Incarti n. 80.2024.8 80.2024.9

Lugano 18 luglio 2024

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello

composta dai giudici

Andrea Pedroli, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

cancelliera

Sabrina Piemontesi - Gianola

parti

RI 1

contro

RS 1

oggetto

ricorso del 7 novembre 2023 contro la decisione del 20 settembre 2023 in materia di IC e IFD 2022.

Fatti

A. I coniugi __________ dichiaravano, per il periodo fiscale 2022, un reddito imponibile complessivo di fr. 199'165.- ed una sostanza imponibile complessiva di fr. 6'141'872.-.

B. Con decisione del 3.8.2023, l’Ufficio di tassazione di __________ (di seguito UT) notificava ai contribuenti la tassazione IC/IFD 2022, commisurando il reddito imponibile fr. 199'100.- per l’IC (fr. 208'200.- il reddito determinante per l’aliquota) e in fr. 208'100.- per l’IFD e la sostanza imponibile in fr. 5'243'000.- (in fr. 5'724'000.- la sostanza determinante per l’aliquota).

C. Con scritto del 18/21.8.2023 intitolato “Reclamo/Domande”, i coniugi __________ sottoponevano tre censure all’autorità fiscale: una inerente le spese di amministrazione dei titoli, indicando in particolar modo che la “__________” non aveva indicato le spese nella ricapitolazione, ma i costi erano stati pagati. I reclamanti avrebbero prodotto la documentazione nel corso del mese di settembre. Veniva inoltre contestato il calcolo della deduzione per le spese di malattia e, da ultimo, gli insorgenti rimarcavano di essere ancora in attesa del rimborso dell’imposta preventiva, per un ammontare di fr. 47'338.-.

D. Con decisione del 20.9.2023, l’UT accoglieva parzialmente il reclamo, commisurando il reddito imponibile in fr. 194'500.- per l’IC (in fr. 203'600.- il reddito determinante per l’aliquota) e in fr. 203'500.- per l’IFD e la sostanza in fr. 5'248'000.- (in fr. 5'750'000.- l’importo determinante per l’aliquota), con la seguente motivazione:

La decisione di tassazione dopo reclamo è stabilita alle condizioni e nei termini convenuti con il contribuente.

E. Con reclamo (recte: ricorso) del 7.11.2023, intitolato “Imposta 2021 + 2022 + IP”, i coniugi __________ impugnano la decisione di tassazione concernente il periodo fiscale 2022, contestando la deduzione relativa alle spese per l’amministrazione dei titoli e il calcolo degli interessi di mora.

F. Con osservazioni dell’11/12.1.2024, l’UT di __________ chiede la conferma della decisione impugnata.

G. a.

Con scritto del 5.3.2024, la Camera di diritto tributario si è rivolta ai ricorrenti, attirando la loro attenzione sul fatto che il contribuente può impugnare con ricorso scritto la decisione su reclamo dell’autorità di tassazione entro 30 giorni dalla notifica. In base alla data indicata sulla decisione su reclamo 2022, ossia il 20.9.2023, il ricorso presentato il 7.11.2023 appariva tardivo. Motivo per il quale, dopo aver indicato i motivi di restituzione dei termini, agli insorgenti è stato assegnato un termine fino al 21.3.2024 per prendere posizione.

b.

Con scritto 20/21.3.2024, i contribuenti hanno comunicato alla Camera di diritto tributario che l’anno 2023 era stato un anno “spiacevole”, motivo per il quale molte cose erano andate “in tilt”. RI 1, a fine novembre 2022, sarebbe stato vittima di un incidente di montagna in __________ - alla quota di 5’000-6'000 metri – che gli avrebbe causato un congelamento ed una conseguente amputazione del “mignolo della mano destra”. Sarebbe stato trattato dapprima presso un ospedale a __________ e poi rimpatriato in Svizzera e curato presso i nosocomi di __________ ed __________. La situazione gli avrebbe procurato parecchi problemi fisici, limitando anche la capacità di poter svolgere lavori d’ufficio. Il contribuente ha prodotto dei giustificativi a comprova del suo stato di salute.

Diritto

  1. La Camera di diritto tributario, autorità di ricorso in materia fiscale contro le decisioni degli Uffici di tassazione, è competente a pronunciarsi nel merito dei ricorsi a condizione che il gravame sia ricevibile in ordine. Essa deve pertanto esaminare preliminarmente se il ricorso è ricevibile, ovvero tempestivo, sufficientemente motivato, spedito nei termini di legge e presentato da una persona legittimata.

Nel caso che qui ci occupa il ricorso contro la decisione su reclamo del 20.9.2023 è stato inviato il 7.11.2023 per posta semplice al Dipartimento delle finanze e dell’economia a Bellinzona, poi girato all’UT di __________ ed infine trasmesso per competenza ex art. 194 cpv. 4 LT e 133 cpv. 2 LIFD alla Camera di diritto tributario. Si tratta di valutare se lo stesso sia o meno tempestivo, presupposto preliminare alla ricevibilità del gravame.

  1. 2.1.

Gli articoli 140 cpv. 1 LIFD e 227 cpv. 1 LT stabiliscono che il contribuente può impugnare con ricorso scritto la decisione su reclamo dell’autorità di tassazione, entro trenta giorni dalla notifica, davanti alla Camera di diritto tributario.

Il termine decorre dal giorno successivo a quello della notifica. Se l’ultimo giorno cade in sabato, in domenica o in giorno ufficialmente riconosciuto come festivo, la scadenza del termine è protratta al prossimo giorno feriale (art. 192 cpv. 2 LT; art. 113 cpv. 1 LIFD).

2.2.

Una decisione si considera notificata non nel momento in cui il contribuente ne prende conoscenza, bensì il giorno in cui viene debitamente comunicata, cioè nel momento in cui entra nella sfera di competenza del suo destinatario, in modo tale che quest’ultimo possa prenderne conoscenza (cfr. la sentenza del Tribunale federale 2A.494/2005 del 7 febbraio 2006 consid. 2.1; inoltre RF 67/2012 p. 301 consid. 4.2).

Siccome la legge (né quella federale né quella cantonale) non prescrive una determinata forma, l’autorità fiscale non è obbligata a notificare i suoi atti mediante invio postale raccomandato, ma può procedervi anche con lettera semplice (cfr. la sentenza del Tribunale federale 2C_430/2009 del 14 gennaio 2010, in RF 65/2010 p. 396 consid. 2.4).

Dal profilo giuridico, la differenza fondamentale concerne l’onere della prova circa l’effettiva comunicazione di un atto e la data in cui la stessa ha avuto luogo. Infatti, nel caso della notifica di una decisione con lettera semplice, l’amministrazione deve assumere l’onere della prova in base alla regola dell’art. 8 CCS: questa norma, che ha una portata generale e che si applica sia in diritto privato, sia in diritto pubblico, dispone che ove la legge non stabilisca altrimenti, chi vuol dedurre il suo diritto da una circostanza di fatto da lui asserita, deve fornirne la prova (DTF 114 III 54, 99 Ib 359).

Se la notificazione è avvenuta per posta semplice, l’autorità fiscale deve apportare in maniera adeguata la prova del fatto che la notificazione sia avvenuta e del momento in cui si sia verificata. Non si richiede a tal fine una prova in senso stretto; nell’ambito dell’apprezzamento delle prove, basta che in base alle circostanze concrete sia possibile determinare in modo sufficientemente chiaro il lasso di tempo durante il quale l’invio dovrebbe essere entrato nella sfera di competenza del destinatario (cfr. la sentenza del Tribunale federale 2A.494/2005 del 7 febbraio 2006, consid. 2.1, con riferimento alla sentenza 2A.271/1999 del 17 novembre 1999, consid. 3a, in NStP 53/1999, p. 173).

2.3.

Ora nel ricorso (intitolato erroneamente “reclamo”) del 7.11.2023, il contribuente spiega preliminarmente quanto occorso, a livello temporale, per la procedura di tassazione del 2022. Indica di aver trasmesso la DF 2022 nel mese di aprile del 2023, di aver poi presentato reclamo nel mese di agosto 2023, domandando espressamente altresì quando sarebbe avvenuto il rimborso dell’imposta preventiva del 2022, ed in seguito, a fine settembre di aver ricevuto “il calcolo dell’imponibile dopo reclamo”.

Occorre pertanto partire dal presupposto che la decisione su reclamo, seppur trasmessa per posta semplice è stata correttamente notificata ai contribuenti, che ne hanno preso debitamente conoscenza a fine settembre 2023.

Il ricorso, presentato il 7.11.2023 è pertanto tardivo.

  1. 3.1.

Questa Camera ha sottoposto ai contribuenti la questione della tempestività del loro ricorso, prospettando loro la possibilità di far valere la restituzione dei termini.

