Incarti n. 80.2024.261 80.2024.262

Lugano 28 gennaio 2025

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello

composta dai giudici

Andrea Pedroli, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

cancelliere

Francesco Sciuchetti

parti

RI 1 RI 2

contro

RS 1

oggetto

ricorso del 13 dicembre 2024 contro la decisione del 11 dicembre 2024 in materia di IC-IFD 2023.

Fatti

A. Con decisione del 4 settembre 2024, l’RS 1 (in seguito: UT) notificava ad RI 1 e a RI 2 la tassazione IC e IFD relativa al periodo fiscale 2023, allestita d’ufficio a causa del mancato inoltro della relativa dichiarazione. L’utile imponibile veniva stabilito in fr. 83'000.-- per l’IC e in fr. 83'800.-- per l’IFD e la sostanza imponibile in fr. 859'000.--.

Nella motivazione della decisione, l’UT indicava che la stessa poteva essere impugnata soltanto per manifesta inesattezza e che il reclamo doveva essere motivato e indicare eventuali mezzi di prova. Ciò che significava che al reclamo doveva essere allegata la dichiarazione d’imposta debitamente compilata e corredata dalla relativa documentazione. I contribuenti venivano resi attenti al fatto che un eventuale reclamo che non soddisfacesse i requisiti di legge sarebbe stato dichiarato irricevibile, con la conseguenza che la tassazione d’ufficio sarebbe diventata definitiva.

B. Con un reclamo del 28 ottobre 2024, i contribuenti contestavano la tassazione d’ufficio, sostenendo che l’attività lavorativa indipendente del marito si fosse conclusa alla fine di aprile 2024 e che, a partire da maggio, egli percepisse una rendita di vecchiaia AVS. Inoltre, segnalavano che la gestione dell’azienda agricola era passata alla moglie e al figlio. I contribuenti ritenevano quindi che, siccome “da diversi anni” l’attività agricola veniva gestita congiuntamente dai coniugi (“a parità di diritti”), il reddito totale dovesse corrispondere a fr. 75'000.--, cioè il doppio del reddito attribuito dall’UT alla moglie, e non ai fr. 95'000.-- calcolati dall’autorità fiscale computando al marito un reddito di fr. 57'500.--. Il reddito del marito, a loro avviso, andava poi ricondotto a fr. 12'500.--, tenuto conto del fatto che, nel 2023, egli aveva lavorato soltanto quattro mesi. I reclamanti concludevano scusandosi per essersi accorti dell’errore “solo all’arrivo delle polizze di versamento”.

C. Con scritto del 13 novembre 2023 l’UT rilevava la tardività del reclamo. Evidenziava inoltre come il contribuente non avesse comprovato la manifesta inesattezza della tassazione d’ufficio impartendogli un termine scadente il 23 novembre 2024 per giustificare il ritardo e per presentare la dichiarazione d’imposta debitamente compilata e corredata dai relativi allegati, motivando e comprovando la manifesta inesattezza della tassazione operata d’ufficio.

D. Con decisione su reclamo del 11 dicembre 2024 l’UT, rilevando come il termine assegnato agli insorgenti per giustificare il proprio ritardo e per comprovare la manifesta inesattezza della decisione di tassazione allestita d’ufficio fosse scaduto infruttuoso, dichiarava il reclamo irricevibile.

E. Con tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, i coniugi RI 1 e RI 2 contestano la decisione su reclamo, sostenendo di aver presentato il 26 novembre 2024 una "completa dichiarazione d’imposta 2023". La ragione della tardività di tale invio, sarebbe da ricercarsi nella brevità del termine assegnato dall’UT, insufficiente a predisporre la necessaria chiusura fiscale. I contribuenti lamentano inoltre che le precedenti dichiarazioni, corredate dalla chiusura fiscale allestita da un ufficio contabile, non siano mai state considerate, circostanza che li aveva spinti a rinunciare in passato alla presentazione delle dichiarazioni. Chiedono ora di valutare i “dati reali” da loro messi a disposizione.

F. Con osservazioni del 18 dicembre 2024, l’autorità fiscale postula la conferma della propria decisione rilevando che, contrariamente a quanto dichiarato dai contribuenti, non era stata presentata alcuna dichiarazione d’imposta per il 2023.

Diritto

  1. 1.1.

La Camera di diritto tributario, autorità di ricorso in materia fiscale contro le decisioni degli uffici di tassazione, è competente a pronunciarsi nel merito dei ricorsi a condizione che il gravame sia ricevibile in ordine. Essa deve pertanto esaminare preliminarmente se il ricorso è ricevibile, ovvero tempestivo, sufficientemente motivato, spedito nei termini di legge e presentato da una persona legittimata, ma anche se una eventuale decisione dell’Ufficio di tassazione, che abbia dichiarato irricevibile il reclamo del contribuente, sia fondata. Infatti, se l’irricevibilità del reclamo è stata pronunciata a torto, gli atti verranno retrocessi all’autorità di tassazione per la decisione di merito, mentre, in caso contrario, la Camera confermerà la decisione di irricevibilità.

1.2.

Nella fattispecie in esame, l’UT ha dichiarato irricevibile il reclamo interposto dai contribuenti contro la decisione di tassazione d’ufficio del 4 settembre 2024, in quanto lo ha ritenuto tardivo e carente di un requisito di forma, ovvero l’allegazione della documentazione atta a dimostrare la manifesta inesattezza della decisione reclamata. La Camera si limiterà pertanto a verificare tali aspetti formali, mentre le è in ogni caso precluso l’esame del merito della tassazione dei contribuenti.

  1. 2.1.

Gli articoli 204 cpv. 2 LT e 130 cpv. 2 LIFD consentono all’autorità di tassazione di procedere ad una tassazione d’ufficio in base ad una valutazione coscienziosa, se, nonostante diffida, il contribuente non soddisfa i suoi obblighi procedurali oppure se gli elementi imponibili non possono essere accertati esattamente per mancanza di documenti attendibili. In tale sede si può tener conto di coefficienti sperimentali, dell’evoluzione patrimoniale e del tenore di vita del contribuente.

2.2.

Contro la decisione di tassazione il contribuente può reclamare per scritto all’autorità di tassazione, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 206 cpv. 1 LT e art. 132 cpv. 1 LIFD). Tuttavia, il contribuente può impugnare la tassazione operata d’ufficio soltanto con il motivo che essa è “manifestamente inesatta”; il reclamo dev’essere motivato e indicare eventuali mezzi di prova (art. 206 cpv. 3 LT e art. 132 cpv. 3 LIFD).

Il termine decorre dal giorno successivo a quello della notifica ed è reputato osservato se l’opposizione perviene all’autorità di tassazione o è consegnata a un ufficio postale svizzero ovvero a una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera all’estero il giorno della scadenza (art. 192 LT; art. 133 LIFD).

Gli articoli 192 cpv. 1 e 5 LT e 133 cpv. 3 LIFD precisano che tale termine, stabilito dalla legge, è perentorio, essendo prevista una deroga solo quando esiste un motivo di restituzione in intero del termine, vale a dire quando è provato che l’inosservanza dello stesso è da attribuire a servizio militare o a servizio civile, a malattia, ad assenza dal cantone o ad altri gravi motivi riguardanti il contribuente o il suo rappresentante.

2.3.

Nel caso in esame, i ricorrenti sono stati tassati d’ufficio e le relative decisioni sono state notificate loro con la data del 4 settembre 2024, per posta semplice.

Invitati dall’autorità fiscale a giustificare il ritardo del reclamo del 30 ottobre 2024, gli insorgenti hanno lasciato scadere il termine loro attribuito senza rispondere. Nel loro scritto allegato al ricorso, che sostengono di avere inviato all’autorità di tassazione il 26 novembre 2024, non hanno comunque fatto alcun riferimento alla questione della tempestività del reclamo.

2.4.

Notoriamente nell’ambito dell’amministrazione di massa le decisioni vengono, per motivi di costo, unicamente comunicate per posta semplice: in tal caso, è l’autorità che deve sopportare il rischio dell’assenza di prova della data di notificazione. Se la notificazione in sé o la sua data sono contestate e sussiste effettivamente un dubbio a tale riguardo, ci si deve fondare sulle dichiarazioni del destinatario dell’invio (cfr. p. es. la sentenza del Tribunale federale del 4 aprile 2008, n. 2C_637/2007, in RDAF 2008 II 197 consid. 2.1 e giurisprudenza citata). La giurisprudenza non richiede tuttavia la prova piena della notificazione da parte dell’autorità, qualora le circostanze concrete permettano di concludere con verosimiglianza preponderante che la decisione sia stata effettivamente notificata (DTF 124 V 400 consid. 2b; 121 V 5 consid. 3b; 120 V 33 consid. 3c e 3d; sentenza 5P.190/1999 del 25 agosto 1999 consid. 4a; Cocchi/Trezzini/Bernasconi, op. cit., art. 138 CPC, p. 579);

2.5.

