Incarti n. 80.2024.41 80.2024.42

Lugano 23 aprile 2025

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello

composta dai giudici

Andrea Pedroli, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

cancelliera

Sabrina Piemontesi - Gianola

parti

RI 1

contro

RS 1

oggetto

ricorso del 23 febbraio 2024 contro la decisione del 21 febbraio 2024 in materia di IC e IFD 2022.

Fatti

A. a.

RI 1 (), è giunto nel Comune di Gambarogno il 1.1.2021, proveniente dal Kirghizistan. Divorziato dal 2011, è pensionato ed è padre di __________ (). La figlia minorenne è domiciliata con la madre, __________, nel Canton Zurigo, e, nel periodo fiscale 2022, frequentava il liceo __________, in internato.

b.

Per il periodo fiscale 2022, il contribuente ha dichiarato un reddito imponibile complessivo pari a fr. 33'510.- ed una sostanza imponibile complessiva di fr. 425'748.-. Nelle deduzioni, in particolare, ha fatto valere fr. 20'000.- a titolo di “alimenti versati al coniuge divorziato” ed ha inoltre indicato nelle Comunicazioni e note per l’Ufficio di tassazione, che le spese da lui sostenute a titolo di alimenti per i figli minorenni erano pari a fr. 19'000.- (corrispondenti alle spese di formazione presso il liceo ad __________).

B. Con decisione del 19 dicembre 2023, l’Ufficio di tassazione di Bellinzona (in seguito UT) ha notificato al contribuente la tassazione IC/IFD 2022, commisurando il reddito imponibile in fr. 56'000.- per l’IC (in fr. 64'000.- quello determinante per l’aliquota) e in fr. 65'500.- per l’IFD e la sostanza in fr. 149'000.- (in fr. 200'000.- l’importo determinante per l’aliquota). Rispetto a quanto dichiarato dal contribuente, l’autorità fiscale, ha, tra le altre cose, riconosciuto la deduzione di fr. 20'000.- per alimenti versati alla figlia minorenne anziché alla ex coniuge e ha negato le deduzioni per figlio a carico e figli agli studi con la motivazione “Deduzione considerata in base alla situazione al 31 dicembre 2022. Sono concessi gli alimenti versati”.

C. Con reclamo del 4/5 gennaio 2024, il contribuente ha impugnato la decisione di tassazione IC/IFD 2022, sostenendo che la figlia minorenne __________, dal mese di giugno del 2022, aveva iniziato il ginnasio ad __________. Alle spese della scuola (fr. 34'000.- annui) andavano aggiunti i costi supplementari, quali quelli per le escursioni, i biglietti del treno per recarsi da __________ a __________ __________ e a __________, diversi libri, nonché un PC richiesto dalla scuola per un totale di fr. 20'000.- per il primo semestre. Il reclamante avrebbe corrisposto sia fr. 20'000.- alla ex moglie (nonché madre della minore), a titolo di alimenti, sia la totalità delle spese legate alla scuola frequentata da __________. Tutte le spese da lui sostenute per il mantenimento della minore avrebbero dovuto essere intese quali alimenti deducibili.

D. a.

Con scritto del 22 gennaio 2024, l’autorità fiscale ha rilevato che, nella documentazione allegata al reclamo, non risultavano alimenti alla ex coniuge, bensì versamenti a favore della figlia (“__________”). Quanto versato doveva pertanto essere considerato alimenti alla figlia minorenne e non alla ex coniuge. Secondo la documentazione bancaria fornita, i versamenti effettuati nel 2022 assommavano a fr. 9'595.-. La cauzione di fr. 2'000.-, versata alla scuola frequentata dalla figlia, non poteva essere considerata nel calcolo degli alimenti, trattandosi di un importo soggetto a restituzione da parte della scuola.

Le spese pagate nel corso del 2022 per la frequenza del ginnasio di __________ erano pari a fr. 17'100.-. Quelle pagate il 21 marzo 2023 non potevano essere considerate invece ai fini del periodo fiscale 2022. Ulteriori alimenti a favore della figlia non erano, secondo il fisco, documentati. Motivo per il quale, a titolo di alimenti a favore del figlio, doveva essere ammessa la somma di complessivi fr. 26'695.-. Per le visite della figlia in Ticino, era esclusa la deducibilità di ulteriori spese. Al contribuente veniva inoltre spiegato che “versando e deducendo gli alimenti per la figlia minorenne, le deduzioni sociali dal reddito non possono essere ammesse aggiuntivamente a quella per alimenti”. Motivo per il quale il contribuente veniva invitato, entro il 20 febbraio 2024, a voler prendere posizione in merito a quanto verificato da parte del fisco, nonché a trasmettere copia della convenzione di divorzio (vidimata dal giudice), con la quale quale erano stati stabiliti gli alimenti da versare alla ex moglie ed alla figlia, come pure la prova del versamento di ulteriori contributi alimentari.

b.

Con risposta del 5/6.2.2024, il reclamante ha prodotto i documenti richiesti, ricapitolando l’insieme delle spese sostenute per il mantenimento della figlia e cifrandole in complessivi fr. 41'014.-. A suo avviso, legge del __________ consentirebbe ai divorziati di trovare da soli un accordo in merito a tali contributi.

E. Con decisione del 21 febbraio 2024, l’UT ha accolto parzialmente il reclamo, riducendo il reddito imponibile a fr. 42'700.-, per l’IC (fr. 48'900.- l’importo determinante per l’aliquota) e a fr. 50'400.- per l’IFD. La deduzione degli alimenti per la figlia era stabilita in fr. 33'900.-. Ricordato che, generalmente, i contributi alimentari sono stabiliti in una convenzione o ordinati mediante una decisione giudiziaria, il fisco ha agggiunto che il Tribunale federale ha lasciato aperta la questione se il contributo di mantenimento debba fondarsi su una convenzione ratificata dall’autorità tutoria o se l’imposizione presso il genitore che riceve la prestazione e la deduzione presso quello che la eroga debbano intervenire anche se si tratta di contributi pagati senza convenzione.

Il reclamante, nel corso del 2022, aveva effettuato diversi pagamenti, a titolo di alimenti per il mantenimento della figlia minorenne, domiciliata fuori Cantone con la madre, per un totale di fr. 16'800.-, oltre al versamento diretto di fr. 17'100.- per le spese di formazione della minore. Avrebbe inoltre proceduto ad ulteriori pagamenti (vestiti; spese dei mezzi pubblici di trasporto; acquisto di un PC; paghetta; abbonamento telefonico; attività sportive). I contributi alimentari dovuti non erano tuttavia stati stabiliti mediante una convenzione e neppure una decisione giudiziaria. Nonostante il reclamante avesse fornito copia di un accordo privato sottoscritto con la ex coniuge, il fisco si chiedeva se quanto versato potesse essere integralmente dedotto a titolo di contributo alimentare e concludeva che fossero deducibili unicamente i versamenti all’ex coniuge pari a fr. 16'800.- e l’importo di fr. 17'100.- per le spese di frequenza scolastica della figlia. Gli altri costi chiesti in deduzione, erano, secondo l’autorità fiscale, “contributi fittizi e di mantenimento diretto della figlia, non deducibili ai sensi degli articoli 33 lett. a LT e 34 lett. a LIFD”.

F. Con tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, __________ contesta l’ammontare degli alimenti riconosciuti in deduzione a favore della figlia minorenne. In particolare censura il fatto che, l’UT, dopo avergli richiesto i giustificativi relativi al mantenimento della minore, non li abbia poi presi in considerazione. L’insorgente ritiene che, nel computo degli alimenti versati, debbano essere riconosciuti anche le spese di viaggio con le __________, la paghetta mensile direttamente accreditata sul conto personale, l’acquisto di un PC per la scuola, le spese per l’abbonamento telefonico e il corso di “kickboxing… benefico per la promozione della fiducia in sé stessa”.

