80.2024.43

Incarto n. 80.2024.43

Lugano 10 gennaio 2025

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello

composta dai giudici

Andrea Pedroli, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

segretaria

Mara Regazzoni

parti

RI 1

contro

RS 1

oggetto

ricorso del 26 febbraio 2024 contro la decisione del 1 febbraio 2024 in materia di multa per violazione degli obblighi di procedura.

Fatti

A. Con decisione del 16 gennaio 2024 l’RS 1 (di seguito UT), dopo diffida, ha inflitto a RI 1 una multa di fr. 100.-, per violazione degli obblighi procedurali, per non aver presentato la dichiarazione d’imposta 2022.

B. Con e-mail del 25 gennaio 2024, il contribuente chiedeva l’annullamento della decisione con cui gli era stata inflitta la multa disciplinare, invocando motivi giustificativi per il ritardo nell’invio. Il contribuente invocava di aver correttamente inviato elettronicamente la dichiarazione d’imposta nel Canton __________, dove aveva il domicilio, e di essere stato impossibilitato ad inviare la documentazione destinata al fisco ticinese a causa di una malattia.

C. L’UT considerava l’e-mail in questione reclamo contro la decisione del 16 gennaio 2024 e, con decisione del 1° febbraio 2024, lo respingeva, rilevando che il reclamante non aveva dato seguito alla diffida notificatagli il 13 novembre 2023 e che la dichiarazione era stata presentata solo il 26 gennaio 2024, cioè dopo la multa.

D. Con tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario,RI 1 postula nuovamente l’annullamento della multa. Ribadisce di aver inoltrato la dichiarazione alle autorità fiscali del Cantone di domicilio e sostiene di aver ottenuto una proroga per presentare la dichiarazione nel Canton Ticino fino al 31 dicembre 2023. Produce poi un certificato medico che attesterebbe una sua malattia nel mese di gennaio del 2024.

E. Con osservazioni del 20 marzo 2024, l’UT postula la conferma delle motivazioni e delle conclusioni contenute nella decisione su reclamo impugnata.

Diritto

  1. Deve essere rilevato preliminarmente che il reclamo presentato dal contribuente non rispettava i requisiti di forma previsti dalla legge.

L’art. 206 cpv. 1 LT per l’imposta cantonale e l’art. 132 cpv. 1 LIFD per l’imposta federale diretta stabiliscono che contro la decisione di tassazione il contribuente può reclamare per iscritto all’autorità che ha emesso la tassazione, entro trenta giorni dalla notifica. Le stesse disposizioni si applicano anche alle decisioni che concernono le multe per violazione degli obblighi procedurali (articoli 266 cpv. 4 seconda frase LT e 182 cpv. 3 LIFD).

Oltre al requisito temporale, il reclamo deve ossequiare anche la forma scritta, come indicato dalla legge agli articoli 132 cpv. 1 LIFD e 206 cpv. 1 LT. L’invio per e-mail (come del resto pure l’invio tramite telefax) del reclamo non è infatti sufficiente, essendo sprovvisto della firma autografa del contribuente (Zweifel/Hunziker, in: Zweifel/Beusch [a cura di], Kommentar DBG, 4a ed., Basilea 2022, n. 18a ad art. 132 LIFD, p. 2220 e giurisprudenza citata).

Nella fattispecie, il contribuente si era limitato a inviare all’UT un’email, con la quale chiedeva l’annullamento della multa. Il reclamo era pertanto irricevibile, per vizio di forma.

Di conseguenza, la Camera di diritto tributario non potrebbe entrare nel merito del ricorso del contribuente, essendo la multa inflitta a quest’ultimo già passata in giudicato. Per le ragioni che seguono, il ricorso dovrebbe comunque essere respinto anche nel merito.

  1. 2.1.

La multa disciplinare è stata inflitta sulla base dell’art. 257 cpv. 1 LT, secondo cui chiunque, nonostante diffida, viola intenzionalmente o per negligenza un obbligo che gli incombe giusta la presente legge oppure una disposizione presa in applicazione di quest’ultima, in particolare:

a) non consegna la dichiarazione d’imposta o gli allegati;

b) non adempie all’obbligo di fornire attestazioni, informazioni o comunicazioni;

c) viola gli obblighi che gli incombono come erede o terzo nella procedura d’inventario;

d) non versa il deposito o non presta la garanzia bancaria irrevocabile previsti dall’articolo 253a;

è punito con la multa.

Il capoverso 2 prevede che la multa è di 1’000.- franchi al massimo e, in casi gravi o di recidiva, 10'000.- franchi al massimo.

Di tenore sostanzialmente uguale l’art. 174 LIFD.

2.2.

Secondo l’art. 198 cpv. 1 LT, i contribuenti sono invitati, mediante notificazione pubblica o invio del modulo, a presentare la dichiarazione d’imposta. Coloro che non hanno ricevuto il modulo devono chiederlo all’autorità competente.

Secondo il capoverso 2 di questa norma, il contribuente deve compilare il modulo in modo completo e veritiero, firmarlo personalmente e inviarlo, con gli allegati prescritti, all’autorità competente entro il termine stabilito.

Giusta il capoverso 3 il contribuente, che omette di inviare la dichiarazione d’imposta o che presenta un modulo incompleto, è diffidato a rimediarvi entro un congruo termine.

Il capoverso 4 fissa come per ogni diffida è percepita una tassa stabilita dal Consiglio di Stato.

Il capoverso 5 stabilisce come contro la diffida è data facoltà di reclamo all’autorità fiscale e di ricorso alla Camera di diritto tributario entro i termini stabiliti dagli articoli 206 e 227.

Di analogo tenore l’art. 124 LIFD.

2.3.

Affinché l’autorità fiscale possa infliggere una multa, devono essere realizzate due distinte condizioni:

· l’una soggettiva, che consiste nella colpa del contribuente, vale a dire in una sua azione o omissione intenzionale o per semplice negligenza;

· e l’altra oggettiva, vale a dire la diffida che l’autorità fiscale deve rivolgere al contribuente invitandolo a collaborare (cfr. Pedroli, Le norme penali della nuova legge svizzera sull’imposta federale diretta, in Rivista trimestrale di diritto penale dell’economia, n. 2/3-1995, p. 766; Idem, Le norme penali delle nuove leggi sulle imposte dirette, in RDAT II-1996 p. 483; Agner/Jung/Steinmann, Kommentar zum Gesetz über die direkte Bundessteuer, Zurigo, 1995, p. 472).

Il Tribunale federale ha precisato che la multa per violazione di obblighi di procedura da parte del contribuente non rappresenta un mero mezzo coercitivo dell’amministrazione ma presenta anche carattere penale, sicché il contribuente può essere punito anche se compie l’atto ordinato dall’autorità solo dopo la scadenza del termine impartitogli (RF 51/1996 p. 481 = StE 1997 B 101.1 n. 9);

  1. 3.1.

Nel caso in esame, al ricorrente è stata inflitta una multa disciplinare per non aver consegnato entro il termine impartitogli, e nonostante diffida, la dichiarazione d’imposta per il periodo fiscale 2022.

Il ricorrente, infatti, aveva ricevuto una proroga fino al 31 dicembre 2023 del termine per presentare la dichiarazione d’imposta solo dopo aver ricevuto una diffida il 13 novembre 2023. Tuttavia, il ricorrente non ha inoltrato la dichiarazione d’imposta nemmeno entro il termine prorogato. Per questo motivo, scaduto quest’ultimo e avendo già precedentemente emesso una diffida con invito a collaborare, l’UT ha emesso la multa disciplinare.

3.2.

La circostanza che l’insorgente abbia presentato la dichiarazione d’imposta nel Cantone di domicilio entro il termine attribuitogli da quest’ultimo è irrilevante.

A tale riguardo, l'art. 2 cpv. 1 dell'Ordinanza sull'applicazione della legge federale sull'armonizzazione delle imposte dirette nei rapporti intercantonali, del 9 marzo 2001 (RS 642.141) prevede che se, per ragioni di appartenenza economica, sussiste un obbligo fiscale non soltanto nel Cantone di domicilio o di sede, bensì anche in altri Cantoni, la procedura di tassazione si svolge anche in questi altri Cantoni.

