Incarto n. 80.2024.144

Lugano 20 marzo 2025

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello

composta dai giudici

Andrea Pedroli, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

cancelliera

Cristiana Balestra Gamboni

parti

RI 1 rappr. da: RA 1

contro

RS 1

oggetto

ricorso del 17 luglio 2024 contro la decisione del 28 giugno 2024 in materia di computo globale d'imposta.

Fatti

A. L’8 luglio 2020, RI 1, domiciliato a __________, presentava l’istanza per ottenere il computo globale d’imposta per i dividendi e gli interessi maturati nel 2019 (DA-1 persone fisiche), allegandola alla Dichiarazione d’imposta IC/IFD 2019.

Alla finca “designazione degli investimenti di capitale”, il contribuente dichiarava un’obbligazione di fonte italiana ‑ denominata “4.5% Banca __________ Floating Rate Bonds 2017-2027” – che nel 2019 aveva fruttato un reddito lordo di fr. 34'705.13 e il cui valore fiscale al 31.12.2019 era di fr. 733'165.‑. L’imposta estera non ricuperabile ammontava a fr. 4'338.14 (pari al 12.5%).

B. Con decisione notificata il 18 dicembre 2020, l’RS 1 (di seguito: UT) respingeva l’istanza in quanto

a seguito dell’entrata della Svizzera nella “white list” italiana i redditi da capitale di fonte italiana provenienti da obbligazioni, da altri proventi su depositi e da interessi su conti bancari/postali percepiti da un soggetto residente in Svizzera sono esclusi da tassazione alla fonte in Italia.

Con la presentazione di un’autocertificazione all’istituto bancario o postale, l’imposta sostitutiva non è prelevata.

Tenuto conto che sui redditi da interessi, da altri proventi su depositi e conti correnti non grava nessuna imposta recuperabile in applicazione della CDI il rimborso non può essere accordato.

C. Il 13 gennaio 2021, RI 1, rappresentato da RA 1, presentava reclamo, chiedendo che gli fosse interamente riconosciuto l’importo di fr. 4'338.‑ a titolo di computo globale di imposta.

Il reclamante lamentava la violazione del principio della buona fede ex art. 5 Cost., perché l’UT gli aveva negato il diritto al riconoscimento del computo globale d’imposta in modo retroattivo, avendo cambiato “radicalmente una prassi finora favorevole ai contribuenti che […] ammetteva il riconoscimento del computo globale di imposta. Nel corso degli anni il Contribuente aveva dunque maturato, in buona fede, l’aspettativa – confortata dalla prassi dell’UT e ormai così consolidata nel tempo da poter essere considerata alla stregua di un diritto ‑ di poter ottenere il rimborso parziale (ovverossia nei limiti dell’aliquota prevista dalla Convenzione) della ritenuta alla fonte italiana sugli interessi […]”.

Aggiungeva altresì che “ad avviso del contribuente anche la pretesa di una conoscenza della normativa fiscale straniera lede il principio di buona fede, giacché il contribuente faceva affidamento alla normativa domestica che finora – confortata dalla prassi ‑ non osta al riconoscimento del computo globale di imposta in ipotesi di interessi pagati da obbligazioni quotate italiane”.

Lamentava inoltre la violazione dell’art. 24 par. 4 lett. a della Convenzione del 9 marzo 1976 tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica italiana per evitare le doppie imposizioni e per regolare talune altre questioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio (CDI-I; RS 0.672.945.41), perché “la Svizzera è […] obbligata a riconoscere il computo di imposta (credito di imposta) a fronte di imposte pagate in Italia da contribuenti svizzeri su redditi (interessi) di fonte italiana”, compresi quelli previsti dall’art. 11 CDI-I.

A suo avviso, “la normativa italiana menzionata dall’UT […] non modifica le condizioni convenzionali per il riconoscimento del credito di imposta in quanto la supposta esenzione – di cui il Contribuente non può nemmeno ora avere evidenza difettando i richiami normativi della decisione – non rende gli interessi ex art. 11 della Convenzione non imponibili in Italia […] bensì semplicemente sembra prevedere delle specifiche ipotesi di esenzione previa attivazione del percettore del reddito e degli istituti di credito […]”.

Infine, il patrocinatore dell’insorgente censurava la violazione degli articoli 3 e 2 cpv. 3 dell’Ordinanza del 22 agosto 1967 sul computo globale dell’imposta (OCGI; RS 672.201), “in quanto il mancato riconoscimento del computo globale di imposta, arrivando quando i termini per la presentazione del reclamo avverso la decisione di tassazione sono scaduti, non consente nemmeno al Contribuente di dedurre tali imposte estere dall’ammontare lordo dei redditi qualora non sia riconosciuto il diritto”.

D. Con decisione datata 28 giugno 2024, l’UT respingeva il reclamo con la seguente motivazione:

A seguito dei cambiamenti intercorsi in tale ambito, segnatamente all’entrata in vigore dal 13 luglio 2016 […] del Protocollo di modifica alla Convenzione di doppia imposizione con l’Italia (CDI-I) che prevede l’introduzione dello scambio d’informazioni su domanda secondo lo standard internazionale riconosciuto (ora presente nell’Art. 27 CDI-I), lo Stato italiano, ha di par suo, deciso di iscrivere la Svizzera nella propria “White List”, dove sono elencate quelle nazioni le cui giurisdizioni garantiscono un adeguato scambio di informazioni con l’Italia.

L’Agenzia delle Entrate, con Circolare N. 23/E testo del 1. Marzo 2002, rispettivamente del 27 marzo 2003, comunicava il non assoggettamento a imposizione degli interessi, dei premi o da altri frutti delle obbligazioni e titoli similari percepiti da soggetti residenti in paesi che consentono un adeguato scambio di informazioni e parimenti non residenti negli Stati aventi un regime fiscale privilegiato (cosiddetta Black List dei Paradisi fiscali). Per poter usufruire del regime di esenzione […] i soggetti non residenti devono presentare un’autocertificazione secondo quanto stabilito con decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 12 dicembre 2001.

Sta al contribuente dimostrare che è residente in uno Stato partner (anch’esso nella White list) e chiedere un rimborso, se non fosse stata fatta a priori la richiesta di esonero. In mancanza di indicazioni contrarie (a seguito della non presentazione della summenzionata autocertificazione) lo Stato italiano si limiterebbe ad applicare il proprio diritto fiscale interno che prevede l’imposizione di determinate attività e a prelevare un’imposta alla fonte.

Se per qualsivoglia motivo, imputabile sia alla Banca sia al contribuente stesso, fosse prelevata un’imposta sostitutiva (su interessi da obbligazioni) il contribuente potrebbe in ogni modo domandarne il rimborso appunto alle stesse autorità fiscali italiane tramite uno specifico modulo […].

Riassumendo, secondo quanto disposto dalle normative italiane in materia appare dunque palese come, per principio, non siano soggetti ad imposizione gli interessi, premi ed altri frutti delle obbligazioni e titoli similari percepiti da soggetti residenti in Paesi esteri, come appunto la Svizzera, che consentono un adeguato scambio di informazioni e che non abbiano la connotazione di “paradiso fiscale” e per questo risultino dunque iscritti nella “White List” allestita dall’Italia. Analogamente non soggiacciono all’imposizione gli interessi e gli altri proventi su depositi e conti correnti bancari e postali riconducibili a non residenti nello Stato italiano.

Questa esclusione da tassazione in Italia dipende dalla comprova del requisito di residente estero da parte del beneficiario, la quale può essere resa preventivamente tramite autocertificazione oppure anche dopo un’avvenuta tassazione, tramite una richiesta di rimborso esperita successivamente nella debita forma richiesta.

Non avendovi provveduto, e non avendo nemmeno messo in atto, a posteriori, una procedura di rimborso – come invece viene richiesto dallo Stato italiano per questi casi al fine di ottenere la restituzione dell’imposta – i beneficiari svizzeri di questi interessi esteri non possono ora richiedere a posteriori il computo dell’imposta su tali interessi, il cui importo è stato trattenuto all’estero (in Italia) secondo la normativa indigena che viene usualmente messa in atto al di fuori delle precitate eccezioni, applicabili invece a favore [dei] soli residenti dell’altro Stato.

Questo perché secondo le possibilità offerte dal diritto interno italiano non è dovuta, di principio, alcuna imposta a carico dei beneficiari effettivi di tali interessi residenti nell’altro Stato estero e dunque, per coloro che ottemperano ai presupposti richiesti dal sistema normativo italiano, l’aggravio d’imposta risultante in detto Stato è nullo.

E. Con tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, RI 1, rappresentato da RA 1, si aggrava nuovamente contro il mancato riconoscimento del computo delle ritenute estere “su una singola cedola pagata da un’obbligazione italiana quotata (__________)”, ripresentando le medesime censure già sollevate in sede di reclamo, ovvero la violazione dell’art. 5 Cost. e la mancata applicazione dell’art. 24 CDI-I e tutto quanto ne deriva nell’ambito del computo globale d’imposta.

F. Nelle sue osservazioni, l’UT si conferma nella propria posizione e propone la reiezione del ricorso.

Diritto

  1. Il ricorrente postula il riconoscimento, tramite il computo globale d’imposta, dell’imposta alla fonte, trattenuta dall’Italia sugli interessi obbligazionari e non più recuperabile.

Infatti, nel corso del periodo fiscale litigioso, il ricorrente ha investito fr. 700'000.‑ in un’obbligazione (“Floating Rate Bonds”) emessa in Euro dalla __________ con sede a __________ (I), della durata di dieci anni fino al 17 ottobre 2027, il cui tasso d’interesse è pari al 4.5% (v. estratto conto Banca __________, agli atti; v. anche cbonds.com/bonds/367727; ultima consultazione: 11.11.2024).

Da tale investimento, nel periodo fiscale 2019, l’insorgente ha ricavato un reddito di fr. 34'705.13. Stando all’estratto bancario, allegato anche al ricorso, in Italia è stata trattenuta un’imposta del 12.5%, pari a fr. 4'338.14, per la quale il contribuente chiede ora il computo.

Con la decisione di tassazione IC/IFD notificata il 9 settembre 2020, il ricorrente è stato imposto definitivamente su questo reddito anche dall’autorità di tassazione ticinese, senza poter beneficiare del computo dell’imposta trattenuta, negato con la decisione qui impugnata.

  1. 2.1.

Quale persona fisica domiciliata nel Canton Ticino, il ricorrente è assoggettato all’imposta federale diretta e alle imposte cantonali per appartenenza personale (articoli 3 cpv. 1 LIFD e 2 cpv. 1 LT). L’assoggettamento in virtù dell’appartenenza personale è illimitato; esso non si estende tuttavia alle imprese, agli stabilimenti d’impresa e ai fondi siti all’estero (articoli 6 cpv. 1 LIFD e 5 cpv. 1 LT).

2.2.

La Svizzera e il Canton Ticino assoggettano all’imposta sul reddito, quali redditi della sostanza mobiliare, gli interessi su averi (articoli 20 cpv. 1 lett. a LIFD e 19 cpv. 1 lett. a LT).

Secondo la Circolare n. 15 del 3 ottobre 2017 dell’Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC), concernente obbligazioni e strumenti finanziari derivati quali oggetto dell’imposta federale diretta, dell’imposta preventiva e delle tasse di bollo, sono obbligazioni i riconoscimenti di debito scritti, concernenti importi fissi e emessi in più esemplari alle stesse condizioni per raccogliere collettivamente capitale o offrire possibilità collettive di investimento oppure in vista del consolidamento di impegni; esse servono a legittimare il creditore per l’esercizio del suo diritto o per il trasferimento del credito.

L’emissione e il rimborso avvengono solitamente alla pari. Per la sua messa a disposizione di capitale, il portatore di obbligazioni ha diritto un compenso che gli viene corrisposto periodicamente.

Per interesse periodico si intendono i flussi di denaro garantiti dal debitore al momento dell’emissione (Circolare AFC n. 15, n. 2.1.1, p. 3; Richner/Frei/Kaufmann/Rohner, Handkommentar zum DBG, 4a ed., Zurigo 2023, n. 45 s., p. 372).

2.3.

È quindi innegabile, e del resto non lo contesta neppure l’insorgente, che gli interessi litigiosi siano soggetti all’imposta sul reddito in Svizzera.

  1. 3.1.

L’art. 11 par. 1 CDI-I prevede che gli interessi provenienti da uno Stato contraente e pagati ad un residente dell’altro Stato contraente siano imponibili in detto altro Stato.

Per l’art. 11 par. 2 CDI-I, tuttavia, tali interessi possono essere tassati nello Stato contraente dal quale essi provengono ed in conformità della legislazione di detto Stato, ma, se la persona che percepisce gli interessi ne è l’effettivo beneficiario, l’imposta così applicata non può eccedere il 12,5 per cento dell’ammontare degli interessi. Le autorità competenti degli Stati contraenti regoleranno di comune accordo le modalità di applicazione di tale limitazione.

La disposizione convenzionale riprende i primi due paragrafi dell’art. 11 del modello di convenzione fiscale dell’OCSE (M-OCSE). Il paragrafo 1 stabilisce il principio per cui gli interessi provenienti da uno Stato contraente e pagati ad un residente dell’altro Stato contraente sono imponibili in quest’ultimo Stato (OCSE, Modèle de Convention fiscale concernant le revenu et la fortune, Commentaires sur l’article 11, n. 5). Il paragrafo 2 riserva un diritto di imporre gli interessi allo Stato della fonte, ma limita l’esercizio di tale diritto fissando un tetto all’imposizione, che nel modello di convenzione si situa al 10% (OCSE, Modèle cit., n. 7).

La ragione per questa formulazione è da ricercare nel fatto che non è stato raggiunto un consenso generale intorno alla proposta di riservare l’imposizione esclusiva degli interessi o allo Stato di residenza del beneficiario o allo Stato della fonte. Ragione per cui è stata adottata una soluzione di compromesso. Quest’ultima prevede che gli interessi siano imponibili nello Stato di residenza, ma lascia allo Stato della fonte il diritto di applicare un’imposta se la sua legislazione lo prevede; poiché si tratta di una facoltà, lo Stato della fonte può anche rinunciare ad ogni ritenuta fiscale sugli interessi pagati a non residenti. Se fa uso del suo diritto di imporre, l’esercizio di tale diritto implica tuttavia una limitazione risultante dalla fissazione di un tetto, che la sua imposizione non potrà eccedere; ovviamente gli Stati contraenti possono pattuire un’imposizione ancora più ridotta nello Stato della fonte. Il sacrificio che quest’ultimo Stato accetterà di consentire in questa situazione sarà compensato dallo sgravio che lo Stato di residenza concederà per tener conto dell’imposta trattenuta nello Stato della fonte (OCSE, Modèle cit., n. 7, con riferimento agli articoli 23 A o 23 B M-OCSE).

3.2.

Quale stato di fonte del reddito, l’Italia disciplina l’imposta sui redditi mediante il Testo Unico del 22 dicembre 1986 n. 917 (TUIR). L’art. 1 ritiene quale presupposto dell’imposta sul reddito delle persone fisiche il possesso di redditi in denaro o in natura rientranti nelle categorie indicate nell’art. 6, tra cui i redditi di capitale (art. 6 comma 1 lett. b TUIR).

Sono soggetti passivi dell’imposta le persone fisiche, residenti e non residenti nel territorio dello Stato (art. 2 comma 1 TUIR). L’art. 3 comma 1 TUIR stabilisce che l'imposta si applica sul reddito complessivo del soggetto, formato […] per i non residenti soltanto [dai redditi posseduti al netto degli oneri deducibili …] prodotti nel territorio dello Stato.

Per l’art. 23 comma 1 lett. b TUIR, ai fini dell'applicazione dell'imposta nei confronti dei non residenti si considerano prodotti nel territorio dello Stato […] i redditi di capitale corrisposti dallo Stato, da soggetti residenti nel territorio dello Stato o da stabili organizzazioni nel territorio stesso di soggetti non residenti, con esclusione degli interessi e altri proventi derivanti da depositi e conti correnti bancari e postali (nella versione in vigore dal 1° gennaio 2019).

Infine, per l’art. 44 comma 1 lett. b TUIR sono redditi di capitale gli interessi e gli altri proventi delle obbligazioni e titoli similari, degli altri titoli diversi dalle azioni e titoli similari, nonché dei certificati di massa (nella versione in vigore dal 1° gennaio 2017).

3.3.

Secondo l’art. 2 comma 1bis del Decreto legislativo del 1° aprile 1996 n. 239 (Modificazioni al regime fiscale degli interessi, premi ed altri frutti delle obbligazioni e titoli similari, pubblici e privati), sono soggetti ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura del 12,50 per cento, per la parte maturata nel periodo di possesso, gli interessi ed altri proventi delle obbligazioni e titoli similari dovuti da soggetti non residenti.

L’art. 6 comma 1 DL 239/1996 prevede che non siano soggetti ad imposizione gli interessi, premi ed altri frutti delle obbligazioni e titoli similari […] percepiti da soggetti residenti in Stati e territori che consentono un adeguato scambio di informazioni.

Ai fini dell'applicazione delle disposizioni indicate nell'art. 6 comma 1 del DL 239/1996, il Decreto del 23 marzo 2017 del Ministero dell’economia e delle finanze ha elencato gli Stati e territori con i quali è attuabile lo scambio di informazioni. Nell’elenco figura anche la Svizzera.

3.4.

Per poter usufruire del regime di esenzione previsto dall’art. 6 del DL 239/1996 i soggetti non residenti devono presentare un’autocertificazione, rispondente allo schema stabilito con decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 12 dicembre 2001 (pubblicato nel supplemento ordinario n. 287 alla Gazzetta Ufficiale n. 301 del 29 dicembre 2001), in sostituzione del precedente modello 116/IMP (Circolare del 27 marzo 2003 n. 20 dell’Agenzia delle Entrate, punto 2).

Lo schema di autocertificazione deve essere presentato, per attestare la sussistenza delle condizioni necessarie per la non applicazione delle imposte o delle ritenute, entro il pagamento dei proventi o della cessione o rimborso dei titoli e, laddove l’autocertificazione venga presentata successivamente a tali momenti, rimane ferma la possibilità di attivare, ricorrendone i presupposti, la procedura di rimborso ai sensi dell’articolo 38 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 (Circolare del 27 marzo 2003 n. 20 dell’Agenzia delle Entrate, punto 2.1). L’art. 38 DPR 602/1973 prevede che l’istanza di rimborso possa essere presentata entro il termine di decadenza di quarantotto mesi dalla data in cui la ritenuta è stata operata.

3.5.

Ne consegue che, pur avendo il diritto, secondo l’art. 11 par. 2 CDI-I, di trattenere un’imposta alla fonte del 12,5% al massimo, dal 2017 l’Italia ha rinunciato alla ritenuta dell’imposta sostitutiva sugli interessi versati a contribuenti residenti in Svizzera, in seguito alla conclusione dell’accordo che consente lo scambio di informazioni fiscali fra i due Stati. Il contribuente può ottenere l’esenzione, prima del versamento degli interessi, presentando un’autocertificazione, oppure può chiedere il rimborso della ritenuta d’imposta entro 48 mesi, presentando un’istanza.

  1. 4.1.

Invocando l’art. 24 par. 4 lett. a CDI-I e gli articoli 3 e 2 cpv. 3 OCGI, il ricorrente chiede tuttavia che gli sia concesso il computo dell’imposta trattenuta alla fonte sugli interessi.

4.2.

Per eliminare la doppia imposizione internazionale, l’art. 24 par. 4 CDI-I, nella versione valida a partire dal 13 luglio 2016, prevede che

se un residente della Svizzera percepisce redditi che, conformemente alle disposizioni degli articoli 10, 11 e 12, sono imponibili in Italia, la Svizzera concede a sua domanda uno sgravio fiscale. Esso consiste:

a. nel computo dell’imposta pagata in Italia, conformemente alle disposizioni degli articoli 10, 11 e 12, nell’imposta svizzera afferente ai redditi di questo residente; la somma così computata non può, tuttavia, eccedere la frazione dell’imposta svizzera, calcolata prima del computo, corrispondente ai redditi imposti in Italia, o

b. in una riduzione globale dell’imposta svizzera che tenga conto dei principi generali di sgravio di cui alla lettera a precedente, o

c. in una esenzione parziale dall’imposta svizzera dei redditi di cui si tratta, ma almeno in una deduzione dell’imposta pagata in Italia dall’ammontare lordo dei redditi percepiti dall’Italia.

4.3.

Secondo l’art. 1 della Legge federale concernente l’esecuzione delle convenzioni internazionali concluse dalla Confederazione per evitare i casi di doppia imposizione del 22 giugno 1951 (vLECF, sostituita dalla Legge federale del 18 giugno 2021 concernente l’esecuzione delle convenzioni internazionali in ambito fiscale (LECF), in vigore dal 1° gennaio 2022; RS 672.2), il Consiglio federale emana le disposizioni esecutive necessarie all’applicazione delle convenzioni conchiuse dalla Confederazione Svizzera con gli Stati esteri per evitare i casi di doppia imposizione.

L’art. 2 cpv. 1 lett. e vLECF prevede che Consiglio federale può precisare il modo in cui debba essere eseguito il computo, garantito da una convenzione, delle imposte riscosse dall’altro Stato contraente nelle imposte dovute nella Svizzera.

Il Consiglio federale può delegare al Dipartimento federale delle finanze (DFF) la competenza di emanare disposizioni di procedura (art. 2 cpv. 2 vLECF).

4.4.

4.4.1.

Il Consiglio federale ha quindi emanato l’Ordinanza sul computo globale dell’imposta del 22 agosto 1967, in vigore fino al 31.12.2019 (OCGI; oggi Ordinanza sul computo delle imposte alla fonte estere, in vigore dal 01.01.2020; RS 672.201).

Giusta l’art. 1 OCGI, l’ordinanza si applica ai redditi (cpv. 2) provenienti da Stati (Stati contraenti), con i quali la Svizzera ha conchiuso delle convenzioni internazionali per evitare le doppie imposizioni (convenzioni), allorché tali convenzioni prevedono per i detti redditi uno sgravio delle imposte svizzere.

Si considerano redditi ai sensi dell’art. 1 cpv. 2 O-CGI i dividendi, gli interessi e i diritti di licenza, che sono effettivamente assoggettati ad un’imposta limitata nello Stato contraente da dove provengono, conformemente al diritto interno di tale Stato e alla convenzione con esso conchiusa. Se una convenzione prevede espressamente per determinati redditi che, ai fini dello sgravio, devesi tener conto di un’imposta calcolata con un’aliquota fissa, si considera che detti redditi sono stati assoggettati ad imposta con tale aliquota, qualunque sia l’imposizione effettiva nello Stato contraente.

4.4.2.

Secondo l’art. 2 cpv. 1 OCGI, le persone fisiche o giuridiche residenti in Svizzera, i cui redditi provenienti da uno Stato contraente sono stati assoggettati ad un’imposta limitata in questo Stato contraente conformemente alla convenzione, possono chiedere il computo globale d’imposta.

Il computo globale d’imposta presuppone che una convenzione per evitare le doppie imposizioni preveda un simile sgravio delle imposte alla fonte estere non rimborsabili dalle imposte svizzere (Binggeli, in: Zweifel/Beusch/Matteotti [a cura di], Kommentar zum internationalen Steuerrecht, Basilea 2014, n. 124 ad art. 23 A, B M-OCSE, p. 1551).

Le condizioni generali per poter beneficiare del computo globale d’imposta sono previste dall’art. 3 cpv. 1 OCGI, secondo il quale il computo globale d’imposta può essere chiesto soltanto per i redditi che sono assoggettati alle imposte sul reddito della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni.

4.5.

Nel caso in disamina, il ricorrente ha presentato l’istanza per il computo globale d’imposta tramite il Modulo DA-1 allegato alla Dichiarazione d’imposta IC/IFD 2019.

Ciononostante, l’autorità di tassazione gli ha negato il diritto al computo dell’imposta alla fonte estera perché, con l’entrata in vigore della normativa sullo scambio di informazioni e con la conseguente iscrizione della Svizzera, da parte dell’Italia, nella propria white list, non avrebbe più dovuto trattenere alcuna imposta sugli interessi obbligazionari.

Ora, per le ragioni già considerate, gli interessi percepiti dal ricorrente sono stati sottoposti a imposta sostitutiva nello Stato della fonte solo perché lo stesso non ha presentato l’autocertificazione richiesta per ottenere l’esenzione da tale imposta né ha successivamente chiesto il rimborso della ritenuta d’imposta entro 48 mesi.

In queste circostanze, non si giustifica il riconoscimento del computo globale d’imposta, per tener conto dell’imposta trattenuta alla fonte. L’imposta sostitutiva trattenuta nello Stato della fonte avrebbe potuto essere evitata, mediante una semplice autocertificazione, o rimborsata, con un’istanza tempestiva. Non si tratta pertanto di un’imposta non recuperabile.

Ammetterne il computo in Svizzera significherebbe obbligare il fisco elvetico, che ha il diritto di imporre gli interessi quale Stato di residenza del contribuente, a rinunciare ad una parte dell’onere fiscale che gli spetta, per la sola ragione che il contribuente non ha esercitato il diritto di non sottostare all’imposizione nello Stato della fonte.

D’altra parte, come visto, l’art. 11 CDI-I non prevede che lo Stato della fonte sia tenuto a riscuotere l’imposta del 12,5% sugli interessi. Semplicemente, gli consente di prevedere un’imposizione, purché llimitata al 12,5%. Se lo Stato della fonte non si avvale di tale facoltà, viene meno il presupposto per il computo globale d’imposta e per ogni misura per evitare la doppia imposizione.

  1. 5.1.

L’insorgente lamenta poi la violazione del principio della buona fede ex art. 5 Cost., perché l’UT aveva negato al contribuente il diritto al riconoscimento del computo globale d’imposta in modo retroattivo, avendo cambiato “radicalmente una prassi finora favorevole ai contribuenti che […] ammetteva il riconoscimento del computo globale di imposta”. Nel corso degli anni, il contribuente avrebbe “maturato, in buona fede, l’aspettativa – confortata dalla prassi dell’UT e ormai così consolidata nel tempo da poter essere considerata alla stregua di un diritto ‑ di poter ottenere il rimborso parziale (ovverossia nei limiti dell’aliquota prevista dalla Convenzione) della ritenuta alla fonte italiana sugli interessi”.

5.2.

Il principio della buona fede, che scaturisce direttamente dall’art. 9 Cost. e che vale per l’insieme dell’attività dello Stato, tutela il cittadino nel legittimo affidamento indotto dalle rassicurazioni ricevute dalle autorità, se ha conformato la sua condotta a delle decisioni, delle dichiarazioni o un comportamento determinato dell’amministrazione (cfr. p. es. DTF 131 II 627 consid. 6.1).

Secondo la giurisprudenza, un’informazione o una decisione errata dell’amministrazione può vincolare quest’ultima, obbligandola a concedere all’amministrato un vantaggio in contrasto con la normativa in vigore, alle seguenti condizioni:

· che l’autorità abbia fornito un’informazione senza riserva;

· che l’informazione si riferisca ad una situazione concreta, che concerne persone determinate;

· che l’ufficio, che ha fornito l’informazione, fosse competente per farlo o che il cittadino avesse fondati motivi per ritenere che lo fosse;

· che l’amministrato non abbia potuto rendersi conto immediatamente dell’inesattezza dell’informazione ricevuta;

· che, confidando nelle informazioni ricevute, l’amministrato abbia adottato disposizioni che non potrebbe revocare senza subire pregiudizio;

· che il diritto applicabile non sia cambiato dal momento in cui l’informazione è stata rilasciata;

· che l’interesse alla corretta applicazione del diritto oggettivo non oltrepassi quello alla tutela dell’affidamento

(sentenza TF n. 2C_486/2014 e n. 2C_487/2014 del 18 luglio 2016 consid. 2.2 e giurisprudenza citata).

In considerazione del rilievo che ha il principio di legalità nel diritto tributario, il principio della buona fede ha tuttavia un’influenza limitata, soprattutto se entra in conflitto con il principio di legalità (DTF 131 II 627 consid. 6.1 con riferimenti).

5.3.

Nel caso in esame, neppure il ricorrente pretende che l’autorità di tassazione gli abbia rilasciato un’informazione senza riserve in merito al riconoscimento del computo globale d’imposta. Il semplice fatto che, per più periodi fiscali, il computo sia stato concesso, non è certo sufficiente a giustificare che lo stesso sia riconosciuto anche nel periodo litigioso. La ragione per cui il fisco cantonale ha negato il computo dell’imposta sostitutiva italiana non va del resto ricercata in un cambiamento di legge o di prassi, bensì nel fatto che è venuta meno l’imponibilità in Italia degli interessi versati al contribuente. In queste circostanze, non si vede come il ricorrente possa invocare il principio della buona fede. Del resto, non compete all’autorità di tassazione avvertire il contribuente in merito agli adempimenti da compiere per essere esentato da un’imposta alla fonte estera.

A quest’ultimo proposito, non può essere neppure rimproverato al fisco cantonale di non aver tempestivamente informato il contribuente della sua facoltà di chiedere il rimborso dell’imposta alla fonte in Italia, rispettando il termine di 48 mesi previsto dall’art. 38 DPR 602/1973. In ogni caso, quando l’UT ha respinto l’istanza di computo globale d’imposta presentata dal ricorrente, il 18 dicembre 2020, il contribuente aveva ancora quasi un anno per chiedere il rimborso. Se non lo ha fatto, non può certo attribuirne la responsabilità all’autorità fiscale cantonale.

  1. Il ricorso è conseguentemente respinto.

La tassa di giustizia e le spese di procedura sono poste a carico del ricorrente, soccombente.

Per questi motivi,

visti per le spese l’art. 1 del Regolamento cantonale di applicazione concernente la Legge federale sull’imposta preventiva, il computo di imposte alla fonte estere e la trattenuta supplementare d’imposta USA del 18 ottobre 1994 (RL 642.250), nonché l’art. 231 LT

dichiara e pronuncia

  1. Il ricorso è respinto.

  2. Le spese processuali consistenti:

a. nella tassa di giustizia di fr. 800.–

b. nelle spese di cancelleria di complessivi fr. 80.–

per un totale di fr. 880.–

sono a carico del ricorrente.

  1. C

per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello

Il presidente: La cancelliera:

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Italienisch
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TI_CATI_001
Gericht
Ti Gerichte
Geschaftszahlen
TI_CATI_001, 80.2024.144
Entscheidungsdatum
20.03.2025
Zuletzt aktualisiert
24.03.2026