Con scritto del 19/20.3.2024, i ricorrenti non contestano di aver ricevuto la notifica di tassazione del 2022, ma indicano che il 2023 è stato un anno “spiacevole” a causa di un incidente occorso ad __________ in __________, a fine 2022, che gli avrebbe procurato delle gravi sequele fisiche, in particolare alle mani. In sostanza imputano il ritardo – nell’aver presentato il gravame – a tale situazione.

3.2.

La restituzione dei termini è data se è provato che l’inosservanza degli stessi è da attribuire a servizio militare o a servizio civile, a malattia, ad assenza dal Cantone o ad altri motivi gravi riguardanti il contribuente o il suo rappresentante (art. 192 cpv. 5 LT).

Per l’imposta federale diretta, l’autorità entra nel merito di opposizioni tardive soltanto se il contribuente prova che, per servizio militare o servizio civile, malattia, assenza dal Paese o altri motivi rilevanti, è stato impedito di presentarle in tempo o di averle inoltrate entro 30 giorni dal momento in cui gli impedimenti sono cessati (art. 133 cpv. 3 LIFD).

3.3.

Se una malattia viene invocata come impedimento, secondo la giurisprudenza deve essere tanto grave da impedire al contribuente sia di agire egli stesso nel termine sia di conferire mandato ad una terza persona per intraprenderlo. Secondo il principio della libera valutazione delle prove, la dimostrazione del fatto che la malattia sia sufficientemente grave non sottostà a precisi requisiti. Tuttavia, se una malattia viene invocata come motivo del mancato rispetto del termine, secondo la prassi viene attribuita importanza decisiva alla produzione di un certificato medico, rilasciato tempestivamente e significativo, che attesti che l’inosservanza del termine non è dipesa da alcuna o tutt’al più da una leggera colpa. L’onere della prova è a carico della persona che è tenuta a compiere l’atto processuale, in quanto è essa che si prevale dell’impedimento incolpevole (sentenza del Tribunale federale 2C_566/2020 del 10 luglio 2020 consid. 4.3.2 e giurisprudenza citata).

3.4.

Con scritto del 20/21.3.2024, __________, oltre a spiegare l’incidente occorsogli in , ha prodotto una serie di giustificativi medici: il certificato medico del 30.11.2022 dell’”” di __________ e del dr. __________ __________ che ha diagnosticato un congelamento alle dita delle mani e dei piedi: “Diagnosis: Grade I frost bite B/L hands (all finger) and B/L feet (all toes)”. Il contribuente presenta inoltre della documentazione fotografica inerente lo stato delle sue mani nonché una prescrizione di fisioterapia del 4.3.2024 del dr. __________, __________, a seguito della diagnosi di “s. cervicale”.

3.5.

Ora, la decisione impugnata è stata notificata nel mese di settembre del 2023, mentre l’infortunio documentato dal certificato medico risale alla fine di novembre del 2022. Dalla compulsazione degli atti si rileva che il contribuente, nonostante l’infortunio, è stato comunque in grado di allestire la dichiarazione d’imposta 2022, nel mese di aprile del 2023, e di presentare reclamo nel mese di agosto del 2023.

I giustificativi presentati peraltro non attestano una malattia tanto grave da impedirgli di inoltrare tempestivamente il ricorso alla Camera di diritto tributario.

In ogni caso, per quanto attiene alla situazione procedurale dei coniugi non separati legalmente o di fatto, essi esercitano ed assumono in comune i diritti e gli obblighi che la legge conferisce al contribuente (art. 186 cpv. 1 LT; art. 113 cpv. 1 LIFD). I rimedi giuridici e le altre notificazioni sono considerati tempestivi se uno dei coniugi ha agito in tempo utile (art. 186 cpv. 3 LT; art. 113 cpv. 3 LIFD). Ora, dagli atti non emerge __________ avesse un impedimento a presentare tempestivamente ricorso. Non vi sono pertanto le condizioni per poter ammettere la restituzione dei termini.

  1. Il ricorso del 7.11.2023 contro la decisione su reclamo IC/IFD 2022 è irricevibile. La tassa di giustizia e le spese processuali sono poste a carico dei ricorrenti, soccombenti.

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT

dichiara e pronuncia

  1. Il ricorso è irricevibile.

  2. Le spese processuali consistenti:

a. nella tassa di giustizia di fr. 500.–

b. nelle spese di cancelleria di complessivi fr. 100.–

per un totale di fr. 600.–

sono a carico dei ricorrenti.

  1. Contro il presente Copia per conoscenza:

municipio di __________.

per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello

Il presidente: La cancelliera:

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