Incarti n. 80.2024.30 80.2024.31
Lugano 11 dicembre 2024
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici
Andrea Pedroli, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
cancelliere
Stefano Stillitano
parti
RI 1
contro
RS 1
oggetto
ricorso del 24 gennaio 2024 contro la decisione del 27 dicembre 2023 in materia di IC e IFD 2022.
Fatti
A. Con decisioni dell’11 ottobre 2023, l’RS 1 (di seguito UT) ha notificato a RI 1 domiciliato a __________ e attivo professionalmente quale “elettricista” a __________ (BE), la tassazione IC/IFD 2022.
B. Avverso tali decisioni il contribuente ha interposto reclamo con scritto del 12/14 dicembre 2023, nel quale così si è espresso in merito alla tempestività del gravame:
Desidero preliminarmente comunicare che solo di recente ho ricevuto la documentazione, poiché essendo impiegato nel Canton Berna, non ho potuto recarmi in Ticino a causa degli impegni lavorativi nel fine settimana.
Quanto al merito delle decisioni, in particolare ha contestato la mancata deduzione dei costi del veicolo privato utilizzato per il raggiungimento del luogo di lavoro a __________, quantificati nella dichiarazione d’imposta in CHF 7'200.-.
C. Con decisione del 27 dicembre 2023, l’UT ha dichiarato il reclamo irricevibile in quanto tardivo, essendo stato presentato oltre il termine previsto dagli articoli 206 cpv. 1 LT e 132 cpv. 1 LIFD e ritenuto peraltro che non sussisterebbe nel caso concreto nessuna delle ipotesi previste per la richiesta di restituzione nel termine secondo gli articoli 192 cpv. 5 LT e art. 133 LIFD.
D. Con tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, RI 1 ha ribadito che non gli sarebbe stato possibile “ottenere la documentazione necessaria per tempo”, in quanto svolge la propria attività lavorativa in Svizzera interna e non gli sarebbe stato “possibile tornare a casa ogni fine settimana”. Inoltre, sarebbero anche sorti alcuni “inconvenienti” a causa del fermo posta, ragione per cui chiede che il suo caso venga comunque esaminato.
Nel merito ribadisce la necessità dell’utilizzo del veicolo privato, in considerazione del fatto che non potrebbe altrimenti spostarsi da un cantiere all’altro con gli attrezzi da lavoro.
E. Nelle sue osservazioni del 31 gennaio 2024, l’UT ha chiesto la conferma delle decisioni impugnate, ritenuto che la circostanza di non essere potuto rientrare regolarmente in Ticino non giustificherebbe il ritardo nella presentazione del ricorso. Nel merito ha evidenziato poi che, trattandosi di “un usuale rientro settimanale a domicilio, la concessione della deduzione del solo mezzo pubblico è ampiamente confermata da costante giurisprudenza”.
Diritto
La Camera di diritto tributario, autorità di ricorso in materia fiscale contro le decisioni degli uffici di tassazione, è competente a pronunciarsi nel merito dei ricorsi a condizione che il gravame sia ricevibile in ordine. Essa deve pertanto esaminare preliminarmente se il ricorso è ricevibile, ovvero tempestivo, sufficientemente motivato, spedito nei termini di legge e presentato da una persona legittimata, ma anche se una eventuale decisione dell’Ufficio di tassazione, che abbia dichiarato irricevibile il reclamo del contribuente, sia fondata. Infatti, se l’irricevibilità del reclamo è stata presentata a torto, gli atti saranno retrocessi all’autorità di tassazione per la decisione di merito, mentre, in caso contrario, la Camera confermerà la decisione di irricevibilità.
1.2.
Nella fattispecie, l’UT ha dichiarato irricevibile il reclamo interposto dal contribuente contro le decisioni di tassazione relative al periodo fiscale 2022, poiché tardivo. La Camera si limiterà pertanto a verificare tale aspetto formale, mentre le è in ogni caso precluso l’esame del merito della tassazione del contribuente.
Contro la decisione di tassazione il contribuente può reclamare per scritto all’autorità di tassazione, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 206 cpv. 1 LT e art. 132 cpv. 1 LIFD). Il termine decorre dal giorno successivo a quello della notifica ed è reputato osservato se l’opposizione perviene all’autorità di tassazione o è consegnata a un ufficio postale svizzero ovvero a una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera all’estero il giorno della scadenza (art. 192 LT; art. 133 LIFD).
Gli art. 192 cpv. 5 LT e 133 cpv. 3 LIFD precisano che tale termine, stabilito dalla legge, è perentorio, essendo prevista una deroga solo quando esiste un motivo di restituzione in intero del termine, vale a dire quando è provato che l’inosservanza del termine è da attribuire a servizio militare, malattia, assenza dal cantone o altri gravi motivi riguardanti il contribuente o il suo rappresentante.
2.2.
Una decisione si considera notificata non nel momento in cui il contribuente ne prende conoscenza, bensì il giorno in cui viene debitamente comunicata, cioè nel momento in cui entra nella sfera di competenza del suo destinatario, in modo tale che quest’ultimo possa prenderne conoscenza (cfr. la sentenza del Tribunale federale 2A.494/2005 del 7 febbraio 2006 consid. 2.1; inoltre RF 67/2012 p. 301 consid. 4.2).
Siccome la legge (né quella federale né quella cantonale) non prescrive una determinata forma, l’autorità fiscale non è obbligata a notificare i suoi atti mediante invio postale raccomandato, ma può procedervi anche con lettera semplice (cfr. la sentenza del Tribunale federale 2C_430/2009 del 14 gennaio 2010, in RF 65/2010 p. 396 consid. 2.4).
Dal profilo giuridico, la differenza fondamentale concerne l’onere della prova circa l’effettiva comunicazione di un atto e la data in cui la stessa ha avuto luogo. Infatti, nel caso della notifica di una decisione con lettera semplice, l’amministrazione deve assumere l’onere della prova in base alla regola dell’art. 8 CCS: questa norma, che ha una portata generale e che si applica sia in diritto privato, sia in diritto pubblico, dispone che ove la legge non stabilisca altrimenti, chi vuol dedurre il suo diritto da una circostanza di fatto da lui asserita, deve fornirne la prova (DTF 114 III 54, 99 Ib 359).
2.3.
Nel caso in esame, l’insorgente ha perlomeno implicitamente riconosciuto di aver ricevuto la decisione di tassazione nella prima metà del mese di ottobre del 2023. Nel suo reclamo del 12 dicembre 2023 ha infatti indicato “preliminarmente” di aver ricevuto “solo di recente… la documentazione, poiché essendo impiegato nel Canton Berna, non h[a] potuto recar[s]i in Ticino a causa degli impegni lavorativi nel fine settimana”.
Ne consegue che il reclamo, inoltrato due mesi dopo la notificazione della decisione, era tardivo.
Considerato il fatto che ancora nel suo ricorso l’insorgente attribuisce il ritardo nella presentazione del reclamo al rientro irregolare al domicilio per il fine settimana, svolgendo la sua attività lucrativa nel Canton Berna, oltre che a non meglio precisati inconvenienti legati al fermo posta, ci si può ancora domandare se sussistano i motivi per ammettere una restituzione dei termini.
3.2.
La restituzione dei termini è data se è provato che l’inosservanza degli stessi è da attribuire a servizio militare o a servizio civile, a malattia, ad assenza dal Cantone o ad altri motivi gravi riguardanti il contribuente o il suo rappresentante (art. 192 cpv. 5 LT).
Per l’imposta federale diretta, l’autorità entra nel merito di opposizioni tardive soltanto se il contribuente prova che, per servizio militare o servizio civile, malattia, assenza dal Paese o altri motivi rilevanti, è stato impedito di presentarle in tempo o di averle inoltrate entro 30 giorni dal momento in cui gli impedimenti sono cessati (art. 133 cpv. 3 LIFD).
3.3.
Per impedimento non colpevole si intende non solo l’impossibilità oggettiva, come la forza maggiore, ma anche l’impossibilità soggettiva dovuta a circostanze personali o a un errore scusabile. L'impedimento non deve essere prevedibile e deve essere di natura tale che il rispetto del termine avrebbe richiesto l'adozione di misure che non si possono ragionevolmente pretendere da parte di un uomo d’affari prudente. L'assenza temporanea dal domicilio può costituire un impedimento di questo tipo, a condizione che il ricorrente abbia agito con diligenza per garantire che gli atti procedurali necessari fossero intrapresi in tempo utile, se necessario da un terzo (sentenza TF 9C_304/2023 del 21 febbraio 2024 consid. 6.2.1 e giurisprudenza citata).
3.4.
Le considerazioni esposte dall’insorgente a fondamento della richiesta sono del tutto generiche, non avendo in particolar modo indicato quali sono i fine settimana in cui non avrebbe fatto rientro al domicilio. In ogni caso, si tratterebbe di assenze da lui previste. Se effettivamente avesse deciso di non rientrare al proprio domicilio per diverse settimane, avrebbe perlomeno dovuto provvedere affinché una persona di fiducia prendesse in consegna la sua corrispondenza. Tale negligenza, che non costituisce un caso di impossibilità oggettiva o soggettiva dovuta a circostanze personali scusabili secondo la giurisprudenza, è imputabile al ricorrente e di conseguenza preclude la restituzione del termine per la presentazione del reclamo.
3.5.
La decisione impugnata, con cui l’Ufficio di tassazione ha dichiarato irricevibile il reclamo, è pertanto legittima.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e pronuncia
Il ricorso è respinto.
Le spese processuali consistenti:
a. nella tassa di giustizia di fr. 200.–
b. nelle spese di cancelleria di complessivi fr. 80.–
per un totale di fr. 280.–
sono a carico del ricorrente.
per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello
Il presidente: Il cancelliere: