Incarti n. 80.2024.123 80.2024.124

Lugano 16 gennaio 2025

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello

composta dai giudici

Andrea Pedroli, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

segretaria

Mara Regazzoni

parti

RI 1 RI 2

contro

RS 1

oggetto

ricorso del 19 giugno 2024 contro la decisione del 5 giugno 2024 in materia di IC e IFD 2018.

Fatti

A. RI 1, fino ad allora domiciliato a __________, ha annunciato la propria partenza per il __________ a partire dal 15 dicembre 2012. La moglie RI 2, cittadina brasiliana, ha per contro mantenuto il domicilio a __________.

Nella dichiarazione d’imposta 2018, presentata l’8.05.2019, i contribuenti hanno dichiarato redditi immobiliari netti pari per fr. 19'440.–, redditi della sostanza mobiliare di fr. 3.– e un reddito imponibile di fr. 893.–; la sostanza imponibile ammontava a fr. 286'226.–.

B. Con decisione di tassazione del 28 agosto 2019, l’RS 1 (UT) ha notificato ai contribuenti la tassazione IC e IFD 2018, commisurando il reddito imponibile in fr. 55'100.– per l’IC e in fr. 59'500.– per l’IFD e la sostanza imponibile in fr. 535'000.–.

C. I contribuenti hanno impugnato la decisione di tassazione con reclamo del 4 settembre 2019, contestando l’aggiunta di “altri redditi” per fr. 50'000.– e, per l’imposta sulla sostanza, di un “numerario” di fr. 250'000.–.

Con decisione del 5 giugno 2024, l’UT ha parzialmente accolto il reclamo, riducendo gli “altri redditi” a fr. 35'000.– e attribuendoli, nel riparto internazionale, al Brasile, in modo tale da considerarli solo ai fini della determinazione dell’aliquota. Ha inoltre rettificato il “numerario” a fr. 291'954.–, attribuendolo a sua volta al Brasile. Di conseguenza, il reddito imponibile era ridotto a fr. 11'900.– per l’IC e a fr. 14'200.– per l’IFD e il reddito determinante per l’aliquota era stabilito, rispettivamente, in fr. 36'300.– per l’IC e fr. 43'300.– per l’IFD. La sostanza imponibile era per contro stabilita in fr. 398'000.– e quella determinante per l’aliquota in fr. 597'000.–. Nella motivazione della decisione, l’autorità di tassazione ha spiegato di aver imposto “ai contribuenti, ai fini dell’aliquota, il reddito e la sostanza dichiarata nello stato del Brasile dal contribuente RI 1 e nello specifico il reddito imponibile pari a fr. 18'000.– e sostanza pari a fr. 291'954.–”. Ha inoltre aggiunto che “dalla documentazione in nostro possesso risulta che il contribuente possiede azioni della società __________ – __________ in liquidazione, al quale sono stati imposti, in ambito societario nella tassazione 2018, vantaggi economici pari a fr. 25'000.–”. Ha pertanto deciso che “i vantaggi economici valutati sono esposti nella partita personale, ai fini dell’aliquota, in ragione del 70 per cento per l’imposta cantonale in virtù dell’articolo 19 cpv. 1bis LT e in ragione del 60 per cento per l’imposta federale secondo l’art. 20 cpv. 1bis LIFD”. Per il calcolo dell’imposta sulla sostanza, ha infine considerato “il valore societario pari a fr. 20'000.–”.

D. Con tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, i coniugiRI 1 e RI 2 chiedono anzitutto di modificare il tasso di cambio impiegato dall’autorità di tassazione per convertire in franchi i redditi e la sostanza dichiarati in reais brasiliani. In secondo luogo, contestano i pretesi vantaggi provenienti d__________ – __________ in liquidazione e la valutazione della partecipazione nella stessa società, sottolineando che la società era in perdita.

E. Nelle sue osservazioni del 5 luglio 2024, l’UT afferma che “dopo aver verificato nuovamente la situazione dei contribuenti, si è reso conto di non aver affrontato tutte le problematiche in maniera completa e corretta”. In particolare, sarebbero “emerse nuove informazioni che sollevano ancora maggiori dubbi relativamente al reale domicilio del contribuente”. In effetti RI 1 sarebbe risultato “titolare di conti esteri” e “alle banche in questione ha comunicato di essere domiciliato in via __________ a __________”. Secondo l’autorità di tassazione, “alla luce delle nuove informazioni emerse” sarebbe “necessario procedere a maggiori accertamenti relativamente all’effettivo domicilio di RI 1”.

Diritto

  1. 1.1.

1.1.1.

