Incarto n. 80.2024.147
Lugano 19 settembre 2024
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici
Andrea Pedroli, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
segretaria
Mara Regazzoni
parti
RI 1
contro
RS 1
oggetto
ricorso del 18 luglio 2024 contro la decisione del 15 luglio 2024 in materia di diffida ad adempiere gli obblighi di procedura.
Fatti
A. RI 1, cittadino italiano domiciliato a __________ (ZH), ha notificato il proprio soggiorno a __________ a partire dal 1° maggio 2023. In seguito ha annunciato il trasferimento del domicilio a __________ a partire dal 1° settembre 2023.
Il Canton Ticino lo ha iscritto nel Registro dei contribuenti a partire dal periodo fiscale 2023. L’RS 1 (UT) gli ha inviato i moduli per la dichiarazione d’imposta 2023.
B. Con email del 15 marzo 2024, il contribuente, ricevute le bollette per il pagamento dell’acconto delle imposte comunali per il 2024, ha informato l’Ufficio contribuzioni della città di __________ di aver “già presentato la dichiarazione dei redditi presso il Comune di __________ in data 20 febbraio 2024” e ne ha allegato una copia. Con risposta del 22 marzo, l’Ufficio contribuzioni della Città di __________ ha richiamato l'attenzione del contribuente sul fatto che, al 31 dicembre 2023, il suo domicilio risultava essere a __________ e non a __________. Di conseguenza, la richiesta di acconto d'imposta è stata considerata legittima.
C. Il 13 maggio 2024 l’UT ha inviato al contribuente un richiamo, non essendo stata inoltrata la dichiarazione 2023 entro il termine del 30 aprile 2024.
Con scritto del 4 giugno 2024, il contribuente ha dichiarato di aver già inviato la propria dichiarazione d’imposta in data 19 febbraio 2024 tramite il portale online ZHprivateTax. Ha aggiunto di aver trasferito il suo domicilio da __________ a __________ a partire dal 1° novembre 2023, allegando alla comunicazione una ricevuta del Comune di __________, datata 30 gennaio 2024, che attesta il suo arrivo in data 1° novembre 2023. Inoltre, ha sottolineato di aver adempiuto, secondo la legge, i suoi obblighi fiscali, in quanto “la dichiarazione d’imposta per l’anno 2023 deve essere presentata al Cantone di domicilio fiscale al 31 dicembre dell’anno d’imposta”.
D. a.
Con decisione del 19 giugno 2024, l’UT ha diffidato il contribuente ad adempiere i propri obblighi procedurali entro un termine di 20 giorni, avvertendolo, nel contempo, che l’inosservanza della diffida avrebbe comportato l’applicazione di una multa disciplinare per violazione degli obblighi procedurali.
b.
Il contribuente ha impugnato la suddetta decisione, con reclamo del 26 giugno 2024, nel quale ha ribadito di aver già provveduto ad inoltrare la dichiarazione d’imposta per il periodo fiscale 2023 tramite il portale online ZHprivateTax. Ha precisato di aver “effettuato il cambio di domicilio presso il __________ in data 1° novembre 2023” ed ha allegato come prova un’attestazione di domicilio del Comune di __________. Avendo adempiuto ai suoi obblighi fiscali e comunicato tempestivamente il suo cambio di domicilio alla Città di __________, chiedeva che la diffida fosse annullata e che il pagamento della tassa fosse stornato.
c.
Con decisione del 15 luglio 2024, l’UT ha respinto il reclamo e confermato la diffida, in quanto il contribuente aveva omesso di consegnare la dichiarazione d’imposta “entro il termine assegnato o successiva proroga”.
E. Con tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, RI 1 chiede l’annullamento della diffida emessa dall’UT, l’annullamento della tassa di fr. 50.- imposta con la diffida e la conferma ufficiale di non essere più soggetto ad ulteriori obbligazioni fiscali presso il Cantone Ticino per l’anno d’imposta 2023. Il contribuente afferma innanzitutto di aver adempiuto pienamente ai propri obblighi fiscali, avendo presentato correttamente la dichiarazione d'imposta per l'anno 2023 tramite il portale online ZHprivateTax. A supporto di ciò, allega al ricorso le fatture emesse dalle autorità fiscali di __________ e del Canton Zurigo. Afferma che, secondo “la normativa fiscale svizzera”, la dichiarazione d'imposta deve “essere presentata nel Cantone di domicilio fiscale al 31 dicembre dell'anno d'imposta” e che “è vietato presentare la dichiarazione in due Cantoni contemporaneamente”. A conferma di quanto affermato, il contribuente allega al ricorso lo scambio di e-mail avvenuto il 22 marzo 2024 con l'UT di Lugano. Infine, ricorda di aver trasferito tempestivamente il proprio domicilio fiscale a __________ a partire dal 1° novembre 2023, allegando come giustificativi il certificato di domicilio a __________ e la ricevuta di presentazione di eTraslocoCH, entrambi a partire dal 1° novembre 2023. Secondo il ricorrente, l'emissione della diffida sarebbe frutto di “un mancato aggiornamento del sistema, che ha portato all’emissione della diffida nonostante avess[e] adempiuto ai [suoi] obblighi fiscali”.
F. Con osservazioni del 24 luglio 2024, l’UT richiede la conferma delle motivazioni e delle conclusioni contenute nella decisione su reclamo impugnata, precisando che “inizialmente il contribuente ha comunicato al Comune di __________ l’arrivo previsto a novembre 2023 con soggiorno a __________”, ma che “in seguito ha richiesto di annullare il domicilio, invertendo soggiorno e domicilio con __________, cambio negato dal Comune di __________”. Pertanto, il contribuente risulterebbe “iscritto illimitatamente alle imposte del Canton Ticino”, con l'obbligo conseguente di presentare la dichiarazione d’imposta completa. Solo successivamente verrà valutato l'effettivo domicilio del contribuente, considerando il centro dei suoi interessi.
Diritto
Nel caso in esame, oggetto del gravame è la diffida ad adempiere gli obblighi procedurali del 19 giugno 2024.
A questo proposito, va ricordato che i contribuenti sono invitati, mediante notificazione pubblica o invio del modulo, a presentare la dichiarazione d'imposta. Coloro che non hanno ricevuto il formulario devono chiederlo all'autorità competente (artt. 124 cpv. 1 LIFD e 198 cpv. 1 LT).
Il contribuente deve compilare il modulo in modo completo e veritiero, firmarlo personalmente ed inviarlo, con gli allegati prescritti, all'autorità competente entro il termine stabilito (artt. 124 cpv. 2 LIFD e 198 cpv. 2 LT).
Secondo gli articoli 124 cpv. 3 LIFD e 198 cpv. 3 LT, il contribuente che omette di inviare la dichiarazione d’imposta o che presenta un modulo incompleto, è diffidato a rimediarvi entro un congruo termine.
1.2.
Per quanto concerne l’imposta federale diretta, la diffida, quale decisione ordinatoria (“verfahrensleitende Verfügung”), non è impugnabile separatamente, ma solo insieme alla decisione di tassazione (Locher, Kommentar zum DBG, vol. III, Basilea 2015, n. 25 ad art. 124 LIFD, p. 453; Richner/Frei/Kaufmann/Meuter, Handkommentar zum DBG, 3a ediz., Zurigo 2016, n. 57 ad art. 130 LIFD; Zweifel/Hunziker, in: Zweifel/Beusch [a cura di], Kommentar zum Bundesgesetz über die direkte Bundessteuer [DBG], 3a ediz., Basilea 2017, n. 34 ad art. 130 LIFD, p. 2245).
La legge tributaria cantonale precisa, per contro, che per ogni diffida è percepita una tassa stabilita dal Consiglio di Stato e che contro la diffida è data facoltà di reclamo all’autorità fiscale e di ricorso alla Camera di diritto tributario entro 30 giorni (art. 198 cpv. 4 e 5 LT).
L’art. 19 del Regolamento della legge tributaria del 18 ottobre 1994, nella versione in vigore dal 1° gennaio 2014, stabilisce che per ogni diffida inviata al contribuente che non osserva i termini di consegna della dichiarazione d’imposta o dei conteggi delle imposte trattenute alla fonte viene percepita una tassa di fr. 50.−.
Per quanto precede, la tassa di diffida altro non è che una tassa di cancelleria che viene prelevata automaticamente, al momento dell’invio della diffida, per coprire i costi causati dall’inadempienza procedurale del contribuente, che ha costretto, con il proprio comportamento passivo, l’autorità fiscale dapprima a richiamarlo all’obbligo di presentare la dichiarazione e, rimasto senza seguito tale invito, a diffidarlo.
1.3.
Nella misura in cui concerne l’imposta federale diretta il ricorso si rivela conseguentemente irricevibile.
Nel caso in esame, il ricorrente non contesta di non aver adempiuto agli obblighi di collaborazione richiesti dall’autorità di tassazione del Canton Ticino, ma sostiene di averli soddisfatti nel Canton Zurigo, suo attuale Cantone di domicilio, presentando la dichiarazione d’imposta per il 2023 tramite il portale ZHprivateTax in data 19 febbraio 2024. Argomenta di non essere tenuto a presentare la dichiarazione d’imposta per il 2023 nel Canton Ticino, poiché non è più domiciliato a __________ dal 1° novembre 2023, come avrebbe comunicato ripetutamente, senza che alcuna autorità abbia dato seguito alla sua richiesta.
2.2.
L’art. 195 LT prevede che i municipi allestiscano e tengano a giorno il registro dei contribuenti secondo le modalità stabilite dalla Divisione delle contribuzioni (cpv. 1) e che essi comunichino all’autorità fiscale ogni modificazione del registro dei contribuenti (cpv. 2). Inoltre, per l’art. 196 LT, le autorità di tassazione determinano, con il contribuente, le condizioni di fatto e di diritto per una imposizione completa ed esatta. Analogamente, la legge federale dispone che le autorità di tassazione compilino un ruolo dei probabili contribuenti e lo tengano a giorno (art. 122 cpv. 1 LIFD). Le autorità competenti dei Cantoni e dei Comuni comunicano alle autorità incaricate dell’esecuzione della LIFD i dati necessari, desunti dai loro registri di controllo (art. 122 cpv. 2 LIFD). Le autorità di tassazione possono avvalersi, per i lavori preliminari, della cooperazione delle autorità comunali o di organi specialmente incaricati (art. 122 cpv. 3 LIFD).
2.3.
Nel registro dei contribuenti devono pertanto figurare tutti i potenziali contribuenti, ai quali l’autorità fiscale invia il formulario per la dichiarazione, che essi sono obbligati a compilare e inol-trare (cfr. p. es. Zweifel/Hunziker, in: Zweifel/Beusch [a cura di], Kommentar zum DBG, 4a ed., Basilea 2022, n. 1 e 2 ad art. 122 LIFD, p. 430 s.). Secondo la giurisprudenza, il registro dei contribuenti non ha alcun effetto pregiudiziale o costitutivo per l’assoggettamento alle imposte. La circostanza che un contribuente sia iscritto o meno nel registro non ha pertanto alcun effetto sull’assoggettamento (cfr. sentenze del TF n. 2C_533/2010 e n. 2C_534/2010 del 16 febbraio 2011 consid. 5).
2.4.
Il contribuente, come emerge dalle osservazioni dell'UT del 24 luglio 2024, risulta iscritto nel registro dei contribuenti, dopo aver egli stesso comunicato il trasferimento del proprio domicilio dal Comune di __________ (ZH) al Comune di __________ (TI). Tuttavia, già con email del 15 marzo 2024 aveva informato l’Ufficio contribuzioni della città di __________ di aver “già presentato la dichiarazione dei redditi presso il Comune di __________ in data 20 febbraio 2024”. Ricevuto il richiamo ad adempiere gli obblighi procedurali, poi, con scritto del 4 giugno 2024, aveva informato lo stesso UT di aver trasferito il suo domicilio da __________ a __________ a partire dal 1° novembre 2023.
Il contribuente, che ha ricevuto il formulario per la dichiarazione fiscale, può chiedere una decisione pregiudiziale sull’assoggettamento, proprio per evitare di dover adempiere agli obblighi di collaborazione cui ritiene di non essere soggetto. Solo quando la decisione pregiudiziale sarà cresciuta in giudicato, il contribuente dovrà, se del caso, compilare la dichiarazione di imposta (cfr. sentenza della CDT n. 80.2019.353 del 17 gennaio 2020, consid. 2.2.; Althaus-Houriet, in: Noël/Aubry Girardin [a cura di], Commentaire romand LIFD, 2a ediz., Basilea 2017, n. 5a ad art. 124 LIFD).
Ricevuto lo scritto del 4 giugno 2024, con cui il contribuente ha contestato il richiamo per la mancata presentazione della dichiarazione d’imposta del 2023, sebbene non contenesse un’esplicita richiesta in tal senso, l’UT avrebbe dovuto adottare una decisione pregiudiziale o incidentale sull’assoggettamento fiscale, invece di limitarsi a notificargli la diffida, senza confrontarsi con il merito della questione. Il contribuente aveva infatti il diritto di contestare il proprio assoggettamento alle imposte cantonali per il periodo fiscale 2023, impugnando eventualmente la relativa decisione con reclamo e con ricorso.
2.5.
In una sentenza del 24 gennaio 2023 (n. 80.2022.235, consid. 3.5), questa Camera ha ritenuto legittima la decisione dell'UT di infliggere la multa per violazione degli obblighi procedurali ad un contribuente che aveva richiesto una decisione pregiudiziale solo dopo aver ricevuto una diffida e successivamente una multa. È stato infatti ritenuto determinante il fatto che, nel momento in cui l’autorità fiscale ha adottato il provvedimento sanzionatorio nei confronti del ricorrente, quest’ultimo era iscritto nel registro dei contribuenti e come tale obbligato a presentare una dichiarazione d’imposta.
Il caso in esame differisce da quello appena evocato. Come riconosciuto dallo stesso UT nelle sue osservazioni al ricorso, il contribuente, dopo aver annunciato di aver trasferito il domicilio a Lugano a partire dal 1° settembre 2024 (e non novembre, come indicato nelle osservazioni), “in seguito ha richiesto di annullare il domicilio, invertendo soggiorno e domicilio con __________, cambio negato dal Comune di __________. Quando poi quest’ultimo gli ha inviato le bollette per il pagamento degli acconti delle imposte cantonali, con email del 15 marzo 2024 ha comunicato di aver presentato la dichiarazione nel Canton Zurigo, dove era domiciliato.
Va ricordato che l’adozione di una decisione pregiudiziale o incidentale sull’assoggettamento fiscale ha proprio lo scopo di evitare che debba essere avviata e conclusa una procedura di accertamento del debito d’imposta nei confronti di una persona che potrebbe poi risultare che non è neppure soggetta all’imposta nel cantone che procede (sentenza CDT n. 80.2019.353 del 17 gennaio 2020 consid. 2.2 e giurisprudenza citata).
Nel caso in esame, appare giustificato l’annullamento della diffida, notificata al contribuente dopo che quest’ultimo aveva chiaramente sostenuto di ritenere di non essere assoggettato alle imposte nel Canton Ticino. Se l’autorità di tassazione ne riterrà adempiuti i presupposti, al contribuente dovrà essere notificata una decisione pregiudiziale sull’assoggettamento alle imposte cantonali, suscettibile di reclamo.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e pronuncia
§ Di conseguenza, la decisione su reclamo del 15 luglio 2024 è riformata nel senso che è annullata la diffida del 19 giugno 2024.
Non si prelevano né tassa di giustizia né spese processuali.
Contro il presente giudizio è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Lucerna, entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAI
per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello
Il presidente: La segretaria: