Incarti n. 80.2024.253 80.2024.254
Lugano 29 aprile 2025
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici
Andrea Pedroli, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
cancelliera
Sabrina Piemontesi - Gianola
parti
RI 1
contro
RS 1
oggetto
ricorso del 6 dicembre 2024 contro la decisione del 12 novembre 2024 in materia di IC e IFD 2019.
Fatti
A. __________ (__________), divorziato, nel 2019 era impiegato presso l’Esercito svizzero.
Nella dichiarazione fiscale 2019, indicava un reddito imponibile complessivo di fr. 98'668.- nonché una sostanza imponibile di fr. 61'641.-.
Nel Modulo 1, indicava, quale luogo di lavoro “__________”. Nelle deduzioni faceva valere, in particolare, “Spese professionali dei dipendenti” per fr. 23'370.-, tra le quali fr. 5'670.- a titolo di spese di trasporto dal domicilio al luogo di lavoro (ossia da __________ a __________).
B. Con decisione del 28 ottobre 2020, l’Ufficio di tassazione di Lugano (di seguito UT) notificava al contribuente la tassazione IC/IFD 2019, nella quale commisurava il reddito imponibile in fr. 101'600.- per l’IC e in fr. 103'600.- per l’IFD e la sostanza imponibile in fr. 61'000.-. Rispetto ai dati dichiarati, l’UT non riconosceva le spese per l’abbonamento per il mezzo pubblico del contribuente, pari a fr. 5'670.-, con la motivazione “Deduzione non ammessa difettando dei requisiti di legge”, mentre ammetteva le “spese per pasto principale fuori casa”, le spese supplementari di alloggio con cucina, nonché le “spese professionali forfait contribuente”.
C. a.
Con reclamo del 30 novembre 2020, il contribuente chiedeva di riconoscere la deduzione afferente al costo per l’abbonamento del mezzo pubblico.
b.
Il 9 ottobre 2024 l’autorità fiscale attribuiva al reclamante un termine fino al 29 ottobre 2024 per produrre una “attestazione rilasciata dal datore di lavoro indicante che la totalità del costo dell’abbonamento pubblico SBB di CHF 5'670 sia stato preso a carico del contribuente”.
Con e-mail del 28 ottobre 2024, __________ inviava il certificato di salario precisando che, in calce allo stesso vi era “la nota e l’importo corrispondente”.
c.
Con decisione di tassazione del 12 novembre 2024, l’UT respingeva il reclamo, con la seguente motivazione:
In data 28.10.2024 il Signor __________, allega quale risposta alla richiesta di documentazione il suo certificato di salario, indicando che nello stesso al pt. 15 (osservazioni) vi è la nota con l’importo corrispondente. Considerato che non è stata fornita un’attestazione rilasciata dal datore di lavoro indicante se la totalità del costo dell’abbonamento del __________ fosse stato preso a carico da parte del contribuente, l’Ufficio di tassazione non può fare altro che riconfermare la decisione di tassazione del 28.10.2020, di conseguenza il reclamo è respinto.
D. Con tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, __________ contesta di non aver dato seguito alla richiesta di documentazione, rilevando di aver presentato il certificato di salario, nel quale vi era in calce una nota a proposito delle spese di abbonamento del mezzo pubblico. Nel gravame spiega di aver preso contatto con le “risorse umane dello staff dell’Esercito” e sostiene che “a quel tempo, i GA venivano ricevuti su richiesta delle risorse umane e trattenuti direttamente sullo stipendio il mese successivo”. A suo dire, “anche l’impiegata (signora __________) non è stata in grado di spiegare come sia arrivato l’importo di fr. 5'760.-, ma sul mio certificato di stipendio (allegato 1) (…), risulta un importo di Fr. 3'780.-“.
Produce un estratto dello stipendio ricevuto nel mese di novembre 2019 da parte del datore di lavoro, dal quale risultava una trattenuta di fr. 3'780.- a titolo di “__________
E. Con osservazioni del 10 dicembre 2024, l’autorità fiscale rileva che sul certificato di salario del contribuente risulta crociata la casella F (Trasporto gratuito dal domicilio al luogo di lavoro) e sottolinea che “nessuna dichiarazione del datore di lavoro in merito ad un’indicazione errata è giunta all’autorità fiscale”, con la conseguenza che “riteniamo quanto esposto corretto”.
Lo scritto è stato inviato per conoscenza al ricorrente, il quale non ha presentato alcuna replica.
Diritto
Sia secondo l’art. 25 cpv. 1 LT sia secondo l’art. 26 cpv. 1 LIFD, le spese professionali deducibili sono:
a) le spese di trasporto necessarie dal domicilio al luogo di lavoro;
b) le spese supplementari necessarie per pasti fuori domicilio o in caso di lavoro a turni;
c) le altre spese necessarie per l’esercizio della professione.
Secondo l’art. 25 cpv. 2 LT, per le spese professionali secondo il capoverso 1 lettere a - c sono stabilite deduzioni complessive.
Giusta l’art. 25 cpv. 2 LIFD, per le spese professionali secondo il capoverso 1 lettere b e c sono stabilite deduzioni complessive; per le spese di cui al capoverso 1 lettera c il contribuente può giustificare spese più elevate.
1.2.
1.2.1.
Secondo l’art. 3 cpv. 1 del decreto esecutivo del 12 dicembre 2018 concernente l’imposizione delle persone fisiche, valido per il periodo fiscale 2019, sono considerate spese di trasporto quelle causate al contribuente per trasferirsi dal luogo di domicilio a quello in cui lavora. Le relative deduzioni sono stabilite come segue:
a) per l’uso di mezzi di trasporto pubblici: la spesa effettiva;
b) […]
c) per l’uso di una motocicletta con targa di controllo su fondo bianco o di un’automobile privata: le spese del mezzo pubblico disponibile.
Eccezionalmente, se nessun mezzo pubblico è a disposizione o se il contribuente non può servirsene (es. infermità, distanza notevole dalla più vicina fermata, orario sfavorevole, ecc.) è ammessa una deduzione fino a 40 cts. il km per le motociclette con targa di controllo su fondo bianco e fino a 60 cts. il km per le automobili (art. 3 cpv. 2 decreto esecutivo citato).
1.2.2.
Anche per l’imposta federale diretta è deducibile la spesa effettiva del mezzo pubblico per il trasporto dal luogo di domicilio a quello di lavoro fino all’importo massimo di 3000 franchi (art. 5 cpv. 1 Ordinanza sulla deduzione delle spese professionali delle persone esercitanti un’attività lucrativa dipendente, del 10 febbraio 1993). Lo stesso vale in caso d’uso di un veicolo privato (art. 5 cpv. 2 Ordinanza del 10 febbraio 1993), a meno che non sia disponibile un mezzo di trasporto pubblico o non sia ragionevole pretendere che il contribuente ne faccia uso. In tal caso possono essere dedotte le spese effettive secondo l’appendice dell’ordinanza, che viene periodicamente aggiornata sino ad un importo massimo di fr. 3'000 all’anno.
Il ricorrente nel 2019 aveva il proprio domicilio a __________ e lavorava a __________ (era pertanto un “Wochenaufenthalter”). L’autorità fiscale ha riconosciuto, nella propria decisione, le spese supplementari legate alla doppia economia domestica, negando tuttavia le spese spese di trasporto. Il contribuente chiede che venga riconosciuto l’importo relativo all’abbonamento generale delle Ferrovie federali svizzere (FFS), per l’importo di fr. 5'670.-. In sede di ricorso, produce poi la busta paga del mese di novembre 2019, dalla quale emerge che il costo di fr. 3'780.-, relativo alle spese per l’abbonamento generale in 1a classe delle FFS è stato trattenuto dal suo stipendio. Chiede pertanto di riconoscere almeno tale importo a titolo di spese di trasporto.
2.2.
2.2.1.
Nel caso che qui ci occupa, il ricorrente ha prodotto il certificato di salario, rilasciato dal datore di lavoro, l’Esercito svizzero, nel quale è crociata la casella “F” (Trasporto gratuito dal domicilio al luogo di lavoro) ed in calce allo stesso, nelle osservazioni, si legge quanto segue: “Spesenreglement durch Kanton BE am 19.12.2006 genehmigt, Selbstkost. GA SBB dienstl CHF 5670”.
2.2.2.
Dalle Istruzioni per la compilazione del certificato di salario e dell’attestazione delle rendite (modulo 11) allestite dall’Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC) (valide sino al periodo fiscale 2024 compreso, https://www.estv.admin.ch/estv/it/home/imposta-federale-diretta/certificato-di-salario-attestazione-delle-rendite.html, sito visualizzato il 14.4.2025), risulta che il datore di lavoro deve crociare la casella “F” nel caso in cui al proprio dipendente non deriva alcun costo per il tragitto dal domicilio al luogo di lavoro, come, ad esempio, la messa a disposizione di un abbonamento generale da utilizzare per scopi professionali. Se il dipendente riceve un abbonamento generale senza la necessità di utilizzarlo a scopo professionale, l’abbonamento generale è da dichiarare al suo valore di mercato alla cifra 2.3 del certificato di salario (cfr. p. 9 delle Istruzioni appena citate).
2.2.3.
Considerato che il dipendente può far valere in deduzione le spese di trasporto necessarie dal domicilio al luogo di lavoro, allo scopo di evitare una deduzione non giustificata di tali spese rispettivamente di evitare una doppia deduzione nel certificato di salario e nella dichiarazione di imposta, l’autorità fiscale è tenuta a sapere se il dipendente si assume queste spese o no. Di conseguenza, la casella “F” deve essere sempre crociata nel caso in cui al dipendente non sorgono costi del tragitto dalla sua abitazione al luogo di lavoro ovvero, nel caso in cui i costi vengono rimborsati integralmente. Ciò è il caso, ad esempio, anche laddove si tratta di un collaboratore esterno, il quale raggiunge il cliente direttamente dal proprio domicilio e il datore di lavoro rimborsa tutte le spese di trasporto per l’uso del veicolo privato in base ai chilometri effettivamente percorsi oppure tramite un rimborso forfettario (in quel caso, per chiarezza e anche per evitare disguidi in merito alle deduzioni per le spese di trasporto, nel certificato di salario si deve dichiarare anche il rimborso forfettario così come la trasferta gratuita dal domicilio al posto di lavoro).
Nel caso in cui il datore di lavoro prevede il rimborso dell’utilizzo dei mezzi pubblici, egli deve apporre la crocetta nella casella F solamente se i costi del tragitto dal domicilio al luogo di lavoro vengono rimborsati integralmente.
In presenza di rimborso parziale, l’importo risarcito deve essere invece aggiunto al salario (cifra 1 del certificato di salario). In tal caso il dipendente può dedurre integralmente le spese per il tragitto nella sua dichiarazione (Bosshard/Mösli, Der neue Lohnausweis – Das Handbuch für die Praxis, Muri-Berna, 2007, p. 32 s.).
Nel caso in esame, l’autorità fiscale, con scritto del 9 ottobre 2024, ha espressamente chiesto al contribuente di voler produrre l’attestazione indicante che la totalità del costo dell’abbonamento fosse a carico del datore di lavoro. Il ricorrente ha ribadito che ciò risulta dal certificato di salario. In sede di osservazioni al ricorso, il fisco ha espressamente segnalato che nel certificato di salario 2019, risultava crociata la casella “F”.
3.2.
Il certificato di salario è un’attestazione del datore di lavoro sotto forma di un formulario ufficiale stabilito dall’autorità fiscale competente (Zweifel/Hunziker, in: Zweifel/Beusch [a cura di], Kommentar zum DBG, 4a ed., Basilea 2022, n. 11 ad art. 125 LIFD).
Il contribuente, che per legge è obbligato ad allegare alla dichiarazione d’imposta i certificati di salario (articoli 125 cpv. 1 lett. a LIFD e 199 cpv. 1 lett. a LT), è tenuto anche a verificare che il certificato ricevuto sia completo ed esatto, nella misura in cui ciò sia possibile e esigibile. Nel caso in cui riscontri dei vizi, deve renderne attento il datore di lavoro e pretendere un certificato corretto. Se il datore di lavoro si rifiuta di farlo, deve informarne le autorità fiscali. Se non lo fa, subirà le conseguenze del mancato adempimento dei suoi obblighi procedurali. Il contribuente deve quindi presentare il certificato di salario anche se ritiene che sia errato e spiegare all'autorità fiscale quale certificato di salario ritiene corretto (Zweifel/Hunziker, op. cit., n. 11-13 ad art. 125 LIFD).
3.3.
Per quanto concerne l’onere della prova, secondo un consolidato principio della procedura fiscale, esso è ripartito nel senso che l’autorità fiscale è tenuta a dimostrare l’esistenza di elementi che fondano o aumentano l’onere fiscale, mentre è a carico del contribuente la prova di quei fatti che concorrono a escludere o a ridurre il debito verso l’erario (decisione TF n. 2C_388/2016 e n. 2C_389/2016 del 23 febbraio 2017, consid. 2.2.1. e giurisprudenza ivi citata; DTF 133 II 153 e 121 II 257; ASA 64 p. 493; StE 1990 B 13.1 n. 8).
3.4.
Ora, nel caso di specie, l’autorità di tassazione ha stabilito le deduzioni delle spese professionali, tenendo conto delle indicazioni risultanti dal certificato di salario rilasciato dal datore di lavoro, cioè dall’Esercito svizzero.
Il ricorrente sostiene tuttavia che quanto risulta dal certificato di salario non corrisponda alla situazione effettiva. Con il ricorso, tuttavia, non solo non ha documentato quanto da lui sostenuto, ma ha addirittura presentato la busta paga del mese di novembre 2019, recante l’indicazione della detrazione per le spese relative all’abbonamento generale, con un altro importo, rispetto a quello chiesto originariamente in deduzione__________ è stato invitato a delucidare la concreta fattispecie, rivolgendosi al datore di lavoro. Agli atti non si ha tuttavia alcuna presa di posizione da parte dell’Esercito svizzero né ha prodotto un certificato di salario corretto secondo le sue pretese (ossia senza la casella F crociata).
Motivo per il quale, in queste concrete circostanze la decisione su reclamo dell’autorità fiscale dev’essere confermata.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e pronuncia
Il ricorso è respinto.
Le spese processuali consistenti:
a. nella tassa di giustizia di fr. 500.–
b. nelle spese di cancelleria di complessivi fr. 100.–
per un totale di fr. 600.–
sono a carico del ricorrente.
municipio di __________.
per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello
Il presidente: La cancelliera: