azionista delle società __________ SA e __________ SA, il ricorrente ha beneficiato di prestazioni valutabili in denaro da parte delle stesse, avendo direttamente incassato compensi loro spettanti e non avendo fornito alcuna controprestazione per i prelevamenti dai loro conti, non registrati a bilancio e non dichiarati al fisco.

2.4.

Per quanto riguarda la commisurazione delle prestazioni valutabili in denaro, in mancanza di ogni collaborazione da parte del contribuente, il calcolo deve essere ritenuto prudenziale, tenuto conto del fatto che, con le decisioni impugnate, l’autorità di tassazione ha considerato unicamente i prelevamenti al di sopra dei 3'000 franchi.

Poiché le partecipazioni dell’insorgente rappresentano almeno il 10 per cento del capitale azionario delle due società, gli importi delle prestazioni valutabili in denaro così come accertati dall’UT devono essere imposti in maniera attenuata (al 60%; articoli 20 cpv. 1bis LIFD e 19 cpv. 1bis LT).

  1. Nella misura in cui il ricorrente contesta la legittimità dello scambio di informazioni fra il Ministero pubblico cantonale e l’autorità di tassazione, si è già ricordato, nella sentenza n. 80.2019.337/338 del 9 gennaio 2020 (consid. 1.3), che sia la legge federale sia quella cantonale prevedono che le autorità della Confederazione, dei Cantoni, dei distretti, dei circoli e dei Comuni comunichino, su richiesta alle autorità incaricate dell’esecuzione della legge stessa, ogni informazione necessaria per la sua applicazione (articoli 112 cpv. 1 prima frase LIFD e 185 cpv. 1 prima frase LT).

Le autorità amministrative e giudiziarie hanno addirittura il diritto (secondo l’art. 112 cpv. 1 seconda frase LIFD) e l’obbligo (secondo l’art. 185 cpv. 1 seconda frase LT) di segnalare spontaneamente all’autorità fiscale tutti i casi, constatati nella loro attività, che possono configurare un’infrazione ai doveri fiscali.

Come già rilevato nella pronuncia del 9 gennaio 2020 (consid. 1.3.6), dagli atti risulta che il fisco cantonale ha ricevuto una segnalazione dal Ministero pubblico, che sospettava evidentemente che fosse stato commesso un illecito fiscale. Su tale presupposto, la Divisione delle contribuzioni ha chiesto all’autorità penale di poter consultare gli atti del procedimento aperto nei confronti del ricorrente.

Ne consegue che, contrariamente a quanto sostenuto dal con-tribuente, le informazioni richieste e ottenute da parte del Mini-stero pubblico sono dipese dalla possibilità del fisco di poter chiedere l’assistenza di altre autorità sulla base degli art. 112 LIFD e 185 LT, proprio per poter accertare la fattispecie. La com-pulsazione degli atti della procedura penale e il loro utilizzo non sono pertanto illeciti, ma si fondano sull’assistenza amministra-tiva legittimamente prestata dal Ministero pubblico cantonale nei confronti della Divisione delle contribuzioni.

  1. 4.1.

L’insorgente lamenta altresì la violazione del diritto di essere sentito, perché non sarebbe stato convocato personalmente ad un’audizione prima che l’UT emettesse le cinque decisioni impugnate.

4.2.

Né la legge tributaria cantonale né la legge federale sull’imposta federale diretta attribuiscono al contribuente il diritto di essere convocato o sentito personalmente prima di una decisione su reclamo. Né una simile garanzia discende dall’art. 29 cpv. 2 Cost., poiché secondo il Tribunale federale la garanzia costituzionale del diritto di essere sentito in un procedimento amministrativo non implica il diritto di essere sentito oralmente (DTF 122 I 464 consid. 4c e giurisprudenza citata). Come ha ricordato l’Alta Corte, ciò vale in particolar modo nell’ambito di procedimenti di massa, estesi alla totalità dei cittadini, come le procedure di tassazione per le imposte dirette (cfr. pure l’art. 126 cpv. 2 LIFD secondo cui [solo] l’autorità di tassazione può esigere che siano fornite informazioni anche oralmente; sentenza TF 2A.438/2006 del 14.12.2006 consid. 3.2).

4.3.

Contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, l’autorità fiscale lo ha ripetutamente convocato personalmente in audizione. In particolare, il 25 giugno 2019 si è tenuta un’udienza dinanzi all’Ufficio di tassazione; ancora il 16 gennaio 2024, poi, il contribuente è stato convocato dall’Ufficio procedure speciali.

Sebbene non ne avesse l’obbligo, l’autorità fiscale ha pertanto garantito al ricorrente il più esteso esercizio del diritto di essere sentito, informandolo delle risultanze della sua inchiesta e invitandolo a presentare documentazione a supporto della sua posizione.

  1. Il ricorso è conseguentemente respinto. Tassa di giustizia e spese processuali sono a carico del ricorrente, soccombente.

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT

dichiara e pronuncia

  1. Il ricorso è respinto.

  2. Le spese processuali consistenti:

a. nella tassa di giustizia di fr. 8’000.–

b. nelle spese di cancelleria di complessivi fr. 100.–

per un totale di fr. 8’100.–

sono a carico del ricorrente.

  1. Contro il presen Copia per conoscenza:

municipio di .

per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello

Il presidente: La cancelliera:

Zitate

Gerichtsentscheide

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Rechtsraum
Schweiz
Region
Ticino
Verfugbare Sprachen
Italienisch
Zitat
TI_CATI_001
Gericht
Ti Gerichte
Geschaftszahlen
TI_CATI_001, 80.2024.86
Entscheidungsdatum
23.04.2025
Zuletzt aktualisiert
24.03.2026