Incarti n. 80.2024.80 80.2024.81

Lugano 13 marzo 2025

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello

composta dai giudici

Andrea Pedroli, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

cancelliera

Sabrina Piemontesi - Gianola

parti

RI 1 rappr. da: RA 1

contro

RS 1

oggetto

ricorso del 15 aprile 2024 contro la decisione del 15 marzo 2024 in materia di assoggettamento alle imposte cantonali e all’imposta federale diretta 2018

Fatti

A. a.

RI 1 ha svolto la propria attività lavorativa nel Canton Ticino alle dipendenze __________ SA di __________, società attiva nel settore finanziario, sino al 30 giugno 2018. Il 30 settembre 2018 ha annunciato il trasferimento del proprio domicilio all’estero, e meglio in __________, ove aveva anche costituito la __________ SA, pure attiva nel settore finanziario, con l’intento di continuare, quale indipendente, lo svolgimento della propria attività sul mercato sudamericano.

b.

RI 1 è coniugato e padre di due figli, che all’epoca del trasferimento all’estero erano minorenni e scolarizzati. Il maggiore frequentava il __________ ad __________, mentre il minore le Scuole Medie di __________. La moglie __________ esercitava, nel 2018, un’attività lucrativa dipendente presso la __________ ed ha mantenuto il proprio domicilio a __________, nell’abitazione di proprietà.

B. a.

Per il periodo fiscale 2018, i coniugi __________ presentavano la dichiarazione fiscale, indicando un reddito imponibile complessivo di fr. 92'082.- ed una sostanza imponibile complessiva di fr. 348'309.-. Nelle “Comunicazioni e note per l’Ufficio di tassazione” indicavano:

Il Signor __________ ha lasciato il Cantone per trasferirsi in __________ per motivi di lavoro, in allegato il certificato del Comune di Lugano. (…).

b.

Con decisione del 25 novembre 2020, l’RS 1 notificava ai coniugi __________, all’indirizzo __________, __________, la tassazione IC/IFD 2018, nella quale commisurava il reddito imponibile in fr. 99'100.- per l’IC (determinante per l’aliquota in fr. 93'800.-) e in fr. 105'700.- per l’IFD (per l’aliquota in fr. 100'400.-) e la sostanza imponibile in fr. 332'000.- (fr. 454'000.- l’ammontare determinante per l’aliquota). Veniva inoltre eseguito il riparto internazionale, con il quale veniva attribuita parte della sostanza mobiliare al __________.

Non impugnata, la suddetta decisione è passata in giudicato.

C. a.

La posizione del ricorrente, a seguito del trasferimento di domicilio all’estero, è stata sottoposta a verifica da parte dell’RS 1 (di seguito UT) che, con scritto del 2 febbraio 2023, ha chiesto la produzione di una serie di documentazione atta a dimostrare “l’effettivo spostamento del centro degli interessi vitali” in __________.

b.

In data 8 maggio 2023 la RA 1, in rappresentanza di RI 1, ha indicato le ragioni del trasferimento all’estero, e meglio il licenziamento subito e la volontà di proseguire la propria attività nell’ambito finanziario su di un mercato che conosceva. Il contribuente inviava la carta d’identità, rilasciata dalle autorità __________, un certificato di residenza, oltre a due contratti di locazione relativi al periodo dal 1° giugno 2019 al 31 maggio 2021 e dal 1° giugno 2021 al 31 maggio 2023, relativi al medesimo appartamento di 3,5 locali adibito ad abitazione primaria. Allegava anche le dichiarazioni di imposta per gli anni dal 2019 al 2021, oltre al conteggio del pagamento dell’IVA per il periodo dal 2019 al 2022.

Il contribuente sosteneva inoltre di aver pagato in __________ le imposte sui dividendi derivanti dalla società a lui riconducibili nella misura dell’8%, rispetto al 15% previsto invece per coloro che non sono residenti nel Paese. Inoltrava anche la polizza assicurativa malattia stipulata in __________ per gli anni dal 2019 al 2022 (pur avendo mantenuto anche l’assicurazione malattia in Svizzera) oltre a copia del passaporto con i timbri relativi ai viaggi effettuati nel Sud America.

Produceva anche alcuni cedolini di prelevamenti bancari in __________, non potendo produrre gli estratti della carta di credito, per il fatto che “in __________ il metodo di pagamento più utilizzato (sarebbe) il contante”.

