80.2024.209

Incarto n. 80.2024.209

Lugano 23 gennaio 2025

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello

composta dai giudici

Andrea Pedroli, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

cancelliera

Cristiana Balestra Gamboni

parti

RI 1

contro

RS 1

oggetto

ricorso del 9 ottobre 2024 contro la decisione del 7 ottobre 2024 in materia di IC 2023.

Fatti

A. RI 1, pensionata, ha presentato la Dichiarazione d’imposta delle persone fisiche IC/IFD 2023 esponendo un reddito imponibile complessivo di fr. 7’375.‑ e della sostanza imponibile complessiva pari a fr. 1'682.‑.

B. Con decisione notificata il 28 agosto 2024, l’RS 1 (di seguito: UT) stabiliva che l’imposta sul reddito e, per la sola imposta cantonale, l’imposta sulla sostanza, fossero pari a fr. 0.‑.

Rispetto a quanto dichiarato, l’UT aveva tuttavia aggiunto fr. 15'000.‑ quali “numerario, biglietti banca, oro e metalli preziosi”, con la motivazione “imposizione valore dei capitali precedentemente tassati (o dei capitali ricavati da alienazioni avvenute nel corrente periodo fiscale), non essendo stato provato il consumo o il reinvestimento”.

C. Il 1° ottobre 2024, RI 1 presentava reclamo contro la decisione di tassazione IC 2023 in quanto non riteneva corretta l’aggiunta alla sostanza dell’importo di fr. 15'000.‑.

D. Con decisione datata 7 ottobre 2024, l’UT lo dichiarava irricevibile perché difettava l’interesse degno di protezione della contribuente a reclamare. Infatti, una eventuale modifica della decisione di tassazione contestata non avrebbe avuto alcun riflesso sul debito d’imposta che, sia per il reddito sia per la sostanza, era pari a fr. 0.‑.

E. Con tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, RI 1 si aggrava contro la decisione impugnata perché l’aggiunta alla sostanza dell’“importo di CHF 15'000 […] potrebbe avere ripercussioni sulla […] prestazione complementare AVS. Infatti, una tale indicazione nella tassazione potrebbe comportare modifiche nel diritto a tale prestazione”.

Diritto

  1. 1.1.

La Camera di diritto tributario, autorità di ricorso in materia fiscale contro le decisioni degli Uffici di tassazione, è competente a pronunciarsi nel merito dei ricorsi a condizione che il gravame sia ricevibile in ordine. Essa deve pertanto esaminare preliminarmente se il ricorso è ricevibile, ovvero tempestivo, sufficientemente motivato, spedito nei termini di legge e presentato da una persona legittimata, ma anche se una eventuale decisione dell’Ufficio di tassazione, che abbia dichiarato irricevibile il reclamo del contribuente, sia fondata. Se l’irricevibilità del reclamo è stata pronunciata a torto, gli atti verranno retrocessi all’autorità di tassazione per la decisione di merito, mentre, in caso contrario, la Camera confermerà la decisione di irricevibilità.

1.2.

Poiché nella fattispecie l’autorità di tassazione si è limitata a dichiarare irricevibile il reclamo, questa Corte si confronterà unicamente con questo aspetto procedurale. Non esaminerà pertanto le censure ricorsuali che concernono il merito della tassazione.

  1. 2.1.

Secondo l’art. 206 cpv. 1 LT, contro la decisione di tassazione il contribuente può reclamare per scritto all’autorità di tassazione, entro 30 giorni dalla notificazione.

Il riconoscimento della legittimazione a reclamare implica l’esistenza di un interesse degno di protezione, sia esso un interesse di diritto o di fatto, direttamente connesso con l’oggetto della contestazione ed attuale (Dubey/Zufferey, Droit administratif général, Basilea 2014, n. 2082 ss, p. 733 ss).

In altri termini, perché sia data la legittimazione, devono essere adempiuti i seguenti presupposti:

· l’interessato deve essere toccato e pregiudicato dalla decisione: è irrilevante che si tratti di interessi giuridici o fattuali, bastando che la decisione gli cagioni uno svantaggio economico, ideale, materiale o di altra natura e

· il ricorrente deve dimostrare di avere un interesse alla modifica della decisione: si richiede pertanto che egli sia toccato in modo particolare e diretto, in misura maggiore e con intensità superiore rispetto a chiunque altro

(Dubey/Zufferey, loc. cit. e giurisprudenza citata).

2.2.

Secondo la decisione di tassazione IC 2023 dopo reclamo datata 7 ottobre 2024, l’imposta cantonale sulla sostanza dovuta per il periodo fiscale litigioso ammonta a zero franchi, sicché è evidente che la contribuente non hanno alcun interesse attuale degno di tutela ad ottenere una decisione giudiziaria, come già non ne aveva alcuno ad ottenere una decisione su reclamo sulla commisurazione della sostanza imponibile (cfr. p. es. sentenza TF 2C_233/2017 del 13 aprile 2018 consid. 2.2; v. anche Zweifel/Hunziker, in: Zweifel/Beusch [a cura di], Kommentar zum schweizerischen Steuerrecht, 4a ed., Basilea 2022, n. 12 ad art. 132 LIFD, p. 2218; Richner/Frei/Kaufmann/Rohner, Handkommentar zum DBG, 4a ed., Zurigo 2023, n. 15 ad art. 132 LIFD, p. 1460).

2.3.

Del resto, l’autorità materiale di cosa giudicata si riferisce soltanto al dispositivo di una decisione, per cui la legittimazione non può venir tratta dalla semplice contestazione di alcuni punti della relativa motivazione (RDAF 2001 p. 261 ss = StE 2001 B 96.11 n. 6). In altri termini, un’eventuale riduzione della sostanza determinante per l’aliquota non avrebbe alcun riflesso sul debito d’imposta, che rimarrebbe comunque a zero franchi.

La ricorrente non è quindi lesa nei suoi interessi personali dalla decisione impugnata e non era pertanto legittimata a interporre reclamo (cfr., al proposito, sentenza TF 2P.345/2005 dell’11 maggio 2006; sentenza CDT inc. 80.2016.292/293 del 22.12.2016).

  1. 3.1

L’insorgente attira tuttavia l’attenzione sugli effetti che la decisione dell’Ufficio di tassazione potrebbe avere sulle decisioni dell’Istituto delle assicurazioni sociali (IAS) e, in particolare, sulla potenziale perdita o parziale riduzione della prestazione complementare all’AVS.

3.2.

È bene precisare che ad escludere che la decisione dell’autorità fiscale produca effetti vincolanti sulle decisioni dello IAS è la stessa giurisprudenza in materia di assicurazioni sociali.

Secondo il Tribunale federale, infatti, in linea di principio gli organi di applicazione delle assicurazioni sociali non possono scostarsi da una tassazione fiscale passata in giudicato, a meno che essa non contenga errori manifesti e debitamente comprovati, immediatamente emendabili, oppure quando si debbano apprezzare fatti irrilevanti dal profilo fiscale ma decisivi in tema di assicurazioni sociali. La stessa giurisprudenza prevede tuttavia un’eccezione per il caso in cui l’imposta è fissata a zero franchi; in tale ipotesi, i dati fiscali non sono vincolanti per gli organi di applicazione delle prestazioni sociali, proprio perché non sussistono i presupposti per impugnare la decisione di tassazione con un rimedio di diritto, vista la mancanza di un valore litigioso rilevante. In simili condizioni, le autorità competenti in materia di assicurazioni sociali devono esaminare eventuali censure contro i dati fiscali su cui si fonda la decisione contestata (cfr. sentenze TF H 38/05 del 10 giugno 2005 consid. 2.4 e 3.2; H 64/06 dell’11 aprile 2007 consid. 4 e 4.1; inoltre sentenza del presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni del Canton Ticino inc. 39.2009.15 del 22 marzo 2010 consid. 2.9).

3.3.

In una sentenza del 22 novembre 2011 (RtiD I-2012 n. 14t), questa Camera, ricordata la giurisprudenza in materia di assicurazioni sociali, ha deciso che un contribuente, cui era stata notificata una decisione di tassazione che aveva commisurato reddito e sostanza imponibili in zero franchi, non fosse legittimato ad impugnarla, contestando il valore attribuito ad un immobile situato all’estero ed il relativo reddito. Il fatto che tali elementi fossero determinanti per stabilire il diritto a prestazioni sociali non giustificava una deroga.

In una recente sentenza, che concerneva una decisione con cui la Cassa cantonale per gli assegni familiari aveva ordinato la restituzione di assegni integrativi e di prima infanzia percepiti a torto, il Tribunale cantonale delle assicurazioni (TCA) ha deciso che la Cassa non avrebbe dovuto considerare vincolanti i dati fiscali, visto che nella decisione di tassazione l’imposta sul reddito era stata fissata in zero franchi (cfr. sentenza TCA inc. 39.2013.1 dell’11 luglio 2013, in: RtiD I-2014 n. 6).

La Camera di diritto tributario ha dichiarato irricevibile anche il ricorso interposto da un contribuente contro una decisione di tassazione che aveva commisurato reddito e sostanza imponibili in zero franchi, sebbene tali elementi potessero implicare un ordine di restituzione di assegni integrativi e di prima infanzia (CDT inc. 80.2014.243 del 23 ottobre 2014).

In una sentenza del 17 marzo 2021 (CDT inc. 80.2019.184/185), questa Camera aveva dichiarato irricevibile il ricorso interposto da un contribuente che lamentava gli effetti che la decisione di tassazione avrebbe potuto avere sulla decisione dello IAS in merito al sussidio per i premi dell'assicurazione contro le malattie, perché il contribuente avrebbe potuto chiedere all’Istituto delle assicurazioni sociali che il reddito determinante per la concessione del sussidio fosse accertato in maniera autonoma (art. 30 cpv. 2 LCAMal; art. 14 cpv. 2 Regolamento della legge di applicazione della legge federale sull’assicurazione malattie [RLCAMal; RL 853.110]; cfr., al proposito, sentenza TCA inc. 36.2007.172 del 28 febbraio 2008, in: RtiD II-2008, 13; inc. 36.2009.85 del 12 ottobre 2009, in: RtiD I-2010, 18).

3.4.

Ne consegue che, nella fattispecie, la decisione impugnata con cui l’autorità di tassazione si è rifiutata di entrare nel merito del reclamo dei contribuenti, è legittima.

Questa conclusione preclude alla Camera di diritto tributario la facoltà di esaminare il merito della questione litigiosa.

  1. Di conseguenza, il ricorso è respinto.

Visto l’esito, la tassa di giustizia, ridotta al minimo, e le spese processuali sono poste a carico della ricorrente, soccombente.

Per questi motivi,

visto per le spese l’art. 231 LT

dichiara e pronuncia

  1. Il ricorso è respinto.

  2. Le spese processuali consistenti:

a. nella tassa di giustizia di fr. 100.–

b. nelle spese di cancelleria di complessivi fr. 50.–

per un totale di fr. 150.–

sono a carico della ricorrente.

  1. Contro il presente giudizio è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Lucerna, entro 30 giorni (art. 73 LAI Copia per conoscenza:

municipio di __________.

per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello

Il presidente: La cancelliera:

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