La pretesa dell’UT di prendere in considerazione le convenzioni di divorzio non avrebbe un fondamento giuridico, specialmente laddove la fine dell’unione coniugale è stata decisa da un giudice estero, in casu del __________. Quello che conta sarebbe l’obbligo di mantenimento nei confronti del figlio. Non potendo computare tutte le spese necessarie, un genitore divorziato si troverebbe penalizzato per rapporto ai coniugati, in violazione dell’art. 8 Cost. Chiede pertanto di prendere in considerazione la totalità dei costi di mantenimento fatti valere.

G. Con scritto del 14 marzo 2025 la Camera di diritto tributario si è rivolta al contribuente, chiedendo la trasmissione dei documenti relativi al riconoscimento, in Svizzera, della sentenza di divorzio, oltre a indicazioni in merito all’autorità svizzera che aveva omologato un accordo tra i genitori relativo al mantenimento della figlia minorenne. Al contribuente veniva ricordato che, trattandosi di una deduzione, la prova rimaneva a suo carico ed al contempo che, in mancanza di una presa di posizione entro il 7 aprile 2025, la Camera avrebbe deciso in base agli atti a disposizione. Inoltre il ricorrente veniva avvertito che “in mancanza di prove in merito alla modalità di definizione dell’obbligo di mantenimento nei confronti della figlia la Camera potrà anche intraprendere una modifica a suo sfavore della notifica di tassazione da lei impugnata”.

Nella sua risposta, il ricorrente ha affermato che il divorzio è stato riconosciuto in Svizzera e registrato presso l’Ufficio dello Stato civile del Canton Soletta. Nessuna autorità svizzera si sarebbe invece occupata del contributo alimentare della figlia. Il ricorrente ribadisce che secondo il diritto kirghiso, le parti possono liberamente mettersi d’accordo circa gli alimenti da versare, senza che ciò venga stabilito da un giudice.

Diritto

  1. 1.1.

Dalla disamina dell’incarto fiscale, prodotto dall’autorità di tassazione, risulta che l’insorgente ha presentato la dichiarazione d’imposta priva di allegati. In particolare ha dichiarato redditi di natura previdenziale (“pensioni della previdenza professionale e individuale vincolata” nonché “rendite AVS”), senza allegare alcuna attestazione; fatto valere deduzioni, senza giustificativi; dichiarato una sostanza imponibile complessiva (in particolare, titoli e capitali per fr. 197'571.-), senza allegare alcun documento bancario. Il 19 dicembre 2023, l’UT gli ha notificato le decisioni di tassazione IC/IFD 2023, senza aver richiesto al contribuente la presentazione degli allegati.

1.2.

Secondo gli articoli 124 cpv. 2 LIFD e 198 cpv. 2 LT, il contribuente deve compilare il modulo in modo completo e veritiero, firmarlo personalmente e inviarlo, con gli allegati prescritti, all’autorità competente entro il termine stabilito.

Le persone fisiche devono allegare alla dichiarazione d’imposta, in particolare: i certificati di salario concernenti tutti i proventi da attività lucrativa dipendente, le attestazioni sui compensi ricevuti come membri dell’amministrazione o di un altro organo di una persona giuridica, gli elenchi completi dei titoli, crediti e debiti (artt. 125 cpv. 1 LIFD e 199 cpv. 1 LT). Oltre alla dichiarazione fiscale comprensiva dei moduli, il contribuente ha l’obbligo di allegare tutti i giustificativi che si riferiscono alla sua situazione personale (Richner/Frei/Kaufmann/Rohner, Handkommentar zum DBG, 4a ed., Zurigo 2023, n. 1 ad art. 125 LIFD).

L’enumerazione degli allegati non è esaustiva. Altri giustificativi, documenti, nonché liste possono essere richiesti dall’autorità fi-scale nell’ambito dell’ulteriore collaborazione che si deve atten-dere dal contribuente (Althaus-Houriet, in: Noël/Aubry Girardin [a cura di], Commentaire romand LIFD, Basilea 2017, n. 7 ad art. 125 LIFD).

Secondo gli articoli 124 cpv. 3 LIFD e 198 cpv. 3 LT, il contribuente che omette di inviare la dichiarazione d’imposta o che presenta una dichiarazione d’imposta incompleta è diffidato a rimediarvi entro un congruo termine.

1.3.

In applicazione degli art. 130 cpv. 1 LIFD e 198 cpv. 1 LT, l’autorità di tassazione è infatti tenuta a controllare la dichiarazione d’imposta e procedere alle indagini necessarie.

Secondo il capoverso 2 della norma, l’autorità fiscale deve eseguire la tassazione d’ufficio, in base a una valutazione coscienziosa, se il contribuente, nonostante diffida, non soddisfa i suoi obblighi procedurali (tra i quali rientrano anche l’invio della dichiarazione d’imposta e degli allegati) oppure se gli elementi imponibili non possono essere accertati esattamente per mancanza di documenti attendibili. Può tener conto di coefficienti sperimentali, dell’evoluzione patrimoniale e del tenore di vita del contribuente.

1.4.

Appare evidente che la procedura seguita dall’autorità fiscale è irrita.

Trattandosi di una dichiarazione fiscale priva di allegati, l’UT avrebbe dovuto diffidare il contribuente alla presentazione degli allegati e a fare tutto il necessario per consentire una tassazione completa ed esatta (art. 126 cpv. 1 LIFD, art. 200 cpv. 1 LT), avvertendolo della possibilità di procedere ad una tassazione d’ufficio in mancanza di quanto richiesto (art. 130 cpv. 2 LIFD, art. 204 cpv. 2 LT).

Già solo per tale ragione, la decisione su reclamo IC/IFD 2022 dev’essere annullata e gli atti rinviati all’autorità di tassazione affinché richieda al ricorrente di produrre tutti i giustificativi del caso, informandolo delle conseguenze in mancanza di invio degli stessi.

  1. 2.1.

Per quanto concerne la decisione impugnata, l’autorità di tassazione ritiene che possano essere dedotti quali alimenti per la figlia minorenne unicamente i versamenti effettuati sul conto della ex coniuge (per un importo di complessivi fr. 16'800.-) e la retta scolastica per l’internato (fr. 17'100.-) e non anche gli ulteriori costi diretti, fatti valere dal contribuente. Di diverso avviso quest’ultimo, secondo cui dovrebbero essere considerati tutti gli esborsi riferiti al mantenimento della figlia, per un ammontare di fr. 41'014.-.

Ora, a prescindere dalla questione di natura procedurale esposta al considerando precedente, vale la pena di addentrarsi comunque nella questione della deduzione legata al contributo di mantenimento della figlia minorenne, che pure dovrà essere oggetto di nuova decisione da parte dell’autorità fiscale, nella misura in cui non dovrà essere intrapresa una tassazione d’ufficio.

2.2.

Giusta gli articoli 32 cpv. 1 lett. c LT e 33 cpv. 1 lett. c LIFD, sono dedotti dai proventi gli alimenti versati a un genitore per i figli sotto la sua autorità parentale, escluse tuttavia le prestazioni versate in virtù di un obbligo di mantenimento o di assistenza fondato sul diritto di famiglia.

2.3.

Fintanto che la famiglia costituisce un’unità economica, gli apporti dei singoli membri al reddito complessivo non hanno alcuna rilevanza individuale e le spese che il contribuente sopporta per il mantenimento della famiglia non sono deducibili dai proventi conseguiti (art. 34 lett. a LIFD; art. 33 lett. a LT). Per contro, in caso di divorzio o separazione legale o di fatto, gli alimenti percepiti da un contribuente per sé stesso e per i figli sotto la sua autorità parentale sono imponibili nella sua partita fiscale (art. 23 lett. f LIFD; art. 22 lett. f LT) mentre sono deducibili per il contribuente che li versa (art. 33 cpv. 1 lett. c LIFD; art. 32 cpv. 1 lett. c LT).

