Incarto n. 80.2024.55
Lugano 2 dicembre 2024
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici
Andrea Pedroli, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
segretaria
Mara Regazzoni
parti
RI 1
contro
RS 1
oggetto
ricorso del 6 febbraio 2024 contro la decisione del 16 gennaio 2024 in materia di imposta comunale 2022.
Fatti
A. Con scritto del 9 gennaio 2024, RI 1 si è rivolto alla cancelleria del RS 1 (di seguito: il Municipio) per chiedere il “rimborso quota parte dell’imposta di culto” per l’anno 2022. La richiesta è stata effettuata sulla base della decisione del Consiglio di Stato del 8 ottobre 2008, che, pronunciandosi sulla stessa questione con riferimento all’imposta comunale 2005, gli aveva riconosciuto “il rimborso della quota parte della congrua al parroco calcolata in base alla percentuale derivante dal rapporto tra la cifra versata al parroco dal Comune per il 2005 e il totale dei costi complessivi 2005 del Comune, percentuale da applicare poi in ragione del 50% a quanto effettivamente versato dal ricorrente quale imposta comunale 2005”.
B. Con decisione del 16 gennaio 2024, il RS 1 ha negato il rimborso della quota parte dell’imposta, sul presupposto che “un rimborso di una quota di imposta comunale, intesa a non finanziare la congrua versata alla parrocchia, siccome non contemplato in nessuna base legale (violando pertanto il principio di legalità) conforma una chiara disparità con gli altri contribuenti (violando di conseguenza il principio dell’uguaglianza giuridica) ed è contrario alle modalità di funzionamento di un’amministrazione pubblica”.
Ciò indipendentemente dal fatto che negli anni precedenti il contribuente avesse chiesto ed ottenuto il rimborso dell’imposta, “tenuto conto che il principio della legalità è previgente”.
C. Avverso tale decisione RI 1 ha interposto ricorso al Consiglio di Stato in data 6 febbraio 2024. Il contribuente ha ribadito la richiesta di rimborso almeno parziale dell’imposta comunale relativa alla quota parte destinata alle spese di culto, ritenuta, altrimenti, la violazione dell’art. 15 Cost., che garantisce la libertà di credo e di coscienza, ma anche della giurisprudenza del Tribunale federale e della decisione del Consiglio di Stato del 8 ottobre 2008. A suo avviso, “l’instaurazione delle entità politiche laiche ha stabilito la supremazia del Comune sulla Parrocchia” e oggi l’obbligo di finanziare la parrocchia sarebbe vincolante solo “per i cattolici credenti e praticanti”. Se le spese connesse alle pratiche religiose sono assunte dal Comune, “la persona estranea all’ente religioso comunitario (nel caso quello parrocchiale) ha il diritto di esserne esonerata”.
D. In risposta al ricorso del contribuente, il RS 1, con scritto del 29 febbraio 2024, ha proposto di respingere il ricorso. Secondo l’autorità comunale, “l’attività del parroco non si limita al solo esercizio del ministero e più generalmente del culto, ma persegue anche altri scopi di più ampio interesse pubblico e sociale, quali la vicinanza e l’assistenza agli anziani, gli incontri con la gioventù, l’insegnamento presso le scuole, come pure ogni altra attività a valenza sociale a favore della comunità di __________ e questo indipendentemente dall’appartenenza religiosa e confessionale dei singoli”.
Per il RS 1 occorre anche tenere in considerazione il principio della parità di trattamento, ritenuto che altrimenti “qualsiasi persona contraria ad una spesa sostenuta dall’ente locale” potrebbe chiederne il rimborso della quota parte. Motivo per cui chiede che il ricorso venga respinto, subordinatamente dichiarato irricevibile per incompetenza del Consiglio di Stato.
E. In data 5 marzo 2024 il Consiglio di Stato ha trasmesso il ricorso e la risposta del Comune di __________ alla Camera di diritto tributario per competenza.
Con scritto del 22 marzo 2024, il RS 1 ha rinviato a quanto esposto in precedenza, ribadendo la richiesta di rigettare il ricorso proposto.
Diritto
Contro la decisione di assoggettamento e il calcolo dell’imposta comunale è dato reclamo al Municipio entro trenta giorni dalla notifica (art. 299 cpv. 1 LT) e contro la decisione su reclamo il contribuente può ricorrere alla Camera di diritto tributario, entro trenta giorni dalla notifica (art. 299 cpv. 2 LT).
Quanto alle modalità di calcolo delle imposte dirette comunali, per l’art. 276 LT l’imposta comunale è prelevata in base alle classificazioni per l’imposta cantonale del medesimo anno: più precisamente, è calcolata applicando il moltiplicatore comunale all’imposta cantonale base.
Per la definizione di moltiplicatore comunale e le modalità di calcolo del medesimo, l’art. 276 cpv. 3 LT rinvia all’art. 162 della legge organica comunale (LOC).
1.2.
Quando l’art. 299 LT si riferisce al “calcolo” dell’imposta comunale, si deve dunque intendere la semplice operazione, prevista dall’art. 276 LT, che consiste nell’applicare all’imposta cantonale base il moltiplicatore stabilito in base ai principi definiti dalla LOC. La legge tributaria non consente cioè al Comune di intraprendere un proprio calcolo dell’imposta, indipendente da quello effettuato per le imposte cantonali.
Del resto, la “decisione di calcolo”, che è impugnabile per l’art. 299 LT dapprima con reclamo e quindi con ricorso alla Camera di diritto tributario, è notificata al contribuente dall’autorità comunale, unitamente alla richiesta di pagamento del conguaglio d’imposta, solo in seguito alla notifica della tassazione dell’imposta comunale, tanto è vero che, prima di tale momento, il comune può soltanto procedere alla riscossione dell’imposta comunale in due o più rate (art. 296 cpv. 1 LT), non diversamente peraltro dal Cantone (sentenza CDT n. 80.2014.300 del 10 dicembre 2014).
1.3.
Nella fattispecie, l’Ufficio circondariale di tassazione competente ha notificato al contribuente la tassazione dell’imposta cantonale 2022 con decisione del 6 dicembre 2023. Il 19 dicembre 2023 il Comune di __________ gli ha notificato il calcolo dell’imposta comunale. La lettera del 9 gennaio 2024, con la quale il contribuente ha chiesto al Municipio il rimborso della “quota parte dell’imposta di culto”, costituiva pertanto un reclamo tempestivo contro la decisione di calcolo dell’imposta comunale. Reclamo che è stato respinto con la decisione del 16 gennaio 2024, con cui il Municipio ha negato il rimborso richiesto.
Il ricorso del 6 febbraio 2024 deve pertanto essere considerato quale ricorso alla Camera di diritto tributario contro la decisione su reclamo del Comune, secondo l’art. 299 cpv. 2 LT.
Sebbene il ricorso sia stato inviato al Consiglio di Stato, lo stesso deve essere considerato tempestivo. L’art. 192 cpv. 4 LT prevede infatti che un atto presentato a un ufficio incompetente debba essere trasmesso senza indugio all’autorità fiscale competente e che il termine di presentazione dell’atto sia reputato osservato se quest’ultimo è giunto all’ufficio incompetente o è consegnato a un ufficio postale svizzero il giorno della scadenza.
1.4.
Con sentenza n. 57/92 del 30 marzo 1993 (in RDAT II-1993 n. 19t), la Camera di diritto tributario ha riconosciuto la propria competenza a pronunciarsi in materia di “imposta di culto”, nella misura in cui la stessa è conglobata nell’imposta comunale.
Il ricorso è conseguentemente ricevibile in ordine.
Nel merito, è controversa la questione se il contribuente abbia diritto al rimborso della quota parte dell’imposta comunale, che finanzia le attività della parrocchia. Il ricorrente ritiene che sia un suo diritto, fondato in particolar modo sull’art. 15 Cost. e già riconosciuto dal Consiglio di Stato in relazione alle imposte del 2005 e dallo stesso Comune nei periodi fiscali seguenti. Di diverso avviso il Municipio, secondo cui il parroco svolgerebbe diverse attività “di più ampio interesse pubblico e sociale”, oltre al culto; inoltre, a suo avviso il rimborso richiesto sarebbe in contrasto con il principio della parità di trattamento, ritenuto che altrimenti “qualsiasi persona contraria ad una spesa sostenuta dall’ente locale” potrebbe chiedere lo stesso.
2.2.
L’insorgente invoca la libertà di credo e di coscienza, garantita dall’art. 15 cpv. 1 Cost.
Secondo l’art. 15 cpv. 2 Cost. ognuno ha il diritto di scegliere liberamente la propria religione e le proprie convinzioni filosofiche e di professarle individualmente o in comunità. Questo capoverso sancisce la libertà di culto, cioè il diritto, per tutte le persone, d’avere il proprio convincimento religioso, vale a dire di credere in Dio, di credere in più divinità o di non credere in alcun Dio, di professare un credo particolare, di esprimersi (con la parola, lo scritto, l'immagine, la musica, il film o con qualsiasi altro modo di espressione), di compiere, solo o in comunità, atti di culto e di formare liberamente associazioni religiose. Per atti di culto comunitari si intendono in particolare il servizio religioso, la predicazione, la messa, le danze rituali, le processioni, l'amministrazione dei sacramenti, il battesimo, il matrimonio, i canti religiosi, il suono delle campane della chiesa o la preghiera del venerdì del musulmano (sentenza del TF 2P.152/2005 del 25 ottobre 2005 consid. 2.1, con riferimento al Messaggio del Consiglio federale concernente la revisione della Costituzione federale del 20 novembre 1996, FF 1997 I 1, p. 145 s.).
La formulazione dell’art. 15 cpv. 1 Cost. comprende implicitamente anche la disposizione dell’art. 49 cpv. 6 Cost. 1874, secondo cui nessuno è tenuto a pagare aggravi imposti a causa propria e particolare dell’esercizio del culto di una associazione religiosa alla quale non appartiene (sentenza 2P.152/2005 consid. 2.1, con riferimento al Messaggio citato, FF 1997 I 1, p. 147). Con giurisprudenza costante, in particolare in un caso vodese riguardante la città di Losanna, il Tribunale federale ha stabilito che l’esenzione prevista dall’art. 49 cpv. 6 Cost. 1874 non poteva estendersi alle imposte generali riscosse da un Cantone che si assume esso stesso le spese di culto di una chiesa nazionale. Ha per contro deciso che la garanzia dell’art. 49 cpv. 6 Cost. 1874 restava intatta in materia di spese comunali per il culto, anche nei casi in cui tali spese erano coperte da uno stanziamento del bilancio generale del comune e non mediante un contributo speciale (sentenza 2P.152/2005 consid. 2.1, con riferimento a DTF 107 Ia 126 consid. 2b, 99 Ia 739 consid. 3).
2.3.
Con una sentenza del 22 novembre 2011 (2C_360/2010, in DTF 138 I 55), la Suprema Corte ha deciso che, in considerazione del principio della generalità delle imposte, un contribuente non può contestare l’assoggettamento all’imposta cantonale, fondandosi su argomenti che riguardano l’impiego del gettito dell’imposta da parte del Cantone.
Secondo il Tribunale federale, il Cantone può esercitare la sovranità fiscale, garantita dall’art. 3 Cost., nella misura in cui non è limitata dalla Costituzione federale. In considerazione della natura non causale delle imposte e del principio della generalità dell’imposta, le spese sostenute dalla collettività per l’adempimento dei suoi compiti pubblici generali impongono degli oneri per gli individui soggetti alla sua sovranità territoriale, anche se non vi è alcun collegamento tra loro e l'adempimento dei singoli compiti. Il gettito delle imposte confluisce quindi nella cassa generale dello Stato e non è destinato a uno scopo specifico, a meno che non sia espressamente disposto diversamente.
Data la natura generale dell'imposta, l'appartenenza religiosa non gioca alcun ruolo nella sua riscossione. L’obbligo di pagamento si basa sulla necessità generale di finanziarsi dello Stato e non sul perseguimento di specifici scopi religiosi; pertanto, in linea di principio, non ne deriva alcuna coercizione religiosa. L’assoggettamento alle imposte in quanto tale non può quindi essere contestato con argomentazioni che riguardano l'impiego del gettito d’imposta da parte dello Stato, poiché il legame fra l’impiego dei mezzi e la loro raccolta presso il contribuente è così labile che non si può dire che l'individuo sostenga una particolare comunità religiosa mediante le sue imposte. Solo in questo caso la sua libertà di credo e di coscienza, come diritto soggettivo individuale, verrebbe intaccata. L’Alta Corte ha anche sottolineato che lo stesso ricorrente aveva calcolato che solo una parte trascurabile della spesa totale del Cantone (0,813%) era destinata a scopi di culto (DTF 138 I 55 consid. 3.1 con riferimenti a dottrina e giurisprudenza).
Il Tribunale federale ha ancora aggiunto che, se anche si fosse ravvisata una lesione della libertà di credo e di coscienza, l’obbligo di pagare l’intera imposta cantonale avrebbe dovuto essere considerato quale legittima restrizione di tale diritto fondamentale, secondo l’art. 36 Cost. Si fonda infatti indiscutibilmente su una base legale nel diritto tributario cantonale. L'interesse pubblico alla riscossione delle imposte sul reddito e sulla sostanza è evidente, così come il sostegno dello Stato alle chiese nazionali riconosciute. Infine, anche il principio di proporzionalità sarebbe rispettato, in quanto si potrebbe parlare solo di una lieve violazione della libertà di credo e di coscienza (DTF 138 I 55 consid. 3.4).
2.4.
La giurisprudenza del Tribunale federale distingue dunque, a proposito degli effetti dell’art. 15 Cost. sull’assoggettamento ad imposte che finanziano anche spese di culto, a seconda del fatto che si tratti di imposte cantonali o comunali. Nel primo caso, ritiene prevalente il principio di generalità dell’imposizione e conclude che il contribuente non abbia diritto all’esenzione da tale tributo. Nel secondo caso, invece, gli riconosce il diritto di rifiutarsi di pagare la quota dell’imposta comunale, che serve al finanziamento del culto di una comunità religiosa (v. anche Blumenstein/Locher, System des schweizerischen Steuerrechts, 8a ed., Zurigo 2023, § 5 II, p. 75; Stöckli, in: Pahud de Mortanges/Engi [a cura di], In Zeiten der Säkularisierung – Herausforderungen für das Verhältnis von Staat und Religion, Zurigo 2023, p. 48; Obrist, Liberté religieuse et financement des salaires de pasteurs par le biais de l’impôt sur le revenu, CJN, 19 gennaio 2012, n. 13; Martenet/Zandirad, Commentaire romand Constitution fédérale, Basilea 2021, n. 97 ad art. 15 Cost., p. 559; Müller/Schefer, Grundrechte in der Schweiz, 4a ed., Berna 2008, p. 285).
Nella fattispecie, il Comune di __________ versa annualmente un “contributo alla Curia vescovile”. Il Comune non riscuote di conseguenza una vera e propria imposta di culto.
A tale riguardo, l’art. 20 della Legge del 16 dicembre 2002 sulla Chiesa cattolica (RL 191.100) menziona, fra le fonti di finanziamento della Parrocchia sia i sussidi e contributi di Enti pubblici, nonché le partecipazioni del Comune, sotto qualsiasi forma, derivanti da convenzioni, contratti o obblighi consuetudinari (lett. b) sia l’imposta di culto, se prevista dal regolamento parrocchiale, secondo le modalità del decreto legislativo del 10 novembre 1992 (lett. e).
Sebbene il versamento sembri essere fatto a favore della Curia vescovile, si deve ritenere che il Comune di __________ partecipa dunque al finanziamento della Parrocchia in virtù di convenzioni, contratti o obblighi consuetudinari, secondo l’art. 20 lett. b della Legge sulla Chiesa cattolica.
Laddove è in vigore l’imposta di culto, le persone fisiche e giuridiche possono dichiarare l’esenzione dall’imposta attraverso istanza scritta da inoltrare al Consiglio Parrocchiale (art. 8 del Decreto legislativo del 10 novembre 1992 concernente l’imposta di culto delle Parrocchie e delle Comunità regionali della Chiesa evangelica riformata [RL 643.100]).
Conformemente alla giurisprudenza del Tribunale federale, il ricorrente ha pertanto diritto, in linea di principio, all’esenzione dalla quota parte dell’imposta comunale, che serve al finanziamento del culto.
3.2.