Il ricorrente produceva anche:

· la licenza di condurre ottenuta in __________;

· due contratti annuali per il 2020 e 2021 relativi al noleggio dell’auto;

· tre fatture relative “alla quota di abbonamento annuale” in palestra per gli anni 2020 - 2022;

· delle fatture relative alle spese di telefonia per il periodo da luglio/agosto 2018 a marzo/aprile 2023;

· una “lista delle fatture mensili per gli anni 2019, 2020, 2021, 2022 e 2023 in merito alle utenze dell’appartamento”.

Quanto trasmesso, dimostrava a suo avviso “l’effettiva residenza in __________ e l’intenzione di rimanervi in modo duraturo” e sottolineava che in futuro vi si sarebbe potuta trasferire anche la moglie, “non appena i figli diventeranno economicamente indipendenti”.

D. Con decisione del 31 maggio 2023, sulla base delle informazioni a disposizione, l’UT decideva di iscrivere RI 1 nel registro fiscale ticinese quale “contribuente illimitatamente imponibile sia per l’imposta comunale, cantonale e federale con effetto retroattivo a partire dal 01.01.2018 con domicilio nel Comune di __________”.

L’autorità fiscale motivava la decisione facendo riferimento ai fatti seguenti:

· il signor RI 1 ha stipulato una polizza 3B __________ a decorrere dal 2018 con scadenza 2033;

· viene pagato un premio malattia sia svizzero che estero;

· i veicoli del nucleo familiare sono interamente intestati al signor RI 1;

· sono stati fatti dei soggiorni superiori a 30 giorni in Svizzera;

· lo stabilimento estero non è considerato duraturo ed al di sotto della reale capacità contributi(va) del contribuente (appartamento in affitto con scadenza biennale ed autoveicolo a noleggio);

· la sostanza mobiliare è di fatto quasi interamente stata riportata sui conti svizzeri;

· tra il periodo fiscale 2020 e 2021 è stato istituito un diritto di compera e l’acquisto di due appartamenti nel Canton __________ ed __________ (esercizio del diritto di compera);

· è stato stabilito un contratto di compravendita delle azioni della società estera con un contribuente domiciliato in TI”.

L’incarto veniva anche trasmesso all’Ufficio procedure speciali per l’avvio di una procedura di recupero d’imposta (art. 236 ss. LT) e di contravvenzione per sottrazione d’imposta (art. 258 ss. LT) per gli anni 2018 e 2019. A partire dal periodo fiscale 2020 si precisava che il contribuente era “iscritto come contribuente illimitatamente imponibile nel Canton Ticino”.

E. a.

Con reclamo del 26 giugno 2023 il contribuente ha ribadito quanto affermato nel suo precedente scritto dell’8 maggio 2023. Ha poi precisato che “il trasferimento in __________ non è scelto a caso ma ponderato in quanto già durante gli anni di permanenza in __________ SA (il contribuente) si occupava quasi esclusivamente del settore finanziario del mercato sudamericano in particolare __________, __________, __________ e __________ e aveva accumulato una grande esperienza in quel mercato con una rete di conoscenze del settore ampie.

Senza dimenticare che conosce la lingua spagnola molto bene, motivo per cui non vi sarebbe stato alcun problema di adattamento alla realtà del posto”.

In merito alle motivazioni addotte dall’UT a sostegno della decisione di assoggettamento, il contribuente si è così espresso:

· la stipulazione di una polizza 3B nel 2018 con scadenza 2033 è dovuta al fatto che con il trasferimento della residenza in __________, __________ voleva assicurare i rischi morte e invalidità nel caso gli succedesse un sinistro all’estero in modo da proteggere i propri investimenti;

· è stata stipulata una polizza malattia in __________ perché è lo Stato di residenza. La copertura malattia mantenuta in __________ è solo ai fini di avere una sicurezza ulteriore in quanto vi è una copertura internazionale e quindi nel caso non pagasse l’assicurazione del __________;

· sono stati effettuati soggiorni superiori a 30 giorni in Svizzera ma senza attività lucrativa e mai superiori a 90 giorni;

· i veicoli sono rimasti intestati a __________ solo per un motivo di praticità, ma di fatto __________ non li ha mai utilizzati in quanto residente all’estero. I veicoli sono stati trapassati in questi giorni alla moglie e quindi __________ non sarà più detentore di alcun veicolo in Svizzera;

· l’appartamento che __________ ha preso in affitto in __________ risulta essere un 3.5 locali che per una persona sola è più che sufficiente, non vi è motivo per cui dovrebbe risiedere in un appartamento più grande solo ed esclusivamente perché la sua capacità contributiva risulta essere elevata. Per quanto riguarda il contratto di locazione con scadenza biennale non vediamo problemi in quanto lo stesso viene rinnovato tacitamente.