Tornando al caso in esame, sebbene l’UT non abbia provato quando la decisione è stata notificata ai contribuenti, va comunque rilevato che questi ultimi, nel loro reclamo del 30 ottobre 2024, si sono scusati per essersi accorti dell’errore nella tassazione “solo all’arrivo delle polizze di versamento”, lasciando perlomeno supporre che avessero ricevuto la decisione di tassazione ma che non l’avessero esaminata accuratamente. Che da tale ammissione si possa desumere la tardività del rimedio giuridico può tuttavia rimanere indeciso. Infatti, quand’anche fosse stato tempestivo, nondimeno l’autorità fiscale avrebbe dovuto dichiararlo irricevibile in quanto inficiato da un altro vizio di forma, come meglio si vedrà in seguito.

  1. 3.1.

Come già accennato, il contribuente può impugnare la tassazione operata d’ufficio soltanto con il motivo che essa è “manifestamente inesatta” e, se lo fa, il reclamo dev’essere motivato e indicare eventuali mezzi di prova (art. 206 cpv. 3 LT; art. 132 cpv. 3 LIFD). Tali requisiti del reclamo rappresentano non meri presupposti sostanziali per la rimozione della tassazione per apprezzamento, bensì prescrizioni di validità del gravame, in mancanza dei quali l’autorità non deve neppure entrare nel merito (sentenza del Tribunale federale del 21 novembre 1997, in DTF 123 II 552).

Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, se il contribuente interpone un reclamo che non adempie i requisiti previsti dalla legge per impugnare una tassazione per apprezzamento, l’autorità fiscale lo dichiara irricevibile senza attribuire al reclamante un termine di grazia per rimediarvi (Fenners/Looser, Besonderheiten bei der Anfechtung der Ermessensveranlagung, in AJP 2013 p. 33, in particolare p. 42 e giurisprudenza citata; Filippini/Balestra Gamboni, La tassazione d’ufficio, in RtiD I-2018 p. 638; cfr. anche le sentenze CDT n. 80.2019.71/72 del 4 novembre 20219; CDT n. 80.2013.230 del 30 ottobre 2013 consid. 2.4 e CDT n. 80.2016.123/124 del 17 ottobre 2016 consid. 1.6);

3.2.

Ora, al momento dell’intimazione della decisione di tassazione ai contribuenti, l’UT ha espressamente informato i medesimi in merito ai requisiti di forma del rimedio giuridico, indicando che “al reclamo dev’essere allegata la dichiarazione d’imposta debitamente compilata e corredata da tutti i certificati, attestazioni, documenti ecc.”. Dopo aver ricevuto il reclamo, il quale non adempiva i summenzionati requisiti di forma, l’UT, oltre a chiedere di giustificare il ritardo, ha nuovamente invitato i contribuenti a “presentare la dichiarazione d’imposta debitamente compilata e firmata e corredata dai relativi giustificativi, motivando e comprovando la manifesta inesattezza della tassazione operata d’ufficio” entro il 23 novembre 2024. Ciononostante i reclamanti non hanno allegato al reclamo contro la tassazione d’ufficio alcuna dichiarazione d’imposta. Insieme al ricorso hanno tuttavia prodotto una lettera, che avrebbero inviato all’UT il 26 novembre 2024 e cui sarebbero stati acclusi il bilancio ed il conto economico dell’attività agricola del 2023. Tuttavia, se anche tali documenti fossero stati inviati all’autorità di tassazione insieme al reclamo, non avrebbero adempiuto i presupposti formali previsti dalla legge per la contestazione di una tassazione d’ufficio.

3.3.

Infatti, secondo il Tribunale federale, la presentazione di un reclamo cui è allegato il certificato di salario del contribuente, che esercita un’attività lucrativa dipendente, non soddisfa i requisiti di ricevibilità di un reclamo contro una tassazione d’ufficio. Infatti, continua a mancare una rappresentazione equivalente alla dichiarazione d’imposta, che fornisca informazioni su tutti i redditi (e le deduzioni) e che allo stesso tempo possa essere considerata come dichiarazione dell’esattezza e della completezza delle informazioni fornite (sentenza 2C_36/2017 e 2C_37/2017 del 30 gennaio 2017 consid. 2.3.1 e giurisprudenza citata).

Ne consegue che, per gli stessi motivi, in assenza di una valida dichiarazione nemmeno può essere considerata sufficiente la produzione del bilancio e del conto economico dell’attività indipendente dei contribuenti.

  1. Il ricorso è conseguentemente respinto.

Visto l’esito, la tassa di giustizia e le spese di procedura sono a carico dei ricorrenti, soccombenti.

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT

dichiara e pronuncia

  1. Il ricorso è respinto.

  2. Le spese processuali consistenti:

a. nella tassa di giustizia di fr. 500.–

b. nelle spese di cancelleria di complessivi fr. 100.–

per un totale di fr. 600.–

sono a carico dei ricorrenti.

  1. Contro il presen Copia per conoscenza:

municipio di .

per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello

Il presidente: Il cancelliere:

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