Pertanto in ogni cantone in cui una persona è assoggettata (illimitatamente o limitatamente) viene eseguita una procedura di tassazione autonoma, che si fonda sul diritto cantonale.

La Circolare n. 16 del 31 agosto 2001 della Conferenza svizzera delle imposte (CSI) osserva a tale riguardo che il contribuente che chiede una proroga nel cantone di domicilio deve egli stesso informare gli altri cantoni della decisione presa a tale riguardo dal cantone di domicilio (circolare citata, p. 4).

Evidentemente, ciò non significa che basti che il contribuente informi gli altri cantoni della proroga ottenuta nel cantone di domicilio dopo che gli sia stata inflitta una multa disciplinare: al contrario, dovrà farlo rispettando i termini attribuitigli dai singoli cantoni per l’inoltro della dichiarazione fiscale (cfr. le sentenze CDT n. 80.2021.188 del 26 ottobre 2021 consid. 2.4.2 e n. 80.2014.34 del 14 marzo 2014 consid. 2.4).

3.3.

L’insorgente giustifica poi il ritardo nell’inoltro della dichiarazione con l’impossibilità fisica di recarsi nel suo ufficio per ritirare la dichiarazione già pronta e successivamente alla Posta, a causa di malattia.

Nel caso d’invio tardivo della dichiarazione d’imposta e, se la dichiarazione è stata restituita al contribuente per completamento, di rinvio tardivo, l'inosservanza del termine dev’essere scusata qualora il contribuente provi che, per servizio militare o servizio civile, assenza dal Paese, malattia o altri motivi rilevanti, è stato impedito di presentarla o di rinviarla in tempo e di avervi provvisto entro 30 giorni o al momento in cui gli impedimenti sono cessati (art. 124 cpv. 4 LIFD; per il diritto cantonale, cfr. art. 192 cpv. 5 LT).

Se una malattia viene invocata come impedimento, secondo la giurisprudenza deve essere tanto grave da impedire al contribuente sia di agire egli stesso nel termine sia di conferire mandato ad una terza persona per intraprenderlo. Secondo il principio della libera valutazione delle prove, la dimostrazione del fatto che la malattia sia sufficientemente grave non sottostà a precisi requisiti. Tuttavia, se una malattia viene invocata come motivo del mancato rispetto del termine, secondo la prassi viene attribuita importanza decisiva alla produzione di un certificato medico, rilasciato tempestivamente e significativo, che attesti che l’inosservanza del termine non è dipesa da alcuna o tutt’al più da una leggera colpa. L’onere della prova è a carico della persona che è tenuta a compiere l’atto processuale, in quanto è essa che si prevale dell’impedimento incolpevole (sentenza del Tribunale federale 2C_566/2020 del 10 luglio 2020 consid. 4.3.2 e giurisprudenza citata).

Nel caso in esame, il ricorrente non ha fornito alcuna prova documentale della malattia che gli avrebbe impedito di muoversi dal proprio domicilio, limitandosi ad allegare una ricetta medica del 22 gennaio 2024 in cui gli venivano prescritti due medicinali, l’uno contro l'ipertensione e l’altro per il trattamento delle verruche. Tale documento, tuttavia, non è idoneo a dimostrare che il ricorrente fosse impedito da una malattia ad adempiere i suoi obblighi procedurali.

3.4.

Neppure le ulteriori contestazioni relative alle difficoltà di comprensione dei documenti in italiano ricevuti dall’amministrazione fiscale ticinese, a causa della sua lingua madre francese, possono supportare la sua posizione. Come già ricordato, avrebbe potuto adempiere i suoi obblighi inviando semplicemente una copia della dichiarazione presentata nel Cantone di domicilio.

  1. Il ricorso è conseguentemente respinto.

Visto l’esito del ricorso, la tassa di giustizia e le spese di procedura sono poste a carico del ricorrente, soccombente.

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT

dichiara e pronuncia

  1. Il ricorso è respinto.

  2. Le spese processuali consistenti:

a. nella tassa di giustizia di fr. 200.–

b. nelle spese di cancelleria di complessivi fr. 80.–

per un totale di fr. 280.–

sono a carico del ricorrente.

  1. Contro il presen

per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello

Il presidente: La segretaria:

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