2.4.

Secondo il principio di corrispondenza o congruenza (Korrespondenzprinzip; principe de concordance), gli alimenti versati devono essere imposti al genitore che li riceve per i figli sotto la sua autorità parentale (Richner/Frei/Kaufmann/Rohner, Handkommentar zum DBG, 4a ediz., Zurigo 2023, n. 58a s. ad art. 23 LIFD, p. 516; sentenza TF 2C_544/2019 del 21.04.2020 consid. 6.2 e 6.3 = RDAF 2020 II p. 418 ss). D’altro canto, questi alimenti sono pienamente deducibili per il genitore che li versa (articoli 33 cpv. 1 lett. c LIFD e 32 cpv. 1 lett. c LT). La deducibilità degli alimenti per i figli minorenni vale tuttavia solo per gli alimenti dovuti nell’ambito del diritto di famiglia, ma non per gli alimenti versati a titolo volontario (Circ. AFC n. 30 del 21 dicembre 2010, Imposizione dei coniugi e della famiglia secondo la legge federale sull’imposta federale diretta, n. 14.2.2., p. 32).

2.5.

I contributi di mantenimento sono deducibili unicamente fintantoché i figli sottostanno all’autorità parentale del genitore che riceve gli alimenti (Richner/Frei/Kaufmann/Rohner, op. cit., n. 52 ad art. 33 LIFD, p. 683) e possono rivestire la forma di pagamenti (Geldleistungen) diretti e ricorrenti ma anche di prestazioni in natura (Natural- und Barunterhalt) o di assunzione di costi indiretti (Betreuungsunterhalt; Locher, Kommentar zum DBG, 2a ed., Basilea 2019, n. 34 ss, p. 992 ss, in particolare n. 48 ad art. 33 LIFD, p. 995 e riferimenti citati; Hunziker/Mayer-Knobel in: Zweifel/Beusch [a cura di], Kommentar zum schweizerischen Steuerrecht, DBG, 4a ediz., Basilea 2022, n. 23a ss. ad art. 23 LIFD, p. 563 s.). Servono alla copertura dei bisogni vitali, senza che il destinatario benefici di alcun incremento patrimoniale (Richner/Frei/Kaufmann/Rohner, op. cit., n. 48 ad art. 33 LIFD, p. 683; n. 60 ad art. 23 LIFD, p. 516 s.).

Gli alimenti versati al coniuge per il figlio minorenne o direttamente al figlio maggiorenne sono di regola prestazioni pecuniarie dirette ricorrenti. Possono tuttavia essere versati anche come pagamenti indiretti, ad esempio con la presa a carico degli interessi su debiti oppure dei premi della cassa malati. Sono possibili anche prestazioni in natura (Circ. AFC n. 30 del 21 dicembre 2010, n. 14.2.2., p. 32).

  1. 3.1.

Nel caso in esame, il ricorrente non ha prodotto alcuna sentenza di divorzio né una convenzione sul mantenimento della figlia minorenne.

3.2.

3.2.1.

Secondo l’art. 276 del Codice civile svizzero (RS 210), che tratta l’oggetto e l’estensione del mantenimento da parte dei genitori, il mantenimento consiste nella cura, nell’educazione e in prestazioni pecuniarie (cpv. 1). Quando i genitori non formano più una comunità domestica, in linea di principio le cure e l’educazione del figlio passano al genitore titolare della custodia, ossia al genitore con il quale il figlio vive prevalentemente, mentre l’altro dovrà versare prestazioni pecuniarie (sentenza del TF 2C_274/2020 del 14 maggio 2020, consid. 3.1, con riferimento all’art. 276 cpv. 2 CC e al Messaggio concernente una modifica del Codice civile svizzero [Mantenimento del figlio], FF 2014 489, in particolare cifra 1.2.3, p. 498).

3.2.2.

I principi per il calcolo degli alimenti per i figli sono stabiliti dall'art. 285 del Codice civile svizzero nella versione del 20 marzo 2015, entrata in vigore il 1° gennaio 2017 (RU 2015 4299). In primo luogo, si tratta di pagamenti monetari nei casi in cui i genitori non vivono nella stessa abitazione (DTF 145 V 154 consid. 4.2.2.1). Per quanto riguarda il mantenimento del figlio in senso stretto, dall'art. 285 cpv. 1 CC si evince che il contributo di mantenimento deve essere commisurato ai bisogni del figlio, alla situazione sociale e alle possibilità dei genitori; si tiene inoltre conto della sostanza e dei redditi del figlio. Il diritto in vigore dal 2017 prevede anche un contributo di accudimento (art. 285 cpv. 2 CC), che serve a garantire la cura del figlio da parte dei genitori o di terzi. Dal 1° gennaio 2017, lo stato civile dei genitori non è più rilevante a questo proposito (sentenza TF 2C_274/2020 del 14 maggio 2020 consid. 3.2, con riferimento a DTF 144 III 377 consid. 7.1.1).

3.2.3.

La commisurazione del contributo alimentare (per il mantenimento del figlio in senso stretto e del contributo di accudimento) può avvenire tramite sentenza o accordo contrattuale. Tuttavia, contratti circa l’obbligo di mantenimento conclusi in sede extragiudiziale vincolano il figlio soltanto se approvati dall’autorità di protezione dei minori (art. 287 cpv. 1 CC; DTF 126 III 49 consid. 2d). In mancanza di tale approvazione, gli accordi di mantenimento basati sull’art. 276 CC non sono validi per il minore (DTF 126 III 49 consid. 2c). L’obbligo di approvazione ha come scopo principale il bene del figlio e la sua protezione da eventuali svantaggi. Tuttavia, serve anche nell’interesse della persona obbligata a versare gli alimenti, in quanto quest’ultima non deve, in linea di principio, pagare alcun contributo alimentare che pregiudichi il suo minimo vitale (sentenza 2C_274/2020 del 14 maggio 2020 consid. 3.3 e giurisprudenza citata; v. anche Hunziker/Mayer-Knobel, op. cit., n. 21c ad art. 33 LIFD, p. 772 s.).

3.3.

Tornando al caso che qui ci occupa, occorre anzitutto rilevare che agli atti non vi è alcuna convenzione per quanto concerne gli alimenti a favore della figlia minorenne. I coniugi hanno divorziato il 4 luglio 2011 in __________ (cfr. anche www.movpop.ti.ch, sito consultato il 13.3.2025). Il contribuente ha prodotto unicamente un certificato di divorzio ed ha anche indicato, nello scritto del 5 febbraio 2024, che la legge di tale Paese permetterebbe ai coniugi di trovare un accordo in relazione agli alimenti.

L’insorgente ha poi presentato un documento – controfirmato dalla ex coniuge il 30 gennaio 2024 – intitolato “Bestätigung der vereinbarten Unterhaltszahlungen (alimente) für gemeinsame Tochter __________” e dal seguente tenore:

Ich habe die Liste der von meinem ex-Mann __________ im Jahre 2022 geleisteten Unterhaltszahlungen gesehen und kann hiermit bestätigen, dass sie nicht nur der Wahrheit entsprechen aber unserer gegenseitigen Übereinkunft für den Unterhalt unserer gemeinsamen Tochter. 2022 war ein schwieriges Jahr, da ich zum Teil ohne Arbeit war und die Lebenshaltungskosten in Zürich signifikant anstiegen”.

La lista contemplava spese per fr. 41'014.-: retta del ginnasio [fr. 17'100.-]; PC [fr. 1'100.-]; alimenti pagati tramite versamenti a __________ [fr. 16’800]; “paghetta” alla figlia [fr. 2'400.-]; abbonamento telefonico __________ [fr. 400.- ]; indumenti [fr. 600.-], trattamenti medici non pagati dalla cassa malati [fr. 437.-]; spese __________ [fr. 1'677.-]; kickboxing [fr. 500.-]).

Delle spese incluse in tale lista, l’UT ha riconosciuto la retta del ginnasio e gli alimenti pagati tramite versamenti alla ex moglie.

3.4.

Alla luce del diritto svizzero in vigore (in particolare art. 287 CC), l’autorità fiscale, in assenza di una convenzione sugli alimenti omologata da parte di un’autorità – la quale ha il compito di esaminare e ponderare gli interessi del minore ed infine stabilire il corretto contributo di mantenimento prendendo in considerazione altresì le situazioni finanziarie di entrambi i genitori – non può limitarsi a riconoscere i pretesi versamenti unliateralmente fatti valere dal contribuente. Come già ricordato, trattandosi di una deduzione, l’onere della prova incombe a quest’ultimo.

Inoltre, diversamente da quanto sostenuto dall’insorgente (nello scritto del 26 marzo 2025 alla Camera di diritto tributario), in Svizzera l’interesse del minore è fortemente tutelato dalle normative poc’anzi esposte, sicché non hanno alcuna rilevanza eventuali disposizioni meno restrittive in vigore in altri Paesi.

3.5.

In assenza di una convenzione omologata, l’autorità fiscale è tenuta ad apprezzare il contributo alimentare ed anche a decurtarlo, seguendo lo schema esposto nella sentenza del Tribunale federale 2C_274/2020 del 14 maggio 2020.

Nel caso concreto, anche se non esiste un accordo di mantenimento omologato dall’autorità, ciò non significa che i contributi alimentari per la figlia non siano dovuti. Il contribuente deve tuttavia dimostrare che la sua ex coniuge non sia in grado di provvedere al mantenimento della figlia con i propri mezzi (compreso il proprio patrimonio) e che l’importo concordato sia adeguato (sentenza 2C_274/2020 del 14 maggio 2020 consid. 4.4.).

3.6.

Oltre a ciò, occorrerà valutare attentamente il rispetto del principio di corrispondenza, verificando quale contributo alimentare __________ abbia dichiarato alle autorità fiscali del Canton Zurigo, affinché quanto versato dal contribuente, a titolo di contributo alimentare per la figlia minorenne, venga imposto nella partita fiscale della madre.

A questo proposito si rileva che, secondo un’opinione dottrinale, i pagamenti effettuati direttamente a terzi e non all'altro genitore (ad esempio, le spese scolastiche dovute sulla base di un contratto tra la scuola e il genitore pagante) non dovrebbero essere deducibili sulla base dell'articolo 33 cpv. 1 lett. c LIFD (Richner/Frei/Kaufmann/Rohner, Handkommentar zum DBG, 4a. ed., n. 53 ad art. 33 LIFD e sentenza cantonale [BL] citata; di diverso avviso Hunziker/Mayer-Knobel, op. cit., n. 18a ad art. 33 LIFD). Inoltre, trattandosi di un internato, come si evince dal contratto agli atti – comprensivo quindi dei costi, oltre della scuola anche del vitto e dell’alloggio – non si comprende come il contribuente possa aver corrisposto, quantomeno dall’inizio della frequenza scolastica, ancora fr. 1'500.- al mese a titolo di “Unterhalt Emily”.

  1. Di conseguenza la decisione IC/IFD 2022 su reclamo è annullata e gli atti vengono trasmessi all’UT di Bellinzona affinché proceda nei propri incombenti ai sensi dei considerandi. Non si prelevano spese processuali e tassa di giustizia.

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT

dichiara e pronuncia

  1. Il ricorso è evaso ai sensi dei considerandi.

§ Di conseguenza la decisione su reclamo IC/IFD 2022 è annullata e gli atti sono rinviati all’UT di Bellinzona affinché proceda nei propri incombenti ai sensi dei considerandi.

  1. Non si prelevano spese processuali e tassa di giustizia.

  2. Contro il presen Copia per conoscenza:

municipio di __________.

per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello

Il presidente: La cancelliera:

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