· Il fatto che quasi tutta la sostanza mobiliare è situata in Svizzera non deve essere un problema ai fini della residenza. Ogni persona è libera di scegliere dove collocare la propria sostanza mobiliare senza dover correre il rischio di essere attratti in uno Stato solo per il fatto che ha collocato sostanza mobiliare. Si può capire che possa scegliere di collocare i propri capitali in Svizzera dove la stabilità economica e politica è maggiore rispetto al __________;

· Gli investimenti immobiliari effettuati in Svizzera e più precisamente ad __________ e nel Canton Grigioni non sono vietati a persone residenti all’estero. (…) La Svizzera è riconosciuta a livello mondiale per la propria stabilità dei valori immobiliari e quindi si può capire che possa investire in Svizzera;

· Il fatto che una quota di minoranza di una società estera sia stata venduta ad un contribuente domiciliato in Ticino non significa che il venditore venga attratto fiscalmente in Ticino. (…) Tra l’altro si tratta di una società con sede negli Stati Uniti (USA) e quindi niente a che vedere con lo Stato di residenza del __________.

· Infine (…) abbiamo dimostrato con opportuna documentazione che CK paga le proprie imposte in __________.

Con ciò considerando il __________ quale “centro delle relazioni personali ed economiche più strette”.

b.

Con scritto del 9 novembre 2023 l’UT ha attribuito al reclamante un termine fino al 29 novembre 2023 per produrre la seguente documentazione:

· comprova inequivocabile dello stabilimento d’impresa del contribuente in __________;

· comprova del pagamento delle imposte all’estero;

· copia della decisione di assoggettamento illimitato nello Stato estero.

c.

Con e-mail del 29 novembre 2023, il reclamante produceva la “conferma del commercialista del __________” del fatto che “la legge tributaria non permette ad un azionista di essere contemporaneamente anche dipendente, motivo per cui (il contribuente) ha dovuto iscriversi come indipendente e di conseguenza emettere delle fatture per le proprie prestazioni” soggette ad IVA e incluse nella dichiarazione d’imposta.

Allegava anche le relative dichiarazioni d’imposta per gli anni 2019/2021 e la prova del pagamento dei tributi, oltre all’estratto di “assoggettamento illimitato in __________” da cui si evinceva anche l’iscrizione del reclamante nel “registro dei contribuenti (RUC) quale persona fisica con un numero fiscale”.

F. Con decisione del 15 marzo 2024 l’UT ha respinto il reclamo e confermato “l’assoggettamento illimitato retroattivo a far stato dal 1° gennaio 2018” di RI 1 in Svizzera. Nella motivazione l’UT richiamava quanto già indicato in data 31 maggio 2023 a fondamento della decisione, aggiungendo che:

L’attività indipendente svolta dal contribuente può essere svolta in mobilità, la presenza in __________ può essere soltanto saltuaria”, oltre al fatto che “in assenza di una CDI non vi è nessuna limitazione nell’imposizione di un’attività aziendale svolta all’estero. Il costo delle imposte estere può essere considerato quale costo aziendale giustificato e necessario a conseguire il reddito.

G. Con tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, RI 1, sempre patrocinato da __________ ribadisce di essersi stabilito in __________, Paese nel quale gli è anche stata rilasciata la carta di identità ed ove svolge la propria attività lavorativa.

In Svizzera rientrerebbe per periodi comunque inferiori a 90 giorni e avrebbe investito nell’acquisto di immobili “considerata la buona reputazione come Stato ai fini degli investimenti”, senza che ciò possa determinare il suo centro d’interessi in Svizzera, tanto più che i due appartamenti acquistati “sono indicati come appartamenti di vacanza”.

Il ricorrente vanterebbe poi un giro d’affari molto importante in __________, ciò che sarebbe stato possibile ottenere unicamente garantendo una sua presenza fisica in loco, ove spiega di incontrare, settimanalmente, i propri clienti.

La presenza fisica in __________ si evincerebbe anche dal consumo di elettricità dell’appartamento, per cui risulta un consumo medio annuale di 4'800 kWh, perfettamente in media con immobili della medesima dimensione, senza contare i costi sostenuti e dimostrati per TV, internet, palestra e noleggio dell’autovettura.

Ritenuto dunque il __________ quale centro delle relazioni personali ed economiche, il ricorrente chiede che il ricorso sia accolto e la decisione impugnata annullata.

H. Con osservazioni del 3/6 giugno 2024 l’Ufficio giuridico della Divisione delle contribuzioni ribadisce la propria posizione e rileva, quanto ai soggiorni in Svizzera, che il ricorrente non ne ha dimostrato l’asserita brevità, ciò che, peraltro, sarebbe stato piuttosto semplice presentando le conferme elettroniche della prenotazione dei biglietti aerei. Senza contare che nemmeno sono stati forniti i riscontri relativi alle utenze domestiche, e meglio i consumi di gas, luce e acqua.

Per il fisco, “in base alle stesse dichiarazioni del contribuente”, questi soggiornerebbe in Svizzera per circa metà dell’anno, fattore che non sarebbe nemmeno incompatibile con l’attività svolta in __________.

In definitiva il contribuente avrebbe “mantenuto forti ed evidenti legami con il Canton Ticino e non ha provato l’esistenza di strette relazioni con lo Stato in cui afferma di essere domiciliato, le stesse essendo in specie in ogni caso circoscritte alla sfera professionale”. Tanto più che il __________ è considerato “un paradiso fiscale nel quale è notoriamente molto semplice acquistare la residenza senza risiedere concretamente nel Paese e con il quale la Svizzera non ha stipulato alcuna Convenzione contro la doppia imposizione (CDI), di modo che il diritto di imporre della Svizzera non è limitato”.

Diritto

  1. 1.1.

Nel caso di specie, contestato è l’assoggettamento illimitato alle imposte di __________, il quale sostiene di essersi trasferito in __________, per motivi professionali, nel corso del periodo fiscale 2018. L’autorità fiscale, dopo aver proceduto a delle verifiche, ritiene invece che il contribuente non abbia trasferito il proprio domicilio all’estero. La decisione impugnata è una decisione pregiudiziale di assoggettamento retroattiva “a far tempo dal 1.1.2018”.

1.2.

Nella sentenza 9C_322/2024 del 4.11.2024 (consid. 6.4.), il Tribunale federale ha ancora ricordato che formulazioni aperte come quella utilizzata nella decisione di assoggettamento ad esempio “dal 1° gennaio 2017” andrebbero evitate (sentenza 9C_133/2023 del 22.6.2023 consid. 4.3). In effetti, l’oggetto della procedura di accertamento del domicilio fiscale è la determinazione dell’obbligo fiscale soggettivo (in materia intercantonale anche della competenza di accertamento cantonale), per uno o eventualmente più, ma in ogni caso determinati periodi d’imposta. Una decisione sul domicilio fiscale non può avere alcun valore giuridico per il futuro, o per i periodi d’imposta futuri, soprattutto perché i fatti rilevanti per l’obbligo fiscale soggettivo, non sono ancora stati accertati (sentenza TF 2C_211/2019 del 6.4.2022, consid. 7.3.). Le autorità fiscali coinvolte nella procedura inerente la questione del domicilio fiscale dovrebbero pertanto identificare – specificatamente – i periodi d’imposta interessati, almeno se non è già chiaro dalle circostanze quali periodi d’imposta sono coperti.

1.3.

Motivo per il quale, il presente giudizio si confronterà unicamente con l’assoggettamento per il periodo fiscale 2018.

  1. 2.1.

Per quanto concerne il periodo fiscale 2018, i contribuenti hanno presentato la dichiarazione d’imposta e l’UT ha successivamente notificato loro, con decisione del 25 novembre 2020, la tassazione IC/IFD 2018, nella quale ha tenuto conto dell’asserito trasferimento del contribuente in __________ (cfr. decisione di riparto internazionale). La decisione, non impugnata, è cresciuta in giudicato.

Nel corso del 2023, l’UT ha ritenuto necessario procedere a degli accertamenti inerenti il domicilio fiscale del contribuente, addivenendo alla conclusione che il preteso trasferimento all’estero di __________ non fosse avvenuto. Motivo per il quale, dopo avergli richiesto della documentazione, gli ha notificato la decisione di assoggettamento del 31 maggio 2023, ritenendolo illimitatamente imponibile in Svizzera retroattivamente a partire dal 1° gennaio 2018.

Si tratta anzitutto di accertare se è legittima una decisione di assoggettamento “retroattiva”, allorquando, per il periodo fiscale in questione, è già stata notificata, ed è passata in giudicato, una decisione di tassazione che concerne entrambi i coniugi. In questo contesto, il marito era già stato considerato imponibile in Svizzera per appartenenza economica, essendo comproprietario di fondi insieme alla moglie.

2.2.

2.2.1.

Se una persona, che l’autorità fiscale ritiene sia soggetta alla sovranità fiscale svizzera, contesta l’assoggettamento, l’autorità le notifica una decisione di accertamento su questo aspetto, nella forma di una decisione pregiudiziale. Nella decisione pregiudiziale di assoggettamento, l’autorità si pronuncia solo sull’assoggettamento all’imposta e non sul calcolo dell’imposta. Fintantoché la decisione sull’assoggettamento non è passata in giudicato, la procedura di tassazione non può essere continuata (Richner/Frei/Kaufmann/Rohner, Handkommentar zum DBG, 4a ed., Zurigo 2023, n. 105 ad art. 3 LIFD, p. 62 e giurisprudenza citata).

Una volta che la decisione pregiudiziale è passata in giudicato, la questione del domicilio fiscale non può più essere rimessa in discussione nella successiva procedura di tassazione (Richner/Frei/Kaufmann/Rohner, op. cit., n. 109 ad art. 3 LIFD, p. 63 e giurisprudenza citata). Lo scopo della decisione pregiudiziale, nel caso in cui l’assoggettamento è controverso, è d’altronde proprio quello di evitare una procedura di tassazione che potrebbe rivelarsi inutile in seguito alla verifica dell’inadempimento del presupposto per l’imposizione stessa; la decisione è dunque giustificata da esigenze di semplificazione della procedura. Una volta stabilito che una persona fisica o giuridica è assoggettata all’imposta cantonale, la successiva decisione di tassazione deve limitarsi al calcolo dell’imposta. Non può per contro essere rimesso in discussione un presupposto che è già stato verificato in un’apposita procedura, che si è conclusa con una decisione passata in giudicato (sentenza CDT n. 80.2019.309/ 310 dell’8 giugno 2020 consid. 2.5).

2.2.2.

Con la decisione di tassazione notificata al contribuente e alla moglie il 25 novembre 2020, l’autorità di tassazione si è pronunciata già sia sul loro assoggettamento alle imposte sia sul calcolo delle imposte. La decisione di tassazione per il periodo fiscale 2018, che concerne il ricorrente, è da tempo passata in giudicato.

Secondo il Tribunale federale, la legge prevede un “numerus clausus” di presupposti per riaprire una decisione passata in giudicato in ambito fiscale. Quando si tratta di modificare una simile decisione a sfavore del contribuente, unicamente il ricupero d’imposta può entrare in considerazione. Inoltre, i motivi che permettono di procedere ad un ricupero d’imposta sono enumerati, in maniera esaustiva, nella LIFD e nelle normative fiscali cantonali (sentenza del TF 9C_14/2023 del 21 novembre 2023 consid. 5.2.3.; 2C_217/2021 del 4 novembre 2021 consid. 5.1; 2C_60/2020 del 27 aprile 2021 consid. 6.3; 2C_519/2011 del 24 febbraio 2012 consid. 3.3).

Secondo gli articoli 151 cpv. 1 LIFD e 236 cpv. 1 LT, l’autorità fiscale procede al ricupero dell’imposta non incassata, compresi gli interessi, quando fatti o mezzi di prova sconosciuti in precedenza permettono di stabilire che la tassazione è stata indebitamente omessa o che la tassazione cresciuta in giudicato è incompleta, oppure che una tassazione omessa o incompleta è dovuta a un crimine o a un delitto contro l’autorità fiscale.

2.2.3.

Secondo l’art. 14 del Regolamento della legge tributaria (RLT; RL 640.110), per il ricupero d’imposta, procedura prevista agli artt. 151 LIFD e 236 LT, competente è l’Ufficio delle procedure speciali. Ufficio, peraltro al quale, pure l’UT si è rivolto, nella prima decisione di assoggettamento, del 31.5.2023, salvo poi emettere una decisione su reclamo, inerente l’assoggettamento fiscale del contribuente, a partire dal 1°.1.2018.

2.3.

2.3.1.

Ora, quando ha adottato la decisione del 31 maggio 2023 sull’assoggettamento del contribuente alle imposte federale e cantonale per il periodo fiscale 2018, l’UT di Lugano non aveva più alcuna competenza per pronunciarsi nuovamente su tale periodo fiscale, proprio perché, per lo stesso periodo, aveva già notificato una decisione di tassazione completa, basata sul presupposto dell’assoggettamento del ricorrente per appartenenza economica e non personale.

2.3.2.

Generalmente, gli atti amministrativi non sono nulli ma solo annullabili, con la conseguenza che, se non sono stati impugnati, producono effetti giuridici. La nullità, cioè l’assenza totale di effetti di una decisione adottata, è ammessa solo se:

· il vizio che la inficia è particolarmente grave

· il vizio è manifesto o perlomeno facile da scoprire e

· inoltre, la constatazione della nullità non mette seriamente in pericolo la certezza del diritto.

Le cause di nullità concernono essenzialmente il difetto di competenza funzionale o materiale di un’autorità o l’esistenza di gravi errori di procedura (p. es. il fatto che la persona implicata non abbia potuto partecipare alla procedura). In tal caso, se una decisione è nulla, ogni autorità che si occupa del caso deve constatarlo in ogni momento e d’ufficio (cfr. p. es. DTF 138 II 501 consid. 3.1; 137 I 273 consid. 3.1; 137 III 217 consid. 2.4.3; 136 II 489 consid. 3.3; 133 II 366 consid. 3.1 e 3.2; 132 II 342 consid. 2.1).

2.3.3.

Ne discende che, per il periodo fiscale 2018, la decisione di assoggettamento notificata dall’UT di Lugano è nulla, in quanto quest’autorità non disponeva più di alcuna competenza in materia.

  1. Per le ragioni che precedono, per il periodo fiscale 2018 ed eventualmente per i successivi periodi per i quali le tassazioni dovessero già essere passate in giudicato, la competenza per adottare eventuali decisioni di ricupero d’imposta e di contravvenzione per sottrazione d’imposta è dell’Ufficio delle procedure speciali e non dell’UT.

L’Ufficio delle procedure speciali non è peraltro tenuto a notificare al contribuente una decisione (pregiudiziale) di assoggettamento. Né lo è l’Ufficio di tassazione, in relazione ad eventuali periodi fiscali, per i quali non dovesse ancora essere stata notificata una decisione di tassazione.

In una sentenza del 18 settembre 2018 (n. 2C_799/2017 e 2C_800/2017 consid. 4.1.2, in RF 74/2019 p. 53), in un caso in cui era controversa l’estensione dell’assoggettamento alle imposte in Svizzera di un contribuente residente all’estero, la Suprema Corte ha escluso che il contribuente abbia diritto ad una decisione pregiudiziale sull’assoggettamento, se si tratta solo di stabilire se l’assoggettamento sia illimitato (mentre l’assoggettamento limitato non è contestato, sicché è litigiosa solo l’estensione dell’assoggettamento), per il fatto che l’assoggettamento soggettivo alle imposte è incontrovertibilmente stabilito (anche se solo limitato).

Nel caso del ricorrente, pertanto, una decisione pregiudiziale di assoggettamento non è necessaria, ritenuto come lo stesso sia comunque assoggettato alle imposte in Svizzera per appartenenza economica, essendo comproprietario di beni immobili.

  1. La decisione di assoggettamento del 15 marzo 2024, per quanto attiene al periodo fiscale 2018, è nulla. Per il resto il ricorso è evaso ai sensi dei considerandi. L’autorità fiscale dovrà procedere nei propri incombenti come indicato. Non si prelevano tasse di giustizia e spese.

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT

dichiara e pronuncia

  1. Il ricorso è evaso ai sensi dei considerandi.

§ Di conseguenza, è constatata la nullità della decisione di assoggettamento del 31 maggio 2023 inerente il periodo fiscale 2018.

§§ Gli atti sono trasmessi all’Ufficio delle procedure speciali per quanto di sua competenza.

  1. Non si prelevano tasse di giustizia e spese.

L’anticipo di fr. 3'000.- viene restituito al ricorrente.

  1. Contro il presen Copia per conoscenza:

municipio di .

per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello

Il presidente: La cancelliera:

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