Le persone fisiche sono assoggettate all’imposta in virtù della loro appartenenza personale quando hanno domicilio o dimora fiscale in Svizzera, per l’imposta federale diretta (art. 3 cpv. 1 LIFD) e nel Canton Ticino, per l’imposta cantonale (art. 2 cpv. 1 LT). Una persona ha domicilio fiscale in Svizzera e nel Cantone quando vi risiede con l’intenzione di stabilirsi durevolmente o quando il diritto federale ivi le conferisce uno speciale domicilio legale (art. 3 cpv. 2 LIFD; art. 2 cpv. 2 LT).

L’assoggettamento in virtù dell’appartenenza personale è illimitato; esso non si estende tuttavia alle imprese, agli stabilimenti d'impresa e ai fondi siti all’estero, per l’imposta federale diretta (art. 6 cpv. 1 LIFD), e fuori cantone, per l’imposta cantonale (art. 5 cpv. 1 LT).

1.1.2.

Le persone fisiche senza domicilio o dimora fiscale in Svizzera e nel Canton Ticino sono assoggettate all’imposta in virtù della loro appartenenza economica se: a. sono titolari, associate o usufruttuarie di imprese in Svizzera e nel Cantone; b. tengono stabilimenti d’impresa in Svizzera e nel Cantone; c. sono proprietarie di fondi in Svizzera e nel Cantone o hanno su di essi diritti di godimento reali o diritti di godimento personali a questi economicamente assimilabili; d. fanno commercio di immobili siti in Svizzera e nel Cantone (art. 4 cpv. 1 LIFD; art. 3 cpv. 1 LT).

L’assoggettamento in virtù dell’appartenenza economica è limitato alla parte del reddito e della sostanza per i quali sussiste un obbligo fiscale in Svizzera e nel Cantone (art. 6 cpv. 2 LIFD; art. 5 cpv. 2 LT).

1.2.

Secondo l'art. 7 cpv. 1 LIFD, tuttavia, le persone fisiche parzialmente assoggettate all'imposta sul reddito in Svizzera devono l'imposta sugli elementi imponibili in Svizzera al tasso corrispondente alla totalità dei loro redditi. Nello stesso senso si esprime anche l’art. 6 cpv. 1 LT, secondo cui le persone fisiche parzialmente assoggettate all'imposta sul reddito e sulla sostanza nel Cantone devono l'imposta sugli elementi imponibili nel Cantone all'aliquota corrispondente alla totalità dei loro redditi e della sostanza.

  1. 2.1.

Nel caso in esame, la tassazione dei ricorrenti si è fondata sul presupposto che il marito sia assoggettato alle imposte in Svizzera e nel Canton Ticino solo per appartenenza economica, quale proprietario di sostanza immobiliare, e che la moglie sia invece assoggettata per appartenenza personale, avendo il domicilio a__________.

2.2.

Secondo la consolidata giurisprudenza del Tribunale federale, il criterio dell’intenzione di stabilirsi durevolmente di cui all’art. 23 cpv. 1 CC, all’art. 3 cpv. 2 LIFD e all’art. 3 cpv. 2 LAID non deve essere inteso come dipendente dalla volontà interiore del contribuente. Il domicilio viene invece determinato esclusivamente in base all’insieme di fatti oggettivi, riconoscibili da terzi, nei quali si manifesta l’intenzione della persona interessata di stabilirsi durevolmente in un luogo. Di conseguenza, il domicilio è il luogo in cui, alla luce di questi fatti, si trova oggettivamente il centro degli interessi vitali – il centro della vita – della persona interessata. Stabilire se i fatti esterni rilevanti si siano verificati è una questione di fatto; la determinazione del centro della vita e quindi del domicilio sulla base dei fatti accertati, invece, è una questione di diritto (DTF 150 II 244 consid. 5.2 e giurisprudenza citata).

2.3.

Se una persona mantiene contatti con più luoghi, per determinare il domicilio fiscale si deve basarsi sul luogo con il quale mantiene i legami più forti. Il punto di partenza è il luogo di dimora abituale della persona interessata. Tuttavia, gli interessi personali, familiari, professionali e sociali di una persona possono legarla così strettamente a un altro luogo da farlo apparire come il centro della sua vita, anche se la persona interessata vi trascorre meno tempo. In questo contesto sono rilevanti, ad esempio, il luogo di dimora abituale dei membri della famiglia (coniuge, figli, genitori e fratelli), le relazioni sociali extrafamiliari (ad esempio la partecipazione alla vita di associazioni), la posizione professionale del contribuente e le condizioni abitative nei vari luoghi. Questi criteri devono essere presi in considerazione anche nel caso in cui una persona trascorra lo stesso tempo o circa lo stesso tempo in più luoghi. I vari criteri devono essere ponderati a seconda della situazione personale dell’interessato (ad esempio, l’età) e soppesati l’uno con l’altro nell’ambito della considerazione complessiva richiesta dalla giurisprudenza al fine di determinare il domicilio fiscale. Sebbene le circostanze di fatto esistenti in un momento precedente o successivo non siano direttamente rilevanti, possono essere prese in considerazione come indizi (DTF 150 II 244 consid. 5.3 e giurisprudenza citata).

2.4.

Nell’ambito dei rapporti intercantonali, la giurisprudenza del Tribunale federale ammette che, in via eccezionale, i coniugi e i partner registrati possano quindi avere il domicilio in luoghi diversi nonostante un matrimonio o un’unione intatti. In particolare, se si tratta di contribuenti dipendenti che ricoprono una posizione dirigenziale e che tornano al luogo di dimora del coniuge o del partner solo nei fine settimana e nei giorni di riposo, il rapporto con il luogo di lavoro può prevalere su quello con il luogo dove sorge l’abitazione familiare. In questo caso, il loro luogo di domicilio non è il luogo di residenza della famiglia, ma il luogo di lavoro (DTF 148 II 285 consid. 3.3.2 e giurisprudenza citata).

La giurisprudenza in materia di divieto di doppia imposizione intercantonale e in particolare i criteri formali da essa stabiliti, come la nozione di “rientro regolare” o di “posizione dirigenziale”, non sono applicabili in ambito internazionale. In questo ambito, gli interessi professionali del contribuente non assumono maggiore importanza, nella valutazione complessiva, rispetto alle sue relazioni con la famiglia e con la società, dei suoi interessi politici e culturali o dei suoi hobby; gli interessi professionali sono più importanti in questo contesto solo quando costituiscono una parte preponderante dei suoi interessi complessivi (sentenza 2C_609/2015 e 2C_610/2015 del novembre 2015 consid. 6.2 e giurisprudenza citata).

2.5.

Nella fattispecie, fino alla fine del 2012 i ricorrenti erano domiciliati insieme a __________. Nel periodo fiscale litigioso, il marito, che indica sulla prima pagina della dichiarazione d’imposta di essere pensionato, ha dichiarato invece di essere domiciliato in Brasile. La moglie ha per contro mantenuto il domicilio nel Canton Ticino, peraltro insieme alle due figlie. Gli insorgenti non risultano essere divorziati né separati di fatto. Nella decisione impugnata si afferma fra l’altro che RI 1 ha beneficiato di prestazioni valutabili in denaro provenienti dalla società __________ SA, ora in liquidazione, con sede a Lugano. Non si comprende su quali basi RI 1 sia stato considerato assoggettato alle imposte in Svizzera e nel Canton Ticino solo per appartenenza economica.

La stessa autorità di tassazione, nelle sue osservazioni al ricorso, ha riconosciuto “di non aver affrontato tutte le problematiche in maniera completa e corretta”, sottolineando in particolare che sarebbero “emerse nuove informazioni che sollevano ancora maggiori dubbi relativamente al reale domicilio del contribuente”. In effetti RI 1 sarebbe risultato “titolare di conti esteri” e “alle banche in questione ha comunicato di essere domiciliato in via __________ a __________”. Secondo l’autorità di tassazione, “alla luce delle nuove informazioni emerse” sarebbe “necessario procedere a maggiori accertamenti relativamente all’effettivo domicilio di RI 1”.

2.6.

Nelle condizioni descritte, si giustificano l’annullamento della decisione impugnata e il rinvio degli atti all’autorità di tassazione, perché adotti una nuova decisione motivata, dopo aver verificato, in modo esauriente e in contraddittorio con il contribuente, la questione dell’assoggettamento alle imposte di RI 1.

  1. Visto l’esito del ricorso, non si prelevano né tassa di giustizia né spese processuali.

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT

dichiara e pronuncia

  1. La decisione su reclamo del 5 giugno 2024 è annullata e gli atti sono rinviati all’UT per nuova decisione motivata, dopo complemento d’istruttoria.

  2. Non si prelevano né tassa di giustizia né spese processuali.

  3. Contro il presen Copia per conoscenza:

municipio di .

per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello

Il presidente: La segretaria:

Zitate

Gerichtsentscheide

Quelldetails
Diese Fassung ist in der gewunschten Sprache nicht verfugbar. Es wird die beste verfugbare Sprachversion angezeigt.
Rechtsraum
Schweiz
Region
Ticino
Verfugbare Sprachen
Italienisch
Zitat
TI_CATI_001
Gericht
Ti Gerichte
Geschaftszahlen
TI_CATI_001, 80.2024.123
Entscheidungsdatum
16.01.2025
Zuletzt aktualisiert
24.03.2026