Come già ricordato, l’abrogato art. 49 cpv. 6 Cost. 1874 prevedeva l’esenzione dagli “aggravi imposti a causa propria e particolare dell’esercizio del culto (“für eigentliche Kultuszwecke”; “frais proprement dits du culte”) di una associazione religiosa”. La giurisprudenza ha così affermato che l’esenzione non si estende ai tributi finalizzati al finanziamento di altri compiti di un’associazione religiosa, che sono di interesse generale (DTF 107 Ia 126 consid. 3a). Secondo la Suprema Corte, un’imposta è riscossa “a causa propria e particolare dell’esercizio del culto” solo se il suo gettito può essere impiegato solo a scopo di culto e non anche quando l’imposta, per i suoi scopi e per l’uso del suo gettito, mira nel contempo a finanziare compiti e esigenze non esclusivamente religiosi, ma anche pubblici, civici e sociali (DTF 107 Ia 126 consid. 3c e giurisprudenza citata). Oltre alle prestazioni di servizio, che la Chiese riconosciute offrono alla collettività, oggi si sottolinea anche il loro contributo alla tutela dei beni culturali, in particolare mediante la manutenzione di edifici religiosi (Süess/Tappenbeck/Pahud de Mortanges, Die Kirchensteuer juristischer Personen, Zurigo 2013, p. 60 s. e dottrina citata). In dottrina viene proposta la soluzione di concedere, al contribuente che non appartiene alla comunità religiosa che beneficia delle imposte, una esenzione fiscale proporzionale (Stöckli, op. cit., p. 50 s.; Kühler, Das Grundrecht der Gewissensfreiheit, Berna 2012, p. 271, in particolare nota 1065).
3.3.
Nel caso in esame, non è noto in quale misura il “contributo alla Curia vescovile”, versato annualmente dal Comune, vada a finanziare l’esercizio del culto in quanto tale. La questione non merita di essere ulteriormente approfondita per le ragioni che seguono.
Come già ricordato, con decisione dell’8 ottobre 2008, il Consiglio di Stato aveva accolto parzialmente un ricorso del contribuente, riconoscendogli “il rimborso della quota parte della congrua al parroco calcolata in base alla percentuale derivante dal rapporto tra la cifra versata al parroco dal Comune per il 2005 e il totale dei costi complessivi 2005 del Comune, percentuale da applicare poi in ragione del 50% a quanto effettivamente versato dal ricorrente quale imposta comunale 2005”.
Negli anni successivi, come si apprende dalla risposta del 29 febbraio 2024 del Municipio al nuovo ricorso del contribuente, “al contrario di quanto stabilito” con la decisione del Consiglio di Stato, aveva rimborsato il 100% della quota esente.
Dalle decisioni, che il ricorrente ha prodotto in copia, risulta che il contributo versato alla Curia vescovile rappresentava, negli anni 2019 e 2020, rispettivamente, l’1,118% e l’1,075% delle spese correnti del Comune. Il rimborso ammontava di conseguenza a fr. 56.30 nel 2019 e a fr. 56.85 nel 2020.
Ora, la decisione a suo tempo adottata dal Consiglio di Stato, consistente nel riconoscere al contribuente il diritto al rimborso del 50% della quota parte dell’imposta comunale destinata alla Parrocchia, si basa su argomenti che appaiono senz’altro rispettosi della libertà di credo e di coscienza del ricorrente ed anche del principio di proporzionalità, e che possono pertanto essere fatti propri anche dalla CDT.
Considerata l’incidenza percentuale del contributo alla Curia, rispetto alla spesa corrente del Comune, non sarebbe giustificato, dal profilo della proporzionalità, un esame approfondito, anno per anno, della destinazione del suddetto contributo comunale.
Per questi motivi,
visto per le spese l’art. 231 LT
dichiara e pronuncia
§ Di conseguenza, la decisione del 16 gennaio 2023 del Municipio di __________ è annullata e gli atti gli sono rinviati, affinché adotti una nuova decisione, riconoscendo al contribuente il diritto al rimborso della quota parte dell’imposta comunale, corrispondente alla percentuale rappresentata dal contributo alla Curia vescovile rispetto al totale delle spese correnti.
Non si assegnano ripetibili.
Contro il presente giudizio è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Lucerna, entro 30 giorni (art. 82 ss. LTF).
Intimazione a:
per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello
Il presidente: La segretaria: