Incarto n. 80.2024.56
Lugano 23 aprile 2024
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il presidente della Camera di diritto tributario del
Tribunale d’appello
giudice Andrea Pedroli
segretaria
Mara Regazzoni
parti
RI 1
contro
RS 1
oggetto
ricorso del 18 marzo 2024 contro la decisione del 12 febbraio 2024 in materia di diffida ad adempiere gli obblighi di procedura.
Fatti
con decisione del 12 febbraio 2024, l’RS 1 ha respinto il reclamo, interposto da RI 1 contro la diffida, notificatagli il 16 gennaio 2024 per non aver presentato la dichiarazione d’imposta 2022;
con ricorso, redatto in tedesco, inviato per posta A e pervenuto alla Camera di diritto tributario il 18 marzo 2024, il contribuente contesta la “multa” (“Busse”) di fr. 50.– messa a suo carico, in quanto ha inoltrato la dichiarazione d’imposta il 1° febbraio 2024;
con scritto del 3 aprile 2024, la Camera di diritto tributario ha attribuito all’insorgente un termine di dieci giorni per tradurre in italiano il suo ricorso e per prendere posizione in merito alla questione della tempestività del ricorso, ritenuto che era stato inviato per posta semplice ed era pervenuto solo il 18 marzo 2024;
il ricorrente non ha dato seguito all’invito in questione.
Diritto
conformemente all’art. 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria del 10 maggio 2006, la Camera di diritto tributario decide nella composizione di un Giudice unico la presente causa, che non pone questioni di principio e non è di rilevante importanza;
si precisa dapprima che la decisione impugnata non concerne una multa (“Busse”) ma unicamente una diffida, inviata secondo l’art. 198 cpv. 3 LT al contribuente che omette di inviare la dichiarazione d’imposta o che presenta un modulo incompleto;
per ogni diffida, infatti, è percepita una tassa stabilita dal Consiglio di Stato e che contro la diffida è data facoltà di reclamo all’autorità fiscale e di ricorso alla Camera di diritto tributario entro 30 giorni (art. 198 cpv. 4 e 5 LT);
la Camera di diritto tributario non può tuttavia entrare nel merito del ricorso del contribuente;
in primo luogo, il ricorso è irricevibile perché redatto in lingua tedesca;
nei rapporti con le autorità, infatti, la libertà linguistica (art. 18 Cost.) è limitata dal principio della lingua ufficiale: con riserva di disposizioni particolari (p. es. gli artt. 5 cpv. 2 e 6 cpv. 3 lett. a CEDU), non esiste in linea di principio alcun diritto a comunicare con le autorità in una lingua diversa da quella ufficiale (Praxis 2000 n. 40 p. 217 consid. 3);
in particolare l'art. 70 cpv. 1 Cost. garantisce il principio di territorialità, per il quale i Cantoni designano le loro lingue ufficiali;
l’art. 8 della Legge sull’organizzazione giudiziaria del 10 maggio 2006 stabilisce che la lingua del procedimento davanti alle autorità giudiziarie è l’italiano;
pertanto, l'osservanza della lingua italiana nei rapporti con le autorità ticinesi è considerata un’esigenza essenziale e irrinunciabile: per costante giurisprudenza, in tutti i settori del diritto, si considera che un ricorso non redatto in lingua italiana non soddisfa i requisiti formali (cfr. DTF 102 Ia 35; 83 III 58; Rep. 1975 p. 302; CDT n. 39 del 9 marzo 1990 in re V.M.);
ne consegue che ricorsi redatti in lingua diversa da quella ufficiale del Cantone o non corredati da una traduzione in questa lingua possono essere dichiarati irricevibili senza violare il diritto federale (DTF 83 III 57 s.), anche se l'atto è scritto in un'altra lingua ufficiale della Confederazione (cfr. anche sentenza CDT 80.2022.38 del 25.4.2022);
sebbene la Camera di diritto tributario abbia segnalato al ricorrente il vizio di forma del suo ricorso e gli abbia attribuito un termine per rimediarvi, lo stesso non vi ha provveduto;
in secondo luogo, è perlomeno dubbio che il ricorso sia stato interposto nel rispetto del termine previsto dalla legge;
secondo l’art. 227 cpv. 1 prima frase LT, infatti, il contribuente può impugnare con ricorso scritto la decisione su reclamo dell’autorità di tassazione, entro trenta giorni dalla notifica, davanti alla Camera di diritto tributario;
la prova dell’interposizione tempestiva di un reclamo o di un ricorso è a carico del reclamante o ricorrente (DTF 119 V 7 consid. 3c/bb e cc; 98 Ia 247 consid. 2);
tale prova risulta in linea di principio dalla data del timbro postale (DTF 109 Ia 183 consid. 3b; cfr. inoltre la sentenza del Tribunale federale 2C_822/2008 del 18 dicembre 2008 consid. 4.2);
tuttavia, se la data in questione non è leggibile, non può costituire la prova del deposito dell’atto nel termine legale: l’interessato può in tal caso portare la prova con altri mezzi, in particolar modo mediante testimoni (DTF 109 Ib 343 consid. 2b; 98 Ia 247 consid. 2), tenendo conto del fatto che la semplice dichiarazione della parte interessata non è sufficiente (cfr. sentenza 2C_711/2008 del 7 novembre 2008 consid. 3.1);
nel caso in esame, il ricorrente ha consegnato alla posta la busta contenente il suo ricorso, con l’affrancatura di CHF 1.20, corrispondente al costo dell’invio per posta A;
poiché dal timbro sulla busta non è leggibile alcuna data, la Camera di diritto tributario si è rivolta al ricorrente, attribuendogli un termine per provare la tempestività dell’invio;
anche in questo caso, tuttavia, l’insorgente non ha dato seguito all’invito ricevuto;
il ricorso si rivela pertanto irricevibile.
Per questi motivi,
visto per le spese l’art. 231 LT
dichiara e pronuncia
Il ricorso è irricevibile.
Le spese processuali consistenti:
a. nella tassa di giustizia di fr. 100.–
b. nelle spese di cancelleria di complessivi fr. 80.–
per un totale di fr. 180.–
sono a carico del ricorrente.
per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello
Il presidente: La segretaria: